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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/08/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 293/2023 R.G.A.C. promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Genova e domiciliata presso la sede della stessa Avvocatura Distrettuale, in Genova, Via
Brigate Partigiane n. 2
appellante
nei confronti di
Controparte_1 appellata contumace
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada ex art. 204 bis del D.Lgs. n. 285/1992 e art. 7 del D.Lgs. n.
150/2011 – appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. Pt_1
182/2022, emessa il 10.08.2022 e depositata in pari data.
CONCLUSIONI
Per la appellante (cfr. verbale di udienza di discussione del Parte_1
27.05.20205 ed atto di appello):
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito in accoglimento dell'appello e previa riforma in parte qua della decisione impugnata, rigettare l'opposizione e confermare il verbale di contestazione prot. n. PTR2656000133 opposto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Massa, proponendo appello avverso la Controparte_1 sentenza n. 182/2022 del Giudice di Pace di Pontremoli, emessa e pubblicata il 10.08.2022, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta, ex artt. 204 bis del D.Lgs. n. 285/1992 e 7 del D.Lgs. n.
150/2011, dalla predetta società, è stato annullato il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. NumeroDiCa_1 elevato dalla Polizia Stradale di il 10.03.2025, in forza del Parte_1 quale alla medesima in qualità di locataria e vettore di Controparte_1 trattore stradale tg. FS 352GV, di proprietà di tale CP_2
2 costituente parte di complesso veicolare comprensivo di semirimorchio
(appartenente a tale , e quindi in qualità di Controparte_3 coobbligata in solido, è stata applicata la sanzione pecuniaria di €
4.130,00, con fermo amministrativo del mezzo, per la violazione dell'art. 46 commi 1 e 2 della L. n. 298/1974, dell'art. 83 comma 6 del D.Lgs. n.
285/1992 e dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 286/2005, per essere stato il conducente del suddetto veicolo, tale – assunto quale Parte_2 dipendente da tale Logitransport s.r.l. e privo di rapporto di lavoro di sorta con il suindicato vettore - rinvenuto, in occasione di un Controparte_1 controllo effettuato dagli agenti verbalizzanti il 10.03.2022, ad ore 11,00, presso l'area di servizio di San Benedetto Est, sull'Autostrada A15, carreggiata nord, in territorio del Comune di Mulazzo (MS), impegnato nel trasporto di merce per conto terzi da Bologna a Calcinate (BG), effettuato dalla stessa e munito di Carta di Qualificazione del Controparte_1
Conducente (CQC) rilasciata dallo Stato della Romania e scaduta in data
26.08.2021, in difetto di proroga di sorta legata alla pandemia COVID 19, in violazione del disposto di cui all'art. 126 comma 11 e dell'art. 115 comma 5 del succitato D.Lgs. n. 285/1992.
A sostegno dell'impugnazione, la ha dedotto il seguente motivo Parte_1 di gravame:
Omessa valutazione di circostanze fattuali – Travisamento del fatto –
Violazione dell'art. 12 comma 5 della L. n. 286/2005, per avere il primo
Giudice motivato la ratio decidendi in relazione alla ritenuta insussistenza, in caso di subtrasporto, del necessario presupposto che il conducente del mezzo sia legato da rapporto di lavoro con il vettore principale, essendo sufficiente che lo stesso abbia regolare rapporto di lavoro con il subvettore;
ratio decidendi non pertinente alla disciplina di legge violata e posta a fondamento del verbale opposto, consistendo, piuttosto,
l'infrazione contestata nel fatto che il vettore (la società odierna appellata), locataria del trattore stradale, aveva effettuato un trasporto di cose per conto di terzi violando una ben precisa prescrizione di legge, difettando, in particolare, la condizione necessaria per l'esecuzione del trasporto per
3 conto di terzi di cui all'art. 12 comma 5 del D.Lgs 286/2005, che prevede l'esistenza di un regolare contratto di lavoro tra il vettore ed il conducente;
essendo risultato pacificamente che il conducente era Parte_2 dipendente di altra impresa (Logitransport s.r.l.) e non aveva rapporto lavorativo di sorta con il vettore essendo emerso dalle Controparte_1 stesse allegazioni difensive svolte da quest'ultima società in primo grado che il veicolo condotto in locazione, in virtù di espressa clausola pattizia, era destinato ad essere posto a disposizione del personale sia di
(datrice di lavoro del , sia della conduttrice Controparte_4 Parte_2
clausola in quanto tale contrastante con disciplina di Controparte_1 legge imperativa, comportando elusione del richiamato art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 286/2005, permettendo a soggetto non legato da rapporto lavorativo con il vettore di condurre un veicolo adibito a trasporto per conto terzi, in difetto di rapporto di sublocazione tra il medesimo vettore ed il datore di lavoro del conducente, rapporto di sublocazione nel caso di specie insussistente.
La ha pertanto concluso affinchè, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, venga respinta l'opposizione proposta dalla società appellata, con conseguente conferma del richiamato verbale di accertamento della
Polizia Stradale.
Nella dichiarata contumacia di in grado di appello la Controparte_1 causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo della presente sentenza all'udienza del 27.05.2025, all'esito di discussione orale.
§§§§§§§§§§
Delineate le ragioni del gravame nei termini sin qui esposti, il Giudice di pace ha, in effetti, adottato una ratio decidendi per un verso inconferente, in quanto non pertinente alla disciplina di legge violata e posta a fondamento del verbale di contestazione di oggetto di opposizione, e per altro verso erronea e contraddittoria, in quanto contrastante con la premessa ricostruttiva della fattispecie contenuta nell'impugnata
4 pronuncia. Previa ampia ricostruzione della disciplina in tema di
“subvezione” – riveniente nel D.Lgs. n. 286/2005 e nell'art. 83 bis del D.L.
n. 112/2008 (convertito in L. n. 133/2008), quale riformata attraverso la L.
n. 190/2014 – il Giudice di Pace ha fatto menzione, quale criterio decisorio, del principio secondo cui “… non vi è alcun obbligo, in caso di subvezione, che il conducente sia legato da rapporto di lavoro con il vettore principale, essendo per conto sufficiente che lo stesso conducente abbia un regolare rapporto di lavoro con il subvettore, che sia in possesso di tutti i documenti contrattuali e di trasporto (tutte condizioni esistenti nel caso che ci occupa e che neppure sono state contestate)”. A ben vedere, in effetti, una volta ascritta a la qualità di subvettore – Controparte_1 avendo essa pacificamente operato quale impresa esecutrice di prestazione di autotrasporto di merci per conto terzi – va da sé che il dipendente dell'impresa che funge da subvettore (nel caso in questione la predetta appellata, giova ribadire) non sia dipendente del vettore principale, trattandosi evidentemente di due soggetti distinti;
ma ciò che rileva è che, nella fattispecie in esame il non risulta affatto aver Parte_2 condotto il veicolo utilizzato per il trasporto di merci quale dipendente del subvettore intrattenendo il proprio rapporto di lavoro con Controparte_1 altra impresa (Logitransport s.r.l.), in base all'accertamento (sul punto incontestato) compiuto dagli agenti verbalizzanti;
in altri termini, non avendo il predetto conducente alcun “regolare rapporto di lavoro con il subvettore”, pare evidente che il principio richiamato dal primo Giudice non trova riscontro nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio e nelle emergenze istruttorie che vengono in rilievo ai fini della decisione.
Ciò posto, l'art. 46 della l. n. 298/1974 – disposizione posta a fondamento della contestata infrazione – definisce trasporto “abusivo” quello posto in essere da “chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione”; essendo innegabile che, nel caso in questione, il trasporto della merce sia avvenuto in violazione di una ben precisa prescrizione, riveniente nell'art. 5 12 comma 5 del D.Lgs. n. 286/2005 (previsione anch'essa menzionata nel verbale oggetto di opposizione), ai sensi della quale “i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere
a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002”, dovendosi ribadire che, nel caso in esame, il non esibì affatto documentazione attestante il Parte_2 titolo in base al quale nell'occasione prestava servizio presso il vettore (più precisamente, presso il subvettore, tale essendo , Controparte_1 risultando egli dipendente di altra impresa (Logitransport s.r.l.), per quanto dimostrato dal contratto di lavoro dallo stesso esibito ai verbalizzanti. Né vale ad escludere la violazione contestata il fatto che il contratto di locazione del veicolo, in base al quale ne aveva la Controparte_1 disponibilità, prevedesse la possibilità che alla guida del medesimo trattore stradale vi fossero sia dipendenti della stessa odierna appellata che di Logitransport s.r.l., non valendo siffatta clausola pattizia (trasfusa nel regolamento negoziale tra i privati che ebbero a concludere il relativo accordo) a privare di efficacia la disciplina di legge imperativa succitata, che prescrive, in funzione di tutela dei lavoratori addetti al trasporto e di garanzia del rispetto della normativa di sicurezza sociale, che il conducente intrattenga un regolare rapporto di lavoro con l'impresa che esegue il trasporto e ciò, all'evidenza, a prescindere se si tratti di vettore o di subvettore, non riferendosi la nozione di trasporto per conto terzi necessariamente a quest'ultima figura, essendo essa espressamente (ed indifferentemente) utilizzata anche ai fini della definizione di vettore, come
è dato evincere dal disposto di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e lett. e bis) del D.Lgs. n. 286/2005.
In virtù della disciplina di rango legislativo posta a fondamento del verbale opposto, si qui passata in rassegna, ed in considerazione rimarcata omessa esibizione di documentazione contrattuale attestante il rapporto di lavoro tra il conducente e emerge chiaramente la Controparte_1
6 scorrettezza dell'affermazione contenuta nella motivazione dell'impugnata sentenza secondo la quale risulterebbe non contestato in giudizio il possesso, in capo al (rinvenuto dagli agenti con carta di Parte_2 qualificazione conducente scaduta), “di tutti i documenti contrattuali e di trasporto”.
In definitiva, il gravame risulta fondato e merita accoglimento, dovendosi, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare l'opposizione ex artt. 204 bis del D.Lgs. n. 285/1992 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011 interposta da CP_1
contumace in grado di appello e, per l'effetto, confermare l'opposto
[...] verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada e le sanzioni con lo stesso applicate nei confronti dell'odierna appellata.
Il regime delle spese processuali viene regolato in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., soltanto in riferimento al presente grado di appello, non essendo dato condannato l'opponente alla rifusione di dette spese in favore della in riferimento al primo grado di Parte_1 giudizio, per essersi nel corso dello stesso la medesima Amministrazione costituita a mezzo di proprio funzionario, svolgendo difesa non tecnica, né evincendosi prova (nelle allegazioni e nella documentazione dimessa in atti) di spese vive sostenute in primo grado dalla stessa odierna appellante
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 28870/2021, Id n. 7540/2001, Id. n. 2872/2007,
Id. n. 6232/1995, Id. n. 398/1987).
P. Q. M.
Definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla ed in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada della Polizia Stradale di
[...]
n. PTR 2656000133 del 10.03.2022, opposizione proposta da Pt_1
7 confermando, per l'effetto, il suddetto verbale e le Controparte_1 sanzioni amministrative con lo stesso applicate.
Condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali dalla medesima sostenute per la fase di
[...] appello, che liquida in complessivi € 2.674,00, di cui € 174,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre IVA e CPA, se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 28.05.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
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