Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.3.2025 , nella causa iscritta al n. 2287 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso giusta mandato in Parte_1 calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi , nello studio del quale elettivamente domicilia in Telese Terme (BN), alla Via Carso n.6; RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio GRECO ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
NONCHÉ
[...]
Controparte_2
, in persona del rappresentante legale;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.6.2023 ha esposto: Parte_1
-di essere stato dipendente dell'azienda sino al 15/02/2017; CP_3
- di essere iscritto al Fondo Pensione Complementare;
CP_2
-che in data 27/01/2016 il Tribunale di Benevento – Sez. Fallimentare dichiarava, con sentenza n.4\2016, il fallimento della ditta datoriale sita in Benevento;
CP_3
-di avere fatto domanda di ammissione al passivo per gli importi corrispondenti a quanto trattenuto ma non versato per le omissioni contributive attuate da;
CP_4
-che il Tribunale fallimentare, in data 09/11/2017, non aveva ammesso i crediti con la motivazione che “l'omessa contribuzione al è stata oggetto di autonoma insinuazione al passivo CP_2 CP_2 dell'ente Previdenziale”.;
-che il fondo era stato ammesso al passivo al n. 47 dello stato passivo reso esecutivo in data CP_2
23/06/2016, per tutti i crediti vantati dal ricorrente e dagli altri lavoratori dipendenti della CP_3 aderenti alla previdenza complementare;
-che in data 22/09/2022, l' di Benevento respingeva la richiesta di intervento del Fondo di CP_1
Garanzia per le quote di contribuzione della previdenza complementare con la seguente motivazione: “IL FONDO DI GARANZIA NON SUBENTRA AL DATORE DI LAVORO
-che la circostanza che il credito del sia stato ammesso al passivo fallimentare a CP_2 chirografo e non in via privilegiata non è ostativa all'intervento del Fondo di Garanzia
.Tanto premesso ha chiesto di: “1) Condannare il convenuto , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi maturati dal ricorrente a titolo di contributi e di T.F.R. non versati al Fondo di Previdenza Complementare nell'importo CP_2 accertato ed ammesso al passivo fallimentare dal Tribunale di Benevento su istanza dello stesso
Fondo, ordinandone il relativo versamento in favore del Fondo, nella posizione pensionistica individuale del ricorrente, o, in subordine, direttamente al ricorrente;
2) Condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso CP_1 forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione ex art.93 c.p.c. al sottoscritto avvocato che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
.Instaurato il contraddittorio si è costituito l' , eccependo preliminarmente il difetto di CP_1 legittimazione del lavoratore e, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Fondo pensione , regolarmente convenuto, è rimasto contumace. CP_2
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter.
*
Nel merito il giudicante ritiene di dovere aderire alla motivazione già resa dal Tribunale di Benevento con sent. n. 1129/2023 pubbl. il 17/11/2023 ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c. secondo cui la motivazione della sentenza o delle ordinanze può essere resa anche mediante il rinvio ad altro preceente dello stesso ufficio in quanto il riferimento di “precedenti conformi” contenuto nell'art.118 circati non deve intendersi limitato ai precedentidi legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (Cass.n.17640/2016 e n.8053/2012). In particolare la Scrivente ha verificato l'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente prodotto in atti e quello oggetto della presente decisione, nella decisione di seguito indicata il Tribunale di Benevento, infatti, ha già affrontato ed esaminato l'identica questione oggetto dle presente giudizio. Dalla lettura combinata dell'art. 1, comma 2, lett. e) della legge 23 agosto 2004 n. 243, recante
“Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, e dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252,
“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, si ricava che mentre la titolarità dei valori conferiti al fondo pensione è attribuita, dopo il conferimento, in via esclusiva al fondo, del quale costituiscono patrimonio separato e autonomo, per altro verso il fondo di previdenza complementare non è, dal legislatore, considerato titolare esclusivo del diritto al conferimento di tali valori. Ciò significa che le somme non versate possono essere richieste anche dal lavoratore, in quanto contitolare del relativo credito. Del resto – sebbene l'art. 1, comma 2, lett. e), n. 8 della legge n. 243/2004, che aveva delegato il governo a prevedere “l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti”, sia rimasto inattuato – una diversa interpretazione priverebbe il lavoratore, direttamente pregiudicato dall'inadempimento del datore, della possibilità di azionare la tutela processuale del proprio credito, circostanza non prevista dalla legge delega.
Peraltro, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 04/04/2013, n. 8228, Sez. Un., Sentenza n. 6349 del 30/03/2015), i versamenti ai fondi di previdenza integrativa non sono preordinati all'immediato soddisfacimento del lavoratore, bensì, in coerenza con la loro funzione, devono essere accantonati e non direttamente corrisposti, per garantire il trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di invalidità sopravvenuta, secondo le condizioni previste dal relativo statuto e con divieto di distrazione ai sensi dell'art. 2117 c.c. Ai diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro accede, in questi casi, un ulteriore rapporto contrattuale, che obbliga il datore ai versamenti per garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa di quella obbligatoria. Il beneficio che il rapporto di previdenza integrativa apporta al lavoratore non è dunque costituito dai "versamenti" effettuati dal datore, ma dalla pensione che con essi verrà conseguita. Decisivo, a questo proposito, è il rilievo che la contribuzione datoriale, data la funzione del fondo, non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
e infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. In definitiva, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di merito, sussiste la legittimazione del lavoratore – in quanto soggetto direttamente pregiudicato dall'inadempimento datoriale – ad agire per la tutela del diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale e alla regolarità dell'accantonamento delle quote di TFR, onde soddisfare il proprio interesse all'ottenimento di un più elevato tasso di sostituzione retribuzione/emolumenti previdenziali per il periodo in cui sarà cessato dal servizio (v. Trib. Napoli, sent. 5 luglio 2017 n. 5294, Trib. Salerno, sent. 5 dicembre 2019 n. 2808, Trib. Palermo, 8 luglio 2020, n. 2035).
Il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (di attuazione della direttiva comunitaria 80/987 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) ha poi previsto, all'art. 5, che contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, dei contributi dovuti per le forme di previdenza complementare di cui al d.l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella l. 1 giugno 1991,
n. 166 – ovvero tutte “le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione” – per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito fondo CP_1 di garanzia (comma 1).
Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale, può richiedere al fondo di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi
(comma 2); il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 (comma 3). Considerato che l'art. 5 del d.lgs. 80/92 rinvia all'art. 9 bis del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, il quale fa generico riferimento alle contribuzioni e alle somme versate o accantonate alla previdenza complementare, sono garantiti dal fondo:
a) il contributo del datore di lavoro;
b) il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;
c) la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. Tale quota pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'art. 2 della L. 297/82 (così la circ. n. 23 del 22 CP_1 febbraio 2008, prodotta dal fondo ). CP_2 L'art. 5 è chiaro nell'assegnare al lavoratore, e non al fondo pensionistico, la facoltà di chiedere l'intervento del fondo di garanzia istituito ai sensi della medesima disposizione (tanto che lo stesso ha ritenuto, nella già citata circolare n. 23 del 2008, di evidenziare ai propri funzionari che CP_1
“Le forme pensionistiche complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia l'integrazione dei contributi”). Alla stregua delle considerazioni che precedono vanno pertanto affermate sia la legittimazione attiva di parte ricorrente che il suo interesse, attuale e concreto, ad agire in giudizio, essendo circostanze di fatto incontroverse tanto la sua regolare iscrizione al fondo , quanto CP_2 l'inadempimento della datrice di lavoro al versamento di quote di contribuzione dovute al CP_3 suddetto fondo.
*
Venendo al merito, costituisce affermazione ormai costante in giurisprudenza quella secondo la quale il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 è distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva) (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 27917 del 19/12/2005,
Sez. L, Sentenza n. 4183 del 24/02/2006, Sez. L, Sentenza n. 13158 del 16/06/2011, Sez. L, Sent. n.
16617 del 28/07/2011, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12971 del 09/06/2014, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26819 del 22/12/2016, Sez. L, Sentenza n. 30712 del 21/12/2017). Ancora, “presupposti dell'obbligo del Fondo di garanzia sono il diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore e l'insolvenza dell'obbligato, accertata secondo la particolare procedura, normativamente prevista.
L'insolvenza, per il datore soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è dimostrata dallo stato passivo reso esecutivo ovvero dalla sentenza di cui all'art. 99 del predetto Decreto;
e per il datore non soggetto alle indicate disposizioni è dimostrata dall'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito. Ed è diritto del accertare questi CP_2 presupposti: sia per acquisire la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del suo obbligo, e sia al fine di precostituire gli elementi che consentano la sua eventuale surrogazione (L. 29 maggio 1982,
n. 297, ex art. 2, comma 7, secondo periodo) nei diritti del lavoratore (Cass. 3 gennaio 2005 n. 26).
Altro onere, tuttavia, per il lavoratore non sussiste;
e (come osservato anche dalla dottrina) la stessa ragione della legge lo esclude (Cass. 8 ottobre 2004 n. 20064, Cass. 16 giugno 1998 n. 6004)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18136 del 10/08/2006; conforme Sez. L, Sentenza n. 11850 del 21/05/2009). I medesimi principi, stante l'identità di ratio sottesa all'istituzione del fondo di cui all'art. 5 del d.lgs. 80/1992, sono estensibili all'intervento di quest'ultimo.
I presupposti perché operi la garanzia del fondo sono dunque: a) iscrizione a un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
b) cessazione del rapporto di lavoro;
c) insolvenza del datore di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali previste dall'art. 1 del d.lgs. 80/92 o aperta in un altro Stato membro dell'Unione europea;
d) accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del fondo. Nel caso in esame sono circostanze incontroverse, oltre che documentali:
- l'iscrizione di parte ricorrente al fondo;
CP_2
- la cessazione del rapporto di lavoro con CP_4
- l'esistenza di specifici crediti dei lavoratori derivanti dal mancato versamento, da parte della datrice di lavoro, di quote di contribuzione oggetto di trattenuta in busta paga (dichiarazioni del legale rappresentante del Fondo di previdenza ), per le quali il fondo ha chiesto e ottenuto CP_2 l'ammissione al passivo fallimentare in via chirografaria . Sussiste, altresì, il presupposto dell'insolvenza della datrice accertata mediante CP_4 l'apertura di una delle procedure concorsuali previste dalla legge;
nello specifico, il fallimento dell' è stato dichiarato dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 4/2016. CP_4 Infine, la circostanza che il credito del fondo sia stato ammesso al passivo fallimentare a CP_2 chirografo e non in via privilegiata non è ostativa all'intervento del fondo, dal momento che non vi è alcuna norma che prevede quale presupposto necessario per l'attivazione del fondo di garanzia per la previdenza complementare che il credito sia stato riconosciuto in sede concorsuale in via privilegiata. Le omissioni contributive possono essere quantificate sulla base degli importi come indicati dal responsabile della procedura concorsuale nell'apposito modulo R9 . Per tutte le ragioni esposte l' , quale gestore del fondo di garanzia della posizione previdenziale CP_1 complementare, deve essere condannato a versare al fondo di previdenza complementare , a CP_2 titolo di contribuzione omessa nell'importo accertato ed ammesso al passivo fallimentare dal Tribunale di Benevento su istanza dello stesso Fondo in favore di Parte_1
* CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in dispositivo in misura minima stante la serialità delle questioni affrontate.
Le spese di lite nei confronti del fondo , convenuto solo affinché potesse essere emessa CP_2 pronuncia di condanna in suo favore, possono essere, invece, integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.condanna l' , quale gestore del fondo di garanzia della posizione previdenziale CP_1 complementare, a versare al fondo di previdenza complementare , a titolo di contribuzione CP_2 omessa l'importo accertato ed ammesso al passivo fallimentare dal Tribunale di Benevento su istanza dello stesso Fondo oltre rivalutazione e interessi come per legge;
2.condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €1.056,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3.compensa le spese di lite fra la ricorrente e il fondo pensione Priamo.
Benevento, 15.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari