Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1495/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato DA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Grandi n. 16, quale socio accomandatario della società Controparte_1 già in persona del legale rappresentante pro tempore, ad Controparte_2 oggi cancellata dal registro delle imprese, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo Rizzo del
Foro di Firenze;
APPELLANTE
CONTRO
(CF. ), residente in [...], rappr.to e difeso, Controparte_3 C.F._2 sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Longheu, (CF
– FAX: 0785/747085 – PEC: e C.F._3 Email_1 Carlo Longheu (CF. – FAX 0785/747085 – PEC: C.F._4
presso i quali è elettivamente domiciliato;
Email_2
APPELLATO
Oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615 comma 2 c.p.c. pagina 1 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
9089/2023, pubblicata il 15.11.2023, con cui il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di merito introdotto dal creditore procedente ex art. 615 comma 2 c.p.c. nei Controparte_3 confronti della debitrice esecutata e della CP_1 Controparte_2 [...] (quest'ultima rimasta contumace), ha accolto l'opposizione proposta e Controparte_4 accertato l'impignorabilità della quota di partecipazione sociale della di titolarità della CP_4 debitrice esecutata, in qualità di socia accomandante, e per l'effetto l'invalidità del pignoramento notificato da . Controparte_3
Risulta in particolare dagli atti e documenti di causa che nel giudizio di primo grado il CP_3 ha notificato un atto di pignoramento avente ad oggetto le quote di partecipazione al capitale CP_ sociale della (di seguito ) di titolarità della debitrice Controparte_4 esecutata in qualità di socia accomandante, in virtù del Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 1122/2020 emesso dal Tribunale di Milano immediatamente esecutivo e spedito in forma esecutiva in data 28.1.2020 (doc. n. 2 fascicolo di primo grado dell'opponente). Il pignoramento della quota è stato chiesto ed eseguito nella misura di quanto dovuto dalla debitrice, pari alla somma di euro 520.221,67, oltre alla metà. Nell'ambito della procedura esecutiva (RGE n. 2643/2020) la società esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione per sentire accertare l'impignorabilità della partecipazioni sociali, in ragione dell'art. 5 dell'atto costitutivo in forza del quale le quote di capitale non sono liberamente trasmissibili per atto inter vivos a persone diverse dai soci ed è necessaria la preventiva autorizzazione scritta di tutti i soci per alienare il bene a soggetti terzi, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci. A seguito di pronuncia di ordinanza di sospensione da parte del G.E., confermata in sede di reclamo, il ha introdotto il giudizio di merito, e il Tribunale ha così motivato la CP_3 sentenza gravata “La questione sollevata dalla società debitrice riguarda la pignorabilità delle quote di una società di persone non liberamente trasmissibili per atto inter vivos a soggetti diversi dai soci. Il pignoramento ha, difatti, attinto le quote sociali della detenute da CP_4 [...] e l'art. 5 dei patti sociali della stabilisce, difatti, che “Le Controparte_2 Controparte_4 quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi soltanto tra i soci. Il trasferimento ad enti o persone diverse deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da tutti i soci ai quali è riservato il diritto di prelazione da esercitarsi, a parità di condizioni, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. portante la proposta di cessione”. Ancorché nessuna norma sancisca l'inespropriabilità delle quote di partecipazione in una società di persone, in deroga della responsabilità patrimoniale generale del debitore di cui all'art. 2740 c.c., la giurisprudenza maggioritaria e la dottrina ritengono che tale principio sia ricavabile dalle previsioni codicistiche, che accordano prevalenza all'elemento personalistico. In particolare, le disposizioni che vengono in rilievo sono gli artt. 2270 c.c. e 2305 c.c. - quest'ultima norma applicabile alle società in accomandita semplice in virtù del rinvio alle norme delle società in nome collettivo contenuto nell'art. 2315 c.c. -, che stabiliscono che i creditori particolari dei soci non possono richiedere la liquidazione della quota del socio finché dura la società, ed altresì le norme che stabiliscono che, salva diversa previsione nell'atto costitutivo, la partecipazione sociale possa essere trasferita solo con il consenso di tutti i soci
(art. 2252 c.c.) ovvero con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale
(art. 2322 c.c.).
pagina 2 di 8 La disciplina ordinaria codicistica appena richiamata è derogabile dai soci, che possono stabilire una diversa regolamentazione nel contratto sociale. Le norme sono, infatti, poste a protezione dei rapporti fra i soci, tradizionalmente caratterizzati dall'elemento fiduciario dell'intuitus personae, in quanto escludono, da un lato, che il trasferimento della quota possa avvenire tramite il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario ed attribuiscono, dall'altro, rilevanza alla volontà degli altri soci in ordine alla cessione, onde evitare che venga inserito a sorpresa un soggetto terzo nella compagine sociale. Ne discende che, trattandosi di una disciplina derogabile, i soci possono pattuire modalità di trasferimento delle partecipazioni sociali più agevoli, con un temperamento del principio personalistico. Al fine di verificare se i soci abbiano inteso salvaguardare o temperare l'elemento personalistico proprio di questa tipologia di società, occorre esaminare le clausole inserite nell'atto costitutivo della singola società di persone, con specifico riferimento a quelle che incidono sulla libera trasferibilità delle quote. Difatti, dal momento che le clausole che limitano la libera circolazione operano anche in sede esecutiva (sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2741, co. III, c.c. per le società di capitali) e sono opponibili anche ai terzi, i patti sociali andranno esaminati nel concreto per escludere ovvero affermare la pignorabilità della partecipazione sociale. A titolo esemplificativo, le clausole inserite nell'atto costitutivo che limitano la trasferibilità, richiedendo il consenso di tutti i soci, indicano l'inequivoca volontà dei soci di preservare un controllo sulla cedibilità della quota e di non consentire l'inserimento di qualsivoglia terzo interessato, salvaguardando l'elemento personalistico. Diversamente le clausole che prevedono l'attribuzione del diritto di prelazione non sono da ritenersi preclusive dell'espropriabilità della quota, temperando la rilevanza dell'intuitus personae, in quanto non escludono la possibilità di trasferimento della stessa, inserendosi solo nella scelta del socio con la possibilità di evitare l'acquisto mediante l'esercizio del diritto da parte di uno dei soci (cfr. in tal senso Cass. civ., n. 15602/2002). Nel caso di specie, l'art. 5 dei patti sociali prevede non solo un diritto di prelazione de soci da esercitare entro 30 giorni dal ricevimento raccomandata contenente la proposta di cessione da un altro socio, ma anche la possibilità per i soci di precludere la cessione di una quota sociale a soggetti estranei alla compagine sociale, pur senza esercitare il diritto di prelazione, non concedendo un'autorizzazione scritta per tale cessione. Ritiene il Tribunale che la previsione nell'atto costitutivo di una limitazione alla libera trasferibilità della quota a soggetti diversi dai soci, nonché della necessaria e preventiva autorizzazione scritta del trasferimento da parte dei soci ed, infine, l'attribuzione di un diritto di prelazione in favore dei soci nel caso di trasferimento della quota a terzi, ne configuri la non libera trasferibilità della stessa e ne comporti in definitiva l'inespropriabilità, essendo una siffatta pattuizione diretta a salvaguardare l'elemento dell'intuitus personae, che caratterizza le società di persone.
Come già efficacemente rilevato dal Giudice dell'esecuzione nella fase sommaria dell'opposizione, “la clausola in esame limita la possibilità di cedere la quota dell'accomandante in modo più stringente rispetto alla disciplina ordinaria prevista dall'art. 2322, secondo comma, c.c. I patti sociali in esame comportano una considerazione maggiore del diritto dei soci di mantenere nella compagine sociale soltanto soggetti di loro gradimento, anche per quanto riguarda i titolari delle quote di accomandante, che non comportano a rigore la possibilità di prendere decisioni rilevanti per la gestione dell'attività societaria. Non può quindi procedersi per giungere ad una vendita forzata della quota, che comporterebbe il possibile inserimento nella società di un nuovo socio non voluto dagli altri, in contrasto con le previsioni dei patti sociali” (cfr. doc. 2 parte opposta). Pertanto, il contratto sociale e la clausola appena esaminata sono diretti a salvaguardare oltre modo l'elemento personalistico, con previsioni di portata maggiore rispetto a quella pagina 3 di 8 codicistica, e ad escludere la libera trasferibilità della partecipazione sociale, con la conseguenza che non è ammissibile la vendita forzata della quota che comporterebbe il mutamento della compagine sociale in violazione delle disposizioni dell'atto costitutivo e contro la volontà dei soci.
Affermata la non libera trasferibilità delle quote di partecipazione della in virtù CP_4 dell'art. 5 dei patti sociali e la loro conseguente inespropriabilità, l'opponente eccepisce che tale clausola non troverebbe applicazione nel caso di specie, essendo la società pignorata in fase di liquidazione.
Tuttavia, non ha alcuna base normativa la prospettazione secondo cui le clausole limitative della trasferibilità delle quote – chiaramente finalizzate ad impedire l'ingresso nella compagine sociale di terzi non graditi – non troverebbero applicazione nei casi, quale quello per cui è causa, nei quali la società pignorata versi in fase di liquidazione. L'atto costitutivo non diviene inefficace se la società è posta in liquidazione, dal momento che l'intuitus personae permane anche in tale fase e lo stato liquidativo può in qualsiasi momento cessare con l'esercizio della facoltà di revoca da parte dei soci, come affermato dal G.E. nell'ordinanza e confermato dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo. La circostanza, poi, che i soci abbiano deciso di sciogliere la società e di metterla in liquidazione per la non volontà di proseguire l'attività sociale non comporta il venir meno della prevalenza dell'elemento personalistico, che è valorizzato proprio dalla previsione di una siffatta clausola, non potendosi escludere la necessità di mantenere immutata la compagine sociale anche durante lo stato liquidativo. A stretto rigore la locuzione “finchè dura la società” ricomprende anche le ipotesi in cui la società si trova in fase di liquidazione, senza che possa ipotizzarsi un'automatica modifica dello statuto sociale, dal momento che lo scioglimento della società non ne determina l'immediata estinzione. Alla luce di queste considerazioni, non convince il tentativo del creditore di dimostrare la correlazione tra la messa in liquidazione della società e la cessazione di efficacia delle clausole di intrasferibilità.
Parimenti, il creditore esclude la rilevanza di una possibile revoca della fase di liquidazione successivamente al pignoramento, sostenendo che pur comportando la revoca la reviviscenza dell'efficacia dei patti sociali, questa si verificherebbe successivamente all'apposizione del vincolo pignoratizio, con conseguente inopponibilità delle clausole che limitano la trasferibilità delle quote al creditore pignorante. Tuttavia, anche questa prospettazione non trova riscontro in alcun dato normativo e si basa ancora una volta sull'affermazione apodittica secondo cui durante la fase liquidativa cessano di avere efficacia le clausole del contratto sociale dirette a preservare l'elemento personalistico. CP_ Da ultimo, non ha neppure alcun rilievo che sia divenuta una società di persone soltanto dopo la sua trasformazione avvenuta nel 2011 e che in precedenza fosse una società di capitali, al fine di escludere la prevalenza dell'elemento personalistico, dal momento che allorquando è stato notificato l'atto di pignoramento la stessa era una società in accomandita semplice e l'atto costitutivo conteneva l'art. 5 più volte menzionato. Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata l'impignorabilità della quota di partecipazione sociale di in titolarità della debitrice esecutata CP_4 [...]
in qualità di socia accomandante e per l'effetto l'invalidità del Controparte_2 pignoramento notificato da ”. Controparte_3
Il Tribunale ha condannato a rimborsare alla convenuta costituita Controparte_3 [...] le spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% ex art. Controparte_2
2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, con distrazione delle spese a favore dell'avv. Gianpaolo Rizzo dichiaratosi antistatario
******** pagina 4 di 8
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , quale socio accomandatario della Parte_1 società già Controparte_1 Controparte_2 articolando un unico motivo di censura con cui lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 91 c.p.c., nonché del D.M. n. 55 del 2004, art. 4, e delle tabelle con i parametri allegati. L'appellante ha premesso che la società convenuta in primo grado, ossia la
[...]
già risulta cancellata dal registro delle Controparte_1 Controparte_2 imprese, e ha precisato che la presente impugnazione è stata da lui proposta in qualità di successore della stessa (socio accomandatario della società estinta). Nel merito ha dedotto l'errore del Tribunale in punto di liquidazione delle spese di lite, per avere determinato l'importo oggetto di condanna in misura inferiore ai parametri tabellari stabiliti dalla legge. Rileva l'appellante che il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto il merito di un'opposizione all'esecuzione su quote societarie, e richiama a sostegno della doglianza l'art. 17 c.p.c., ai sensi del quale “il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede”. Secondo l'appellante per l'individuazione del “credito per cui si procede” occorre far riferimento all'art. 14 c.p.c., il quale dispone che nelle cause relative a somme di danaro il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; richiama giurisprudenza di legittimità e sostiene che “il valore della controversia deve essere individuato con riferimento all'importo indicato nel precetto, al netto del maggior importo cui si estende il vincolo imposto al terzo pignorato ex art. 546 comma 1 c.p.c. Nel caso di specie quindi, il valore della controversia è determinato in relazione alla somma di €. 520.221,67 indicata in precetto (doc. 4), e richiamata nella premessa dell'atto di pignoramento, alla lettera a (doc. 5). Dunque anche senza tener conto dell'incremento ai sensi dell'art. 546 comma 1 c.p.c., che conduce all'importo di €. 780.332,50, è fuor di discussione che lo scaglione di riferimento ai fini della determinazione dei parametri forensi è quello ricompreso tra €. 520.000,00 e 1.000.000,00 … in corrispondenza della fascia di valore correttamente individuata, le tabelle di cui al sopra citato DM ratione temporis applicabile prevedono un compenso tabellare medio di € 29.193,00. Il Giudice di prime cure ha invece liquidato a titolo di compensi la somma di €. 5.077,00, che è inferiore non solo ai parametri medi, ma addirittura ai minimi. Ciò, nonostante il richiamo del Giudice ai “valori medi dello scaglione di riferimento per tutte e quattro le fasi” (cfr. doc. 1). Il riferimento del Giudice ai parametri medi di legge rende evidente che il medesimo ha materialmente errato nell'individuazione della fascia valore applicabile al caso di specie, in quanto le somme liquidate a titolo di spese legali non corrispondono ai valori medi previsti dalla Legge in relazione allo scaglione applicabile”.
chiede pertanto la condanna del convenuto in primo grado al pagamento della Parte_1 somma netta di € 24.116,00, ottenuta detraendo dall'importo di € 29.193,00 l'importo già versato dal in esecuzione della sentenza impugnata, pari ad € 5.077,00, o della diversa CP_3 somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
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Si è costituito l'appellato chiedendo nel merito il rigetto dell'appello proposto da controparte, assumendo che il valore della causa sia stato correttamente determinato dal Tribunale in relazione “al "peso" economico dell'accoglimento dell'opposizione”, e sulla base, quindi, del valore nominale di € 8.000,00 delle quote societarie pignorate. Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse dell'appellante che, a suo dire, non può essere annoverato tra i successori della società estinta ex art. 110 c.p.c. legittimati ad impugnare la sentenza. pagina 5 di 8 Ha infine eccepito la violazione del contraddittorio per non essere stato notificato l'appello a tutti gli ex soci, sia della società debitrice, che della società pignorata, entrambe estinte. All'udienza del 21.1.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
**** L'appello è fondato e va accolto. Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, atteso che, per giurisprudenza di legittimità, “in caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio” (Cass., sent. n. 17192/2024). Nel caso di specie il Sig. ha documentato la sua (peraltro pacifica) qualità di socio Pt_1 accomandatario della società estinta - ora -, che lo pone Controparte_1 nella piena legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado. Parimenti infondata è l'eccezione di violazione dell'integrità del contraddittorio, atteso che ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli ex soci di società estinta solo nell'ipotesi in cui l'ex socio agisca per un debito della società, e non nell'ipotesi, quale quella in esame, in cui agisca per un credito di quest'ultima, nel cui caso si instaura un regime di contitolarità o di comunione indivisa (cfr. Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072).
Nel merito si osserva che le spese del giudizio di primo grado sono state liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi con riguardo “ai valori medi dello scaglione di riferimento per tutte le quattro fasi”, e quindi – pur non avendone il Tribunale fatta espressa menzione – in applicazione dello scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. Ritiene la Corte che l'individuazione del valore della causa così operata dal Tribunale non sia corretta.
Ed invero, ai sensi dell'art. 17, primo periodo, c.p.c., «il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede» e, per giurisprudenza di legittimità consolidata, “il valore della causa di opposizione all'esecuzione iniziata ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., si determina in base alla somma per la quale si è proceduto ad esecuzione” (ord. n. 16920/2018 e, in senso conforme, Cass., sent. n. 19488 del 2013 e n. 13757 del 2002), senza peraltro che assuma rilievo il maggiore importo - pari a quello del "credito precettato aumentato della metà" - al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell'art. 546 comma 1 c.p.c. (Cass., n. 37581/2021).
Nel caso di specie risulta dagli atti di entrambe le parti (v. ad es. doc. n. 2 del fascicolo di primo grado dell'odierno appellato), ma anche dall'esposizione in fatto della sentenza gravata, che l'opposizione all'esecuzione è stata proposta dalla debitrice esecutata avverso l'atto di pignoramento delle quote di partecipazione al capitale sociale della notificatole per CP_4
l'importo di euro 520.221,67. Dunque, anche senza tener conto dell'incremento ai sensi dell'art. 546 comma 1 c.p.c., che conduce all'importo di €. 780.332,50, è indubbio che lo scaglione di riferimento ai fini della determinazione dei parametri forensi è quello ricompreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00. Non assume rilievo, in senso contrario, la pronuncia della Suprema Corte n. 38370/2021 citata dall'appellato, che richiama, ai fini della determinazione del valore della causa nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il “peso economico” della controversia, ovvero gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione: non solo perché il caso deciso era diverso da quello in esame, essendovi già stata assegnazione di somme, ma anche perché, comunque, la Suprema Corte ha richiamato in motivazione (p. 4) la necessità di aver sempre riguardo, a tal fine, all'importo per cui ha avuto luogo il pignoramento, in accordo con le pronunce sopra richiamate che hanno in tal senso costantemente interpretato l'art. 17 c.p.c..
pagina 6 di 8 Peraltro, nel caso di specie, in cui non vi era ancora stata alcuna assegnazione di somme o quote societarie, occorre aver riguardo al contenuto della domanda proposta dall'opponente (accolta dal giudice) volta a far valere l'impignorabilità dei beni aggrediti e ad “accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e/o caducazione dell'atto di pignoramento mobiliare di quote societarie”. L'opposizione era quindi volta a caducare l'atto di pignoramento notificato per l'importo di euro 520.221,67, somma per cui il ha proceduto ad esecuzione forzata, CP_3 senza che possa evidentemente assumere alcuna rilevanza il valore nominale della quota pignorata che l'appellato indica in euro 8.000,00 con una valutazione del tutto ipotetica e slegata dal valore reale della quota stessa, verosimilmente ben più elevato.
Per tutti i motivi esposti, la sentenza di primo grado va riformata per avere il Tribunale errato nel liquidare il quantum delle spese del giudizio in € 5.077,00 per compensi, in difformità dai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 in relazione alla fascia valore applicabile al caso di specie (da €. 520.001,00 a €. 1.000.000,00). Le spese vanno quindi rideterminate nella misura di € 29.193,00, in applicazione dei parametri medi previsti per ciascuna fase (€. 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 13.534,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 8.013,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per legge). Avendo l'appellante dato atto che il , in esecuzione della sentenza di primo grado, ha CP_3 provveduto al pagamento in favore del procuratore antistatario delle spese liquidate dal Tribunale, l'importo di €. 5.077,00 va detratto dalla maggior somma liquidata all'esito del presente giudizio come sopra calcolata. L'appellato va in definitiva condannato al pagamento in favore dell'appellante della somma netta residua di euro 24.116,00, da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo, quale procuratore dichiaratosi antistatario.
****
All'accoglimento dell'appello segue la condanna di al rimborso delle spese Controparte_3 del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa – euro 24.116,00, ovvero la maggiore somma accordata rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante (Cass., ord. n. 35195/2022)
– e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale socio accomandatario della società Parte_1 Controparte_1
già avverso la sentenza del Tribunale di Milano
[...] Controparte_2
n. 9089/2023, pubblicata il 15.11.2023, così provvede: 1) In accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma, quanto al punto 2) del dispositivo, della sentenza gravata (che conferma nel resto), condanna l'appellato
[...]
alla refusione in favore dell'appellante delle spese del primo grado di CP_3 giudizio nella misura di €. 24.116,00 (già detratto l'importo di euro 5.077,00 versato dall'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado) oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e Cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore Avv. Gianpaolo Rizzo dichiaratosi antistatario;
2) CONDANNA l'appellato alla refusione in favore dell'appellante Controparte_3 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.888,00, di cui
€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di pagina 7 di 8 trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore Avv. Gianpaolo Rizzo dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Milano il 27.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano
Cicuto
pagina 8 di 8