Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3191/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. PAOLO RAMPINI PRESIDENTE
Dott. SARA POZZETTI GIUDICE
Dott. GIULIA P.E. BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3191/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'ONOFRIO ELISA in forza di procura
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
GONELLA SABRINA e dall'avv. PIOVESAN MARCO in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente - Come da verbale di udienza del 10.1.25 richiama il ricorso introduttivo e le conclusioni precisate all'udienza dell'11.10.24 a verbale, precisando di modificare le conclusioni rassegnate nel senso di chiedere la compensazione delle spese e non la condanna alle spese di controparte, e pertanto “Chiede la pronuncia in punto status per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che l'assegno di mantenimento per il figlio venga Per_1 indicato in euro 300 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie
Che venga revocato l'obbligo di contributo al mantenimento per la figlia . Per_2
Quanto alle modalità di visita che avvengano secondo il gradimento e le esigenze del minore”, a spese compensate”
pagina 1 di 4
Richiama le conclusioni di cui al foglio di PC del 29.10.24 “Reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale Ill.mo adito: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti (matrimonio concordatario celebrato in Tigliole in data 02.03.2002 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune al n. 1 – parte II – serie A – anno 2002); mantenere l'affidamento del figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori in regime Per_1 di affidamento condiviso, fissando la residenza privilegiata presso la madre, con diritto del padre di vedere e portare con sé il figlio in conformità a quanto di volta in volta verrà concordato tra i genitori, compatibilmente con gli impegni e gli orari di lavoro degli stessi e tenuto conto delle necessità e delle esigenze del figlio;
dato atto che la figlia nelle more del giudizio è divenuta Persona_3 autosufficiente, e fermo il pagamento del mantenimento pregresso previsto dalle condizioni della separazione, disporre l'obbligo a carico del Sig. di versamento in favore Parte_1 della esponente, a titolo di mantenimento del figlio minore , di un importo di € Persona_4
500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.STAT. sul costo della vita da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda (ovvero dalla verior somma benevisa al
Giudicante Ill.mo) oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi in base al
Protocollo sottoscritto in data 07.07.2017 dal Presidente del Tribunale di Asti e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Asti;
confermare altresì l'attribuzione in favore della esponente del 100% dell'assegno unico e universale relativo al figlio;
Per_1 con il favore delle spese di lite e degli onorari di patrocinio”; quanto alla modifica delle conclusioni di controparte si rimette alla valutazione del collegio
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TIGLIOLE il 02/03/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TIGLIOLE (atto n.1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dalla loro unione sono nati tre figli, nato in data [...], Persona_5 Persona_3 nata il [...] e nato il [...];
[...] Persona_4
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 24.6.22 omologata dal Tribunale di ASTI in data 30.6.22.
Con ricorso depositato in data 28.11.2023 chiedeva al Tribunale di Asti Parte_1
Ill.mo adito di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo altresì confermarsi le modalità di affidamento condiviso e le modalità di collocazione del figlio ancora minorenne, di cui alle condizioni di separazione, nonché mantenendo invariato l'importo Per_1 dell'assegno di mantenimento allora concordato (275 euro complessivi, oltre al 50% delle spese pagina 2 di 4 straordinarie), destinando, tale importo interamente al figlio minore , allegando la raggiunta Per_1 indipendenza economica della figlia maggiorenne . Per_2
si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 23.02.2024 CP_1 dichiarando di non opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
contestando l'autosufficienza economica della figlia e richiedendo, in via di domanda Persona_3 riconvenzionale, l'adeguamento dell'assegno per il mantenimento di entrambi i figli e Per_1 [...] con la stessa conviventi ed entrambi a suo carico. Inoltre la resistente evidenziava come le Per_3 condizioni di permanenza e visita del figlio minore stabilite in sede di separazione non venissero pienamente rispettate dal padre, che si dimostrava poco presente con il figlio, bisognoso di sostegno anche in ragione di alcune fragilità, tra cui un disturbo di apprendimento.
Le parti depositavano quindi memorie ai sensi dell'art. 473bis.17 c.p.c..
Alla prima udienza il giudice delegato sentiva personalmente le parti, tentando la conciliazione, concedendo un rinvio per verificarne l'esito e per il deposito di documentazione integrativa. Preso atto dell'impossibilità di giungere ad un accordo il giudice disponeva l'audizione del minore, ed all'esito, disponeva nuovamente la comparizione personale delle parti. Quindi, a successiva udienza, in data
11.10.2024, parte ricorrente confermava le proprie richieste in punto status e chiedeva versarsi un contributo al mantenimento per il solo figlio minore pari ad euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo revocarsi il contributo a suo carico per il mantenimento della figlia . Per_2
Alla medesima udienza la parte resistente dichiarava di rinunciare al contributo al mantenimento per
, avendo orma la stessa raggiunto nelle more del giudizio l'indipendenza economica, chiedendo Per_2 però che il contributo al mantenimento per il figlio fosse aumentato a 500 euro mensili. La CP_2
chiedeva altresì confermarsi, come già concordato in sede di separazione, il percepimento da CP_1 parte di essa resistente del 100% dell'assegno unico.
Le parti, infine, concordavano quanto a modalità di affidamento e collocazione e modalità di visita del minore con il genitore non collocatario. Veniva, quindi, fissata udienza di rimessione in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015
n. 55. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda attorea di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto al regime di affidamento del figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, essendo le parti concordi sul punto e non essendo emersi elementi di pregiudizio che inducano a ritenere tale regime contrario all'interesse del minore, (il quale è stato sentito in udienza ed ha riferito di essere in buoni rapporti con il padre, e di vederlo secondo il pagina 3 di 4 proprio gradimento), ritiene il Collegio che debba essere confermato il regime di affidamento condiviso già vigente dalla pronuncia di separazione, disponendo che gli incontri tra padre e figlio avvengano secondo le modalità liberamente concordate tra le parti, tenuto conto degli impegni e del gradimento del minore, ormai quasi quattordicenne.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore, ritiene equo il Collegio che, alla luce della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dell'età del minore, tenuto conto delle esigenze dello stesso, in ragione dell'età, nonché della pressoché totalità del tempo trascorso con la madre, debba porsi a carico di parte ricorrente un contributo al mantenimento per il figlio minore pari a 300 Per_1 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a parte resistente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale.
In considerazione della dichiarazione di disponibilità di parte ricorrente in tal senso, dispone il Collegio che l'assegno unico per i figli sia integralmente percepito dalla madre.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione della rinuncia di parte ricorrente alla condanna di parte resistente, soccombente sulla misura dell'assegno.
Non ci sono altre richieste economiche sulle quali pronunciarsi essendosi dichiarate le parti indipendenti economicamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui Parte_1 CP_1 estremi sono precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TIGLIOLE di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate: affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo Parte_1 accordi fra i genitori e tenuto conto dei desideri e del gradimento del figlio minore . Per_1 dispone che corrisponda a , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio minor un assegno di euro 300 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale
Dispone che l'assegno unico per il figlio minore sia percepito al 100% dalla madre dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 15/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO PAOLO RAMPINI
pagina 4 di 4