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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 314/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 314/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. LOCURATOLO MARIANGELA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
assistito e difeso dall'avv. LOCURATOLO MARIANGELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2025, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 01/09/1996 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 29/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) Il SI. e la sig.ra continueranno a vivere separati Controparte_2 Controparte_1
e la casa coniugale intestata al sig. , ubicata in via Aterno 47 nella quale i CP_2 coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune, resterà nella disponibilità del sig.
[...]
e della figlia ancora convivente con il di lei padre. CP_2 Per_1
- In ragione di tale circostanza il sig. si impegna sin d'ora a non ostacolare CP_2
il rapporto tra madre e figlia e/o limitare la frequentazione delle stesse all'interno della suddetta abitazione;
- Entrambi i coniugi in ogni caso dovranno rispettare le esigenze di vita legate al nuovo status, e sempre nel rispetto delle esigenze di vita e di salute dei loro figli, evitando intralci e difficoltà e collaborando per la serenità degli stessi.
2) I coniugi, entrambi lavoratori ed economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente ed espressamente ad ogni pretesa economica, anche in ordine al mantenimento, e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando a qualsivoglia azione, diritto o facoltà per qualunque titolo o rapporto intercorso tra le stesse, sia esso presente o passato.
3) Il SI. e la SI.ra dichiarano di rinunciare reciprocamente l'uno CP_2 CP_1 nei confronti dell'altra e viceversa a qualunque assegno di mantenimento in ogni caso entrambi si dichiarano fin d'ora disponibili e si impegnano a pagare le spese occorrende per i figli e sempre nei limiti delle proprie disponibilità;
4) Gli esponenti dichiarano altresì di non avanzare alcuna altra diversa e/o ulteriore pretesa di carattere economico e/o patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, non essendovi beni mobili e/o crediti e/o somme di denaro da dividere tra loro.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 314/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. LOCURATOLO MARIANGELA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2
assistito e difeso dall'avv. LOCURATOLO MARIANGELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2025, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 01/09/1996 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 29/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) Il SI. e la sig.ra continueranno a vivere separati Controparte_2 Controparte_1
e la casa coniugale intestata al sig. , ubicata in via Aterno 47 nella quale i CP_2 coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune, resterà nella disponibilità del sig.
[...]
e della figlia ancora convivente con il di lei padre. CP_2 Per_1
- In ragione di tale circostanza il sig. si impegna sin d'ora a non ostacolare CP_2
il rapporto tra madre e figlia e/o limitare la frequentazione delle stesse all'interno della suddetta abitazione;
- Entrambi i coniugi in ogni caso dovranno rispettare le esigenze di vita legate al nuovo status, e sempre nel rispetto delle esigenze di vita e di salute dei loro figli, evitando intralci e difficoltà e collaborando per la serenità degli stessi.
2) I coniugi, entrambi lavoratori ed economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente ed espressamente ad ogni pretesa economica, anche in ordine al mantenimento, e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando a qualsivoglia azione, diritto o facoltà per qualunque titolo o rapporto intercorso tra le stesse, sia esso presente o passato.
3) Il SI. e la SI.ra dichiarano di rinunciare reciprocamente l'uno CP_2 CP_1 nei confronti dell'altra e viceversa a qualunque assegno di mantenimento in ogni caso entrambi si dichiarano fin d'ora disponibili e si impegnano a pagare le spese occorrende per i figli e sempre nei limiti delle proprie disponibilità;
4) Gli esponenti dichiarano altresì di non avanzare alcuna altra diversa e/o ulteriore pretesa di carattere economico e/o patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, non essendovi beni mobili e/o crediti e/o somme di denaro da dividere tra loro.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4