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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
4493/ 2023 R.G.
Verbale di udienza del 20.05.2025
Sono comparsi l'avv. Cuomo per parte appellante nonché l'avv. Novaco per l'ADER, i quali si riportano ai rispettivi scritti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il G.I. all'esito della discussione dà lettura del dispositivo e deposita contestualmente la motivazione della sentenza.
pagina 1 di 9 R.G. 4493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 350 bis – 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4493/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cuomo,
c.f. , pec: con studio in Torre del C.F._2 Email_1
Greco alla via Circumvallazione n. 179, in virtù di procura e contestuale elezione di domicilio in calce all'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c.
- APPELLANTE contro
, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_1
incorporante Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge
[...] Controparte_5
225/2016 del 1° dicembre 2016, in G.U. n. 282 del 02/12/2016, con sede in Roma alla via
Giuseppe Grezar N.14 – Codice Fiscale e P. Iva in persona del Responsabile del P.IVA_1
Contenzioso Regionale dr. - cod. fisc. , CP_6 Controparte_7 C.F._3 per la carica domiciliato presso la sede della in Napoli alla via Controparte_8
Roberto Bracco N.20, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Novaco, a ciò autorizzato in virtù di procura speciale per Notar datata 22/06/2023, Rep. 180.134, Racc. 12.348, Persona_1
registrata all'Ufficio delle Entrate Roma 2 in data 27/06/2023 al N.20484 serie 1T, presso il quale pagina 2 di 9 elegge domicilio in Salerno alla A. Balzico N.26. PEC:
.salerno.it Email_2 CP_9
- APPELLATA
nonché in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso Palazzo San Giacomo Controparte_10 in Napoli (NA) alla piazza Municipio, 1, Cod. Fisc. e P.IVA: P.IVA_2
- APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2245/2023 del 05/07/2023, depositata in data
20/07/2023, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, non notificata;
opposizione ex art
615 c.p.c.; violazioni del Codice della strada;
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato all'
[...]
e al proponeva opposizione Controparte_1 Controparte_10 Parte_1 avverso la cartella n. n. 07120180020119148000, con la quale l'Ader chiedeva il pagamento dell'importo di sanzioni dovute a violazioni del Codice della Strada. L'opponente eccepiva la nullità e/o annullamento e/o inefficacia della cartella di pagamento per mancata notifica dei verbali di accertamento, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti suddetti. Si costituiva in giudizio l' , depositando regolare comparsa di costituzione nella quale Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda per tardività della stessa, nonché l'inammissibilità della sospensione per intervenuta sospensione del debito e per violazione dell'art. 617 c.p.c, rientrando i vizi rappresentati dalla controparte nell'ambito di applicazione di quest'ultima norma, infine si rappresentava l'inammissibilità dell'opposizione in quanto concernente la pretesa nullità della cartella di pagamento impugnata in ragione della mancata notifica degli atti prodromici alla stessa e la carenza di legittimazione passiva dell'Ader, infine l'infondatezza dell'eccezione in materia di prescrizione. Il rimaneva contumace in primo Controparte_10 grado.
pagina 3 di 9 Istruita la causa, con sentenza n. 2245/2023, il Giudice adito in primo grado così statuiva:
“va rilevato che la parte attrice ha eccepito la mancata comunicazione o notifica di qualsivoglia verbale di contestazione antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento n.
07120180020119148/000, quale atto preliminare e prodromico all'emissione della stessa. Per tali censure occorreva applicare la procedura prevista dagli artt. 22 L 689/81 e 6 o 7 D.Lgs 150/11, secondo l'orientamento unanime e costante della Suprema Corte (Cass., sez. I, n. 9180 del
20.04.2006). Pertanto, la domanda è inammissibile. Resta assorbito ogni altro motivo”.
La proponeva appello avverso tale sentenza eccependo l'erroneità della Pt_1
ricostruzione in fatto del giudice di primo grado, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella impugnata e, in ogni caso, la nullità della stessa perché derivante da sanzioni amministrative comminate con verbali mai notificati, chiedendo dunque la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'improcedibilità dell'appello Controparte_1 per violazione degli artt. 113 e 339 comma II c.p.c., l'inammissibilità dello stesso per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., la carenza di legittimazione passiva dell' , Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione degli artt. 22 della L. n. 689/81 e dal d.lgs n.
150/11, chiedendo dunque la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite. Il restava contumace anche in appello. All'udienza del 23.01.2024 la causa Controparte_10 veniva rinviata per 350 bis c.p.c. al 20.5.2025
***
1) In via preliminare, va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una pagina 4 di 9 parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2) Sempre in via preliminare, attesa la rilevanza della questione ai fini della decisione, occorre procedere ad una corretta qualificazione della domanda spiegata da parte attrice. Sul punto, la giurisprudenza consolidata ritiene che il giudice abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio. Infatti, il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa “causa petendi”, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. Tuttavia, entro tali limiti, il potere di corretta qualificazione della domanda proposta è sempre riconosciuto al giudice, anche ex officio e anche in appello, non incorrendosi per ciò solo nella violazione della necessaria pagina 5 di 9 corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancita dall'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. civ. ordinanza n.
1244/2019; Cass. civ. ordinanza n. n. 7467/2020; Cass. civ. ordinanza 5253/2021).
3) Tanto premesso, passando ad esaminare i motivi di appello, nel caso di specie deve ritenersi che l'opposizione proposta in primo grado da presenti una natura complessa, in Pt_1 riferimento a diversi petita, che dunque devono essere esaminati separatamente.
Come premesso, l'odierna appellante impugnava sin dal primo grado di giudizio la cartella esattoriale, dolendosi della nullità della stessa, nonché della prescrizione dei relativi crediti. In linea di principio, la cartella di pagamento, assolvendo alla funzione del precetto, va impugnata con il rimedio di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. Tuttavia, nel frequente caso in cui l'opposizione abbia natura “recuperatoria”, cioè sia volta (appunto) a recuperare il mezzo di tutela dato dall'ordinamento in relazione al rapporto sostanziale sottostante, se la cartella è il primo atto portato a conoscenza del debitore, occorre distinguere ulteriormente. Difatti, è possibile che il titolo sottostante alla cartella sia costituito da un verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada e conseguente atto di irrogazione di una sanzione pecuniaria ed
è possibile che il debitore deduca, in sede di impugnazione della cartella, che tale verbale non gli fu mai notificato. Sul punto si è profilato, per lungo tempo, un contrasto di giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, l'azione proposta andrebbe qualificata in termini di opposizione all'esecuzione (dato che la cartella di pagamento ha funzione assimilabile a quella del precetto e dato che si controverte della esistenza o meno del titolo) [Cass. 11.7.2016, n.
14125]. Per altra impostazione, in questo specifico caso l'opposizione andrebbe proposta ex art. 22, l. n. 689/1981 (Cass. 6.6.2016, n. 16892). Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22.9.2017, n.
22080) sono intervenute a dirimere il contrasto affermando il seguente principio: “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs.
1.9.2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento”. Alla base della soluzione di cui sopra sta la considerazione che la notificazione tempestiva del titolo, nel caso specifico, non è un requisito di esistenza, ma solo di pagina 6 di 9 validità dello stesso. Difatti, la notificazione tempestiva del verbale di accertamento attiene alla modalità di formazione del titolo esecutivo, ma la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del titolo esecutivo, dando luogo, piuttosto, ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido o irregolare il suo procedimento di formazione. Ne consegue che l'opposizione va proposta nelle forme e nei termini di cui all'art. 7, d.lgs. n. 150/2011. La S.C. ha avuto anche modo di chiarire che, nel caso specifico, è improprio parlare di “opposizione recuperatoria”; ciò in quanto, laddove viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7, d.lgs. n. 150/2011 per dedurre l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente e in particolare per difese sul merito della pretesa sanzionatoria. Successivamente al ricordato arresto, la giurisprudenza di legittimità ha dovuto occuparsi specificamente della individuazione del rimedio esperibile ogni qualvolta si tratti: 1) di fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (tra cui in primo luogo l'avvenuto pagamento o la prescrizione); 2) di contestare profili di natura procedimentale relativi alla regolarità del procedimento esattoriale. In questi ultimi casi, il rimedio si compendia, rispettivamente, nella opposizione all'esecuzione e nell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 4.9.2019, n. 22094). In tale pronuncia viene affermato il seguente principio di diritto: « qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse — pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione — soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.».
È bene chiarire che, alla luce di quanto sopra argomentato, l'opposizione per così dire
“recuperatoria” è condizionata al rispetto delle forme e dei tempi di cui al d.lgs. 150/2011 soltanto allorché la cartella sia emessa sulla scorta di un verbale di accertamento di contravvenzioni al codice della strada laddove, in tutte le altre ipotesi, il rimedio, per quanto pagina 7 di 9 recuperatorio di un momento di tutela mancato per omessa notifica dell'atto presupposto, confluirà nella opposizione ex art. 615 c.p.c. ovvero 617 c.p.c. a seconda del tipo di motivo fatto valere e sarà preventiva o successiva a seconda che si reagisca ad un atto pre – esecutivo ovvero ad un atto esecutivo.
Nel caso che occupa la dunque, con riferimento all'eccepita nullità della cartella Pt_1 per mancata comunicazione dei verbali sottesi alla stessa avrebbe dovuto proporre una opposizione c.d. recuperatoria nei termini finora precisati, con la conseguenza che il mancato rispetto di tali modalità comporta inevitabilmente la dichiarazione di inammissibilità della relativa domanda, come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
Nondimeno, la stessa ha correttamente esperito il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., con riferimento alle doglianze concernenti la decadenza dal potere di riscossione delle somme e/o prescrizione della pretesa creditoria contenuta nella cartella impugnata, nonché per i rappresentati profili di nullità della cartella stessa. Sul punto, dai documenti depositati in giudizio, si evince come le i crediti contestati risalissero all'anno 2013. Gli stessi derivano da violazioni al
Codice della strada, il cui termine quinquennale di prescrizione è previsto dalla legge 689 del
1981 all'art. 28. L'intervenuta notifica della cartella, pur provata da parte opposta, risulta successiva allo spirare del suddetto termine e, dunque, in assenza della prova di ulteriori e diversi atti interruttivi del termine così come sopra individuato, i crediti devono dichiararsi definitivamente prescritti.
Nel caso di specie, in considerazione dell'esito della lite, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese per entrambi i gradi di giudizio, nella misura della metà, riformando dunque la sentenza di primo grado anche per tale parte. Le stesse si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 come modificati con
D.M. 147/2022 (per lo scaglione di valore inferiore ad €. 1.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara la prescrizione dei crediti di cui alla cartella n. 07120180020119148000, con conseguente annullamento della stessa, riformando per tale parte la sentenza di primo grado;
pagina 8 di 9 2) compensa nella misura di 1/2 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, condannando l'ADER alla rifusione in favore della e per essa in favore del Pt_1
procuratore antistatario avv. Enrico Cuomo della restante parte liquidata per il primo grado in Euro 173,00 a titolo di compensi, accessori come per legge e per il grado di appello in Euro 331,00 a titolo di compensi oltre 45,75 per spese, ed accessori come per legge.
Torre Annunziata, 20.05.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 9 di 9
Verbale di udienza del 20.05.2025
Sono comparsi l'avv. Cuomo per parte appellante nonché l'avv. Novaco per l'ADER, i quali si riportano ai rispettivi scritti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il G.I. all'esito della discussione dà lettura del dispositivo e deposita contestualmente la motivazione della sentenza.
pagina 1 di 9 R.G. 4493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 350 bis – 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4493/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cuomo,
c.f. , pec: con studio in Torre del C.F._2 Email_1
Greco alla via Circumvallazione n. 179, in virtù di procura e contestuale elezione di domicilio in calce all'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c.
- APPELLANTE contro
, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_1
incorporante Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge
[...] Controparte_5
225/2016 del 1° dicembre 2016, in G.U. n. 282 del 02/12/2016, con sede in Roma alla via
Giuseppe Grezar N.14 – Codice Fiscale e P. Iva in persona del Responsabile del P.IVA_1
Contenzioso Regionale dr. - cod. fisc. , CP_6 Controparte_7 C.F._3 per la carica domiciliato presso la sede della in Napoli alla via Controparte_8
Roberto Bracco N.20, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Novaco, a ciò autorizzato in virtù di procura speciale per Notar datata 22/06/2023, Rep. 180.134, Racc. 12.348, Persona_1
registrata all'Ufficio delle Entrate Roma 2 in data 27/06/2023 al N.20484 serie 1T, presso il quale pagina 2 di 9 elegge domicilio in Salerno alla A. Balzico N.26. PEC:
.salerno.it Email_2 CP_9
- APPELLATA
nonché in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso Palazzo San Giacomo Controparte_10 in Napoli (NA) alla piazza Municipio, 1, Cod. Fisc. e P.IVA: P.IVA_2
- APPELLATO contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2245/2023 del 05/07/2023, depositata in data
20/07/2023, emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, non notificata;
opposizione ex art
615 c.p.c.; violazioni del Codice della strada;
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato all'
[...]
e al proponeva opposizione Controparte_1 Controparte_10 Parte_1 avverso la cartella n. n. 07120180020119148000, con la quale l'Ader chiedeva il pagamento dell'importo di sanzioni dovute a violazioni del Codice della Strada. L'opponente eccepiva la nullità e/o annullamento e/o inefficacia della cartella di pagamento per mancata notifica dei verbali di accertamento, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti suddetti. Si costituiva in giudizio l' , depositando regolare comparsa di costituzione nella quale Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda per tardività della stessa, nonché l'inammissibilità della sospensione per intervenuta sospensione del debito e per violazione dell'art. 617 c.p.c, rientrando i vizi rappresentati dalla controparte nell'ambito di applicazione di quest'ultima norma, infine si rappresentava l'inammissibilità dell'opposizione in quanto concernente la pretesa nullità della cartella di pagamento impugnata in ragione della mancata notifica degli atti prodromici alla stessa e la carenza di legittimazione passiva dell'Ader, infine l'infondatezza dell'eccezione in materia di prescrizione. Il rimaneva contumace in primo Controparte_10 grado.
pagina 3 di 9 Istruita la causa, con sentenza n. 2245/2023, il Giudice adito in primo grado così statuiva:
“va rilevato che la parte attrice ha eccepito la mancata comunicazione o notifica di qualsivoglia verbale di contestazione antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento n.
07120180020119148/000, quale atto preliminare e prodromico all'emissione della stessa. Per tali censure occorreva applicare la procedura prevista dagli artt. 22 L 689/81 e 6 o 7 D.Lgs 150/11, secondo l'orientamento unanime e costante della Suprema Corte (Cass., sez. I, n. 9180 del
20.04.2006). Pertanto, la domanda è inammissibile. Resta assorbito ogni altro motivo”.
La proponeva appello avverso tale sentenza eccependo l'erroneità della Pt_1
ricostruzione in fatto del giudice di primo grado, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella impugnata e, in ogni caso, la nullità della stessa perché derivante da sanzioni amministrative comminate con verbali mai notificati, chiedendo dunque la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'improcedibilità dell'appello Controparte_1 per violazione degli artt. 113 e 339 comma II c.p.c., l'inammissibilità dello stesso per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., la carenza di legittimazione passiva dell' , Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione degli artt. 22 della L. n. 689/81 e dal d.lgs n.
150/11, chiedendo dunque la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite. Il restava contumace anche in appello. All'udienza del 23.01.2024 la causa Controparte_10 veniva rinviata per 350 bis c.p.c. al 20.5.2025
***
1) In via preliminare, va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una pagina 4 di 9 parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2) Sempre in via preliminare, attesa la rilevanza della questione ai fini della decisione, occorre procedere ad una corretta qualificazione della domanda spiegata da parte attrice. Sul punto, la giurisprudenza consolidata ritiene che il giudice abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio. Infatti, il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa “causa petendi”, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. Tuttavia, entro tali limiti, il potere di corretta qualificazione della domanda proposta è sempre riconosciuto al giudice, anche ex officio e anche in appello, non incorrendosi per ciò solo nella violazione della necessaria pagina 5 di 9 corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancita dall'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. civ. ordinanza n.
1244/2019; Cass. civ. ordinanza n. n. 7467/2020; Cass. civ. ordinanza 5253/2021).
3) Tanto premesso, passando ad esaminare i motivi di appello, nel caso di specie deve ritenersi che l'opposizione proposta in primo grado da presenti una natura complessa, in Pt_1 riferimento a diversi petita, che dunque devono essere esaminati separatamente.
Come premesso, l'odierna appellante impugnava sin dal primo grado di giudizio la cartella esattoriale, dolendosi della nullità della stessa, nonché della prescrizione dei relativi crediti. In linea di principio, la cartella di pagamento, assolvendo alla funzione del precetto, va impugnata con il rimedio di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. Tuttavia, nel frequente caso in cui l'opposizione abbia natura “recuperatoria”, cioè sia volta (appunto) a recuperare il mezzo di tutela dato dall'ordinamento in relazione al rapporto sostanziale sottostante, se la cartella è il primo atto portato a conoscenza del debitore, occorre distinguere ulteriormente. Difatti, è possibile che il titolo sottostante alla cartella sia costituito da un verbale di accertamento di violazioni del Codice della strada e conseguente atto di irrogazione di una sanzione pecuniaria ed
è possibile che il debitore deduca, in sede di impugnazione della cartella, che tale verbale non gli fu mai notificato. Sul punto si è profilato, per lungo tempo, un contrasto di giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, l'azione proposta andrebbe qualificata in termini di opposizione all'esecuzione (dato che la cartella di pagamento ha funzione assimilabile a quella del precetto e dato che si controverte della esistenza o meno del titolo) [Cass. 11.7.2016, n.
14125]. Per altra impostazione, in questo specifico caso l'opposizione andrebbe proposta ex art. 22, l. n. 689/1981 (Cass. 6.6.2016, n. 16892). Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22.9.2017, n.
22080) sono intervenute a dirimere il contrasto affermando il seguente principio: “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs.
1.9.2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento”. Alla base della soluzione di cui sopra sta la considerazione che la notificazione tempestiva del titolo, nel caso specifico, non è un requisito di esistenza, ma solo di pagina 6 di 9 validità dello stesso. Difatti, la notificazione tempestiva del verbale di accertamento attiene alla modalità di formazione del titolo esecutivo, ma la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del titolo esecutivo, dando luogo, piuttosto, ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido o irregolare il suo procedimento di formazione. Ne consegue che l'opposizione va proposta nelle forme e nei termini di cui all'art. 7, d.lgs. n. 150/2011. La S.C. ha avuto anche modo di chiarire che, nel caso specifico, è improprio parlare di “opposizione recuperatoria”; ciò in quanto, laddove viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7, d.lgs. n. 150/2011 per dedurre l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente e in particolare per difese sul merito della pretesa sanzionatoria. Successivamente al ricordato arresto, la giurisprudenza di legittimità ha dovuto occuparsi specificamente della individuazione del rimedio esperibile ogni qualvolta si tratti: 1) di fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento (tra cui in primo luogo l'avvenuto pagamento o la prescrizione); 2) di contestare profili di natura procedimentale relativi alla regolarità del procedimento esattoriale. In questi ultimi casi, il rimedio si compendia, rispettivamente, nella opposizione all'esecuzione e nell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 4.9.2019, n. 22094). In tale pronuncia viene affermato il seguente principio di diritto: « qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse — pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione — soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.».
È bene chiarire che, alla luce di quanto sopra argomentato, l'opposizione per così dire
“recuperatoria” è condizionata al rispetto delle forme e dei tempi di cui al d.lgs. 150/2011 soltanto allorché la cartella sia emessa sulla scorta di un verbale di accertamento di contravvenzioni al codice della strada laddove, in tutte le altre ipotesi, il rimedio, per quanto pagina 7 di 9 recuperatorio di un momento di tutela mancato per omessa notifica dell'atto presupposto, confluirà nella opposizione ex art. 615 c.p.c. ovvero 617 c.p.c. a seconda del tipo di motivo fatto valere e sarà preventiva o successiva a seconda che si reagisca ad un atto pre – esecutivo ovvero ad un atto esecutivo.
Nel caso che occupa la dunque, con riferimento all'eccepita nullità della cartella Pt_1 per mancata comunicazione dei verbali sottesi alla stessa avrebbe dovuto proporre una opposizione c.d. recuperatoria nei termini finora precisati, con la conseguenza che il mancato rispetto di tali modalità comporta inevitabilmente la dichiarazione di inammissibilità della relativa domanda, come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
Nondimeno, la stessa ha correttamente esperito il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., con riferimento alle doglianze concernenti la decadenza dal potere di riscossione delle somme e/o prescrizione della pretesa creditoria contenuta nella cartella impugnata, nonché per i rappresentati profili di nullità della cartella stessa. Sul punto, dai documenti depositati in giudizio, si evince come le i crediti contestati risalissero all'anno 2013. Gli stessi derivano da violazioni al
Codice della strada, il cui termine quinquennale di prescrizione è previsto dalla legge 689 del
1981 all'art. 28. L'intervenuta notifica della cartella, pur provata da parte opposta, risulta successiva allo spirare del suddetto termine e, dunque, in assenza della prova di ulteriori e diversi atti interruttivi del termine così come sopra individuato, i crediti devono dichiararsi definitivamente prescritti.
Nel caso di specie, in considerazione dell'esito della lite, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese per entrambi i gradi di giudizio, nella misura della metà, riformando dunque la sentenza di primo grado anche per tale parte. Le stesse si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 come modificati con
D.M. 147/2022 (per lo scaglione di valore inferiore ad €. 1.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in parziale accoglimento dell'appello dichiara la prescrizione dei crediti di cui alla cartella n. 07120180020119148000, con conseguente annullamento della stessa, riformando per tale parte la sentenza di primo grado;
pagina 8 di 9 2) compensa nella misura di 1/2 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, condannando l'ADER alla rifusione in favore della e per essa in favore del Pt_1
procuratore antistatario avv. Enrico Cuomo della restante parte liquidata per il primo grado in Euro 173,00 a titolo di compensi, accessori come per legge e per il grado di appello in Euro 331,00 a titolo di compensi oltre 45,75 per spese, ed accessori come per legge.
Torre Annunziata, 20.05.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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