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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 361/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SPATARO SALVATORE MARCO, per procura in atti, ricorrente, contro
MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Giuseppa
Antonietta Ioculano, funzionario in servizio presso l'ufficio territoriale di Messina;
resistente,
Oggetto: carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 22/02/2024 , premesso di aver Parte_1
assunto incarichi di docenza con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici
2021/2022 e 2023/2024, senza poter fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ha chiesto accertare e dichiarare il proprio diritto, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, con condanna del Ministero resistente all'assegnazione della somma di € 1.000,00 per gli anni scolastici indicati in ricorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e merito con memoria depositata il
02.12.2024 contestando il ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. L'udienza del 11.03.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La Suprema Corte, con sentenza n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, chiamata a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di
Taranto, ha espresso importanti principi di diritto sulla questione oggetto del giudizio, ritenendo che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Ciò posto, il beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti precari allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile ai docenti di ruolo.
La S.C., chiamata a pronunciarsi sullo specifico tema della durata della supplenza affinché la prestazione del docente precario possa ritenersi comparabile a quella del docente di ruolo, ha condivisibilmente fatto riferimento agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo Ciò posto, l'art. 1, co. 121 cit. si pone, in questi casi, in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
La clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che Persona_1
in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte
Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve quindi essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. 124/1999 o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 124/1999.
3 - Nel presente giudizio, risulta, dai contratti versati in atti e dallo stato matricolare, che parte ricorrente ha ricevuto i seguenti incarichi di docenza:
- Nell'anno scolastico 2021/2022 incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30.06.2022);
- Nell'anno scolastico 2023/2024 incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30.06.2024);
Sussiste, pertanto, nel caso in esame, l'an debeatur avendo parte ricorrente assunto supplenze rientranti nelle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 2 della L. n. 124/1999.
In relazione all'eccezione del Ministero sul ridotto monte ore assegnato alla ricorrente rispetto ad un insegnate di ruolo, che precluderebbe l'attribuzione della carta, si osserva che, come anzi detto, la Carta docente è uno strumento di sostegno alla didattica annua e spetta, pertanto, anche ai docenti non di ruolo che siano titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 della legge 124/1999, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica.
Essendo la carta docenti uno strumento di sostegno alla didattica annua, il dato che deve guidare l'interprete nell'attribuzione o meno del beneficio è unicamente quello temporale dell'incarico conferito, se annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Ciò posto, il dato del monte ore specificamente assegnato al docente non di ruolo, nell'ambito di un incarico che possieda, ex ante, la medesima durata temporale di quello dei docenti di ruolo (incarico annuale o sino al termine dell'attività didattica), non rappresenta un criterio discretivo per l'attribuzione oppure la negazione del beneficio, posto che il docente che abbia davanti a sé la prospettiva -certa e predeterminata- di un incarico di durata annuale, necessita di un sostegno alla didattica al pari del docente di ruolo e a prescindere dal monte ore attribuito.
L'insostenibilità dell'assunto del Ministero discende, poi, dalla semplice considerazione che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM 28.11.2016, la carta docenti viene erogata non solo ai docenti di ruolo a tempo pieno ma anche a quelli a tempo parziale ( il cui impegno didattico ben può, in ipotesi essere più limitato di quelli dei docenti a tempo determinato), ed anche ai docenti di ruolo in prova, e finanche ai “docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
In relazione alle modalità di adempimento, da parte del Ministero, dell'obbligazione in parola, alla luce di quanto stabilito dalla S.C., e considerato che è incontestato che parte ricorrente sia ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, spetta, non l'attribuzione di una somma di denaro, bensì l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
4- Conclusivamente, il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve essere condannato all' attribuzione, in favore di parte ricorrente, della Carta Docente per un valore pari ad
€ 1.000,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai minimi di tariffa, in ragione della serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 361/2024 RG, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente all' attribuzione, in favore di , della Carta Docente per un valore pari ad € Parte_1
1.000,00 e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 258,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, avv. SPATARO
SALVATORE Marco.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 31.03.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano