TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7142 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 32391/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente dott. Alessandro Donato Pesce Giudice Relatore dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32391/2023 RG, promossa con ricorso depositato in data 17.09.2023 da:
nato a [...] – Senegal - il 16/03/1988 - c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia Bennato, presso il cui studio in Milano, Corso Buenos Aires n. 52, è elettivamente domiciliato
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lg. 150/2011 avverso provvedimento del Questore di Milano con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
In Fatto In data 20/03/2023 inviava al Questore di Milano istanza volta al rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 286/1998.
Con decreto n. 137/2023 Imm. del 07/08/2023, notificato il 24/08/2023, il Questore di Milano ha rigettato l'istanza, ex art. 5 comma 5 D. Lgs. 286/1998.
Con ricorso depositato il 17.09.2023 la difesa di ha domandato di accertare e Parte_1 dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32 III comma D. Lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 introdotto con DL 130/2020 convertito con L. 173/2020.
Si è costituito con comparsa depositata il 12/11/2024 il , domandando una Controparte_1 declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto delle domande del ricorrente.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 17/09/2025.
*******************
In Diritto
Rileva per prima cosa il collegio che il ricorso è stato presentato nelle more di altro procedimento, iscritto al n. 10926/2020 R.G., promosso dallo stesso con ricorso depositato il Parte_1 28.02.2020 in opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Milano il 09.01.2020 e notificato in data 29.01.2020.
Il procedimento n. 10926/2020 R.G. è stato definito alla camera di consiglio del 17.04.2024. Ivi il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19.1.1 D. Lgs. 286/1998.
Così stando le cose, ritiene il Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere.
Va infatti rilevato che la valutazione del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale costituisce l'unico oggetto del procedimento ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011, costituito appunto, come recita la rubrica dell'articolo, dalle “controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno per esigenze di carattere umanitario”. Ne consegue che il riconoscimento di tale diritto, effettuato nel procedimento promosso ex art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 dal medesimo ricorrente, esaurisce l'ambito di giudizio del presente procedimento, che pertanto deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, non disciplinata dal codice, è una forma di definizione del processo di derivazione giurisprudenziale, conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite.
La cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e costituisce diretta conseguenza del principio dell'interesse ad agire, attestandosi in tal caso, con pronuncia dichiarativa, l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Pagina nr. 2 Nessun provvedimento va adottato in tema di spese, atteso che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002. Va infine revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a favore del ricorrente con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 28/09/2023 (N. 2023/5319);
Come è noto, a norma dell'art. 76 I comma DPR 115/2002 può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore” all'importo stabilito da tale disposizione.
Come risulta dagli atti, il ricorso introduttivo del procedimento è stato depositato il 17.09.2023; in quel momento, per un verso il limite di reddito oltre il quale il beneficio non poteva più operare era pari a euro 12.838,01; per altro verso il ricorrente aveva già percepito nel 2022 un reddito lordo da CP_ lavoro dipendente di euro 18.593,00, come si evince dall'estratto previdenziale prodotto in atti1.
Ne consegue che già alla data di proposizione della domanda il ricorrente non era nelle condizioni per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore con nota di deposito del 11.12.2024 va dunque respinta.
P. Q. M.
- Dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Nulla sulle spese.
- Rigetta l'istanza di liquidazione avanzata dal difensore con nota di deposito del 11.12.2024;
- Revoca ab origine l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a favore del ricorrente con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 28/09/2023 (N. 2023/5319);
Milano, 17/09/2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Donato Pesce Il Presidente dott.ssa Manuela Comodi
Pagina nr. 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 12, nota di deposito del 11 dicembre 2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente dott. Alessandro Donato Pesce Giudice Relatore dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32391/2023 RG, promossa con ricorso depositato in data 17.09.2023 da:
nato a [...] – Senegal - il 16/03/1988 - c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalia Bennato, presso il cui studio in Milano, Corso Buenos Aires n. 52, è elettivamente domiciliato
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lg. 150/2011 avverso provvedimento del Questore di Milano con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
In Fatto In data 20/03/2023 inviava al Questore di Milano istanza volta al rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 286/1998.
Con decreto n. 137/2023 Imm. del 07/08/2023, notificato il 24/08/2023, il Questore di Milano ha rigettato l'istanza, ex art. 5 comma 5 D. Lgs. 286/1998.
Con ricorso depositato il 17.09.2023 la difesa di ha domandato di accertare e Parte_1 dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32 III comma D. Lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 introdotto con DL 130/2020 convertito con L. 173/2020.
Si è costituito con comparsa depositata il 12/11/2024 il , domandando una Controparte_1 declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto delle domande del ricorrente.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 17/09/2025.
*******************
In Diritto
Rileva per prima cosa il collegio che il ricorso è stato presentato nelle more di altro procedimento, iscritto al n. 10926/2020 R.G., promosso dallo stesso con ricorso depositato il Parte_1 28.02.2020 in opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Milano il 09.01.2020 e notificato in data 29.01.2020.
Il procedimento n. 10926/2020 R.G. è stato definito alla camera di consiglio del 17.04.2024. Ivi il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19.1.1 D. Lgs. 286/1998.
Così stando le cose, ritiene il Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere.
Va infatti rilevato che la valutazione del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale costituisce l'unico oggetto del procedimento ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011, costituito appunto, come recita la rubrica dell'articolo, dalle “controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno per esigenze di carattere umanitario”. Ne consegue che il riconoscimento di tale diritto, effettuato nel procedimento promosso ex art. 35 bis D. Lgs. 25/2008 dal medesimo ricorrente, esaurisce l'ambito di giudizio del presente procedimento, che pertanto deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, non disciplinata dal codice, è una forma di definizione del processo di derivazione giurisprudenziale, conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite.
La cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo e costituisce diretta conseguenza del principio dell'interesse ad agire, attestandosi in tal caso, con pronuncia dichiarativa, l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Pagina nr. 2 Nessun provvedimento va adottato in tema di spese, atteso che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002. Va infine revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a favore del ricorrente con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 28/09/2023 (N. 2023/5319);
Come è noto, a norma dell'art. 76 I comma DPR 115/2002 può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore” all'importo stabilito da tale disposizione.
Come risulta dagli atti, il ricorso introduttivo del procedimento è stato depositato il 17.09.2023; in quel momento, per un verso il limite di reddito oltre il quale il beneficio non poteva più operare era pari a euro 12.838,01; per altro verso il ricorrente aveva già percepito nel 2022 un reddito lordo da CP_ lavoro dipendente di euro 18.593,00, come si evince dall'estratto previdenziale prodotto in atti1.
Ne consegue che già alla data di proposizione della domanda il ricorrente non era nelle condizioni per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore con nota di deposito del 11.12.2024 va dunque respinta.
P. Q. M.
- Dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Nulla sulle spese.
- Rigetta l'istanza di liquidazione avanzata dal difensore con nota di deposito del 11.12.2024;
- Revoca ab origine l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a favore del ricorrente con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 28/09/2023 (N. 2023/5319);
Milano, 17/09/2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Donato Pesce Il Presidente dott.ssa Manuela Comodi
Pagina nr. 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 12, nota di deposito del 11 dicembre 2024