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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 34. Relazione generale del progetto esecutivo
(art. 36, d.P.R. n. 554/1999) 1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita' di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 36, d.P.R. n. 554/1999) 1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita' di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 16
- 1. IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E IL G.P.P. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE NELLA RECENTE EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 91.30415
IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E IL G.P.P. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE NELLA RECENTE EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE. […] L'Italia, da parte sua, emana nel 1993 il primo “Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell'Agenda 21”, che costituisce un esame dello stato di attuazione delle politiche ambientali. […]
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Giurisprudenza • 208
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 27/03/2020, n. 7554Provvedimento: […] Questa Corte ha di recente chiarito (Cass. 15029/2016; conf.Cass. 5681/2017) che «in relazione agli appalti pubblici in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, recante il regolamento attuativo della I. n. 109 del 1994, l'art. 232 del primo, nel dettare la relativa disciplina transitoria, […] Legge quadro Merloni, n. 109 del 1994, in vigore dal 28 luglio 2000, è applicabile anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento della entrata in vigore del regolamento di attuazione della Legge quadro, di cui al d.P.R. n. 544 del 1999, nei limiti indicati dall'art. 232 di tale Regolamento», […]Leggi di più...
- principio del "tempus regit actum"·
- ambito applicativo·
- conseguenze·
- fattispecie·
- esclusione·
- riserve·
- regolamento attuativo·
- disciplina transitoria·
- l. n. 109 del 1994·
- opere pubbliche (appalto di)·
- in genere (nozione, caratteri, distinzioni)