Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01431/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01801/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Turturici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
del provvedimento notificato in data 12 ottobre 2023, di rigetto dell'istanza di parte ricorrente n. -OMISSIS-, volta a conseguire il permesso di costruire per autorizzazione al cambio di destinazione d'uso senza opere di un immobile sito a -OMISSIS-, censito in catasto al foglio n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'intimato Comune ha rigettato l'istanza di parte ricorrente volta ad ottenere il permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso senza opere (da magazzino a laboratorio per l'attività di falegnameria) con riguardo all’immobile sopra meglio specificato.
Alla base del suddetto diniego – reso all’esito del contraddittorio procedimentale (comunicazione di motivi ostativi n. -OMISSIS-del 6 giugno 2023, a cui ha fatto seguito la memoria del ricorrente n. -OMISSIS-del 12 giugno 2023) – vi sono la relazione del responsabile del procedimento n. -OMISSIS-del 4 maggio 2023 e la successiva nota n. -OMISSIS- (prot. gen. n. -OMISSIS-) del 23 giugno 2023 (quest’ultima resa in riscontro alla citata memoria procedimentale del ricorrente), con la quale è stato affermato quanto segue: " L'unità immobiliare in oggetto, adibita ad attività artigianale "Falegnameria", risulta ubicata, a un edificio multipiano sito in via -OMISSIS- con i seminterrati posti sul lato ovest. La falegnameria occupa il lato più a nord dell'edificio caratterizzato da un piccolo portico antistante l'ingresso, dal quale vi si accede da strada posta sul retro. L'immobile è stato realizzato con regolare concessione edilizia prot. n. -OMISSIS-e successiva autorizzazione di abitabilità e agibilità prot. n. -OMISSIS-, (Rif. pratica edile n. -OMISSIS-); Il fabbricato ricade nell'ambito della zona "B.5" (Parti della città consolidata definita da edilizia condominiale in ambiti a forte pendenza o di margine del centro storico) del PRG del Comune di Sciacca; per il locale si annota che è stata rilasciata dal Comune di Sciacca alla ditta "-OMISSIS-", in data 11/04/2002, l'idoneità d'uso ad attività artigianale "per attività di falegnameria e verniciatura" e contestuale autorizzazione allo scarico prot. n. -OMISSIS-, rinnovata con autorizzazione prot. -OMISSIS- del 27/04/2011; Con Concessione Edilizia prot. n. -OMISSIS-è stata autorizzato un edificio composto da un piano seminterrato, un piano terra e tre elevazioni, giusto progetto esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 24/05/1978 ed approvato "dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/01/1979 con delibera n. -OMISSIS-; All'apertura del cantiere e durante il corso dei lavori in seguito agli sbancamenti effettuati, si è trovato un terreno di sedime a quota di mt. 9,00 dal piano stradale di via -OMISSIS-; che in seguito al dislivello venutosi a creare non si poteva rispettare il progetto autorizzato per evidente ragione di ordine statico alla realizzazione del piano semicantinato, la cui altezza risultava essere molto elevata e tale da produrre sollecitazioni addizionali che avrebbero compromesso la stabilità dell'opera; Per tale ragione e per evitare di coprire il dislivello la ditta ha presentato una istanza di variante prot. n. -OMISSIS-del 17/03/1981; In ordine all'odierna rappresentazione, come descritto dal tecnico comunale pro tempore il 04/04/1981, si fa presente che con la realizzazione dell'intercapedine sopra citata non viene alterata la volumetria emergente dalla via -OMISSIS-, mentre risulta rettificato il numero dei piani semicantinati la cui realizzazione resta comunque compresa nei limiti della volumetria del progetto originario; Per quanto sopra l'istanza non risulta accoglibile in quanto, il locale è ubicato nel piano semicantinato aggiunto, realizzato per motivo di livellamento e stabilizzazione, quindi rimanendo invariata la volumetria consentita nel progetto della concessione edilizia prot. -OMISSIS-del 08/03/1979. L'attività artigianale, per il motivo sopra descritto ai sensi dell'art. 23 ter del D.P.R. 380 /2001, risulta, incompatibile ".
1.1. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere proprietario dell'immobile in questione, che costituisce parte integrante di un edificio composto da un (doppio) piano semicantinato, piano terra e tre elevazioni, regolarmente edificato;
- che l'unità immobiliare in questione sarebbe allo stato destinata a magazzino con annesso vano ufficio e vano w.c.;
- che, con il menzionato provvedimento dell'11 aprile 2002, l'amministrazione comunale ha rilasciato alla ditta di falegnameria e verniciatura " -OMISSIS- di -OMISSIS- s.n.c. " (soggetto giuridico a cui sarebbe subentrata l'attuale ditta individuale di falegnameria e verniciatura " -OMISSIS- ") l'idoneità d'uso ad attività artigianale di falegnameria e verniciatura, come affermato nello stesso provvedimento impugnato;
- che, per effetto della detta trasformazione della (originaria) ditta di falegnameria e verniciatura " -OMISSIS- di -OMISSIS- s.n.c. " nella (attuale) ditta individuale di falegnameria e verniciatura " -OMISSIS- ", il ricorrente ha inoltrato l'istanza qui denegata.
1.2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso ( violazione e falsa applicazione dell'art.23 ter del d.p.r. 06-06-2001 n.380. - violazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. - eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, sviamento dalla causa tipica, illogicità ed ingiustizia manifesta) ha sostenuto che, alla luce delle autorizzazioni nel tempo acquisite (anche dallo stesso Comune intimato), non vi sarebbero dubbi che l’immobile in questione rispetterebbe la normativa edilizia-urbanistica ed igienico-sanitaria vigente al tempo di realizzazione, tenuto altresì conto che - come affermato nello stesso provvedimento - la variante all'originario progetto con " sdoppiamento " del piano cantinato non avrebbe comunque violato i parametri volumetrici esistenti.
Ha, in particolare, citato la sentenza n.1211/2022 del C.G.A.R.S., resa con specifico riguardo a un similare caso di diniego di destinazione d'uso di un immobile ubicato nel piano sottostrada da magazzino a scuola elementare, richiamando in particolare quanto ivi affermato in materia di collegamento tra il certificato di abitabilità e agibilità e il permesso di costruire.
Ciò posto, ha sostenuto la carenza di motivazione dell'impugnato provvedimento, il quale non avrebbe chiarito per quali ragioni il richiesto cambio di destinazione d'uso non sarebbe compatibile con le prescrizioni dell'art.23- ter del d.P.R. n. 380/2001, né quali sarebbero i parametri urbanistici e le prescrizioni regolamentari e di legge non rispettati.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata ( violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni (sotto altro profilo). - eccesso di potere per difetto di motivazione sull’interesse pubblico "concreto" ed "attuale" diverso dal mero ripristino della legalità violata per effetto dell'affidamento medio tempore ingenerato nel privato ), ha poi lamentato la lesione dell'affidamento, posto il rilascio delle viste autorizzazioni all'esercizio dell'attività di falegnameria.
2. Si è costituito il Comune intimato, che ha contestualmente depositato documenti.
3. Con memorie rese il 14 febbraio 2025 le parti hanno articolato le seguenti difese.
3.1. Il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le argomentazioni svolte con il ricorso introduttivo, citando a supporto delle proprie tesi la più recente sentenza n. 7740/2024 del Consiglio di Stato, sempre in tema di rapporto tra il certificato di agibilità e la regolarità edilizia dell'immobile e la sentenza n. 753/2024 del C.G.A.R.S. in tema di insufficiente motivazione di un diniego di permesso di costruire del resistente Comune.
3.2. Quest'ultimo ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando sulla differenza dei presupposti tra permesso di costruire e certificato di agibilità e rammentando come l'ulteriore piano semicantinato presso il quale è ubicata l'attività del ricorrente sarebbe stato realizzato unicamente a fini di garanzia della staticità dell'immobile. Ha poi evidenziato come l'attività di falegnameria del ricorrente sarebbe stata esercitata per anni in un locale adibito a magazzino e, pertanto, non vi sarebbe alcun legittimo affidamento del ricorrente.
4. Con memoria di replica parte ricorrente ha contestato le difese dell'amministrazione, invocando l'art. 64, c.p.a., sotto il profilo dell'assenza di specifica contestazione con riguardo ai fatti non specificamente contestati.
5. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sul provvedimento con il quale il resistente Comune ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il permesso di costruire per mutamento di destinazione d’uso senza opere (da magazzino a falegnameria) di un suo immobile, già destinatario di diverse autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività da questi svolta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni.
2.1. Preliminarmente va dato atto che, com’è dato evincere dallo stesso provvedimento impugnato, la realizzazione nel fabbricato in cui si trova l’immobile di parte ricorrente di due piani semicantinati, in luogo dell’unico piano semicantinato originariamente progettato, è dipesa dal fatto che, durante i lavori di edificazione, è stato individuato un dislivello eccessivo, di talché è stata presentata un'istanza di variante (all. 4 di parte ricorrente), espressamente volta all'ottenimento del certificato di agibilità e abitabilità dell'edificio.
La successiva relazione tecnica dell'UTC ha dato, a suo tempo, conto del rispetto dei limiti di densità della menzionata proposta modifica (all. 6 ricorrente).
L'immobile ha quindi ottenuto il certificato di abitabilità e agibilità (cfr. all. 7 ricorrente), in cui si è chiaramente affermata la conformità dei lavori rispetto al progetto (oggetto della vista variante).
In tale contesto, il magazzino del ricorrente è stato dichiarato dal resistente Comune idoneo per essere adibito ad attività di falegnameria e verniciatura (cfr. all. 9 di parte ricorrente) ed ha quindi ottenuto l’autorizzazione allo scarico dei reflui (cfr. all. 10 di parte ricorrente).
2.2. Dalla suddetta ricostruzione di fatto emerge la fondatezza del primo motivo di ricorso, posto che si discute di un immobile oggetto di uno specifico certificato di agibilità in cui non è stata fatta alcuna distinzione tra i due piani cantinati e che ha, anzi, espressamente dato atto della conformità dell’immobile al progetto (sul nesso intercorrente tra agibilità e regolarità edilizia cfr. Cons. St., sez. IV, 24 settembre 2024, n. 7740; Cons. St., sez. II, 13 febbraio 2024, n. 1447; Cons. St., sez. VII, 8 marzo 2023, n. 2461; C.g.a.r.s., sez. giurisd., 23 novembre 2022, n. 1211; Cons. St., sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3631); il che esclude ogni possibilità di sostenere che, nel caso di specie, il certificato di agibilità si sarebbe limitato ad accertare la realizzazione dell’immobile secondo le vigenti norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità e igiene senza nulla dire sulla regolarità edilizia del fabbricato (per questo secondo più restrittivo orientamento, cfr. Cons. St., sez. II, 18 novembre 2019, n. 7862; Cons. St., sez. IV, 24 aprile 2018, n. 2456).
Va altresì soggiunto che la questione della densità fondiaria attualmente ammessa di 5,00 mc/mq (più ridotta di quella di 6,00 mc/mq e di 7,00 mc/mq di cui alla relazione tecnica sull’istanza di variante; cfr. a tale ultimo proposito, all. 6 di parte ricorrente) non emerge in alcun modo dall’impugnato provvedimento, essendo stata evidenziata dall’amministrazione unicamente con la propria memoria del 14 febbraio 2025 (cfr. p. 3 dell’anzidetta memoria).
2.3. Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo (al pari del simile caso citato da parte ricorrente e definito dal giudice di appello siciliano con la citata sentenza n. 1211/2022), laddove ha negato il richiesto cambio di destinazione d’uso sulla base della realizzazione del secondo piano semicantinato (che, si rammenta, è stata espressamente autorizzata dallo stesso Comune) e senza considerare le plurime autorizzazioni che anche l’amministrazione medesima aveva nel tempo rilasciato con specifico riguardo all’immobile di parte ricorrente.
2.4. In sede di riedizione del potere, dunque, la resistente amministrazione dovrà tenere in debito conto la presenza del visto certificato di agibilità e delle autorizzazioni specifiche per lo svolgimento dell’attività di falegnameria anche da essa stessa rilasciate con specifico riguardo all’immobile in questione. Il tutto, ovviamente, nel pieno ed effettivo rispetto del contraddittorio procedimentale.
3. La fondatezza del primo motivo di ricorso consente di assorbire la seconda doglianza di parte ricorrente perché espressamente formulata in via subordinata (cfr. Cons. St., Ad. pl. n. 5/2015).
4. Stante quanto precede, il ricorso è fondato e va pertanto accolto; per l’effetto è annullato l’impugnato provvedimento, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della resistente amministrazione.
Quest’ultima va poi condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; annulla, per l’effetto, l’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO