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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1543 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
nato l'[...] in [...], Argentina, residente in [...]de Parte_1
PA, pr di Buenos Aires), Argentina, alla Via Edison 622, in San IO de PA, provincia di
Buenos Aires (c.u.i.t. 20-04369185-7);
, nata il [...] in [...], Argentina, residente in [...]Controparte_1
(Prov. di Buenos Aires), Argentina, alla Via General Martin Rodriguez 1563 (c.u.i.t. C.F._1
7);
, nato l'[...] in [...], provincia di Buenos Aires, Argentina, residente Parte_2 in Ituzaingò, provincia di Buenos Aires, Argentina, alla Via General Martin Rodriguez 1563 (c.u.i.t.
); C.F._2
nata il [...] in [...]. di Buenos Aires) Argentina, residente in Parte_3
Ituzaingò (Prov. di Buenos Aires), Argentina, alla Via General Martin Rodriguez 1563 (c.u.i.t. 27-
34875153-6);
, nata il [...] in [...], Argentina, residente in San IO Parte_4 de PA (Prov. di Buenos Aires), Argentina, alla Via Independencia 961 (c.u.i.t. ); C.F._3
nato il [...] in [...], Argentina, residente in [...]de Controparte_2
PA (Prov. di Buenos Aires), Argentina, alla Via Independencia 961 (c.u.i.t. ); P.IVA_1
, nato il [...] in [...], provincia di Buenos Aires, Argentina, Parte_5 residente in San IO de PA (Prov. di Buenos Aires), Argentina, alla Via Edison 622 (c.u.i.t.
20-29126444-2); tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Emilio Varaldo del Foro di Imperia, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici di Catanzaro, siti alla Via G. Da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 14 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_3 lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_1
1 , figlio di nato il [...] a [...], oggi Comune della provincia di Persona_2 Per_3
Cosenza (doc. n. 1), il quale emigrava in Argentina senza mai acquistare la cittadinanza argentina, come si evince dal certificato rilasciato dalla Camera Elettorale Nazionale Argentina (doc. n. 2) e trasmettendo la cittadinanza italiana validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, in data 27.12.1892 in Buenos Aires, Argentina, contraeva Persona_4 matrimonio con (doc. n. 3) e dall'unione nasceva il 18.06.1909 Persona_5 Persona_6 in Buenos Aires, Argentina (doc. n. 4).
In data 02.05.1931 in Buenos Aires, contraeva matrimonio con Persona_6 Persona_7
(doc. n. 5) e dall'unione nascevano il 28.05.1934 in Buenos Aires (Argentina), (doc. Parte_6
n. 6) e l'11.01.1941, (doc. n. 7). Parte_1
1. contraeva matrimonio in data 20.10.1955 in Buenos Aires, Argentina, con Parte_6 [...]
(doc. n. 8) e dall' unione nasceva il 19.02.1958 in Buenos Parte_7 CP_1 CP_1
Aires, Argentina (doc. n. 9).
1.1 In data 07.03.1986 in San IO de PA, provincia di Buenos Aires, Argentina,
contraeva matrimonio con (doc. n. 10) e Controparte_1 Persona_8 dall'unione nascevano il 08.12.1986 (doc. n. 11) e il 13.11.1989 Parte_2 [...]
(doc. n. 12). Parte_3
2. in Buenos Aires, Argentina, contraeva matrimonio in data 15.11.1979 con Parte_1 (doc. n. 13) e dall'unione nascevano il 26.11.1980 Persona_9 Parte_4 in Buenos Aires, Argentina (doc. n. 14) e il 30.03.1982 in
[...] Parte_5
Ituzaingò, provincia di Buenos Aires, Argentina (doc. n. 15).
2.2 e avevano il figlio Parte_4 Controparte_4 CP_2
nato il [...] in [...], Argentina (doc. n. 16).
[...]
2.3 contraeva matrimonio in data 18.01.2021 in San IO de Parte_5
PA, provincia di Buenos Aires, Argentina, con (doc. n. 17). Persona_10
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il PM in sede non si è costituito e non ha formulato conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**** 2. Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, si ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Canna, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di
2 questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino Persona_4 all' odierna ricorrente. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano)
e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla, però, passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza Persona_4 italiana alla figlia , nata il [...] e da lei ai discendenti fino agli odierni Persona_6 ricorrenti). La trasmissione jure sanguinis era all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 30 del 28.01.1983, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 4466 del 25.02.2009) ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - affermando così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente
e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione
e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
3 Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadino italiano dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 12.6.2025
Il Giudice dott. Pietro Care'
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