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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3117/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3117/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FUSILLO MATTEO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA QUATTRO FONTANE, 20 00184 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHESI MADDALENA ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CATANZARO, 15 00161 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 8745 del 25 ottobre 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
La società ricorreva al tribunale di Roma contestando il verbale di accertamento notificato Parte_1 dalla per il pagamento della contribuzione non versata in relazione alla Controparte_1 collaborazione resa da 15 incaricati alle vendite nominativamente indicati
La società contestava la fondatezza del verbale di accertamento e ne chiedeva l'annullamento rappresentando la non riconducibilità dell'attività svolta dalle incaricate alla vendita al rapporto di agenzia.
La si costituiva formulando con domanda riconvenzionale condanna al Controparte_1 pagamento della contribuzione non pagata
Il tribunale rigettava il ricorso e accoglieva la domanda riconvenzionale condannando la società al pagamento della somma di euro 243.974,23.
Il tribunale di Roma riteneva , nella sentenza oggetto di impugnativa , che l'attività svolta dagli incaricati individuati dalla in occasione della visita ispettiva fosse riconducibile Controparte_1 al contratto di agenzia , non ricorrendo le condizioni dell'incarico di vendita a domicilio .
La società proponeva appello contestando con il primo motivo la violazione della legge Parte_1
173 /2005 degli articoli 1742 e seguenti del codice civile , dell'articolo 69 comma 5 bis del decreto legislativo numero 59 /2010 .
Con il secondo motivo di appello parimenti negava la stabilità del rapporto riconosciuta dal tribunale
Con il terzo motivo di appello contestava l'esistenza di una zona geografica delimitata di competenza dell'incaricato della vendita .
Con il quarto motivo di appello negava l'esistenza della non esclusività e denunciava l'omesso esame degli atti in merito a tale condizione .
Con il quinto motivo d'appello contestava ulteriormente l'applicazione della disciplina sulla evasione contributiva piuttosto che sulla omissione contributiva in presenza di un difformità di orientamenti di carattere giurisprudenziale .
Con il sesto motivo di appello negava la possibilità di cumulare le sanzioni ex articolo 34 ex articolo
40 del regolamento . CP_1 Con il settimo motivo d'appello chiedeva ridursi le sanzioni in virtù del risparmio d'imposta di cui la società avrebbe beneficiato laddove avesse correttamente versato la contribuzione ad . CP_1
Con l'ottavo motivo di appello contestava la liquidazione delle spese di lite anche in relazione al loro ammontare , ritenuto eccessivo .
Si costituiva contestava lo specificamente le avverse deduzioni e chiedendo la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza.
L'appello è fondato.
I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente perché con essi la società esamina partitamente la sussistenza dei presupposti legali per ricondurre il rapporto di lavoro intrattenuto con le incaricate alla vendita nell'alveo del contratto di agenzia , pervenendo alla conclusione dell'insussistenza delle condizioni per detto inquadramento.
Effettivamente , come rappresentato dalla società e statuito dalla Corte di legittimità , non può accogliersi la tesi basata sulla distinzione tra l'attività di vendita a domicilio e l'agenzia ritenendo che la vendita a domicilio debba risolversi nella mera raccolta di ordinativi di acquisto non sostenuta da alcuna azione di sollecitazione e convincimento del cliente , mentre l'attività propria dell'agente sarebbe caratterizzata da tale azione di promozione della conclusione dei contratti , dovendosi , al contrario , accedere alla lettura per cui l'attività di procacciamento degli affari è connotazione che accomuna venditori e agenti, sicché l'analisi della fattispecie deve essere condotta con riferimento ad altre caratteristiche e tra queste con un particolare riguardo per il requisito di fatto della abitualità, in contrapposizione alla stabilità, riguardato come requisito di diritto (Cass. 17920/2018).
Com'è noto con il contratto di agenzia, secondo la nozione fornita dall'art. 1742 c.c,
l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto di un determinato preponente, la conclusione di contratti in una zona predeterminata.
Caratteri distintivi del contratto di agenzia - nel quale il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale - sono pertanto la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente - non escluse ex post dalla esiguità del numero degli affari conclusi
- di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo La legge 17 agosto 2005 n.173 recante «Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali», definisce, nell'articolo 1, per quanto in questa sede rileva, la "vendita diretta a domicilio", come la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» e per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", « colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio».
All'art. 3 il legislatore del 2005 delinea plurime forme in cui può svolgersi l'attività di incaricato della vendita diretta a domicilio e dispone: “1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 medesimo decreto legislativo. 2.
L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché' incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”. L'art.4 (Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato) prevede:“…2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all' articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6… 9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto”. In forza dell' art. 3 della L. n.173/2005, quindi, l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata in autonoma forma abituale o in forma occasionale o anche, come terza ipotesi, come “ oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia” . Il D.lgs. n.
59/2010 ha posto alcune ulteriori regole e prescrizioni formali alle “vendite presso il domicilio dei consumatori” . Il successivo D.lgs. n. 147/2012, all'art.7, ha poi introdotto significative modificazioni all'articolo 69 del D.lgs. n. 59/2010, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori così stabilendo:“c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale”. In particolare, la norma fornisce precise indicazioni nel senso della mancanza, nel lavoro abituale di vendita a domicilio, dell'assegnazione di una zona in esclusiva, di vincoli di durata della prestazione, dell'assunzione contrattuale del “obbligo vincolante” a svolgere attività promozionale. Il legislatore con l'art. 7 cit. ha chiaramente ribadito e rafforzato l'enunciazione di cui all'art. 3, comma 2, della L. n.173/2005, secondo cui si ha rapporto di agenzia quando l'attività
è “oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia”, ma ha significativamente introdotto elementi sicuramente più specializzanti, escludendo questa tipologia quando l'obbligo non sia previsto contrattualmente, l'incaricato operi in assenza di esclusiva di zona, in assenza di vincoli di durata della prestazione e in presenza della semplice autorizzazione scritta, nonché quando il reddito percepito sia inferiore a cinquemila euro (negli stessi termini, Corte App. Roma n. 2993/2020, n.
791/2024). La ripetizione da parte del legislatore del 2012 della necessaria indicazione nel contratto dell'attività promozionale e la sottolineatura data all' “obbligo” - che deve essere, non solo
“vincolante” ma “assunto contrattualmente”- di svolgere tale attività, costituiscono elementi interpretativi che denunciano la chiara intenzione del legislatore di limitare il rapporto di agenzia alle ipotesi di vendita a domicilio solo ove strettamente configurato, nel contenuto del contratto, l'obbligo a svolgere attività promozionale, in assenza degli altri requisiti previsti dalla norma. Tale limitazione assume particolare rilievo considerando che ai fini dell'individuazione del contratto di agenzia la giurisprudenza afferma che l'obbligo di promuovere gli affari, ove non espressamente presente nel contratto, può anche desumersi dal concreto atteggiarsi del rapporto (Cass.n.2828/16), circostanza che sembra essere esclusa dal legislatore quanto alla vendita a domicilio. Inoltre, l'assenza di obiettivi, unitamente a vincoli di durata, quali elementi caratteristici del rapporto di agenzia, è particolarmente rilevante, poiché l'incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizzazione dell'impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume pertanto nei confronti dell'impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell'esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o di raggiungimento di risultati di vendita Trattasi pertanto di disciplina, quella della vendita a domicilio, che non si sovrappone interamente a quella delle fattispecie negoziali astrattamente riferibili al rapporto instaurato con la committente (lavoro subordinato, agenzia o semplice rapporto di lavoro autonomo)affermando anzi espressamente la configurabilità di un rapporto di lavoro abituale non necessariamente riconducibile al contratto di agenzia, la cui qualificabilità dovrà quindi essere vagliata non solo con riferimento al contenuto della normativa citata ma anche in relazione ai criteri di individuazione affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a tale figura negoziale.
Ciò premesso, occorre interpretare il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, valutando con estremo rigore, alla luce della espressa previsione legislativa, la posizione assunta dalla CP_1
. Dalle lettere di incarico e autorizzazione alla vendita diretta a domicilio (rif. Legge
[...]
173/2005) e dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante in sede ispettiva si ricava che: lo svolgimento dell'incarico consiste nel promuovere e vendere prodotti della società; vengono previste delle “provvigioni”, collegate alle proposte andate a buon fine;
non è prevista una durata dell'incarico anche se lo stesso si è sempre protratto per molti anni;
il recesso è per entrambe le parti libero ed esercitabile in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso . L'incaricato riceve depliant informativi, un campionario, ma si tratta di strumentazione necessaria anche per l'attività di incaricato alla vendita Nessuna esclusiva è convenuta tra le parti e nessuna zona geografica: al contrario è espressamente previsto che non vi sia una zona di riferimento e che la vendita possa operarsi ovunque in Italia e all'estero mentre l'elenco dei nominativi abbinati al CAP corrispondenti al domicilio di ciascuno degli incaricati ha esclusivamente la funzione di agevolare i potenziali clienti nella ricerca di un venditore
E' invece secondario e ininfluente che siano previsti dei compensi indiretti per l'attività di vendita portata a compimento dagli incaricati “acquisiti” dai team leader perché pure questa previsione non colora di obbligatorietà il vincolo contrattuale tra le parti. L'incaricato non è obbligato a fare attività promozionale e di vendita , ma , se i suoi affari vanno a buon fine , il team leader di riferimento ne viene beneficiato (in tal modo incentivando i team leader a coinvolgere nell'attività di vendita a domicilio un numero sempre maggiore di incaricati)
Nelle lettere di incarico non sono previsti obiettivi minimi di fatturato o ordini minimi da raccogliere a colorare l'obbligatorietà dell'impegno contrattuale . Invero le parti hanno convenuto premi, viaggi e la concessione di una auto in comodato per i buoni risultati raggiunti e il legale rappresentante ha riportato la prassi di riunioni settimanali
“motivazionali” per gli incaricati alle vendite, per monitorarne le attività
Si tratta tuttavia esclusivamente di “incentivi” alle vendite che non esprimono alcuna obbligatorietà dell'attività promozionale svolta dagli incaricati. La onerata della prova, non ha CP_1 dimostrato, invece, la sussistenza di un obbligo giuridico a promuovere affari per conto della società
, né ha allegato quali sarebbero state le conseguenze per l'incaricato alle vendite della mancata partecipazione a siffatte riunioni settimanali, ovvero , soprattutto, del mancato svolgimento dell'attività promozionale per conto della società .
Tanto rappresentato, la presenza di fatture periodiche , progressive e consecutive, il monitoraggio settimanale dell'andamento delle vendite, le riunioni periodiche , la previsione di provvigioni indirette non sono elementi idonei a superare l'empasse della mancanza di un obbligo contrattuale di promuovere gli affari della committente
L'appello deve essere dunque accolto , restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
L'esito della lite impone la condanna di al pagamento delle spese del grado commisurate CP_1 ai parametri minimi per un complessivo dovuto di euro 4000 per il primo grado e euro 4758 per il presente grado, oltre iva, cpa e spese generali al 15%
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il verbale di CP_1
del 28.12.20 n. 10137967 e dichiara l'inesistenza di un rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c.
[...] tra la società e gli incaricati individuati nel predetto verbale. Condanna la Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante liquidate in Controparte_1 complessivi euro 6440,00 per il primo grado e 6995,00 per il presente grado oltre iva , CPA e spese generali al 15%.
La Presidente
AR TO AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3117/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. FUSILLO MATTEO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA QUATTRO FONTANE, 20 00184 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHESI MADDALENA ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CATANZARO, 15 00161 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 8745 del 25 ottobre 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
La società ricorreva al tribunale di Roma contestando il verbale di accertamento notificato Parte_1 dalla per il pagamento della contribuzione non versata in relazione alla Controparte_1 collaborazione resa da 15 incaricati alle vendite nominativamente indicati
La società contestava la fondatezza del verbale di accertamento e ne chiedeva l'annullamento rappresentando la non riconducibilità dell'attività svolta dalle incaricate alla vendita al rapporto di agenzia.
La si costituiva formulando con domanda riconvenzionale condanna al Controparte_1 pagamento della contribuzione non pagata
Il tribunale rigettava il ricorso e accoglieva la domanda riconvenzionale condannando la società al pagamento della somma di euro 243.974,23.
Il tribunale di Roma riteneva , nella sentenza oggetto di impugnativa , che l'attività svolta dagli incaricati individuati dalla in occasione della visita ispettiva fosse riconducibile Controparte_1 al contratto di agenzia , non ricorrendo le condizioni dell'incarico di vendita a domicilio .
La società proponeva appello contestando con il primo motivo la violazione della legge Parte_1
173 /2005 degli articoli 1742 e seguenti del codice civile , dell'articolo 69 comma 5 bis del decreto legislativo numero 59 /2010 .
Con il secondo motivo di appello parimenti negava la stabilità del rapporto riconosciuta dal tribunale
Con il terzo motivo di appello contestava l'esistenza di una zona geografica delimitata di competenza dell'incaricato della vendita .
Con il quarto motivo di appello negava l'esistenza della non esclusività e denunciava l'omesso esame degli atti in merito a tale condizione .
Con il quinto motivo d'appello contestava ulteriormente l'applicazione della disciplina sulla evasione contributiva piuttosto che sulla omissione contributiva in presenza di un difformità di orientamenti di carattere giurisprudenziale .
Con il sesto motivo di appello negava la possibilità di cumulare le sanzioni ex articolo 34 ex articolo
40 del regolamento . CP_1 Con il settimo motivo d'appello chiedeva ridursi le sanzioni in virtù del risparmio d'imposta di cui la società avrebbe beneficiato laddove avesse correttamente versato la contribuzione ad . CP_1
Con l'ottavo motivo di appello contestava la liquidazione delle spese di lite anche in relazione al loro ammontare , ritenuto eccessivo .
Si costituiva contestava lo specificamente le avverse deduzioni e chiedendo la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza.
L'appello è fondato.
I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente perché con essi la società esamina partitamente la sussistenza dei presupposti legali per ricondurre il rapporto di lavoro intrattenuto con le incaricate alla vendita nell'alveo del contratto di agenzia , pervenendo alla conclusione dell'insussistenza delle condizioni per detto inquadramento.
Effettivamente , come rappresentato dalla società e statuito dalla Corte di legittimità , non può accogliersi la tesi basata sulla distinzione tra l'attività di vendita a domicilio e l'agenzia ritenendo che la vendita a domicilio debba risolversi nella mera raccolta di ordinativi di acquisto non sostenuta da alcuna azione di sollecitazione e convincimento del cliente , mentre l'attività propria dell'agente sarebbe caratterizzata da tale azione di promozione della conclusione dei contratti , dovendosi , al contrario , accedere alla lettura per cui l'attività di procacciamento degli affari è connotazione che accomuna venditori e agenti, sicché l'analisi della fattispecie deve essere condotta con riferimento ad altre caratteristiche e tra queste con un particolare riguardo per il requisito di fatto della abitualità, in contrapposizione alla stabilità, riguardato come requisito di diritto (Cass. 17920/2018).
Com'è noto con il contratto di agenzia, secondo la nozione fornita dall'art. 1742 c.c,
l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto di un determinato preponente, la conclusione di contratti in una zona predeterminata.
Caratteri distintivi del contratto di agenzia - nel quale il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale - sono pertanto la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente - non escluse ex post dalla esiguità del numero degli affari conclusi
- di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo La legge 17 agosto 2005 n.173 recante «Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali», definisce, nell'articolo 1, per quanto in questa sede rileva, la "vendita diretta a domicilio", come la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» e per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", « colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio».
All'art. 3 il legislatore del 2005 delinea plurime forme in cui può svolgersi l'attività di incaricato della vendita diretta a domicilio e dispone: “1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 medesimo decreto legislativo. 2.
L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché' incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”. L'art.4 (Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato) prevede:“…2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all' articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6… 9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto”. In forza dell' art. 3 della L. n.173/2005, quindi, l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata in autonoma forma abituale o in forma occasionale o anche, come terza ipotesi, come “ oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia” . Il D.lgs. n.
59/2010 ha posto alcune ulteriori regole e prescrizioni formali alle “vendite presso il domicilio dei consumatori” . Il successivo D.lgs. n. 147/2012, all'art.7, ha poi introdotto significative modificazioni all'articolo 69 del D.lgs. n. 59/2010, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori così stabilendo:“c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale”. In particolare, la norma fornisce precise indicazioni nel senso della mancanza, nel lavoro abituale di vendita a domicilio, dell'assegnazione di una zona in esclusiva, di vincoli di durata della prestazione, dell'assunzione contrattuale del “obbligo vincolante” a svolgere attività promozionale. Il legislatore con l'art. 7 cit. ha chiaramente ribadito e rafforzato l'enunciazione di cui all'art. 3, comma 2, della L. n.173/2005, secondo cui si ha rapporto di agenzia quando l'attività
è “oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia”, ma ha significativamente introdotto elementi sicuramente più specializzanti, escludendo questa tipologia quando l'obbligo non sia previsto contrattualmente, l'incaricato operi in assenza di esclusiva di zona, in assenza di vincoli di durata della prestazione e in presenza della semplice autorizzazione scritta, nonché quando il reddito percepito sia inferiore a cinquemila euro (negli stessi termini, Corte App. Roma n. 2993/2020, n.
791/2024). La ripetizione da parte del legislatore del 2012 della necessaria indicazione nel contratto dell'attività promozionale e la sottolineatura data all' “obbligo” - che deve essere, non solo
“vincolante” ma “assunto contrattualmente”- di svolgere tale attività, costituiscono elementi interpretativi che denunciano la chiara intenzione del legislatore di limitare il rapporto di agenzia alle ipotesi di vendita a domicilio solo ove strettamente configurato, nel contenuto del contratto, l'obbligo a svolgere attività promozionale, in assenza degli altri requisiti previsti dalla norma. Tale limitazione assume particolare rilievo considerando che ai fini dell'individuazione del contratto di agenzia la giurisprudenza afferma che l'obbligo di promuovere gli affari, ove non espressamente presente nel contratto, può anche desumersi dal concreto atteggiarsi del rapporto (Cass.n.2828/16), circostanza che sembra essere esclusa dal legislatore quanto alla vendita a domicilio. Inoltre, l'assenza di obiettivi, unitamente a vincoli di durata, quali elementi caratteristici del rapporto di agenzia, è particolarmente rilevante, poiché l'incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizzazione dell'impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume pertanto nei confronti dell'impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell'esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o di raggiungimento di risultati di vendita Trattasi pertanto di disciplina, quella della vendita a domicilio, che non si sovrappone interamente a quella delle fattispecie negoziali astrattamente riferibili al rapporto instaurato con la committente (lavoro subordinato, agenzia o semplice rapporto di lavoro autonomo)affermando anzi espressamente la configurabilità di un rapporto di lavoro abituale non necessariamente riconducibile al contratto di agenzia, la cui qualificabilità dovrà quindi essere vagliata non solo con riferimento al contenuto della normativa citata ma anche in relazione ai criteri di individuazione affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a tale figura negoziale.
Ciò premesso, occorre interpretare il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, valutando con estremo rigore, alla luce della espressa previsione legislativa, la posizione assunta dalla CP_1
. Dalle lettere di incarico e autorizzazione alla vendita diretta a domicilio (rif. Legge
[...]
173/2005) e dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante in sede ispettiva si ricava che: lo svolgimento dell'incarico consiste nel promuovere e vendere prodotti della società; vengono previste delle “provvigioni”, collegate alle proposte andate a buon fine;
non è prevista una durata dell'incarico anche se lo stesso si è sempre protratto per molti anni;
il recesso è per entrambe le parti libero ed esercitabile in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso . L'incaricato riceve depliant informativi, un campionario, ma si tratta di strumentazione necessaria anche per l'attività di incaricato alla vendita Nessuna esclusiva è convenuta tra le parti e nessuna zona geografica: al contrario è espressamente previsto che non vi sia una zona di riferimento e che la vendita possa operarsi ovunque in Italia e all'estero mentre l'elenco dei nominativi abbinati al CAP corrispondenti al domicilio di ciascuno degli incaricati ha esclusivamente la funzione di agevolare i potenziali clienti nella ricerca di un venditore
E' invece secondario e ininfluente che siano previsti dei compensi indiretti per l'attività di vendita portata a compimento dagli incaricati “acquisiti” dai team leader perché pure questa previsione non colora di obbligatorietà il vincolo contrattuale tra le parti. L'incaricato non è obbligato a fare attività promozionale e di vendita , ma , se i suoi affari vanno a buon fine , il team leader di riferimento ne viene beneficiato (in tal modo incentivando i team leader a coinvolgere nell'attività di vendita a domicilio un numero sempre maggiore di incaricati)
Nelle lettere di incarico non sono previsti obiettivi minimi di fatturato o ordini minimi da raccogliere a colorare l'obbligatorietà dell'impegno contrattuale . Invero le parti hanno convenuto premi, viaggi e la concessione di una auto in comodato per i buoni risultati raggiunti e il legale rappresentante ha riportato la prassi di riunioni settimanali
“motivazionali” per gli incaricati alle vendite, per monitorarne le attività
Si tratta tuttavia esclusivamente di “incentivi” alle vendite che non esprimono alcuna obbligatorietà dell'attività promozionale svolta dagli incaricati. La onerata della prova, non ha CP_1 dimostrato, invece, la sussistenza di un obbligo giuridico a promuovere affari per conto della società
, né ha allegato quali sarebbero state le conseguenze per l'incaricato alle vendite della mancata partecipazione a siffatte riunioni settimanali, ovvero , soprattutto, del mancato svolgimento dell'attività promozionale per conto della società .
Tanto rappresentato, la presenza di fatture periodiche , progressive e consecutive, il monitoraggio settimanale dell'andamento delle vendite, le riunioni periodiche , la previsione di provvigioni indirette non sono elementi idonei a superare l'empasse della mancanza di un obbligo contrattuale di promuovere gli affari della committente
L'appello deve essere dunque accolto , restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
L'esito della lite impone la condanna di al pagamento delle spese del grado commisurate CP_1 ai parametri minimi per un complessivo dovuto di euro 4000 per il primo grado e euro 4758 per il presente grado, oltre iva, cpa e spese generali al 15%
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il verbale di CP_1
del 28.12.20 n. 10137967 e dichiara l'inesistenza di un rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c.
[...] tra la società e gli incaricati individuati nel predetto verbale. Condanna la Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante liquidate in Controparte_1 complessivi euro 6440,00 per il primo grado e 6995,00 per il presente grado oltre iva , CPA e spese generali al 15%.
La Presidente
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