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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg21858 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21858 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SARNELLI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_2
atti, dall'avv. GARGIULO CECILIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato il 04/12/2024 e Controparte_1 CP_2
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del
[...]
1 matrimonio da loro contratto in Napoli il 05.06.2006 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione erano nate due figlie: l'08.08.2007 ed Per_1
l 01.04.2010 minore;
Per_2
che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 07.03.2025; che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la sig.ra continuerà a vivere presso l'immobile adibito a Controparte_2
casa coniugale, peraltro di proprietà del di lei padre, e la abiterà unitamente ai figli che lì avranno la residenza prevalente;
3) il mobilio e gli arredi della casa familiare resteranno in uso gratuito alla moglie;
4) entrambi i genitori comunicheranno il loro domicilio e la residenza anagrafica ai fini della reperibilità dei minori;
5) il sig. si impegna e si obbliga a versare alla sig.ra Controparte_1 CP_2
entro e non oltre il 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento in
[...]
favore dei figli minori, la somma complessiva di Euro 600,00 (seicento). Tale somma sarà aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge;
6) i minori ed frequentano, sin dalle scuole medie, le lezioni Per_1 Per_2
pomeridiane di approfondimento scolastico presso un centro di formazione in Via
SA GA n. 21 e i genitori continueranno a dividerne le spese al 50%;
7) per l'assegno Unico i genitori hanno stabilito che esso verrà richiesto dal sig. il quale corrisponderà il 50% di quanto percepito alla sig.ra Controparte_1
oltre il mantenimento previsto di cui al punto 5) del presente accordo. Per CP_2
le spese straordinarie i coniugi rimandano al Protocollo spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Napoli, che si abbia per richiamato e trascritto;
8) in riferimento alle spese indicate si specifica che saranno concordate dai genitori esclusivamente quelle da ritenersi straordinarie;
nel caso in cui queste dovessero essere anticipate da uno dei genitori, perché impreviste, imprevedibili ed urgenti,
2 saranno successivamente rimborsate, nella misura del 50%, a richiesta e dietro esibizione di documentazione giustificativa da parte dell'altro genitore.
In generale per le spese straordinarie i genitori convengono e si impegnano come segue: il genitore che intende affrontare la spesa dovrà inviare una richiesta scritta, anche via e-mail, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare le esigenze del figlio;
il genitore che riceve la richiesta si impegna a rispondere entro il termine di cinque giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche via e-mail, il proprio consenso ovvero il proprio dissenso motivato ed eventualmente indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.
La mancata risposta dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso, anche in via di recupero forzato, della spesa dovuta entro il mese successivo all'esborso debitamente documentato.
Tutte le altre spese per i figli saranno previamente da concordare tra i genitori, secondo l'elenco dettagliato e le modalità espressamente indicate nel Protocollo
d'Intesa del 2018, vigente presso il Tribunale di Napoli - sottoscritto dal
Presidente del Tribunale e dal Presidente del C.O.A.;
9) le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere relativamente alla domanda di assegno e/o a qualsivoglia contributo al mantenimento in proprio favore;
10) i coniugi prestano, sin da ora, l'assenso affinché le Autorità competenti e le eventuali Autorità consolari rilascino e/o rinnovino i documenti validi per l'espatrio per se stessi.
Eventuali viaggi dei figli minori all'estero dovranno essere concordati ed autorizzati da entrambi i genitori;
11) per quanto altro non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
3 12) i figli minori, e saranno affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
secondo il regime di affido condiviso ex Lege 54/06, con residenza privilegiata presso la madre.
Entrambi i genitori propongono il seguente PIANO GENITORIALE: le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei bambini;
in merito alle modalità di incontro padre-figli si stabilisce il seguente calendario:
-in ogni caso il padre potrà tenere con sé i figli, due pomeriggi la settimana, e/o tutte le volte che i figli lo chiedano, compatibilmente con le esigenze ed eventualmente con gli orari di lavoro del padre, tenendo presenti le esigenze di studio e di ricreazione dei minori e, comunque, concordandolo con la madre;
- il padre potrà avere i figli con sé un week-end a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì e fino alle 20:00 della domenica, tenendoli con sé per il pernottamento;
- durante le vacanze estive, natalizie, pasquali e nei ponti il signor CP_1
preleverà i suoi figli il venerdì alle 19:00 nel week-end di sua pertinenza;
- qualora, nei periodi sopraindicati, il signor fosse impossibilitato per i CP_1
suoi impegni di lavoro a stare con i figli o viceversa, i giorni di visita saranno spostati compatibilmente con le sue esigenze, con quelle dei figli, della madre e previo accordo con la stessa;
- per i mesi estivi, da giugno ad agosto, il padre terrà con sé i figli per un periodo non inferiore a giorni 15 consecutivi per il mese di agosto e altri giorni nei mesi di giugno e luglio, secondo il criterio dell'alternanza, concordandolo con la madre;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre avrà facoltà di tenere con sè i figli alternativamente per il giorno 24 o 25 così come per il 31 o l'uno gennaio. Si alterneranno anche nel giorno della vigilia e nel giorno dell'epifania. In ogni caso, il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli li potrà tenere con sé per il giorno di Pasqua secondo il criterio dell'alternanza. I coniugi potranno concordare ogni variazione si rendesse maggiormente rispondente alle esigenze dei
4 minori nonché alle abitudini sino ad ora invalse, il tutto compatibilmente con le esigenze dei figli minori;
- è obbligo della madre informare tempestivamente il signor sulle CP_1
condizioni di salute dei minori e permettere a questi, in caso di malattia, di far visita al figlio nel suo domicilio. La madre s'impegnerà, altresì, a comunicare con largo anticipo al padre le date e gli eventi importanti riguardanti i figli, in modo da permettergli di essere presente all'evento. Ad esempio, lo informerà su recite scolastiche, saggi a scuola o su eventuali malattie, visite specialistiche o quant'altro necessario alla funzione genitoriale o che possa richiedere la presenza anche dell'altro genitore che ha diritto di assistervi;
- i minori hanno diritto alla frequenza del genitore presso il quale non risiedono, il padre sentirà i figli al telefono o con altri mezzi informatici (Skype per video- chiamate o quant'altro) tutti i giorni, tenendo conto degli impegni dei minori (che saranno comunicati dal genitore con domicilio privilegiato all'altro genitore) e, qualora ci sia qualche impedimento, il genitore presso il quale si trovano i figli s'impegnerà a fare in modo che i figli possano, nella stessa giornata, richiamare l'altro genitore;
- il signor trascorrerà in compagnia dei figli tutte le ricorrenze che lo CP_1
riguardano, ovvero compleanno, onomastico, Festa del Papà, lo stesso sarà per la signora CP_2
- quanto alle ricorrenze dei figli, compleanno e onomastico, i minori trascorreranno le sopra menzionate ricorrenze con entrambi i genitori, ovvero, in mancanza, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, ovvero a pranzo con l'uno e a cena con l'altro;
- tutte le altre festività ed i c.d. “ponti”, salvo diverso accordo tra le parti, verranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza. I genitori, comunque, si dichiarano disponibili a consentire il massimo degli incontri previo consulto telefonico da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
5 entrambi i genitori s'impegnano a garantire la continuità di significativi rapporti tra i minori e le rispettive famiglie di origine e si impegnano ad improntare i loro rapporti a correttezza, lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento ai figli.
È di tutta evidenza che i genitori proteggeranno sempre e comunque l'equilibrio, la serenità e il diritto dei figli minori ad una sana e serena crescita psicofisica, concordando le migliori modalità e soluzioni per i minori. Data l'età raggiunta dalla figlia quasi maggiorenne, il padre potrà accordarsi anche direttamente Per_1
con lei;
il signor e la sig.ra hanno l'obbligo di comunicare sempre il CP_1 CP_2
proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.”
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 27/11/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 511/2025 pubblicata in data 31/03/2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Osserva inoltre il Collegio che le pattuizioni relative all'affido e al regime di visita varranno solo per il secondogenito della coppia, atteso che la figlia nelle more del procedimento è Per_2 Per_1
divenuta maggiorenne, pertanto nulla dispone in merito.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di
6 comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data
27.02.2025 ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 05/06/2006 (atto n.82, parte II, s. A, Sez. G, reg. Atti
Matrimonio anno 2006);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
7 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21858 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SARNELLI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_2
atti, dall'avv. GARGIULO CECILIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato il 04/12/2024 e Controparte_1 CP_2
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del
[...]
1 matrimonio da loro contratto in Napoli il 05.06.2006 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione erano nate due figlie: l'08.08.2007 ed Per_1
l 01.04.2010 minore;
Per_2
che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 07.03.2025; che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la sig.ra continuerà a vivere presso l'immobile adibito a Controparte_2
casa coniugale, peraltro di proprietà del di lei padre, e la abiterà unitamente ai figli che lì avranno la residenza prevalente;
3) il mobilio e gli arredi della casa familiare resteranno in uso gratuito alla moglie;
4) entrambi i genitori comunicheranno il loro domicilio e la residenza anagrafica ai fini della reperibilità dei minori;
5) il sig. si impegna e si obbliga a versare alla sig.ra Controparte_1 CP_2
entro e non oltre il 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento in
[...]
favore dei figli minori, la somma complessiva di Euro 600,00 (seicento). Tale somma sarà aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge;
6) i minori ed frequentano, sin dalle scuole medie, le lezioni Per_1 Per_2
pomeridiane di approfondimento scolastico presso un centro di formazione in Via
SA GA n. 21 e i genitori continueranno a dividerne le spese al 50%;
7) per l'assegno Unico i genitori hanno stabilito che esso verrà richiesto dal sig. il quale corrisponderà il 50% di quanto percepito alla sig.ra Controparte_1
oltre il mantenimento previsto di cui al punto 5) del presente accordo. Per CP_2
le spese straordinarie i coniugi rimandano al Protocollo spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Napoli, che si abbia per richiamato e trascritto;
8) in riferimento alle spese indicate si specifica che saranno concordate dai genitori esclusivamente quelle da ritenersi straordinarie;
nel caso in cui queste dovessero essere anticipate da uno dei genitori, perché impreviste, imprevedibili ed urgenti,
2 saranno successivamente rimborsate, nella misura del 50%, a richiesta e dietro esibizione di documentazione giustificativa da parte dell'altro genitore.
In generale per le spese straordinarie i genitori convengono e si impegnano come segue: il genitore che intende affrontare la spesa dovrà inviare una richiesta scritta, anche via e-mail, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare le esigenze del figlio;
il genitore che riceve la richiesta si impegna a rispondere entro il termine di cinque giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche via e-mail, il proprio consenso ovvero il proprio dissenso motivato ed eventualmente indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.
La mancata risposta dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso, anche in via di recupero forzato, della spesa dovuta entro il mese successivo all'esborso debitamente documentato.
Tutte le altre spese per i figli saranno previamente da concordare tra i genitori, secondo l'elenco dettagliato e le modalità espressamente indicate nel Protocollo
d'Intesa del 2018, vigente presso il Tribunale di Napoli - sottoscritto dal
Presidente del Tribunale e dal Presidente del C.O.A.;
9) le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere relativamente alla domanda di assegno e/o a qualsivoglia contributo al mantenimento in proprio favore;
10) i coniugi prestano, sin da ora, l'assenso affinché le Autorità competenti e le eventuali Autorità consolari rilascino e/o rinnovino i documenti validi per l'espatrio per se stessi.
Eventuali viaggi dei figli minori all'estero dovranno essere concordati ed autorizzati da entrambi i genitori;
11) per quanto altro non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia;
3 12) i figli minori, e saranno affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
secondo il regime di affido condiviso ex Lege 54/06, con residenza privilegiata presso la madre.
Entrambi i genitori propongono il seguente PIANO GENITORIALE: le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei bambini;
in merito alle modalità di incontro padre-figli si stabilisce il seguente calendario:
-in ogni caso il padre potrà tenere con sé i figli, due pomeriggi la settimana, e/o tutte le volte che i figli lo chiedano, compatibilmente con le esigenze ed eventualmente con gli orari di lavoro del padre, tenendo presenti le esigenze di studio e di ricreazione dei minori e, comunque, concordandolo con la madre;
- il padre potrà avere i figli con sé un week-end a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì e fino alle 20:00 della domenica, tenendoli con sé per il pernottamento;
- durante le vacanze estive, natalizie, pasquali e nei ponti il signor CP_1
preleverà i suoi figli il venerdì alle 19:00 nel week-end di sua pertinenza;
- qualora, nei periodi sopraindicati, il signor fosse impossibilitato per i CP_1
suoi impegni di lavoro a stare con i figli o viceversa, i giorni di visita saranno spostati compatibilmente con le sue esigenze, con quelle dei figli, della madre e previo accordo con la stessa;
- per i mesi estivi, da giugno ad agosto, il padre terrà con sé i figli per un periodo non inferiore a giorni 15 consecutivi per il mese di agosto e altri giorni nei mesi di giugno e luglio, secondo il criterio dell'alternanza, concordandolo con la madre;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre avrà facoltà di tenere con sè i figli alternativamente per il giorno 24 o 25 così come per il 31 o l'uno gennaio. Si alterneranno anche nel giorno della vigilia e nel giorno dell'epifania. In ogni caso, il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli li potrà tenere con sé per il giorno di Pasqua secondo il criterio dell'alternanza. I coniugi potranno concordare ogni variazione si rendesse maggiormente rispondente alle esigenze dei
4 minori nonché alle abitudini sino ad ora invalse, il tutto compatibilmente con le esigenze dei figli minori;
- è obbligo della madre informare tempestivamente il signor sulle CP_1
condizioni di salute dei minori e permettere a questi, in caso di malattia, di far visita al figlio nel suo domicilio. La madre s'impegnerà, altresì, a comunicare con largo anticipo al padre le date e gli eventi importanti riguardanti i figli, in modo da permettergli di essere presente all'evento. Ad esempio, lo informerà su recite scolastiche, saggi a scuola o su eventuali malattie, visite specialistiche o quant'altro necessario alla funzione genitoriale o che possa richiedere la presenza anche dell'altro genitore che ha diritto di assistervi;
- i minori hanno diritto alla frequenza del genitore presso il quale non risiedono, il padre sentirà i figli al telefono o con altri mezzi informatici (Skype per video- chiamate o quant'altro) tutti i giorni, tenendo conto degli impegni dei minori (che saranno comunicati dal genitore con domicilio privilegiato all'altro genitore) e, qualora ci sia qualche impedimento, il genitore presso il quale si trovano i figli s'impegnerà a fare in modo che i figli possano, nella stessa giornata, richiamare l'altro genitore;
- il signor trascorrerà in compagnia dei figli tutte le ricorrenze che lo CP_1
riguardano, ovvero compleanno, onomastico, Festa del Papà, lo stesso sarà per la signora CP_2
- quanto alle ricorrenze dei figli, compleanno e onomastico, i minori trascorreranno le sopra menzionate ricorrenze con entrambi i genitori, ovvero, in mancanza, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, ovvero a pranzo con l'uno e a cena con l'altro;
- tutte le altre festività ed i c.d. “ponti”, salvo diverso accordo tra le parti, verranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza. I genitori, comunque, si dichiarano disponibili a consentire il massimo degli incontri previo consulto telefonico da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
5 entrambi i genitori s'impegnano a garantire la continuità di significativi rapporti tra i minori e le rispettive famiglie di origine e si impegnano ad improntare i loro rapporti a correttezza, lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento ai figli.
È di tutta evidenza che i genitori proteggeranno sempre e comunque l'equilibrio, la serenità e il diritto dei figli minori ad una sana e serena crescita psicofisica, concordando le migliori modalità e soluzioni per i minori. Data l'età raggiunta dalla figlia quasi maggiorenne, il padre potrà accordarsi anche direttamente Per_1
con lei;
il signor e la sig.ra hanno l'obbligo di comunicare sempre il CP_1 CP_2
proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.”
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 27/11/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 511/2025 pubblicata in data 31/03/2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Osserva inoltre il Collegio che le pattuizioni relative all'affido e al regime di visita varranno solo per il secondogenito della coppia, atteso che la figlia nelle more del procedimento è Per_2 Per_1
divenuta maggiorenne, pertanto nulla dispone in merito.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di
6 comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data
27.02.2025 ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 05/06/2006 (atto n.82, parte II, s. A, Sez. G, reg. Atti
Matrimonio anno 2006);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
7 • nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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