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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/11/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 2039 pronunciata il 20/06/2024
Oggetto: Diritto all'assunzione – graduatoria concorso – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa MA Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa MAntonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Pubblico Impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 823/2024 del
Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Pacifico Nichil e Laura Parte_1
MA De NN,
APPELLANTE
contro
, in persona del Direttore Generale - legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Alfredo Cacciapaglia,
APPELLATA
All'udienza del 03/10/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale Lavoro di Lecce l'11/02/2021 Parte_1
e deducevano di avere partecipato ad un concorso pubblico Parte_2 Parte_3
Cont per n. 10 posti di assistente amministrativo presso la di dalla cui graduatoria, approvata CP_1
con delibere 3072/2005, 1380/2006 e 1199/2018, risultavano collocati ai posti 30, 31 e 32; nel
Cont procedere alle assunzioni, la resistente aveva attinto sino al posto 29, per cui i ricorrenti erano
Cont diventati i primi idonei non vincitori. Con delibera n. 2115 del 25/09/2018 l' approvava il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020 disponendo l'assunzione di altre 3 unità per il profilo di assistente amministrativo su altrettanti posti vacanti;
con successiva nota, n.
179905 del 28/12/2018, gli “organi di gestione aziendali” ordinavano all'Area del personale di procedere alle assunzioni attingendo alla graduatoria ancora vigente. Ed invece, con nota 43477 del
Cont 20/03/2019, la comunicava ai ricorrenti di non poter procedere alla loro assunzione alla luce dell'art. 1, co. 360-365, L. 145 del 30/12/2018 che aveva escluso l'efficacia delle graduatorie con Cont data di approvazione sino al 31/12/2009. Sostenevano i ricorrenti che il provvedimento n.
179905 del 28/12/2018, in quanto sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Direttore
Amministrativo, avesse l'efficacia di un atto deliberativo vero e proprio e che fosse stato preceduto da un atto con analoga efficacia, ovvero quello del settembre 2018 n. 2115, e che tali deliberati andassero considerati come atti paritetici alla stregua di quelli di un qualunque datore di lavoro
Cont privato, in considerazione della intervenuta privatizzazione delle Deducevano i ricorrenti che, essendo la manifestazione di volontà dell'Ente intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento normativo che aveva tolto efficacia alla graduatoria, l'assunzione in ruolo, ancorché non ancora attuata, doveva ricevere esecuzione atteso che il diritto all'assunzione era sorto nel settembre 2018, allorquando l' aveva stabilito di procedere alle tre assunzioni. Pt_4
Richiamando la giurisprudenza che equipara il pubblico concorso all'offerta al pubblico disciplinata Cont dal Codice Civile, ritenevano che la fosse vincolata a dare attuazione alla propria espressione di volontà. Chiedevano, pertanto, che l'adito Tribunale accertasse l'illegittimità del provvedimento di diniego del 20/03/2019 prot. n. 43477 e dichiarasse il loro diritto a ottenere l'assunzione ora per allora su posti vacanti in dotazione organica. In via subordinata, chiedevano il risarcimento del
Cont danno subito a causa dell'omissione imputabile agli uffici per non avere proceduto alla tempestiva assunzione entro il 31/12/2018, quantificandolo in € 21.098,18.
Con memoria depositata il 02/02/2022 si costituiva in giudizio la riferendo che i CP_1
ricorrenti e avevano già chiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c., al medesimo Parte_1 Parte_3
Tribunale, la declaratoria di illegittimità e la disapplicazione della nota n. 43477 del 20/03/2019; ricorso che era stato respinto. Sosteneva l'infondatezza della pretesa avanzata poiché l'art. 1, commi da 361 a 365, della Legge di bilancio 2019 aveva stabilito che le graduatorie delle procedure concorsuali bandite dopo l'01/01/2019 dovevano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, senza quindi possibilità di assunzione di idonei: dall'01/01/2019 avevano perso validità le graduatorie dei concorsi approvate prima del 2010. Sosteneva, ancora, la
Cont resistente che la delibera 2115 del 25/09/2018, invocata dai ricorrenti, aveva natura programmatica;
e a conferma di tanto invocava il “blocco delle assunzioni” disposto dalla L.
311/2004 come fonte di esclusione del diritto soggettivo all'assunzione riveniente dal piano dei fabbisogni del personale, dovendosi tenere conto delle disponibilità finanziarie e di bilancio. Riportava, poi, la decisione adottata dal Tribunale in sede di urgenza nella parte in cui specificava che la delibera 2115/2018 non è equiparabile ad una offerta al pubblico produttiva di effetti giuridici nella sfera dei soggetti utilmente collocati in graduatoria. In mancanza, dunque, di una delibera di assunzione anteriore all'entrata in vigore della L. 145/2018, i ricorrenti non avevano acquisito il diritto ad essere assunti. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale di Lecce rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio. Dichiarata la sussistenza della propria giurisdizione quale Giudice del Lavoro, nel merito riportava integralmente le norme della L. 145/2018 giungendo alla conclusione che essa ha escluso l'efficacia delle graduatorie approvate prima del gennaio 2010. Quanto alle delibere Cont adottate dalla ed invocate dai ricorrenti quali fonti del proprio diritto, evidenziava che il piano triennale del fabbisogno di personale è da ritenersi atto meramente ricognitivo e programmatico, condividendo quanto sul punto affermato nell'ordinanza collegiale adottata in sede di urgenza.
Avverso la riportata pronuncia il solo proponeva appello, con ricorso depositato il Parte_1
19/12/2024, sostenendo che la motivazione appariva iterativa di quella adottata sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dai ricorrenti anteriormente all'azione di merito. Riaffermava la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti richiesti, anche dalla giurisprudenza, per la configurabilità di un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione. E sul punto riproponeva le argomentazioni già svolte in primo grado, sostenendo che il Giudicante non le avesse prese in considerazione in alcun modo. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza con l'accoglimento del ricorso introduttivo anche in riferimento alle spese di giudizio.
La si costituiva nel presente grado chiedendo la conferma della sentenza di I grado Parte_5
riportando il contenuto della propria prima difesa e facendo richiamo al tenore dei provvedimenti giudiziali di rigetto già adottati sulla vicenda, ed in particolare all'ordinanza del 25.7.2019 con la quale il Giudice della fase cautelare aveva rilevato l'assenza di un atto deliberativo, anteriore al gennaio
2019, che impegnasse l'ente all'assunzione dei ricorrenti, tenuto conto che la delibera n. 2115 del
25.9.2018, con la quale era stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni
2018/2020, costituiva atto di natura programmatica, in quanto tale privo di efficacia diretta su singole posizioni individuali, e che la nota della prot. n. 179905 del 28.12.2018 andava qualificata Pt_6
come atto interno tra settori diversi della stessa amministrazione, e perciò privo di riflesso esterno e non vincolante nei confronti di terzi. Ribadiva l' resistente che la nota del 28.12.2018 era priva di Pt_4 efficacia nei confronti dell'appellante, la cui assunzione sarebbe potuta avvenire solo attraverso un formale atto tempestivamente adottato, ossia con Deliberazione del Direttore Generale, che, invece, non era stata mai assunta. Concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 03/10/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da separato dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Va preliminarmente evidenziato che la pronuncia oggetto di gravame, resa nei confronti di tre ricorrenti, è stata appellata dal solo . Pertanto, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
la stessa va dichiarata passata in giudicato e, dunque, definitiva. Parte_3
Venendo alla disamina del merito delle proposte doglianze, si osserva che quanto affermato dalla Cont appellata circa la portata dell'art. 1, commi 360-365, della Legge di bilancio per l'anno 2019
(L. 145/2018) e gli effetti di tale previsione normativa non ha costituito oggetto di diatriba o contestazione da parte dell'appellante. Questi, invero, non contesta che la corretta interpretazione della disciplina in tema dettata dalla L. 145 del 20/12/2018 porti alla conclusione che essa abbia limitato l'efficacia e la validità delle graduatorie dei concorsi approvate prima dell'anno 2010.
In particolare, il comma 361 dell'articolo della legge in questione aveva previsto che “Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso”
I commi 362 e 363 avevano, poi, stabilito che “(…) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria”, mentre il comma 362 ter aveva precisato: “E' altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020 (…)”.
Da quanto riportato emerge in modo inequivoco che la L. 145/2018 ha inteso salvaguardare, ancorché con talune limitazioni, l'efficacia delle graduatorie approvate dall'anno 2011 al marzo del 2020, mentre non ha previsto alcuna perdurante vigenza di quelle approvate, come nel caso del concorso cui ha partecipato il , prima dell'anno 2011. Parte_1
Ritiene, però, l'appellante che le descritte limitazioni, imposte dall'entrata in vigore della riportata normativa, non avrebbero potuto e dovuto impedire la sua assunzione non rientrando la fattispecie di causa nelle “maglie del divieto stabilito” dalla legge. E tanto poiché, al momento dell'entrata in Cont vigore della Legge di stabilità per l'anno 2019, era stato adottato dalla il provvedimento datato
28/12/2018 con il quale il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo avevano autorizzato ed invitato la Direzione Area Gestione del personale a voler procedere all'assunzione di ulteriori assistenti amministrativi, attingendo dalle graduatorie disponibili a quel momento vigenti, rispetto alle previsioni del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018-2020 di cui all'atto deliberativo n. 2115 del 25/09/2018.
Orbene, secondo parte appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non attribuire a tale atto natura provvedimentale, espressione della volontà dell' di procedere all'assunzione. Se Pt_4
tanto avesse fatto avrebbe rinvenuto i presupposti richiesti dalla Giurisprudenza ai fini della configurazione del diritto all'assunzione. Ed invero, a conferma del proprio convincimento il
Giudice di prime cure aveva richiamato la pronuncia della Suprema Corte n. 23019 del 26/09/2018
a mente della quale “in materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati - in presenza dei requisiti soggettivi previsti - nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno;
di conseguenza, in assenza dei presupporti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione - escludendosi, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari (…)”.
Ritiene, invece, questa Corte che la decisione adottata in primo grado vada confermata.
Cont Occorre, innanzitutto, osservare che il piano del fabbisogno triennale di personale della non ha Cont natura giuridica provvedimentale, ma costituisce uno strumento di programmazione che la ente pubblico con personalità giuridica autonoma, adotta per definire le necessità di personale per il triennio successivo. Questo piano è, quindi, una documentazione interna che serve a programmare le assunzioni e la gestione delle risorse umane, in linea con il bilancio e gli obiettivi strategici. È un documento di programmazione triennale relativo al fabbisogno di personale, richiesto per le
Cont amministrazioni pubbliche, inclusa la Lo scopo perseguito attraverso tale strumento è quello di ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche per raggiungere obiettivi di performance, efficienza, economicità e qualità dei servizi.
Come evidenziato nella sentenza oggetto di gravame, correttamente nella redazione di tale
Cont documento la ha tenuto conto dei posti vacanti e disponibili da coprire attraverso l'immissione in servizio dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie in corso di validità. L'atto in questione, però, costituisce solo il presupposto rispetto ad una vera e propria delibera di assunzione in servizio, che, nel caso di specie, è mancata anteriormente all'entrata in vigore della L. 145/2018.
Da quanto precisato in ordine alla natura giuridica del programma triennale del fabbisogno di personale consegue che, diversamente da quanto sostenuto dal , tale atto non fa sorgere Parte_1 di per sé il diritto all'assunzione.
Né tale valenza può essere attribuita all'altro atto, pure considerato dall'appellante quale fonte del proprio diritto all'assunzione, ovvero alla nota prot. n. 179905 del 28/12/2018, il cui contenuto integra un atto interno all'Ente, in quanto tale privo di efficacia verso i terzi e, dunque, inidoneo a far sorgere un vero e proprio diritto all'assunzione in capo a soggetti pure utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali.
Non può condividersi, pertanto, l'asserzione di parte appellante secondo cui, nella fattispecie, si sarebbe in presenza dei presupposti richiesti per il sorgere del diritto all'assunzione così come individuati nella richiamata sentenza della Suprema Corte n. 23019 del 26/09/2018. Vero è, piuttosto, che la invocata pronuncia porta anch'essa ad escludere la sussistenza della fondatezza della pretesa avanzata. Va, innanzitutto, evidenziato che il precedente di legittimità in questione attiene, come in esso è specificato, al processo di stabilizzazione dei dipendenti pubblici a tempo determinato, disciplinato nel tempo attraverso specifici interventi normativi dettagliatamente richiamati nella motivazione della sentenza, mentre il non ha mai evidenziato, negli atti Parte_1 del presente giudizio, che l'azione proposta si inserisse in tale ipotesi concorsuale. In ogni caso, come ricordato nella pronuncia in esame, “la stabilizzazione del personale assunto con contratti a termine e/o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, veniva strutturata in modo da garantirne la compatibilità con le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e le ridotte disponibilità finanziarie e di bilancio degli enti pubblici, e, pertanto, la sua concreta operatività veniva circoscritta entro rigidi vincoli economico- finanziari, e inserita all'interno della programmazione triennale del personale, introdotta quale attività cogente in capo agli enti pubblici”. In sostanza, l'arresto giurisprudenziale, oltre ad apparire piuttosto specifico, riferito come è al settore delle Università, corrobora il convincimento della inesistenza di un vero e proprio diritto all'assunzione, pure in presenza di un presupposto indefettibile come il piano triennale del fabbisogno di personale dell'Ente.
Da quanto esposto, in particolare con riguardo alla natura ed efficacia dei due provvedimenti sui quali il ha fondato la propria pretesa, consegue l'inesistenza di qualsivoglia diritto Parte_1 risarcitorio atteso che non appare configurabile la lesione di un vero e proprio diritto all'assunzione, poiché esso non era sorto. Sul punto va, peraltro, osservato che tra l'atto dirigenziale rivolto alla Direzione del personale e l'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2019 sussisteva un lasso temporale di appena tre giorni, rispetto al quale appare ben difficile configurare una responsabilità da ritardo nell'eseguire l'assunzione.
Per tutto quanto esposto, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, anche in punto di spese, stante la totale soccombenza del richiedente.
Anche per il presente grado le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei Parametri vigenti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/12/2024 da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza del 20/06/2024 n. 2039 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1983,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/10/2025
La presente sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del Collegio a norma dell'art. 132 ultimo comma cpc, stante l'impedimento del Presidente, Dott. Gennaro Lombardi, in quiescenza dall'1.11.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Consigliere
Dott.ssa MAntonietta Zingrillo Dott.ssa MA Grazia Corbascio
N. 2039 pronunciata il 20/06/2024
Oggetto: Diritto all'assunzione – graduatoria concorso – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa MA Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa MAntonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Pubblico Impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 823/2024 del
Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Pacifico Nichil e Laura Parte_1
MA De NN,
APPELLANTE
contro
, in persona del Direttore Generale - legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Alfredo Cacciapaglia,
APPELLATA
All'udienza del 03/10/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale Lavoro di Lecce l'11/02/2021 Parte_1
e deducevano di avere partecipato ad un concorso pubblico Parte_2 Parte_3
Cont per n. 10 posti di assistente amministrativo presso la di dalla cui graduatoria, approvata CP_1
con delibere 3072/2005, 1380/2006 e 1199/2018, risultavano collocati ai posti 30, 31 e 32; nel
Cont procedere alle assunzioni, la resistente aveva attinto sino al posto 29, per cui i ricorrenti erano
Cont diventati i primi idonei non vincitori. Con delibera n. 2115 del 25/09/2018 l' approvava il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2020 disponendo l'assunzione di altre 3 unità per il profilo di assistente amministrativo su altrettanti posti vacanti;
con successiva nota, n.
179905 del 28/12/2018, gli “organi di gestione aziendali” ordinavano all'Area del personale di procedere alle assunzioni attingendo alla graduatoria ancora vigente. Ed invece, con nota 43477 del
Cont 20/03/2019, la comunicava ai ricorrenti di non poter procedere alla loro assunzione alla luce dell'art. 1, co. 360-365, L. 145 del 30/12/2018 che aveva escluso l'efficacia delle graduatorie con Cont data di approvazione sino al 31/12/2009. Sostenevano i ricorrenti che il provvedimento n.
179905 del 28/12/2018, in quanto sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Direttore
Amministrativo, avesse l'efficacia di un atto deliberativo vero e proprio e che fosse stato preceduto da un atto con analoga efficacia, ovvero quello del settembre 2018 n. 2115, e che tali deliberati andassero considerati come atti paritetici alla stregua di quelli di un qualunque datore di lavoro
Cont privato, in considerazione della intervenuta privatizzazione delle Deducevano i ricorrenti che, essendo la manifestazione di volontà dell'Ente intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento normativo che aveva tolto efficacia alla graduatoria, l'assunzione in ruolo, ancorché non ancora attuata, doveva ricevere esecuzione atteso che il diritto all'assunzione era sorto nel settembre 2018, allorquando l' aveva stabilito di procedere alle tre assunzioni. Pt_4
Richiamando la giurisprudenza che equipara il pubblico concorso all'offerta al pubblico disciplinata Cont dal Codice Civile, ritenevano che la fosse vincolata a dare attuazione alla propria espressione di volontà. Chiedevano, pertanto, che l'adito Tribunale accertasse l'illegittimità del provvedimento di diniego del 20/03/2019 prot. n. 43477 e dichiarasse il loro diritto a ottenere l'assunzione ora per allora su posti vacanti in dotazione organica. In via subordinata, chiedevano il risarcimento del
Cont danno subito a causa dell'omissione imputabile agli uffici per non avere proceduto alla tempestiva assunzione entro il 31/12/2018, quantificandolo in € 21.098,18.
Con memoria depositata il 02/02/2022 si costituiva in giudizio la riferendo che i CP_1
ricorrenti e avevano già chiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c., al medesimo Parte_1 Parte_3
Tribunale, la declaratoria di illegittimità e la disapplicazione della nota n. 43477 del 20/03/2019; ricorso che era stato respinto. Sosteneva l'infondatezza della pretesa avanzata poiché l'art. 1, commi da 361 a 365, della Legge di bilancio 2019 aveva stabilito che le graduatorie delle procedure concorsuali bandite dopo l'01/01/2019 dovevano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, senza quindi possibilità di assunzione di idonei: dall'01/01/2019 avevano perso validità le graduatorie dei concorsi approvate prima del 2010. Sosteneva, ancora, la
Cont resistente che la delibera 2115 del 25/09/2018, invocata dai ricorrenti, aveva natura programmatica;
e a conferma di tanto invocava il “blocco delle assunzioni” disposto dalla L.
311/2004 come fonte di esclusione del diritto soggettivo all'assunzione riveniente dal piano dei fabbisogni del personale, dovendosi tenere conto delle disponibilità finanziarie e di bilancio. Riportava, poi, la decisione adottata dal Tribunale in sede di urgenza nella parte in cui specificava che la delibera 2115/2018 non è equiparabile ad una offerta al pubblico produttiva di effetti giuridici nella sfera dei soggetti utilmente collocati in graduatoria. In mancanza, dunque, di una delibera di assunzione anteriore all'entrata in vigore della L. 145/2018, i ricorrenti non avevano acquisito il diritto ad essere assunti. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale di Lecce rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio. Dichiarata la sussistenza della propria giurisdizione quale Giudice del Lavoro, nel merito riportava integralmente le norme della L. 145/2018 giungendo alla conclusione che essa ha escluso l'efficacia delle graduatorie approvate prima del gennaio 2010. Quanto alle delibere Cont adottate dalla ed invocate dai ricorrenti quali fonti del proprio diritto, evidenziava che il piano triennale del fabbisogno di personale è da ritenersi atto meramente ricognitivo e programmatico, condividendo quanto sul punto affermato nell'ordinanza collegiale adottata in sede di urgenza.
Avverso la riportata pronuncia il solo proponeva appello, con ricorso depositato il Parte_1
19/12/2024, sostenendo che la motivazione appariva iterativa di quella adottata sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dai ricorrenti anteriormente all'azione di merito. Riaffermava la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti richiesti, anche dalla giurisprudenza, per la configurabilità di un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione. E sul punto riproponeva le argomentazioni già svolte in primo grado, sostenendo che il Giudicante non le avesse prese in considerazione in alcun modo. Concludeva chiedendo la riforma della sentenza con l'accoglimento del ricorso introduttivo anche in riferimento alle spese di giudizio.
La si costituiva nel presente grado chiedendo la conferma della sentenza di I grado Parte_5
riportando il contenuto della propria prima difesa e facendo richiamo al tenore dei provvedimenti giudiziali di rigetto già adottati sulla vicenda, ed in particolare all'ordinanza del 25.7.2019 con la quale il Giudice della fase cautelare aveva rilevato l'assenza di un atto deliberativo, anteriore al gennaio
2019, che impegnasse l'ente all'assunzione dei ricorrenti, tenuto conto che la delibera n. 2115 del
25.9.2018, con la quale era stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni
2018/2020, costituiva atto di natura programmatica, in quanto tale privo di efficacia diretta su singole posizioni individuali, e che la nota della prot. n. 179905 del 28.12.2018 andava qualificata Pt_6
come atto interno tra settori diversi della stessa amministrazione, e perciò privo di riflesso esterno e non vincolante nei confronti di terzi. Ribadiva l' resistente che la nota del 28.12.2018 era priva di Pt_4 efficacia nei confronti dell'appellante, la cui assunzione sarebbe potuta avvenire solo attraverso un formale atto tempestivamente adottato, ossia con Deliberazione del Direttore Generale, che, invece, non era stata mai assunta. Concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 03/10/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da separato dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Va preliminarmente evidenziato che la pronuncia oggetto di gravame, resa nei confronti di tre ricorrenti, è stata appellata dal solo . Pertanto, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
la stessa va dichiarata passata in giudicato e, dunque, definitiva. Parte_3
Venendo alla disamina del merito delle proposte doglianze, si osserva che quanto affermato dalla Cont appellata circa la portata dell'art. 1, commi 360-365, della Legge di bilancio per l'anno 2019
(L. 145/2018) e gli effetti di tale previsione normativa non ha costituito oggetto di diatriba o contestazione da parte dell'appellante. Questi, invero, non contesta che la corretta interpretazione della disciplina in tema dettata dalla L. 145 del 20/12/2018 porti alla conclusione che essa abbia limitato l'efficacia e la validità delle graduatorie dei concorsi approvate prima dell'anno 2010.
In particolare, il comma 361 dell'articolo della legge in questione aveva previsto che “Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso”
I commi 362 e 363 avevano, poi, stabilito che “(…) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria”, mentre il comma 362 ter aveva precisato: “E' altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020 (…)”.
Da quanto riportato emerge in modo inequivoco che la L. 145/2018 ha inteso salvaguardare, ancorché con talune limitazioni, l'efficacia delle graduatorie approvate dall'anno 2011 al marzo del 2020, mentre non ha previsto alcuna perdurante vigenza di quelle approvate, come nel caso del concorso cui ha partecipato il , prima dell'anno 2011. Parte_1
Ritiene, però, l'appellante che le descritte limitazioni, imposte dall'entrata in vigore della riportata normativa, non avrebbero potuto e dovuto impedire la sua assunzione non rientrando la fattispecie di causa nelle “maglie del divieto stabilito” dalla legge. E tanto poiché, al momento dell'entrata in Cont vigore della Legge di stabilità per l'anno 2019, era stato adottato dalla il provvedimento datato
28/12/2018 con il quale il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo avevano autorizzato ed invitato la Direzione Area Gestione del personale a voler procedere all'assunzione di ulteriori assistenti amministrativi, attingendo dalle graduatorie disponibili a quel momento vigenti, rispetto alle previsioni del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018-2020 di cui all'atto deliberativo n. 2115 del 25/09/2018.
Orbene, secondo parte appellante il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non attribuire a tale atto natura provvedimentale, espressione della volontà dell' di procedere all'assunzione. Se Pt_4
tanto avesse fatto avrebbe rinvenuto i presupposti richiesti dalla Giurisprudenza ai fini della configurazione del diritto all'assunzione. Ed invero, a conferma del proprio convincimento il
Giudice di prime cure aveva richiamato la pronuncia della Suprema Corte n. 23019 del 26/09/2018
a mente della quale “in materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione sono effettuati - in presenza dei requisiti soggettivi previsti - nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno;
di conseguenza, in assenza dei presupporti, non è configurabile un diritto soggettivo alla stabilizzazione - escludendosi, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria in capo ai suoi potenziali destinatari (…)”.
Ritiene, invece, questa Corte che la decisione adottata in primo grado vada confermata.
Cont Occorre, innanzitutto, osservare che il piano del fabbisogno triennale di personale della non ha Cont natura giuridica provvedimentale, ma costituisce uno strumento di programmazione che la ente pubblico con personalità giuridica autonoma, adotta per definire le necessità di personale per il triennio successivo. Questo piano è, quindi, una documentazione interna che serve a programmare le assunzioni e la gestione delle risorse umane, in linea con il bilancio e gli obiettivi strategici. È un documento di programmazione triennale relativo al fabbisogno di personale, richiesto per le
Cont amministrazioni pubbliche, inclusa la Lo scopo perseguito attraverso tale strumento è quello di ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche per raggiungere obiettivi di performance, efficienza, economicità e qualità dei servizi.
Come evidenziato nella sentenza oggetto di gravame, correttamente nella redazione di tale
Cont documento la ha tenuto conto dei posti vacanti e disponibili da coprire attraverso l'immissione in servizio dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie in corso di validità. L'atto in questione, però, costituisce solo il presupposto rispetto ad una vera e propria delibera di assunzione in servizio, che, nel caso di specie, è mancata anteriormente all'entrata in vigore della L. 145/2018.
Da quanto precisato in ordine alla natura giuridica del programma triennale del fabbisogno di personale consegue che, diversamente da quanto sostenuto dal , tale atto non fa sorgere Parte_1 di per sé il diritto all'assunzione.
Né tale valenza può essere attribuita all'altro atto, pure considerato dall'appellante quale fonte del proprio diritto all'assunzione, ovvero alla nota prot. n. 179905 del 28/12/2018, il cui contenuto integra un atto interno all'Ente, in quanto tale privo di efficacia verso i terzi e, dunque, inidoneo a far sorgere un vero e proprio diritto all'assunzione in capo a soggetti pure utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali.
Non può condividersi, pertanto, l'asserzione di parte appellante secondo cui, nella fattispecie, si sarebbe in presenza dei presupposti richiesti per il sorgere del diritto all'assunzione così come individuati nella richiamata sentenza della Suprema Corte n. 23019 del 26/09/2018. Vero è, piuttosto, che la invocata pronuncia porta anch'essa ad escludere la sussistenza della fondatezza della pretesa avanzata. Va, innanzitutto, evidenziato che il precedente di legittimità in questione attiene, come in esso è specificato, al processo di stabilizzazione dei dipendenti pubblici a tempo determinato, disciplinato nel tempo attraverso specifici interventi normativi dettagliatamente richiamati nella motivazione della sentenza, mentre il non ha mai evidenziato, negli atti Parte_1 del presente giudizio, che l'azione proposta si inserisse in tale ipotesi concorsuale. In ogni caso, come ricordato nella pronuncia in esame, “la stabilizzazione del personale assunto con contratti a termine e/o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, veniva strutturata in modo da garantirne la compatibilità con le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi e le ridotte disponibilità finanziarie e di bilancio degli enti pubblici, e, pertanto, la sua concreta operatività veniva circoscritta entro rigidi vincoli economico- finanziari, e inserita all'interno della programmazione triennale del personale, introdotta quale attività cogente in capo agli enti pubblici”. In sostanza, l'arresto giurisprudenziale, oltre ad apparire piuttosto specifico, riferito come è al settore delle Università, corrobora il convincimento della inesistenza di un vero e proprio diritto all'assunzione, pure in presenza di un presupposto indefettibile come il piano triennale del fabbisogno di personale dell'Ente.
Da quanto esposto, in particolare con riguardo alla natura ed efficacia dei due provvedimenti sui quali il ha fondato la propria pretesa, consegue l'inesistenza di qualsivoglia diritto Parte_1 risarcitorio atteso che non appare configurabile la lesione di un vero e proprio diritto all'assunzione, poiché esso non era sorto. Sul punto va, peraltro, osservato che tra l'atto dirigenziale rivolto alla Direzione del personale e l'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2019 sussisteva un lasso temporale di appena tre giorni, rispetto al quale appare ben difficile configurare una responsabilità da ritardo nell'eseguire l'assunzione.
Per tutto quanto esposto, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, anche in punto di spese, stante la totale soccombenza del richiedente.
Anche per il presente grado le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei Parametri vigenti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/12/2024 da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza del 20/06/2024 n. 2039 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1983,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/10/2025
La presente sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del Collegio a norma dell'art. 132 ultimo comma cpc, stante l'impedimento del Presidente, Dott. Gennaro Lombardi, in quiescenza dall'1.11.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Consigliere
Dott.ssa MAntonietta Zingrillo Dott.ssa MA Grazia Corbascio