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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 1828/2024
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del Giudice dott. Andrea Marchesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. MORI Parte_1 P.IVA_1
ISABELLA ricorrente contro
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
RIZZARDI RAFFAELLA e POLI MAGDA resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note conclusionali e da verbale d'udienza del giorno 4/3/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15/02/2024 parte ricorrente ha proposto rituale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 15/2024 emessa dalla Provincia di il 10/1/2024, CP_1
notificata il successivo 19/1/2024, con la quale le è stata contestata la violazione dell'art. 29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/2006, a fronte dell'omessa trasmissione della comunicazione preventiva prescritta dall'atto dirigenziale n. 2215/2020. Nello specifico parte opponente ha dedotto quanto segue: i) la è Parte_1
stata autorizzata il 1/10/2020 alla realizzazione di una nuova linea galvanica presso il proprio stabilimento in Rezzato (BS); ii) con verbale del 4/6/2021 Parte_2
(doc. 4 convenuta) ha contestato alla ricorrente l'omesso invio della comunicazione preventiva ex art. 29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/2006; iii) con memorie difensive del 7/7/2021 l'opponente ha negato ogni addebito rilevando di avere effettuato detta comunicazione rispettivamente in data 5/10/2020 (doc. 3.2) e 11/1/2021 (doc. 3.9), procedendo altresì ad inoltrare i risultati dell'indagine fonometrica, nonché all'invio di comunicazione suppletiva in ordine alle verifiche tecniche sull'altezza dei camini;
dichiarazione di avvenuta separazione delle acque reflue e progettazione esecutiva dell'impianto di depurazione fuori terra (doc. 3.8); iv) non essendo variati gli scarichi idrici dell'installazione IPPC e la periodicità dei controlli (doc. 3.6), nessun ulteriore obbligo di comunicazione era ascrivibile all'opponente. In conclusione parte ricorrete ha quindi chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento opposto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20/8/2024 si è costituita la CP_1
contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto
[...]
segue: i) la comunicazione preventiva ex art. 29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 è finalizzata a individuare la data dalla quale decorre l'applicazione dell'autorizzazione e non può pertanto essere sostituita da equipollenti;
ii) le comunicazioni richiamate dall'opponente assolvono a ulteriori e diversi obblighi gravanti su di essa e derivanti dalla medesima autorizzazione (cfr. doc. 7, pagg. 49-54-60); iii) in assenza della prescritta comunicazione preventiva, all'Ente è precluso il controllo sui monitoraggi periodici (il cui dies a quo decorre appunto da tale comunicazione) la frequenza dei quali è variata in conseguenza della nuova autorizzazione (doc. 7, pag. 64).
In conclusione, parte resistente ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Disposto lo scambio di note scritte, all'udienza del 4/3/2025 il Giudice ha dato lettura del dispositivo della decisione riservando il deposito della motivazione.
* * *
L'opposizione è infondata per le ragioni appresso indicate. pag. 2/4 L'art. 29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 stabilisce quanto segue: “Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente”.
Il gestore è gravato quindi da un duplice obbligo: da un lato, effettuare la prescritta comunicazione all'Ente e, dall'altro, astenersi dal dare attuazione all'autorizzazione fino all'inoltro della comunicazione.
Tale obbligo viene esplicitamente ribadito, nella fattispecie in esame, al § 7 dell'atto dirigenziale n. 2215/2020 (doc. 3 opposta).
Parte opponente allega di avere assolto alla prescrizione avendo trasmesso all'Ente le comunicazioni prodotte sub allegati nn. 3.2-3.8-3.9.
Ebbene, la comunicazione in data 5/10/2020 (doc. 3.2) riguarda la messa in esercizio dei punti emissivi E6 – E17 e indica la presunta data di messa a regime dell'impianto.
L'allegato 3.8 riguarda, invece, la relazione di impatto acustico, mentre l'allegato 3.9 si riferisce alla verifica tecnica dei camini autorizzati e all'attestazione di avvenuta separazione delle acque reflue, oltre alla dichiarazione degli interventi effettuati ai sensi del paragrafo E.11 dell'AIA.
Come correttamente rilevato dalla difesa dell'opposta, tali comunicazioni rispondono a specifiche prescrizioni richiamate nell'allegato tecnico dell'autorizzazione (doc. 7)
e non vanno quindi confuse con la comunicazione ex art. 29-decies, D.Lgs. 152/2006.
Tale comunicazione non risulta in definitiva essere stata trasmessa in via preventiva rispetto all'attuazione dell'AIA avvenuta in data 21/10/2020 (doc. 3.2).
Né vale il rilievo per cui non si sarebbe verificata alcuna modifica degli scarichi idrici né alcuna variazione della periodicità dei controlli e ciò in quanto tali allegazioni, a fronte della espressa e specifica contestazione formulata da parte opposta (cfr. doc. 7, pag. 64), avrebbero dovuto formare oggetto di prova (cfr. Cass. Civ. n. 1921/2019).
Ciò appare anche in linea con le indicazioni fornite dal MISE in risposta all'interpello n. 35193/2023 in cui è stato ribadito che: “La comunicazione di cui all'articolo
29.decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 è doverosa non solo in caso di primo rilascio dell'AIA, ma anche nel caso di successivo aggiornamento, riesame o modifica del pag. 3/4 provvedimento che definisca nuove o mutate condizioni, e in particolare richieda
l'attuazione di adempimenti non già previsti. Ciò si rende necessario per assicurare con certezza la data dalla quale il nuovo regime autorizzativo è applicato alla installazione”.
Laddove invece non sia intervenuta alcuna modifica delle condizioni autorizzative e
“in particolare non [si] richiede l'attuazione di nulla di diverso da quanto già attuato
o in corso di attuazione in ottemperanza della previgente autorizzazione” (evenienza che pacificamente non ricorre nella fattispecie), tale comunicazione può anche essere omessa.
In conclusione, l'opposizione va respinta e parte opponente condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo per una causa di valore ricompreso tra
€ 1.100,01 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
rigetta il ricorso proposto e, per l'effetto, conferma l'opposta ordinanza- ingiunzione n. 15/2024 emessa dalla Provincia di in data 10/1/2024 e CP_1
notificata il 19/1/2024;
condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.276,00 per compensi (di cui € 425,00 per la fase di studio;
€ 425,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Si comunichi.
Brescia, lì 02/04/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 1828/2024
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del Giudice dott. Andrea Marchesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. MORI Parte_1 P.IVA_1
ISABELLA ricorrente contro
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
RIZZARDI RAFFAELLA e POLI MAGDA resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note conclusionali e da verbale d'udienza del giorno 4/3/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15/02/2024 parte ricorrente ha proposto rituale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 15/2024 emessa dalla Provincia di il 10/1/2024, CP_1
notificata il successivo 19/1/2024, con la quale le è stata contestata la violazione dell'art. 29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/2006, a fronte dell'omessa trasmissione della comunicazione preventiva prescritta dall'atto dirigenziale n. 2215/2020. Nello specifico parte opponente ha dedotto quanto segue: i) la è Parte_1
stata autorizzata il 1/10/2020 alla realizzazione di una nuova linea galvanica presso il proprio stabilimento in Rezzato (BS); ii) con verbale del 4/6/2021 Parte_2
(doc. 4 convenuta) ha contestato alla ricorrente l'omesso invio della comunicazione preventiva ex art. 29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/2006; iii) con memorie difensive del 7/7/2021 l'opponente ha negato ogni addebito rilevando di avere effettuato detta comunicazione rispettivamente in data 5/10/2020 (doc. 3.2) e 11/1/2021 (doc. 3.9), procedendo altresì ad inoltrare i risultati dell'indagine fonometrica, nonché all'invio di comunicazione suppletiva in ordine alle verifiche tecniche sull'altezza dei camini;
dichiarazione di avvenuta separazione delle acque reflue e progettazione esecutiva dell'impianto di depurazione fuori terra (doc. 3.8); iv) non essendo variati gli scarichi idrici dell'installazione IPPC e la periodicità dei controlli (doc. 3.6), nessun ulteriore obbligo di comunicazione era ascrivibile all'opponente. In conclusione parte ricorrete ha quindi chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento opposto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20/8/2024 si è costituita la CP_1
contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto
[...]
segue: i) la comunicazione preventiva ex art. 29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 è finalizzata a individuare la data dalla quale decorre l'applicazione dell'autorizzazione e non può pertanto essere sostituita da equipollenti;
ii) le comunicazioni richiamate dall'opponente assolvono a ulteriori e diversi obblighi gravanti su di essa e derivanti dalla medesima autorizzazione (cfr. doc. 7, pagg. 49-54-60); iii) in assenza della prescritta comunicazione preventiva, all'Ente è precluso il controllo sui monitoraggi periodici (il cui dies a quo decorre appunto da tale comunicazione) la frequenza dei quali è variata in conseguenza della nuova autorizzazione (doc. 7, pag. 64).
In conclusione, parte resistente ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Disposto lo scambio di note scritte, all'udienza del 4/3/2025 il Giudice ha dato lettura del dispositivo della decisione riservando il deposito della motivazione.
* * *
L'opposizione è infondata per le ragioni appresso indicate. pag. 2/4 L'art. 29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/2006 stabilisce quanto segue: “Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente”.
Il gestore è gravato quindi da un duplice obbligo: da un lato, effettuare la prescritta comunicazione all'Ente e, dall'altro, astenersi dal dare attuazione all'autorizzazione fino all'inoltro della comunicazione.
Tale obbligo viene esplicitamente ribadito, nella fattispecie in esame, al § 7 dell'atto dirigenziale n. 2215/2020 (doc. 3 opposta).
Parte opponente allega di avere assolto alla prescrizione avendo trasmesso all'Ente le comunicazioni prodotte sub allegati nn. 3.2-3.8-3.9.
Ebbene, la comunicazione in data 5/10/2020 (doc. 3.2) riguarda la messa in esercizio dei punti emissivi E6 – E17 e indica la presunta data di messa a regime dell'impianto.
L'allegato 3.8 riguarda, invece, la relazione di impatto acustico, mentre l'allegato 3.9 si riferisce alla verifica tecnica dei camini autorizzati e all'attestazione di avvenuta separazione delle acque reflue, oltre alla dichiarazione degli interventi effettuati ai sensi del paragrafo E.11 dell'AIA.
Come correttamente rilevato dalla difesa dell'opposta, tali comunicazioni rispondono a specifiche prescrizioni richiamate nell'allegato tecnico dell'autorizzazione (doc. 7)
e non vanno quindi confuse con la comunicazione ex art. 29-decies, D.Lgs. 152/2006.
Tale comunicazione non risulta in definitiva essere stata trasmessa in via preventiva rispetto all'attuazione dell'AIA avvenuta in data 21/10/2020 (doc. 3.2).
Né vale il rilievo per cui non si sarebbe verificata alcuna modifica degli scarichi idrici né alcuna variazione della periodicità dei controlli e ciò in quanto tali allegazioni, a fronte della espressa e specifica contestazione formulata da parte opposta (cfr. doc. 7, pag. 64), avrebbero dovuto formare oggetto di prova (cfr. Cass. Civ. n. 1921/2019).
Ciò appare anche in linea con le indicazioni fornite dal MISE in risposta all'interpello n. 35193/2023 in cui è stato ribadito che: “La comunicazione di cui all'articolo
29.decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 è doverosa non solo in caso di primo rilascio dell'AIA, ma anche nel caso di successivo aggiornamento, riesame o modifica del pag. 3/4 provvedimento che definisca nuove o mutate condizioni, e in particolare richieda
l'attuazione di adempimenti non già previsti. Ciò si rende necessario per assicurare con certezza la data dalla quale il nuovo regime autorizzativo è applicato alla installazione”.
Laddove invece non sia intervenuta alcuna modifica delle condizioni autorizzative e
“in particolare non [si] richiede l'attuazione di nulla di diverso da quanto già attuato
o in corso di attuazione in ottemperanza della previgente autorizzazione” (evenienza che pacificamente non ricorre nella fattispecie), tale comunicazione può anche essere omessa.
In conclusione, l'opposizione va respinta e parte opponente condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo per una causa di valore ricompreso tra
€ 1.100,01 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
rigetta il ricorso proposto e, per l'effetto, conferma l'opposta ordinanza- ingiunzione n. 15/2024 emessa dalla Provincia di in data 10/1/2024 e CP_1
notificata il 19/1/2024;
condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.276,00 per compensi (di cui € 425,00 per la fase di studio;
€ 425,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Si comunichi.
Brescia, lì 02/04/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 4/4