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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente,
dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere, dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 814 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Antonio Salvatore, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuditta Perrotta, come in atti domiciliato,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
3195/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 14 giugno 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 12 luglio 2024, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero 3195/24 pubblicata in data 14 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento -solamente parziale- dell'opposizione dallo stesso proposta, aveva revocato il provvedimento monitorio -numero
1644/15- con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.371,56, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per la fornitura di materiale edile (balaustre, marmi, travertino), eseguita nel periodo 2013/2015, e lo aveva condannato al pagamento, in favore del Controparte_1
della minor somma di euro 11.271,80, oltre
[...] interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo, con compensazione delle spese di lite.
2. Costituitosi in giudizio, il Controparte_1 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da è fondato ed, Parte_1 in quanto tale, merita accoglimento.
2. Con i primi due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni
-aventi carattere processuale- che prospettano, l'appellante ha messo in rilievo che: a) il Giudice di primo grado aveva violato il principio costituzionale di difesa, tutelato dall'articolo 24 della
Costituzione, in quanto aveva rinviato la causa per la decisione,
2 ai sensi dell'articolo 281 sexies del codice di procedura civile, ed aveva poi sostituito l'udienza fissata in presenza con il deposito di note di trattazione scritta ed, “all'esito dell'udienza”, aveva provveduto “al deposito della sentenza integrale, omettendo del tutto la discussione orale”; b) pur avendo rilevato che non risultava indicato nell'epigrafe del ricorso monitorio, né tanto meno nella procura a margine di esso, il nominativo del legale rappresentante pro tempore della
[...]
il Tribunale di Salerno aveva ritenuto che, CP_1 attraverso la successiva costituzione -avvenuta tardivamente- della società opposta, fosse stato integrato il mandato alle liti, avendo quest'ultima depositato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, una procura nella quale era specificato il nominativo del suo legale rappresentante pro tempore,
; c) in tal modo, aveva considerato tale Persona_1 produzione documentale idonea ai fini della regolarizzazione di cui all'articolo 182 del codice di procedura civile, nonostante la società opposta non si fosse attivata tempestivamente per la sanatoria della nullità denunciata già con l'atto di citazione in opposizione, né avesse chiesto, altrettanto tempestivamente, alcun termine per attendere alla suddetta regolarizzazione (cfr.
l'atto d'appello del 12 luglio 2024, alle pagine da 4 a 7).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza
-dopo avere specificato, nella parte della decisione destinata alla descrizione dello svolgimento del processo, che la causa, fissata la discussione orale, ai sensi dell'articolo 281 sexies del codice di procedura civile, con la concessione dei termini per il deposito di note conclusionali, era stata decisa, “con il deposito della sentenza”, all'esito della discussione, “tenutasi in modalità di trattazione scritta”- che: a) l'opponente aveva eccepito, in via preliminare, la nullità della procura alle liti apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto non era
3 stato indicato, nell'epigrafe dell'atto, il nominativo del legale rappresentante pro tempore della società asseritamente creditrice, né la firma rinvenibile al di sotto di tale procura era leggibile;
b) tuttavia, la nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, “aveva provveduto autonomamente ad integrare il mandato alle liti”, avendo depositato, “unitamente alla comparsa di costituzione”, la procura, nella quale era specificato che legale rappresentante pro tempore della società opposta era , in tal modo provvedendo alla Persona_1 regolarizzazione di cui all'articolo 182 del codice di procedura civile (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 2 a 3).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno, quali poc'anzi sinteticamente riportate, non sono suscettibili, in questa sede, di essere rivisitate criticamente, non essendo attinte da ragioni di doglianza in grado di infirmare
-in parte qua- la decisione e l'iter motivazionale che la sorregge.
5. Ed, infatti, quanto alla sostituzione dell'udienza fissata per la discussione orale con note di trattazione scritta, giova rammentare che -al di là del dibattito, piuttosto vivace sia in dottrina, che in giurisprudenza, di merito e di legittimità, che non ha ancora avuto esiti ampiamente condivisi e consolidati riguardo alla compatibilità del modello decisorio disciplinato dall'articolo 281 sexies del codice di procedura civile con la trattazione cartolare dell'udienza fissata per la discussione orale- la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione dell'eventuale pregiudizio arrecato al diritto di difesa dei contendenti (cfr.
Cass. civ. n. 26831/14 ed, in termini sostanzialmente conformi,
Cass. civ., sez. un., n. 7665/16).
4 E nella vicenda in esame, non ha Parte_1 addotto alcuno specifico pregiudizio, in termini non già astratti, ma concreti, alle prerogative defensionali garantite dalla legge, essendosi limitato genericamente a dolersi della sostituzione dell'udienza fissata per la discussione orale con note di trattazione scritta, senza dire quali vulnera, sul piano del diritto di difesa o del principio del contraddittorio, ne sarebbero derivati, precisando quali attività defensionali, ulteriori e diverse rispetto a quelle comunque dispiegate, avrebbe potuto interporre alle avverse argomentazioni e richieste, in relazione all'esito, più favorevole rispetto a quello avuto dall'esito del giudizio, che, all'uopo, sarebbe potuto scaturire, ancor più considerando che, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno potuto interloquire sulle questioni, di rito e di merito, agitate nel corso del processo e perorare la fondatezza dei loro rispettivi assunti (cfr. l'ordinanza del 22 dicembre 2023, con la quale il Giudice di primo grado ha fissato l'udienza per la discussione orale, ai sensi dell'articolo 281 sexies del codice di procedura civile, nonché il decreto del 31 maggio 2024, con il quale ha sostituito l'udienza summenzionata con il deposito di note scritte), per cui -anche per questa ragione e non solo, quindi, per l'assoluta inerzia rappresentativa che contraddistingue il motivo di gravame in esame- sarebbe alquanto arduo ipotizzare l'effettiva sussistenza -come suggerisce, del resto, anche un significativo e piuttosto recente arresto giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. n.
37137/22)- di impedimenti o preclusioni tali da infirmare il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio.
5.1. Quanto, invece, alla lamentata intempestività della regolarizzazione della procura alle liti, conseguente alla tardiva costituzione in giudizio della società opposta, dalla quale sarebbe derivata “la nullità della procura” -non suscettibile di
5 alcuna sanatoria- e, quindi, “l'invalidità, l'inammissibilità e l'improcedibilità del decreto ingiuntivo”, occorre tenere a mente che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui l'autorità giudiziaria adita è chiamata non già a stabilire se l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa legittimamente, ma ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore opposto, tanto è vero che, nel caso in cui il credito risulti sussistente, è tenuta ad accogliere la domanda, rimanendo irrilevanti eventuali vizi della procedura monitoria, che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 6663/02).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, una volta instauratosi il contraddittorio, non verte tanto sull'ammissibilità -e, più in generale, sulla ritualità- del procedimento finalizzato all'emissione del provvedimento monitorio, ma soprattutto sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dal creditore opposto, essendo tenuta l'autorità giudiziaria adita a pronunciarsi su di essa anche quando riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo o del provvedimento di ingiunzione (cfr.
Cass. civ. n. 419/06).
5.2. Nel caso di specie, se pure, come sostenuto da il vizio che avrebbe inficiato la validità Parte_1 della procura alle liti, non sanato tempestivamente, avesse determinato “l'invalidità, l'inammissibilità e l'improcedibilità del decreto ingiuntivo”, non di meno il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto pronunciarsi -come ha effettivamente fatto- sulla fondatezza della domanda proposta dalla la Controparte_1 quale, peraltro, si è costituita nel giudizio di opposizione tramite un avvocato al quale il legale rappresentante pro tempore della società opposta aveva conferito una specifica procura, rinvenibile a margine dell'atto di costituzione, nella cui epigrafe,
6 oltre tutto, era stato indicato il nominativo del conferente (cfr. la comparsa di costituzione e risposta del 4 ottobre 2016, a pagina 1), senza considerare, oltre tutto, che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della società opposta, si è costituita in giudizio -ritualmente e, cioè, giusta procura ritualmente rilasciata- la curatela fallimentare (cfr. la comparsa di costituzione e risposta del 15 dicembre 2021).
6. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che: a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente valutato la documentazione prodotta in giudizio ed aveva reputato non pagata la fattura numero 26 del 2015 di euro 11.271,80, in relazione alla quale non aveva tenuto conto dell'errore commesso dalla società opposta, la quale aveva applicato sull'importo dovuto l'Iva al 22% e non al 10%, trattandosi di lavori che prevedevano la misura ridotta dell'imposta, come era avvenuto, del resto, nella predisposizione delle altre fatture emesse e pagate;
b) non aveva considerato -inoltre- che la fattura numero 80 del 2013 di euro 16.500,00 aveva ad oggetto un acconto sulla merce pagata in anticipo, tanto è vero che, calcolando l'ammontare di tutte le forniture -successive alla predetta fattura di acconto- era possibile desumere agevolmente come fosse stata consegnata merce per euro
34.784,70, a fronte di pagamenti non contestati per euro
34.914,02 (cfr. l'atto d'appello del 12 luglio 2024, alle pagine da 8 ad 11).
7. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente che:
a) l'opponente -con precipuo riferimento al merito della controversia- aveva riconosciuto “l'avvenuta fornitura di materiale edile ed era stata acquisita la prova del contratto inter partes stipulato”, anche se non c'era “prova certa dell'accordo sulla quantità della merce fornita dall'opposto”, non essendo possibile rinvenire, all'uopo, adeguati riscontri nelle fatture
7 versate in atti, che non integravano “alcuna prova sull'accordo, essendo di formazione unilaterale, sicché quelle prodotte relativamente alla fornitura richiesta non potevano dirsi dimostrazione idonea sulla quantità di merce conferita all'opponente”; b) però, “aveva Parte_1 riconosciuto di avere ricevuto la merce riportata nelle fatture numero 90 del 31 luglio 2013, numero 98 del 31 agosto 2013, numero 114 del 30 settembre 2013, numero 136 del 31 ottobre
2013, numero 152 del 1° dicembre 2013, numero 166 del 19 dicembre 2013, numero 5 del 23 gennaio 2014 e numero 26 del 17 gennaio 2015”, ma non aveva fornito “anche la prova dell'integrale pagamento di detta merce”, risultando, agli atti,
“i seguenti pagamenti: fattura numero 80 del 2013 per euro
16.500,00, con assegno bancario numero 0905187724, non disconosciuto, fattura numero 90 del 2013 per euro 2.762,82, con bonifico del 5 agosto 2013, fattura numero 98 del 2013 per euro 1.657,37, con bonifico del 4 settembre 2013, fattura numero 114 del 2013 per euro 1.690,49, con bonifico del 3 ottobre 2013, fattura numero 136 del 2013 per euro 6.632,99, con bonifico del 22 novembre 2013, fattura numero 152 del
2013 per euro 1.997,14, da cui dovevano essere detratti euro
465,97, come da nota credito numero 28 del 20 gennaio 2015,
e, quindi, per euro 1.531,17, con bonifico dell'11 dicembre
2013, fattura numero 166 del 2013 per euro 1.782,00, con bonifico del 31 dicembre 2013, fattura numero 5 del 2014 per euro 2.376,00, con bonifico del 29 gennaio 2014, per un totale di euro 34.932,84”, non risultando pagata la fattura numero 26 del 17 gennaio 2015 di euro 11.271,80, per la quale l'opponente aveva eccepito la mancata applicazione dell'Iva al
10%, “trattandosi di lavori di ristrutturazione edilizia -aspetto rilevante ai soli fini fiscali- irrilevante per l'accertamento del credito della società opposta”; c) la prova per testi espletata
8 nel corso dell'istruttoria, d'altro canto, aveva confermato che la fornitura aveva avuto ad oggetto solamente “la merce di cui alle fatture indicate dall'opponente”, mentre la CP_1
“nulla aveva provato in ordine all'accordo sulla quantità di
[...] merce da fornire”, anzi, aveva ammesso in comparsa che “la merce di cui alla fattura numero 37 del 23 gennaio 2015, pure allegata al monitorio, non era mai stata consegnata”; d) mancando, pertanto, “la prova dell'effettiva quantità di marmi o comunque di materiale fornito all'opponente”, non era possibile “individuare il quantitativo esatto di merce venduta dalla società opposta”, salvo quanto ammesso da Parte_1
per cui l'opposizione doveva essere accolta, sia pure
[...] parzialmente, con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro
11.271,80, oltre interessi;
e) non poteva essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
tendente ad ottenere la somma di euro 119,83,
[...] pagata in esubero -a suo dire- rispetto al dovuto, che era infondata, oltre che inammissibile, essendo stata la società opposta dichiarata fallita ed essendo competente a delibare domande analoghe a quella avanzata dall'opponente il
Tribunale fallimentare;
f) l'accoglimento parziale dell'opposizione giustificava l'integrale compensazione delle spese di lite (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 3 a 5).
8. Orbene, le conclusioni alle quali è addivenuto il Giudice di primo grado non sono condivisibili e devono essere riformate in questa sede, non essendo coerenti con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio.
9. Ed, infatti, come ha rilevato anche il Tribunale di Salerno
(cfr. la sentenza impugnata, a pagina 4), sulla scorta di argomentazioni, peraltro, non oggetto di censura, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale, ha Parte_1
9 corrisposto alla la somma di euro 34.932,84 Controparte_1
e, segnatamente, euro 16.500,00, in relazione alla fattura numero 80 del 2013, con assegno bancario numero
0905187724, euro 2.762,82, in relazione alla fattura numero
90 del 2013, con bonifico del 5 agosto 2013, euro 1.657,37, in relazione alla fattura numero 98 del 2013, con bonifico del 4 settembre 2013, euro 1.690,49, in relazione alla fattura numero 114 del 2013, con bonifico del 3 ottobre 2013, euro
6.632,99, in relazione alla fattura numero 136 del 2013, con bonifico del 22 novembre 2013, euro 1.531,17, in relazione alla fattura numero 152 del 2013, con bonifico dell'11 dicembre
2013, euro 1.782,00, in relazione alla fattura numero 166 del
2013, con bonifico del 31 dicembre 2013, ed euro 2.376,00, in relazione alla fattura numero 5 del 2014, con bonifico del 29 gennaio 2014 (cfr., allegati in copia al fascicolo dell'appellante, le fatture, l'assegno bancario ed i bonifici di pagamento ai quali si è fatto or ora riferimento).
La merce effettivamente consegnata, come pure ha fatto presente il Giudice di primo grado (cfr. la sentenza impugnata,
a pagina 4), ancora una volta sulla scorta di argomentazioni non oggetto di gravame, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale, è desumibile dalle fatture numero 90 del 2013, numero 98 del 2013, numero 114 del 2013, numero 136 del
2013, numero 152 del 2013, numero 166 del 2013, numero 5 del 2014, nonché dalla fattura numero 26 del 2015 (cfr., allegata in copia al fascicolo del Controparte_1 la fattura alla quale si è appena fatto riferimento).
9.1. Secondo il Tribunale di Salerno, quest'ultima fattura -la numero 26 del 2015 di euro 11.271,80- non sarebbe stata pagata, tanto è vero che, pur revocando il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato proprio al Parte_1
10 pagamento di tale somma, oltre interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo.
L'equivalente economico della merce consegnata, quale evincibile dalle suddette fatture, tuttavia, ammonta ad euro
36.388,88, che si ottiene sommando gli importi rinvenibili in ciascuna di esse (euro 2.762,82, per la fattura numero 90 del
2013, euro 1.657,37, per la fattura numero 98 del 2013, euro
1.690,49, per la fattura numero 114 del 2013, euro 6.632,99, per la fattura numero 136 del 2013, euro 1.531,17, per la fattura numero 152 del 2013, euro 1.782,00, per la fattura numero 166 del 2013, euro 2.376,00, perla fattura numero 5 del 2014, ed euro 11.271,80, per la fattura numero 26 del
2015, per un totale di euro 30.170,61) a quelli rinvenibili nelle fatture numero 114 del 2013, numero 136 del 2013, numero
152 del 2013, numero 166 del 2013 e numero 5 del 2014, denominati “detrazioni su acconto”, pari ad euro 6.218,27
(euro 1.777,79, per la fattura numero 114 del 2013, euro
2.010,00, per la fattura numero 136 del 2013, euro 605,19, per la fattura numero 152 del 2013, euro 540,00 per fattura numero 166 del 2013, ed euro 720,00, per la fattura numero 5 del 2014, per un totale di euro 5.652,98, che, maggiorato di
Iva al 10%, porta -appunto- all'ammontare di euro 6.218,27), corrispondenti a merce consegnata e sostanzialmente pagata stornandone l'equivalente economico dall'acconto versato -con assegno bancario- e riportato nella fattura numero 80 del 2013.
E, detraendo dall'importo di euro 36.388,88, corrispondente, come si è precedentemente detto, all'equivalente economico della merce consegnata, quale desumibile dalle suddette fatture, l'ammontare corrisposto da pari Parte_1 ad euro 34.932,84, si ottiene la somma di euro 1.456,04.
9.2. Questa somma, però, non è rappresentativa del saldo del rapporto di dare-avere intercorso tra le parti, se solo si
11 considera, innanzi tutto, la nota di credito numero 28 del 2015 di euro 465,97, che già permette di ridurre l'ammontare summenzionato ad euro 990,07, somma che comunque non è dovuta dall'appellante.
Ed, infatti, in relazione alla fattura numero 26 del 2015, la somma in essa riportata -euro 11.271,80- è stata inopinatamente individuata applicando l'Iva al 22%, nonostante fosse stata computata, in tutte le altre fatture, inerenti al medesimo rapporto di fornitura, al 10%, né è possibile sostenere, come ha fatto il Giudice di primo grado, che questo “aspetto”, rileverebbe “solo a fini fiscali”, in quanto destinato inevitabilmente a ripercuotersi sul debitore, in relazione -non è superfluo ribadirlo ancora una volta- ad una fornitura -funzionale alla ristrutturazione di un immobile di P proprietà di per quale, in virtù, Parte_1 evidentemente, di un comune e pacifico convincimento o accordo tra le parti, l'Iva è stata sempre calcolata al 10%.
Conseguentemente, applicando l'Iva al 10%, la somma dovuta per la consegna della merce riportata nella fattura numero 26 del 2015 ammonta ad euro 10.164,00, con una differenza, rispetto a quella conteggiata -euro 11.271,80- di euro 1.107,80, che, detratta dalla somma di euro 990,07
(costituita, come si è precedentemente detto, dalla differenza tra l'importo totale della merce desumibile dalle fatture più volte menzionate e le somme corrisposte da Parte_1
e quella portata dalla nota di credito numero 28 del
[...]
2015), permette di ritenere che ad essere creditore, per euro
117,73, sia l'appellante e non la ed, oggi, il Controparte_1
Controparte_1
10. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente
12 illustrate, l'appello proposto da quale, Parte_3 con riferimento alla domanda restitutoria avente ad oggetto la somma versata in eccedenza rispetto al dovuto, reputata infondata, oltre che inammissibile, dal Tribunale di Salerno, non ha formulato alcun motivo di gravame- deve essere accolto ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, che deve essere tenuta ferma nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, deve essere rigettata la domanda proposta dalla oggi mentre Controparte_1 Controparte_1 non è suscettibile di accoglimento la richiesta, formulata da tendente ad ottenere la revoca della Parte_1 pena pecuniaria inflittagli in uno alla reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, se solo si considerano i profili di inammissibilità di tale istanza, nonché la sua manifesta infondatezza, non solo sotto il profilo del fumus boni juris, non rivelandosi -in virtù di una valutazione da effettuare ex ante- il gravame manifestamente fondato, abbisognando di un attento ed approfondito esame dei temi giuridici, anche di natura processuale, dibattuti dalle parti in relazione allo svolgimento del processo, nonché della documentazione versata in atti, ai fini dell'esatta ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra i contraenti, ma anche sotto il profilo del periculum in mora, genericamente allegato ed, in ogni caso, assolutamente indimostrato.
11. Le spese di lite conseguono alla soccombenza - rivelandosi fondato, peraltro, anche il quarto motivo di gravame
(cfr. l'atto d'appello del 12 luglio 2024, alle pagine da 11 a 12), in ragione, appunto, della soccombenza della società opposta, da valutare in relazione all'esito complessivo del giudizio- e sono liquidate -in prossimità dei parametri minimi, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto della controversia ed alla difficoltà, non particolarmente elevata, delle questioni delle
13 quali ha sollecitato la disamina- in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che deve essere tenuta ferma nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigetta la domanda proposta dalla oggi Controparte_1
Controparte_1
2) condanna la Controparte_2 alla refusione, in favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, che
[...] liquida in euro 2.600,00 per compensi di avvocato ed euro
188,50 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) condanna la Controparte_2 alla refusione, in favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite del giudizio di secondo grado,
[...] che liquida in euro 2.950,00 per compensi di avvocato, oltre
Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Salerno, 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente,
dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere, dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 814 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Antonio Salvatore, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuditta Perrotta, come in atti domiciliato,
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
3195/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 14 giugno 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 12 luglio 2024, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero 3195/24 pubblicata in data 14 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento -solamente parziale- dell'opposizione dallo stesso proposta, aveva revocato il provvedimento monitorio -numero
1644/15- con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.371,56, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per la fornitura di materiale edile (balaustre, marmi, travertino), eseguita nel periodo 2013/2015, e lo aveva condannato al pagamento, in favore del Controparte_1
della minor somma di euro 11.271,80, oltre
[...] interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo, con compensazione delle spese di lite.
2. Costituitosi in giudizio, il Controparte_1 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da è fondato ed, Parte_1 in quanto tale, merita accoglimento.
2. Con i primi due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni
-aventi carattere processuale- che prospettano, l'appellante ha messo in rilievo che: a) il Giudice di primo grado aveva violato il principio costituzionale di difesa, tutelato dall'articolo 24 della
Costituzione, in quanto aveva rinviato la causa per la decisione,
2 ai sensi dell'articolo 281 sexies del codice di procedura civile, ed aveva poi sostituito l'udienza fissata in presenza con il deposito di note di trattazione scritta ed, “all'esito dell'udienza”, aveva provveduto “al deposito della sentenza integrale, omettendo del tutto la discussione orale”; b) pur avendo rilevato che non risultava indicato nell'epigrafe del ricorso monitorio, né tanto meno nella procura a margine di esso, il nominativo del legale rappresentante pro tempore della
[...]
il Tribunale di Salerno aveva ritenuto che, CP_1 attraverso la successiva costituzione -avvenuta tardivamente- della società opposta, fosse stato integrato il mandato alle liti, avendo quest'ultima depositato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, una procura nella quale era specificato il nominativo del suo legale rappresentante pro tempore,
; c) in tal modo, aveva considerato tale Persona_1 produzione documentale idonea ai fini della regolarizzazione di cui all'articolo 182 del codice di procedura civile, nonostante la società opposta non si fosse attivata tempestivamente per la sanatoria della nullità denunciata già con l'atto di citazione in opposizione, né avesse chiesto, altrettanto tempestivamente, alcun termine per attendere alla suddetta regolarizzazione (cfr.
l'atto d'appello del 12 luglio 2024, alle pagine da 4 a 7).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza
-dopo avere specificato, nella parte della decisione destinata alla descrizione dello svolgimento del processo, che la causa, fissata la discussione orale, ai sensi dell'articolo 281 sexies del codice di procedura civile, con la concessione dei termini per il deposito di note conclusionali, era stata decisa, “con il deposito della sentenza”, all'esito della discussione, “tenutasi in modalità di trattazione scritta”- che: a) l'opponente aveva eccepito, in via preliminare, la nullità della procura alle liti apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto non era
3 stato indicato, nell'epigrafe dell'atto, il nominativo del legale rappresentante pro tempore della società asseritamente creditrice, né la firma rinvenibile al di sotto di tale procura era leggibile;
b) tuttavia, la nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, “aveva provveduto autonomamente ad integrare il mandato alle liti”, avendo depositato, “unitamente alla comparsa di costituzione”, la procura, nella quale era specificato che legale rappresentante pro tempore della società opposta era , in tal modo provvedendo alla Persona_1 regolarizzazione di cui all'articolo 182 del codice di procedura civile (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 2 a 3).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno, quali poc'anzi sinteticamente riportate, non sono suscettibili, in questa sede, di essere rivisitate criticamente, non essendo attinte da ragioni di doglianza in grado di infirmare
-in parte qua- la decisione e l'iter motivazionale che la sorregge.
5. Ed, infatti, quanto alla sostituzione dell'udienza fissata per la discussione orale con note di trattazione scritta, giova rammentare che -al di là del dibattito, piuttosto vivace sia in dottrina, che in giurisprudenza, di merito e di legittimità, che non ha ancora avuto esiti ampiamente condivisi e consolidati riguardo alla compatibilità del modello decisorio disciplinato dall'articolo 281 sexies del codice di procedura civile con la trattazione cartolare dell'udienza fissata per la discussione orale- la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione dell'eventuale pregiudizio arrecato al diritto di difesa dei contendenti (cfr.
Cass. civ. n. 26831/14 ed, in termini sostanzialmente conformi,
Cass. civ., sez. un., n. 7665/16).
4 E nella vicenda in esame, non ha Parte_1 addotto alcuno specifico pregiudizio, in termini non già astratti, ma concreti, alle prerogative defensionali garantite dalla legge, essendosi limitato genericamente a dolersi della sostituzione dell'udienza fissata per la discussione orale con note di trattazione scritta, senza dire quali vulnera, sul piano del diritto di difesa o del principio del contraddittorio, ne sarebbero derivati, precisando quali attività defensionali, ulteriori e diverse rispetto a quelle comunque dispiegate, avrebbe potuto interporre alle avverse argomentazioni e richieste, in relazione all'esito, più favorevole rispetto a quello avuto dall'esito del giudizio, che, all'uopo, sarebbe potuto scaturire, ancor più considerando che, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno potuto interloquire sulle questioni, di rito e di merito, agitate nel corso del processo e perorare la fondatezza dei loro rispettivi assunti (cfr. l'ordinanza del 22 dicembre 2023, con la quale il Giudice di primo grado ha fissato l'udienza per la discussione orale, ai sensi dell'articolo 281 sexies del codice di procedura civile, nonché il decreto del 31 maggio 2024, con il quale ha sostituito l'udienza summenzionata con il deposito di note scritte), per cui -anche per questa ragione e non solo, quindi, per l'assoluta inerzia rappresentativa che contraddistingue il motivo di gravame in esame- sarebbe alquanto arduo ipotizzare l'effettiva sussistenza -come suggerisce, del resto, anche un significativo e piuttosto recente arresto giurisprudenziale (cfr. Cass. civ. n.
37137/22)- di impedimenti o preclusioni tali da infirmare il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio.
5.1. Quanto, invece, alla lamentata intempestività della regolarizzazione della procura alle liti, conseguente alla tardiva costituzione in giudizio della società opposta, dalla quale sarebbe derivata “la nullità della procura” -non suscettibile di
5 alcuna sanatoria- e, quindi, “l'invalidità, l'inammissibilità e l'improcedibilità del decreto ingiuntivo”, occorre tenere a mente che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui l'autorità giudiziaria adita è chiamata non già a stabilire se l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa legittimamente, ma ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore opposto, tanto è vero che, nel caso in cui il credito risulti sussistente, è tenuta ad accogliere la domanda, rimanendo irrilevanti eventuali vizi della procedura monitoria, che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 6663/02).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, una volta instauratosi il contraddittorio, non verte tanto sull'ammissibilità -e, più in generale, sulla ritualità- del procedimento finalizzato all'emissione del provvedimento monitorio, ma soprattutto sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dal creditore opposto, essendo tenuta l'autorità giudiziaria adita a pronunciarsi su di essa anche quando riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo o del provvedimento di ingiunzione (cfr.
Cass. civ. n. 419/06).
5.2. Nel caso di specie, se pure, come sostenuto da il vizio che avrebbe inficiato la validità Parte_1 della procura alle liti, non sanato tempestivamente, avesse determinato “l'invalidità, l'inammissibilità e l'improcedibilità del decreto ingiuntivo”, non di meno il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto pronunciarsi -come ha effettivamente fatto- sulla fondatezza della domanda proposta dalla la Controparte_1 quale, peraltro, si è costituita nel giudizio di opposizione tramite un avvocato al quale il legale rappresentante pro tempore della società opposta aveva conferito una specifica procura, rinvenibile a margine dell'atto di costituzione, nella cui epigrafe,
6 oltre tutto, era stato indicato il nominativo del conferente (cfr. la comparsa di costituzione e risposta del 4 ottobre 2016, a pagina 1), senza considerare, oltre tutto, che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della società opposta, si è costituita in giudizio -ritualmente e, cioè, giusta procura ritualmente rilasciata- la curatela fallimentare (cfr. la comparsa di costituzione e risposta del 15 dicembre 2021).
6. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che: a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente valutato la documentazione prodotta in giudizio ed aveva reputato non pagata la fattura numero 26 del 2015 di euro 11.271,80, in relazione alla quale non aveva tenuto conto dell'errore commesso dalla società opposta, la quale aveva applicato sull'importo dovuto l'Iva al 22% e non al 10%, trattandosi di lavori che prevedevano la misura ridotta dell'imposta, come era avvenuto, del resto, nella predisposizione delle altre fatture emesse e pagate;
b) non aveva considerato -inoltre- che la fattura numero 80 del 2013 di euro 16.500,00 aveva ad oggetto un acconto sulla merce pagata in anticipo, tanto è vero che, calcolando l'ammontare di tutte le forniture -successive alla predetta fattura di acconto- era possibile desumere agevolmente come fosse stata consegnata merce per euro
34.784,70, a fronte di pagamenti non contestati per euro
34.914,02 (cfr. l'atto d'appello del 12 luglio 2024, alle pagine da 8 ad 11).
7. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente che:
a) l'opponente -con precipuo riferimento al merito della controversia- aveva riconosciuto “l'avvenuta fornitura di materiale edile ed era stata acquisita la prova del contratto inter partes stipulato”, anche se non c'era “prova certa dell'accordo sulla quantità della merce fornita dall'opposto”, non essendo possibile rinvenire, all'uopo, adeguati riscontri nelle fatture
7 versate in atti, che non integravano “alcuna prova sull'accordo, essendo di formazione unilaterale, sicché quelle prodotte relativamente alla fornitura richiesta non potevano dirsi dimostrazione idonea sulla quantità di merce conferita all'opponente”; b) però, “aveva Parte_1 riconosciuto di avere ricevuto la merce riportata nelle fatture numero 90 del 31 luglio 2013, numero 98 del 31 agosto 2013, numero 114 del 30 settembre 2013, numero 136 del 31 ottobre
2013, numero 152 del 1° dicembre 2013, numero 166 del 19 dicembre 2013, numero 5 del 23 gennaio 2014 e numero 26 del 17 gennaio 2015”, ma non aveva fornito “anche la prova dell'integrale pagamento di detta merce”, risultando, agli atti,
“i seguenti pagamenti: fattura numero 80 del 2013 per euro
16.500,00, con assegno bancario numero 0905187724, non disconosciuto, fattura numero 90 del 2013 per euro 2.762,82, con bonifico del 5 agosto 2013, fattura numero 98 del 2013 per euro 1.657,37, con bonifico del 4 settembre 2013, fattura numero 114 del 2013 per euro 1.690,49, con bonifico del 3 ottobre 2013, fattura numero 136 del 2013 per euro 6.632,99, con bonifico del 22 novembre 2013, fattura numero 152 del
2013 per euro 1.997,14, da cui dovevano essere detratti euro
465,97, come da nota credito numero 28 del 20 gennaio 2015,
e, quindi, per euro 1.531,17, con bonifico dell'11 dicembre
2013, fattura numero 166 del 2013 per euro 1.782,00, con bonifico del 31 dicembre 2013, fattura numero 5 del 2014 per euro 2.376,00, con bonifico del 29 gennaio 2014, per un totale di euro 34.932,84”, non risultando pagata la fattura numero 26 del 17 gennaio 2015 di euro 11.271,80, per la quale l'opponente aveva eccepito la mancata applicazione dell'Iva al
10%, “trattandosi di lavori di ristrutturazione edilizia -aspetto rilevante ai soli fini fiscali- irrilevante per l'accertamento del credito della società opposta”; c) la prova per testi espletata
8 nel corso dell'istruttoria, d'altro canto, aveva confermato che la fornitura aveva avuto ad oggetto solamente “la merce di cui alle fatture indicate dall'opponente”, mentre la CP_1
“nulla aveva provato in ordine all'accordo sulla quantità di
[...] merce da fornire”, anzi, aveva ammesso in comparsa che “la merce di cui alla fattura numero 37 del 23 gennaio 2015, pure allegata al monitorio, non era mai stata consegnata”; d) mancando, pertanto, “la prova dell'effettiva quantità di marmi o comunque di materiale fornito all'opponente”, non era possibile “individuare il quantitativo esatto di merce venduta dalla società opposta”, salvo quanto ammesso da Parte_1
per cui l'opposizione doveva essere accolta, sia pure
[...] parzialmente, con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro
11.271,80, oltre interessi;
e) non poteva essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
tendente ad ottenere la somma di euro 119,83,
[...] pagata in esubero -a suo dire- rispetto al dovuto, che era infondata, oltre che inammissibile, essendo stata la società opposta dichiarata fallita ed essendo competente a delibare domande analoghe a quella avanzata dall'opponente il
Tribunale fallimentare;
f) l'accoglimento parziale dell'opposizione giustificava l'integrale compensazione delle spese di lite (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 3 a 5).
8. Orbene, le conclusioni alle quali è addivenuto il Giudice di primo grado non sono condivisibili e devono essere riformate in questa sede, non essendo coerenti con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio.
9. Ed, infatti, come ha rilevato anche il Tribunale di Salerno
(cfr. la sentenza impugnata, a pagina 4), sulla scorta di argomentazioni, peraltro, non oggetto di censura, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale, ha Parte_1
9 corrisposto alla la somma di euro 34.932,84 Controparte_1
e, segnatamente, euro 16.500,00, in relazione alla fattura numero 80 del 2013, con assegno bancario numero
0905187724, euro 2.762,82, in relazione alla fattura numero
90 del 2013, con bonifico del 5 agosto 2013, euro 1.657,37, in relazione alla fattura numero 98 del 2013, con bonifico del 4 settembre 2013, euro 1.690,49, in relazione alla fattura numero 114 del 2013, con bonifico del 3 ottobre 2013, euro
6.632,99, in relazione alla fattura numero 136 del 2013, con bonifico del 22 novembre 2013, euro 1.531,17, in relazione alla fattura numero 152 del 2013, con bonifico dell'11 dicembre
2013, euro 1.782,00, in relazione alla fattura numero 166 del
2013, con bonifico del 31 dicembre 2013, ed euro 2.376,00, in relazione alla fattura numero 5 del 2014, con bonifico del 29 gennaio 2014 (cfr., allegati in copia al fascicolo dell'appellante, le fatture, l'assegno bancario ed i bonifici di pagamento ai quali si è fatto or ora riferimento).
La merce effettivamente consegnata, come pure ha fatto presente il Giudice di primo grado (cfr. la sentenza impugnata,
a pagina 4), ancora una volta sulla scorta di argomentazioni non oggetto di gravame, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale, è desumibile dalle fatture numero 90 del 2013, numero 98 del 2013, numero 114 del 2013, numero 136 del
2013, numero 152 del 2013, numero 166 del 2013, numero 5 del 2014, nonché dalla fattura numero 26 del 2015 (cfr., allegata in copia al fascicolo del Controparte_1 la fattura alla quale si è appena fatto riferimento).
9.1. Secondo il Tribunale di Salerno, quest'ultima fattura -la numero 26 del 2015 di euro 11.271,80- non sarebbe stata pagata, tanto è vero che, pur revocando il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato proprio al Parte_1
10 pagamento di tale somma, oltre interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo.
L'equivalente economico della merce consegnata, quale evincibile dalle suddette fatture, tuttavia, ammonta ad euro
36.388,88, che si ottiene sommando gli importi rinvenibili in ciascuna di esse (euro 2.762,82, per la fattura numero 90 del
2013, euro 1.657,37, per la fattura numero 98 del 2013, euro
1.690,49, per la fattura numero 114 del 2013, euro 6.632,99, per la fattura numero 136 del 2013, euro 1.531,17, per la fattura numero 152 del 2013, euro 1.782,00, per la fattura numero 166 del 2013, euro 2.376,00, perla fattura numero 5 del 2014, ed euro 11.271,80, per la fattura numero 26 del
2015, per un totale di euro 30.170,61) a quelli rinvenibili nelle fatture numero 114 del 2013, numero 136 del 2013, numero
152 del 2013, numero 166 del 2013 e numero 5 del 2014, denominati “detrazioni su acconto”, pari ad euro 6.218,27
(euro 1.777,79, per la fattura numero 114 del 2013, euro
2.010,00, per la fattura numero 136 del 2013, euro 605,19, per la fattura numero 152 del 2013, euro 540,00 per fattura numero 166 del 2013, ed euro 720,00, per la fattura numero 5 del 2014, per un totale di euro 5.652,98, che, maggiorato di
Iva al 10%, porta -appunto- all'ammontare di euro 6.218,27), corrispondenti a merce consegnata e sostanzialmente pagata stornandone l'equivalente economico dall'acconto versato -con assegno bancario- e riportato nella fattura numero 80 del 2013.
E, detraendo dall'importo di euro 36.388,88, corrispondente, come si è precedentemente detto, all'equivalente economico della merce consegnata, quale desumibile dalle suddette fatture, l'ammontare corrisposto da pari Parte_1 ad euro 34.932,84, si ottiene la somma di euro 1.456,04.
9.2. Questa somma, però, non è rappresentativa del saldo del rapporto di dare-avere intercorso tra le parti, se solo si
11 considera, innanzi tutto, la nota di credito numero 28 del 2015 di euro 465,97, che già permette di ridurre l'ammontare summenzionato ad euro 990,07, somma che comunque non è dovuta dall'appellante.
Ed, infatti, in relazione alla fattura numero 26 del 2015, la somma in essa riportata -euro 11.271,80- è stata inopinatamente individuata applicando l'Iva al 22%, nonostante fosse stata computata, in tutte le altre fatture, inerenti al medesimo rapporto di fornitura, al 10%, né è possibile sostenere, come ha fatto il Giudice di primo grado, che questo “aspetto”, rileverebbe “solo a fini fiscali”, in quanto destinato inevitabilmente a ripercuotersi sul debitore, in relazione -non è superfluo ribadirlo ancora una volta- ad una fornitura -funzionale alla ristrutturazione di un immobile di P proprietà di per quale, in virtù, Parte_1 evidentemente, di un comune e pacifico convincimento o accordo tra le parti, l'Iva è stata sempre calcolata al 10%.
Conseguentemente, applicando l'Iva al 10%, la somma dovuta per la consegna della merce riportata nella fattura numero 26 del 2015 ammonta ad euro 10.164,00, con una differenza, rispetto a quella conteggiata -euro 11.271,80- di euro 1.107,80, che, detratta dalla somma di euro 990,07
(costituita, come si è precedentemente detto, dalla differenza tra l'importo totale della merce desumibile dalle fatture più volte menzionate e le somme corrisposte da Parte_1
e quella portata dalla nota di credito numero 28 del
[...]
2015), permette di ritenere che ad essere creditore, per euro
117,73, sia l'appellante e non la ed, oggi, il Controparte_1
Controparte_1
10. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente
12 illustrate, l'appello proposto da quale, Parte_3 con riferimento alla domanda restitutoria avente ad oggetto la somma versata in eccedenza rispetto al dovuto, reputata infondata, oltre che inammissibile, dal Tribunale di Salerno, non ha formulato alcun motivo di gravame- deve essere accolto ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, che deve essere tenuta ferma nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, deve essere rigettata la domanda proposta dalla oggi mentre Controparte_1 Controparte_1 non è suscettibile di accoglimento la richiesta, formulata da tendente ad ottenere la revoca della Parte_1 pena pecuniaria inflittagli in uno alla reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, se solo si considerano i profili di inammissibilità di tale istanza, nonché la sua manifesta infondatezza, non solo sotto il profilo del fumus boni juris, non rivelandosi -in virtù di una valutazione da effettuare ex ante- il gravame manifestamente fondato, abbisognando di un attento ed approfondito esame dei temi giuridici, anche di natura processuale, dibattuti dalle parti in relazione allo svolgimento del processo, nonché della documentazione versata in atti, ai fini dell'esatta ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra i contraenti, ma anche sotto il profilo del periculum in mora, genericamente allegato ed, in ogni caso, assolutamente indimostrato.
11. Le spese di lite conseguono alla soccombenza - rivelandosi fondato, peraltro, anche il quarto motivo di gravame
(cfr. l'atto d'appello del 12 luglio 2024, alle pagine da 11 a 12), in ragione, appunto, della soccombenza della società opposta, da valutare in relazione all'esito complessivo del giudizio- e sono liquidate -in prossimità dei parametri minimi, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto della controversia ed alla difficoltà, non particolarmente elevata, delle questioni delle
13 quali ha sollecitato la disamina- in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che deve essere tenuta ferma nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigetta la domanda proposta dalla oggi Controparte_1
Controparte_1
2) condanna la Controparte_2 alla refusione, in favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, che
[...] liquida in euro 2.600,00 per compensi di avvocato ed euro
188,50 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) condanna la Controparte_2 alla refusione, in favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite del giudizio di secondo grado,
[...] che liquida in euro 2.950,00 per compensi di avvocato, oltre
Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Salerno, 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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