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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 758/2021 R.G. Trib.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 10/04/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa dalla: DI , con sede a Caltanissetta, TE
Via Cimabue s.n.c. (Cod. Fisc. ; P.IVA ), in CodiceFiscale_1 P.IVA_1 persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...]
nato a [...] il 1° gennaio 1975 ed ivi residente in TE
Via N. Colajanni n. 250 (Cod. Fisc. ), rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Salvatore Maria Galiano (Cod. Fisc. , CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente - CONTRO
(P.I. ), con sede a Mafalda (CB), in via Gabriele Pepe CP P.IVA_2
Vico I, n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Stefano Prospero (CF ), con domicilio C.F._3 digitale eletto presso l'indirizzo PEC
Email_2
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti;
* * *
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 24/06/2021, la DI individuale
(d'ora in avanti, anche TE [...]
) in persona del suo omonimo titolare, ha esposto: CP_2
- che con atto del 09/05/2019, la gli ha affidato <servizio di CP rappresentanza con mandato per la vendita e la promozione del marchio IN Jeans London linea Uomo e Donna” [d'ora in avanti, anche “IN Jeans” n.d.r.], individuando, quale zona di competenza, il territorio regionale siciliano>> [doc. 1 e pag. 1 ricorso];
- che, in seno al predetto atto, era stato definiti i seguenti patti:
• l'agente avrebbe avuto diritto ad una provvigione del 12% dell'imponibile derivante dalle vendite;
• il diritto alla provvigione si sarebbe perfezionato con l'incasso delle somme da parte del preponente;
• le provvigioni sarebbero state corrisponde con cadenza trimestrale;
1 • superata la prima stagione di prova, coincidente con la “primavera estate 2020”, il rapporto si sarebbe trasformato in <in regolare mandato d'agenzia a tempo indeterminato e regolamentato secondo l'AEC>> [pag. 2 ricorso];
- che la preponente, nonostante la corretta e regolare esecuzione dell'accordo, non ha mai corrisposto alcun compenso provvigionale;
nelle more dell'esecuzione, peraltro, la stessa gli ha comunicato la decisione di cancellarsi dal registro delle imprese, con l'avviso che il rapporto sarebbe proseguito senza soluzione di continuità con la CP
- che, nell'ambito del suddetto mutamento, i clienti avrebbero potuto continuare ad ordinare la merce alla (fino alla sua cessazione) mentre CP
i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati alla come indicato nella CP comunicazione e-mail del 08/10/2019 [doc. 2];
- che, così disponendo, la aveva dimostrato di aver ceduto di CP fatto alla il ramo d'azienda concernente la vendita di prodotti a marchio CP
“IN Jeans”; CO
- di aver richiesto tanto alla quanto alla tramite gli indirizzi CP mail che le stesse adoperavano indistintamente per le comunicazioni
” e ”, il pagamento delle Email_3 Email_4 provvigioni fino a quel momento, l'inoltro di un prospetto provvigionale aggiornato CO
[doc. 4] e, infine, la formalizzazione del rapporto d'agenzia anche con la ai fini di una più agevole gestione delle vendite [doc. 5];
- che le predette richieste sono rimaste prive di riscontro, per quanto l'attività di promozione continuasse ad essere svolta in modo puntuale [doc. 5-bis];
- che, dopo la cessazione formale di avvenuta in data 21/04/2020 CP
[visura camerale doc. 6], le richieste di pagamento sono state reiterate all'indirizzo CO della sola la quale, tuttavia, le ha disconosciute <eccependo la propria pretesa autonomia rispetto a > [pag. 3 ricorso]; COroparte_3 CO
- che, con nota pec del 20/01/2021, il proprio avvocato ha diffidato la a corrispondere la somma complessiva di € 4794,19 di cui provvigioni maturate nel corso delle stagioni P.E. 2019 (€. 601,74), A.I. 2019-2020 (€. 853,68), P.E. 2020 (1.089,01) e A.I. 2020-2021 (€. 244,01); - nonché €. 1.505,75 a titolo di indennità dovute in virtù allo stesso e maturate in proporzione alle suddette provvigioni, complessivamente ammontanti ad €. 1.505,75, di cui €. 27,88 a titolo di indennità di fine rapporto, €. 83,65 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed €. 1.394,22 a titolo di indennità meritocratica;
- €. 944,16 a titolo di provvigioni non ancora maturate in relazione alle stagioni A.I. 2019-2020 (€. 811,56) e P.E. 2020 (€.
132,60); €. 500,00 a titolo di compensi professionali dovuti a fronte dell'intervento dello scrivente avvocato;
>> [pagine 3 e 4 ricorso]; CO
- che la predetta diffida è stata riscontrata dall'avvocato della il quale
<per un verso, contestava la fondatezza della richiesta di pagamento, in quanto - affermava - “la mia assistita non ha avuto nessun rapporto e/o accordo di agenzia con la DI GN Show Room, alla quale non ha commissionato alcuna attività, e inoltre, è stata costituita in data 28 agosto 2019”; - per altro verso, intimava alla DI odierna ricorrente di voler provvedere al pagamento in favore della
[...] della complessiva somma di €. 1.733,00 (comprensiva di compensi CP professionali complessivamente ammontanti ad €. 100,00), asseritamente dovuta in virtù della fattura n. 1 del 27 gennaio 2020, emessa dalla a fronte di non CP meglio precisate forniture da essa effettuate in favore della DI >> [doc. CP_4
8].
2 La cornice fattuale ora tratteggiata è stata accompagnata dalla seguenti considerazioni in diritto:
- il contratto stipulato tra la DI e rientra nel TE CP paradigma del contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 cc e dell'art. 1 AEC commercio 16/02/2019 [ove è definita la figura dell'agente” in ossequio alla direttiva
86/253/CE]; ed invero, <- il contratto de quo ha ad oggetto l'attività di promozione
e vendita dei prodotti del marchio IN Jeans London;
- è stato individuato, quale ambito territoriale per l'espletamento di detta attività, quello della regione Sicilia;
- è evidente la stabilità del contratto, nel senso supra indicato, proprio in virtù dell'esistenza di un accordo scritto delineante gli obblighi scaturenti in capo alle parti;
- il contratto è a titolo oneroso, essendo prevista la corresponsione di compensi provvigionali di ammontare pari al 12% sulle vendite;
- sussiste l'autonomia organizzativa dell'agente>> [pag. 6 ricorso]; in ogni caso, essendo decorsa senza contestazioni la “prima stagione di prova, intesa come primavera estate 2020”, il rapporto intercorso tra le parti si è comunque trasformato ipso iure in un contratto d'agenzia a tempo indeterminato;
- tra la e la è intervenuta una cessione occulta di ramo CP CP CP d'azienda in ordine alla promozione e vendita di prodotti a marchio “IN Jeans”; come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, <“l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta “ad probationem” per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni) (cass. 6071/1987)” (in termini, cfr. Trib. Treviso, Sez. III, 30 novembre 2018, n. 2395)>> [pag. 7 ricorso];
- nel caso di specie, gli elementi capaci di disvelare la sussistenza di una cessione occulta di ramo d'azienda sono integrati:
➢ dalla fitta corrispondenza telematica intercorsa tra la DI da TE CO una parte e la prima, la dopo, dall'altra tra il maggio CP
2019 e l'agosto 2020 da cui si evince: <- in primis, tanto la CP quanto la utilizzavano indistinta-mente gli stessi
[...] COroparte_1 indirizzi di posta elettronica (i.e.: e Email_3
) ai fini della gestione del rapporto di agenzia con Email_4 la DI - in secundis, è stata la stessa a comunicare COroparte_3 alla DI in data 8 ottobre 2019, che i pagamenti della merce TE del marchio IN Jeans ad essa ordinata dai vari clienti grazie all'attività di promozione dell'agente avrebbero dovuto essere effettuati direttamente in favore di Parte_2
➢ dalla circostanza che le prescrizioni dettate nella predetta nota dell'08
[...] ottobre 2019 sono state osservate da tutti i clienti [si richiamano per relationem i movimenti indicati da pagina 8 a pagina 13], con conseguente trasmissione alla TBE dei crediti inerenti alle vendite promosse dall'agente; CO
- in virtù di detta cessione occulta, la è subentrata nel contratto originariamente sottoscritto con la ed è tenuta al pagamento dei CP compensi provvigionali maturati in relazione alle <vendite promosse in favore di
e perfezionate mediante il pagamento a quanto quelle interamente CP CP
con la sola >> [pag. 14 ricorso]; Parte_3 CP
3 - in subordine, qualora non dovesse essere ravvisata una cessione occulta di ramo d'azienda, lo stretto legame intercorrente tra e consente CP CP di delineare tra le stesse una “super-società di fatto” atteso che:
➢ vi era identità di scopo sociale come attestato dal semplice raffronto camerale;
➢ vi era un uso promiscuo dei mezzi organizzativi come comprovato dall'utilizzo condiviso degli account di posta elettronica;
➢ vi era una condivisione tanto degli elementi attivi (i crediti insorti per le vendite promosse dalla DI quanto una condivisione TE degli elementi passivi (i compensi provvigionali);
- l'omessa corresponsione delle spettanze provvigionali configura un grave inadempimento che giustifica la risoluzione per giusta causa del rapporto di agenzia ai sensi degli artt. 2119 cc e 1751 c. 2 cc;
- sul piano del quantum debeatur, con l'accordo del 09/05/2019 era stato pattuito in favore della “DI un compenso provvigionale pari al 12% TE dell'imponibile derivante dalle vendite promosse;
applicando tali criterio, l'ammontare complessivamente dovuto in relazione agli ordini trasmessi a
[...]
e pagati a [punto A pagine da 18 a 23] nonché a quelli CP CP sviluppati interamente con raggiunge l'importo di € 2922 oltre IVA e CP ritenute;
a tale importo, vanno aggiunte:
o le provvigioni maturande rispetto ad ordini inoltrati a e CP CO fatturati da allo stato, non pagati: € 810,60, oltre IVA e ritenute;
o le indennità dovute per effetto dello scioglimento del contratto di agenzia, segnatamente:
▪ l'indennità di risoluzione del rapporto (che il preponente è tenuto ad accantonare presso Enasarco ma, in mancanza, è obbligato a corrisponderla direttamente all'agente)2: <<a) €. 149,30, oltre ritenute, se calcolat[a n.d.r.] sul totale di €. 3.732,60 (=2.992,00+810,60), comprensivo, cioè, delle provvigioni già maturate e di quelle ad oggi non maturate poiché non risulta l'incasso degli importi spettanti al preponente;
b) €. 116,88, oltre ritenute, se calcolata sulle sole provvigioni ad oggi maturate in virtù dell'avvenuto incasso da parte del preponente, ammontanti ad €. 2.922,00>>.
4 ▪ l'indennità supplettiva di clientela3: a) €. 111,96, oltre ritenute, se calcolat[a n.d.r.] sul totale di €. 3.732,60 (=2.992,00+810,60), comprensivo, cioè, delle provvigioni già maturate e di quelle ad oggi non maturate poiché non risulta l'incasso degli importi spettanti al preponente;
b) €. 89,76 oltre ritenute, se calcolata sulle sole provvigioni ad oggi maturate in virtù dell'avvenuto incasso da parte del preponente, ammontanti ad €. 2.922,00>>. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <COrariis reiectis, A. ritenere e dichiarare che l'accordo stipulato tra e la DI COroparte_3 [...]
, in persona del suo omonimo titolare e legale TE rappresentante pro tempore, in data 9 maggio 2019, fosse qualificabile ab origine come contratto di agenzia;
A bis. in subordine, ritenere e dichiarare che l'accordo stipulato in data 9 maggio 2009 tra e la DI COroparte_3 TE
, in persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante pro
[...] tempore, al termine della stagione primavera estate 2020 si è trasformato in contratto di agenzia a tempo indeterminato;
B. ritenere e dichiarare la sussistenza di una cessione occulta, da parte della in favore della COroparte_3 COroparte_1 del ramo di azienda inerente la vendita del marchio COroparte_5
e che, conseguentemente, la è subentrata nel contratto di
[...] COroparte_1 agenzia originariamente stipulato tra la e la DI COroparte_3 TE
, in persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante pro
[...] tempore;
B bis. quindi, ritenere e dichiarare che la è rimasta obbligata COroparte_1
a provvedere al pagamento delle provvigioni spettanti alla DI in virtù del TE contratto stipulato con la in data 9 maggio 2019, e, pertanto, COroparte_3 ritenere e dichiarare la risoluzione per giusta causa, ex artt. 1751, comma 2, e 2119 c.c., del contratto di agenzia intercorso tra le parti, stante l'inadempimento della in relazione all'obbligo di pagamento dei compensi provvigionali COroparte_1 spettanti al ricorrente;
C. conseguentemente, ritenere e dichiarare che la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è obbligata al CP pagamento di tutto quanto dovuto alla DI , in TE persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore, a titolo di provvigioni ed indennità spettanti a fronte dell'esecuzione del contratto di agenzia del 9 maggio 2019 e del suo scioglimento, e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore CP della DI , in persona del suo omonimo titolare TE e legale rappresentante pro tempore: C bis. ove, in esito all'espletamento dell'attività istruttoria, dovessero risultare dovute sia le provvigioni certamente maturate alla data della redazione del presente atto (€. 2.922,00) sia quelle non ancora esigibili poiché non risulta l'in-casso, da parte della preponente, delle somme fatturate (€. 810,60), la somma di €. 3.993,86, oltre IVA e ritenute, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, di cui: - €. 3.732,60, oltre
5 IVA e ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte;
- €. 149,30, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di F.I.R.R.; - €. 111,96, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di indennità sostitutiva di clientela;
C ter. ove, in esito all'espletamento dell'attività istruttoria, dovessero risultare dovute le sole provvigioni certamente maturate al momento della redazione del presente atto (pari ad €. 2.992,00), la somma di €. 3.128,64, oltre IVA e ritenute, di cui: - €. 2.922,00, oltre IVA e ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte;
- €. 116,88, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di F.I.R.R.; - €. 89,76, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di indennità sostitutiva di clientela;
in subordine: D. ritenere e dichiarare che, sino alla data della cessazione della società
quest'ultima e la hanno costituito una supersocietà di COroparte_3 COroparte_1 fatto, con conseguente insorgenza della responsabilità solidale ed illimitata delle due società in relazione ai debiti contratti nell'interesse della supersocietà; D bis. quindi, ritenere e dichiarare che, a seguito della cessazione della la COroparte_3 [...]
è rimasta obbligata a provvedere al pagamento delle provvigioni spettanti alla CP DI in virtù del contratto stipulato con la stessa in data 9 TE COroparte_3 maggio 2019, e, pertanto, ritenere e dichiarare la risoluzione per giusta causa, ex artt. 1751, comma 2, e 2119 c.c., del contratto di agenzia intercorso tra le parti, stante l'inadempimento della in relazione all'obbligo di pagamento dei COroparte_1 compensi provvigionali spettanti al ricorrente;
E. conseguentemente, ritenere e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, è obbligata al pagamento di tutto quanto dovuto alla DI
[...]
, in persona del suo omonimo titolare e legale TE rappresentante pro tempore, a titolo di provvigioni ed indennità spettanti a fronte dell'esecuzione del contratto di agenzia del 9 maggio 2019 e del suo scioglimento, e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante COroparte_1 pro tempore, a pagare in favore della DI , in TE persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore: E bis. ove, in esito all'espletamento dell'attività istruttoria, dovessero risultare dovute sia le provvigioni certamente maturate alla data della redazione del presente atto (€. 2.922,00) sia quelle non ancora esigibili poiché non risulta l'in-casso, da parte della preponente, delle somme fatturate (€. 810,60), la somma di €. 3.993,86, oltre IVA e ritenute, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, di cui: - €.
3.732,60, oltre IVA e ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte;
- €. 149,30, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di F.I.R.R.; - €. 111,96, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di indennità sostitutiva di clientela;
E ter. ove, in esito all'espletamento dell'attività istruttoria, dovessero risultare dovute le sole provvigioni certamente maturate al momento della redazione del presente atto (pari ad €. 2.992,00), la somma di €. 3.128,64, oltre IVA e ritenute, di cui: - €. 2.922,00, oltre IVA e ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare
6 dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte;
- €. 116,88, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di F.I.R.R.; - €. 89,76, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di indennità sostitutiva di clientela. Con vittoria di spese e compensi di difesa>>. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, la si è CP tempestivamente costituita in giudizio e ha censurato la ricostruzione avversaria, evidenziando: CO
- che <alcun incarico ovvero mandato è stato conferito, dalla , alla DI individuale del Sig. relativo alla vendita e/o promozione di TE prodotti commercializzati dalla resistente. Prova ne è l'assenza di qualsivoglia accordo scritto tra le parti ovvero di qualsivoglia comunicazione effettuata dalla CO
alla ricorrente relativa ad incarichi o compiti, anche occasionali, da CO svolgere>> [pag. 7 memoria;
- che, essendo stata costituita soltanto in data 28/08/2019, <gli unici rapporti intercorsi tra le parti riguardano le forniture di capi di abbigliamento effettuate da CO
alla “GN”, come da fattura in atti, rimasta in parte insoluta per Euro 1633,60>>;
- che la corrispondenza prodotta attiene al rapporto intercorso tra la “GN” e il CO marchio “Clinck” <mentre nessuna corrispondenza tra , la ricorrente e la CP
è stata prodotta poiché inesistente>>; inoltre, <nessun contratto di agenzia
[...] CO è stato mai stipulato tra le parti in causa;
nessuna cessione è intercorsa tra e
e, tantomeno, è mai stata costituita una “supersocietà di fatto” tra loro>> CP CO
[pag. 8 memoria;
- che la cessione di ramo d'azienda presuppone il trasferimento di una
“articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata” mentre va esclusa quando la cessione <sia diretta a spostare solo taluni beni o CO rapporti>> [pag. 9 memoria;
come chiarito dalla Suprema Corte, <per «ramo d'azienda», come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e (come affermato anche dalla corte di giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, in C-51/00) consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo;
il relativo accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 c.c. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto e comporta la mera sostituzione di uno dei soggetti contraenti, nonché il consenso del lavoratore ceduto”; nel caso di specie, non si comprende <quale unità produttiva CO abbia acquistato la dalla ovvero quale attività economica, della CP CO seconda, la resistente abbia perseguito>> [pag. 11 memoria;
- che l'art. 2560 circoscrive la responsabilità del cessionario ai soli debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie;
l'onere di provare l'iscrizione dei debiti sui libri contabili è a carico del creditore [vengono richiamate, Cass. CO 22418/2017 e Cass. 21561/2020 – pag. 12 memoria;
7 - che l'istituto della “super-società di fatto” ha natura pretoria ed è stato elaborato in materia di procedure concorsuali con lo scopo di estendere la declaratoria di fallimento a quelle persone, fisiche o giuridiche, che partecipano in via di fatto ad una società di persone come soci illimitatamente responsabili;
nel caso in esame, mancano del tutto i presupposti applicativi del suddetto istituto stante CO l'assenza di rapporti tra la e la e la mancata dimostrazione dello CP stato di insolvenza della prima;
- che non si è mai verificato alcun subentro nel contratto intercorso tra controparte e nessuna attività di intermediazione commerciale è stata CP CO prestata dal ricorrente in favore di <le copie degli assegni e degli ordini CO prodotti, di cui non vi è prova dell'incasso, della trasmissione degli ordini alla , nonché delle consegne effettuate…>>, non sono idonei a sostenere la ricostruzione avversaria;
- che il contratto di agenzia va provato per iscritto e <Non possono assumere valore probatorio per la prova del contratto di agenzia i documenti prodotti, trattandosi non del contratto stipulato bensì di estratti provvigionali o fatture o meri elenchi clienti, da cui non possono trarsi elementi circa la conclusione di un contratto di agenzia, tanto più che essi nulla dicono in ordine alla promozione stabile di affari da parte del ricorrente ed alla conclusione dei contratti asseritamente promossi, e sono compatibili con una mera collaborazione per la vendita di prodotti con soggetti già clienti dell'azienda, come asserito dalla convenuta>> [Cass. 13822/2015];
- che, in punto quantum debeatur, le provvigioni dovrebbero essere calcolate facendo riferimento:
• alle somme realmente incassate qualora si ritenesse sussistente una cessione di ramo d'azienda o una “super-società” di fatto CO tra e CP
• in alternativa, agli incassi ottenuti a partire dal 28/08/2019 ove fossero escluse entrambe le suddette circostanze. CO La ha quindi concluso nei seguenti termini: <Nel merito: Respingere la domanda del ricorrente perché infondata e non provata per tutti i motivi sopra esposti;
In Via Subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda avversa, rideterminare, anche con l'ausilio di un CTU, le somme eventualmente spettante alla ricorrente per tutti i motivi sopra esposti. Con Vittoria di Spese>>.
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti.
La causa è stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del
10/04/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. L'azione giudiziale intrapresa dalla DI è volta ad ottenere il TE pagamento delle provvigioni maturate in forza dell'accordo commerciale concluso con la società in data 09/05/2019 [doc. 1 ric.]. CP
8 Il diritto rivendicato, estrinsecandosi nella proposizione di una domanda di pagamento di compensi provvigionali, impone anzitutto di indagare il rapporto contrattuale che costituisce il presupposto della genesi dei crediti azionati.
In linea di fatto, è pacifico e comprovato dai documenti di causa:
- che in data 09/05/2019, la DI e la società hanno TE CP concluso un accordo con cui la prima si è impegnata a prestare <il servizio di rappresentanza con mandato per la vendita e la promozione del marchio IN Jeans London linea Uomo e Donna>> [doc. 1 ric.];
- che l'area assegnata per lo svolgimento dell'incarico ha abbracciato l'intero territorio della Regione Sicilia [doc. 1 ric.];
- che, a fronte dell'impegno assunto dalla DI la società TE CP le ha riconosciuto <una commissione pari al 12% dell'imponibile derivante dalle vendite procacciate>>, correlando l'insorgenza della commissione al momento dell'incasso [doc. 1 ric.];
- che, ultimata la prima stagione di prova, coincidente con la “primavera estate 2020”, il rapporto si sarebbe trasformato in <n regolare mandato d'agenzia a tempo indeterminato e regolamentato secondo l'AEC>> [pag. 2 ricorso]. Le pattuizioni sopra focalizzate delineano un regolamento negoziale riconducibile nel perimetro applicativo del contratto di agenzia. Gli elementi essenziali della fattispecie scandita dall'art. 1742 cc4 possono essere così sintetizzati: i) l'obbligazione principale dell'agente consiste nel promuovere la conclusioni di contratti;
l'attività di promozione consiste nel facilitare, cioè nel rendere possibile, la conclusione di contratti, non necessariamente nell'aumentarla (a meno che non vi sia una specifica pattuizione, nella specie non presente); tale obbligazione di promozione non si traduce in una mera attività di propaganda ma deve consistere in un'opera di convincimento del potenziale cliente ad effettuare una proposta contrattuale nei termini indicati dal preponente;
ii) l'incarico attribuito all'agente deve essere connotato da stabilità; in questo senso l'attività promozionale deve svolgersi in modo continuativo e permanente, in maniera non sporadica ed episodica [la direttiva 1986/653/CEE stabilisce infatti che l'incarico deve essere attribuito <in maniera permanente>>]; la stabilità, però, non implica una durata minima del contratto, che può essere stipulato anche per un determinato periodo o per un unico evento (es. i contratti relativi agli stand di una fiera);
iii) la zona assegnata per l'espletamento dell'incarico deve essere
“determinata” ma la sua assenza non comporta la nullità del contratto qualora sia desumibile per relationem da altri elementi [in questo senso, cfr. Cass. 12776/2012]; iv) l'agente deve essere remunerato per l'attività svolta;
l'agenzia è una forma contrattuale necessariamente onerosa;
v) il titolo del rapporto soggiace al requisito della forma scritta, richiesta non per la validità ma ad probationem. Ebbene, i caratteri distintivi ora evidenziati possono essere rintracciati nella convenzione commerciale intervenuta tra la DI e la società TE CP in data 09/05/2019; in tal senso depongono:
- il dato inequivoco collegato all'oggetto dell'accordo; la società CP titolare dei diritti sul marchio “IN Jeans” ha conferito a parte ricorrente un
9 mandato con rappresentanza per la <per la vendita e la promozione del marchio
IN Jeans London linea Uomo e Donna>>;
- la puntuale perimetrazione dell'ambito territoriale entro cui la DI TE avrebbe dovuto operare, coincidente con l'intero territorio siciliano;
- la previsione di un meccanismo remunerativo, accompagnato dalla precisa indicazione della percentuale (12%) delle commissioni da calcolare sull'imponibile delle vendite;
- l'indipendenza organizzativa del ricorrente;
- le direttive fornite dalla in ordine all'accettazione degli ordinativi CP
e alle modalità di pagamento da parte dei clienti [il riferimento riguarda le previsioni contrattuali secondo cui <si accettano tutti gli ordini con pagamento a vista alla consegna>> e <Lo schema di pagamento accettato è 90 giorni fine mese data fattura>>];
- la chiara stabilità dell'incarico, concepito per protarsi nel tempo (in conformità alla configurazione dell'agenzia come contratto di durata), destinato a soddisfare bisogni durevoli delle parti e, soprattutto, non rapportato ad un singolo contratto o ad una serie definita di contratti bensì ad una serie indeterminata di potenziali affari.
Il quadro tratteggiato lascia trasparire come sia stata strutturata una collaborazione professionale autonoma e non episodica, con risultato a rischio della DI in qualità di agente, e con l'obbligo di osservare, oltre alle norme di TE correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo [ciò permette di apprezzarne la differenza rispetto al procacciamento di affari, consistente invece nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni – cfr. in tal senso, Cass. 1263/2025].
2.1. Ora, è indubbio che la pattuizione racchiusa nel documento offerto dalla difesa attorea sub n. 1) intercetti la posizione contrattuale di una società diversa da quella evocata in giudizio. In questa direzione, si muovono e si comprendono le CO difese avanzate dalla odierna convenuta, che ha insistito nel mettere in risalto come:
- nessun incarico ovvero mandato sia mai stato conferito alla DI TE circa la vendita e/o promozione di prodotti da essa commercializzati [pag. 7 memoria];
- nessuna comunicazione sia mai stata effettuata a controparte relativamente ad incarichi o compiti, anche occasionali, da svolgere [pag. 7 memoria];
- nessun compito e/o incarico sia mai stato portato a termine dalla DI TE in suo favore [pag. 7 memoria];
- nessun rapporto sia mai stato sviluppato con la [pag. 8 memoria]; CP
- l'unico contatto avuto con la DI si esaurisca nella fornitura di capi TE CO di abbigliamento secondo le risultanze della fattura n. 1/2020 [doc. 5 .
Va notato come i rilievi della TBE tentino di escludere la configurabilità di un rapporto di agenzia facendo leva (in primo luogo) sull'assenza di un supporto scritto capace di soddisfare il vincolo della forma scritta ad probationem imposto dal legislatore. Va rammentato, infatti, che <i limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", così come quelli di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano …
10 quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti…>> [Cass. n. 6199/2019]. CO L'impostazione fatta valere dalla però non persuade;
la stessa non elide la necessità di affrontare il secondo piano d'indagine rappresentato dalla dedotta esistenza di una cessione di ramo d'azienda non formalizzata da parte della CO preponente ( in favore della CP
3. Nell'ambito del rapporto di agenzia, la cessione d'azienda o di un suo ramo va scrutinata prendendo in esame la fattispecie legale di cui all'art. 2558 cc e non quella compendiata nell'art. 2112 cc relativa al lavoro subordinato. Come puntualizzato dalla Suprema Corte, <Nel rapporto di agenzia è configurabile un trasferimento dell'azienda preponente - i cui effetti sono disciplinati dalla normativa generale dell'art. 2558 cod. civ. e non dall'art. 2112 relativo al lavoro subordinato - ove concorrano il requisito obiettivo della continuità dell'azienda come entità economica organizzata dall'imprenditore e il requisito soggettivo della modificazione nella titolarità dell'azienda, quale che sia il mezzo tecnico - giuridico attraverso cui tale sostituzione si realizza>> [Cass. 21678/2004] Perché vi sia trasferimento d'azienda (o di una sua parte), dunque, è sufficiente che il complesso organizzato passi al cessionario e questo continui l'attività del cedente.
Ciò che assume rilievo, non è il mezzo giuridico in concreto impiegato ma soltanto l'avvicendamento di due soggetti imprenditoriali nella titolarità di un complesso organizzato e funzionale di beni.
Il fenomeno traslativo, quindi, può sostanziarsi in qualsiasi operazione che comporti:
- la sostituzione nella titolarità dell'azienda;
- la continuazione dell'attività economica con i mezzi già organizzati dal cedente.
Del tutto ininfluente è il mezzo tecnico-giuridico attraverso cui tale mutamento si realizza. Puntualizzato come la fattispecie “trasferimento d'azienda” prescinda dall'esistenza di un rapporto contrattuale, la vicenda in esame si connota proprio per la presenza di un trasferimento non formalizzato di una parte dell'azienda preponente
( alla odierna convenuta. CP
Innanzitutto, va precisato che una linea aziendale orientata alla commercializzazione di un certo marchio (nella specie “IN Jeans”) può essere annoverata nella nozione di “ramo d'azienda”. Come noto, l'art. 32 dlgs 276/200, in attuazione della direttiva 2001/23/CE, ha riscritto la nozione di parte d'azienda, incentrando la definizione sul concetto di
“articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”. La linea commerciale di un'azienda è sussumibile nel perimetro applicativo del suddetto concetto. Si tratta infatti di una componente del ciclo aziendale dotata di coesione organizzativa e in grado di perseguire autonomamente un determinato risultato produttivo mediante la realizzazione di prodotti o servizi.
Da questo punto di vista, la linea commerciale, una volta esternalizzata, rappresenta una porzione di business idonea a raggiungere un autonomo scopo produttivo, poiché suscettibile di essere collocata sul mercato e munita quindi di autonomia organizzativa e funzionale.
11 A questo punto, vanno enucleati i plurimi elementi sintomatici che, nonostante l'assenza di un atto negoziale, evidenziano come il segmento d'azienda concernente CO i prodotti dal marchio “IN Jeans” sia confluito in capo alla Militano in tale direzione: CO
1. il fatto che tanto la quanto la utilizzassero per la CP corrispondenza telematica relativa alla gestione del rapporto di agenzia con la DI i medesimi indirizzi di posta elettronica: TE
e ; si tratta di Email_3 Email_4 un dato esplicitamente dedotto dalla difesa attorea, rispetto al quale la CO non ha veicolato alcuna critica o contestazione;
2. il fatto che, in data 08/10/2019 (quindi successivamente alla CO costituzione della intervenuta nel mese di agosto dello stesso anno) la ha dato indicazioni alla DI di far CP TE intestare i bonifici relativi agli ordinativi della merce del marchio CO
“IN Jeans” direttamente in favore della è una circostanza comprovata da riscontri documentali [doc. 2] e non oggetto di puntuale CO censura da parte della 3. il fatto che, proprio alla luce dell'indicazione impartita dalla CP
tutti i bonifici emessi per il pagamento della merce “IN
[...] CO Jeans” hanno avuto come beneficiaria solo ed esclusivamente la 4. il fatto che, in relazione ad una serie di ordinativi, la documentazione afferente al trasporto e/ o alla fatturazione della merce ordinata è stata CO predisposta ed elaborata direttamente dalla si possono menzionare, tra gli altri, nell'ambito della stagione autunno-inverno 2019-2020, l'ordine “Colorando di VA PP” del 27/05/2019 [documento di trasporto n. 73 del 26/09/2019 sub doc. 14 ric.], l'ordine “Dynamic Sport” [documento di trasporto n. 52 del 23/09/2019 sub doc. 17 ric.]; l'ordine “TE LS” [fattura n. 52 del 30/09/2019 sub doc. 24 ric.]; l'ordine “CO MA srl” [fattura n. 60 del 30/09/2019 sub doc. 25 ric.]; nell'ambito della stagione primavera- estate 2020 l'ordine “Colorando di VA PP” del 24/07/2019 [fattura n. 17 del 19/02/2020 sub doc. 29 ric.], l'ordine
“Dettagli d'Autore di Loggia Giuseppe” [fattura n. 21 del 19/02/2020 sub doc. 32 ric.], l'ordine “RR NA” [fattura n. 38 del 19/02/2020 sub doc. 35 ric.] e l'ordine “Trend Abbigliamento di ER GI” [fattura n. 20 del 19/02/2020 sub doc. 37 ric.]; CO
5. il fatto che e operassero nel medesimo settore CP merceologico come dimostrato dalla perfetta omogeneità delle attività costituenti il loro oggetto sociale;
la descrizione di quest'ultimo, riportata nelle visure camerali, appare sostanzialmente sovrapponibile CO
[cfr. visura sub doc. 3 ric. e visura sub doc. 6 ric.]; CP
6. il fatto che, sempre mettendo a raffronto le rispettive visure camerali, CO può notarsi come la abbia indicato come unità locale la stessa segnalata dalla in entrambi i casi si fa riferimento allo CP stabilimento con funzione di “Capannone” situato a Montenero Di CO Bisaccia (CB), in COrada Padula [cfr. visura doc. 3 ric, pag. 6 e visura doc. 6 ric, pag. 7]. CP
12 La piattaforma indiziaria sopra tratteggia permette di cogliere come sia intervenuto un trapasso – non formalizzato dal punto di vista contrattuale – del ramo d'azienda relativo ai prodotti a marchio “IN Jeans”; la stessa dà conto: CO
- della continuità aziendale;
la ha proseguito l'attività in origine svolta dalla nel campo relativo alla commercializzazione del marchio “IN CP Jeans”, tanto è vero che - alla luce della nota e-mail datata 08/10/2019 [doc. 2 ric.] – la stessa ha acquisito la titolarità di tutte le posizioni creditorie derivanti dalle vendite promosse dalla DI TE CO
- del passaggio del complesso organizzato dalla alla né è CP testimonianza il dato collegato all'”unità locale” il quale appare significativo poiché l'unità locale corrisponde all'officina in cui un'impresa esercita stabilmente la propria attività economica.
4. Considerato, dunque, che la cessione non formalizzata ha avuto ad oggetto (almeno) il ramo d'azienda relativo alla vendita dei prodotti del marchio “IN Jeans”, e che il contratto d'agenzia stipulato tra e la DI aveva CP TE CO ad oggetto la promozione e la vendita di tali prodotti, può ritenersi che la sia subentrata nel predetto contratto alla luce dell'art. 2558 cc.
Il contratto di agenzia non rientra fra i contratti personali (categoria che si identifica in quei contratti a prestazione oggettivamente o soggettivamente infungibile) e, pertanto, soggiace al meccanismo successorio delineato dal citato art. 2558 cc. Tale disposizione abbraccia tanto i c.d. contratti aziendali in senso stretto, aventi per oggetto il godimento di beni aziendali, quanto i c.d. contratti d'impresa.
Non sembra potersi escludere il rapporto di agenzia per cui è causa dal trasferimento;
se non vi fosse stato il subentro: CO
- alla sarebbe stato precluso l'esercizio dell'attività nel contesto imprenditoriale in cui si inseriva il ramo d'azienda trasferitale, per cui non si spiegherebbe come la stessa abbia potuto predisporre la documentazione (di trasporto e contabile) inerente alle ordinazioni della merce a marchio “IN Jeans” [vedi supra]; CO
- sarebbe difficile comprendere a che titolo la potesse beneficiare in via esclusiva dei pagamenti della merce ordinata tramite l'intervento della DI TE
[si richiama, nuovamente, la comunicazione e-mail del giorno 08/10/2019 sub doc.
2 ric.].
Il subentro si risolve in una successione ex lege del cessionario e la sostituzione di quest'ultimo al cedente come parte del rapporto contrattuale. A tal fine non è necessaria né una espressa pattuizione tra alienante ed acquirente (necessaria al contrario per escludere determinati contratti dal trasferimento) né il consenso del terzo contraente.
La tematica riguarda l'istituto della “super-società di fatto” rimane assorbita.
CO 5. Alla luce del percorso argomentativo sopra sviluppato, la è identificabile come legittima litisconsorte dal lato passivo rispetto alla pretesa provvigionale azionata dalla DI TE
La proposizione di una domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sè, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne
13 l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite
[cfr. Cass. 10821/2011] Si tratta di un principio consolidato e ribadito, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità: <La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza, ai fini della prova del diritto alla provvigione, della determina amministrativa di assegnazione al preponente dei lotti di fornitura di presidi medici, in difetto della prova dell'utilità ed essenzialità dell'attività prestata dall'agente e della successiva conclusione dei contratti ad essi relativi) [Cass. sez. L – Ord. n. 23345/2024 (Rv. 672148 - 01)]. L'agente che invochi il pagamento delle provvigioni, quindi, ha l'onere di fornire la dimostrazione della conclusione degli affari promossi per il suo tramite.
Il fatto costitutivo del diritto al pagamento della provvigione è rappresentato dalla conclusione dell'affare da parte del preponente per il tramite dell'agente stesso. Ora, è vero che, nell'impianto motivazionale della pronuncia Cass. 10821/2011 sopra riportata, vi è un passaggio argomentativo che sottolinea come non può considerarsi assolto l'onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti [il frammento di interesse recita: <<…d'altra parte, non può ritenersi, come pure sostiene il ricorrente, che una volta prodotti tutti gli ordini raccolti, l'agente aveva adempiuto all'onere probatorio, …>> - cfr. pag. 8 secondo capoverso]. Tuttavia, nel corpo della stessa sentenza si puntualizza come l'onere di provare la sola dimostrazione della conclusione dei contratti – a seguito delle modifiche apportate dalla L. 65/1999 all'art. 1742 cc – si ponga come un alleggerimento del carico probatorio gravante in capo all'agente e quindi come un requisito minimo ed indispensabile da soddisfare per poter rivendicare le spettanze provvigionali.
Ciò non esclude che l'agente possa offrire una prova più rigorosa e significativa rappresentata dalla <esecuzione del contratto da parte del terzo>> [vedi pag. 7 della pronuncia in discorso].
Ciò si è verificato nel caso di specie.
La difesa attorea non si è limitata alla mera produzione degli ordini ottenuti ma, per ciascun ordine, ha allegato e in gran parte documentato il pagamento da parte del cliente. Le evidenze documentali di provenienza attorea, infatti, restituiscono le movimentazioni descritte da pag. 8 a pag. 13 del ricorso [riportate anche da pag. 12
a pag. 17 della memoria conclusionale del 13/11/2024] e di seguito trascritte:
<
1. vendite relative alla stagione autunno-inverno 2019-2020:
a) COroparte_6
- in data 9 aprile 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 872,30 (doc. n. 9); TE
- ha pagato a la merce sopra indicata, mediante assegno COroparte_1 bancario n. 0784266703-12 del 26 febbraio 2020, di €. 872,30 (doc. n. 10);
b) Class Moda di Cavaleri RO SI:
- in data 12 aprile 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 1.988,60 (doc. n. 11); TE
- ha pagato a la merce sopra indicata, mediante assegno COroparte_1 bancario n. 3782796510-12 del 30 aprile 2020, di €. 1.988,60 (doc. n. 12);
14 c) VA PP: CP_7
- in data 7 maggio 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 819,84 (doc. n. 13); TE
- documento di trasporto n. 73 del 26 settembre 2019 emesso da COroparte_1
(doc. n. 14);
- ha pagato a la merce sopra indicata, mediante assegno COroparte_1 bancario n. 0088168568-07 del 28 gennaio 2020, di €. 819,84 (doc. n. 15); d) Dynamic Sport:
- in data 10 aprile 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 653,92 (doc. n. 16); TE
- documento di trasporto n. 52 del 23 settembre 2019 emesso da COroparte_1
(doc. n. 17);
- ha pagato a la merce sopra indicata, mediante assegno COroparte_1 bancario n. 8365600188-10 del 31 gennaio 2020, di €. 653,92 (doc. n. 18);
e) Free Style di : COroparte_8 CP_ in data 21 maggio 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso CP dalla DI per complessivi €. 1.305,40 (doc. n. 19); TE
- ha pagato a la merce sopra indicata, mediante assegno COroparte_1 bancario n. 3783302757-00 del 31 marzo 2020, di €. 1.305,40 (doc. n. 20);
f) RR NA:
- in data 11 aprile 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 1.159,00 (doc. n. 21); TE
- ha pagato a la merce sopra indicata, mediante assegni bancari COroparte_1
n. 0933819442-10 del 31 dicembre 2019, di €. 400,00, n. 0933819443-11 del 31 gennaio 2020, di €. 400,00, e n. 0933819444-12 del 29 febbraio 2020, di €. 359,00, per complessi-vi €. 1.159,00 (doc. n. 22);
g) TE s.r.l.s.:
- in data 15 aprile 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 3.577,04 (doc. n. 23); TE
- la fattura n. 52 del 30 settembre 2019, relativa alla merce ordinata, è stata emessa da per €. 3.577,04 (doc. n. 24); COroparte_1
h) CO MA s.r.l.:
- ha inoltrato a un ordine, promosso dalla DI per COroparte_3 TE complessivi €. 2.830,40;
- fattura n. 60 del 30 novembre 2019, relativa alla merce ordinata, emessa da per €. 2.830,40 (doc. n. 25); COroparte_1
- i pagamenti sono stati effettuati mediante n. 4 bonifici in favore di
[...]
al riguardo si segnala che inizialmente la società acquirente aveva emesso, CP sempre in favore di gli assegni bancari n. 0172207468-04, di €. COroparte_1
1.000,00 e n. 0785302350-01, di €. 1.850,40 (cfr. doc. n. 26), mentre successivamente, attesa la mancanza di copertura di detti titoli, aveva concordato direttamente con (mettendo altresì la DI a conoscenza della COroparte_1 TE conversazione, come si evince dalle note allegate), le nuove modalità e le tempi- stiche di pagamento (cfr. la corrispondenza telematica allegata al ricorso introduttivo quale doc. n. 27);
2. ordini relativi della stagione primavera/estate 2020:
i) : Parte_4 in data 24 luglio 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 508,74 (doc. n. 28); TE
15 - la fattura n. 17 del 19 febbraio 2020, relativa alla merce ordinata, è stata emessa da per €. 508,74 (doc. n. 29); CP
- ha pagato a la merce ordinata, mediante assegno bancario n. COroparte_1
0088178023-11, di €. 508,74 (doc. n. 30); l) Dettagli d'Autore di Loggia Giuseppe: CP_
- in data 11 ottobre 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso CP dalla DI per complessivi €. 746,64 (doc. n. 31); TE
- la fattura n. 21 del 19 febbraio 2020, di €. 746,64, relativa alla merce ordinata, è stata emessa da (doc. n. 32); COroparte_1
- ha pagato a la merce ordinata, mediante assegno bancario n. COroparte_1
3788746275-02, di €. 746,64 (doc. n. 33);
m) RR NA:
- in data 26 settembre 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 1.101,66 (doc. n. 34); TE
- la fattura n. 38 del 19 febbraio 2020, di €. 1.101,66, relativa alla merce ordinata, è stata emessa da (doc. n. 35); COroparte_1
- ha pagato a la merce ordinata, mediante assegni bancari n. COroparte_1
0940883305-11 di € 551,66 e n. 0940883304-10, di €. 550,00, per complessivi €.
1.101,66;
n) Trend Abbigliamento di ER GI:
- in data 26 luglio 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 817,40 (doc. n. 36); TE
- la fattura n. 20 del 19 febbraio 2020, relativa alla merce ordinata, è stata emessa da per €. 817,40 (doc. n. 37); COroparte_1
- ha pagato a la merce ordinata, mediante assegno bancario n. COroparte_1
0086283694-03, di €. 817,40 (doc. n. 38)>>
Ai suddetti clienti, vanno aggiunti quelli rispetto ai quali la DI ricorrente, pur non essendo in possesso della documentazione bancaria, ha indicato con precisione le modalità di pagamento.
Si tratta: <
3. ordini relativi alla stagione autunno/inverno 2019/2020:
o) EU di : COroparte_9 CP_
- in data 12 dicembre 2019 ha inoltrato a un ordine promosso CP dalla DI (cfr. doc. n. 39); TE
- a fronte di tale ordinativo, la ha emesso la fattura n. 64 del 12 COroparte_1 dicembre 2019, di €. 407,48;
- il pagamento della somma di €. 407,48 è stato effettuato in favore di
[...] mediante bonifico del 25 febbraio 2021; CP
4. in relazione alla stagione primavera/estate 2020:
p) EU di : COroparte_9
- in data 24 luglio 2019 ha inoltrato a un ordine promosso COroparte_3 dalla DI (cfr. doc. n. 40); TE
- a fronte di tale ordinativo, la ha emesso le fatture n. 33 del 19 COroparte_1 febbraio 2020, di €. 724,68, e n. 59 del 3 maggio 2020, di €. 990,64, oltre alla nota di credito n. 6 del 30 maggio 2020, di €. 512,40;
- il pagamento è stato effettuato direttamente a mediante bonifico COroparte_1 banca-rio;
q) COroparte_10
- in data 4 settembre 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 899,14 (cfr. doc. n. 41); TE
16 - a fronte di tale ordinativo, la ha emesso la fattura n. 11 del 18 COroparte_1 febbraio 2020, di €. 2.300,92, e, successivamente, la nota di credito n. 11 del 30 giugno 2020, di €. 575,23;
- il pagamento della complessiva somma di €. 1.725,69 è stato effettuato direttamente a con contrassegno in azienda;
COroparte_1
r) COroparte_11
- in data 28 luglio 2019 ha inoltrato a un ordine promosso COroparte_3 dalla DI (cfr. doc. n. 42); TE
- fronte di tale ordinativo, la ha emesso la fattura n. 11 del 18 COroparte_1 febbraio 2020, di €. 2.300,92, e, successivamente, la nota di credito n. 11 del 30 giugno 2020, di €. 575,23; s) Playground s.n.c.:
- in data 3 settembre 2019 ha inoltrato a un ordine promosso COroparte_3 dalla DI (cfr. doc. n. 43); TE
- a fronte di tale ordinativo, la ha emesso le fatture n. 6 del 7 COroparte_1 febbraio 2020, di €. 1.952,92, e n. 50 del 28 febbraio 2020, di €. 1.488,16;
- il pagamento della complessiva somma di €. 3.441,08 è stato effettuato direttamente a con contrassegno in azienda;
COroparte_1
t) : COroparte_12
- in data 3 settembre 2019 ha inoltrato a un ordine promosso COroparte_3 dalla DI (cfr. doc. n. 44); TE
- a fronte di tale ordinativo, la ha emesso la fattura n. 36 del 19 COroparte_1 febbraio 2020, di €. 1.776,32 e, successivamente, le note di credito n. 9 del 26 giugno 2020 e n. 10 del 26 giugno 2020;
- il pagamento della complessiva somma di €. 628,30 è stato effettuato direttamente a con contrassegno in azienda;
COroparte_1
5. in relazione alla stagione autunno/inverno 2020/2021: u) EU di : COroparte_9
- in data 3 marzo 2020 ha inoltrato a un ordine promosso COroparte_3 dalla DI (cfr. doc. n. 45); TE
- a fronte di tale ordinativo, la ha emesso la fattura n. 106 del 5 COroparte_1 ottobre 2020, di €. 780,80, e, successivamente, la nota di credito di €. 300,00;
- il pagamento della complessiva somma di €. 509,96 è stato effettuato direttamente a mediante bonifico del 25 febbraio 2021; COroparte_1
v) COroparte_11
- in data 4 marzo 2020 ha inoltrato a un ordine promosso COroparte_3 dalla DI (cfr. doc. n. 46); TE
- a fronte di tale ordinativo, la ha emesso la fattura n. 35 del 19 COroparte_1 febbraio 2020, di €. 899,14;
- il pagamento è stato effettuato direttamente a con contrassegno COroparte_1 in azienda;
>>
Occorre sottolineare come le operazioni elencate e la documentazione a supporto non siano state investite da alcuna osservazione critica, da alcun CO disconoscimento né da rilievi ad opera della
Nemmeno quelle scandite sotto le lettere o), p), q), r), s), t), u), v) e z) sono state interessate da forme di contestazione specifica. L'unica notazione formulata è consistita nell'affermazione che <le copie degli assegni e degli ordini prodotti, di cui non vi è prova dell'incasso, della trasmissione CO degli ordini alla , nonché delle consegne effettuate, non sono idonei a provare CO la fantasiosa ricostruzione dei fatti della ricorrente>> [pag. 13 memoria .
17 Si tratta di una affermazione labiale e dal tenore assertivo.
La prova dell'incasso, peraltro, non pare addossabile a parte ricorrente. Come chiarito dalla Suprema Corte, <In tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva adeguatamente valutato gli estratti conto del rapporto e il prospetto riepilogativo delle provvigioni, prodotti in giudizio dall'agente con il ricorso introduttivo della causa in primo grado e non tempestivamente contestati dalla società preponente)>>
[Cass. n. 486/2016 (Rv. 638521 - 01); nello stesso senso Cass. 6944/2019] Applicando tali dettami esegetici, l'incasso configura una circostanza che si realizza nella sfera patrimoniale del preponente e quindi il principio di “vicinanza della prova” impone che sia costui a dimostrarne il mancato avveramento per cause a lui non imputabili. CO Nessuna prova in tal senso è stata fornita dalla
Per contro, il quadro allegativo e il compendio documentale di provenienza attorea offrono puntuali riscontri circa il “buon fine” degli affari conclusi tramite l'intermediazione della DI dagli stessi si possono evincere: TE
➢ le generalità dei soggetti con i quali sono stati conclusi gli affari;
➢ il luogo, l'oggetto e la data di conclusione degli affari;
➢ il corrispettivo erogato dai clienti che hanno effettuato gli ordini. In tale situazione, a fronte di evidenze plurime, gravi e concordanti circa la conclusione degli affari, evidenze non sottoposte ad alcun vaglio critico da parte della CO
la DI ha diritto di ricevere le correlate competenze provvigionali. TE CO A tale conclusione, non osta quanto prospettato dalla in ordine alla mancata inclusione delle provvigioni nei libri contabili obbligatori del ramo d'azienda ceduto. La Corte di Cassazione, effettivamente, ha osservato che <In tema di agenzia, in caso di trasferimento di azienda del preponente, la successione dell'acquirente nel rapporto in essere con l'agente non comporta, ex art. 2558 c.c., un automatico accollo cumulativo "ex lege" dei debiti anteriori all'alienazione, restando necessario, giusta l'art. 2560, comma 2, c.c., che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori, senza che, a tal fine, sia sufficiente la mera trasmissione dei documenti commerciali e contabili relativi al contratto. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha respinto la domanda di pagamento di provvigioni maturate in epoca antecedente alla cessione, sul rilievo che non risultava provata la loro inclusione nei libri contabili obbligatori dell'impresa alienante)>> [Cass. n. 15956//2017 (Rv. 644789 - 01)]
Il principio suddetto, però, non sembra mutuabile nella vicenda odierna. Come traspare dalla massima, la stessa fa riferimento ai “debiti anteriori all'alienazione” per i quali è escluso un accollo cumulativo ope legis. Nel caso di specie, come correttamente sottolineato dal procuratore di parte ricorrente, <considerato che gran parte degli ordini …formulati nei confronti di sono stati pagati a il diritto al compenso dell'agente è sorto CP CP successivamente alla cessione del segmento aziendale sicché il relativo debito non poteva risultare dalle scritture contabili della cedente.
18 La circostanza per cui tutti gli ordini di merce a marchio “IN Jeans” sono CO stati pagati in favore di non è mai stata contestata dalla convenuta, sicché va ritenuta pacifica e, tra l'altro, comprovata (per la maggior parte) a livello documentale.
Volgendo lo sguardo al versante del quantum debeatur, deve rammentarsi che
<<… nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice>> (cfr. ex plurimis Cass.
n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018)” (Cass. n. 21302/2019). Nei confronti del conteggio delle provvigioni operato dalla DI la TE CO non ha veicolato alcuna contestazione.
Onde il predetto conteggio vincola il Tribunale.
La quantificazione è stata elaborata in conformità alle pattuizioni contenute nell'accordo del 09/05/2019 che aveva previsto, come criterio di calcolo, l'applicazione di un coefficiente percentuale del 12% sull'imponibile derivante dalle vendite promosse. L'unica precisazione attiene all'impossibilità di includere nell'ammontare provvigionale le fatture ad oggi non ancora saldate concernenti le posizioni di
[...]
e TE LS [pagine 23-24 del ricorso e pag. 30 memoria conclusionale del CP3
13/11/2024].
Conseguentemente, i compensi provvigionali complessivamente dovuti alla DI ammontano ad € 2.992,00 oltre IVA e ritenute. TE
6. In aggiunta ai compensi provvigionali, la DI ha fatto valere il TE diritto a ricevere l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto ex art. 1751 cc., limitatamente alle due voci previste dall'AEC Commercio 2009 rappresentate dal FIRR (indennità di risoluzione del rapporto) e dalla indennità suppletiva di clientela. Occorre precisare che la regola generale per l'indennità in caso di cessazione del rapporto è dettata dall'art. 1751 c.c.; tale disposizione prevede che l'indennità non sia dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze imputabili al preponente.
Va ricordato che <L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in
19 sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata>> [Cass. 1178/2014
(Rv. 631050 - 01); nello stesso senso, Cass. 29290/2019 (Rv. 655854 - 01)]. Guardando alla vicenda odierna, il mancato pagamento delle provvigioni maturate dalla DI integra un inadempimento di non scarsa importanza. TE
Infatti, la condotta inadempitiva ha interessato:
i) tutti gli affari promossi dalla DI ricorrente;
ii) si è protratta per l'intera durata del rapporto contrattuale. Può pertanto ritenersi che la domanda di risoluzione formulata in ricorso si sostanzi in una dichiarazione di recesso, assistita da una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cc, che legittima parte ricorrente a sciogliersi dal contratto di agenzia.
Trattandosi di un recesso giustificato da circostanze addebitabili al preponente, la deve essere indennizzata per la fine del rapporto. COroparte_2 L'art. 13 dell'AEC 2009 [doc. 48 ric.] prevede con riguardo alla Indennità di fine rapporto quanto segue: <Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto.
A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti: - il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, Codice Civile;
- il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice
Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per
l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti>>. Come si evince dall'incipit, la disposizione riportata ha la finalità <di dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 cc, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto>>.
Le indennità previste dalla disposizione collettiva <sono … da inquadrare nella norma codicistica, di cui sono esplicitazione concreta>> [cfr. Cass.
28109/2024]. L'indennità di risoluzione del rapporto:
- spetta all'agente all'atto della cessazione del rapporto;
- è dovuta anche se non ci sia stato da parte dell'agente incremento della clientela e/o sviluppo del fatturato. L'indennità supplettiva di clientela, invece, può essere riconosciuta:
- <se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante>>;
- in caso di <dimissioni dell'agente>> in presenza di determinate situazioni. Alla DI deve essere corrisposta l'indennità di risoluzione del TE rapporto, secondo l'importo quantificato in ricorso e non contestato da parte convenuta pari ad € 116,88.
20 Per contro, non ricorrono le condizioni per ottenere l'indennità supplettiva di clientela, la quale è ancorata a presupposti non ricorrenti nel caso di specie;
lo scioglimento del contratto, infatti, è conseguenza di una iniziativa dell'agente ed è stato provocato dal recesso per giusta causa dallo stesso esercitato.
7. Conclusivamente, dunque, le somme complessivamente spettanti alla DI ammontano ad € 2922 per provvigioni, oltre IVA, ritenute e interessi dal TE dovuto al saldo in misura pari al tasso determinato in applicazione del D.lgs.
231/2002 [tasso espressamente richiamato dall'art. 7 AEC Commercio 2009] ed €
116,88 per FIRR.
8 In ragione della parziale soccombenza della DI ricorrente, sembra equo operare una compensazione parziale degli esborsi di causa in misura pari ad 1/3. CO La frazione residua delle spese di lite va posta a carico della ed è liquidata applicando i valori tariffari minimi previsti dal DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, per le cause di lavoro comprese nello scaglione da € 1101 ad € 5200.
* * * P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
i) accerta e dichiara il subentro ex art. 2558 cc della nel contratto CP di agenzia originariamente stipulato in data 09/05/2019 tra la e la DI CP
, in persona del suo omonimo TE titolare e legale rappresentante pro tempore, a seguito di cessione non formalizzata del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione del marchio
[...]
”; COroparte_5
ii) accerta e dichiara la corretta esecuzione da parte della DI
[...]
, in persona del suo omonimo titolare e legale TE rappresentante pro tempore, del suddetto contratto di agenzia stipulato in data
09/05/2019;
ii) accerta e dichiara l'intervenuto recesso per giusta causa ex art. 2119 cc ad opera della DI , in persona del suo TE omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore, dal suddetto contratto di agenzia stipulato in data 09/05/2019; iv) conseguentemente, dichiara tenuta e pertanto condanna la a CP corrispondere a parte ricorrente gli importi di € 2922 per provvigioni, oltre IVA, ritenute e interessi dal dovuto al saldo in misura pari al tasso determinato in applicazione del D.lgs. 231/2002 ed € 116,88 per FIRR;
v) respinge per il resto il ricorso;
vi) compensa per 1/3 le spese di lite. vii) condanna la a rifondere alla DI CP TE
, in persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante
[...] pro tempore, la frazione residua delle spese di lite, frazione liquidata nell'importo complessivo di € 880, oltre rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
Caltanissetta, 05/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di “super-società di fatto” è stata richiamata la seguente giurisprudenza: <Allorché, dall'insieme degli elementi fattuali e-mersi dalla documentazione in atti, unitariamente valutati, si evinca in modo inequivoco che tra due società di capitali - sin da epoca di gran lunga antecedente alla apertura di una procedura concorsuale - vi fosse: a) una identità di scopo sociale;
b) un uso promiscuo dei medesimi mezzi organizzati per l'attività di impresa;
c) una condivisione di elementi patrimoniali attivi;
d) una condivisione delle passività, anche se non ricomprese nel ramo d'azienda ceduto, deve ritenersi provata l'affectio societatis e, quindi, l'esistenza di una supersocietà di fatto tra i due soggetti economici che giustifica l'estensione del fallimento da una società all'altra…” (in termini, cfr. Trib. Taranto, 29 ottobre 2019, n. 1976)>>. 2 <Detta indennità va calcolata annualmente, per l'agente plurimandatario (qual è la DI , TE secondo le seguenti modalità:
- 4% sulla quota di provvigioni fino a 6.200,00 annui;
- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra €. 6.200,00 annui ed €. 9.300,00 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni eccedente gli €. 9.300,00 annui>>. 3 <L'indennità suppletiva di clientela va corrisposta direttamente dal preponente all'agente all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia secondo le seguenti aliquote: - 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite mas-simo annuo di €. 45.000,00 di provvigioni); - ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di €. 45.000,00 di provvigioni)>>. 4 L'rt. 1742 c.c. qualifica il contratto di agenzia come quello con cui <una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata>>.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 10/04/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa dalla: DI , con sede a Caltanissetta, TE
Via Cimabue s.n.c. (Cod. Fisc. ; P.IVA ), in CodiceFiscale_1 P.IVA_1 persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...]
nato a [...] il 1° gennaio 1975 ed ivi residente in TE
Via N. Colajanni n. 250 (Cod. Fisc. ), rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Salvatore Maria Galiano (Cod. Fisc. , CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente - CONTRO
(P.I. ), con sede a Mafalda (CB), in via Gabriele Pepe CP P.IVA_2
Vico I, n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Stefano Prospero (CF ), con domicilio C.F._3 digitale eletto presso l'indirizzo PEC
Email_2
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti;
* * *
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 24/06/2021, la DI individuale
(d'ora in avanti, anche TE [...]
) in persona del suo omonimo titolare, ha esposto: CP_2
- che con atto del 09/05/2019, la gli ha affidato <servizio di CP rappresentanza con mandato per la vendita e la promozione del marchio IN Jeans London linea Uomo e Donna” [d'ora in avanti, anche “IN Jeans” n.d.r.], individuando, quale zona di competenza, il territorio regionale siciliano>> [doc. 1 e pag. 1 ricorso];
- che, in seno al predetto atto, era stato definiti i seguenti patti:
• l'agente avrebbe avuto diritto ad una provvigione del 12% dell'imponibile derivante dalle vendite;
• il diritto alla provvigione si sarebbe perfezionato con l'incasso delle somme da parte del preponente;
• le provvigioni sarebbero state corrisponde con cadenza trimestrale;
1 • superata la prima stagione di prova, coincidente con la “primavera estate 2020”, il rapporto si sarebbe trasformato in <in regolare mandato d'agenzia a tempo indeterminato e regolamentato secondo l'AEC>> [pag. 2 ricorso];
- che la preponente, nonostante la corretta e regolare esecuzione dell'accordo, non ha mai corrisposto alcun compenso provvigionale;
nelle more dell'esecuzione, peraltro, la stessa gli ha comunicato la decisione di cancellarsi dal registro delle imprese, con l'avviso che il rapporto sarebbe proseguito senza soluzione di continuità con la CP
- che, nell'ambito del suddetto mutamento, i clienti avrebbero potuto continuare ad ordinare la merce alla (fino alla sua cessazione) mentre CP
i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati alla come indicato nella CP comunicazione e-mail del 08/10/2019 [doc. 2];
- che, così disponendo, la aveva dimostrato di aver ceduto di CP fatto alla il ramo d'azienda concernente la vendita di prodotti a marchio CP
“IN Jeans”; CO
- di aver richiesto tanto alla quanto alla tramite gli indirizzi CP mail che le stesse adoperavano indistintamente per le comunicazioni
” e ”, il pagamento delle Email_3 Email_4 provvigioni fino a quel momento, l'inoltro di un prospetto provvigionale aggiornato CO
[doc. 4] e, infine, la formalizzazione del rapporto d'agenzia anche con la ai fini di una più agevole gestione delle vendite [doc. 5];
- che le predette richieste sono rimaste prive di riscontro, per quanto l'attività di promozione continuasse ad essere svolta in modo puntuale [doc. 5-bis];
- che, dopo la cessazione formale di avvenuta in data 21/04/2020 CP
[visura camerale doc. 6], le richieste di pagamento sono state reiterate all'indirizzo CO della sola la quale, tuttavia, le ha disconosciute <eccependo la propria pretesa autonomia rispetto a > [pag. 3 ricorso]; COroparte_3 CO
- che, con nota pec del 20/01/2021, il proprio avvocato ha diffidato la a corrispondere la somma complessiva di € 4794,19 di cui provvigioni maturate nel corso delle stagioni P.E. 2019 (€. 601,74), A.I. 2019-2020 (€. 853,68), P.E. 2020 (1.089,01) e A.I. 2020-2021 (€. 244,01); - nonché €. 1.505,75 a titolo di indennità dovute in virtù allo stesso e maturate in proporzione alle suddette provvigioni, complessivamente ammontanti ad €. 1.505,75, di cui €. 27,88 a titolo di indennità di fine rapporto, €. 83,65 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed €. 1.394,22 a titolo di indennità meritocratica;
- €. 944,16 a titolo di provvigioni non ancora maturate in relazione alle stagioni A.I. 2019-2020 (€. 811,56) e P.E. 2020 (€.
132,60); €. 500,00 a titolo di compensi professionali dovuti a fronte dell'intervento dello scrivente avvocato;
>> [pagine 3 e 4 ricorso]; CO
- che la predetta diffida è stata riscontrata dall'avvocato della il quale
<per un verso, contestava la fondatezza della richiesta di pagamento, in quanto - affermava - “la mia assistita non ha avuto nessun rapporto e/o accordo di agenzia con la DI GN Show Room, alla quale non ha commissionato alcuna attività, e inoltre, è stata costituita in data 28 agosto 2019”; - per altro verso, intimava alla DI odierna ricorrente di voler provvedere al pagamento in favore della
[...] della complessiva somma di €. 1.733,00 (comprensiva di compensi CP professionali complessivamente ammontanti ad €. 100,00), asseritamente dovuta in virtù della fattura n. 1 del 27 gennaio 2020, emessa dalla a fronte di non CP meglio precisate forniture da essa effettuate in favore della DI >> [doc. CP_4
8].
2 La cornice fattuale ora tratteggiata è stata accompagnata dalla seguenti considerazioni in diritto:
- il contratto stipulato tra la DI e rientra nel TE CP paradigma del contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 1742 cc e dell'art. 1 AEC commercio 16/02/2019 [ove è definita la figura dell'agente” in ossequio alla direttiva
86/253/CE]; ed invero, <- il contratto de quo ha ad oggetto l'attività di promozione
e vendita dei prodotti del marchio IN Jeans London;
- è stato individuato, quale ambito territoriale per l'espletamento di detta attività, quello della regione Sicilia;
- è evidente la stabilità del contratto, nel senso supra indicato, proprio in virtù dell'esistenza di un accordo scritto delineante gli obblighi scaturenti in capo alle parti;
- il contratto è a titolo oneroso, essendo prevista la corresponsione di compensi provvigionali di ammontare pari al 12% sulle vendite;
- sussiste l'autonomia organizzativa dell'agente>> [pag. 6 ricorso]; in ogni caso, essendo decorsa senza contestazioni la “prima stagione di prova, intesa come primavera estate 2020”, il rapporto intercorso tra le parti si è comunque trasformato ipso iure in un contratto d'agenzia a tempo indeterminato;
- tra la e la è intervenuta una cessione occulta di ramo CP CP CP d'azienda in ordine alla promozione e vendita di prodotti a marchio “IN Jeans”; come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, <“l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta “ad probationem” per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni) (cass. 6071/1987)” (in termini, cfr. Trib. Treviso, Sez. III, 30 novembre 2018, n. 2395)>> [pag. 7 ricorso];
- nel caso di specie, gli elementi capaci di disvelare la sussistenza di una cessione occulta di ramo d'azienda sono integrati:
➢ dalla fitta corrispondenza telematica intercorsa tra la DI da TE CO una parte e la prima, la dopo, dall'altra tra il maggio CP
2019 e l'agosto 2020 da cui si evince: <- in primis, tanto la CP quanto la utilizzavano indistinta-mente gli stessi
[...] COroparte_1 indirizzi di posta elettronica (i.e.: e Email_3
) ai fini della gestione del rapporto di agenzia con Email_4 la DI - in secundis, è stata la stessa a comunicare COroparte_3 alla DI in data 8 ottobre 2019, che i pagamenti della merce TE del marchio IN Jeans ad essa ordinata dai vari clienti grazie all'attività di promozione dell'agente avrebbero dovuto essere effettuati direttamente in favore di Parte_2
➢ dalla circostanza che le prescrizioni dettate nella predetta nota dell'08
[...] ottobre 2019 sono state osservate da tutti i clienti [si richiamano per relationem i movimenti indicati da pagina 8 a pagina 13], con conseguente trasmissione alla TBE dei crediti inerenti alle vendite promosse dall'agente; CO
- in virtù di detta cessione occulta, la è subentrata nel contratto originariamente sottoscritto con la ed è tenuta al pagamento dei CP compensi provvigionali maturati in relazione alle <vendite promosse in favore di
e perfezionate mediante il pagamento a quanto quelle interamente CP CP
con la sola >> [pag. 14 ricorso]; Parte_3 CP
3 - in subordine, qualora non dovesse essere ravvisata una cessione occulta di ramo d'azienda, lo stretto legame intercorrente tra e consente CP CP di delineare tra le stesse una “super-società di fatto” atteso che:
➢ vi era identità di scopo sociale come attestato dal semplice raffronto camerale;
➢ vi era un uso promiscuo dei mezzi organizzativi come comprovato dall'utilizzo condiviso degli account di posta elettronica;
➢ vi era una condivisione tanto degli elementi attivi (i crediti insorti per le vendite promosse dalla DI quanto una condivisione TE degli elementi passivi (i compensi provvigionali);
- l'omessa corresponsione delle spettanze provvigionali configura un grave inadempimento che giustifica la risoluzione per giusta causa del rapporto di agenzia ai sensi degli artt. 2119 cc e 1751 c. 2 cc;
- sul piano del quantum debeatur, con l'accordo del 09/05/2019 era stato pattuito in favore della “DI un compenso provvigionale pari al 12% TE dell'imponibile derivante dalle vendite promosse;
applicando tali criterio, l'ammontare complessivamente dovuto in relazione agli ordini trasmessi a
[...]
e pagati a [punto A pagine da 18 a 23] nonché a quelli CP CP sviluppati interamente con raggiunge l'importo di € 2922 oltre IVA e CP ritenute;
a tale importo, vanno aggiunte:
o le provvigioni maturande rispetto ad ordini inoltrati a e CP CO fatturati da allo stato, non pagati: € 810,60, oltre IVA e ritenute;
o le indennità dovute per effetto dello scioglimento del contratto di agenzia, segnatamente:
▪ l'indennità di risoluzione del rapporto (che il preponente è tenuto ad accantonare presso Enasarco ma, in mancanza, è obbligato a corrisponderla direttamente all'agente)2: <<a) €. 149,30, oltre ritenute, se calcolat[a n.d.r.] sul totale di €. 3.732,60 (=2.992,00+810,60), comprensivo, cioè, delle provvigioni già maturate e di quelle ad oggi non maturate poiché non risulta l'incasso degli importi spettanti al preponente;
b) €. 116,88, oltre ritenute, se calcolata sulle sole provvigioni ad oggi maturate in virtù dell'avvenuto incasso da parte del preponente, ammontanti ad €. 2.922,00>>.
4 ▪ l'indennità supplettiva di clientela3: a) €. 111,96, oltre ritenute, se calcolat[a n.d.r.] sul totale di €. 3.732,60 (=2.992,00+810,60), comprensivo, cioè, delle provvigioni già maturate e di quelle ad oggi non maturate poiché non risulta l'incasso degli importi spettanti al preponente;
b) €. 89,76 oltre ritenute, se calcolata sulle sole provvigioni ad oggi maturate in virtù dell'avvenuto incasso da parte del preponente, ammontanti ad €. 2.922,00>>. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <COrariis reiectis, A. ritenere e dichiarare che l'accordo stipulato tra e la DI COroparte_3 [...]
, in persona del suo omonimo titolare e legale TE rappresentante pro tempore, in data 9 maggio 2019, fosse qualificabile ab origine come contratto di agenzia;
A bis. in subordine, ritenere e dichiarare che l'accordo stipulato in data 9 maggio 2009 tra e la DI COroparte_3 TE
, in persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante pro
[...] tempore, al termine della stagione primavera estate 2020 si è trasformato in contratto di agenzia a tempo indeterminato;
B. ritenere e dichiarare la sussistenza di una cessione occulta, da parte della in favore della COroparte_3 COroparte_1 del ramo di azienda inerente la vendita del marchio COroparte_5
e che, conseguentemente, la è subentrata nel contratto di
[...] COroparte_1 agenzia originariamente stipulato tra la e la DI COroparte_3 TE
, in persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante pro
[...] tempore;
B bis. quindi, ritenere e dichiarare che la è rimasta obbligata COroparte_1
a provvedere al pagamento delle provvigioni spettanti alla DI in virtù del TE contratto stipulato con la in data 9 maggio 2019, e, pertanto, COroparte_3 ritenere e dichiarare la risoluzione per giusta causa, ex artt. 1751, comma 2, e 2119 c.c., del contratto di agenzia intercorso tra le parti, stante l'inadempimento della in relazione all'obbligo di pagamento dei compensi provvigionali COroparte_1 spettanti al ricorrente;
C. conseguentemente, ritenere e dichiarare che la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è obbligata al CP pagamento di tutto quanto dovuto alla DI , in TE persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore, a titolo di provvigioni ed indennità spettanti a fronte dell'esecuzione del contratto di agenzia del 9 maggio 2019 e del suo scioglimento, e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore CP della DI , in persona del suo omonimo titolare TE e legale rappresentante pro tempore: C bis. ove, in esito all'espletamento dell'attività istruttoria, dovessero risultare dovute sia le provvigioni certamente maturate alla data della redazione del presente atto (€. 2.922,00) sia quelle non ancora esigibili poiché non risulta l'in-casso, da parte della preponente, delle somme fatturate (€. 810,60), la somma di €. 3.993,86, oltre IVA e ritenute, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, di cui: - €. 3.732,60, oltre
5 IVA e ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte;
- €. 149,30, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di F.I.R.R.; - €. 111,96, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di indennità sostitutiva di clientela;
C ter. ove, in esito all'espletamento dell'attività istruttoria, dovessero risultare dovute le sole provvigioni certamente maturate al momento della redazione del presente atto (pari ad €. 2.992,00), la somma di €. 3.128,64, oltre IVA e ritenute, di cui: - €. 2.922,00, oltre IVA e ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte;
- €. 116,88, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di F.I.R.R.; - €. 89,76, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di indennità sostitutiva di clientela;
in subordine: D. ritenere e dichiarare che, sino alla data della cessazione della società
quest'ultima e la hanno costituito una supersocietà di COroparte_3 COroparte_1 fatto, con conseguente insorgenza della responsabilità solidale ed illimitata delle due società in relazione ai debiti contratti nell'interesse della supersocietà; D bis. quindi, ritenere e dichiarare che, a seguito della cessazione della la COroparte_3 [...]
è rimasta obbligata a provvedere al pagamento delle provvigioni spettanti alla CP DI in virtù del contratto stipulato con la stessa in data 9 TE COroparte_3 maggio 2019, e, pertanto, ritenere e dichiarare la risoluzione per giusta causa, ex artt. 1751, comma 2, e 2119 c.c., del contratto di agenzia intercorso tra le parti, stante l'inadempimento della in relazione all'obbligo di pagamento dei COroparte_1 compensi provvigionali spettanti al ricorrente;
E. conseguentemente, ritenere e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, è obbligata al pagamento di tutto quanto dovuto alla DI
[...]
, in persona del suo omonimo titolare e legale TE rappresentante pro tempore, a titolo di provvigioni ed indennità spettanti a fronte dell'esecuzione del contratto di agenzia del 9 maggio 2019 e del suo scioglimento, e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante COroparte_1 pro tempore, a pagare in favore della DI , in TE persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore: E bis. ove, in esito all'espletamento dell'attività istruttoria, dovessero risultare dovute sia le provvigioni certamente maturate alla data della redazione del presente atto (€. 2.922,00) sia quelle non ancora esigibili poiché non risulta l'in-casso, da parte della preponente, delle somme fatturate (€. 810,60), la somma di €. 3.993,86, oltre IVA e ritenute, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, di cui: - €.
3.732,60, oltre IVA e ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte;
- €. 149,30, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di F.I.R.R.; - €. 111,96, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di indennità sostitutiva di clientela;
E ter. ove, in esito all'espletamento dell'attività istruttoria, dovessero risultare dovute le sole provvigioni certamente maturate al momento della redazione del presente atto (pari ad €. 2.992,00), la somma di €. 3.128,64, oltre IVA e ritenute, di cui: - €. 2.922,00, oltre IVA e ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare
6 dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte;
- €. 116,88, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di F.I.R.R.; - €. 89,76, oltre ritenute, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in esito al presente giudizio, a titolo di indennità sostitutiva di clientela. Con vittoria di spese e compensi di difesa>>. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, la si è CP tempestivamente costituita in giudizio e ha censurato la ricostruzione avversaria, evidenziando: CO
- che <alcun incarico ovvero mandato è stato conferito, dalla , alla DI individuale del Sig. relativo alla vendita e/o promozione di TE prodotti commercializzati dalla resistente. Prova ne è l'assenza di qualsivoglia accordo scritto tra le parti ovvero di qualsivoglia comunicazione effettuata dalla CO
alla ricorrente relativa ad incarichi o compiti, anche occasionali, da CO svolgere>> [pag. 7 memoria;
- che, essendo stata costituita soltanto in data 28/08/2019, <gli unici rapporti intercorsi tra le parti riguardano le forniture di capi di abbigliamento effettuate da CO
alla “GN”, come da fattura in atti, rimasta in parte insoluta per Euro 1633,60>>;
- che la corrispondenza prodotta attiene al rapporto intercorso tra la “GN” e il CO marchio “Clinck” <mentre nessuna corrispondenza tra , la ricorrente e la CP
è stata prodotta poiché inesistente>>; inoltre, <nessun contratto di agenzia
[...] CO è stato mai stipulato tra le parti in causa;
nessuna cessione è intercorsa tra e
e, tantomeno, è mai stata costituita una “supersocietà di fatto” tra loro>> CP CO
[pag. 8 memoria;
- che la cessione di ramo d'azienda presuppone il trasferimento di una
“articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata” mentre va esclusa quando la cessione <sia diretta a spostare solo taluni beni o CO rapporti>> [pag. 9 memoria;
come chiarito dalla Suprema Corte, <per «ramo d'azienda», come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e (come affermato anche dalla corte di giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, in C-51/00) consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo;
il relativo accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 c.c. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto e comporta la mera sostituzione di uno dei soggetti contraenti, nonché il consenso del lavoratore ceduto”; nel caso di specie, non si comprende <quale unità produttiva CO abbia acquistato la dalla ovvero quale attività economica, della CP CO seconda, la resistente abbia perseguito>> [pag. 11 memoria;
- che l'art. 2560 circoscrive la responsabilità del cessionario ai soli debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie;
l'onere di provare l'iscrizione dei debiti sui libri contabili è a carico del creditore [vengono richiamate, Cass. CO 22418/2017 e Cass. 21561/2020 – pag. 12 memoria;
7 - che l'istituto della “super-società di fatto” ha natura pretoria ed è stato elaborato in materia di procedure concorsuali con lo scopo di estendere la declaratoria di fallimento a quelle persone, fisiche o giuridiche, che partecipano in via di fatto ad una società di persone come soci illimitatamente responsabili;
nel caso in esame, mancano del tutto i presupposti applicativi del suddetto istituto stante CO l'assenza di rapporti tra la e la e la mancata dimostrazione dello CP stato di insolvenza della prima;
- che non si è mai verificato alcun subentro nel contratto intercorso tra controparte e nessuna attività di intermediazione commerciale è stata CP CO prestata dal ricorrente in favore di <le copie degli assegni e degli ordini CO prodotti, di cui non vi è prova dell'incasso, della trasmissione degli ordini alla , nonché delle consegne effettuate…>>, non sono idonei a sostenere la ricostruzione avversaria;
- che il contratto di agenzia va provato per iscritto e <Non possono assumere valore probatorio per la prova del contratto di agenzia i documenti prodotti, trattandosi non del contratto stipulato bensì di estratti provvigionali o fatture o meri elenchi clienti, da cui non possono trarsi elementi circa la conclusione di un contratto di agenzia, tanto più che essi nulla dicono in ordine alla promozione stabile di affari da parte del ricorrente ed alla conclusione dei contratti asseritamente promossi, e sono compatibili con una mera collaborazione per la vendita di prodotti con soggetti già clienti dell'azienda, come asserito dalla convenuta>> [Cass. 13822/2015];
- che, in punto quantum debeatur, le provvigioni dovrebbero essere calcolate facendo riferimento:
• alle somme realmente incassate qualora si ritenesse sussistente una cessione di ramo d'azienda o una “super-società” di fatto CO tra e CP
• in alternativa, agli incassi ottenuti a partire dal 28/08/2019 ove fossero escluse entrambe le suddette circostanze. CO La ha quindi concluso nei seguenti termini: <Nel merito: Respingere la domanda del ricorrente perché infondata e non provata per tutti i motivi sopra esposti;
In Via Subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda avversa, rideterminare, anche con l'ausilio di un CTU, le somme eventualmente spettante alla ricorrente per tutti i motivi sopra esposti. Con Vittoria di Spese>>.
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti.
La causa è stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del
10/04/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. L'azione giudiziale intrapresa dalla DI è volta ad ottenere il TE pagamento delle provvigioni maturate in forza dell'accordo commerciale concluso con la società in data 09/05/2019 [doc. 1 ric.]. CP
8 Il diritto rivendicato, estrinsecandosi nella proposizione di una domanda di pagamento di compensi provvigionali, impone anzitutto di indagare il rapporto contrattuale che costituisce il presupposto della genesi dei crediti azionati.
In linea di fatto, è pacifico e comprovato dai documenti di causa:
- che in data 09/05/2019, la DI e la società hanno TE CP concluso un accordo con cui la prima si è impegnata a prestare <il servizio di rappresentanza con mandato per la vendita e la promozione del marchio IN Jeans London linea Uomo e Donna>> [doc. 1 ric.];
- che l'area assegnata per lo svolgimento dell'incarico ha abbracciato l'intero territorio della Regione Sicilia [doc. 1 ric.];
- che, a fronte dell'impegno assunto dalla DI la società TE CP le ha riconosciuto <una commissione pari al 12% dell'imponibile derivante dalle vendite procacciate>>, correlando l'insorgenza della commissione al momento dell'incasso [doc. 1 ric.];
- che, ultimata la prima stagione di prova, coincidente con la “primavera estate 2020”, il rapporto si sarebbe trasformato in <n regolare mandato d'agenzia a tempo indeterminato e regolamentato secondo l'AEC>> [pag. 2 ricorso]. Le pattuizioni sopra focalizzate delineano un regolamento negoziale riconducibile nel perimetro applicativo del contratto di agenzia. Gli elementi essenziali della fattispecie scandita dall'art. 1742 cc4 possono essere così sintetizzati: i) l'obbligazione principale dell'agente consiste nel promuovere la conclusioni di contratti;
l'attività di promozione consiste nel facilitare, cioè nel rendere possibile, la conclusione di contratti, non necessariamente nell'aumentarla (a meno che non vi sia una specifica pattuizione, nella specie non presente); tale obbligazione di promozione non si traduce in una mera attività di propaganda ma deve consistere in un'opera di convincimento del potenziale cliente ad effettuare una proposta contrattuale nei termini indicati dal preponente;
ii) l'incarico attribuito all'agente deve essere connotato da stabilità; in questo senso l'attività promozionale deve svolgersi in modo continuativo e permanente, in maniera non sporadica ed episodica [la direttiva 1986/653/CEE stabilisce infatti che l'incarico deve essere attribuito <in maniera permanente>>]; la stabilità, però, non implica una durata minima del contratto, che può essere stipulato anche per un determinato periodo o per un unico evento (es. i contratti relativi agli stand di una fiera);
iii) la zona assegnata per l'espletamento dell'incarico deve essere
“determinata” ma la sua assenza non comporta la nullità del contratto qualora sia desumibile per relationem da altri elementi [in questo senso, cfr. Cass. 12776/2012]; iv) l'agente deve essere remunerato per l'attività svolta;
l'agenzia è una forma contrattuale necessariamente onerosa;
v) il titolo del rapporto soggiace al requisito della forma scritta, richiesta non per la validità ma ad probationem. Ebbene, i caratteri distintivi ora evidenziati possono essere rintracciati nella convenzione commerciale intervenuta tra la DI e la società TE CP in data 09/05/2019; in tal senso depongono:
- il dato inequivoco collegato all'oggetto dell'accordo; la società CP titolare dei diritti sul marchio “IN Jeans” ha conferito a parte ricorrente un
9 mandato con rappresentanza per la <per la vendita e la promozione del marchio
IN Jeans London linea Uomo e Donna>>;
- la puntuale perimetrazione dell'ambito territoriale entro cui la DI TE avrebbe dovuto operare, coincidente con l'intero territorio siciliano;
- la previsione di un meccanismo remunerativo, accompagnato dalla precisa indicazione della percentuale (12%) delle commissioni da calcolare sull'imponibile delle vendite;
- l'indipendenza organizzativa del ricorrente;
- le direttive fornite dalla in ordine all'accettazione degli ordinativi CP
e alle modalità di pagamento da parte dei clienti [il riferimento riguarda le previsioni contrattuali secondo cui <si accettano tutti gli ordini con pagamento a vista alla consegna>> e <Lo schema di pagamento accettato è 90 giorni fine mese data fattura>>];
- la chiara stabilità dell'incarico, concepito per protarsi nel tempo (in conformità alla configurazione dell'agenzia come contratto di durata), destinato a soddisfare bisogni durevoli delle parti e, soprattutto, non rapportato ad un singolo contratto o ad una serie definita di contratti bensì ad una serie indeterminata di potenziali affari.
Il quadro tratteggiato lascia trasparire come sia stata strutturata una collaborazione professionale autonoma e non episodica, con risultato a rischio della DI in qualità di agente, e con l'obbligo di osservare, oltre alle norme di TE correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo [ciò permette di apprezzarne la differenza rispetto al procacciamento di affari, consistente invece nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni – cfr. in tal senso, Cass. 1263/2025].
2.1. Ora, è indubbio che la pattuizione racchiusa nel documento offerto dalla difesa attorea sub n. 1) intercetti la posizione contrattuale di una società diversa da quella evocata in giudizio. In questa direzione, si muovono e si comprendono le CO difese avanzate dalla odierna convenuta, che ha insistito nel mettere in risalto come:
- nessun incarico ovvero mandato sia mai stato conferito alla DI TE circa la vendita e/o promozione di prodotti da essa commercializzati [pag. 7 memoria];
- nessuna comunicazione sia mai stata effettuata a controparte relativamente ad incarichi o compiti, anche occasionali, da svolgere [pag. 7 memoria];
- nessun compito e/o incarico sia mai stato portato a termine dalla DI TE in suo favore [pag. 7 memoria];
- nessun rapporto sia mai stato sviluppato con la [pag. 8 memoria]; CP
- l'unico contatto avuto con la DI si esaurisca nella fornitura di capi TE CO di abbigliamento secondo le risultanze della fattura n. 1/2020 [doc. 5 .
Va notato come i rilievi della TBE tentino di escludere la configurabilità di un rapporto di agenzia facendo leva (in primo luogo) sull'assenza di un supporto scritto capace di soddisfare il vincolo della forma scritta ad probationem imposto dal legislatore. Va rammentato, infatti, che <i limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", così come quelli di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano …
10 quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti…>> [Cass. n. 6199/2019]. CO L'impostazione fatta valere dalla però non persuade;
la stessa non elide la necessità di affrontare il secondo piano d'indagine rappresentato dalla dedotta esistenza di una cessione di ramo d'azienda non formalizzata da parte della CO preponente ( in favore della CP
3. Nell'ambito del rapporto di agenzia, la cessione d'azienda o di un suo ramo va scrutinata prendendo in esame la fattispecie legale di cui all'art. 2558 cc e non quella compendiata nell'art. 2112 cc relativa al lavoro subordinato. Come puntualizzato dalla Suprema Corte, <Nel rapporto di agenzia è configurabile un trasferimento dell'azienda preponente - i cui effetti sono disciplinati dalla normativa generale dell'art. 2558 cod. civ. e non dall'art. 2112 relativo al lavoro subordinato - ove concorrano il requisito obiettivo della continuità dell'azienda come entità economica organizzata dall'imprenditore e il requisito soggettivo della modificazione nella titolarità dell'azienda, quale che sia il mezzo tecnico - giuridico attraverso cui tale sostituzione si realizza>> [Cass. 21678/2004] Perché vi sia trasferimento d'azienda (o di una sua parte), dunque, è sufficiente che il complesso organizzato passi al cessionario e questo continui l'attività del cedente.
Ciò che assume rilievo, non è il mezzo giuridico in concreto impiegato ma soltanto l'avvicendamento di due soggetti imprenditoriali nella titolarità di un complesso organizzato e funzionale di beni.
Il fenomeno traslativo, quindi, può sostanziarsi in qualsiasi operazione che comporti:
- la sostituzione nella titolarità dell'azienda;
- la continuazione dell'attività economica con i mezzi già organizzati dal cedente.
Del tutto ininfluente è il mezzo tecnico-giuridico attraverso cui tale mutamento si realizza. Puntualizzato come la fattispecie “trasferimento d'azienda” prescinda dall'esistenza di un rapporto contrattuale, la vicenda in esame si connota proprio per la presenza di un trasferimento non formalizzato di una parte dell'azienda preponente
( alla odierna convenuta. CP
Innanzitutto, va precisato che una linea aziendale orientata alla commercializzazione di un certo marchio (nella specie “IN Jeans”) può essere annoverata nella nozione di “ramo d'azienda”. Come noto, l'art. 32 dlgs 276/200, in attuazione della direttiva 2001/23/CE, ha riscritto la nozione di parte d'azienda, incentrando la definizione sul concetto di
“articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”. La linea commerciale di un'azienda è sussumibile nel perimetro applicativo del suddetto concetto. Si tratta infatti di una componente del ciclo aziendale dotata di coesione organizzativa e in grado di perseguire autonomamente un determinato risultato produttivo mediante la realizzazione di prodotti o servizi.
Da questo punto di vista, la linea commerciale, una volta esternalizzata, rappresenta una porzione di business idonea a raggiungere un autonomo scopo produttivo, poiché suscettibile di essere collocata sul mercato e munita quindi di autonomia organizzativa e funzionale.
11 A questo punto, vanno enucleati i plurimi elementi sintomatici che, nonostante l'assenza di un atto negoziale, evidenziano come il segmento d'azienda concernente CO i prodotti dal marchio “IN Jeans” sia confluito in capo alla Militano in tale direzione: CO
1. il fatto che tanto la quanto la utilizzassero per la CP corrispondenza telematica relativa alla gestione del rapporto di agenzia con la DI i medesimi indirizzi di posta elettronica: TE
e ; si tratta di Email_3 Email_4 un dato esplicitamente dedotto dalla difesa attorea, rispetto al quale la CO non ha veicolato alcuna critica o contestazione;
2. il fatto che, in data 08/10/2019 (quindi successivamente alla CO costituzione della intervenuta nel mese di agosto dello stesso anno) la ha dato indicazioni alla DI di far CP TE intestare i bonifici relativi agli ordinativi della merce del marchio CO
“IN Jeans” direttamente in favore della è una circostanza comprovata da riscontri documentali [doc. 2] e non oggetto di puntuale CO censura da parte della 3. il fatto che, proprio alla luce dell'indicazione impartita dalla CP
tutti i bonifici emessi per il pagamento della merce “IN
[...] CO Jeans” hanno avuto come beneficiaria solo ed esclusivamente la 4. il fatto che, in relazione ad una serie di ordinativi, la documentazione afferente al trasporto e/ o alla fatturazione della merce ordinata è stata CO predisposta ed elaborata direttamente dalla si possono menzionare, tra gli altri, nell'ambito della stagione autunno-inverno 2019-2020, l'ordine “Colorando di VA PP” del 27/05/2019 [documento di trasporto n. 73 del 26/09/2019 sub doc. 14 ric.], l'ordine “Dynamic Sport” [documento di trasporto n. 52 del 23/09/2019 sub doc. 17 ric.]; l'ordine “TE LS” [fattura n. 52 del 30/09/2019 sub doc. 24 ric.]; l'ordine “CO MA srl” [fattura n. 60 del 30/09/2019 sub doc. 25 ric.]; nell'ambito della stagione primavera- estate 2020 l'ordine “Colorando di VA PP” del 24/07/2019 [fattura n. 17 del 19/02/2020 sub doc. 29 ric.], l'ordine
“Dettagli d'Autore di Loggia Giuseppe” [fattura n. 21 del 19/02/2020 sub doc. 32 ric.], l'ordine “RR NA” [fattura n. 38 del 19/02/2020 sub doc. 35 ric.] e l'ordine “Trend Abbigliamento di ER GI” [fattura n. 20 del 19/02/2020 sub doc. 37 ric.]; CO
5. il fatto che e operassero nel medesimo settore CP merceologico come dimostrato dalla perfetta omogeneità delle attività costituenti il loro oggetto sociale;
la descrizione di quest'ultimo, riportata nelle visure camerali, appare sostanzialmente sovrapponibile CO
[cfr. visura sub doc. 3 ric. e visura sub doc. 6 ric.]; CP
6. il fatto che, sempre mettendo a raffronto le rispettive visure camerali, CO può notarsi come la abbia indicato come unità locale la stessa segnalata dalla in entrambi i casi si fa riferimento allo CP stabilimento con funzione di “Capannone” situato a Montenero Di CO Bisaccia (CB), in COrada Padula [cfr. visura doc. 3 ric, pag. 6 e visura doc. 6 ric, pag. 7]. CP
12 La piattaforma indiziaria sopra tratteggia permette di cogliere come sia intervenuto un trapasso – non formalizzato dal punto di vista contrattuale – del ramo d'azienda relativo ai prodotti a marchio “IN Jeans”; la stessa dà conto: CO
- della continuità aziendale;
la ha proseguito l'attività in origine svolta dalla nel campo relativo alla commercializzazione del marchio “IN CP Jeans”, tanto è vero che - alla luce della nota e-mail datata 08/10/2019 [doc. 2 ric.] – la stessa ha acquisito la titolarità di tutte le posizioni creditorie derivanti dalle vendite promosse dalla DI TE CO
- del passaggio del complesso organizzato dalla alla né è CP testimonianza il dato collegato all'”unità locale” il quale appare significativo poiché l'unità locale corrisponde all'officina in cui un'impresa esercita stabilmente la propria attività economica.
4. Considerato, dunque, che la cessione non formalizzata ha avuto ad oggetto (almeno) il ramo d'azienda relativo alla vendita dei prodotti del marchio “IN Jeans”, e che il contratto d'agenzia stipulato tra e la DI aveva CP TE CO ad oggetto la promozione e la vendita di tali prodotti, può ritenersi che la sia subentrata nel predetto contratto alla luce dell'art. 2558 cc.
Il contratto di agenzia non rientra fra i contratti personali (categoria che si identifica in quei contratti a prestazione oggettivamente o soggettivamente infungibile) e, pertanto, soggiace al meccanismo successorio delineato dal citato art. 2558 cc. Tale disposizione abbraccia tanto i c.d. contratti aziendali in senso stretto, aventi per oggetto il godimento di beni aziendali, quanto i c.d. contratti d'impresa.
Non sembra potersi escludere il rapporto di agenzia per cui è causa dal trasferimento;
se non vi fosse stato il subentro: CO
- alla sarebbe stato precluso l'esercizio dell'attività nel contesto imprenditoriale in cui si inseriva il ramo d'azienda trasferitale, per cui non si spiegherebbe come la stessa abbia potuto predisporre la documentazione (di trasporto e contabile) inerente alle ordinazioni della merce a marchio “IN Jeans” [vedi supra]; CO
- sarebbe difficile comprendere a che titolo la potesse beneficiare in via esclusiva dei pagamenti della merce ordinata tramite l'intervento della DI TE
[si richiama, nuovamente, la comunicazione e-mail del giorno 08/10/2019 sub doc.
2 ric.].
Il subentro si risolve in una successione ex lege del cessionario e la sostituzione di quest'ultimo al cedente come parte del rapporto contrattuale. A tal fine non è necessaria né una espressa pattuizione tra alienante ed acquirente (necessaria al contrario per escludere determinati contratti dal trasferimento) né il consenso del terzo contraente.
La tematica riguarda l'istituto della “super-società di fatto” rimane assorbita.
CO 5. Alla luce del percorso argomentativo sopra sviluppato, la è identificabile come legittima litisconsorte dal lato passivo rispetto alla pretesa provvigionale azionata dalla DI TE
La proposizione di una domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sè, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne
13 l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite
[cfr. Cass. 10821/2011] Si tratta di un principio consolidato e ribadito, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità: <La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza, ai fini della prova del diritto alla provvigione, della determina amministrativa di assegnazione al preponente dei lotti di fornitura di presidi medici, in difetto della prova dell'utilità ed essenzialità dell'attività prestata dall'agente e della successiva conclusione dei contratti ad essi relativi) [Cass. sez. L – Ord. n. 23345/2024 (Rv. 672148 - 01)]. L'agente che invochi il pagamento delle provvigioni, quindi, ha l'onere di fornire la dimostrazione della conclusione degli affari promossi per il suo tramite.
Il fatto costitutivo del diritto al pagamento della provvigione è rappresentato dalla conclusione dell'affare da parte del preponente per il tramite dell'agente stesso. Ora, è vero che, nell'impianto motivazionale della pronuncia Cass. 10821/2011 sopra riportata, vi è un passaggio argomentativo che sottolinea come non può considerarsi assolto l'onere probatorio dalla mera produzione degli ordini raccolti [il frammento di interesse recita: <<…d'altra parte, non può ritenersi, come pure sostiene il ricorrente, che una volta prodotti tutti gli ordini raccolti, l'agente aveva adempiuto all'onere probatorio, …>> - cfr. pag. 8 secondo capoverso]. Tuttavia, nel corpo della stessa sentenza si puntualizza come l'onere di provare la sola dimostrazione della conclusione dei contratti – a seguito delle modifiche apportate dalla L. 65/1999 all'art. 1742 cc – si ponga come un alleggerimento del carico probatorio gravante in capo all'agente e quindi come un requisito minimo ed indispensabile da soddisfare per poter rivendicare le spettanze provvigionali.
Ciò non esclude che l'agente possa offrire una prova più rigorosa e significativa rappresentata dalla <esecuzione del contratto da parte del terzo>> [vedi pag. 7 della pronuncia in discorso].
Ciò si è verificato nel caso di specie.
La difesa attorea non si è limitata alla mera produzione degli ordini ottenuti ma, per ciascun ordine, ha allegato e in gran parte documentato il pagamento da parte del cliente. Le evidenze documentali di provenienza attorea, infatti, restituiscono le movimentazioni descritte da pag. 8 a pag. 13 del ricorso [riportate anche da pag. 12
a pag. 17 della memoria conclusionale del 13/11/2024] e di seguito trascritte:
<
1. vendite relative alla stagione autunno-inverno 2019-2020:
a) COroparte_6
- in data 9 aprile 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 872,30 (doc. n. 9); TE
- ha pagato a la merce sopra indicata, mediante assegno COroparte_1 bancario n. 0784266703-12 del 26 febbraio 2020, di €. 872,30 (doc. n. 10);
b) Class Moda di Cavaleri RO SI:
- in data 12 aprile 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 1.988,60 (doc. n. 11); TE
- ha pagato a la merce sopra indicata, mediante assegno COroparte_1 bancario n. 3782796510-12 del 30 aprile 2020, di €. 1.988,60 (doc. n. 12);
14 c) VA PP: CP_7
- in data 7 maggio 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 819,84 (doc. n. 13); TE
- documento di trasporto n. 73 del 26 settembre 2019 emesso da COroparte_1
(doc. n. 14);
- ha pagato a la merce sopra indicata, mediante assegno COroparte_1 bancario n. 0088168568-07 del 28 gennaio 2020, di €. 819,84 (doc. n. 15); d) Dynamic Sport:
- in data 10 aprile 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 653,92 (doc. n. 16); TE
- documento di trasporto n. 52 del 23 settembre 2019 emesso da COroparte_1
(doc. n. 17);
- ha pagato a la merce sopra indicata, mediante assegno COroparte_1 bancario n. 8365600188-10 del 31 gennaio 2020, di €. 653,92 (doc. n. 18);
e) Free Style di : COroparte_8 CP_ in data 21 maggio 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso CP dalla DI per complessivi €. 1.305,40 (doc. n. 19); TE
- ha pagato a la merce sopra indicata, mediante assegno COroparte_1 bancario n. 3783302757-00 del 31 marzo 2020, di €. 1.305,40 (doc. n. 20);
f) RR NA:
- in data 11 aprile 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 1.159,00 (doc. n. 21); TE
- ha pagato a la merce sopra indicata, mediante assegni bancari COroparte_1
n. 0933819442-10 del 31 dicembre 2019, di €. 400,00, n. 0933819443-11 del 31 gennaio 2020, di €. 400,00, e n. 0933819444-12 del 29 febbraio 2020, di €. 359,00, per complessi-vi €. 1.159,00 (doc. n. 22);
g) TE s.r.l.s.:
- in data 15 aprile 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 3.577,04 (doc. n. 23); TE
- la fattura n. 52 del 30 settembre 2019, relativa alla merce ordinata, è stata emessa da per €. 3.577,04 (doc. n. 24); COroparte_1
h) CO MA s.r.l.:
- ha inoltrato a un ordine, promosso dalla DI per COroparte_3 TE complessivi €. 2.830,40;
- fattura n. 60 del 30 novembre 2019, relativa alla merce ordinata, emessa da per €. 2.830,40 (doc. n. 25); COroparte_1
- i pagamenti sono stati effettuati mediante n. 4 bonifici in favore di
[...]
al riguardo si segnala che inizialmente la società acquirente aveva emesso, CP sempre in favore di gli assegni bancari n. 0172207468-04, di €. COroparte_1
1.000,00 e n. 0785302350-01, di €. 1.850,40 (cfr. doc. n. 26), mentre successivamente, attesa la mancanza di copertura di detti titoli, aveva concordato direttamente con (mettendo altresì la DI a conoscenza della COroparte_1 TE conversazione, come si evince dalle note allegate), le nuove modalità e le tempi- stiche di pagamento (cfr. la corrispondenza telematica allegata al ricorso introduttivo quale doc. n. 27);
2. ordini relativi della stagione primavera/estate 2020:
i) : Parte_4 in data 24 luglio 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 508,74 (doc. n. 28); TE
15 - la fattura n. 17 del 19 febbraio 2020, relativa alla merce ordinata, è stata emessa da per €. 508,74 (doc. n. 29); CP
- ha pagato a la merce ordinata, mediante assegno bancario n. COroparte_1
0088178023-11, di €. 508,74 (doc. n. 30); l) Dettagli d'Autore di Loggia Giuseppe: CP_
- in data 11 ottobre 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso CP dalla DI per complessivi €. 746,64 (doc. n. 31); TE
- la fattura n. 21 del 19 febbraio 2020, di €. 746,64, relativa alla merce ordinata, è stata emessa da (doc. n. 32); COroparte_1
- ha pagato a la merce ordinata, mediante assegno bancario n. COroparte_1
3788746275-02, di €. 746,64 (doc. n. 33);
m) RR NA:
- in data 26 settembre 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 1.101,66 (doc. n. 34); TE
- la fattura n. 38 del 19 febbraio 2020, di €. 1.101,66, relativa alla merce ordinata, è stata emessa da (doc. n. 35); COroparte_1
- ha pagato a la merce ordinata, mediante assegni bancari n. COroparte_1
0940883305-11 di € 551,66 e n. 0940883304-10, di €. 550,00, per complessivi €.
1.101,66;
n) Trend Abbigliamento di ER GI:
- in data 26 luglio 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 817,40 (doc. n. 36); TE
- la fattura n. 20 del 19 febbraio 2020, relativa alla merce ordinata, è stata emessa da per €. 817,40 (doc. n. 37); COroparte_1
- ha pagato a la merce ordinata, mediante assegno bancario n. COroparte_1
0086283694-03, di €. 817,40 (doc. n. 38)>>
Ai suddetti clienti, vanno aggiunti quelli rispetto ai quali la DI ricorrente, pur non essendo in possesso della documentazione bancaria, ha indicato con precisione le modalità di pagamento.
Si tratta: <
3. ordini relativi alla stagione autunno/inverno 2019/2020:
o) EU di : COroparte_9 CP_
- in data 12 dicembre 2019 ha inoltrato a un ordine promosso CP dalla DI (cfr. doc. n. 39); TE
- a fronte di tale ordinativo, la ha emesso la fattura n. 64 del 12 COroparte_1 dicembre 2019, di €. 407,48;
- il pagamento della somma di €. 407,48 è stato effettuato in favore di
[...] mediante bonifico del 25 febbraio 2021; CP
4. in relazione alla stagione primavera/estate 2020:
p) EU di : COroparte_9
- in data 24 luglio 2019 ha inoltrato a un ordine promosso COroparte_3 dalla DI (cfr. doc. n. 40); TE
- a fronte di tale ordinativo, la ha emesso le fatture n. 33 del 19 COroparte_1 febbraio 2020, di €. 724,68, e n. 59 del 3 maggio 2020, di €. 990,64, oltre alla nota di credito n. 6 del 30 maggio 2020, di €. 512,40;
- il pagamento è stato effettuato direttamente a mediante bonifico COroparte_1 banca-rio;
q) COroparte_10
- in data 4 settembre 2019 ha inoltrato a un ordine, promosso COroparte_3 dalla DI per complessivi €. 899,14 (cfr. doc. n. 41); TE
16 - a fronte di tale ordinativo, la ha emesso la fattura n. 11 del 18 COroparte_1 febbraio 2020, di €. 2.300,92, e, successivamente, la nota di credito n. 11 del 30 giugno 2020, di €. 575,23;
- il pagamento della complessiva somma di €. 1.725,69 è stato effettuato direttamente a con contrassegno in azienda;
COroparte_1
r) COroparte_11
- in data 28 luglio 2019 ha inoltrato a un ordine promosso COroparte_3 dalla DI (cfr. doc. n. 42); TE
- fronte di tale ordinativo, la ha emesso la fattura n. 11 del 18 COroparte_1 febbraio 2020, di €. 2.300,92, e, successivamente, la nota di credito n. 11 del 30 giugno 2020, di €. 575,23; s) Playground s.n.c.:
- in data 3 settembre 2019 ha inoltrato a un ordine promosso COroparte_3 dalla DI (cfr. doc. n. 43); TE
- a fronte di tale ordinativo, la ha emesso le fatture n. 6 del 7 COroparte_1 febbraio 2020, di €. 1.952,92, e n. 50 del 28 febbraio 2020, di €. 1.488,16;
- il pagamento della complessiva somma di €. 3.441,08 è stato effettuato direttamente a con contrassegno in azienda;
COroparte_1
t) : COroparte_12
- in data 3 settembre 2019 ha inoltrato a un ordine promosso COroparte_3 dalla DI (cfr. doc. n. 44); TE
- a fronte di tale ordinativo, la ha emesso la fattura n. 36 del 19 COroparte_1 febbraio 2020, di €. 1.776,32 e, successivamente, le note di credito n. 9 del 26 giugno 2020 e n. 10 del 26 giugno 2020;
- il pagamento della complessiva somma di €. 628,30 è stato effettuato direttamente a con contrassegno in azienda;
COroparte_1
5. in relazione alla stagione autunno/inverno 2020/2021: u) EU di : COroparte_9
- in data 3 marzo 2020 ha inoltrato a un ordine promosso COroparte_3 dalla DI (cfr. doc. n. 45); TE
- a fronte di tale ordinativo, la ha emesso la fattura n. 106 del 5 COroparte_1 ottobre 2020, di €. 780,80, e, successivamente, la nota di credito di €. 300,00;
- il pagamento della complessiva somma di €. 509,96 è stato effettuato direttamente a mediante bonifico del 25 febbraio 2021; COroparte_1
v) COroparte_11
- in data 4 marzo 2020 ha inoltrato a un ordine promosso COroparte_3 dalla DI (cfr. doc. n. 46); TE
- a fronte di tale ordinativo, la ha emesso la fattura n. 35 del 19 COroparte_1 febbraio 2020, di €. 899,14;
- il pagamento è stato effettuato direttamente a con contrassegno COroparte_1 in azienda;
>>
Occorre sottolineare come le operazioni elencate e la documentazione a supporto non siano state investite da alcuna osservazione critica, da alcun CO disconoscimento né da rilievi ad opera della
Nemmeno quelle scandite sotto le lettere o), p), q), r), s), t), u), v) e z) sono state interessate da forme di contestazione specifica. L'unica notazione formulata è consistita nell'affermazione che <le copie degli assegni e degli ordini prodotti, di cui non vi è prova dell'incasso, della trasmissione CO degli ordini alla , nonché delle consegne effettuate, non sono idonei a provare CO la fantasiosa ricostruzione dei fatti della ricorrente>> [pag. 13 memoria .
17 Si tratta di una affermazione labiale e dal tenore assertivo.
La prova dell'incasso, peraltro, non pare addossabile a parte ricorrente. Come chiarito dalla Suprema Corte, <In tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva adeguatamente valutato gli estratti conto del rapporto e il prospetto riepilogativo delle provvigioni, prodotti in giudizio dall'agente con il ricorso introduttivo della causa in primo grado e non tempestivamente contestati dalla società preponente)>>
[Cass. n. 486/2016 (Rv. 638521 - 01); nello stesso senso Cass. 6944/2019] Applicando tali dettami esegetici, l'incasso configura una circostanza che si realizza nella sfera patrimoniale del preponente e quindi il principio di “vicinanza della prova” impone che sia costui a dimostrarne il mancato avveramento per cause a lui non imputabili. CO Nessuna prova in tal senso è stata fornita dalla
Per contro, il quadro allegativo e il compendio documentale di provenienza attorea offrono puntuali riscontri circa il “buon fine” degli affari conclusi tramite l'intermediazione della DI dagli stessi si possono evincere: TE
➢ le generalità dei soggetti con i quali sono stati conclusi gli affari;
➢ il luogo, l'oggetto e la data di conclusione degli affari;
➢ il corrispettivo erogato dai clienti che hanno effettuato gli ordini. In tale situazione, a fronte di evidenze plurime, gravi e concordanti circa la conclusione degli affari, evidenze non sottoposte ad alcun vaglio critico da parte della CO
la DI ha diritto di ricevere le correlate competenze provvigionali. TE CO A tale conclusione, non osta quanto prospettato dalla in ordine alla mancata inclusione delle provvigioni nei libri contabili obbligatori del ramo d'azienda ceduto. La Corte di Cassazione, effettivamente, ha osservato che <In tema di agenzia, in caso di trasferimento di azienda del preponente, la successione dell'acquirente nel rapporto in essere con l'agente non comporta, ex art. 2558 c.c., un automatico accollo cumulativo "ex lege" dei debiti anteriori all'alienazione, restando necessario, giusta l'art. 2560, comma 2, c.c., che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori, senza che, a tal fine, sia sufficiente la mera trasmissione dei documenti commerciali e contabili relativi al contratto. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha respinto la domanda di pagamento di provvigioni maturate in epoca antecedente alla cessione, sul rilievo che non risultava provata la loro inclusione nei libri contabili obbligatori dell'impresa alienante)>> [Cass. n. 15956//2017 (Rv. 644789 - 01)]
Il principio suddetto, però, non sembra mutuabile nella vicenda odierna. Come traspare dalla massima, la stessa fa riferimento ai “debiti anteriori all'alienazione” per i quali è escluso un accollo cumulativo ope legis. Nel caso di specie, come correttamente sottolineato dal procuratore di parte ricorrente, <considerato che gran parte degli ordini …formulati nei confronti di sono stati pagati a il diritto al compenso dell'agente è sorto CP CP successivamente alla cessione del segmento aziendale sicché il relativo debito non poteva risultare dalle scritture contabili della cedente.
18 La circostanza per cui tutti gli ordini di merce a marchio “IN Jeans” sono CO stati pagati in favore di non è mai stata contestata dalla convenuta, sicché va ritenuta pacifica e, tra l'altro, comprovata (per la maggior parte) a livello documentale.
Volgendo lo sguardo al versante del quantum debeatur, deve rammentarsi che
<<… nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice>> (cfr. ex plurimis Cass.
n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018)” (Cass. n. 21302/2019). Nei confronti del conteggio delle provvigioni operato dalla DI la TE CO non ha veicolato alcuna contestazione.
Onde il predetto conteggio vincola il Tribunale.
La quantificazione è stata elaborata in conformità alle pattuizioni contenute nell'accordo del 09/05/2019 che aveva previsto, come criterio di calcolo, l'applicazione di un coefficiente percentuale del 12% sull'imponibile derivante dalle vendite promosse. L'unica precisazione attiene all'impossibilità di includere nell'ammontare provvigionale le fatture ad oggi non ancora saldate concernenti le posizioni di
[...]
e TE LS [pagine 23-24 del ricorso e pag. 30 memoria conclusionale del CP3
13/11/2024].
Conseguentemente, i compensi provvigionali complessivamente dovuti alla DI ammontano ad € 2.992,00 oltre IVA e ritenute. TE
6. In aggiunta ai compensi provvigionali, la DI ha fatto valere il TE diritto a ricevere l'indennità dovuta in caso di cessazione del rapporto ex art. 1751 cc., limitatamente alle due voci previste dall'AEC Commercio 2009 rappresentate dal FIRR (indennità di risoluzione del rapporto) e dalla indennità suppletiva di clientela. Occorre precisare che la regola generale per l'indennità in caso di cessazione del rapporto è dettata dall'art. 1751 c.c.; tale disposizione prevede che l'indennità non sia dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze imputabili al preponente.
Va ricordato che <L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in
19 sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata>> [Cass. 1178/2014
(Rv. 631050 - 01); nello stesso senso, Cass. 29290/2019 (Rv. 655854 - 01)]. Guardando alla vicenda odierna, il mancato pagamento delle provvigioni maturate dalla DI integra un inadempimento di non scarsa importanza. TE
Infatti, la condotta inadempitiva ha interessato:
i) tutti gli affari promossi dalla DI ricorrente;
ii) si è protratta per l'intera durata del rapporto contrattuale. Può pertanto ritenersi che la domanda di risoluzione formulata in ricorso si sostanzi in una dichiarazione di recesso, assistita da una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cc, che legittima parte ricorrente a sciogliersi dal contratto di agenzia.
Trattandosi di un recesso giustificato da circostanze addebitabili al preponente, la deve essere indennizzata per la fine del rapporto. COroparte_2 L'art. 13 dell'AEC 2009 [doc. 48 ric.] prevede con riguardo alla Indennità di fine rapporto quanto segue: <Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto.
A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti: - il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, Codice Civile;
- il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice
Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per
l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti>>. Come si evince dall'incipit, la disposizione riportata ha la finalità <di dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 cc, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto>>.
Le indennità previste dalla disposizione collettiva <sono … da inquadrare nella norma codicistica, di cui sono esplicitazione concreta>> [cfr. Cass.
28109/2024]. L'indennità di risoluzione del rapporto:
- spetta all'agente all'atto della cessazione del rapporto;
- è dovuta anche se non ci sia stato da parte dell'agente incremento della clientela e/o sviluppo del fatturato. L'indennità supplettiva di clientela, invece, può essere riconosciuta:
- <se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante>>;
- in caso di <dimissioni dell'agente>> in presenza di determinate situazioni. Alla DI deve essere corrisposta l'indennità di risoluzione del TE rapporto, secondo l'importo quantificato in ricorso e non contestato da parte convenuta pari ad € 116,88.
20 Per contro, non ricorrono le condizioni per ottenere l'indennità supplettiva di clientela, la quale è ancorata a presupposti non ricorrenti nel caso di specie;
lo scioglimento del contratto, infatti, è conseguenza di una iniziativa dell'agente ed è stato provocato dal recesso per giusta causa dallo stesso esercitato.
7. Conclusivamente, dunque, le somme complessivamente spettanti alla DI ammontano ad € 2922 per provvigioni, oltre IVA, ritenute e interessi dal TE dovuto al saldo in misura pari al tasso determinato in applicazione del D.lgs.
231/2002 [tasso espressamente richiamato dall'art. 7 AEC Commercio 2009] ed €
116,88 per FIRR.
8 In ragione della parziale soccombenza della DI ricorrente, sembra equo operare una compensazione parziale degli esborsi di causa in misura pari ad 1/3. CO La frazione residua delle spese di lite va posta a carico della ed è liquidata applicando i valori tariffari minimi previsti dal DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, per le cause di lavoro comprese nello scaglione da € 1101 ad € 5200.
* * * P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
i) accerta e dichiara il subentro ex art. 2558 cc della nel contratto CP di agenzia originariamente stipulato in data 09/05/2019 tra la e la DI CP
, in persona del suo omonimo TE titolare e legale rappresentante pro tempore, a seguito di cessione non formalizzata del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione del marchio
[...]
”; COroparte_5
ii) accerta e dichiara la corretta esecuzione da parte della DI
[...]
, in persona del suo omonimo titolare e legale TE rappresentante pro tempore, del suddetto contratto di agenzia stipulato in data
09/05/2019;
ii) accerta e dichiara l'intervenuto recesso per giusta causa ex art. 2119 cc ad opera della DI , in persona del suo TE omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore, dal suddetto contratto di agenzia stipulato in data 09/05/2019; iv) conseguentemente, dichiara tenuta e pertanto condanna la a CP corrispondere a parte ricorrente gli importi di € 2922 per provvigioni, oltre IVA, ritenute e interessi dal dovuto al saldo in misura pari al tasso determinato in applicazione del D.lgs. 231/2002 ed € 116,88 per FIRR;
v) respinge per il resto il ricorso;
vi) compensa per 1/3 le spese di lite. vii) condanna la a rifondere alla DI CP TE
, in persona del suo omonimo titolare e legale rappresentante
[...] pro tempore, la frazione residua delle spese di lite, frazione liquidata nell'importo complessivo di € 880, oltre rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
Caltanissetta, 05/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di “super-società di fatto” è stata richiamata la seguente giurisprudenza: <Allorché, dall'insieme degli elementi fattuali e-mersi dalla documentazione in atti, unitariamente valutati, si evinca in modo inequivoco che tra due società di capitali - sin da epoca di gran lunga antecedente alla apertura di una procedura concorsuale - vi fosse: a) una identità di scopo sociale;
b) un uso promiscuo dei medesimi mezzi organizzati per l'attività di impresa;
c) una condivisione di elementi patrimoniali attivi;
d) una condivisione delle passività, anche se non ricomprese nel ramo d'azienda ceduto, deve ritenersi provata l'affectio societatis e, quindi, l'esistenza di una supersocietà di fatto tra i due soggetti economici che giustifica l'estensione del fallimento da una società all'altra…” (in termini, cfr. Trib. Taranto, 29 ottobre 2019, n. 1976)>>. 2 <Detta indennità va calcolata annualmente, per l'agente plurimandatario (qual è la DI , TE secondo le seguenti modalità:
- 4% sulla quota di provvigioni fino a 6.200,00 annui;
- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra €. 6.200,00 annui ed €. 9.300,00 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni eccedente gli €. 9.300,00 annui>>. 3 <L'indennità suppletiva di clientela va corrisposta direttamente dal preponente all'agente all'atto dello scioglimento del contratto di agenzia secondo le seguenti aliquote: - 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite mas-simo annuo di €. 45.000,00 di provvigioni); - ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di €. 45.000,00 di provvigioni)>>. 4 L'rt. 1742 c.c. qualifica il contratto di agenzia come quello con cui <una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata>>.