Cass. civ., sez. II, sentenza 13/08/1963, n. 2317
CASS
Sentenza 13 agosto 1963

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L'invalido totalmente inabile al lavoro per effetto di mutilazione di un arto inferiore non puo essere compreso tra quelli ai quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, ed ai quali l'Inail deve corrispondere, fin che tale assistenza dura, un assegno mensile ad integrazione della rendita, perche la tabella allegata (n 1) alla legge 11 gennaio 1952, n 33, che ha modificato l'art 24 del RD 17 agosto 1935, n 1765, comprende tra le menomazioni che danno luogo al diritto all'assegno di assistenza, la perdita di entrambi gli arti inferiori, o di uno di essi insieme con un arto superiorè ne tale mutilazione puo essere compresa tra la infermita che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto, le quali, secondo la ricordata tabella, danno parimenti diritto all'assegno di assistenza, poiche la circostanza che l'invalido possa stare fuori del letto a costo di dolori ed in modo stentato, costituisce un inconveniente che, ricorrendo generalmente in ogni caso d'invalidita permanente assoluta conseguente a mutilazione di arti, infirmerebbe, se assunta in considerazione, la distinzione fatta dal legislatore tra le ipotesi in cui la mutilazione stessa puo dar luogo alla concessione dell'assegno integrativo da quelle in cui, invece, la pensione per detto massimo grado d'inabilita non puo essere cosi maggiorata.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/08/1963, n. 2317
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2317
    Data del deposito : 13 agosto 1963

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