Art. 2.
Dopo il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' aggiunto il seguente nuovo comma:
"Il contributo e' corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilita' speciali intestati alle medesime".
Salva l'applicazione per i rapporti di erogazione e pagamento gia' posti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'ultimo comma dell' articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' soppresso.
Dopo il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' aggiunto il seguente nuovo comma:
"Il contributo e' corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilita' speciali intestati alle medesime".
Salva l'applicazione per i rapporti di erogazione e pagamento gia' posti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'ultimo comma dell' articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' soppresso.