Articolo 42 del Codice dell'amministrazione digitale
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1 gennaio 2006
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27 gennaio 2018
Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle ((Linee guida)) .
Entrata in vigore il 27 gennaio 2018
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