Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle ((Linee guida)) .
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1 gennaio 2006
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27 gennaio 2018
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Commentario • 1
- 1. Accesso civico generalizzato, la Circolare del GovernoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 24 luglio 2019
Giurisprudenza • 61
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sentenza 28/01/2021, n. 936Provvedimento: […] La produzione di copia della cartolina di ricevuta è, comunque, perfettamente idonea poiché si tratta di copia estratta dagli archivi elettronici della pubblica amministrazione ove sono stati de-materializzati, conformemente alle disposizioni del codice per l'amministrazione digitale (artt. 42 e 43, d.l.vo n. 822005), tutti gli atti amministrativi originali, con la conseguenza che la copia prodotta in giudizio è una copia conforme che sostituisce l'originale agli atti della PA. […]Leggi di più...
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