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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4411/2022 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GINO CARLA ) C.F._2
ricorrente contro
) difeso e rappresentato CP C.F._3 dall'avv.to CINQUE VINCENZO e dall'avv.to ZAMPOLLI BARBARA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previi gli incombenti di legge relativi alla trasformazione del rito: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di eseguire le prescritte annotazioni di legge, alle condizioni che seguono:
- Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1
1 genitori con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
- Disporre che la minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna in Torino, Via Baltea n 22, ove entrambe attualmente vivono.
- Disporre che il padre possa vedere tenere con sé la figlia compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici, di danza e ricreativi di stessa. Per_1
- Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor CP
, sita in Mereto di Tomba (UD), Via Felice della Rovere n. 10-
[...]
Pantianicco, al convenuto, dandosi atto che la ricorrente se ne è prima d'ora allontanata secondo accordi assunti con il marito trasferendo la propria e la residenza della figlia in Torino, Via Baltea n. 22, dandosi, altresì atto che la signora ha prelevato dalla casa coniugale tutti i propri effetti Pt_1
personali e gli arredi di sua esclusiva proprietà.
- Disporre che il signor corrisponda alla moglie, a titolo di CP contributo per il proprio mantenimento la somma mensile di € 350,00, oltre
ISTAT ed € 900,00 mensili, oltre ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da corrispondersi entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese alle coordinate bancarie che la ricorrente ha, prima d'ora comunicato al marito.
- Disporre che il signor partecipi, nella misura del 50%, al CP
pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia minorenne, così come indicate nel Protocollo d'Intesa in uso al Tribunale di Torino, anticipando alla moglie la quota di sua competenza dopo avere visionato ed approvato il preventivo per quanto concerne le spese che necessitano di preliminare concertazione.
- Disporre che i coniugi si diano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minorenne e per loro stessi. Per_1
- Disporre che i coniugi si comunichino la variazione delle rispettive residenze fino al raggiungimento della maggiore età di Per_1
- Darsi atto che i coniugi con il raggiungimento dell'accordo nei termini sopra indicati, dichiarano di avere risolto tutte le questioni economico
2 patrimoniali che ancora erano tra di loro pendenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 28.12.2022 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il 24/09/2007 Parte_1 con e che dalla loro unione è nata l'[...], ha CP Per_1
esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, che la separazione venisse addebitata al marito, reo di avere violato l'obbligo di fedeltà. Ha chiesto, inoltre, l'affido esclusivo della figlia alla madre in ragione della distanza geografica tra le due abitazioni e in ragione del discontinuo esercizio del diritto di visita padre- figlia;
il collocamento prevalente della figlia presso la madre a Torino;
un contributo paterno nel mantenimento della figlia di euro 1.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, ha chiesto in proprio favore e a carico del un contributo mensile di euro 350,00. CP
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda di addebito e il diritto della moglie alla percezione di un assegno di mantenimento. Ha chiesto, inoltre, l'affido condiviso della figlia proponendosi di versare, a titolo di concorso nel relativo mantenimento, la minor somma di euro 300,00.
Radicatosi, così, il contraddittorio, il presidente ha, quindi, dettato i provvedimenti provvisori con i quali ha disposto l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e ampio diritto di visita paterno. Ha, inoltre, fissato in euro 350,00 l'assegno di mantenimento in favore per la moglie e in euro 900,00 quello per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, ha nominato la dr.ssa Marta Diamante giudice istruttore.
Nel frattempo, l'ordinanza presidenziale è stata reclamata ma confermata dalla Corte d'Appello di Trieste.
3 Le parti hanno integrato gli atti introduttivi e depositato le memorie previste dall'art. 183 c. 6 c.p.c.
All'esito la causa è stata istruita oralmente sul tema dell'addebito.
All'udienza del 3.4.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle varie questioni controverse e hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente conformi ai superiori interessi della figlia e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate posto che le parti hanno rassegnato conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
4 - pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata Parte_1
a TORINO (TO) il 09/03/1966, e , nato a [...] il CP
10/11/1972, uniti in matrimonio in data 24/09/2007 in TORINO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TORINO dell'anno
2007 al n. 488 parte I, alle seguenti condizioni:
1) Affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2) Dispone che la minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna in Torino, Via Baltea n 22, ove entrambe attualmente vivono.
3) Dispone che il padre possa vedere tenere con sé la figlia compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici, di danza e ricreativi di stessa. Per_1
4) Assegna la casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor , CP
sita in Mereto di Tomba (UD), Via Felice della Rovere n. 10-Pantianicco, al convenuto, dando atto che la ricorrente se ne è prima d'ora allontanata secondo accordi assunti con il marito trasferendo la propria e la residenza della figlia in Torino, Via Baltea n. 22, dando, altresì atto che la signora ha prelevato dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali e gli Pt_1
arredi di sua esclusiva proprietà.
5) Dispone che il signor corrisponda alla moglie, a titolo di CP contributo per il proprio mantenimento la somma mensile di € 350,00, oltre
ISTAT, ed € 900,00 mensili, oltre ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da corrispondersi entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese alle coordinate bancarie che la ricorrente ha, prima d'ora comunicato al marito.
6) Dispone che il signor partecipi, nella misura del 50%, al CP
pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia minorenne, così come indicate nel Protocollo d'Intesa in uso al Tribunale di Torino, anticipando alla moglie la quota di sua competenza dopo avere visionato ed approvato il preventivo per quanto concerne le spese che necessitano di preliminare concertazione.
5 7) Dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minorenne e per loro stessi. Per_1
8) invita i coniugi a comunicarsi la variazione delle rispettive residenze fino al raggiungimento della maggiore età di Per_1
9) Dà atto che i coniugi con il raggiungimento dell'accordo nei termini sopra indicati, dichiarano di avere risolto tutte le questioni economico patrimoniali che ancora erano tra di loro pendenti.
10) compensa tra le parti le spese del giudizio.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
6
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GINO CARLA ) C.F._2
ricorrente contro
) difeso e rappresentato CP C.F._3 dall'avv.to CINQUE VINCENZO e dall'avv.to ZAMPOLLI BARBARA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previi gli incombenti di legge relativi alla trasformazione del rito: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di eseguire le prescritte annotazioni di legge, alle condizioni che seguono:
- Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1
1 genitori con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
- Disporre che la minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna in Torino, Via Baltea n 22, ove entrambe attualmente vivono.
- Disporre che il padre possa vedere tenere con sé la figlia compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici, di danza e ricreativi di stessa. Per_1
- Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor CP
, sita in Mereto di Tomba (UD), Via Felice della Rovere n. 10-
[...]
Pantianicco, al convenuto, dandosi atto che la ricorrente se ne è prima d'ora allontanata secondo accordi assunti con il marito trasferendo la propria e la residenza della figlia in Torino, Via Baltea n. 22, dandosi, altresì atto che la signora ha prelevato dalla casa coniugale tutti i propri effetti Pt_1
personali e gli arredi di sua esclusiva proprietà.
- Disporre che il signor corrisponda alla moglie, a titolo di CP contributo per il proprio mantenimento la somma mensile di € 350,00, oltre
ISTAT ed € 900,00 mensili, oltre ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da corrispondersi entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese alle coordinate bancarie che la ricorrente ha, prima d'ora comunicato al marito.
- Disporre che il signor partecipi, nella misura del 50%, al CP
pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia minorenne, così come indicate nel Protocollo d'Intesa in uso al Tribunale di Torino, anticipando alla moglie la quota di sua competenza dopo avere visionato ed approvato il preventivo per quanto concerne le spese che necessitano di preliminare concertazione.
- Disporre che i coniugi si diano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minorenne e per loro stessi. Per_1
- Disporre che i coniugi si comunichino la variazione delle rispettive residenze fino al raggiungimento della maggiore età di Per_1
- Darsi atto che i coniugi con il raggiungimento dell'accordo nei termini sopra indicati, dichiarano di avere risolto tutte le questioni economico
2 patrimoniali che ancora erano tra di loro pendenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 28.12.2022 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il 24/09/2007 Parte_1 con e che dalla loro unione è nata l'[...], ha CP Per_1
esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, che la separazione venisse addebitata al marito, reo di avere violato l'obbligo di fedeltà. Ha chiesto, inoltre, l'affido esclusivo della figlia alla madre in ragione della distanza geografica tra le due abitazioni e in ragione del discontinuo esercizio del diritto di visita padre- figlia;
il collocamento prevalente della figlia presso la madre a Torino;
un contributo paterno nel mantenimento della figlia di euro 1.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, ha chiesto in proprio favore e a carico del un contributo mensile di euro 350,00. CP
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma ha contestato i fatti posti a fondamento della domanda di addebito e il diritto della moglie alla percezione di un assegno di mantenimento. Ha chiesto, inoltre, l'affido condiviso della figlia proponendosi di versare, a titolo di concorso nel relativo mantenimento, la minor somma di euro 300,00.
Radicatosi, così, il contraddittorio, il presidente ha, quindi, dettato i provvedimenti provvisori con i quali ha disposto l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e ampio diritto di visita paterno. Ha, inoltre, fissato in euro 350,00 l'assegno di mantenimento in favore per la moglie e in euro 900,00 quello per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, ha nominato la dr.ssa Marta Diamante giudice istruttore.
Nel frattempo, l'ordinanza presidenziale è stata reclamata ma confermata dalla Corte d'Appello di Trieste.
3 Le parti hanno integrato gli atti introduttivi e depositato le memorie previste dall'art. 183 c. 6 c.p.c.
All'esito la causa è stata istruita oralmente sul tema dell'addebito.
All'udienza del 3.4.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle varie questioni controverse e hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente conformi ai superiori interessi della figlia e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate posto che le parti hanno rassegnato conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
4 - pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata Parte_1
a TORINO (TO) il 09/03/1966, e , nato a [...] il CP
10/11/1972, uniti in matrimonio in data 24/09/2007 in TORINO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di TORINO dell'anno
2007 al n. 488 parte I, alle seguenti condizioni:
1) Affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2) Dispone che la minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna in Torino, Via Baltea n 22, ove entrambe attualmente vivono.
3) Dispone che il padre possa vedere tenere con sé la figlia compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici, di danza e ricreativi di stessa. Per_1
4) Assegna la casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor , CP
sita in Mereto di Tomba (UD), Via Felice della Rovere n. 10-Pantianicco, al convenuto, dando atto che la ricorrente se ne è prima d'ora allontanata secondo accordi assunti con il marito trasferendo la propria e la residenza della figlia in Torino, Via Baltea n. 22, dando, altresì atto che la signora ha prelevato dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali e gli Pt_1
arredi di sua esclusiva proprietà.
5) Dispone che il signor corrisponda alla moglie, a titolo di CP contributo per il proprio mantenimento la somma mensile di € 350,00, oltre
ISTAT, ed € 900,00 mensili, oltre ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore da corrispondersi entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese alle coordinate bancarie che la ricorrente ha, prima d'ora comunicato al marito.
6) Dispone che il signor partecipi, nella misura del 50%, al CP
pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia minorenne, così come indicate nel Protocollo d'Intesa in uso al Tribunale di Torino, anticipando alla moglie la quota di sua competenza dopo avere visionato ed approvato il preventivo per quanto concerne le spese che necessitano di preliminare concertazione.
5 7) Dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minorenne e per loro stessi. Per_1
8) invita i coniugi a comunicarsi la variazione delle rispettive residenze fino al raggiungimento della maggiore età di Per_1
9) Dà atto che i coniugi con il raggiungimento dell'accordo nei termini sopra indicati, dichiarano di avere risolto tutte le questioni economico patrimoniali che ancora erano tra di loro pendenti.
10) compensa tra le parti le spese del giudizio.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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