Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1068/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1068/2024 R.G., vertente
TRA
, società Unipersonale, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 5, presso lo studio dell'avvocato Ciro Pacilio, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLATA
E
elettivamente domiciliato in Trecase (NA) alla Piazza San CO
Gennaro n. 11 presso lo studio dell'avvocato Raffaele De Luca, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente E_ domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avvocato Luisa Acampora, che lo rappresenta e difende di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
pag. 1
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. 7550/2015 E_
a seguito del rinvio disposto dalla S.C. (risarcimento danni)
CONCLUSIONI:
Appellante e appellati: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 10-4-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 8-3-2013, evocava in CO giudizio innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata il per E_ sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà e per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 20-6-2012, ore 13.00 circa, in , in via Andolfi. E_
Deduceva l'attore che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, il motoveicolo targato BV58797 di sua proprietà e dallo stesso condotto, percorreva tale strada con direzione via Settetermini quando, giunto nei pressi del civico 86, finiva in una buca adiacente ad un tombino, non segnalata e non visibile, in quanto coperta d'acqua, rovinando al suolo;
di conseguenza, il motoveicolo riportava danni alla parte anteriore e laterale destra, quantificati in euro 721,00, e, quale conducente, subiva lesioni personali, diagnosticate presso l'Ospedale di Boscotrecase come “trauma escoriato gomito dx e ginocchio dx ...”, valutabili, riguardo al danno biologico, nella misura del 3%.
Ritenendo responsabile dell'evento il , ai sensi dell'art. 2051 E_
c.c., quale proprietario e custode della strada pubblica e tenuto alla manutenzione della stessa, chiedeva, previo accertamento della esclusiva responsabilità dell convenuto, la CP_4 condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati complessivamente in euro 5.000,00, oltre interessi e svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
Si costituiva il , il quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione E_ nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
contestava la domanda in fatto ed in diritto ed evidenziava che all'epoca dell'evento dannoso la manutenzione delle strade era pag. 2 affidata alla in virtù di contratto di appalto rep. 271, avente durata Parte_1 dal 14-11-2011 al 13-11-2012, nonché del Capitolato speciale d'appalto e del verbale di consegna dei lavori.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in subordine, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della società affidataria dei lavori di manutenzione, quale responsabile in caso di accoglimento della domanda e tenuta alla rivalsa in proprio favore in caso di condanna del convenuto.
Autorizzata la richiesta, veniva chiamata in causa la che Pt_1 Parte_1 contestava sia la domanda dell'attore sia la domanda di manleva proposta nei propri confronti dal . E_
A tal fine osservava che: l'evento dannoso si era verificato in condizioni di buona visibilità
e in assenza di condizioni metereologiche avverse ed era imputabile alla negligente condotta di guida dell'attore; non sussisteva un obbligo di totale e perenne controllo dello stato delle strade da parte della società affidataria della manutenzione.
Evidenziava, in ogni caso, di aver stipulato con la polizza Controparte_3 assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi derivante dalla circolazione su aree pubbliche, in virtù di quanto previsto dall'art. 34 del Capitolato Speciale
d'Appalto.
Chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice al fine di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalle domande proposte nei suoi confronti e, nel merito, chiedeva il rigetto sia della domanda dell'attore che quella di manleva proposta dal , con vittoria delle E_ spese di lite.
Autorizzata la richiesta, veniva chiamata in causa che Controparte_3 contestava le avverse domande.
Con riferimento alla domanda di manleva della ne chiedeva il Parte_1 rigetto, per inoperatività della polizza e per l'estinzione del diritto di garanzia;
in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, chiedeva di tener conto dei limiti di franchigia e di scoperto.
Con sentenza n. 7550 del 14-5/22-7-2015, il giudice di pace di , E_ qualificata la fattispecie nell'ambito di cui all'art. 2043 c.c., la rigettava, compensando tra le parti le spese di lite.
pag. 3 1.2. Avverso tale decisione, con atto ritualmente notificato al E_
, a ed a , rispettivamente nelle
[...] Parte_1 Controparte_3 date del 19-2-2016, 17-2-2016 e 18-2-2016, proponeva appello con cui CO chiedeva, in riforma della prima decisione, l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese dei due gradi del giudizio, ritenendo ingiusta ed illegittima sulla base di due motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.c. nonchè dell'art. 2697 c.c. per aver il giudice di pace erroneamente ritenuto insufficienti le prove fornite dall'attore e, in particolare, per aver ingiustamente valutato come generiche e lacunose le dichiarazioni testimoniali, risultate invece precise ed esaustive;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. ed omessa applicazione dell'art. 2051 c.c., per erroneamente ritenuto non raggiunta la prova di una cd. insidia e trabocchetto, ovvero di una situazione di pericolo non visibile e non prevedibile, della condotta colposa dell'ente convenuto e del nesso causale tra detta condotta e danni subiti, nonché per aver omesso di tener conto che la domanda era stata avanzata anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il si opponeva all'appello e contestava sia la fondatezza dei E_ motivi di impugnazione, sia la fondatezza della domanda, non sufficientemente provata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado e, in subordine - in caso di accoglimento dei motivi di appello e della domanda attorea -, a titolo di manleva, la condanna di al pagamento di quanto dovuto Parte_1 all'attore a titolo di risarcimento del danno nonché al pagamento delle spese di lite. contestava i motivi di appello, sottolineando l'esatta qualificazione Parte_1 giuridica effettuata dal giudice di primo grado e la correttezza della decisione, di rigetto della domanda per insufficienza di prova in merito al fatto dedotto dall'attore ed al nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato.
In ordine alla richiesta di manleva, ribadiva che la società affidataria dei lavori di manutenzione non poteva essere ritenuta responsabile, in virtù del contratto di appalto, di tutti i danni derivanti da difetto di manutenzione stradale;
inoltre, eccepiva la nullità del contratto di appalto nel caso in cui le clausole dello stesso comportassero per la società aggiudicataria l'obbligo di garantire il per tutti i sinistri verificatisi sulle strade della CP_2 città al pari di una copertura assicurativa.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello ed il rigetto delle domande proposte nei propri confronti dal e, solo in via subordinata, nella denegata ipotesi E_
pag. 4 di accoglimento della domanda dell'attore e della domanda di manleva del CP_2 chiedeva di essere garantito e manlevato dalla propria impresa assicuratrice. eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e, in Controparte_3 subordine, reiterava le eccezioni proposte nei confronti del proprio assicurato.
Con sentenza n. 1524/2019 pubblicata il 16/17-6-2019, il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza n. 7550/2015 del giudice di pace, condannava il al pagamento in favore di E_ CO della somma di euro 1.761,18 per le lesioni personali subite, oltre euro 56,15 per rimborso spese mediche ed euro 350,00 per danni al motociclo, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario;
accoglieva la domanda di manleva del nei confronti della E_ [...]
che condannava a tenere indenne il da quanto dovuto in forza Parte_1 CP_2 delle statuizioni precedenti;
rigettava la domanda di manleva della Parte_1 nei confronti della condannando la prima al pagamento, in Controparte_3 favore della compagnia assicuratrice delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
1.3. Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1524/2019, con atto notificato in data 17-1-2020, proponeva ricorso per Cassazione, Parte_1 chiedendo annullarsi la predetta sentenza sulla scorta dei seguenti quattro motivi: 1) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 291 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, nullità della sentenza nella parte in cui il giudice di appello dichiarava la contumacia della appellata Parte_1 nonostante fosse regolarmente costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente anteriormente alla prima udienza del giudizio di appello, con conseguente omesso esame delle difese spiegate e omessa di pronuncia sulle stesse;
2) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere il giudice di appello ritenuto provato il fatto sulla base di testimonianze generiche e contraddittorie, nonché rese da testi inattendibili per lo stretto rapporto di parentela con il presunto danneggiato;
3) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, omesso e insufficiente esame di clausole contenute nel contratto di appalto decisive per il giudizio e nullità della sentenza per omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle eccezioni formulate dalla
[...] sulla validità del contratto di appalto con il e Parte_1 E_ sull'infondatezza della domanda di manleva proposta nei suoi confronti;
4) ai sensi dell'art.
pag. 5 360, comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014.
Si costituiva solo il , che chiedeva la declaratoria di E_ inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso e, in via gradata, proponeva ricorso incidentale condizionato, chiedendo la riforma della sentenza impugnata sulla base di tre motivi: 1) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 112 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 per omesso esame di fatto decisivo del giudizio, per avere il Tribunale erroneamente inquadrato la fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. e per aver erroneamente ritenuto integrati gli elementi sufficienti a configurare la fattispecie;
2) error in iudicando per aver ritenuto configurati i presupposti per l'affermazione della responsabilità dell'amministrazione nonostante il difetto di istruttoria;
3) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., error in iudicando e violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. per omessa motivazione in merito alla liquidazione dei danni lamentati dall'attore, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
e del d.m. n. 55/2014 nella determinazione del valore della controversia e nella conseguente liquidazione delle spese di lite.
La Corte di Cassazione, terza sezione vivile, con ordinanza n. 34241/2023 del 23-11-2023, pubblicata il 6-12-2023, accoglieva il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, dichiarava assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, respingeva il ricorso incidentale e, per effetto, cassava in relazione la sentenza impugnata rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione.
1.4. Con atto di citazione ex art. 392 c.c., notificato in data 28-2-2024 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, , riassumeva il giudizio di Parte_1 secondo grado e reiterava le eccezioni e le difese formulate nei precedenti scritti difensivi e non esaminate dal giudice di appello, chiedendone l'esame da parte del Giudice del rinvio, seguendo i principi enunciati dalla Corte di cassazione.
In particolare, ribadiva le eccezioni proposte in ordine alla infondatezza della domanda dell'istante e della domanda di manleva formulata dal CO E_
.
[...]
Chiedeva, quindi, la revoca della erronea dichiarazione della propria contumacia in appello e, previo esame di tutte le eccezioni sollevate, il rigetto dell'appello proposto da CP
con conferma della sentenza di primo grado, e, in ogni caso, il rigetto della
[...]
pag. 6 domanda di garanzia/manleva spiegata dal nei propri confronti, E_
e la declaratoria di insussistenza della propria responsabilità per i presunti danni subiti da
; in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento CO della domanda di manleva spiegata dal , chiedeva di essere E_ integralmente manlevata dalla in virtù della copertura Controparte_3 assicurativa operante all'epoca del sinistro;
chiedeva la condanna delle altre parti processuali, eventualmente anche in solido tra di loro, alla corresponsione delle spese del giudizio di Cassazione, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite per i precedenti gradi di giudizio (Giudice di Pace e Tribunale) e del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Nel giudizio riassunto si costituivano il e E_ CP
, mentre rimaneva contumace
[...] Controparte_3
Il , nel riportarsi alle precedenti difese, chiedeva il rigetto E_ dell'appello, non essendo stato assolto l'onere probatorio da parte dell'istante CP
anche alla luce di tutto quanto dedotto in ordine al riparto dell'onere probatorio
[...] ex art. 2051 c.c.; in subordine, nella denegata ipotesi di verifica della fondatezza dell'appello, chiedeva, previo rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di appalto formulata da
[...]
inammissibile, infondata e tardiva, l'accoglimento della domanda di Parte_1 manleva del , con condanna della al E_ Controparte_5 pagamento di qualsivoglia somma dovuta per il danno di e per le spese CO di lite, in virtù del contratto di appalto intercorso tra le parti.
sottolineava che la Corte di Cassazione non aveva rimesso in CO discussione la decisione e la motivazione adottata in ordine al merito della domanda proposta, avendo accolto solo il primo motivo di ricorso concernente la declaratoria di contumacia della parte appellata nonché il terzo motivo di ricorso Parte_1 attinente al contenuto del contratto di appalto ed all'omessa pronuncia sulle eccezioni formulate dalla sulla validità del contratto di appalto con il Parte_1 [...]
e sull'infondatezza della domanda di manleva proposta dal E_ CP_2
Chiedeva, quindi, l'accertamento della responsabilità del e/o E_ della nella produzione dell'evento oggetto di causa, ai sensi dell'art. Parte_1
2043 c.c. ovvero dell'art. 2051 c.c., e, per effetto, la condanna del E_
e/o la al risarcimento dei danni subiti da
[...] Parte_1 CP
pag. 7 , personali e patrimoniali, nella misura complessiva di euro 5.000,00, o in quella CP diversa ritenuta di giustizia, nonché la condanna del e/o della E_
al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, Parte_1 con attribuzione al difensore antistatario.
2. In primo luogo, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. Con la sentenza n. 1524/2019, il Tribunale di Torre Annunziata, in riforma della sentenza del giudice di pace n. 7550/2015, accoglieva la domanda proposta dall'attore e quella di manleva proposta dal nei confronti di e rigettava CP_2 Parte_1 la domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti di Controparte_3
[...]
Con ordinanza n. 34241/2023 del 23-11-2023, pubblicata il 6-12-2023, la sentenza in questione è stata cassata dalla Suprema Corte, che ha affermato: “E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. Cass. n. 5408/2020 e n. 3704/2012) quello per cui l'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva.
Orbene, nel caso di specie ricorre per l'appunto detta ultima ipotesi, in quanto ... la società ricorrente si è fatto carico di precisare (sia nell'esposizione del fatto che nell'illustrazione del terzo motivo) di quali specifiche richieste e riproposizioni o produzioni sia stato omesso l'esame. ... Orbene tali eccezioni non sono state prese in considerazione dal giudice di appello, il quale pur facendo ad esso riferimento (pp. 20-21) non ha operato alcuna interpretazione del contratto di appalto intercorso tra le parti, al fine di stabilire quali fossero gli esatti obblighi che da esso erano derivati a carico dell'odierna società resistente, tantomeno facendosi carico delle argomentazioni di essa appellata”.
Inoltre, respingeva il ricorso incidentale e cassava la sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale, statuendo che “revocata la erronea dichiarazione di contumacia, procederà all'esame delle eccezioni sollevate dalla società affidataria dell'appalto e comunque della domanda di garanzia o manleva dispiegata dal . CP_2
pag. 8 4. Si impone, quindi, il nuovo esame dei motivi di gravame proposti avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado, nei limiti, peraltro, delle statuizioni non coperte dal giudicato formatosi sulle parti non impugnate e con la precisazione che, a tenore dell'art. 394 u.c.
c.p.c., nel giudizio di rinvio le parti non possono rassegnare conclusioni diverse da quelle rassegnate nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo la necessità di nuove conclusioni in conseguenza della sentenza di cassazione. Il nuovo esame va compiuto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Suprema
Corte nella sentenza di rinvio, come in premessa riportati.
Atteso che il giudice del rinvio è investito di una nuova valutazione degli originari motivi di appello solo nei limiti dei temi che la Corte di cassazione gli ha deferito cassando la precedente sentenza, nulla va statuito in merito alla domanda proposta da CP
, accolta con la sentenza di appello del Tribunale di Torre Annunziata, di riforma
[...] della sentenza del giudice di pace, in quanto non cassata e non oggetto di rinvio la parte della sentenza inerente alla domanda dallo stesso formulata, essendo ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso principale ed inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale, con cui il sollecitava una rivalutazione delle risultanze istruttorie. CP_2
5. Orbene, già nella comparsa di costituzione e risposta di primo Parte_1 grado, contestava la chiamata in causa proposta dal formulata in virtù del contratto CP_2 di appalto di affidamento del servizio di manutenzione delle strade comunali, diretta ad accertare la sua responsabilità per i danni lamentati da solo perché CO appaltatrice della manutenzione delle strade.
Secondo sarebbe inverosimile sostenere che vi sia un obbligo di Parte_1 totale e perenne controllo dello stato delle strade in virtù dell'appalto, tale da consentire di ritenere l'affidataria dei lavori soggetto legittimato passivo e responsabile di ogni incidente, imponendo alla stessa una responsabilità di carattere oggettivo;
del resto, l'art. 1 del
Capitolato Speciale del contratto di appalto, rubricato “Oggetto dell'appalto”, prevedeva l'obbligo di segnalazione da parte dell'Ente della presenza di dissesti relativi a marciapiedi e strade, con successivo obbligo di intervento/riparazione al quale si doveva provvedere con lavori da eseguirsi solo due volte alla settimana.
Laddove il contratto fosse interpreto in tali termini, l'impresa appaltatrice diverrebbe una impresa assicuratrice e vi sarebbe violazione dell'articolo 1229 c.c., e quindi nullità del contratto rilevabile di ufficio, stabilendo la norma che: “È nullo qualsiasi patto che esclude pag. 9 o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”, e al secondo comma che “È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (si legga Corpo di Polizia
Municipale, Carabinieri ecc. ndr.) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”. Come violazione della norma di ordine pubblico – aggiungeva - va vista quella fatta valere dal ovvero esonero, per effetto dell'aggiudicazione dell'appalto, CP_2 di ogni onere e pubblico obbligo di controllo dell'ente pubblico e dei suoi ausiliari.
Nella comparsa di costituzione del giudizio di appello precisava che la domanda del si basava su un'erronea interpretazione degli obblighi derivanti dal contratto di CP_2 appalto, a tal punto inammissibile in quanto invocata come una sorta di garanzia impropria a valere tout court e per tutti i sinistri verificatisi durante i periodi di affidamento. Osservava che, se effettivamente essa, quale aggiudicataria dell'appalto, fosse ritenuta obbligata a garantire il per ogni sinistro verificatosi sulle strade della città, a prescindere del CP_2 momento in cui fossero iniziati i lavori e dal numero di dissesti esistenti, conosciuti o meno, di fatto nel contratto di appalto sarebbe stata prevista una copertura assicurativa in violazione dell'articolo 305 del d.lgs. 209/2005, con conseguente nullità del contratto.
A sostegno di quanto dedotto, nell'atto di citazione in riassunzione, ha richiamato l'inciso con il quale, la Suprema Corte, nel ritenere infondato il secondo motivo del ricorso incidentale affermava: “è infondato nella parte in cui afferma: da un lato (p.10), che il potere di fatto sulla cosa doveva essere trasferito alla società aggiudicataria in virtù del contratto di appalto per la manutenzione stradale intercorrente con il trattandosi di strada CP_2 comunale, la cui disponibilità non era venuta meno sic et simpliciter per effetto dell'affidamento di alcuni lavori in appalto”.
ha replicato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372, comma 2 CO
c.c., il contratto di appalto tra e non produce effetto rispetto CP_2 Parte_1 ai terzi, potendo spiegare efficacia solo nei rapporti interni e, quindi, è allo stesso inopponibile.
Il ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione E_ di nullità del contratto, tardivamente sollevata e non proposta con appello incidentale nel giudizio di appello, e ha insistito per la fondatezza della domanda di manleva.
5.1. In primo luogo, occorre sottolineare che l'accertata responsabilità del nei CP_2 confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è del tutto coerente con i principi pag. 10 consolidati affermati in giurisprudenza nelle ipotesi in cui, come quella in esame, sia stata affidata a terzi la manutenzione delle strade.
Invero, si ritiene che anche in presenza di tale affidamento in appalto dei lavori di manutenzione non viene meno la responsabilità dell'ente proprietario della strada,
“derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso il dovere per l'ente di fare sì che quell'uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del neminem laedere” (così espressamente Cass. 2963/99, che richiama la costante giurisprudenza in termini).
Inoltre, la S.C. ha anche precisato che “L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponde direttamente in caso d'inadempimento. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il dovere di vigilanza sulla strada pubblica realizzata non grava sul solo appaltatore, che non può ritenersi l'unico responsabile dei danni derivati alla vittima dell'incidente verificatosi nel cantiere dell'opera pubblica commissionata. Infatti, il dovere di custodia da parte dell'ente pubblico non viene meno per la PA nemmeno laddove il bene demaniale- strada sia destinatario di lavori di manutenzione affidati a terzi”. (Cass. Sez. III civile, sentenza 19 febbraio 2013, n.4039, in CED;
cfr. anche Cass. civ. 5-7-2017 n. 16509; Cass. civ. 22-1-2015 n. 1145; Cass. civ. 23-1-2009 n. 1691; Cass. civ. 26-9-2006 n. 20825).
In altri termini anche la responsabilità ex art. 2051 c.c. continua a gravare in capo al soggetto che abbia l'effettiva gestione e disponibilità della bene in custodia, nonostante l'esistenza di un appalto di lavori ad un terzo, privo però di effettivi poteri di controllo e di governo sul bene stesso, come ad esempio quello di interdire il pubblico transito su una strada dissestata.
5.2. Le doglienze formulate da in ordine alla invalidità del Parte_1 contratto di appalto stipulato con il , diversamente da quanto E_
pag. 11 sostenuto dal , sono ammissibili, trattandosi di eccezione E_ proposta sin dalla comparsa di costituzione in primo grado.
Il rilievo non è fondato.
Invero, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 1229 c.c. nel contratto di appalto stipulato tra le parti.
L'art. 7 del Contratto di appalto, prevede che “L'appaltatore ai sensi dell'art. 1 del capitolato speciale dovrà effettuare i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della pavimentazione di strade, viali pedonali e carrabili, aree pubbliche in genere, compresi marciapiedi, qualunque sia la tipologia della pavimentazione con chiusura di buche e degli avvallamenti formatisi per qualsiasi motivo lungo di essi, in modo da eliminare possibili danni o pericoli a terzi ed ai mezzi, nonché obbligo di ricognizione del territorio comunale per la rilevazione tempestiva delle buche. L'Appaltatore è impegnato una o due volte a settimana per la durata dell'intero appalto, a procedere alla riparazione delle buche rilevate durante le ricognizioni nonché quelle segnalate dall'ufficio tecnico …”.
Dal tenore di tale pattuizione emerge chiaramente che, attraverso il proprio ufficio tecnico, il continuava a monitorare il territorio e non aveva delegato alla sola CP_2 appaltatrice tale obbligo, come diversamente sostenuto.
Inoltre, nel contratto in questione, non risulta che sia stato previsto l'esonero di responsabilità in capo all'ente committente nei confronti del terzo danneggiato, circostanza ulteriore che esclude la lamentata nullità del contratto.
Nel merito, l'appaltatrice ha contestato la domanda proposta nei suoi confronti, osservando che la propria responsabilità non poteva ricondursi alla mera presenza di una buca, tenuto conto che aveva l'obbligo di intervento una o due volte alla settimana e che mancava la prova che il dissesto fosse presente da tempo e che fosse stato segnalato.
Tuttavia, alcuna prova è stata fornita dall'appaltatrice di tali circostanze, che, nell'ambito degli oneri probatori incombenti tra le parti ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadevano su di essa.
Invero, posto che la richiesta di manleva deve ritenersi proposta a titolo contrattuale dal ovvero quale richiesta di risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento CP_2 dell'appaltatrice agli obblighi di manutenzione pattuiti, era onere dell'appaltatrice provare il proprio adempimento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., sentenza n. 13533/2001), ovvero di aver controllato il territorio in precedenza e che non vi fosse il dissesto che aveva cagionato il danno al terzo.
pag. 12 Non avendo provato nulla al riguardo, deve ritenersi che l'appaltatrice sia responsabile della omessa manutenzione del tratto stradale in discorso e delle conseguenze da ciò scaturite ai danni del e che pertanto debba essere accolta la richiesta di manleva CP_2 proposta nei cui confronti.
Del resto, è noto che il comportamento colposo dell'appaltatore comporta che lo stesso sia tenuto a rilevare indenne il comune da quanto eventualmente costretto a corrispondere a titolo risarcitorio (cfr. ex multis Tribunale Venezia, 17 dicembre 2001 in Arch. giur. circol.
e sinistri 2002, 384; cfr. Cass. civ. Sez. IlI, 13-6-1980, n. 3768: “un'impresa che abbia assunto in appalto la manutenzione di una strada pubblica, garantendo l'ente proprietario da qualunque pretesa, azione, domanda molestia o altro che potesse derivargli da terzi in dipendenza dell'appalto o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi o, comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto, assumendosi il servizio di sorveglianza e il conseguente pronto intervento su tutte le superfici della strada, è responsabile per i danni che possano derivare a terzi anche da eventuali cedimenti del manto bituminoso di minima entità”).
Alla stregua delle esposte considerazioni, va, Parte_1 quindi, condannata a tenere indenne il di quanto da quest'ultimo dovuto al CP_2 danneggiato.
6. Per quanto riguarda la domanda di manleva formulata dalla società appaltatrice nei confronti di , vanno esaminate le eccezioni della società Controparte_3 assicuratrice, circa l'inoperatività della polizza di cui si invoca l'applicazione.
La polizza stipulata dalla è esclusivamente una polizza CAR, in cui Parte_1
l'oggetto della garanzia assicurativa riguarda esclusivamente la r.c.t. (responsabilità civile terzi) per i danni che possano essersi verificati durante i lavori di manutenzione eseguiti dall'assicurato.
In particolare nella “Nota Informativa” del contratto relativa alla Sezione B sulla responsabilità civile verso terzi, è riportato che “Il contratto assicurativo copre, nei limiti dei massimali convenuti, quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'esecuzione” (cfr. sub N della produzione della impresa appaltatrice).
pag. 13 Secondo l'art. 9 del contratto, contenuto nella Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere, “La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla sezione A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la sezione A”
(cfr. sub N della produzione della impresa appaltatrice).
La polizza, pertanto, copre esclusivamente i danni che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori e, quindi, sono esclusi i danni verificatisi in mancanza dell'esecuzione di opere di manutenzione.
Il contratto, inoltre, prevede per l'ipotesi di responsabilità civile nei confronti di terzi un massimale di euro 1.000.000.000,00 ed uno scoperto del 20% nonché uno scoperto minimo di euro 8.000,00.
Nella specie, il sinistro non si è verificato durante l'esecuzione dei lavori e l'ammontare del danno riconosciuto all'attore è inferiore allo scoperto minimo.
Non può, pertanto, essere accolta la domanda di garanzia formulata da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_3
7. Per quanto riguarda le spese di lite, occorre procedere alla liquidazione delle spese del primo grado, dell'originario giudizio di appello, la cui sentenza definitiva è stata in parte cassata, del giudizio di legittimità e di quelle del presente giudizio di rinvio.
Ed, invero, quanto alle spese del giudizio di gravame va osservato che il principio, previsto dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorché limitata ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13428 del 08/06/2007; Cass. 3 ottobre 2005, n. 19305; Cass. lav., 8 settembre 2003, n.
13104).
pag. 14 Inoltre, devono essere regolate anche le spese del giudizio di legittimità, risultando principio consolidato quello secondo cui (Cass. civ., ordinanza n. 15506/2018) il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (conf. Cass. civ., sentenza n. 7243/2006; v. anche, Cass. civ., ordinanza n. 3798/2022).
In proposito va ricordato anche che “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al fine della determinazione dell'onere delle spese processuali, non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole. Ne consegue che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. civ., 11972/2020; Cass. civ., 3-7-1993, n. 7314; Cass. civ., 23-8-
2003, n. 12413; Cass. civ., 13-1-2021, n. 383).
Alla luce di tali principi, le spese di lite del primo grado e dell'originario secondo grado di giudizio (limitatamente alle parti caducate per effetto della pronuncia della Cassazione), così come quelle del giudizio in cassazione e del presente giudizio seguono la soccombenza.
Le stesse si liquidano, di ufficio, atteso il mancato deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. - con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate nonché del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), con attribuzione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c..
In particolare, devono essere riconosciute le seguenti somme: per il primo grado di giudizio: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istruttoria/trattazione, euro 352,00; fase decisionale, euro 425,00;
pag. 15 per l'originario secondo grado e per il presente nuovo secondo grado del giudizio: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase decisionale, euro 851,00; per il giudizio di Cassazione: fase studio, euro 709,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase decisionale, euro 389,00.
Nulla va disposto nei rapporti tra , Controparte_6 CP_7
e di in riferimento al presente grado del giudizio, CP_8 Controparte_3 attesa la contumacia della seconda e anche tra questi e , per il giudizio CO di Cassazione, attesa la contumacia di questi ultimi.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando in sede di rinvio, sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del sindaco CO E_
p.t., di , società Unipersonale, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e di , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) revoca la dichiarazione di contumacia, pronunciata nel primo giudizio di appello, di
[...]
, in persona del legale Controparte_9 rappresentante p.t.;
B) accoglie la domanda di manleva proposta dal , in persona E_ del sindaco p.t., nei confronti della Controparte_9
, in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, condanna
[...] quest'ultima a tenere indenne il primo dalle condanne di cui ai capi b), c) e d) della sentenza di appello n. 1524/2019 del 17-6-2019;
C) rigetta la domanda di manleva proposta da , Parte_1 società Unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
D) condanna , in persona del Controparte_9 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., delle spese relative al giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
pag. 16 E) condanna , società Unipersonale, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., delle spese relative al primo giudizio di appello, che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
F) condanna , società Unipersonale, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del , in E_ persona del sindaco p.t., delle spese relative al giudizio in Cassazione che liquida, in euro
1.875,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
G) condanna , in persona del Controparte_9 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di delle spese CO relative al presente giudizio di appello, che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato Raffaele De Luca ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
H) condanna , società Unipersonale, in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del , in E_ persona del sindaco p.t., delle spese relative al presente giudizio di appello, che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
I) nulla sulle spese tra società , in Parte_1 CP_8 persona del legale rappresentante p.t., e , in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t., in ordine alle spese del presente giudizio di appello e tra la prima, la seconda e in ordine alle spese del giudizio di Cassazione. CO
Torre Annunziata, 14 aprile 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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