TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO SD, all'esito dell'udienza del
12/12/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3938/2015 R.G., promossa da:
C.F. con sede legale a IC (ME), Contrada Parte_1 P.IVA_1
Moira 465, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in
Patti, Via Orti n. 3 (studio dell'Avv. Margherita Condipodaro), rappresentata e difesa dall'Avv.
US IR, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: opposizione-intimazione di pagamento-verbale ispettivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10/12/2015, la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Patti, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'annullamento dei verbali di accertamento e notificazione n. 4800000439621 e n. 4800000440036, emessi dall' di Messina in data CP_1
29/10/2014 e notificati il giorno successivo. Tali verbali, a seguito di verifiche ispettive iniziate il
7/10/2014, avevano disposto il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa nel periodo luglio 2006 – dicembre 2013, ritenendo che i terreni e l'allevamento fossero stati condotti direttamente da effettivo proprietario dei capi di Persona_1 bestiame, con l'ausilio del nucleo familiare, e non dalla società cooperativa, considerata
“illegittimamente costituita”. Con il secondo verbale, inoltre, l' aveva accertato la mancanza CP_1 dei requisiti per la genuinità dei rapporti di lavoro e disposto l'iscrizione di Per_1 Persona_1
e di alcuni familiari negli elenchi dei coltivatori diretti, con conseguente richiesta
[...] contributiva pari ad € 36.443,00.
La ricorrente contestava la fondatezza dei verbali, deducendo che la cooperativa era stata regolarmente costituita con atto notarile e iscritta alla Camera di Commercio, svolgendo attività di allevamento di bovini e bufalini con necessità di manodopera. Lamentava che gli ispettori non avessero effettuato alcun sopralluogo presso l'azienda, basando le conclusioni su dichiarazioni rese in caserma senza assistenza legale, e che la documentazione prodotta (registro di stalla, verbali assemblee, regolamento interno, contratti di lavoro, buste paga) confermasse la genuinità dei rapporti. Contestava, inoltre, la presunta carenza di scopo mutualistico e la qualificazione dei soci come coltivatori diretti, nonché la violazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 per genericità dei verbali. Chiedeva, pertanto, la sospensione del pagamento delle somme richieste, la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento dei verbali, il ripristino delle posizioni assicurative dei lavoratori,
l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e la condanna dell' al risarcimento dei danni per l'impossibilità di esercitare l'attività. CP_1
Si costituiva in giudizio l' , con memoria del 10/11/2016, eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse, atteso che la pretesa contributiva riguardava e non la cooperativa. Nel merito, Persona_1 deduceva che i rapporti di lavoro subordinato in agricoltura devono rispettare gli indici di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., e che, in caso di rapporti tra familiari, vige presunzione di gratuità superabile solo con prova rigorosa di subordinazione e onerosità. Esponeva che dagli accertamenti ispettivi era emerso che la cooperativa, pur formalmente costituita nel 2006, non aveva svolto attività autonoma, essendo i terreni e l'allevamento condotti direttamente da
[...] con i familiari, senza mezzi agricoli, con retribuzioni in contanti e assenze Persona_1 comunicate verbalmente. Evidenziava, inoltre, la vendita dei capi nel 2013 alla CP_2 gestita dalla madre di e la successiva assunzione degli stessi soggetti presso tale Persona_1 società. Concludeva per la correttezza dei provvedimenti impugnati, che avevano disposto l'iscrizione di e dei familiari come coltivatori diretti dall' 1/01/2009, Persona_1 con obbligo contributivo di euro 36.443,00, e chiedeva il rigetto del ricorso, nonché la declaratoria di infondatezza della domanda di risarcimento danni per mancanza di causa petendi e presupposti ex art. 2043 c.c., con vittoria di spese.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi ammessi, all'odierna udienza veniva decisa.
Ciò premesso, il ricorso della società ricorrente non è meritevole di accoglimento e va rigettato per quanto di seguito specificato.
In via preliminare, va rilevato che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'azione giudiziaria presuppone un interesse concreto ed attuale. Nel caso di specie, la pretesa contributiva accertata dall' riguarda CP_1 quale coltivatore diretto e non la società cooperativa, sicché Persona_1 quest'ultima difetta di legittimazione attiva rispetto alla domanda di annullamento del verbale n.
4800000440036. Tale rilievo, tuttavia, non esime dall'esame del merito, atteso che il ricorso investe anche il verbale n. 4800000439621, concernente il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dalla cooperativa.
Il punto centrale della controversia attiene alla qualificazione dei rapporti di lavoro instaurati dalla con i soggetti indicati nei verbali ispettivi. Ai sensi dell'art. 2094 c.c., il Controparte_3 lavoro subordinato si caratterizza per l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nonché per la sussistenza di un vincolo di corrispettività tra prestazione e retribuzione.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa, con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali soprattutto l'assoggettamento al potere direttivo organizzativo altrui e l'onerosità. (vedi Cass. Ord. n. 20904/2020, Cfr. Cass. N. 8364/2014;
9043/11; 8070/2011; 17992/2010). Tale prova deve quindi essere precisa e puntuale, non potendo consistere in mere allegazioni o documenti formali.
Nel caso in esame, dagli accertamenti ispettivi e dalle dichiarazioni rese dai soggetti interessati emerge che i rapporti di lavoro denunciati riguardavano esclusivamente familiari del legale rappresentante;
le retribuzioni venivano corrisposte in contanti, senza tracciabilità, e le assenze comunicate verbalmente, senza certificazioni;
mancavano mezzi agricoli e strutture aziendali idonee a giustificare il fabbisogno di manodopera denunciato;
la cooperativa non ha versato contributi per i lavoratori, nemmeno le quote trattenute, se non parzialmente compensate con crediti AGEA.
Le dichiarazioni dei testi escussi si sono limitate a confermare la presenza dei ricorrenti nell'attività agricola, senza però fornire elementi decisivi circa l'esistenza di un vincolo di subordinazione
(orari, direttive, potere disciplinare), risultando pertanto generiche e non idonee a superare la presunzione di gratuità.
Gli elementi raccolti (verbali ispettivi, dichiarazioni, documentazione contabile) evidenziano che la cooperativa è stata costituita e gestita in modo tale da simulare rapporti di lavoro subordinato, al fine di consentire ai familiari del titolare di accedere a prestazioni previdenziali.
Quanto al fine mutualistico, la mancanza di partecipazione dei soci alla vita sociale, l'assenza di organi di controllo (collegio sindacale) e la gestione esclusiva da parte del legale rappresentante integrano la carenza del requisito del fine mutualistico previsto dall'art. 45 Cost., dall'art. 2512 c.c.
e dalla L. n. 142/2001.
Alla luce delle risultanze ispettive, correttamente l' ha ritenuto che l'attività di allevamento CP_1 fosse svolta in forma autonoma da con l'ausilio dei familiari, Persona_1 configurando un nucleo di coltivatore diretto ai sensi degli artt. 1 e 2 L. n. 1047/1957, art. 2 L. n.
9/1963 e art. 2135 c.c., come riformulato dal D.Lgs. n. 228/2001. Pertanto, legittima è l'iscrizione del titolare e dei coadiuvanti familiari nella relativa gestione previdenziale, con conseguente obbligo contributivo.
La domanda di risarcimento della società ricorrente è inammissibile per difetto di specificazione della causa petendi e, comunque, infondata per mancanza di prova del danno e del nesso causale.
Né può configurarsi responsabilità extracontrattuale dell' , in assenza di condotta illecita, CP_1 essendo i verbali espressione di attività amministrativa vincolata.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso, e per l'effetto, dichiara la legittimità dei verbali di accertamento e notificazione n. 4800000439621 e n. 4800000440036 emessi dall' ; CP_1
2)Condanna parte ricorrente a corrispondere in favore dell' le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, 12/12/2025
Il Giudice on.
NO SD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO SD, all'esito dell'udienza del
12/12/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3938/2015 R.G., promossa da:
C.F. con sede legale a IC (ME), Contrada Parte_1 P.IVA_1
Moira 465, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in
Patti, Via Orti n. 3 (studio dell'Avv. Margherita Condipodaro), rappresentata e difesa dall'Avv.
US IR, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: opposizione-intimazione di pagamento-verbale ispettivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10/12/2015, la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Patti, in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'annullamento dei verbali di accertamento e notificazione n. 4800000439621 e n. 4800000440036, emessi dall' di Messina in data CP_1
29/10/2014 e notificati il giorno successivo. Tali verbali, a seguito di verifiche ispettive iniziate il
7/10/2014, avevano disposto il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa nel periodo luglio 2006 – dicembre 2013, ritenendo che i terreni e l'allevamento fossero stati condotti direttamente da effettivo proprietario dei capi di Persona_1 bestiame, con l'ausilio del nucleo familiare, e non dalla società cooperativa, considerata
“illegittimamente costituita”. Con il secondo verbale, inoltre, l' aveva accertato la mancanza CP_1 dei requisiti per la genuinità dei rapporti di lavoro e disposto l'iscrizione di Per_1 Persona_1
e di alcuni familiari negli elenchi dei coltivatori diretti, con conseguente richiesta
[...] contributiva pari ad € 36.443,00.
La ricorrente contestava la fondatezza dei verbali, deducendo che la cooperativa era stata regolarmente costituita con atto notarile e iscritta alla Camera di Commercio, svolgendo attività di allevamento di bovini e bufalini con necessità di manodopera. Lamentava che gli ispettori non avessero effettuato alcun sopralluogo presso l'azienda, basando le conclusioni su dichiarazioni rese in caserma senza assistenza legale, e che la documentazione prodotta (registro di stalla, verbali assemblee, regolamento interno, contratti di lavoro, buste paga) confermasse la genuinità dei rapporti. Contestava, inoltre, la presunta carenza di scopo mutualistico e la qualificazione dei soci come coltivatori diretti, nonché la violazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 per genericità dei verbali. Chiedeva, pertanto, la sospensione del pagamento delle somme richieste, la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento dei verbali, il ripristino delle posizioni assicurative dei lavoratori,
l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e la condanna dell' al risarcimento dei danni per l'impossibilità di esercitare l'attività. CP_1
Si costituiva in giudizio l' , con memoria del 10/11/2016, eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse, atteso che la pretesa contributiva riguardava e non la cooperativa. Nel merito, Persona_1 deduceva che i rapporti di lavoro subordinato in agricoltura devono rispettare gli indici di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., e che, in caso di rapporti tra familiari, vige presunzione di gratuità superabile solo con prova rigorosa di subordinazione e onerosità. Esponeva che dagli accertamenti ispettivi era emerso che la cooperativa, pur formalmente costituita nel 2006, non aveva svolto attività autonoma, essendo i terreni e l'allevamento condotti direttamente da
[...] con i familiari, senza mezzi agricoli, con retribuzioni in contanti e assenze Persona_1 comunicate verbalmente. Evidenziava, inoltre, la vendita dei capi nel 2013 alla CP_2 gestita dalla madre di e la successiva assunzione degli stessi soggetti presso tale Persona_1 società. Concludeva per la correttezza dei provvedimenti impugnati, che avevano disposto l'iscrizione di e dei familiari come coltivatori diretti dall' 1/01/2009, Persona_1 con obbligo contributivo di euro 36.443,00, e chiedeva il rigetto del ricorso, nonché la declaratoria di infondatezza della domanda di risarcimento danni per mancanza di causa petendi e presupposti ex art. 2043 c.c., con vittoria di spese.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi ammessi, all'odierna udienza veniva decisa.
Ciò premesso, il ricorso della società ricorrente non è meritevole di accoglimento e va rigettato per quanto di seguito specificato.
In via preliminare, va rilevato che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'azione giudiziaria presuppone un interesse concreto ed attuale. Nel caso di specie, la pretesa contributiva accertata dall' riguarda CP_1 quale coltivatore diretto e non la società cooperativa, sicché Persona_1 quest'ultima difetta di legittimazione attiva rispetto alla domanda di annullamento del verbale n.
4800000440036. Tale rilievo, tuttavia, non esime dall'esame del merito, atteso che il ricorso investe anche il verbale n. 4800000439621, concernente il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dalla cooperativa.
Il punto centrale della controversia attiene alla qualificazione dei rapporti di lavoro instaurati dalla con i soggetti indicati nei verbali ispettivi. Ai sensi dell'art. 2094 c.c., il Controparte_3 lavoro subordinato si caratterizza per l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nonché per la sussistenza di un vincolo di corrispettività tra prestazione e retribuzione.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa, con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali soprattutto l'assoggettamento al potere direttivo organizzativo altrui e l'onerosità. (vedi Cass. Ord. n. 20904/2020, Cfr. Cass. N. 8364/2014;
9043/11; 8070/2011; 17992/2010). Tale prova deve quindi essere precisa e puntuale, non potendo consistere in mere allegazioni o documenti formali.
Nel caso in esame, dagli accertamenti ispettivi e dalle dichiarazioni rese dai soggetti interessati emerge che i rapporti di lavoro denunciati riguardavano esclusivamente familiari del legale rappresentante;
le retribuzioni venivano corrisposte in contanti, senza tracciabilità, e le assenze comunicate verbalmente, senza certificazioni;
mancavano mezzi agricoli e strutture aziendali idonee a giustificare il fabbisogno di manodopera denunciato;
la cooperativa non ha versato contributi per i lavoratori, nemmeno le quote trattenute, se non parzialmente compensate con crediti AGEA.
Le dichiarazioni dei testi escussi si sono limitate a confermare la presenza dei ricorrenti nell'attività agricola, senza però fornire elementi decisivi circa l'esistenza di un vincolo di subordinazione
(orari, direttive, potere disciplinare), risultando pertanto generiche e non idonee a superare la presunzione di gratuità.
Gli elementi raccolti (verbali ispettivi, dichiarazioni, documentazione contabile) evidenziano che la cooperativa è stata costituita e gestita in modo tale da simulare rapporti di lavoro subordinato, al fine di consentire ai familiari del titolare di accedere a prestazioni previdenziali.
Quanto al fine mutualistico, la mancanza di partecipazione dei soci alla vita sociale, l'assenza di organi di controllo (collegio sindacale) e la gestione esclusiva da parte del legale rappresentante integrano la carenza del requisito del fine mutualistico previsto dall'art. 45 Cost., dall'art. 2512 c.c.
e dalla L. n. 142/2001.
Alla luce delle risultanze ispettive, correttamente l' ha ritenuto che l'attività di allevamento CP_1 fosse svolta in forma autonoma da con l'ausilio dei familiari, Persona_1 configurando un nucleo di coltivatore diretto ai sensi degli artt. 1 e 2 L. n. 1047/1957, art. 2 L. n.
9/1963 e art. 2135 c.c., come riformulato dal D.Lgs. n. 228/2001. Pertanto, legittima è l'iscrizione del titolare e dei coadiuvanti familiari nella relativa gestione previdenziale, con conseguente obbligo contributivo.
La domanda di risarcimento della società ricorrente è inammissibile per difetto di specificazione della causa petendi e, comunque, infondata per mancanza di prova del danno e del nesso causale.
Né può configurarsi responsabilità extracontrattuale dell' , in assenza di condotta illecita, CP_1 essendo i verbali espressione di attività amministrativa vincolata.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso, e per l'effetto, dichiara la legittimità dei verbali di accertamento e notificazione n. 4800000439621 e n. 4800000440036 emessi dall' ; CP_1
2)Condanna parte ricorrente a corrispondere in favore dell' le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, 12/12/2025
Il Giudice on.
NO SD