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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 17/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in person dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a Sulmona (AQ) in [...] Parte_1 C.F._1
17/01/2003, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rotolo del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona in Via L'Aquila n. 5/a è elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce al ricorso ex art. 473-bis.12 cpc;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a Sulmona (AQ) in [...] Controparte_1 C.F._2
15/02/1991, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Sciullo del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona in Via Cappuccini n. 104/A è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
All'udienza del 19.02.2025 i difensori delle parti hanno chiesto concordemente dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ai sensi degli artt. 473-bis.12 c.p.c. del 10.04.2024 ha adito Parte_2
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito nei confronti di;
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore Controparte_1 ad entrambi i genitori, con collocamento presso la stessa, previa regolamentazione del Per_1 diritto di visita del padre secondo le indicazioni di cui al ricorso introduttivo;
disporsi il versamento, a carico del coniuge, di un congruo assegno a titolo di concorso al mantenimento del
1 figlio, non inferiore ad € 450,00 mensili, con adeguamento ISTAT annuale, nonché l'obbligo di di contribuire nella misura del 75% alle spese straordinarie per il minore;
Controparte_1 disporsi l'obbligo del resistente di versare alla moglie un assegno di mantenimento di almeno € 300,00 mensili nonché l'attribuzione alla ricorrente del 100% dell'Assegno Unico Universale.
Con condanna del resistente alle spese del procedimento.
La ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha allegato:
-di aver contratto, il 30.9.2023 a Sulmona, matrimonio concordatario con , Controparte_1 stabilendo la coppia la residenza coniugale in Sulmona alla Via Badia n.21, in una abitazione condotta in locazione;
-che prima del matrimonio, nel corso della convivenza more uxorio, era nato il figlio Per_2
(n. il 28.03.2023 a L'Aquila);
[...]
-che l'unione coniugale non si è evoluta positivamente e la convivenza, dopo qualche mese, è divenuta intollerabile, in ragione di gravi e reiterati comportamenti assunti dal marito, sia nei confronti della moglie che del figlio;
-che già nell'ottobre 2023 ha assunto comportamenti violenti e all'esito dell'ennesima CP_1 lite la ricorrente è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del locale nosocomio;
-che ha mantenuto un comportamento aggressivo nei confronti della ricorrente, Controparte_1 molestandola ed ingiuriandola insistentemente, disinteressandosi totalmente della vita familiare e di coppia e facendo mancare, anche al piccolo i mezzi di sostentamento;
Per_1
-che nel corso della convivenza more uxorio e prima del matrimonio ha CP_1 improvvisamente lasciato la casa familiare, cessando di contribuire al sostentamento del figlio e costringendola a presentare formale denuncia querela ai sensi dell'art. 570 c.p., con conseguente apertura del procedimento penale n. 803/23 RGNR della Procura della Repubblica di Sulmona;
-di essere stata costretta, alla fine del mese di novembre 2023, a trasferirsi presso l'abitazione della madre, anche in ragione del fatto che, essendo priva di reddito, non avrebbe potuto affrontare le spese per le utenze e per i canoni dell'immobile coniugale locato a proprio nome;
-che dal mese di novembre 2023 il coniuge non ha più contribuito alle esigenze materiali e di sostentamento della famiglia e, solo dopo l'intervento del proprio procuratore, dal mese di gennaio 2024 ha ripreso a versare un assegno mensile di € 300,00;
-di trovarsi in condizioni disagiate sul piano economico, stante il proprio stato di disoccupazione, dovendo fare costantemente ricorso al sostegno della famiglia di origine e avendo altresì chiesto l'assegnazione in via d'urgenza di un alloggio al Comune di Bugnara, al canone mensile calmierato di € 164,00 mensili;
-che, di contro, ha riportato la propria residenza in Sulmona alla Via delle Metamorfosi CP_1
n. 32, gode di un reddito da lavoro autonomo di circa € 1.800,00 mensili, essendo titolare della ditta individuale ME.LE.MA di Matteo Di Loreto, svolge lavori cimiteriali e funerari, in via stabile e prevalente, per la confraternita di Santa Maria Di Loreto di Sulmona;
-che sussistono i presupposti per l'addebito della separazione a carico del coniuge, avendo quest'ultimo ripetutamente disatteso gli obblighi di assistenza imposti dal vincolo matrimoniale e in ragione delle continue aggressioni verbali e fisiche.
Ha concluso quindi nei termini sopra riportati.
2.Con memoria difensiva del 19.07.2024 si è costituito , il quale Controparte_1 preliminarmente ha contestato la ricostruzione avversaria, significando che le condotte rappresentate dalla ricorrente sono destituite di fondamento logico e giuridico oltre che
2 strumentali ed eccependo:
-l'insussistenza dei presupposti, in capo alla ricorrente, per richiedere l'assegno di mantenimento a suo favore, non avendo la stessa dimostrato l'impossibilità di procurarsi adeguati mezzi economici, né fornito alcuna documentazione inerente alla ricerca di un lavoro;
- il difetto di prova in ordine al proprio inadempimento, durante il matrimonio, ai doveri di assistenza materiale e morale e di collaborazione, né del dedotto comportamento violento nei confronti della ricorrente;
- l'assenza di nesso di causalità tra il proprio comportamento e la crisi coniugale, invero già in atto, posto che in presenza di un rapporto coniugale già compromesso, come dichiarato dalla stessa non vi è spazio per richiedere l'addebito della separazione;
Pt_1
-che attualmente la ricorrente frequenta stabilmente un nuovo compagno, escludendo il coniuge dalla possibilità di frequentare il figlio minore, condotta segnalata alla Procura della Repubblica
e agli assistenti sociali del Comune di Sulmona;
-di essere stato obbligato dalla a trasferirsi anche lui presso la predetta abitazione e di aver Pt_1 provveduto fino al 7 febbraio 2024 a sostenere vari esborsi per rendere l'alloggio di Via D'Eramo
n. 9 servibile all'uso;
- di avere in ogni caso da gennaio 2024 ha versato mensilmente il mantenimento al figlio;
- di avere un reddito dichiarato per l'anno 2023 di € 11.524,00 e di aver sempre garantito al figlio un assegno mensile di € 300,00;
- che nel perseguimento dell'interesse supremo del minore deve essere assicurato il principio di bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori alla vita del figlio e non può essere escluso il pernottamento del figlio presso il padre esclusivamente in ragione della tenera età del minore.
Il resistente ha concluso aderendo alla domanda di separazione, previo rigetto della richiesta di addebito e dei provvedimenti di natura economica avanzati dalla ricorrente;
ha altresì chiesto procedersi alla cancellazione delle espressioni convenienti ed offensive riportate nel ricorso introduttivo, adottarsi i provvedimenti relativi al minore, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dello stesso, determinando i tempi e le modalità della presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione del figlio;
ha chiesto infine di porre a carico del medesimo un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 e l'obbligo di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie del minore. Ha infine chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tutto con vittoria di spese e compensi della procedura.
3.Nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. le parti hanno precisato le proprie difese, reiterando e puntualizzando le conclusioni già formulate negli scritti introduttivi.
4.All'esito dell'udienza del 18.09.2024, in cui si è tenuto l'interrogatorio libero delle parti, sono stati pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti nonché istruttori.
5.All'udienza del 19.02.2025 le parti hanno concordemente richiesto la pronuncia sullo status e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la condotta delle parti e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata l'irreversibilità della crisi matrimoniale e
3 l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, che vivono di fatto separati da vari mesi.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve infine disporsi la rimessione della causa sul ruolo per l'istruttoria sulle altre domande, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), i quali hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._3 contratto matrimonio concordatario in data 30.9.2023 in Sulmona, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Sulmona, al n. 26, P. I S Anno 2023;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
-compensa integralmente le spese di lite;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in person dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a Sulmona (AQ) in [...] Parte_1 C.F._1
17/01/2003, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rotolo del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona in Via L'Aquila n. 5/a è elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce al ricorso ex art. 473-bis.12 cpc;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a Sulmona (AQ) in [...] Controparte_1 C.F._2
15/02/1991, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Sciullo del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona in Via Cappuccini n. 104/A è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
All'udienza del 19.02.2025 i difensori delle parti hanno chiesto concordemente dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ai sensi degli artt. 473-bis.12 c.p.c. del 10.04.2024 ha adito Parte_2
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito nei confronti di;
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore Controparte_1 ad entrambi i genitori, con collocamento presso la stessa, previa regolamentazione del Per_1 diritto di visita del padre secondo le indicazioni di cui al ricorso introduttivo;
disporsi il versamento, a carico del coniuge, di un congruo assegno a titolo di concorso al mantenimento del
1 figlio, non inferiore ad € 450,00 mensili, con adeguamento ISTAT annuale, nonché l'obbligo di di contribuire nella misura del 75% alle spese straordinarie per il minore;
Controparte_1 disporsi l'obbligo del resistente di versare alla moglie un assegno di mantenimento di almeno € 300,00 mensili nonché l'attribuzione alla ricorrente del 100% dell'Assegno Unico Universale.
Con condanna del resistente alle spese del procedimento.
La ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha allegato:
-di aver contratto, il 30.9.2023 a Sulmona, matrimonio concordatario con , Controparte_1 stabilendo la coppia la residenza coniugale in Sulmona alla Via Badia n.21, in una abitazione condotta in locazione;
-che prima del matrimonio, nel corso della convivenza more uxorio, era nato il figlio Per_2
(n. il 28.03.2023 a L'Aquila);
[...]
-che l'unione coniugale non si è evoluta positivamente e la convivenza, dopo qualche mese, è divenuta intollerabile, in ragione di gravi e reiterati comportamenti assunti dal marito, sia nei confronti della moglie che del figlio;
-che già nell'ottobre 2023 ha assunto comportamenti violenti e all'esito dell'ennesima CP_1 lite la ricorrente è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del locale nosocomio;
-che ha mantenuto un comportamento aggressivo nei confronti della ricorrente, Controparte_1 molestandola ed ingiuriandola insistentemente, disinteressandosi totalmente della vita familiare e di coppia e facendo mancare, anche al piccolo i mezzi di sostentamento;
Per_1
-che nel corso della convivenza more uxorio e prima del matrimonio ha CP_1 improvvisamente lasciato la casa familiare, cessando di contribuire al sostentamento del figlio e costringendola a presentare formale denuncia querela ai sensi dell'art. 570 c.p., con conseguente apertura del procedimento penale n. 803/23 RGNR della Procura della Repubblica di Sulmona;
-di essere stata costretta, alla fine del mese di novembre 2023, a trasferirsi presso l'abitazione della madre, anche in ragione del fatto che, essendo priva di reddito, non avrebbe potuto affrontare le spese per le utenze e per i canoni dell'immobile coniugale locato a proprio nome;
-che dal mese di novembre 2023 il coniuge non ha più contribuito alle esigenze materiali e di sostentamento della famiglia e, solo dopo l'intervento del proprio procuratore, dal mese di gennaio 2024 ha ripreso a versare un assegno mensile di € 300,00;
-di trovarsi in condizioni disagiate sul piano economico, stante il proprio stato di disoccupazione, dovendo fare costantemente ricorso al sostegno della famiglia di origine e avendo altresì chiesto l'assegnazione in via d'urgenza di un alloggio al Comune di Bugnara, al canone mensile calmierato di € 164,00 mensili;
-che, di contro, ha riportato la propria residenza in Sulmona alla Via delle Metamorfosi CP_1
n. 32, gode di un reddito da lavoro autonomo di circa € 1.800,00 mensili, essendo titolare della ditta individuale ME.LE.MA di Matteo Di Loreto, svolge lavori cimiteriali e funerari, in via stabile e prevalente, per la confraternita di Santa Maria Di Loreto di Sulmona;
-che sussistono i presupposti per l'addebito della separazione a carico del coniuge, avendo quest'ultimo ripetutamente disatteso gli obblighi di assistenza imposti dal vincolo matrimoniale e in ragione delle continue aggressioni verbali e fisiche.
Ha concluso quindi nei termini sopra riportati.
2.Con memoria difensiva del 19.07.2024 si è costituito , il quale Controparte_1 preliminarmente ha contestato la ricostruzione avversaria, significando che le condotte rappresentate dalla ricorrente sono destituite di fondamento logico e giuridico oltre che
2 strumentali ed eccependo:
-l'insussistenza dei presupposti, in capo alla ricorrente, per richiedere l'assegno di mantenimento a suo favore, non avendo la stessa dimostrato l'impossibilità di procurarsi adeguati mezzi economici, né fornito alcuna documentazione inerente alla ricerca di un lavoro;
- il difetto di prova in ordine al proprio inadempimento, durante il matrimonio, ai doveri di assistenza materiale e morale e di collaborazione, né del dedotto comportamento violento nei confronti della ricorrente;
- l'assenza di nesso di causalità tra il proprio comportamento e la crisi coniugale, invero già in atto, posto che in presenza di un rapporto coniugale già compromesso, come dichiarato dalla stessa non vi è spazio per richiedere l'addebito della separazione;
Pt_1
-che attualmente la ricorrente frequenta stabilmente un nuovo compagno, escludendo il coniuge dalla possibilità di frequentare il figlio minore, condotta segnalata alla Procura della Repubblica
e agli assistenti sociali del Comune di Sulmona;
-di essere stato obbligato dalla a trasferirsi anche lui presso la predetta abitazione e di aver Pt_1 provveduto fino al 7 febbraio 2024 a sostenere vari esborsi per rendere l'alloggio di Via D'Eramo
n. 9 servibile all'uso;
- di avere in ogni caso da gennaio 2024 ha versato mensilmente il mantenimento al figlio;
- di avere un reddito dichiarato per l'anno 2023 di € 11.524,00 e di aver sempre garantito al figlio un assegno mensile di € 300,00;
- che nel perseguimento dell'interesse supremo del minore deve essere assicurato il principio di bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori alla vita del figlio e non può essere escluso il pernottamento del figlio presso il padre esclusivamente in ragione della tenera età del minore.
Il resistente ha concluso aderendo alla domanda di separazione, previo rigetto della richiesta di addebito e dei provvedimenti di natura economica avanzati dalla ricorrente;
ha altresì chiesto procedersi alla cancellazione delle espressioni convenienti ed offensive riportate nel ricorso introduttivo, adottarsi i provvedimenti relativi al minore, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dello stesso, determinando i tempi e le modalità della presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione del figlio;
ha chiesto infine di porre a carico del medesimo un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 e l'obbligo di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie del minore. Ha infine chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tutto con vittoria di spese e compensi della procedura.
3.Nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. le parti hanno precisato le proprie difese, reiterando e puntualizzando le conclusioni già formulate negli scritti introduttivi.
4.All'esito dell'udienza del 18.09.2024, in cui si è tenuto l'interrogatorio libero delle parti, sono stati pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti nonché istruttori.
5.All'udienza del 19.02.2025 le parti hanno concordemente richiesto la pronuncia sullo status e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la condotta delle parti e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata l'irreversibilità della crisi matrimoniale e
3 l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, che vivono di fatto separati da vari mesi.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve infine disporsi la rimessione della causa sul ruolo per l'istruttoria sulle altre domande, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), i quali hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._3 contratto matrimonio concordatario in data 30.9.2023 in Sulmona, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Sulmona, al n. 26, P. I S Anno 2023;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
-compensa integralmente le spese di lite;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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