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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3882/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Elena Stramaccioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3882/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Spina, giusta procura in calce all'atto di opposizione all'esecuzione in data 6.11.2018 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Perugia, Via Cesare Caporali n. 19
ATTORE - OPPONENTE contro
e per essa rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. Antonio Coaccioli, giusta procura in calce all'atto di precetto opposto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Piazza Alfani n. 4
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Conclude, in via principale, come all'atto di citazione del 15.7.2021 e in via istruttoria per l'ammissione delle prove come articolate nella memoria di cui all'art.183 comma 6 n.
2. c.p.c.”
Per il convenuto: “Si riporta alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta del 15.11.2019, insistendo per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore introduceva il presente giudizio di merito di opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare iscritta presso il Tribunale di Perugia pagina 1 di 6 al n. 270/2018 R.G.E., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale così giudicare: dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi del contratto stipulato con
[...]
; dichiarare che, alla luce dei rapporti dare-avere tra le parti e in virtù della nullità della CP_3 pattuizione relativa agli interessi, nulla è dovuto dall'opponente a e ai suoi Controparte_3
successivi cessionari;
dichiarare privo di effetti il pignoramento eseguito e i successivi atti di esecuzione;
condannare l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall'opponente e al risarcimento dei danni anche derivanti da reato in suo favore, nella misura che risulterà di giustizia;
condannare l'opposta alla rifusione delle spese di giudizio”, deducendo, in particolare:
- di essere fideiussore di in relazione al contratto di mutuo fondiario Rep. n. Controparte_4
24232, Racc n. 14869 a rogito Notar di Perugia, contratto con Banca delle Marche S.p.a.; Per_1
- di essere stato raggiunto, in tale veste, dalla notifica di un atto di precetto per l'importo complessivo di € 206.703,56 intimato da cessionaria del predetto credito;
CP_1
- che all'atto di precetto ha fatto seguito atto di pignoramento immobiliare in data 21.8.2018 con il quale è stato sottoposto a esecuzione il bene immobile di sua proprietà sito in Perugia NCEU foglio
233, part. 1022, sub 2, Cat. A2; NCEU foglio 233, part. 1107, Cat. A2;
- il carattere usurario dell'obbligazione contratta a suo tempo con rilevante ai Controparte_3 sensi dell'art 1815 cc, come modificato dalla L. 108/1996, nonché ai sensi dell'art 644 c.p., come emergerebbe dalle allegate perizie stragiudiziali con documenti acclusi a firma del Dr.
[...]
Per_2
- di voler quindi sentir dichiarare priva di effetti l'esecuzione instaurata, nulla la pattuizione degli interessi,
nonché di nulla dovere alla procedente, con ulteriore richiesta di risarcimento dei danni subiti.
B) Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando quanto ex adverso dedotto e domandato e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO -
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato dal
Sig. , ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per mancata esposizione dei fatti e degli elementi Parte_1
costituenti la ragione della domanda, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.; NEL
MERITO - RIGETTARE la domanda ex adverso proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto;
IN
OGNI CASO - CONDANNARE parte opponente al pagamento di spese e compensi professionali”.
C) Con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. le parti sì riportavano ai propri rispettivi scritti, contestando in fatto ed in diritto le deduzioni avversarie.
pagina 2 di 6 L'attore, in particolare, chiedeva che disporsi CTU al fine, testualmente, di “calcolare la misura degli interessi pattuiti con l'intercorso contratto di mutuo e di determinare, anche alla luce delle considerazioni contenute nella consulenza di parte, se sia stato superato il cd. tasso soglia sia nella determinazione originaria degli interessi sia nel corso del rapporto. Andrà inoltre demandato al
C.T.U., con ogni potere di esame della documentazione contabile dell'istituto opposto, di calcolare, in ragione dell'eventuale carattere usurario degli interessi, l'entità delle somme indebitamente corrisposte al predetto Istituto”.
Il convenuto si opponeva alla suddetta richiesta, assumendo che “la C.T.U. è mero strumento di etero- integrazione della conoscenza specialistica del Giudice, e non costituisce un mezzo di prova, ma soltanto uno strumento di controllo dei fatti costituenti la prova. Da ciò consegue che non può essere utilizzata per esonerare le parti dagli oneri probatori a loro carico”.
D) Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 20.5.2021, successivamente differita e tenuta dal nuovo
Giudice assegnatario, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
L'opposizione è infondata e non può, dunque, essere accolta.
Va anzitutto premesso in via generale che: 1) che il giudizio di opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato assume la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa;
è dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione, mentre l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione; 2) come stabilito da Cass. SS.UU. n. 19597/2020,
l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio pagina 3 di 6 in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Applicando tale coordinate in punto di onere di allegazione e prova al caso in esame, il Giudicante evidenzia la genericità delle allegazioni attoree sulla denunciata usurarietà degli interessi del mutuo azionato, seppur non integranti la nullità della citazione come eccepita dall'opposto, essendosi parte opponente limitata a fare un rimando alla perizia di parte (solo quella allegata al doc. n. 1 afferente al mutuo fondiario azionato in executivis potrà essere presa in considerazione, dovendosi escludere l'esame di quelle di cui ai docc. 3 e 4, in quanto attinenti a titoli diversi) e senza nemmeno produrre i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi di interesse ai fini della legge sull'usura.
Va anzitutto evidenziato che la perizia di parte muove da un errato presupposto, laddove, denunciando l'usurarietà degli interessi, somma interessi corrispettivi e moratori e ricomprende nel Taeg la commissione per estinzione anticipata.
Più in particolare, quanto alla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, è oramai consolidata la giurisprudenza secondo cui, per determinare l'usurarietà di un mutuo, è errato procedere alla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini del raffronto col tasso soglia ex L. 108/96, perché trattasi di tassi di diversa natura, di diverso ambito di operatività e previsti in via alternativa (ex multis Corte di Cassazione, sentenza del 28.6.2019 n. 17447, in base alla quale “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta”).
Ed invero, quanto alla natura, gli interessi corrispettivi (che trovano fondamento nell'art. 1282 c.c. in base a cui “i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto”) assolvono alla funzione di remunerare il creditore per la temporanea privazione del godimento di una somma di denaro, mentre per il debitore costituiscono il corrispettivo per la disponibilità di un capitale altrui. Gli interessi moratori, invece, trovano fondamento nell'art. 1224 comma 1 c.c. (“Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”), hanno una natura risarcitoria per il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, e vengono in rilievo non nella fase ordinaria del rapporto contrattuale, ma in quella eventuale pagina 4 di 6 (patologica) dell'inadempimento. Quanto poi all'ambito di operatività, gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.) (cfr. Cass. Sez. Un. cit., Cass. 25.9.2013, n.
21885).
Ciò premesso, ne consegue che la verifica dell'usurarietà dei tassi corrispettivi e di quelli moratori di un contratto andrà svolta prendendo singolarmente i due tassi, e raffrontandoli al tasso effettivo globale medio (c.d.tasso soglia), rilevato trimestralmente con decreto dal Ministero del Tesoro, come previsto dall'art. 2 della L. 108/1996; nel caso di specie – oltre all'erroneità del presupposto da cui muove la perizia di parte per le ragioni appena esposte- va evidenziato che non sono stati forniti dalla parte opponente, nonostante fosse suo preciso onere farlo, gli elementi minimi per procedere ad una valutazione ed accertamento sul punto: le contestazioni svolte appaiono carenti sul piano assertivo, prima ancora che probatorio (non sono stati nemmeno prodotti in decreti ministeriali di rilevazione dei tassi di interesse ai fini della legge sull'usura), essendosi la parte limitata ad una allegazione del tutto generica della circostanza, neppure supportata da alcun riscontro documentale, a cui non può all'evidenza sopperire una Ctu come richiesta dall'opponente.
Infine, non è nemmeno condivisibile l'assunto della perizia di parte secondo il quale, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, andrebbe ricompreso nel Taeg anche la commissione per estinzione anticipata: ai fini della determinazione del tasso effettivo, non si deve infatti tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, posto che tale commissione, in quanto voce di costo meramente eventuale, a mera discrezione del mutuatario, non è collegata all'erogazione del credito. Assumere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza della commissione per l'estinzione anticipata del mutuo,
significherebbe sostenere una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione: la funzione della commissione per l'estinzione anticipata non è infatti quella di remunerare l'erogazione del credito, come gli interessi corrispettivi, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito (cfr.Cass. n.
7352/2022).
In definitiva, l'opposizione è risultata infondata e andrà rigettata;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, con applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento individuato sulla base del credito precettato, in ragione del livello di pagina 5 di 6 difficoltà medio basso della controversia, con esclusione della fase istruttoria non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in
€ 4.015,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%.
Perugia, 15.1.2025
Il Giudice
Dott. ssa Elena Stramaccioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Elena Stramaccioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3882/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Spina, giusta procura in calce all'atto di opposizione all'esecuzione in data 6.11.2018 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Perugia, Via Cesare Caporali n. 19
ATTORE - OPPONENTE contro
e per essa rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. Antonio Coaccioli, giusta procura in calce all'atto di precetto opposto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Piazza Alfani n. 4
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Conclude, in via principale, come all'atto di citazione del 15.7.2021 e in via istruttoria per l'ammissione delle prove come articolate nella memoria di cui all'art.183 comma 6 n.
2. c.p.c.”
Per il convenuto: “Si riporta alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta del 15.11.2019, insistendo per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore introduceva il presente giudizio di merito di opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare iscritta presso il Tribunale di Perugia pagina 1 di 6 al n. 270/2018 R.G.E., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale così giudicare: dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi del contratto stipulato con
[...]
; dichiarare che, alla luce dei rapporti dare-avere tra le parti e in virtù della nullità della CP_3 pattuizione relativa agli interessi, nulla è dovuto dall'opponente a e ai suoi Controparte_3
successivi cessionari;
dichiarare privo di effetti il pignoramento eseguito e i successivi atti di esecuzione;
condannare l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall'opponente e al risarcimento dei danni anche derivanti da reato in suo favore, nella misura che risulterà di giustizia;
condannare l'opposta alla rifusione delle spese di giudizio”, deducendo, in particolare:
- di essere fideiussore di in relazione al contratto di mutuo fondiario Rep. n. Controparte_4
24232, Racc n. 14869 a rogito Notar di Perugia, contratto con Banca delle Marche S.p.a.; Per_1
- di essere stato raggiunto, in tale veste, dalla notifica di un atto di precetto per l'importo complessivo di € 206.703,56 intimato da cessionaria del predetto credito;
CP_1
- che all'atto di precetto ha fatto seguito atto di pignoramento immobiliare in data 21.8.2018 con il quale è stato sottoposto a esecuzione il bene immobile di sua proprietà sito in Perugia NCEU foglio
233, part. 1022, sub 2, Cat. A2; NCEU foglio 233, part. 1107, Cat. A2;
- il carattere usurario dell'obbligazione contratta a suo tempo con rilevante ai Controparte_3 sensi dell'art 1815 cc, come modificato dalla L. 108/1996, nonché ai sensi dell'art 644 c.p., come emergerebbe dalle allegate perizie stragiudiziali con documenti acclusi a firma del Dr.
[...]
Per_2
- di voler quindi sentir dichiarare priva di effetti l'esecuzione instaurata, nulla la pattuizione degli interessi,
nonché di nulla dovere alla procedente, con ulteriore richiesta di risarcimento dei danni subiti.
B) Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando quanto ex adverso dedotto e domandato e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO -
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato dal
Sig. , ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per mancata esposizione dei fatti e degli elementi Parte_1
costituenti la ragione della domanda, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.; NEL
MERITO - RIGETTARE la domanda ex adverso proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto;
IN
OGNI CASO - CONDANNARE parte opponente al pagamento di spese e compensi professionali”.
C) Con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. le parti sì riportavano ai propri rispettivi scritti, contestando in fatto ed in diritto le deduzioni avversarie.
pagina 2 di 6 L'attore, in particolare, chiedeva che disporsi CTU al fine, testualmente, di “calcolare la misura degli interessi pattuiti con l'intercorso contratto di mutuo e di determinare, anche alla luce delle considerazioni contenute nella consulenza di parte, se sia stato superato il cd. tasso soglia sia nella determinazione originaria degli interessi sia nel corso del rapporto. Andrà inoltre demandato al
C.T.U., con ogni potere di esame della documentazione contabile dell'istituto opposto, di calcolare, in ragione dell'eventuale carattere usurario degli interessi, l'entità delle somme indebitamente corrisposte al predetto Istituto”.
Il convenuto si opponeva alla suddetta richiesta, assumendo che “la C.T.U. è mero strumento di etero- integrazione della conoscenza specialistica del Giudice, e non costituisce un mezzo di prova, ma soltanto uno strumento di controllo dei fatti costituenti la prova. Da ciò consegue che non può essere utilizzata per esonerare le parti dagli oneri probatori a loro carico”.
D) Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 20.5.2021, successivamente differita e tenuta dal nuovo
Giudice assegnatario, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
L'opposizione è infondata e non può, dunque, essere accolta.
Va anzitutto premesso in via generale che: 1) che il giudizio di opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato assume la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa;
è dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione, mentre l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione; 2) come stabilito da Cass. SS.UU. n. 19597/2020,
l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio pagina 3 di 6 in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Applicando tale coordinate in punto di onere di allegazione e prova al caso in esame, il Giudicante evidenzia la genericità delle allegazioni attoree sulla denunciata usurarietà degli interessi del mutuo azionato, seppur non integranti la nullità della citazione come eccepita dall'opposto, essendosi parte opponente limitata a fare un rimando alla perizia di parte (solo quella allegata al doc. n. 1 afferente al mutuo fondiario azionato in executivis potrà essere presa in considerazione, dovendosi escludere l'esame di quelle di cui ai docc. 3 e 4, in quanto attinenti a titoli diversi) e senza nemmeno produrre i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi di interesse ai fini della legge sull'usura.
Va anzitutto evidenziato che la perizia di parte muove da un errato presupposto, laddove, denunciando l'usurarietà degli interessi, somma interessi corrispettivi e moratori e ricomprende nel Taeg la commissione per estinzione anticipata.
Più in particolare, quanto alla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, è oramai consolidata la giurisprudenza secondo cui, per determinare l'usurarietà di un mutuo, è errato procedere alla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini del raffronto col tasso soglia ex L. 108/96, perché trattasi di tassi di diversa natura, di diverso ambito di operatività e previsti in via alternativa (ex multis Corte di Cassazione, sentenza del 28.6.2019 n. 17447, in base alla quale “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta”).
Ed invero, quanto alla natura, gli interessi corrispettivi (che trovano fondamento nell'art. 1282 c.c. in base a cui “i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto”) assolvono alla funzione di remunerare il creditore per la temporanea privazione del godimento di una somma di denaro, mentre per il debitore costituiscono il corrispettivo per la disponibilità di un capitale altrui. Gli interessi moratori, invece, trovano fondamento nell'art. 1224 comma 1 c.c. (“Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”), hanno una natura risarcitoria per il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, e vengono in rilievo non nella fase ordinaria del rapporto contrattuale, ma in quella eventuale pagina 4 di 6 (patologica) dell'inadempimento. Quanto poi all'ambito di operatività, gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.) (cfr. Cass. Sez. Un. cit., Cass. 25.9.2013, n.
21885).
Ciò premesso, ne consegue che la verifica dell'usurarietà dei tassi corrispettivi e di quelli moratori di un contratto andrà svolta prendendo singolarmente i due tassi, e raffrontandoli al tasso effettivo globale medio (c.d.tasso soglia), rilevato trimestralmente con decreto dal Ministero del Tesoro, come previsto dall'art. 2 della L. 108/1996; nel caso di specie – oltre all'erroneità del presupposto da cui muove la perizia di parte per le ragioni appena esposte- va evidenziato che non sono stati forniti dalla parte opponente, nonostante fosse suo preciso onere farlo, gli elementi minimi per procedere ad una valutazione ed accertamento sul punto: le contestazioni svolte appaiono carenti sul piano assertivo, prima ancora che probatorio (non sono stati nemmeno prodotti in decreti ministeriali di rilevazione dei tassi di interesse ai fini della legge sull'usura), essendosi la parte limitata ad una allegazione del tutto generica della circostanza, neppure supportata da alcun riscontro documentale, a cui non può all'evidenza sopperire una Ctu come richiesta dall'opponente.
Infine, non è nemmeno condivisibile l'assunto della perizia di parte secondo il quale, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, andrebbe ricompreso nel Taeg anche la commissione per estinzione anticipata: ai fini della determinazione del tasso effettivo, non si deve infatti tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, posto che tale commissione, in quanto voce di costo meramente eventuale, a mera discrezione del mutuatario, non è collegata all'erogazione del credito. Assumere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza della commissione per l'estinzione anticipata del mutuo,
significherebbe sostenere una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione: la funzione della commissione per l'estinzione anticipata non è infatti quella di remunerare l'erogazione del credito, come gli interessi corrispettivi, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito (cfr.Cass. n.
7352/2022).
In definitiva, l'opposizione è risultata infondata e andrà rigettata;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, con applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento individuato sulla base del credito precettato, in ragione del livello di pagina 5 di 6 difficoltà medio basso della controversia, con esclusione della fase istruttoria non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in
€ 4.015,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%.
Perugia, 15.1.2025
Il Giudice
Dott. ssa Elena Stramaccioni
pagina 6 di 6