Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1531/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1531/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 24.08.2024, congiuntamente da:
nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, residente a [...]
n. 93 lett. c);
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
Pancore n. 1, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Selvaggia Del
Tredici ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Montecatini Terme (PT), Via delle Magnolie n. 4, giuste deleghe in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.08.2024, CP_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_1 in data 09.09.1989, precisavano che dalla loro unione era nata la figlia (il 10.09.1994). Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, veniva meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi
e degli accordi intercorsi tra le parti che si dichiarano ciascuna economicamente autosufficiente, il Sig. si obbliga a Parte_1 versare alla figlia maggiorenne mensilmente entro il Persona_2 giorno 10 di ogni mese per n. 13 mensilità all'anno un contributo economico pari ad € 200,00 (la tredicesima mensilità sarà versata unitamente alla mensilità in scadenza il mese di dicembre di ogni anno) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad al seguente codice IBAN: Persona_2
[...].
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.01.2025, preso atto della rinuncia alla domanda di divorzio azionata nel ricorso introduttivo e del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
2 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi CP_1
nata a [...] il [...] e
[...] Parte_1 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in San
Miniato (PI) IL 09.09.1989, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Miniato (PI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 10, P. 1, anno 1989);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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