Sentenza 14 maggio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 14/05/2015, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2013, proposto da:
Roche GN Spa - Società Unipersonale, rappresentata e difesa dagli avv. Jacopo Recla, Maria Alessandra Bazzani e Federico Mazzei, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, corso Italia, 10;
contro
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano; Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano;
Provincia Autonoma di Bolzano;
nei confronti di
BB SR, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Scanzano e Elio Leonetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Zocchi in Bolzano, Via Orazio,25;
per l'annullamento
- della determinazione n. 2013/D3/00648 di data 13/11/2013 mediante la quale l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - Comprensorio Sanitario di Merano ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore di BB srl del lotto n. 1 della "procedura aperta per il noleggio in full-service di apparecchiature per indagini diagnostiche e l'acquisto dei relativi reagenti e consumabili per il laboratorio di Merano e Silandro";
- della nota n. prot. 0130743/13/07/bs di data 15/11/2013, ricevuta in pari data, mediante la quale la suddetta determinazione è stata comunicata a Roche GN Spa;
- per quanto occorrer possa, dell'art. 6 del Capitolato d'oneri, nelle parti di cui in esposizione;
nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria;
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale della BB SR;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori:
F. Mazzei per la ricorrente;
A. Zocchi, in sosituzione di E. Leonetti, per la BB S.r.l;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso la Roche GN Spa – Società Unipersonale impugna gli atti, in epigrafe indicati, relativi all’aggiudicazione definitiva a favore della BB SR del lotto n. 1 della “procedura aperta di noleggio in full-service di apparecchiature per indagini diagnostiche e l’acquisto dei relativi reagenti e consumabili per il laboratorio di Merano e Silandro”.
Il ricorso poggia sui seguenti motivi:
“A. Sull’illegittimità in via autonoma dei provvedimenti impugnati:”
In via principale si lamenta l’illegittimità, in via derivata, dell’aggiudicazione, in quanto atto fondato sull’asserita illegittima esclusione della Roche GN Spa per i motivi censurati nel ricorso di primo grado (così come riproposti in sede di appello), unitamente ai motivi di contestazione della sentenza di primo grado, che vengono tutti integralmente richiamati, per quanto occorrer possa.
“B. Sull’illegittimità in via autonoma dei provvedimenti impugnati:”
In via subordinata si censura l’illegittimità, in via autonoma, dell’aggiudicazione a favore della BB SR, per i seguenti motivi:
“1. Carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione del Capitolato d’oneri nelle parti di cui in esposizione.”
“2. Carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione del Capitolato d’oneri nelle parti di cui in esposizione.”
“3. Violazione del Capitolato d’oneri nelle parti di cui in esposizione. Difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Violazione dell’art. 4 del Disciplinare.”
“4. Violazione degli artt. 55 e 81 D.Lgs. 163/2006. Difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. Violazione dell’art. 4 del Disciplinare di gara.”
Con atto di costituzione dd. 3.1.2014 si costituiva in giudizio la controinteressata BB SR chiedendo il rigetto del ricorso, perché inammissibile e comunque infondato.
Con ricorso incidentale, notificato il 10 gennaio 2014, la BB SR impugnava, in via incidentale, gli atti della procedura di gara, limitatamente alle parti in cui la Roche GN Spa non era stata esclusa dalla gara per ulteriori ragioni rispetto a quelle contenute nel provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante.
L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
In vista dell’udienza pubblica del 6 maggio 2015 la difesa della Roche GN Spa ha depositato l’”Istanza per la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse” dd. 31.3.2015, nella quale, preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3901/2014, depositata il 22.7.2014, che ha confermato la sentenza di questo Tribunale n. 285/2013, statuendo la definitiva esclusione della ricorrente principale dalla gara, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese vengano compensate.
All’udienza pubblica del 6.5.2015, il procuratore della BB SR ha insistito nella rifusione delle spese di lite, mentre il procuratore della ricorrente si è rimesso al Collegio.
Il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene opportuno esaminare, in via prioritaria, il ricorso principale, essendo lo stesso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Collegio che, nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, occorre, pertanto, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto.
Orbene, al momento della presentazione del presente ricorso, sussisteva l’interesse a ricorrere della ricorrente, considerato che la sua esclusione dalla gara non era ancora definitiva, essendo ancora pendente, davanti al Consiglio di Stato, l’appello contro la decisione di questo Tribunale (sentenza n. 285/2013), che aveva rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente contro il provvedimento di esclusione dalla gara.
Peraltro, l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti.
E nel caso di specie, l’interesse della ricorrente alla decisione è venuto meno, nelle more del giudizio, a seguito dell’intervenuta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3901/2014, depositata il 22.7.2014, che ha confermato la sentenza di questo Tribunale n. 285/2013, con la quale era stato rigettato il ricorso presentato dalla Roche GN Spa contro l’esclusione dalla gara.
Invero, la definitiva esclusione della ricorrente dalla gara ha fatto venire meno l’interesse della medesima alla decisione sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, il cui ricorso non può che essere, di conseguenza, dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la ricorrente trarre più alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento del relativo ricorso: “Nel caso in cui l'amministrazione abbia escluso dalla gara un concorrente, questi non ha la legittimazione ad impugnare gli atti della procedura sino all'aggiudicazione, a meno che non ottenga una pronuncia di accertamento della illegittimità dell'esclusione. E infatti, la determinazione di esclusione, non impugnata o non annullata, determina l'effetto di cristallizzare in modo definitivo la posizione sostanziale del concorrente, ponendolo nelle stesse condizioni di colui che sia rimasto estraneo alla gara, non avendo un'aspettativa diversa e maggiormente qualificata di quella che si può riconoscere in capo ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla gara.” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 marzo 2014, n. 1308).
L’improcedibilità del ricorso principale determina, altresì, l’improcedibilità del ricorso incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.
Nulla si dispone in ordine alle spese delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale a rifondere le spese di lite in favore della BB SR, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA, CAP e altri oneri, nonché al contributo unificato relativo al ricorso incidentale.
Nulla per le spese delle altre parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Terenzio Del Gaudio, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere, Estensore
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
Edith Engl, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
IL SEGRETARIO