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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/07/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8/2024 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 28.5.2025 e vertente
TRA
, E , i primi Parte_1 Parte_2 Parte_3 due quali eredi di , elettivamente domiciliati in Silvi (TE) alla Via G. Persona_1
Garibaldi n. 144, presso lo studio legale dall'avv. Fiorenzo Pavone del foro di Teramo che li rappresenta e difende giuste procura speciali versate in atti
ATTORI IN REVOCAZIONE
E
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Controparte_1
Antonino Legato e dall'avv. Prof. Nicola Sotgiu del foro di Teramo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore in Teramo, Via Capuani, 39, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
OGGETTO: revocazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 706/2015 in data
26.5.2016 e pubblicata il 27.5.2015
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attori in revocazione:
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione
o deduzione, previa l'istruttoria eventualmente occorrente, nel merito:
1 - revocare, ai sensi del disposto dell'art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c., la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 706/2015 del 26 maggio 2015, pubblicata il 27 maggio 2015, resa nella causa civile di riassunzione, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., iscritta al n. 237/2013 R.G.;
- revocare, ai sensi del disposto dell'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 706/2015 del 26 maggio 2015, pubblicata il 27 maggio 2015, resa nella causa civile di riassunzione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. iscritta al n. 237/2013 R.G.;
- per l'effetto, voglia mandare esente gli odierni attori da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, conseguentemente disponendo che quest'ultima provveda senza indugio alla restituzione della maggiore somma versata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 1738/2002 pubblicata il 21 dicembre 2002, maggiorata degli interessi di legge e della rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
- voglia, altresì, condannare la controparte al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa oppure anche in via equitativa;
- in ogni caso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio;
in via istruttoria:
- darsi atto che si produce e offre in comunicazione la documentazione come da separato indice del fascicolo telematico di parte;
- con ogni più ampia riserva di ulteriori produzioni e richieste istruttorie.>>
Convenuto in revocazione:
<< Voglia codesta Eccellentissima Corte d'appello dichiarare inammissibile e/o respingere l'avversa domanda di revocazione, con vittoria delle spese di lite.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno impugnato per revocazione, ai sensi Persona_1 Parte_3 dell'art. 395, comma 1, n. 1 e n. 3, c.p.c., la sopraindicata sentenza n. 716/2015 del 26.5.2015 con cui questa Corte territoriale, quale giudice del rinvio, (tra l'altro) rigettava la domanda avanzata dagli stessi odierni attori affinché fosse condannato a restituire in loro favore la Controparte_1 maggiore somma indebitamente ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado così motivando:
<< … quanto, infine, alla richiesta avanzata dalla difesa resistente di condanna di CP_1
alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo
[...] grado, previa rivalutazione della somma versta in data 9 agosto 2003, si osserva come la stessa non possa trovare accoglimento, posto che gli istanti non hanno fornito prova alcuna in ordine all'avvenuto pagamento del credito di cui chiedono la restituzione” (v. p. 6).
2 1.1. Gli attori in revocazione hanno esposto che:
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22380/2020 del 10 settembre 2020, pubblicata il 15 ottobre 2020, rigettava il ricorso da essi proposto avverso la citata sentenza impugnata e dichiarava inammissibile il ricorso incidentale di , sicché la sentenza oggetto di revocazione Controparte_1
è passata in giudicato (sul motivo di ricorso contro il rigetto della domanda di restituzione la Corte di
Cassazione così statuiva: “Il terzo e quarto motivo del ricorso principale, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, in quanto, la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata prova in ordine all'avvenuto pagamento del credito - mediante assegni circolari - scaturente dall'esecuzione della sentenza di primo grado, è congrua e si colloca di sopra del «minimo costituzionale», mentre, una questione di un'erronea valutazione del materiale istruttorio, non può porsi in cassazione, se non nel caso in cui il giudice ponga a fondamento della propria decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero nel caso di valutazione secondo discrezionalità di prove legali”);
- sulla domanda di restituzione sopraindicata questa Corte territoriale, nel medesimo giudizio ma quale giudice di appello, con sentenza n. 196/2010 del 2.12.2009 si era già pronunciata favorevolmente statuendo che “In tale importo va, dunque, rideterminato il valore della quota spettante a , in parziale riforma della sentenza di primo grado. In conseguenza Controparte_1 della stessa si provvederà a cura dell'appellato [ ] alla restituzione di quanto Controparte_1 indebitamente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado” (v. p. 8); tale sentenza veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione ed il giudizio di rinvio si concludeva con la sentenza oggetto di revocazione;
- ciò posto, gli odierni attori avevano provveduto a pagare in favore di la Controparte_1 somma complessiva di € 427.844,55 per sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese dopo che quest'ultimo aveva posto in esecuzione la sentenza di primo grado del Tribunale di Teramo n.
1738/2002 del 21 dicembre 2002 (doc. 4 in fasc. attori) ed eseguito il pignoramento immobiliare contro gli stessi attori;
- nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 134/203 RGE Tribunale di
Teramo gli attori avevano, infatti, ottenuto la conversione del pignoramento procedendo in seguito a versare la somma sul libretto di deposito aperto all'ordine del G.E. della procedura esecutiva;
- la documentazione comprovante il pagamento del creditore veniva prodotta dal difensore degli odierni attori all'udienza del 3.10.2007 (doc. 5) nel corso del giudizio in grado di appello innanzi a questa Corte;
in particolare nel verbale si legge: “E' comparso per l'appellante l'avv. Paola Bellisari, per delega dell'avv. Marini [per ] … Per l'appellante è presente in sostituzione Controparte_1
3 dell'avv. Lino Nisii [per e ], l'avv. Emilio Marinucci Persona_1 Parte_3 il quale … deposita foglio di deduzioni da far parte integrante del verbale d'udienza e chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. L'Avv. Bellisari ritira copia del foglio di deduzioni
…”; venivano depositati con tale foglio di deduzioni separato i documenti comprovanti l'avvenuto pagamento del credito in esecuzione della sentenza di primo grado e, in particolare, il ricorso per conversione del pignoramento, copia di nove assegni circolari portanti complessivamente la somma determinata a seguito della conversione e, ordinanza di mandato di pagamento della somma di
€ 427.844,55 sottoscritta per quietanza dal creditore e dal suo difensore Persona_1 avv. Tiziana Marini;
come detto il giudizio d'appello si concludeva favorevolmente con la sentenza sopraccitata n. 196/2010 di questa Corte che, appunto, accoglieva la domanda di restituzione, come si è innanzi evidenziato;
- a seguito del rigetto della domanda di restituzione in parola da parte della Corte di Appello, in sede di giudizio di rinvio, con la sentenza oggetto di revocazione, , nel mese di Controparte_1 dicembre 2018, notificava atto di precetto agli odierni attori nuovamente il pagamento di quanto egli aveva avuto già a ricevere per la stessa causale in esecuzione della sentenza di primo grado (doc. 1);
a questo punto, gli attori, consultando il fascicolo d'ufficio della procedura esecutiva n. 134/2003
RGE del Tribunale di Teramo ricostruivano documentalmente quanto segue:
❖ i debitori e provvedevano a versare Persona_1 Parte_3 mediante assegni (doc. 7) la somma complessiva di € 443'000,00# sul libretto di deposito a risparmio aperto presso la locale filiale della BLS a nome del Per_1 all'ordine del G.E. della procedura esecutiva (doc. 8);
[...]
❖ il G.E., dando atto del versamento, liquidava in favore del creditore procedente, come da nota di precisazione del credito del 3 febbraio 2004 depositata dal medesimo (doc.
9), la considerevole somma complessiva di € 426.519,63 in data 26 marzo 2004 (doc.
10);
❖ con ordinanza in data 28 aprile 2004 il G.E. dava mandato e ordinava il pagamento della somma di € 427.844,55 in favore di , ordinanza sottoscritta Controparte_1 per quietanza dal creditore e dal di lui avvocato (doc. 11);
❖ con provvedimento del 4 maggio 2004 il G.E. autorizzava la Banca Popolare di
Lanciano e Sulmona - Filiale di Teramo, ad effettuare il pagamento della somma che precede in favore di mediante emissione di assegno circolare non Controparte_1 trasferibile con la provvista giacente su libretto di risparmio n. 841/1231226 (doc. 12);
4 ❖ l'istituto di credito effettivamente emetteva in data 11 maggio 2004 in favore del gli assegni circolari non trasferibili n. 53-50060867-08 per € Controparte_1
250.000,00 e n. 53- 50060868-09 per € 177.844,55, per un totale di € 427.844,55; titoli che venivano ritirati in pari data da , il quale sottoscriveva le copie Controparte_1 per ritiro (doc. 13);
❖ con ordinanza del G.E. in data 14 giugno 2004 si ordinava la restituzione ai debitori della maggior somma residuata a seguito del riparto approvato il 28 aprile 2004 (doc.
14);
- a seguito della consultazione dei fascicoli dei giudizi di appello n. 156/2004 RG definito con sentenza n. 196/2010 (annullata in cassazione) e di rinvio n. 237/2013 RG definito con la sentenza n.
706/2015 (oggetto di revocazione), emergeva che il sopraccitato verbale d'udienza del 3 ottobre 2007,
a cui doveva risultare allegato il foglio di deduzione e la documentazione comprovante il pagamento del credito da parte di e , risultava mancante proprio Persona_1 Parte_3 di tale incartamento, mentre vi risultava allegato unicamente il foglio di deduzione del difensore di
(del verbale d'udienza e dell'unico allegato veniva rilasciata copia conforme il Controparte_1
25 marzo 2021; doc. 15);
- perseverando a coltivare l'esecuzione della sentenza oggetto del presente Controparte_1 giudizio di revocazione, gli attori cercavano di reperire presso il Fondo Unico di Giustizia (doc. 18),
l'istituto di credito (doc. 19, 20 e 21) e il Tribunale di Teramo (doc. 17) la prova della effettiva ricezione della somma da parte di , senza ricevere riscontro e/o esito positivo;
Controparte_1
- soltanto in data 21.11.2023 la filiale di Teramo della banca comunicava formalmente CP_2 che gli assegni circolari n. 53-50060867-08 per € 250.000,00 e n. 53-50060868-09 per € 177.844,55 emessi l'11.5.2004 intestati a erano stati pagati entrambi il 18 maggio 2004; alla Persona_1 nota la banca allegava le copie fronte/retro di entrambi i titoli a dalle quali risulta che entrambi i titoli sono firmati sul retro da a titolo di girata all'incasso (doc. 22). Controparte_1
- la vicenda innanzi riassunta, al di là della impossibilità di fornire la prova che la sparizione del foglio di deduzioni e dei relativi allegati facenti parte integrante del verbale d'udienza del 3 ottobre
2007 sia imputabile al dolo di evidenzia, comunque, che egli ha effettivamente Persona_1
e consapevolmente ricevuto il pagamento del credito e che nonostante ciò abbia agito, e stia agendo tutt'ora, esecutivamente per la soddisfazione dello stesso credito;
ciò non può non integrare, nel caso concreto, la fattispecie del dolo processuale revocatorio di cui all'art. 395, comma 1, n. 1 che sussiste quando l'attività intenzionalmente fraudolenta si concreta in artifici e raggiri tali da travisare una situazione in modo da farla apparire diversa da quella reale, così da paralizzare l'avversa difesa e da
5 impedire al Giudice l'accertamento della verità processualmente rilevante;
ebbene, proprio la scoperta definitiva e incontestabile che abbia incassato la somma di € 427.844,55 mediante Controparte_1 assegni circolari a titolo di liquidazione della propria quota sociale (doc. 16), oltre interessi, rivalutazione e spese e che, pur consapevole di ciò, abbia agito di nuovo esecutivamente per la soddisfazione dell'identico credito, integra la fattispecie in discorso;
la definitiva scoperta del dolo è avvenuta il 21 novembre 2023 con la comunicazione della banca (doc. 21) dell'avvenuto incasso degli assegni ricevuti da da parte dello stesso. Controparte_1
- la vicenda integra anche la fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 395, comma 1, c.p.c. poiché, nel caso concreto, si può senza dubbio sostenere che i documenti tempestivamente offerti all'attenzione del Giudice all'udienza del 3 ottobre 2007 ove fossero ancora stati presenti nel fascicolo d'ufficio al momento della delibazione della sentenza, avrebbero senza ombra di dubbio portato ad una decisione diversa;
anzi diametralmente opposta, vale a dire di accoglimento della domanda di restituzione della maggiore somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado;
invero, la comunicazione della banca data 21 novembre 2023 (cfr. doc. 21) ha senza dubbio la funzione di decisività del documento a provocare una decisione diversa. Tale documento, per sua natura, è destinato a costituire la prova di un fatto determinato, vale a dire l'incasso delle somme portate dagli assegni circolari ricevuti in pagamento del credito pecuniario determinato e liquidato in seno alla procedura esecutiva azionata in esecuzione della sentenza di primo grado. Inoltre, il documento in parola, unitamente a tutti gli altri prodotti a sostengo della domanda di revocazione preesistevano al pronunciamento della sentenza di merito;
il documento non è che la copia degli assegni girati per l'incasso con la firma di CP_1
il 17 maggio 2004 e pagati il 18 maggi 2004; è irrilevante che sia stato recuperato solo
[...] successivamente alla decisione della sentenza n. 706/2015, giacché il documento fa riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa;
vero è che nel caso di specie gli odierni attori avevano ritualmente prodotto i documenti a sostegno della domanda di restituzione, ragion per cui potrebbe sostenersi che non v'è stato un evento impeditivo allora;
tuttavia, è evidente che l'impossibilità di produrre i documenti necessari alla decisione – che erano stati prodotti ma sono spariti dal fascicolo d'ufficio prima della decisione - può essere attribuito o al fatto dell'avversario o a causa di forza maggiore. La scoperta della documentazione decisiva, avvenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza di merito, può essere collocata, nel suo momento finale, nel giorno 21 novembre 2023, giorno in cui gli odierni attori hanno ricevuto la comunicazione circa l'avvenuto pagamento degli assegni circolari e la copia degli stessi con apposta sul retro la firma di girata di per l'incasso. Controparte_1
2. Il convenuto , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della Controparte_1 impugnazione.
6 3. Con comparsa depositata il 21.11.2024, si costituivano in prosecuzione e Parte_1
, quali eredi universali (per espressa disposizione testamentaria allegata) della Parte_2 parte attrice , deceduto in Atri (TE) il 7.7.2024, riportandosi alle difese già svolte Persona_1 da quest'ultimo.
4. Sulle conclusioni sopra riportate e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 28.5.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. La vicenda, in estrema sintesi, attiene agli utili prodotti dalla società di fatto esistente tra i fratelli e alla liquidazione della quota sociale di , definitivamente CP_1 Controparte_1 stimata nella somma di € 77.234,23, con rivalutazione ed interessi dalla data del recesso (gennaio
1987), della quale chiedeva il pagamento ai fratelli e Controparte_1 Parte_3 Per_1 con atto di precetto del 28.12.2018 (portante la somma totale di € 363.471,69) dopo avere già chiesto in executivis e ricevuto dagli stessi la somma di € 427.844,55 in forza della sentenza di condanna di primo grado. I fatti sono stata esposti, in modo puntuale e chiaro in tutti i suoi vari snodi, dagli attori
(v. supra paragr.
1.1. a cui si rinvia integralmente) e sono provati alla stregua della documentazione allegata. Del resto, il convenuto non li ha contestatati e, in particolare, non ha specificamente negato di avere ricevuto la predetta cospicua somma a mezzo dei due assegni bancari (n. 53-50060867-08 per € 250.000,00 e n. 53-50060868- 09 per € 177.844,55 emessi l'1.5.2004 a lui intestati e pagati entrambi il 18.5.2004) e ciononostante di avere agito per riottenerla indebitamente una seconda volta.
6. Tanto premesso, si procede ora ad esaminare l'impugnazione sotto il primo profilo dedotto cioè quello del dolo (art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c.).
6.1. A riguardo, giova richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale il dolo revocatorio non è integrato dalla semplice violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., e, quindi, dalle mere allegazioni false e/o unicamente dalle reticenze e/o dal mendacio, consistendo in un'attività intenzionalmente fraudolenta che si concretizza in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento (così Cass.
31211/2022). E' stato, altresì, sottolineato che è, in altri termini, richiesta una “macchinazione” (v.
Cass. 41792/2021). Approfondendo il tema della violazione dell'obbligo di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che, se per integrare il dolo revocatorio non sono di per sé sufficienti il mendacio e le false allegazioni, <del pari non è dubbio che anche il mendacio o il silenzio su fatti decisivi possono realizzare il presupposto della fattispecie
7 se costituiscono elementi essenziali di un'attività diretta proprio a trarre in inganno la controparte
e idonea – in relazione alle circostanze – a determinare le conseguenze suddette. Ciò deve dirsi, fra
l'altro, quando la stessa domanda giudiziale trovi fondamento sul mendacio o sull'occultamento del vero, costituendo lo strumento per conseguire un ingiusto profitto, e il successivo comportamento processuale, attuativo del disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte e, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità>> (così Cass. SS.UU.
9213/1990). Pertanto, anche il mendacio o il silenzio su fatti decisivi possono, dunque, realizzare il presupposto della fattispecie, a condizione però che costituiscano elementi essenziali di un'attività diretta proprio a trarre in inganno la controparte e idonea – in relazione alle circostanze – a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verità (in tal senso, nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite, tra le più recenti, cfr. Cass. 25761/2013 e Cass. 1207/2020). Infine, si
è rimarcato che lo scopo della norma non è sanzionare la parte avvantaggiata dal dolo, ma di impedire che la controparte subisca il danno derivante dal fatto che il giudice adito è stato fuorviato (v. Cass.
2862/2023).
6.2. Applicando i principi testé richiamati, ritiene il Collegio che nella fattispecie sia integrato il dolo revocatorio.
6.3. A ben vedere, , non soltanto nel giudizio di rinvio contestava di avere Controparte_1 ricevuto la predetta somma (a fronte della precisa allegazione di un fatto dovette contestarlo altrimenti il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutarlo ammesso e, quindi, provato) e non allegava i documenti comprovanti il pagamento ad opera delle controparti tenendo il punto anche nel giudizio di legittimità
– contegni processuali rilevanti, in effetti, quale semplice violazione degli obblighi processuali di lealtà e probità –, ma successivamente agiva in executivis notificando alle controparti atto di precetto per il pagamento del medesimo credito, coltivava l'azione esecutiva e resisteva all'opposizione all'esecuzione promossa dagli esecutati, affermando costantemente l'inadempimento di costoro e con ciò trasfigurando, in modo pervicace, la realtà tanto da impedirne l'accertamento da parte dei giudici di volta in volta aditi. Ciò tenendo conto che, per un concorso di circostanze sfavorevoli agli odierni attori, né agli atti della procedura esecutiva né presso l'istituto di credito designato dal giudice dell'esecuzione vi erano e/o era stato possibile acquisire la documentazione comprovante la materiale ricezione degli assegni da parte di . Oltretutto, nel fascicolo d'ufficio del giudizio Controparte_1 di appello non si rinveniva più il foglio di deduzioni allegato al verbale d'udienza del 3.10.2007 al quale erano acclusi documenti attestanti documenti attestanti il pagamento da parte di Per_1
e nel corso della procedura esecutiva, documento che avevano
[...] Parte_3 indotto la Corte, con la sentenza di appello n. 196/2010 citata, poi cassata dalla Suprema Corte, a
8 ritenere dimostrato il pagamento disponendo che restituisse ai fratelli e Controparte_1 Per_1
quanto indebitamente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. Gli Parte_3 attori in revocazione comprensibilmente sostengono che è per loro impossibile fornire la prova che l'allegato sia stato sottratto da . Tuttavia, è evidente che quest'ultimo è fortemente Controparte_1 indiziato di averlo fatto svanire trattandosi proprio dell'unico allegato del fascicolo d'ufficio non più esistente e, guarda caso, proprio quello attinente il sopraindicato pagamento. Dunque, l'iniziale mero comportamento processuale scorretto è stato solo il principio di una complessiva condotta decettiva
– la cosiddetta “macchinazione” di cui si è detto innanzi –, prolungatasi nel tempo e concretizzatasi di volta in volta nel porre la mistificazione della realtà dei fatti a fondamento dell'azione esecutiva e della resistenza alle avverse ragioni oppositive, volta a conseguire un ingiusto profitto. E', in altri termini, chiaro che si tratti di un comportamento attuativo di un proposito fraudolento teso ad occultare la verità dei fatti ed impedirne l'accertamento da parte dei giudici.
6.4. Ciò posto circa la sussistenza del dolo revocatorio, il profilo critico è però quello della tempestività dell'impugnazione che, ex artt. 325 e 326 c.p.c., deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta del dolo.
6.5. Si potrebbe ritenere – aderendo di fatto all'impostazione difensiva degli attori – che essa coincida con la suddetta comunicazione da parte della filiale di Teramo della banca risalente CP_2 al 21.11.2023, dopo il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di revocazione. Va, infatti, precisato che la scoperta effettiva e completa del dolo implica l'acquisizione della ragionevole certezza (non essendo sufficiente il mero sospetto) che vi sia stato il dolo e che questo abbia ingannato il giudice fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un confronto corretto (v. sul tema Cass. 2989/2016). Pertanto, non sarebbe rilevante, come sostiene la parte convenuta, la pronuncia della sentenza oggetto di revocazione risalente al 2015 poiché, a quel tempo, gli attori supponevano trattarsi di un errore di valutazione da parte del giudice del rinvio e di un difetto di motivazione della sentenza.
6.6. Tuttavia, il punto di caduta della tesi è che a un certo punto alla data del 25.3.2021 gli attori vennero a conoscenza, come si è innanzi sottolineato, della mancanza nel fascicolo d'ufficio della documentazione dagli stessi allegata a dimostrazione del versamento della somma e della ricezione da parte del convenuto (segnatamente della copia di nove assegni, sette con i quali era stato versato l'importo, determinato dal G.E., in favore della procedura esecutiva, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di conversione del pignoramento, sul libretto di deposito a risparmio, gli altri due erano invece quelli emessi dall'istituto di credito a nome del creditore odierno convenuto e di cui gli attori hanno riottenuto copia solo nel mese di novembre 2023). E allora essi, in quel momento, divennero
9 pienamente consapevoli (oltre di avere già pagato e che il creditore aveva già ricevuto il pagamento) che il giudice, con ogni probabilità proprio a causa di quella mancanza documentale, era stato sviato dal dolo della controparte. Da questo punto di vista (cioè della scoperta del dolo) l'acquisizione degli assegni, conseguita il 21.11.2023, non ha quindi aggiunto alcunché al patrimonio conoscitivo degli attori (i quali, oltretutto, già sapevano che il convenuto aveva ricevuto in pagamento la somma).
6.7. Dunque, l'impugnazione sotto il profilo del dolo è inammissibile per tardività.
7. Quanto al secondo motivo di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. il rinvenimento dei documenti coincide con la più volte citata comunicazione formale da parte della filiale di Teramo della banca risalente al 21.11.2023 (dopo il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di CP_2 revocazione) e, quindi, l'impugnazione, essendo stata proposta con atto di citazione notificato il
21.12.2023, è tempestiva ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c..
7.1. Ciò posto, è provata sia l'impossibilità di produrre in giudizio i documenti preesistenti alla sentenza impugnata per causa di forza maggiore ovvero per fatto dell'avversario sia la decisività della stessa documentazione (sui presupposti di tale ipotesi di revocazione, v., ex multis, Cass. 30203/2024
e Cass. 3362/2015).
7.2. In relazione alla prima si evidenzia che, nel corso del giudizio, non vi era la necessità di produrre i documenti in parola poiché gli odierni attori avevano già allegato documentazione equipollente attestante il pagamento della somma in favore dell'odierno convenuto: la copia di nove assegni, sette mediante i quali l'esecutato aveva versato l'importo, determinato Persona_1 dal giudice dell'esecuzione in favore della procedura a seguito dell'accoglimento dell'istanza di conversione del pignoramento, sul libretto di deposito a risparmio, e gli altri due quelli emessi dall'istituto di credito a nome del creditore ed incassati dal convenuto (cioè quelli di cui gli attori hanno, poi, ottenuto la copia il 21.11.2023 con la dettagliata attestazione d'incasso). Documenti che presumibilmente inducevano questa Corte, con la sentenza di appello n. 196/2010 citata, poi cassata dalla Suprema Corte, a ritenere dimostrato il pagamento disponendo che Controparte_1 restituisse ai fratelli e quanto indebitamente ricevuto in esecuzione della Per_1 Parte_3 sentenza di primo grado.
7.3. Sennonché, come si è detto, gli odierni attori scoprivano che – certamente non per colpa degli stessi – tale documentazione non era più presente nel fascicolo di ufficio (come evincibile dalla copia conforme del verbale d'udienza del 3.10.2007 rilasciata in data 25.3.2021). Presumibilmente ciò aveva indotto questa Corte, nel giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza qui impugnata (n.
716/2015 del 26.5.2015) a ritenere non provato il medesimo pagamento.
10 7.4. Da qui l'esigenza di acquisire copia degli assegni dati in pagamento presso la Banca la quale, però, in un primo momento, dato ormai il tempo trascorso dalla loro emissione (1.5.2004) non accoglieva la richiesta per essere decorsi più di dieci anni (doc. 20) di talché vi era anche il legittimo dubbio che quella documentazione esistesse ancora. Solo in un secondo momento (peraltro dopo una istanza inviata al Presidente del Tribunale;
doc. 17), la Banca accoglieva la richiesta riscontrandola con la comunicazione del 21.11.2023. Quindi, la documentazione dettagliata concernente l'incasso dei due assegni (n. 53-50060867-08 per € 250.000,00 e n. 53-50060868- 09 per € 177.844,55 emessi l'1.5.2004 intestati a e pagati entrambi in data 18.5.2004) è stata acquisita soltanto Controparte_1 in data 21.11.2023 e la sua omessa acquisizione e produzione in giudizio non è dipesa da colpa o negligenza della parte bensì da cause di forza maggiore o presumibilmente, come si è innanzi rilevato
(cfr. paragr. 6.3.), dalla condotta fraudolenta dell'odierno convenuto.
7.5. La decisività della documentazione è poi indubbia trattandosi della copia dei due succitati assegni circolari girati per l'incasso in data 18.5.2004 con la sottoscrizione di in Controparte_1 pagamento del credito pecuniario determinato e liquidato in suo favore dal giudice dell'esecuzione nella procedura promossa dal medesimo in forza della sentenza di condanna di primo grado;
assegni ovviamente tratti dal libretto di deposito sul quale erano confluiti, come si è più volte sottolineato, i denari versati dagli odierni attori con assegni circolari non trasferibili. Si tratta, infatti, di documenti che, dunque, dimostrano definitivamente e finalmente, senza più alcuna minima incertezza, gli assunti degli attori.
8. Venendo alla domanda di risarcimento dei danni, essa è evidentemente inammissibile poiché, nel giudizio di revocazione, non possono essere introdotte domande nuove.
9. In conclusione, la revocazione proposta ex art. 395, comma 1, n. 3, va accolta.
9.1. Ne segue che, in parziale revoca della sentenza di questa Corte di Appello n. 706/2015 pubblicata il 27.5.2015 – che, per il resto, s'intende confermata –, deve dichiararsi che gli attori
(ora per lui gli eredi e ) e Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 nulla devono ancora in favore del convenuto il quale, per converso, va
[...] Controparte_1 condannato a restituire agli attori la maggiore somma dai medesimi versatagli in esecuzione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Teramo n. 1738/2002 pubblicata il 21.12.2002, oltre gli interessi al tasso legale sulla differenza tra il versato e il dovuto, dal versamento sino al predetto saldo effettivo (sulla debenza degli interessi, v., tra le altre, Cass. 6621/2023 e Cass. 34011/2021).
9.2. Seppure non con il risultato auspicato dagli attori, va anche accolta la richiesta di diversa regolazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio poiché quest'ultima, essendo connessa all'accoglimento della domanda di restituzione degli attori, è, a pari della medesima, compresa nel
11 giudizio rescissorio (v. Cass. 17552/2015 sul dovere del giudice della revocazione di regolare le spese non solo della fase rescindente ma anche di rescissoria, ovvero sia per la fase afferente l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia per la fase in cui si sostituisce quest'ultima con altra decisione).
9.2.1. Tale regolazione deve avvenire in base ad un criterio unitario e globale tenuto conto dell'esito complessivo della lite (cfr., ex multis, Cass. ord. 6259/2014), secondo un principio valevole indipendentemente dalla natura ordinaria o straordinaria dell'impugnazione e, quindi, anche per la revocazione di sentenza.
9.2.2. Ebbene, la Corte ritiene che le spese di tutti i gradi del giudizio (primo grado, appello, legittimità, rinvio e revocazione) debbano essere integralmente compensate attesa la reciproca totale soccombenza tra le parti: se è, infatti, vero che la domanda di è stata accolta (alla Controparte_1 fine, peraltro, in misura ben inferiore a quella richiesta), è altrettanto vero che la domanda dei fratelli e di restituzione della (di gran lunga) maggiore somma da loro Per_1 Parte_3 versata è stata accolta così come la domanda di revocazione della sentenza del giudizio di rinvio.
Peraltro, l'accoglimento della domanda di restituzione, unitamente a tutte le circostanze sopra evidenziate (specialmente, quella afferente il dolo dell'odierno convenuto), milita senz'altro nel senso che sussistano, in ogni caso, le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (di cui alla sentenza n.
77/1988 della Corte Costituzionale relativa all'art. 92 c.p.c.) per la predetta compensazione integrale.
9.2.3. Dunque, in parziale revocazione della predetta sentenza gravata – che, si ribadisce, per il resto, s'intende confermata –, le spese del presente grado del giudizio nonché di tutti i precedenti devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in parziale revoca della sentenza della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 706/2015 pubblicata il 27.5.2015, così decide:
1) in accoglimento della revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. dagli attori
, e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
a) dichiara che costoro nulla sono tenuti ancora a pagare in favore del convenuto CP_1
[...]
b) condanna quest'ultimo a restituire agli attori la maggior somma dai medesimi versatagli in esecuzione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Teramo n. 1738/2002 pubblicata il 21.12.2002, oltre gli interessi al tasso legale sulla differenza tra il versato e il dovuto, dal versamento sino al predetto saldo effettivo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
12 Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
13