CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bari, Sezione Minorile Civile, composta dai signori Magistrati
dr.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente Rel.
dr. Oronzo Putignano Consigliere
dr.ssa Roberta Savelli Consigliere
dr.ssa Grazia Pierri Componente Privato
dr. Ippazio Contrera Componente Privato sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.9.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, avente ad oggetto l'appello avverso sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, iscritta sul ruolo generale al n. 931/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Masi Parte_1
=appellante=
E
in persona del tutore avv. Rosanna Parisi, rappresentata e difesa da Controparte_1 quest'ultima
=appellata =
Procuratore Generale in sede
=appellato=
La sentenza impugnata
Con sentenza del 16.4.2025, notificata il 2.5.2025, emessa all'esito del procedimento n.
919/2024 Min., il Tribunale per i Minorenni di Bari ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il [...], figlia di e Controparte_1 Parte_1
, entrambi già dichiarati decaduti dall'esercizio della responsabilità Controparte_2 genitoriale, con nomina dell'avv. Rosanna Parisi quale tutore della minore.
Nella sentenza, il Tribunale per i minorenni ripercorre l'iter attraverso il quale si è giunti all'adozione della pronuncia impugnata, dando atto che la vicenda familiare della minore era pervenuta all' attenzione del T.M., su ricorso del Pubblico Ministero del 1.2.2023, a seguito di segnalazione, da parte del servizio sociale di DI IC, della grave situazione di pregiudizio in cui versava la piccola In particolare, i servizi sociali avevano denunciato CP_1 lo stato di incuria e trascuratezza della minore la cui madre, affetta da problemi psichici, era incapace di tutela, protezione e adeguato accudimento. La bambina non era iscritta alla scuola dell'infanzia, non veniva sottoposta a controlli pediatrici, non frequentava coetanei e viveva in una casa igienicamente inadeguata;
pertanto, il Tribunale ne aveva disposto l'affidamento al servizio sociale di DI IC e il collocamento, con la genitrice, presso la comunità “La casa di Sandy” .
Nel periodo in cui madre e figlia erano in comunità emergeva la grave inadeguatezza genitoriale della e, poiché si palesava la necessità di un supporto h24, madre e figlia venivano Pt_1 trasferite presso la comunità “Estia” di Lucera, fornita di personale anche nelle ore notturne;
nel contempo, la madre veniva presa in carico dal CSM di Lucera, essendosi aggravate le sue condizioni psichiche, e dal consultorio familiare di CH per un'azione di supporto alla genitorialità.
Dopo un periodo di istituzionalizzazione di oltre un anno, gli operatori sociali constatavano l'assenza di qualsiasi positiva evoluzione non avendo, la genitrice, acquisito alcuna consapevolezza della condizione di pregiudizio della minore conseguente al degrado socio- ambientale e culturale, delle ragioni del collocamento in comunità, della propria incapacità educativa e accuditiva. La donna, affetta da “disturbo intellettivo di grado moderato in soggetto con forte svantaggio socioculturale” non era in grado di gestire l'igiene e l'alimentazione della bambina, di somministrarle i farmaci, di leggere il termometro e, ciò nonostante, coltivava la convinzione di essersi sempre occupata in maniera adeguata della figlia. In realtà, al momento dell'ingresso in comunità la bambina si presentava in stato di grave incuria e trascuratezza, rifiutava di mangiare e, allorchè veniva iscritta alla prima elementare, manifestava un deficit nell'apprendimento e difficoltà relazionali. Inoltre la madre non stimolava né dialogava ed empatizzava con la figlia in alcun modo.
Il padre, presentatosi spontaneamente al servizio sociale dopo una vana ricerca da parte degli operatori, riferiva di sentire poco la figlia che nel corso dei sei anni di vita aveva incontrato solo tre o quattro volte. Il , anch'egli apparentemente portatore di un ritardo psichico, CP_1 dichiarava, altresì, di non potersi occupare della minore essendo impegnato nell'accudimento della propria anziana madre malata di Alzheimer .
Con il provvedimento definitivo emesso nella procedura di volontaria giurisdizione n.113/2023
V.G., il Tribunale dichiarava e decaduti dalla responsabilità Controparte_2 Parte_1 genitoriale sulla figlia minore nominava tutore provvisorio l'avvocato Rosanna Parisi;
CP_1 confermava l'affidamento al servizio sociale del comune di DI IC e il collocamento della minore nella comunità ospitante ovvero presso altra struttura, senza la genitrice;
ordinava le dimissioni della madre dalla comunità ospitante prescrivendo a quest'ultima e al padre di impegnarsi in un percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali;
disponeva che gli incontri genitori-figlia avvenissero esclusivamente in forma protetta.
Evidenzia il Tribunale nella sentenza impugnata che, nel corso dell'articolata istruttoria espletata dopo l'adozione del provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, tutti gli operatori preposti (servizi sociali e consultorio familiare) avevano evidenziato l'assenza di qualsiasi recupero delle capacità genitoriali da parte della madre la quale, pur presentandosi regolarmente agli incontri programmati, si mostrava passiva e poco propositiva, con scarsa attitudine a stimolare la figlia al dialogo, limitata capacità empatica e, più in generale, gravata da difficoltà nel gestire gli aspetti educativi del rapporto con la minore. La donna, pur avendo intrapreso il percorso di supporto alla genitorialità, continuava a non avere alcuna consapevolezza del danno arrecato alla bambina a causa dell'incuria sanitaria, educativa ed emotiva e della condizione di disagio e degrado socio-ambientale e culturale, nella convinzione di essersi sempre occupata della figlia in maniera adeguata. La , peraltro, non aveva Pt_1 manifestato alcuna progettualità in ordine allo svolgimento di un'attività lavorativa e a un possibile ricongiungimento con la figlia, non aveva mai accettato alcuna visita domiciliare e continuava a mostrarsi diffidente nei confronti degli operatori sociali.
Il servizio sociale del Comune di DI IC rappresentava che più Controparte_2 volte era stato contattato per organizzare gli incontri protetti con la minore;
tuttavia, pur dichiarandosi disponibile, ripetutamente non si era presentato adducendo banali giustificazioni ed aveva manifestato distacco emotivo nei confronti delle esigenze della figlia. Anche all'udienza del 17/1/2025 il padre, pur manifestando contrarietà alla dichiarazione di adottabilità della minore, aveva ribadito di non potersene occupare in quanto impegnato nelle cure della madre malata.
Il Tribunale sottolinea le circostanze ritenute di rilievo ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza grave dei due genitori, dell'incapacità di fornire alla figlia le cure primarie
- con grave pregiudizio per i suoi processi di sviluppo e le sue condizioni psico-emotive - e dello stato di abbandono della minore rilevando che: CP_1
a) al momento della segnalazione del servizio sociale la bambina viveva in un ambiente domestico insalubre e carente sotto il profilo igienico sanitario ed educativo;
b) allorché faceva ingresso in comunità, la stessa presentava una situazione di grave trascuratezza, carenza alimentare e deficit di apprendimento. Le sue condizioni di vita, come segnalato dalla comunità ospitante, hanno subito un progressivo miglioramento soprattutto dopo le dimissioni della madre in quanto la minore, supportata e guidata dagli operatori, ha acquisito maggiore autonomia, capacità di manifestare i propri bisogni emotivi e di interagire con i coetanei, facendo grandi progressi nell'apprendimento;
c) la grave compromissione delle competenze genitoriali dei signori e Parte_1 CP_2
(che aveva portato alla dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale e alle dimissioni della madre dalla comunità ospitante) è rimasta stabile durante tutto il procedimento. In particolare, il padre ha mostrato disinteresse nei confronti della figlia, disattendendo gli appuntamenti con i servizi specialistici incaricati di accertare le sue competenze genitoriali e di predisporre un percorso di recupero e disertando gli incontri protetti, dimostrando incapacità di sintonizzarsi sui bisogni evolutivi della bambina;
anche l'atteggiamento della madre, incapace di acquisire consapevolezza dei propri limiti genitoriali e di porvi rimedio, è rimasto immutato nel tempo.
Ritiene, conclusivamente, il Tribunale che l'istruttoria ha accertato la oggettiva inadeguatezza di entrambi i genitori nell'esercizio della funzione genitoriale, evidenziando limiti e carenze nei confronti della figlia che non hanno subito, nel corso del giudizio, alcun positivo cambiamento.
Sulla base delle relazioni trasmesse dagli operatori sociali, nonché delle risultanze istruttorie complessive ritiene, quindi, accertata la condizione abbandonica della minore.
L'appello di Parte_1
Avverso la detta sentenza ha proposto appello il difensore della madre della minore, per i motivi che si vanno ad esporre.
In primo luogo, la difesa censura la valutazione del Tribunale per i minorenni in ordine alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono della minore sotto il profilo dell'irrecuperabilità della capacità genitoriale materna. Sostiene il difensore che sebbene il TM abbia incaricato i servizi territoriali di assicurare alla sig.ra il necessario Pt_1 supporto finalizzato al suo reinserimento ambientale e sociale e al recupero delle competenze accuditive e genitoriali, non è stato attivato alcun intervento di sostegno in favore della madre e vane sono risultare le richieste di aiuto della donna ai servizi e al CSM.
Si impugna, inoltre, la sentenza anche nella parte in cui non ha previsto la possibilità di un affidamento extrafamiliare temporaneo al fine di “integrare le carenze delle capacità genitoriali”. L' appellante, in conclusione, chiede la rimozione degli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore non sussistendone i presupposti di legge. CP_1
Si è costituita in giudizio, in qualità di tutore della minore, l'avvocato Rosanna Parisi eccependo in via preliminare la tardività dell'impugnazione, proposta in data 25/6/2025, ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata risalente al 2 maggio 2025. Chiede, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione. Nel merito, ne chiede il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
Anche il Procuratore Generale,in data 13.8.2025, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Le valutazioni della Corte
Preliminarmente deve rilevarsi che l'impugnazione è stata tempestivamente proposta.
Effettivamente l'impugnazione risulta formalmente depositata e iscritta al ruolo della Corte in data 25 giugno 2025 . Tuttavia, vi è prova in atti che il ricorso è stato trasmesso dall'avvocato
Masi alla casella di posta certificata della Corte il 30 maggio 2025, alle ore 20:43, ed accettato dal sistema che ha emesso la ricevuta di avvenuta consegna.
Giova ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n.
221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art.
51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile.” (Sez. L - , Sentenza n. 9087 del 31/03/2023 (Rv. 667820 – 01 e, più recentemente, Sez. 3 - , Sentenza n. 16211 del 17/06/2025 (Rv. 674996 - 01) secondo cui “In tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero della giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata;
pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato”). In conclusione, la ricevuta di avvenuta consegna attesta il momento perfezionativo del deposito telematico, nonché l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario competente, per cui eventuali anomalie tecniche successive non rilevano in alcun modo sotto il profilo della validità e tempestività del deposito. Alla stregua di tali principi, deve rilevarsi, nel caso di specie, che ancorchè il ricorso sia stato, in via precauzionale, inviato nuovamente dall'avv.Masi alla casella di posta certificata della Corte il 25 giugno 2025 (allorché è stato iscritto a ruolo), non vi è dubbio che ai fini della verifica di tempestività del deposito dell'impugnazione debba farsi riferimento alla data della prima consegna e, dunque, al 30 maggio 2025. Pertanto
l'impugnazione è tempestiva ed ammissibile.
Nel merito, ritiene la Corte che il giudizio espresso dal Tribunale circa l'attuale incapacità di ambedue i genitori, ed in particolare della madre appellante , di prendersi cura Parte_1 della figlia sia del tutto condivisibile e che, di conseguenza, l'appello non possa trovare CP_1 accoglimento.
Deve premettersi che la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore presuppone che sia accertata l'esistenza di una grave incapacità dei genitori ad assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità; ed infatti, l'art. 1 della legge 184/83, come modificato dalla legge
149/01 (così come l'art. 18 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo), prevede il diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nell'ambito della propria famiglia d'origine, con la conseguenza che la dichiarazione dello stato di adottabilità è una soluzione estrema, cui fare ricorso quando ogni altro rimedio appare inadeguato e la rescissione del legame familiare
è l'unico strumento che possa evitare al minore un più grave ed irreparabile pregiudizio al suo sviluppo fisico, psichico ed intellettivo.
Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore è necessario accertare, oltre all'esistenza di una condizione di abbandono (nei termini in precedenza specificati), anche che tale condizione non sia temporanea e cioè che ci si trovi in presenza di una tendenziale irrecuperabilità di adeguate capacità genitoriali;
proprio per tale ragione, i presupposti della dichiarazione di abbandono non coincidono in toto con quelli della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, postulando quest'ultima “solo” una grave incapacità genitoriale e non anche un'irrecuperabile compromissione della relativa funzione.
Naturalmente, per escludere la dichiarazione dello stato di adottabilità, il recupero della capacità genitoriale deve essere concretamente possibile (eventualmente anche attraverso un progetto programmato dalle autorità pubbliche competenti) e non meramente ipotetico o auspicato, dal momento che è interesse preminente del minore quello di non essere esposto a pericolose sperimentazioni, dall'esito quasi sicuramente infausto (Cass. 341/14); deve trattarsi, inoltre, di recupero possibile in tempi ragionevoli, motivo per cui sussiste lo stato di abbandono quando l'attesa del possibile recupero delle capacità genitoriali non sia compatibile con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare nel periodo dello sviluppo della sua personalità (contesto che non può essere garantito tramite l'affidamento etero – familiare, il quale ha per legge carattere temporaneo;
Cass. 16283/14).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata contiene un esaustivo resoconto delle condotte poste in essere dai genitori che hanno, dapprima, determinato l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore e, poi, indotto CP_1 il Tribunale a formulare un giudizio di persistente incapacità ed inadeguatezza della coppia genitoriale non essendovi, allo stato, secondo quanto emerge da tutti gli atti istruttori e in particolare dalle relazioni del servizio sociale di DI IC e del consultorio familiare di
CH del 23 e 24 settembre 2024 e dalla relazione della comunità Estia di Lucera del 26 agosto 2024, una prognosi favorevole per il recupero delle funzioni genitoriali, in tempi accettabili, da parte dell'odierna appellante (e del padre).
Quanto alla madre, deve ricordarsi che il primo procedimento a tutela della minore fu aperto su segnalazione del servizio sociale territoriale, avendo gli operatori accertato che la minore versava in condizioni di profonda incuria poiché non era iscritta alla scuola dell'infanzia, non veniva sottoposta a controlli pediatrici e viveva in condizioni igienico sanitarie inadeguate.
La prima comunità nella quale madre e figlia furono ospitate segnalava l'incapacità della
(affetta da disturbo intellettivo di grado moderato in soggetto con forte svantaggio Pt_1 socioculturale) di prendersi cura della minore e la necessità di un'assistenza della diade h 24.
Pertanto, madre e figlia furono trasferite presso la comunità Estia che garantiva la presenza di operatori anche in orario notturno. Tuttavia, nel periodo di permanenza in tale struttura la grave inadeguatezza genitoriale di si manifestava con maggiore evidenza e, dopo un Parte_1 periodo di istituzionalizzazione di oltre un anno, gli operatori sociali constatavano l'assenza di qualsiasi significativo cambiamento. La donna, infatti, non aveva acquisito alcuna consapevolezza delle proprie mancanze e delle obiettive difficoltà nella cura e nell'educazione della figlia, né del grave pregiudizio derivante alla minore dal contesto socio-ambientale e culturale degradato che ne avevano determinato il collocamento in comunità, all'ingresso nella quale la bambina si presentava in stato di grave incuria e trascuratezza, rifiutava di mangiare, manifestava un deficit nell'apprendimento e difficoltà relazionali accresciute dal fatto che la madre non stimolava né dialogava con la figlia. I servizi sociali e la comunità segnalavano che la madre non era in grado di gestire l'igiene e l'alimentazione della bambina, di somministrarle i farmaci, di leggere il termometro e che, ciò nonostante, la stessa era convinta di essersi sempre occupata in maniera adeguata della figlia.
In conseguenza della persistente inadeguatezza segnalata dei servizi impegnati sul caso, il
Tribunale, con provvedimento del 15/5/2024 disponeva l'allontanamento della madre dalla struttura, autorizzava gli incontri tra la minore ed i genitori in forma protetta e prescriveva per questi ultimi un percorso di sostegno alla genitorialità.
L'assenza di qualsiasi progresso nel percorso finalizzato all'acquisizione di adeguate competenze genitoriali da parte della genitrice appellante e la sua persistente incapacità di provvedere adeguatamente ai bisogni della figlia emerge, in particolare, dalla relazione del consultorio familiare del 23/9/2024 nella quale la psicologa riporta che la signora , Pt_1 durante i colloqui, le riferiva: di frequentare il consultorio solo perché impostole dal Tribunale per i minorenni;
di non avere bisogno di alcun supporto essendo perfettamente in grado di fare la mamma;
di non aver mandato la figlia alla scuola materna “perché la piccola si faceva ancora i bisogni addosso”e di non averle fatto eseguire le vaccinazioni obbligatorie “per paura che le succedesse qualcosa di grave” .
Nella citata relazione si evidenzia, altresì, con riferimento alla signora , che: “… ridotte Pt_1 sono le sue capacità di argomentazione, di datare gli avvenimenti della sua vita, di rispondere coerentemente nella risoluzione di eventuali problemi che possono presentarsi, sia per se stessa che riguardo ai bisogni della bambina. Anche a livello di socializzazione, la signora Pt_1 riferisce di non avere alcuna amica in quanto preferisce stare da sola, o tutt'al più uscire con la mamma in quanto, a suo dire,<<degli altri non ti puoi fidare>>. Da quanto sin qui detto ed in considerazione della caratteristiche della signora che nonostante in ogni Parte_1 colloquio le sia spiegato, anche con parole povere, il significato della genitorialità (come prendersi cura della propria figlia sotto ogni aspetto, come espletare il concetto di educazione, come conciliare l'affettività e le regole, ecc.) la stessa, ancora allo stato, rimane inadeguata sotto il profilo di un ruolo materno. Ciò è dovuto anche al fatto che la signora non è proprio consapevole né del concetto di genitorialità né dell'importanza degli interventi psico- educativi di cui necessita dato che continua a ripetere che lei << è già una buona mamma ed è perfettamente in grado di accudire la figlia >> “.
Anche nella relazione del servizio sociale di DI IC in data 24/9/2024 si evidenzia che la si è limitata a rispettare formalmente le prescrizioni del Tribunale recandosi agli Pt_1 incontri protetti con la bambina presso la comunità e partecipando agli incontri con la psicologa del consultorio familiare. La stessa, tuttavia, manifesta grande diffidenza nei riguardi dei servizi sociali e, in particolare, “non ha mai riferito i suoi impegni ed i suoi progetti futuri relativamente al lavoro e ad un ricongiungimento con la figlia , né ha mai accettato una CP_1 visita domiciliare presso il suo domicilio finalizzata a verificare quanto detto sulle migliorie effettuate nell'abitazione… Da informazioni assunte è emerso che l'unica esperienza lavorativa avuta nel periodo estivo è stata breve. La stessa, infatti, inserita come addetta alle pulizie presso un'anziana, nel suo primo giorno di lavoro avrebbe fatto sparire degli oggetti dall'abitazione di questa… ”.
Infine, nella relazione del 26 agosto 2024, la responsabile della comunità Estia, nel riportare al Tribunale quanto osservato nel corso degli incontri protetti tra la genitrice e la minore, evidenzia che la “si presenta sempre puntuale agli incontri programmati, adotta Pt_1 comportamenti adeguati e consoni al contesto… Pur mostrando affetto nei confronti della figlia, tuttavia nell'interazione con la stessa, tende ad essere passiva e poco Parte_1 propositiva. Non organizza lo spazio gioco con il materiale ludico messo a disposizione, apparendo priva di spirito di iniziativa, è monotona limitandosi a collaborare con i giochi proposti dalla figlia o a osservarla mentre gioca… La genitrice non stimola la figlia al dialogo, formulando sempre le stesse domande: <hai mangiato, cosa hai sei uscita?> che vengono ripetute durante le telefonate. Nell'interazione con la minore si evidenzia in Parte_1 limitata capacità empatica (durante un incontro, quando la bambina le ha riferito che le faceva male un dente, la stessa non ha chiesto alla scrivente un confronto). Sia a livello affettivo che educativo la genitrice appare emotivamente poco coinvolta, poco autonoma e poco stimolante nei confronti dei bisogni evolutivi, a livello sensoriale, cognitivo linguistico… Quando la bambina le racconta delle interazioni con gli altri minori della comunità, non la incoraggia nei rapporti sociali né tantomeno propone occasioni di apprendimento. La genitrice mostrerebbe maggiori difficoltà negli aspetti più propriamente educativi… Lo stile educativo messo in atto nei confronti della figlia continua ad essere tollerante/permissivo dimostrando di non aver generalizzato quanto appreso durante la permanenza in comunità.… Si conferma una Parte_1 personalità dipendente con una scarsa capacità di manifestare calore affettivo. Alla luce di quanto rilevato la genitrice, pur dichiarandosi legata affettivamente alla figlia e preoccupata della sua istituzionalizzazione, sembra vedere la stessa in un'ottica di proprietà ed appare incapace di coglierne le esigenze affettive-emotive ed educative .”
Con riferimento al padre - già dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale ed acquiescente alla dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, non avendo proposto appello - è sufficiente richiamare quanto rilevato nella sentenza impugnata. In particolare, nella relazione del servizio sociale di DI IC in data 24/9/2024 si comunica che l'uomo ha disatteso gli incontri protetti con la minore per motivi quali il maltempo o la distanza dalla sua residenza;
non ha manifestato alcuna emozione quando gli è stata comunicata la necessità di interrompere gli incontri con la bambina per poi riprenderli solo dopo aver avviato un percorso di sostegno genitoriale presso il consultorio;
ha incontrato la bambina solo cinque o sei volte dal momento della nascita. Inoltre, ascoltato dal Tribunale all'udienza del 17/1/2025, ha dichiarato di non potersi occupare della bambina pur essendo contrario alla dichiarazione dello stato di adottabilità, manifestando un atteggiamento freddo e privo di empatia.
In conclusione, deve rilevarsi che le gravi incapacità dei genitori hanno sicuramente impedito alla minore di avere quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per il suo sviluppo e la formazione della sua personalità; basti pensare a quanto emerge dalle relazioni delle comunità in cui la piccola è stata ospitata, dalle quali si desume che la stessa, mentre era collocata nella comunità mamma-minore, non riceveva adeguata cura da parte della genitrice e che, anzi, dopo le dimissioni della madre, allorché il personale della struttura ha sostituito la genitrice nelle mansioni di accudimento e cura della piccola , questa ha sviluppato le autonomie di base e ha ricevuto significative stimolazioni a livello cognitivo ed espressivo.
In considerazione delle difficoltà di linguaggio e dell'immaturità affettivo-relazionale evidenziate in conseguenza della trascuratezza subita nel contesto familiare d'origine, la minore è stata sottoposta a valutazione psico diagnostica presso il locale SNPIA (al fine di favorire un percorso scolastico adeguato alle sue capacità). All'esito di tale valutazione è emerso che presenta una disabilità intellettiva di grado lieve, per cui necessita di CP_1 intervento logopedico e supporto in ambito didattico dell'insegnante di sostegno con possibilità di rapporto 1:1, al fine di recuperare le gravi lacune scolastiche.
Va precisato che l'appellante non contesta le circostanze di fatto inequivocabilmente emerse dall'istruttoria svolta ma sostiene che, nonostante la manifestata disponibilità a seguire un percorso di recupero delle capacità genitoriali, né i servizi sociali nè il consultorio familiare hanno predisposto gli opportuni interventi a sostegno della genitorialità, in tal modo disattendendo quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni al fine di consentire la ripresa della relazione madre-figlia.
Ritiene la Corte che tale assunto sia privo di qualsiasi fondamento e smentito dall'intera istruttoria espletata.
Invero, numerosi e ripetuti sono stati i tentativi del consultorio familiare, dei servizi sociali territoriali e di tutti gli operatori cointeressati nella vicenda di coinvolgere i genitori, in particolare la madre, in un percorso di recupero volto a favorire una presa di coscienza delle criticità del suo atteggiamento nei confronti della minore, nonchè l'acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo, necessaria a stabilire un rapporto empatico con la bambina.
Tali tentativi non hanno sortito esito positivo per l'indisponibilità della , la quale ha solo Pt_1 formalmente aderito alle prescrizioni del Tribunale e dei servizi sociali, assumendo un atteggiamento diffidente e caparbiamente negatorio delle criticità, rifiutando sostanzialmente di mettere in discussione il proprio stile di vita e le modalità di esercizio della funzione genitoriale.
È sufficiente, e solo a titolo esemplificativo, richiamare l'atteggiamento che la ha Pt_1 assunto nei confronti degli operatori del consultorio familiare. Infatti, pur consapevole delle prescrizioni e delle raccomandazioni del TM e nonostante si sia presentata agli incontri programmati, non ha ne ha tratto alcun giovamento, rifiutando di mettere in discussione il proprio ruolo, di prendere atto delle conseguenze derivate alla figlia dalle gravi carenze genitoriali e di acquisire consapevolezza dei bisogni affettivi, educativi, sanitari e di cura della figlia.
Orbene, accertata la sussistenza di un'attuale grave incapacità dei genitori, si tratta di verificare se ci si trovi in presenza di un'irrecuperabile compromissione della funzione genitoriale, ovvero di una situazione recuperabile, eventualmente anche attraverso un progetto programmato dalle autorità pubbliche competenti;
naturalmente, come in precedenza osservato, il recupero non deve essere meramente ipotetico e deve risultare possibile in tempi compatibili con la necessità della minore di vivere in uno stabile contesto familiare nel periodo dello sviluppo della sua personalità.
Anche a tal proposito, ritiene la Corte che la valutazione operata dal Tribunale – e contestata dall' appellante - sia corretta;
ed infatti, alla luce delle emergenze istruttorie, non è concretamente ipotizzabile un recupero delle capacità genitoriali della madre in tempi compatibili con la necessità di garantire alla minore un armonico sviluppo della sua personalità.
La , si ribadisce, si è rivelata incapace di acquisire consapevolezza dei propri compiti e Pt_1 delle proprie responsabilità e di offrire alla minore le cure materiali ed affettive indispensabili per una crescita psico-fisica equilibrata. Non è in grado di riconoscere i bisogni affettivi e di crescita della bambina , non sa essere stimolante ed empatica nel rapporto interpersonale.
Alla stregua di tali risultanze, ritiene la Corte che la valutazione operata dal Tribunale - che, sulla scorta delle emergenze istruttorie, ha ritenuto non rispondente all'interesse della minore salvaguardare il legame con la famiglia di origine - sia corretta e pienamente condivisibile.
Ed infatti, nessuno dei genitori ha manifestato un minimo di resipiscenza né dimostrato, al di là delle generiche manifestazioni di disponibilità, di volersi seriamente ed effettivamente impegnare in un percorso di responsabilizzazione e cambiamento finalizzato al recupero della capacità genitoriale, nonostante le plurime opportunità loro offerte dai servizi che, a vario titolo, sono stati coinvolti.
Giova ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno”.( Sez. 1 - , Ordinanza n. 27999 del 30/10/2024 (Rv.
672795 - 01).
Dunque non appare percorribile, perché non rispondente all'interesse della minore, l'ipotesi dell'affidamento eterofamiliare prospettata dall'appellante.
E' invece necessario assicurare al più presto alla minore un contesto familiare adeguato che possa fornirle il sostegno morale e materiale che i genitori non sono stati in grado di offrirle in questi anni.
Per le ragioni sopra evidenziate, ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.T.M.
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale per i minorenni di Bari emessa in data 16/4/2025 nel proc.n. 919/2024 R.G., dichiarativa dello stato di adottabilità della minore;
Controparte_1 condanna l' appellante al pagamento in favore del difensore della minore delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 3.473,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, Iva e CNA, come per legge, disponendone il pagamento in favore dello
Stato ex art. 133 TUSG. Manda alla cancelleria, per quanto di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Minorile Civile della Corte
d'Appello, il 12.9.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giovanna de Scisciolo
dr.ssa Giovanna de Scisciolo Presidente Rel.
dr. Oronzo Putignano Consigliere
dr.ssa Roberta Savelli Consigliere
dr.ssa Grazia Pierri Componente Privato
dr. Ippazio Contrera Componente Privato sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.9.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, avente ad oggetto l'appello avverso sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, iscritta sul ruolo generale al n. 931/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Masi Parte_1
=appellante=
E
in persona del tutore avv. Rosanna Parisi, rappresentata e difesa da Controparte_1 quest'ultima
=appellata =
Procuratore Generale in sede
=appellato=
La sentenza impugnata
Con sentenza del 16.4.2025, notificata il 2.5.2025, emessa all'esito del procedimento n.
919/2024 Min., il Tribunale per i Minorenni di Bari ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , nata a [...] il [...], figlia di e Controparte_1 Parte_1
, entrambi già dichiarati decaduti dall'esercizio della responsabilità Controparte_2 genitoriale, con nomina dell'avv. Rosanna Parisi quale tutore della minore.
Nella sentenza, il Tribunale per i minorenni ripercorre l'iter attraverso il quale si è giunti all'adozione della pronuncia impugnata, dando atto che la vicenda familiare della minore era pervenuta all' attenzione del T.M., su ricorso del Pubblico Ministero del 1.2.2023, a seguito di segnalazione, da parte del servizio sociale di DI IC, della grave situazione di pregiudizio in cui versava la piccola In particolare, i servizi sociali avevano denunciato CP_1 lo stato di incuria e trascuratezza della minore la cui madre, affetta da problemi psichici, era incapace di tutela, protezione e adeguato accudimento. La bambina non era iscritta alla scuola dell'infanzia, non veniva sottoposta a controlli pediatrici, non frequentava coetanei e viveva in una casa igienicamente inadeguata;
pertanto, il Tribunale ne aveva disposto l'affidamento al servizio sociale di DI IC e il collocamento, con la genitrice, presso la comunità “La casa di Sandy” .
Nel periodo in cui madre e figlia erano in comunità emergeva la grave inadeguatezza genitoriale della e, poiché si palesava la necessità di un supporto h24, madre e figlia venivano Pt_1 trasferite presso la comunità “Estia” di Lucera, fornita di personale anche nelle ore notturne;
nel contempo, la madre veniva presa in carico dal CSM di Lucera, essendosi aggravate le sue condizioni psichiche, e dal consultorio familiare di CH per un'azione di supporto alla genitorialità.
Dopo un periodo di istituzionalizzazione di oltre un anno, gli operatori sociali constatavano l'assenza di qualsiasi positiva evoluzione non avendo, la genitrice, acquisito alcuna consapevolezza della condizione di pregiudizio della minore conseguente al degrado socio- ambientale e culturale, delle ragioni del collocamento in comunità, della propria incapacità educativa e accuditiva. La donna, affetta da “disturbo intellettivo di grado moderato in soggetto con forte svantaggio socioculturale” non era in grado di gestire l'igiene e l'alimentazione della bambina, di somministrarle i farmaci, di leggere il termometro e, ciò nonostante, coltivava la convinzione di essersi sempre occupata in maniera adeguata della figlia. In realtà, al momento dell'ingresso in comunità la bambina si presentava in stato di grave incuria e trascuratezza, rifiutava di mangiare e, allorchè veniva iscritta alla prima elementare, manifestava un deficit nell'apprendimento e difficoltà relazionali. Inoltre la madre non stimolava né dialogava ed empatizzava con la figlia in alcun modo.
Il padre, presentatosi spontaneamente al servizio sociale dopo una vana ricerca da parte degli operatori, riferiva di sentire poco la figlia che nel corso dei sei anni di vita aveva incontrato solo tre o quattro volte. Il , anch'egli apparentemente portatore di un ritardo psichico, CP_1 dichiarava, altresì, di non potersi occupare della minore essendo impegnato nell'accudimento della propria anziana madre malata di Alzheimer .
Con il provvedimento definitivo emesso nella procedura di volontaria giurisdizione n.113/2023
V.G., il Tribunale dichiarava e decaduti dalla responsabilità Controparte_2 Parte_1 genitoriale sulla figlia minore nominava tutore provvisorio l'avvocato Rosanna Parisi;
CP_1 confermava l'affidamento al servizio sociale del comune di DI IC e il collocamento della minore nella comunità ospitante ovvero presso altra struttura, senza la genitrice;
ordinava le dimissioni della madre dalla comunità ospitante prescrivendo a quest'ultima e al padre di impegnarsi in un percorso di recupero delle proprie capacità genitoriali;
disponeva che gli incontri genitori-figlia avvenissero esclusivamente in forma protetta.
Evidenzia il Tribunale nella sentenza impugnata che, nel corso dell'articolata istruttoria espletata dopo l'adozione del provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, tutti gli operatori preposti (servizi sociali e consultorio familiare) avevano evidenziato l'assenza di qualsiasi recupero delle capacità genitoriali da parte della madre la quale, pur presentandosi regolarmente agli incontri programmati, si mostrava passiva e poco propositiva, con scarsa attitudine a stimolare la figlia al dialogo, limitata capacità empatica e, più in generale, gravata da difficoltà nel gestire gli aspetti educativi del rapporto con la minore. La donna, pur avendo intrapreso il percorso di supporto alla genitorialità, continuava a non avere alcuna consapevolezza del danno arrecato alla bambina a causa dell'incuria sanitaria, educativa ed emotiva e della condizione di disagio e degrado socio-ambientale e culturale, nella convinzione di essersi sempre occupata della figlia in maniera adeguata. La , peraltro, non aveva Pt_1 manifestato alcuna progettualità in ordine allo svolgimento di un'attività lavorativa e a un possibile ricongiungimento con la figlia, non aveva mai accettato alcuna visita domiciliare e continuava a mostrarsi diffidente nei confronti degli operatori sociali.
Il servizio sociale del Comune di DI IC rappresentava che più Controparte_2 volte era stato contattato per organizzare gli incontri protetti con la minore;
tuttavia, pur dichiarandosi disponibile, ripetutamente non si era presentato adducendo banali giustificazioni ed aveva manifestato distacco emotivo nei confronti delle esigenze della figlia. Anche all'udienza del 17/1/2025 il padre, pur manifestando contrarietà alla dichiarazione di adottabilità della minore, aveva ribadito di non potersene occupare in quanto impegnato nelle cure della madre malata.
Il Tribunale sottolinea le circostanze ritenute di rilievo ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza grave dei due genitori, dell'incapacità di fornire alla figlia le cure primarie
- con grave pregiudizio per i suoi processi di sviluppo e le sue condizioni psico-emotive - e dello stato di abbandono della minore rilevando che: CP_1
a) al momento della segnalazione del servizio sociale la bambina viveva in un ambiente domestico insalubre e carente sotto il profilo igienico sanitario ed educativo;
b) allorché faceva ingresso in comunità, la stessa presentava una situazione di grave trascuratezza, carenza alimentare e deficit di apprendimento. Le sue condizioni di vita, come segnalato dalla comunità ospitante, hanno subito un progressivo miglioramento soprattutto dopo le dimissioni della madre in quanto la minore, supportata e guidata dagli operatori, ha acquisito maggiore autonomia, capacità di manifestare i propri bisogni emotivi e di interagire con i coetanei, facendo grandi progressi nell'apprendimento;
c) la grave compromissione delle competenze genitoriali dei signori e Parte_1 CP_2
(che aveva portato alla dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità
[...] genitoriale e alle dimissioni della madre dalla comunità ospitante) è rimasta stabile durante tutto il procedimento. In particolare, il padre ha mostrato disinteresse nei confronti della figlia, disattendendo gli appuntamenti con i servizi specialistici incaricati di accertare le sue competenze genitoriali e di predisporre un percorso di recupero e disertando gli incontri protetti, dimostrando incapacità di sintonizzarsi sui bisogni evolutivi della bambina;
anche l'atteggiamento della madre, incapace di acquisire consapevolezza dei propri limiti genitoriali e di porvi rimedio, è rimasto immutato nel tempo.
Ritiene, conclusivamente, il Tribunale che l'istruttoria ha accertato la oggettiva inadeguatezza di entrambi i genitori nell'esercizio della funzione genitoriale, evidenziando limiti e carenze nei confronti della figlia che non hanno subito, nel corso del giudizio, alcun positivo cambiamento.
Sulla base delle relazioni trasmesse dagli operatori sociali, nonché delle risultanze istruttorie complessive ritiene, quindi, accertata la condizione abbandonica della minore.
L'appello di Parte_1
Avverso la detta sentenza ha proposto appello il difensore della madre della minore, per i motivi che si vanno ad esporre.
In primo luogo, la difesa censura la valutazione del Tribunale per i minorenni in ordine alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono della minore sotto il profilo dell'irrecuperabilità della capacità genitoriale materna. Sostiene il difensore che sebbene il TM abbia incaricato i servizi territoriali di assicurare alla sig.ra il necessario Pt_1 supporto finalizzato al suo reinserimento ambientale e sociale e al recupero delle competenze accuditive e genitoriali, non è stato attivato alcun intervento di sostegno in favore della madre e vane sono risultare le richieste di aiuto della donna ai servizi e al CSM.
Si impugna, inoltre, la sentenza anche nella parte in cui non ha previsto la possibilità di un affidamento extrafamiliare temporaneo al fine di “integrare le carenze delle capacità genitoriali”. L' appellante, in conclusione, chiede la rimozione degli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore non sussistendone i presupposti di legge. CP_1
Si è costituita in giudizio, in qualità di tutore della minore, l'avvocato Rosanna Parisi eccependo in via preliminare la tardività dell'impugnazione, proposta in data 25/6/2025, ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata risalente al 2 maggio 2025. Chiede, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione. Nel merito, ne chiede il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
Anche il Procuratore Generale,in data 13.8.2025, ha chiesto il rigetto dell'appello.
Le valutazioni della Corte
Preliminarmente deve rilevarsi che l'impugnazione è stata tempestivamente proposta.
Effettivamente l'impugnazione risulta formalmente depositata e iscritta al ruolo della Corte in data 25 giugno 2025 . Tuttavia, vi è prova in atti che il ricorso è stato trasmesso dall'avvocato
Masi alla casella di posta certificata della Corte il 30 maggio 2025, alle ore 20:43, ed accettato dal sistema che ha emesso la ricevuta di avvenuta consegna.
Giova ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n.
221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art.
51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile.” (Sez. L - , Sentenza n. 9087 del 31/03/2023 (Rv. 667820 – 01 e, più recentemente, Sez. 3 - , Sentenza n. 16211 del 17/06/2025 (Rv. 674996 - 01) secondo cui “In tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero della giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata;
pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato”). In conclusione, la ricevuta di avvenuta consegna attesta il momento perfezionativo del deposito telematico, nonché l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario competente, per cui eventuali anomalie tecniche successive non rilevano in alcun modo sotto il profilo della validità e tempestività del deposito. Alla stregua di tali principi, deve rilevarsi, nel caso di specie, che ancorchè il ricorso sia stato, in via precauzionale, inviato nuovamente dall'avv.Masi alla casella di posta certificata della Corte il 25 giugno 2025 (allorché è stato iscritto a ruolo), non vi è dubbio che ai fini della verifica di tempestività del deposito dell'impugnazione debba farsi riferimento alla data della prima consegna e, dunque, al 30 maggio 2025. Pertanto
l'impugnazione è tempestiva ed ammissibile.
Nel merito, ritiene la Corte che il giudizio espresso dal Tribunale circa l'attuale incapacità di ambedue i genitori, ed in particolare della madre appellante , di prendersi cura Parte_1 della figlia sia del tutto condivisibile e che, di conseguenza, l'appello non possa trovare CP_1 accoglimento.
Deve premettersi che la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore presuppone che sia accertata l'esistenza di una grave incapacità dei genitori ad assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità; ed infatti, l'art. 1 della legge 184/83, come modificato dalla legge
149/01 (così come l'art. 18 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo), prevede il diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nell'ambito della propria famiglia d'origine, con la conseguenza che la dichiarazione dello stato di adottabilità è una soluzione estrema, cui fare ricorso quando ogni altro rimedio appare inadeguato e la rescissione del legame familiare
è l'unico strumento che possa evitare al minore un più grave ed irreparabile pregiudizio al suo sviluppo fisico, psichico ed intellettivo.
Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore è necessario accertare, oltre all'esistenza di una condizione di abbandono (nei termini in precedenza specificati), anche che tale condizione non sia temporanea e cioè che ci si trovi in presenza di una tendenziale irrecuperabilità di adeguate capacità genitoriali;
proprio per tale ragione, i presupposti della dichiarazione di abbandono non coincidono in toto con quelli della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, postulando quest'ultima “solo” una grave incapacità genitoriale e non anche un'irrecuperabile compromissione della relativa funzione.
Naturalmente, per escludere la dichiarazione dello stato di adottabilità, il recupero della capacità genitoriale deve essere concretamente possibile (eventualmente anche attraverso un progetto programmato dalle autorità pubbliche competenti) e non meramente ipotetico o auspicato, dal momento che è interesse preminente del minore quello di non essere esposto a pericolose sperimentazioni, dall'esito quasi sicuramente infausto (Cass. 341/14); deve trattarsi, inoltre, di recupero possibile in tempi ragionevoli, motivo per cui sussiste lo stato di abbandono quando l'attesa del possibile recupero delle capacità genitoriali non sia compatibile con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare nel periodo dello sviluppo della sua personalità (contesto che non può essere garantito tramite l'affidamento etero – familiare, il quale ha per legge carattere temporaneo;
Cass. 16283/14).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata contiene un esaustivo resoconto delle condotte poste in essere dai genitori che hanno, dapprima, determinato l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore e, poi, indotto CP_1 il Tribunale a formulare un giudizio di persistente incapacità ed inadeguatezza della coppia genitoriale non essendovi, allo stato, secondo quanto emerge da tutti gli atti istruttori e in particolare dalle relazioni del servizio sociale di DI IC e del consultorio familiare di
CH del 23 e 24 settembre 2024 e dalla relazione della comunità Estia di Lucera del 26 agosto 2024, una prognosi favorevole per il recupero delle funzioni genitoriali, in tempi accettabili, da parte dell'odierna appellante (e del padre).
Quanto alla madre, deve ricordarsi che il primo procedimento a tutela della minore fu aperto su segnalazione del servizio sociale territoriale, avendo gli operatori accertato che la minore versava in condizioni di profonda incuria poiché non era iscritta alla scuola dell'infanzia, non veniva sottoposta a controlli pediatrici e viveva in condizioni igienico sanitarie inadeguate.
La prima comunità nella quale madre e figlia furono ospitate segnalava l'incapacità della
(affetta da disturbo intellettivo di grado moderato in soggetto con forte svantaggio Pt_1 socioculturale) di prendersi cura della minore e la necessità di un'assistenza della diade h 24.
Pertanto, madre e figlia furono trasferite presso la comunità Estia che garantiva la presenza di operatori anche in orario notturno. Tuttavia, nel periodo di permanenza in tale struttura la grave inadeguatezza genitoriale di si manifestava con maggiore evidenza e, dopo un Parte_1 periodo di istituzionalizzazione di oltre un anno, gli operatori sociali constatavano l'assenza di qualsiasi significativo cambiamento. La donna, infatti, non aveva acquisito alcuna consapevolezza delle proprie mancanze e delle obiettive difficoltà nella cura e nell'educazione della figlia, né del grave pregiudizio derivante alla minore dal contesto socio-ambientale e culturale degradato che ne avevano determinato il collocamento in comunità, all'ingresso nella quale la bambina si presentava in stato di grave incuria e trascuratezza, rifiutava di mangiare, manifestava un deficit nell'apprendimento e difficoltà relazionali accresciute dal fatto che la madre non stimolava né dialogava con la figlia. I servizi sociali e la comunità segnalavano che la madre non era in grado di gestire l'igiene e l'alimentazione della bambina, di somministrarle i farmaci, di leggere il termometro e che, ciò nonostante, la stessa era convinta di essersi sempre occupata in maniera adeguata della figlia.
In conseguenza della persistente inadeguatezza segnalata dei servizi impegnati sul caso, il
Tribunale, con provvedimento del 15/5/2024 disponeva l'allontanamento della madre dalla struttura, autorizzava gli incontri tra la minore ed i genitori in forma protetta e prescriveva per questi ultimi un percorso di sostegno alla genitorialità.
L'assenza di qualsiasi progresso nel percorso finalizzato all'acquisizione di adeguate competenze genitoriali da parte della genitrice appellante e la sua persistente incapacità di provvedere adeguatamente ai bisogni della figlia emerge, in particolare, dalla relazione del consultorio familiare del 23/9/2024 nella quale la psicologa riporta che la signora , Pt_1 durante i colloqui, le riferiva: di frequentare il consultorio solo perché impostole dal Tribunale per i minorenni;
di non avere bisogno di alcun supporto essendo perfettamente in grado di fare la mamma;
di non aver mandato la figlia alla scuola materna “perché la piccola si faceva ancora i bisogni addosso”e di non averle fatto eseguire le vaccinazioni obbligatorie “per paura che le succedesse qualcosa di grave” .
Nella citata relazione si evidenzia, altresì, con riferimento alla signora , che: “… ridotte Pt_1 sono le sue capacità di argomentazione, di datare gli avvenimenti della sua vita, di rispondere coerentemente nella risoluzione di eventuali problemi che possono presentarsi, sia per se stessa che riguardo ai bisogni della bambina. Anche a livello di socializzazione, la signora Pt_1 riferisce di non avere alcuna amica in quanto preferisce stare da sola, o tutt'al più uscire con la mamma in quanto, a suo dire,<<degli altri non ti puoi fidare>>. Da quanto sin qui detto ed in considerazione della caratteristiche della signora che nonostante in ogni Parte_1 colloquio le sia spiegato, anche con parole povere, il significato della genitorialità (come prendersi cura della propria figlia sotto ogni aspetto, come espletare il concetto di educazione, come conciliare l'affettività e le regole, ecc.) la stessa, ancora allo stato, rimane inadeguata sotto il profilo di un ruolo materno. Ciò è dovuto anche al fatto che la signora non è proprio consapevole né del concetto di genitorialità né dell'importanza degli interventi psico- educativi di cui necessita dato che continua a ripetere che lei << è già una buona mamma ed è perfettamente in grado di accudire la figlia >> “.
Anche nella relazione del servizio sociale di DI IC in data 24/9/2024 si evidenzia che la si è limitata a rispettare formalmente le prescrizioni del Tribunale recandosi agli Pt_1 incontri protetti con la bambina presso la comunità e partecipando agli incontri con la psicologa del consultorio familiare. La stessa, tuttavia, manifesta grande diffidenza nei riguardi dei servizi sociali e, in particolare, “non ha mai riferito i suoi impegni ed i suoi progetti futuri relativamente al lavoro e ad un ricongiungimento con la figlia , né ha mai accettato una CP_1 visita domiciliare presso il suo domicilio finalizzata a verificare quanto detto sulle migliorie effettuate nell'abitazione… Da informazioni assunte è emerso che l'unica esperienza lavorativa avuta nel periodo estivo è stata breve. La stessa, infatti, inserita come addetta alle pulizie presso un'anziana, nel suo primo giorno di lavoro avrebbe fatto sparire degli oggetti dall'abitazione di questa… ”.
Infine, nella relazione del 26 agosto 2024, la responsabile della comunità Estia, nel riportare al Tribunale quanto osservato nel corso degli incontri protetti tra la genitrice e la minore, evidenzia che la “si presenta sempre puntuale agli incontri programmati, adotta Pt_1 comportamenti adeguati e consoni al contesto… Pur mostrando affetto nei confronti della figlia, tuttavia nell'interazione con la stessa, tende ad essere passiva e poco Parte_1 propositiva. Non organizza lo spazio gioco con il materiale ludico messo a disposizione, apparendo priva di spirito di iniziativa, è monotona limitandosi a collaborare con i giochi proposti dalla figlia o a osservarla mentre gioca… La genitrice non stimola la figlia al dialogo, formulando sempre le stesse domande: <hai mangiato, cosa hai sei uscita?> che vengono ripetute durante le telefonate. Nell'interazione con la minore si evidenzia in Parte_1 limitata capacità empatica (durante un incontro, quando la bambina le ha riferito che le faceva male un dente, la stessa non ha chiesto alla scrivente un confronto). Sia a livello affettivo che educativo la genitrice appare emotivamente poco coinvolta, poco autonoma e poco stimolante nei confronti dei bisogni evolutivi, a livello sensoriale, cognitivo linguistico… Quando la bambina le racconta delle interazioni con gli altri minori della comunità, non la incoraggia nei rapporti sociali né tantomeno propone occasioni di apprendimento. La genitrice mostrerebbe maggiori difficoltà negli aspetti più propriamente educativi… Lo stile educativo messo in atto nei confronti della figlia continua ad essere tollerante/permissivo dimostrando di non aver generalizzato quanto appreso durante la permanenza in comunità.… Si conferma una Parte_1 personalità dipendente con una scarsa capacità di manifestare calore affettivo. Alla luce di quanto rilevato la genitrice, pur dichiarandosi legata affettivamente alla figlia e preoccupata della sua istituzionalizzazione, sembra vedere la stessa in un'ottica di proprietà ed appare incapace di coglierne le esigenze affettive-emotive ed educative .”
Con riferimento al padre - già dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale ed acquiescente alla dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, non avendo proposto appello - è sufficiente richiamare quanto rilevato nella sentenza impugnata. In particolare, nella relazione del servizio sociale di DI IC in data 24/9/2024 si comunica che l'uomo ha disatteso gli incontri protetti con la minore per motivi quali il maltempo o la distanza dalla sua residenza;
non ha manifestato alcuna emozione quando gli è stata comunicata la necessità di interrompere gli incontri con la bambina per poi riprenderli solo dopo aver avviato un percorso di sostegno genitoriale presso il consultorio;
ha incontrato la bambina solo cinque o sei volte dal momento della nascita. Inoltre, ascoltato dal Tribunale all'udienza del 17/1/2025, ha dichiarato di non potersi occupare della bambina pur essendo contrario alla dichiarazione dello stato di adottabilità, manifestando un atteggiamento freddo e privo di empatia.
In conclusione, deve rilevarsi che le gravi incapacità dei genitori hanno sicuramente impedito alla minore di avere quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per il suo sviluppo e la formazione della sua personalità; basti pensare a quanto emerge dalle relazioni delle comunità in cui la piccola è stata ospitata, dalle quali si desume che la stessa, mentre era collocata nella comunità mamma-minore, non riceveva adeguata cura da parte della genitrice e che, anzi, dopo le dimissioni della madre, allorché il personale della struttura ha sostituito la genitrice nelle mansioni di accudimento e cura della piccola , questa ha sviluppato le autonomie di base e ha ricevuto significative stimolazioni a livello cognitivo ed espressivo.
In considerazione delle difficoltà di linguaggio e dell'immaturità affettivo-relazionale evidenziate in conseguenza della trascuratezza subita nel contesto familiare d'origine, la minore è stata sottoposta a valutazione psico diagnostica presso il locale SNPIA (al fine di favorire un percorso scolastico adeguato alle sue capacità). All'esito di tale valutazione è emerso che presenta una disabilità intellettiva di grado lieve, per cui necessita di CP_1 intervento logopedico e supporto in ambito didattico dell'insegnante di sostegno con possibilità di rapporto 1:1, al fine di recuperare le gravi lacune scolastiche.
Va precisato che l'appellante non contesta le circostanze di fatto inequivocabilmente emerse dall'istruttoria svolta ma sostiene che, nonostante la manifestata disponibilità a seguire un percorso di recupero delle capacità genitoriali, né i servizi sociali nè il consultorio familiare hanno predisposto gli opportuni interventi a sostegno della genitorialità, in tal modo disattendendo quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni al fine di consentire la ripresa della relazione madre-figlia.
Ritiene la Corte che tale assunto sia privo di qualsiasi fondamento e smentito dall'intera istruttoria espletata.
Invero, numerosi e ripetuti sono stati i tentativi del consultorio familiare, dei servizi sociali territoriali e di tutti gli operatori cointeressati nella vicenda di coinvolgere i genitori, in particolare la madre, in un percorso di recupero volto a favorire una presa di coscienza delle criticità del suo atteggiamento nei confronti della minore, nonchè l'acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo, necessaria a stabilire un rapporto empatico con la bambina.
Tali tentativi non hanno sortito esito positivo per l'indisponibilità della , la quale ha solo Pt_1 formalmente aderito alle prescrizioni del Tribunale e dei servizi sociali, assumendo un atteggiamento diffidente e caparbiamente negatorio delle criticità, rifiutando sostanzialmente di mettere in discussione il proprio stile di vita e le modalità di esercizio della funzione genitoriale.
È sufficiente, e solo a titolo esemplificativo, richiamare l'atteggiamento che la ha Pt_1 assunto nei confronti degli operatori del consultorio familiare. Infatti, pur consapevole delle prescrizioni e delle raccomandazioni del TM e nonostante si sia presentata agli incontri programmati, non ha ne ha tratto alcun giovamento, rifiutando di mettere in discussione il proprio ruolo, di prendere atto delle conseguenze derivate alla figlia dalle gravi carenze genitoriali e di acquisire consapevolezza dei bisogni affettivi, educativi, sanitari e di cura della figlia.
Orbene, accertata la sussistenza di un'attuale grave incapacità dei genitori, si tratta di verificare se ci si trovi in presenza di un'irrecuperabile compromissione della funzione genitoriale, ovvero di una situazione recuperabile, eventualmente anche attraverso un progetto programmato dalle autorità pubbliche competenti;
naturalmente, come in precedenza osservato, il recupero non deve essere meramente ipotetico e deve risultare possibile in tempi compatibili con la necessità della minore di vivere in uno stabile contesto familiare nel periodo dello sviluppo della sua personalità.
Anche a tal proposito, ritiene la Corte che la valutazione operata dal Tribunale – e contestata dall' appellante - sia corretta;
ed infatti, alla luce delle emergenze istruttorie, non è concretamente ipotizzabile un recupero delle capacità genitoriali della madre in tempi compatibili con la necessità di garantire alla minore un armonico sviluppo della sua personalità.
La , si ribadisce, si è rivelata incapace di acquisire consapevolezza dei propri compiti e Pt_1 delle proprie responsabilità e di offrire alla minore le cure materiali ed affettive indispensabili per una crescita psico-fisica equilibrata. Non è in grado di riconoscere i bisogni affettivi e di crescita della bambina , non sa essere stimolante ed empatica nel rapporto interpersonale.
Alla stregua di tali risultanze, ritiene la Corte che la valutazione operata dal Tribunale - che, sulla scorta delle emergenze istruttorie, ha ritenuto non rispondente all'interesse della minore salvaguardare il legame con la famiglia di origine - sia corretta e pienamente condivisibile.
Ed infatti, nessuno dei genitori ha manifestato un minimo di resipiscenza né dimostrato, al di là delle generiche manifestazioni di disponibilità, di volersi seriamente ed effettivamente impegnare in un percorso di responsabilizzazione e cambiamento finalizzato al recupero della capacità genitoriale, nonostante le plurime opportunità loro offerte dai servizi che, a vario titolo, sono stati coinvolti.
Giova ricordare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno”.( Sez. 1 - , Ordinanza n. 27999 del 30/10/2024 (Rv.
672795 - 01).
Dunque non appare percorribile, perché non rispondente all'interesse della minore, l'ipotesi dell'affidamento eterofamiliare prospettata dall'appellante.
E' invece necessario assicurare al più presto alla minore un contesto familiare adeguato che possa fornirle il sostegno morale e materiale che i genitori non sono stati in grado di offrirle in questi anni.
Per le ragioni sopra evidenziate, ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.T.M.
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale per i minorenni di Bari emessa in data 16/4/2025 nel proc.n. 919/2024 R.G., dichiarativa dello stato di adottabilità della minore;
Controparte_1 condanna l' appellante al pagamento in favore del difensore della minore delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 3.473,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, Iva e CNA, come per legge, disponendone il pagamento in favore dello
Stato ex art. 133 TUSG. Manda alla cancelleria, per quanto di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Minorile Civile della Corte
d'Appello, il 12.9.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giovanna de Scisciolo