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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8368 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa ES AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8368 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. VA , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto Parte_2 notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabina PINGARO (c.f.
) con studio in Salerno alla Via Sichelmanno n. 8 C.F._1
Appellante E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelina Controparte_1 C.F._2 PETTI (c.f. ), elett.te dom.to presso lo studio del difensore, in Nocera C.F._3 Inferiore (Sa) alla Via G.B.Vico n. 70 NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia al C.so Vittorio Emanuele n. 58 Appellati Avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n.1369/2021, emessa e depositata in data 22/03/2021, relativa al procedimento civile n. 4191/2020 RG, non notificata
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore, accertata presso l' Parte_1
l'esistenza a suo carico del ruolo n. 7194/2013, lo impugnava in primo grado unitamente
[...] alla cartella di pagamento recante n. 100201300034080685000 ad esso sottesa, inerente a sanzioni amministrative emesse per violazione delle norme del CDS, riferite all'anno 2012, per un importo di euro 1.710,05. L'attore eccepiva l'omessa notifica della suddetta cartella di pagamento nonché la prescrizione della pretesa in essa vantata per decorso del termine quinquennale previsto in materia di sanzioni amministrative CDS iscritte a ruolo;
concludeva per l'annullamento della cartella a e di tutti gli atti ad essa collegati nonché la declaratoria dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale con condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio. Con sentenza n. 1369/2021, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite. 1.1 L proponeva gravame domandando l'integrale riforma della decisione impugnata, Pt_1 verso cui deduceva quali motivi di censura: la omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza funzionale dell'ufficio del giudice di pace in favore del tribunale in funzione del giudice dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c; la inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire;
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della rituale notifica della cartella ad esso sottesa;
la carenza di legittimazione passiva dell'appellante; la mancata prescrizione del credito. Infine, invocava la riforma del capo condannatorio al pagamento delle spese giudiziali posto a proprio carico in primo grado. 1.2 Con propria comparsa si costituiva, in questo grado di giudizio, l'appellato , Controparte_1 deducendo, oltre all'ammissibilità dell'azione giudiziaria intrapresa, inerente all'impugnazione di estratto di ruolo, anche la mancata notifica della cartella in parola, con conseguente e sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione. Instava, quindi, per la reiezione del gravame e conferma integrale della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado.
1.3 In contraddittorio si formalizzava con la costituzione anche della , in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., la quale, ribadendo l'inammissibilità dell'opposizione svolta in primo grado, attesa la carenza di interesse ad agire dell'attore, evidenziava che nulla poteva esserle addebitato in merito al maturarsi della accertata prescrizione, attesa la piena legittimità dell'operato dell'Ente impositore, che aveva affidato tempestivamente all' , rispetto alla data Controparte_3 dell'infrazione, il compito di recuperare i crediti e non avendo la stessa alcun potere nella fase successiva a tale affidamento. Concludeva, quindi, testualmente: “Accogliere l'appello proposto in quanto fondato in fatto e in diritto. In subordine ed in caso di rigetto dell'impugnazione, tenere indenne l'appellata dalle spese relative al presente grado di giudizio”. CP_2
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Innanzitutto, quindi, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 22.03.2021 e, successivamente, non notificata: pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine cd. lungo di impugnazione, ovvero il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 22.10.2021 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata (avvenuta in data 22.03.2021), determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza in parola, poiché divenuta cosa Pt_1 giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso che ci occupa è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 22.10.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 22.09.2021, Pt_1 quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia;
da tanto ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, il rilievo ex officio della tardività del gravame giustifica la compensazione di esse tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa ES AR, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. spese compensate. Così deciso in Salerno, lì 4.12.25
Il Giudice
ES AR
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa ES AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8368 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. VA , in persona del dr. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto Parte_2 notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabina PINGARO (c.f.
) con studio in Salerno alla Via Sichelmanno n. 8 C.F._1
Appellante E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelina Controparte_1 C.F._2 PETTI (c.f. ), elett.te dom.to presso lo studio del difensore, in Nocera C.F._3 Inferiore (Sa) alla Via G.B.Vico n. 70 NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia al C.so Vittorio Emanuele n. 58 Appellati Avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n.1369/2021, emessa e depositata in data 22/03/2021, relativa al procedimento civile n. 4191/2020 RG, non notificata
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore, accertata presso l' Parte_1
l'esistenza a suo carico del ruolo n. 7194/2013, lo impugnava in primo grado unitamente
[...] alla cartella di pagamento recante n. 100201300034080685000 ad esso sottesa, inerente a sanzioni amministrative emesse per violazione delle norme del CDS, riferite all'anno 2012, per un importo di euro 1.710,05. L'attore eccepiva l'omessa notifica della suddetta cartella di pagamento nonché la prescrizione della pretesa in essa vantata per decorso del termine quinquennale previsto in materia di sanzioni amministrative CDS iscritte a ruolo;
concludeva per l'annullamento della cartella a e di tutti gli atti ad essa collegati nonché la declaratoria dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale con condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio. Con sentenza n. 1369/2021, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite. 1.1 L proponeva gravame domandando l'integrale riforma della decisione impugnata, Pt_1 verso cui deduceva quali motivi di censura: la omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza funzionale dell'ufficio del giudice di pace in favore del tribunale in funzione del giudice dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c; la inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire;
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della rituale notifica della cartella ad esso sottesa;
la carenza di legittimazione passiva dell'appellante; la mancata prescrizione del credito. Infine, invocava la riforma del capo condannatorio al pagamento delle spese giudiziali posto a proprio carico in primo grado. 1.2 Con propria comparsa si costituiva, in questo grado di giudizio, l'appellato , Controparte_1 deducendo, oltre all'ammissibilità dell'azione giudiziaria intrapresa, inerente all'impugnazione di estratto di ruolo, anche la mancata notifica della cartella in parola, con conseguente e sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione. Instava, quindi, per la reiezione del gravame e conferma integrale della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado.
1.3 In contraddittorio si formalizzava con la costituzione anche della , in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., la quale, ribadendo l'inammissibilità dell'opposizione svolta in primo grado, attesa la carenza di interesse ad agire dell'attore, evidenziava che nulla poteva esserle addebitato in merito al maturarsi della accertata prescrizione, attesa la piena legittimità dell'operato dell'Ente impositore, che aveva affidato tempestivamente all' , rispetto alla data Controparte_3 dell'infrazione, il compito di recuperare i crediti e non avendo la stessa alcun potere nella fase successiva a tale affidamento. Concludeva, quindi, testualmente: “Accogliere l'appello proposto in quanto fondato in fatto e in diritto. In subordine ed in caso di rigetto dell'impugnazione, tenere indenne l'appellata dalle spese relative al presente grado di giudizio”. CP_2
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Innanzitutto, quindi, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 22.03.2021 e, successivamente, non notificata: pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine cd. lungo di impugnazione, ovvero il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 22.10.2021 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata (avvenuta in data 22.03.2021), determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza in parola, poiché divenuta cosa Pt_1 giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso che ci occupa è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 22.10.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 22.09.2021, Pt_1 quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia;
da tanto ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile. 3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, il rilievo ex officio della tardività del gravame giustifica la compensazione di esse tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa ES AR, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. spese compensate. Così deciso in Salerno, lì 4.12.25
Il Giudice
ES AR