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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4120 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Romagna 12, cod. fisc. Parte_1
, C.F._1
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dall'avv. LAURA GIUSEPPINA MUDU che li rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
Pag. 1 a 6 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le
parti in causa, con rito concordatario, in Cagliari il 30.06.1996, registrato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cagliari, all'Anno 1996, n. 265, parte II, Seria A, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- omologhi le seguenti
CONDIZIONI
1) “al fine di comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale”, a
titolo di contributo di mantenimento dovuto per il passato, il presente ed il futuro, ed a tacitazione
integrale e definitiva di ogni debito maturato in conseguenza del provvedimento di separazione, il sig.
: Pt_1
- trasferisce con effetto immediato e definitivo a favore della figlia , nata a [...] il Persona_1
27.03.2001, Cod. Fisc. , residente in [...], che accetta, la CodiceFiscale_3
nuda proprietà di una quota pari al 70%, come evidenziata nell'allegata planimetria (doc. 7),
dell'immobile di sua proprietà distinto al Catasto Urbano di Cagliari al F. 35, Mapp. 1223;
- costituisce con effetto immediato a favore della sig.ra nata a [...] il [...] e Parte_2
residente in [...] Cod. Fisc , che accetta, il C.F._2
diritto di usufrutto sulla medesima porzione di immobile, contestualmente fatta oggetto di trasferimento
della nuda proprietà a favore di (doc. 7), e distinto al Catasto Urbano di Cagliari al F. Persona_1
35, Mapp. 1223, di proprietà del medesimo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 a 6 Con ricorso depositato in data 20.05.2024, e , premesso di essersi Parte_1 Parte_2
sposati in Cagliari il 30.6.1996, con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
Cagliari al n. 265, parte II, sez. A, per l'anno 1996, che dall'unione è nata la figlia Persona_2
(27.3.2001), maggiorenne ed autosufficiente economicamente, hanno chiesto che il
[...]
Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni concordate e riguardanti anche il trasferimento immobiliare in virtù del quale trasferisce Parte_1
alla figlia la quota del 70% della sua quota di proprietà (pari al 100%) Controparte_1
dell'immobile sito in Selargius in Via Romagna 12, distinto in Catasto Urbano di Cagliari al F. 35,
mappale 1223, sub 11, categoria A/”, classe 4, vani 6,5, rendita € 469,98 e costituisce il diritto di usufrutto sulla medesima porzione di immobile, in favore di . Parte_2
Nell'udienza del 20/02/2025, le parti e la figlia sono comparse personalmente davanti al Giudice
delegato, assistite dal comune difensore, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: planimetria catastale, visure catastali e ipotecarie, relazione notarile, relazione tecnica, certificazione di prestazione energetica.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti.
La parte alienante, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78 convertito in legge
30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono
Pag. 3 a 6 difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'agibilità del fabbricato in oggetto;
- ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 la parte alienante ha dichiarato che il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n. 26545, rilasciata dal
Comune di Selargius in data 7.10.1996, e alla successiva concessione in variante numero 15/68
rilasciata in data 13.6.2008 ed in conformità ai progetti edilizi approvati e che non sono state eseguite successive modifiche;
che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti hanno dichiarato:
- la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 27/02/1985, introdotto dall'art.19,
comma 14 d.l. n.78/2010;
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalse di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, hanno dichiarato e dato reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
Pag. 4 a 6 - parte alienante ha prodotto copia dell'attestato di prestazione energetica;
- hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale, con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- hanno dichiarato che il richiesto trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6
marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, che detto trasferimento è
effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con riferimento agli adempimenti successivi alla redazione del verbale da parte della cancelleria, hanno esonerato espressamente il funzionario che ha redatto il verbale dall'esecuzione di ogni formalità e si sono impegnate a provvedervi a propria cura e spese.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa e che, dalla data della separazione, la convivenza non è più ripresa.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, in Parte_2
quanto conformi all'interesse delle stesse parti.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare e la costituzione di usufrutto voluti dalle parti.
In considerazione dell'accordo tra le parti, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Pag. 5 a 6 Il Tribunale in composizione collegiale:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nato a [...] il Parte_1
5.3.1967) e (nata a [...] il [...]), trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio Parte_2
del Comune di Cagliari al n. 265, Parte II, Serie A, dell'anno 1996, mandando al competente Ufficio
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2) dà atto del trasferimento da parte di in favore di del 70% della Parte_1 Persona_2
sua quota di proprietà (pari al 100%) dell'immobile sito in Selargius in Via Romagna 12, distinto in
Catasto Urbano di Cagliari al F. 35, mappale 1223, sub 11, categoria A/”, classe 4, vani 6,5, rendita
€ 469,98 e della costituzione del diritto di usufrutto, sulla medesima porzione di immobile, in favore di;
Parte_2
3) Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cagliari, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4) compensa le spese.
Così deciso in Cagliari in data 3.3.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4120 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Romagna 12, cod. fisc. Parte_1
, C.F._1
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dall'avv. LAURA GIUSEPPINA MUDU che li rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
Pag. 1 a 6 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le
parti in causa, con rito concordatario, in Cagliari il 30.06.1996, registrato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cagliari, all'Anno 1996, n. 265, parte II, Seria A, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- omologhi le seguenti
CONDIZIONI
1) “al fine di comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale”, a
titolo di contributo di mantenimento dovuto per il passato, il presente ed il futuro, ed a tacitazione
integrale e definitiva di ogni debito maturato in conseguenza del provvedimento di separazione, il sig.
: Pt_1
- trasferisce con effetto immediato e definitivo a favore della figlia , nata a [...] il Persona_1
27.03.2001, Cod. Fisc. , residente in [...], che accetta, la CodiceFiscale_3
nuda proprietà di una quota pari al 70%, come evidenziata nell'allegata planimetria (doc. 7),
dell'immobile di sua proprietà distinto al Catasto Urbano di Cagliari al F. 35, Mapp. 1223;
- costituisce con effetto immediato a favore della sig.ra nata a [...] il [...] e Parte_2
residente in [...] Cod. Fisc , che accetta, il C.F._2
diritto di usufrutto sulla medesima porzione di immobile, contestualmente fatta oggetto di trasferimento
della nuda proprietà a favore di (doc. 7), e distinto al Catasto Urbano di Cagliari al F. Persona_1
35, Mapp. 1223, di proprietà del medesimo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 a 6 Con ricorso depositato in data 20.05.2024, e , premesso di essersi Parte_1 Parte_2
sposati in Cagliari il 30.6.1996, con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
Cagliari al n. 265, parte II, sez. A, per l'anno 1996, che dall'unione è nata la figlia Persona_2
(27.3.2001), maggiorenne ed autosufficiente economicamente, hanno chiesto che il
[...]
Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni concordate e riguardanti anche il trasferimento immobiliare in virtù del quale trasferisce Parte_1
alla figlia la quota del 70% della sua quota di proprietà (pari al 100%) Controparte_1
dell'immobile sito in Selargius in Via Romagna 12, distinto in Catasto Urbano di Cagliari al F. 35,
mappale 1223, sub 11, categoria A/”, classe 4, vani 6,5, rendita € 469,98 e costituisce il diritto di usufrutto sulla medesima porzione di immobile, in favore di . Parte_2
Nell'udienza del 20/02/2025, le parti e la figlia sono comparse personalmente davanti al Giudice
delegato, assistite dal comune difensore, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: planimetria catastale, visure catastali e ipotecarie, relazione notarile, relazione tecnica, certificazione di prestazione energetica.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti.
La parte alienante, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78 convertito in legge
30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono
Pag. 3 a 6 difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'agibilità del fabbricato in oggetto;
- ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 la parte alienante ha dichiarato che il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n. 26545, rilasciata dal
Comune di Selargius in data 7.10.1996, e alla successiva concessione in variante numero 15/68
rilasciata in data 13.6.2008 ed in conformità ai progetti edilizi approvati e che non sono state eseguite successive modifiche;
che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti hanno dichiarato:
- la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 27/02/1985, introdotto dall'art.19,
comma 14 d.l. n.78/2010;
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalse di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, hanno dichiarato e dato reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di trasferimento, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
Pag. 4 a 6 - parte alienante ha prodotto copia dell'attestato di prestazione energetica;
- hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza rinunciando all'iscrizione dell'ipoteca legale, con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- hanno dichiarato che il richiesto trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6
marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, che detto trasferimento è
effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Le parti, con riferimento agli adempimenti successivi alla redazione del verbale da parte della cancelleria, hanno esonerato espressamente il funzionario che ha redatto il verbale dall'esecuzione di ogni formalità e si sono impegnate a provvedervi a propria cura e spese.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa e che, dalla data della separazione, la convivenza non è più ripresa.
Deve pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, in Parte_2
quanto conformi all'interesse delle stesse parti.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare e la costituzione di usufrutto voluti dalle parti.
In considerazione dell'accordo tra le parti, le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Pag. 5 a 6 Il Tribunale in composizione collegiale:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nato a [...] il Parte_1
5.3.1967) e (nata a [...] il [...]), trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio Parte_2
del Comune di Cagliari al n. 265, Parte II, Serie A, dell'anno 1996, mandando al competente Ufficio
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2) dà atto del trasferimento da parte di in favore di del 70% della Parte_1 Persona_2
sua quota di proprietà (pari al 100%) dell'immobile sito in Selargius in Via Romagna 12, distinto in
Catasto Urbano di Cagliari al F. 35, mappale 1223, sub 11, categoria A/”, classe 4, vani 6,5, rendita
€ 469,98 e della costituzione del diritto di usufrutto, sulla medesima porzione di immobile, in favore di;
Parte_2
3) Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cagliari, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4) compensa le spese.
Così deciso in Cagliari in data 3.3.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Giorgio Latti
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