Decreto presidenziale 14 aprile 2022
Sentenza 24 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/03/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02353/2025REG.PROV.COLL.
N. 02806/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2806 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Mazzucchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Varese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11246/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante ha prodotto istanza per la concessione della cittadinanza italiana, respinta dall’Amministrazione per la sussistenza di una condanna penale.
2. Avverso tale decisione l’interessato ha prodotto ricorso al Tar per il Lazio, lamentando, in sintesi, che l’Amministrazione, in sede istruttoria, non aveva compiuto alcuna valutazione sulla sua integrazione nel tessuto sociale italiano, limitandosi ad evidenziare l’unico pregiudizio penale.
3. Il Tar adito ha rigettato il gravame, ritenendo che “ il provvedimento risulta adeguatamente motivato in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Difatti, se è vero che la presenza di precedenti penali non è di per sé ostativa alla concessione della cittadinanza, va comunque osservato che la vicenda oggetto della condanna non risulta bagatellare, atteso che si concretizzava in una violenta aggressione di gruppo nei confronti dell’allora datore di lavoro dell’odierno ricorrente.
4.3 In aggiunta, va rilevato che, nell’istanza presentata per la concessione della cittadinanza italiana, il ricorrente ometteva di indicare la precedente condanna penale: orbene, un simile atteggiamento, quand’anche non costituente reato (ad es. perché caratterizzato da semplice negligenza), dimostra la mancata conoscenza dei principî che informano i rapporti con la pubblica amministrazione corroborando un giudizio di inaffidabilità (cfr. Tar Lazio, sez. V-bis, 8 luglio 2022, n. 9354).
4.4 Infine, non colgono nel segno nemmeno le deduzioni del ricorrente dirette ad evidenziare la percezione di redditi, lo stabile insediamento sul territorio nazionale con la propria famiglia, ovvero la conduzione di regolare attività lavorativa. Tali lodevoli circostanze, infatti, appaiono recessive rispetto agli elementi valorizzati dall’amministrazione.
5. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
5.1. Resta comunque salva la possibilità per il ricorrente di presentare una nuova istanza per la concessione della cittadinanza, nel caso di ulteriori fatti sopravvenuti (es. intervenuta riabilitazione penale) ”.
4.1. Con l’atto di appello, il legale ripercorre la vicenda del proprio assistito, già rifugiato politico con asilo riconosciuto, spiegando che la vicenda penale è connessa con la mancata ed ingiustificata corresponsione della sua indennità di fine rapporto, che spinse l’appellante, nell’anno 2008, “ insieme ad altri colleghi di lavoro ad esercitare una indebita pressione nei confronti dell’ex datore di lavoro; a seguito di ciò, egli veniva condannato di fatto per aver esercitato arbitrariamente le proprie ragioni con violenza; al riguardo, il dibattimento, tanto in primo grado, quanto in appello, ha accertato che egli era solo spettatore della violenza (compiuta da uno solo degli altri lavoratori) e ciò non di meno responsabile a titolo di concorso nell’evento lesivo ”, precisando che la sua famiglia risiede in Italia.
4.2. In sintesi, il legale:
- eccepisce i seguenti vizi del provvedimento di diniego : error in iudicando : erroneità della sentenza nella parte in cui esclude l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione sotto il profilo del difetto dei presupposti di fatto e di diritto, del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, della motivazione incongrua, della contraddittorietà, della mancata comparazione degli opposti interessi, della violazione dei principi di buona amministrazione e la violazione dell’art. 9, l. n. 91/1992, in quanto il giudice di prime cure non si è soffermato sull’apolidia del sig. -OMISSIS-, sul suo status di rifugiato, sul suo stabile insediamento sul territorio nazionale con la propria famiglia e sulla conduzione di regolare attività lavorativa;
-lamenta che “ Il Ministero, infatti, ha dimostrato di non aver affatto operato quella comparazione degli opposti interessi necessaria ad una buona amministrazione: a fronte dell’ipotetico rischio per la sicurezza pubblica peraltro, di fatto, insussistente, ha del tutto travolto l’interesse del ricorrente e della sua famiglia, immotivatamente relegati a ritornare in uno stato di sostanziale apolidia.
Da ultimo, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, deve negarsi che, ai fini del diniego della cittadinanza nei confronti del sig. -OMISSIS-, possa assumere rilievo la circostanza che “nell’istanza presentata per la concessione della cittadinanza italiana, il ricorrente ometteva di indicare la precedente condanna penale”, con ciò dimostrando “la mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con la pubblica amministrazione corroborando un giudizio di inaffidabilità”(cfr. doc. n. 21).
Anzitutto, difetta in toto un accertamento giudiziale della falsità della dichiarazione in questione sicché l’omissione riferita non può certo costituire un fatto su cui fondare la legittimità del diniego della cittadinanza.
Ciò tanto più se si considera che, nella specie, difettava in capo al sig. -OMISSIS- la coscienza e la volontà dell’omissione e, dunque, l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie ascritta all’appellante.
Infatti, va apprezzato che, alla data della presentazione della domanda per la concessione della cittadinanza nell’ottobre 2013, erano già decorsi 5 anni dal fatto per il quale il sig. -OMISSIS- era stato condannato in sede penale con l’applicazione della sospensione condizionale della pena.
E’ evidente che il sig. -OMISSIS- aveva ritenuto il reato estinto e che perciò la condanna subita non fosse da indicare nella domanda di concessione della cittadinanza (sulla rilevanza della buona fede in materia e sulla necessità di accertamenti istruttori, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 6789 del 2 agosto 2022) ”.
5. Il Ministero dell’Interno, nel controdedurre, ribadisce di avere “ legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, ritenendo che la condanna subita dal richiedente costituisce indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale ”.
6. All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. Come da giurisprudenza consolidata, il provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto squisitamente discrezionale di “alta amministrazione”, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “ status illesae dignitatis ” (morale e civile) di colui che lo richiede (Cons. St., sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878/94; 12 aprile 1995, n. 1834/91; 26 agosto 1998, n. 1108/96; 3 marzo 1999, n. 29/99; sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; 25 agosto 2016, n. 3696).
1.2. Si tratta, quindi, di un provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, da cui consegue che l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato.
Ne consegue che nella valutazione articolata che spetta all’Amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini.
Il sindacato del giudice su tale valutazione discrezionale deve quindi fondarsi anche sulla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e sull’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica e ragionevole e sulla coerenza dei fatti presi a fondamento dall’Amministrazione con la ratio del potere attribuitole (nel senso, ex plurimis , Cons. St., Sez. III, n. 10373/2024).
2. Ciò posto, nel caso in esame è vero che il provvedimento impugnato è radicato su un unico precedente penale, ma è altrettanto vero che lo straniero non ha un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 91 (nel senso Cons. St., sez. III, n. 5638/2018 e n. 185/2025).
3. Va altresì osservato:
- che la motivazione posta a base del diniego impugnato, che dalla condanna penale riportata dall’istante trae un giudizio di non piena integrazione dello stesso nel tessuto sociale, non appare manifestamente connotata da vizi di legittimità;
- che l’indirizzo giurisprudenziale invocato dall’appellante, che richiede all’Amministrazione una motivazione “rafforzata” in caso di condanne risalenti a molto tempo prima, non è conferente al caso di specie, laddove la condanna posta a base del diniego risale a poco più di tre anni prima del decreto dell’Amministrazione.
4. Ne deriva che, nei limiti del già citato sindacato estrinseco consentito al giudice in questo tipo di procedimenti, non appaiono sussistenti i vizi lamentati dal ricorrente, apparendo effettivamente recessive le ulteriori circostanze afferenti al suo radicamento familiare e lavorativo in Italia, salva la facoltà di formulare una nuova istanza di cittadinanza, come correttamente osservato dal giudice di prime cure.
5. Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche menzionate nella decisone.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO