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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 18378/ 2024
avente ad oggetto: Rettificazione di attribuzione di sesso
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RIPA PAOLA in virtù di procura in atti Parte_1 attore
Contro
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torino.
convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Come da ricorso.
Per il Pubblico Ministero: Nulla oppone.
Collegio del 28/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso del 22.10.2024, parte ricorrente chiedeva accertarsi che il sig. Parte_1 avesse acquisito le sembianze fisiche, psicologiche e sociali corrispondenti al sesso femminile;
chiedeva, quindi, ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla rettificazione, indicando l'acquisto del sesso femminile e del nome ”, nonché, contestualmente, autorizzarsi il sig. Per_1 ad effettuare tutti gli interventi trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri Parte_1 sessuali primari maschili ed, eventualmente, estetici utili e necessari a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo femminile.
Con decreto del 31.10.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
12.2.2025.
All'udienza del 12.2.2025, il Giudice, sentita la parte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***** §§§§§ *****
Ritiene il Collegio che la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso meriti accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile l'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale - ad avviso del Collegio - non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo esservi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria, laddove la parte abbia “sufficientemente dimostrato -attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati- di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione” di genere. In questi (soli) casi, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico, pur potendo seguire alla pronuncia di rettificazione in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, non è funzionale alla pronuncia medesima e, pertanto, non è necessaria la prescritta autorizzazione giudiziale perché non più rispondente alla ratio legis.
Tanto premesso, nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione. Infatti, dagli atti di causa risulta che:
- parte ricorrente, all'udienza del 12.2.2025, ha dichiarato: “ho completato il percorso” […]
“voglio fare l'intervento”.
- nella relazione psichiatrica C.I.D.I.GE.M. viene dato atto del fatto che: “ Parte_1
“ ” presenta “una condizione riferibile a Disforia di Genere in adulta post – Per_1 Parte_1 transizione”;
- nella relazione endocrinologica si legge quanto segue: “Attualmente, dicembre 2024, si attesta che è in trattamento ormonale sotto controllo medico c/o il nostro Centro e ha vissuto Per_1
e vive come soggetto femminile nelle sue realtà sociali con comportamenti ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi donna. Pertanto si può ragionevolmente affermare che
l'intervento chirurgico di affermazione di genere, da lei sentito come parte integrante della sua realizzazione psico-fisica, contestualmente al cambio anagrafico dei documenti declinati al genere femminile, saranno in grado di definire ulteriormente la sua identità completandone la realizzazione”;
A fronte di tali elementi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per provvedersi alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte attrice, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione all'attore del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che debba esservi corrispondenza tra il nome e il sesso di una persona.
Il prenome dell'attore deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da “ ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale Parte_1 Per_1 da molti anni è conosciuto nel mondo esterno.
Sussistono anche i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al sesso femminile, atteso che
- come attestato nelle relazioni dinanzi richiamate - gli interventi chirurgici di Affermazione di
Genere, rispetto ai quali - lo si ribadisce - sono state escluse controindicazioni, si appalesano, nel caso di specie, funzionali al completamento del percorso di transizione di genere (v. relazione endocrinologica C.I.D.I.GE.M depositata in atti in data 12.2.2025).
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis
visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa ad nato a [...] il Parte_1
4.1.1988, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di ”; Per_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo ad atto n. 9 parte I serie A del registro degli Parte_1 atti di nascita anno 1988 del Comune di TORINO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “ ” e non altrimenti;
Per_1
AUTORIZZA SA LE IB a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio della Sezione VII Civile del Tribunale di Torino il
28/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 18378/ 2024
avente ad oggetto: Rettificazione di attribuzione di sesso
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RIPA PAOLA in virtù di procura in atti Parte_1 attore
Contro
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torino.
convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Come da ricorso.
Per il Pubblico Ministero: Nulla oppone.
Collegio del 28/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso del 22.10.2024, parte ricorrente chiedeva accertarsi che il sig. Parte_1 avesse acquisito le sembianze fisiche, psicologiche e sociali corrispondenti al sesso femminile;
chiedeva, quindi, ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla rettificazione, indicando l'acquisto del sesso femminile e del nome ”, nonché, contestualmente, autorizzarsi il sig. Per_1 ad effettuare tutti gli interventi trattamenti chirurgici di rimozione dei caratteri Parte_1 sessuali primari maschili ed, eventualmente, estetici utili e necessari a raggiungere la corrispondenza fisica e sessuale al fenotipo femminile.
Con decreto del 31.10.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
12.2.2025.
All'udienza del 12.2.2025, il Giudice, sentita la parte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***** §§§§§ *****
Ritiene il Collegio che la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso meriti accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile l'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale - ad avviso del Collegio - non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo esservi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria, laddove la parte abbia “sufficientemente dimostrato -attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati- di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione” di genere. In questi (soli) casi, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico, pur potendo seguire alla pronuncia di rettificazione in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, non è funzionale alla pronuncia medesima e, pertanto, non è necessaria la prescritta autorizzazione giudiziale perché non più rispondente alla ratio legis.
Tanto premesso, nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione. Infatti, dagli atti di causa risulta che:
- parte ricorrente, all'udienza del 12.2.2025, ha dichiarato: “ho completato il percorso” […]
“voglio fare l'intervento”.
- nella relazione psichiatrica C.I.D.I.GE.M. viene dato atto del fatto che: “ Parte_1
“ ” presenta “una condizione riferibile a Disforia di Genere in adulta post – Per_1 Parte_1 transizione”;
- nella relazione endocrinologica si legge quanto segue: “Attualmente, dicembre 2024, si attesta che è in trattamento ormonale sotto controllo medico c/o il nostro Centro e ha vissuto Per_1
e vive come soggetto femminile nelle sue realtà sociali con comportamenti ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi donna. Pertanto si può ragionevolmente affermare che
l'intervento chirurgico di affermazione di genere, da lei sentito come parte integrante della sua realizzazione psico-fisica, contestualmente al cambio anagrafico dei documenti declinati al genere femminile, saranno in grado di definire ulteriormente la sua identità completandone la realizzazione”;
A fronte di tali elementi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per provvedersi alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte attrice, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione all'attore del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che debba esservi corrispondenza tra il nome e il sesso di una persona.
Il prenome dell'attore deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da “ ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale Parte_1 Per_1 da molti anni è conosciuto nel mondo esterno.
Sussistono anche i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al sesso femminile, atteso che
- come attestato nelle relazioni dinanzi richiamate - gli interventi chirurgici di Affermazione di
Genere, rispetto ai quali - lo si ribadisce - sono state escluse controindicazioni, si appalesano, nel caso di specie, funzionali al completamento del percorso di transizione di genere (v. relazione endocrinologica C.I.D.I.GE.M depositata in atti in data 12.2.2025).
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis
visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa ad nato a [...] il Parte_1
4.1.1988, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di ”; Per_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo ad atto n. 9 parte I serie A del registro degli Parte_1 atti di nascita anno 1988 del Comune di TORINO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “ ” e non altrimenti;
Per_1
AUTORIZZA SA LE IB a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio della Sezione VII Civile del Tribunale di Torino il
28/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento