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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1784/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 1784/2020 r.g. promossa da
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Pietrasanta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fiorenza Bianchi e Federica Frediani, anche disgiuntamente, come da procura in atti;
- appellante-
contro
(c.f. - ammessa al gratuito patrocinio con provvedimento n. Controparte_1 C.F._1
FI/2591/2020 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze allegato al presente atto sub. DOC.
1 - rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Ventre, come da procura in atti;
- appellata-
avverso la sentenza n. 1979/2020 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 18.9.2020;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.5.2025 con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 11.6.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2) in via principale
e nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1979/2020 R.G.n.1320/2018 del Tribunale di Firenze, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, pertanto in tesi, dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo
n. 6364/2017 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19.12.2017 essendo la pretesa della Controparte_1 infondata in fatto e diritto. 3) Con vittoria di compensi professionali e rimborso forfettario del 15% dei due gradi di giudizio, oltre CAP ed IVA nella misura di legge.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, -in via istruttoria: ammettere le richieste istruttorie indicate nella memoria ex art 183, c. VI, n. 2 depositata nel giudizio di primo grado e non ammesse;
- nel merito: - in via principale: rigettare l'appello proposto dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- in via incidentale: in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 1979/2020 emessa dal Tribunale di Firenze, corretta con ordinanza emessa in data 10.11.2020, condannare l' , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 15.666,00 Controparte_1
o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto e sino al saldo effettivo. - condannare l' , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (di seguito ) aveva Parte_1 Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6364/2017 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19.12.2017
(con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma fatturata di euro Controparte_1
15.666,00, oltre interessi legali dalla data di emissione della fattura al saldo e spese di procedura, a titolo di compenso per l'attività di addetto stampa che quest'ultima asseriva di avere svolto negli anni 2013 e 2014 per alcune manifestazioni organizzate dalla , quali il “Concorso Lirico Internazionale La Fenice” Parte_1
e “La Festa dei Nonni”), chiedendo l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo o la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia dello stesso.
A fondamento dell'opposizione, l' aveva eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto di credito e, Parte_1 nel merito, l'insussistenza della pretesa creditoria, che riteneva del tutto infondata non avendo mai conferito alcun incarico alla nonché pretestuosa in quanto finalizzata a bloccare e contrastare l'azione di CP_1 restituzione preannunciata da , marito della propria legale rappresentante, per recuperare Controparte_2
l'importo di euro 7.000,00, a suo tempo mutuato alla sostenendo che quanto fatto da CP_1 quest'ultima, negli anni 2013- 2014, era qualificabile “come mera liberalità nei confronti dell' e Parte_1 non certo quale prestazione eseguita in virtù di un rapporto professionale”.
Si era costituita in giudizio, , che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, basato, fino a quel momento, sulla sola fattura della la causa era stata istruita a mezzo di prove documentali e per testi, nonché con CP_1
l'interrogatorio formale della opposta.
Con sentenza n. 1979/2020, pubblicata in data 18.9.2020, il Tribunale di Firenze aveva rigettato l'opposizione proposta dall'Associazione e condannato la stessa al pagamento in favore della della somma di CP_1 euro 2.000,00 a titolo di corrispettivo per l'attività prestata, oltre gli eventuali accessori come stabiliti dalla legge e gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l' , impugnando la sentenza con quattro motivi di Parte_1 gravame (con i quali ha lamentato l'omessa valutazione delle prove orali assunte ed, in particolare, delle dichiarazioni rese dal teste;
l'erronea applicazione dell'art. 2729 c.c. e la conseguente Controparte_2 illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, laddove il Giudice aveva ritenuto sussistente il conferimento dell'incarico professionale, in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 comma 1 c.c.; l'erronea applicazione dell'art. 1657 c.c. e l'erronea decisione in ordine alle spese di lite).
Si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto, a sua volta, Controparte_1 appello incidentale avverso la decisione del giudice di primo grado di quantificare in euro 2.000,00, invece che in euro 15.666,00, il compenso professionale a lei spettante.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza non definitiva emessa in data 29.5.2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze nella parte in cui quest'ultima aveva accertato il compimento delle prestazioni da parte della e, con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo, per la Controparte_1 determinazione del quantum a lei spettante, riservando al definitivo la decisione sulle spese di lite.
La Corte, in motivazione, ha affermato quanto segue:
“L'appello principale è solo parzialmente fondato nei termini che si andranno ad esporre.
La prestazione resa da oltre che ampiamente documentata, è ammessa anche dall' CP_1 Parte_1
, che ritiene, però, esser stata svolta senza un preciso incarico e, soprattutto, a titolo gratuito, per
[...] una sorta di ricompensa, in ragione di un prestito in denaro ricevuto da da parte di CP_1 CP_2 marito della legale rappresentante de , che avrebbe atteso e pazientato per ottenere la restituzione Parte_1 della somma (7.000,00 euro) data in prestito.
Va premesso che il conferimento di un incarico ad un soggetto per la prestazione di un'opera professionale non richiede, ai fini della validità, la forma scritta, atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali, trova applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra il soggetto conferente e il professionista si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il professionista sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione e in generale di pubblicità in favore dell'interessato.
Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante.(sez. 2 n.1792 del 24.1.2017 Rv 642480-
01)
La tesi proposta dall'appellante è poco sostenibile, in quanto il creditore, per rientrare dal prestito, ha comunque chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, iniziativa seguita da una successiva procedura esecutiva dall'esito infruttuoso: da ciò si desume che l'attività svolta da non aveva certamente estinto o CP_1 quantomeno ridotto il debito che aveva contratto con il che vale a smentire la tesi de . CP_2 Parte_1
Certamente la prova dell'asserita gratuità della prestazione non è ricavabile dalle dichiarazioni del teste in quanto non può ritenersi soggetto disinteressato, proprio per la posizione rivestita nell'ambito CP_2 dell'Associazione, di cui era il Direttore Artistico e, come tale, membro del Consiglio Direttivo che, a norma dell'art. 16 dello Statuto Sociale, è collegialmente investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In forza di tale carica, poi, il teste risponderebbe con il proprio patrimonio personale per i debiti dell' , in caso di insufficienza del fondo comune. In aggiunta, marito del Presidente Parte_1 CP_2 dell'Associazione, , ha un contenzioso aperto con la per il recupero di un Controparte_3 CP_1 prestito personale concesso a quest'ultima e non ancora recuperato.
Il fatto che non sia stato stipulato un contratto in forma scritta non porta ad escludere che abbia CP_1 agito su incarico dell'associazione, o comunque con un tacito accordo, perché, in caso contrario, le sarebbe stato certamente impedito, tenuto conto delle numerose iniziative adottate in tempi diversi da CP_1 per pubblicizzare l'attività de , certamente note e gradite ai responsabili dell' . Parte_1 Parte_1
Se ne deduce che le prestazioni rese, ampiamente documentate e comunque non contestate nella loro avvenuta esecuzione, devono essere ricompensate a , in quanto, trattandosi di un contratto Controparte_1 di prestazione d'opera intellettuale, incombe sull'appellante l'onere della prova dell'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione, che non è stato tuttavia assolto, considerato che l'atto di appello non ha confutato il percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
Pertanto, questa Corte, con pronuncia parziale, conferma la sentenza n. 1979/2020 del Tribunale di Firenze, laddove si è accertata l'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale da parte di in favore Controparte_1 dell' , in attuazione di un accordo concluso fra le parti;
relativamente al quantum, la Parte_1 causa viene rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza che sarà comunicata alle parti. Quanto alle spese processuali, ogni decisione verrà assunta con il definitivo provvedimento.”.
Con ordinanza del 29.5.2023, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine sopra indicato e con ordinanza del
23.1.2024 è stata trattenuta in decisione.
Successivamente, con ordinanza dell'11.10.2024, la Corte ritenendo che, in mancanza di un accordo tra le parti e della possibilità di fare ricorso alle tariffe o agli usi, il giudice, per la determinazione del compenso professionale spettante alla dovesse obbligatoriamente acquisire il parere dell'associazione CP_1 professionale di appartenenza del professionista, ha rimesso nuovamente la causa sul ruolo per acquisire il predetto parere di congruità.
All'udienza collegiale del 20.5.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter dell'11.6.2025, pubblicata in pari data e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di procedere nel giudizio, va esaminata l'eccezione - formulata dall nelle note di Parte_1 trattazione scritta per l'udienza del 14.12.21 e ribadita con la prima comparsa conclusionale - di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla avente anch'esso ad oggetto la CP_1 determinazione del compenso professionale a lei spettante per l'attività svolta in favore dell' . Parte_1
L'eccezione è fondata.
Ed invero, premesso che la in base all'art. 343 c.p.c. (nella formulazione in vigore nel 2020 ovvero CP_1 al momento dell'iscrizione della causa al ruolo), avrebbe dovuto proporre l'appello incidentale, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (e quindi entro il termine perentorio di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto introduttivo o dell'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art.168 bis, comma 5 cpc.), si osserva che, nel caso in esame, l'udienza indicata nell'atto introduttivo era il 24.2.2021, che era stata differita, da questa Corte, ex art.168 bis, comma 5 c.p.c. al 9.11.2021 (vd decreto presidenziale del 9.11.2020), per cui il termine per la proposizione dell'appello incidentale andava a scadere il giorno 20.10.2021. Pertanto, considerato che la aveva formulato l'appello incidentale con la comparsa di CP_1 costituzione depositata il 19.11.2021 e che il rinvio della causa all'udienza del 14.12.21 – disposto dal Collegio all'esito del sub-procedimento cautelare ex art. 351 c.p.c. - non rilevava ai fini della tempestiva proposizione dell'appello incidentale poiché l'udienza ex art.168 bis, comma 5, c.p.c. era già stata fissata al giorno
9.11.2021 (data da cui doveva calcolarsi, a ritroso, il termine dei 20 giorni previsto dal citato art. 166 c.p.c.), ne consegue che la medesima era incorsa nella decadenza ex art. 343 c.p.c., per cui l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Ciò detto, con riferimento alla quantificazione del compenso professionale (questione oggetto del terzo motivo di gravame dell'appello principale), si ricorda che, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, c.c. - applicabile nel caso di specie in ragione della mancata determinazione preventiva del compenso (circostanza pacifica) e dell'assenza di tariffe professionali vincolanti o di usi - il compenso è determinato discrezionalmente dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene e che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il parere obbligatorio (anche se non vincolante) della competente associazione professionale, impone al giudice l'obbligo della acquisizione dello stesso, dal quale, tuttavia, il medesimo può, poi, legittimamente discostarsi a condizione di fornire adeguata motivazione e di non ricorrere al criterio dell'equità (cfr Cass. civ. ord. n.
7575 del 27.3.2018 e n. 11412 dell'1.6.2016 e sent. 22.1.2000 n. 694 e 30.10.1996 n. 9514) e che, per le prestazioni giornalistiche, non esistono tariffe professionali, agli effetti dell'art. 2233 c.c., ma solo una tabella dei "compensi minimi", varata di anno in anno, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la quale, in assenza di specifiche disposizioni legislative che attribuiscano all dei Giornalisti il potere di fissare compensi CP_4 minimi inderogabili, ha carattere indicativo e non vincolante (cfr. Cass. civ. 31.3.2014 n. 7510).
Tanto ricordato, si rileva che, nel caso in esame, secondo il parere emesso, in data 7.5.2025, dall'Ordine dei
Giornalisti Consiglio Regionale della Toscana, l'importo indicato dalla nella fattura n. AB/D3 del CP_1
24.3.2017, pari ad euro 15.666,00 comprensiva di IVA, emessa dalla medesima “per l'attività di addetta stampa, promozione e comunicazione ai media per le manifestazioni “Concorso Lirico Internazionale La
Fenice” e per la “ , non risultava adeguato in base alla documentazione prodotta Controparte_5 dalla medesima (rappresentata, come precisato dall'Ordine nel parere, da alcune e-mail che parlavano di articoli, che non erano stati allegati;
da files di cui non era possibile leggere il contenuto;
qualche locandina e/o manifesto e l'accenno ad una intervista al marito della Presidente della Associazione committente che non era stata prodotta, nonché alcuni link che rimandavano a filmati presenti su youtube che erano spezzoni di spettacoli registrati, senza alcun commento o intervento giornalistico) e che dagli elementi forniti traspariva solo la sussistenza del rapporto di addetto stampa nel corso delle manifestazioni (o di un rapporto
'promozionale-pubblicitario'), per cui doveva ritenersi corretta la quantificazione del compenso effettuata dal giudice di primo grado (euro 2.000,00, oltre gli accessori di legge).
Ciò posto, questo Collegio ritiene di aderire al parere espresso dall'Ordine.
Ed invero - premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, non può costituire, per l'emittente, un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, la stessa si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (cfr, ex multis, Cass. civ. 28.6.2010 n. 15383 ed ord. n. 5915 dell'11.3.2011) e che la documentazione posta dalla a supporto della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo CP_1
(rappresentata dal prospetto di notula n. 1 del 6.5.2016 e del relativo allegato e dall'estratto autentico del registro fatture) era anch'essa documentazione di formazione unilaterale - si osserva che la ulteriore documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado al fine di attestare l'attività descritta nel prospetto di notula predetta [ovvero: 1) Servizi televisivi andati in onda nel 2013 su RA3 e su Toscana web
TV in relazione al Concorso Lirico ed alla Festa dei Nonni;
2) Realizzazione e fornitura copie su DVD dei servizi RA AN NS “Musica: Concorso La Fenice, a Persona_1
Seravezza; 3) Redazione testi su materiale da inviato dall' e pubblicazione articoli, foto Parte_1
e video in , era rappresentata, per buona parte, da uno scambio di email tra Controparte_6 le parti (vd doc. da 8 a 37) e da articoli a firma del giornalista (doc. 39, 40 e 42), nonchè, per il Persona_2 resto, da pubblicazione di articoli, foto e video in di cui la era Controparte_6 CP_1 fondatrice, finalizzati alla pubblicizzazione degli eventi su internet.
Pertanto, considerato che, nell'ambito dei servizi televisivi la medesima (come riportato nel prospetto di notula) aveva prestato solo attività di accompagnamento ed assistenza;
che le mail erano irrilevanti;
che, al fine di provare l'attività giornalistica espletata dalla non rilevavano neanche gli articoli a firma CP_1 Per del giornalista che il teste all'udienza del 2.10.2019, nel dichiarare “è vero”, in risposta alla Tes_1 domanda “DVC che negli anni 2013 – 2014 la Sig.ra ha svolto attività di responsabile ufficio CP_1 stampa e comunicazione per il Concorso Lirico Internazionale La Fenice su incarico del Sig. , aveva CP_2 precisato che la circostanza gli era stata riferita dalla stessa e che l'attività svolta dalla CP_1
quale titolare della era sostanzialmente pubblicitaria, ne consegue CP_1 Controparte_6 che appare del tutto condivisibile il parere espresso dall'Ordine dei Giornalisti in ordine alla sostanziale inquadrabilità dell'attività svolta dalla in quella di “addetto stampa” o di “promoter/ CP_1 pubblicitario” più che di giornalista e che, in assenza di prove (da parte della medesima, su cui gravava l'onere) in ordine all'avvenuta applicazione, da parte del giudice di primo grado, di compensi in misura inferiore a quelli “minimi”, previsti nella tabella varata di anno in anno, ai sensi della L. n. 69 del 1963 (che, seppur non vincolanti, rappresentano un valido criterio orientativo in sede di determinazione giudiziale ex art. 2233 c.c. in quanto forniscono elementi utili ai fini dell'individuazione dei minimi inderogabili a garanzia dell'attività svolta dal professionista - cfr Cass. civ. ord. n. 40301 del 15.12.2021), la liquidazione del compenso effettuata dal predetto giudice risulta immune da censure.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
In ragione della reciproca soccombenza si stima equo compensare interamente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 1979/2020 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 18.9.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 11.10.2025
Il Presidente est. (dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente relatore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 1784/2020 r.g. promossa da
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Pietrasanta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fiorenza Bianchi e Federica Frediani, anche disgiuntamente, come da procura in atti;
- appellante-
contro
(c.f. - ammessa al gratuito patrocinio con provvedimento n. Controparte_1 C.F._1
FI/2591/2020 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze allegato al presente atto sub. DOC.
1 - rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Ventre, come da procura in atti;
- appellata-
avverso la sentenza n. 1979/2020 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 18.9.2020;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.5.2025 con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 11.6.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2) in via principale
e nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1979/2020 R.G.n.1320/2018 del Tribunale di Firenze, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, pertanto in tesi, dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo
n. 6364/2017 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19.12.2017 essendo la pretesa della Controparte_1 infondata in fatto e diritto. 3) Con vittoria di compensi professionali e rimborso forfettario del 15% dei due gradi di giudizio, oltre CAP ed IVA nella misura di legge.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, -in via istruttoria: ammettere le richieste istruttorie indicate nella memoria ex art 183, c. VI, n. 2 depositata nel giudizio di primo grado e non ammesse;
- nel merito: - in via principale: rigettare l'appello proposto dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- in via incidentale: in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 1979/2020 emessa dal Tribunale di Firenze, corretta con ordinanza emessa in data 10.11.2020, condannare l' , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 15.666,00 Controparte_1
o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto e sino al saldo effettivo. - condannare l' , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (di seguito ) aveva Parte_1 Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6364/2017 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19.12.2017
(con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma fatturata di euro Controparte_1
15.666,00, oltre interessi legali dalla data di emissione della fattura al saldo e spese di procedura, a titolo di compenso per l'attività di addetto stampa che quest'ultima asseriva di avere svolto negli anni 2013 e 2014 per alcune manifestazioni organizzate dalla , quali il “Concorso Lirico Internazionale La Fenice” Parte_1
e “La Festa dei Nonni”), chiedendo l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo o la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia dello stesso.
A fondamento dell'opposizione, l' aveva eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto di credito e, Parte_1 nel merito, l'insussistenza della pretesa creditoria, che riteneva del tutto infondata non avendo mai conferito alcun incarico alla nonché pretestuosa in quanto finalizzata a bloccare e contrastare l'azione di CP_1 restituzione preannunciata da , marito della propria legale rappresentante, per recuperare Controparte_2
l'importo di euro 7.000,00, a suo tempo mutuato alla sostenendo che quanto fatto da CP_1 quest'ultima, negli anni 2013- 2014, era qualificabile “come mera liberalità nei confronti dell' e Parte_1 non certo quale prestazione eseguita in virtù di un rapporto professionale”.
Si era costituita in giudizio, , che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, basato, fino a quel momento, sulla sola fattura della la causa era stata istruita a mezzo di prove documentali e per testi, nonché con CP_1
l'interrogatorio formale della opposta.
Con sentenza n. 1979/2020, pubblicata in data 18.9.2020, il Tribunale di Firenze aveva rigettato l'opposizione proposta dall'Associazione e condannato la stessa al pagamento in favore della della somma di CP_1 euro 2.000,00 a titolo di corrispettivo per l'attività prestata, oltre gli eventuali accessori come stabiliti dalla legge e gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l' , impugnando la sentenza con quattro motivi di Parte_1 gravame (con i quali ha lamentato l'omessa valutazione delle prove orali assunte ed, in particolare, delle dichiarazioni rese dal teste;
l'erronea applicazione dell'art. 2729 c.c. e la conseguente Controparte_2 illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, laddove il Giudice aveva ritenuto sussistente il conferimento dell'incarico professionale, in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 comma 1 c.c.; l'erronea applicazione dell'art. 1657 c.c. e l'erronea decisione in ordine alle spese di lite).
Si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto, a sua volta, Controparte_1 appello incidentale avverso la decisione del giudice di primo grado di quantificare in euro 2.000,00, invece che in euro 15.666,00, il compenso professionale a lei spettante.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza non definitiva emessa in data 29.5.2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze nella parte in cui quest'ultima aveva accertato il compimento delle prestazioni da parte della e, con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo, per la Controparte_1 determinazione del quantum a lei spettante, riservando al definitivo la decisione sulle spese di lite.
La Corte, in motivazione, ha affermato quanto segue:
“L'appello principale è solo parzialmente fondato nei termini che si andranno ad esporre.
La prestazione resa da oltre che ampiamente documentata, è ammessa anche dall' CP_1 Parte_1
, che ritiene, però, esser stata svolta senza un preciso incarico e, soprattutto, a titolo gratuito, per
[...] una sorta di ricompensa, in ragione di un prestito in denaro ricevuto da da parte di CP_1 CP_2 marito della legale rappresentante de , che avrebbe atteso e pazientato per ottenere la restituzione Parte_1 della somma (7.000,00 euro) data in prestito.
Va premesso che il conferimento di un incarico ad un soggetto per la prestazione di un'opera professionale non richiede, ai fini della validità, la forma scritta, atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali, trova applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra il soggetto conferente e il professionista si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il professionista sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione e in generale di pubblicità in favore dell'interessato.
Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante.(sez. 2 n.1792 del 24.1.2017 Rv 642480-
01)
La tesi proposta dall'appellante è poco sostenibile, in quanto il creditore, per rientrare dal prestito, ha comunque chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, iniziativa seguita da una successiva procedura esecutiva dall'esito infruttuoso: da ciò si desume che l'attività svolta da non aveva certamente estinto o CP_1 quantomeno ridotto il debito che aveva contratto con il che vale a smentire la tesi de . CP_2 Parte_1
Certamente la prova dell'asserita gratuità della prestazione non è ricavabile dalle dichiarazioni del teste in quanto non può ritenersi soggetto disinteressato, proprio per la posizione rivestita nell'ambito CP_2 dell'Associazione, di cui era il Direttore Artistico e, come tale, membro del Consiglio Direttivo che, a norma dell'art. 16 dello Statuto Sociale, è collegialmente investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In forza di tale carica, poi, il teste risponderebbe con il proprio patrimonio personale per i debiti dell' , in caso di insufficienza del fondo comune. In aggiunta, marito del Presidente Parte_1 CP_2 dell'Associazione, , ha un contenzioso aperto con la per il recupero di un Controparte_3 CP_1 prestito personale concesso a quest'ultima e non ancora recuperato.
Il fatto che non sia stato stipulato un contratto in forma scritta non porta ad escludere che abbia CP_1 agito su incarico dell'associazione, o comunque con un tacito accordo, perché, in caso contrario, le sarebbe stato certamente impedito, tenuto conto delle numerose iniziative adottate in tempi diversi da CP_1 per pubblicizzare l'attività de , certamente note e gradite ai responsabili dell' . Parte_1 Parte_1
Se ne deduce che le prestazioni rese, ampiamente documentate e comunque non contestate nella loro avvenuta esecuzione, devono essere ricompensate a , in quanto, trattandosi di un contratto Controparte_1 di prestazione d'opera intellettuale, incombe sull'appellante l'onere della prova dell'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione, che non è stato tuttavia assolto, considerato che l'atto di appello non ha confutato il percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
Pertanto, questa Corte, con pronuncia parziale, conferma la sentenza n. 1979/2020 del Tribunale di Firenze, laddove si è accertata l'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale da parte di in favore Controparte_1 dell' , in attuazione di un accordo concluso fra le parti;
relativamente al quantum, la Parte_1 causa viene rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza che sarà comunicata alle parti. Quanto alle spese processuali, ogni decisione verrà assunta con il definitivo provvedimento.”.
Con ordinanza del 29.5.2023, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine sopra indicato e con ordinanza del
23.1.2024 è stata trattenuta in decisione.
Successivamente, con ordinanza dell'11.10.2024, la Corte ritenendo che, in mancanza di un accordo tra le parti e della possibilità di fare ricorso alle tariffe o agli usi, il giudice, per la determinazione del compenso professionale spettante alla dovesse obbligatoriamente acquisire il parere dell'associazione CP_1 professionale di appartenenza del professionista, ha rimesso nuovamente la causa sul ruolo per acquisire il predetto parere di congruità.
All'udienza collegiale del 20.5.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter dell'11.6.2025, pubblicata in pari data e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di procedere nel giudizio, va esaminata l'eccezione - formulata dall nelle note di Parte_1 trattazione scritta per l'udienza del 14.12.21 e ribadita con la prima comparsa conclusionale - di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla avente anch'esso ad oggetto la CP_1 determinazione del compenso professionale a lei spettante per l'attività svolta in favore dell' . Parte_1
L'eccezione è fondata.
Ed invero, premesso che la in base all'art. 343 c.p.c. (nella formulazione in vigore nel 2020 ovvero CP_1 al momento dell'iscrizione della causa al ruolo), avrebbe dovuto proporre l'appello incidentale, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (e quindi entro il termine perentorio di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto introduttivo o dell'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art.168 bis, comma 5 cpc.), si osserva che, nel caso in esame, l'udienza indicata nell'atto introduttivo era il 24.2.2021, che era stata differita, da questa Corte, ex art.168 bis, comma 5 c.p.c. al 9.11.2021 (vd decreto presidenziale del 9.11.2020), per cui il termine per la proposizione dell'appello incidentale andava a scadere il giorno 20.10.2021. Pertanto, considerato che la aveva formulato l'appello incidentale con la comparsa di CP_1 costituzione depositata il 19.11.2021 e che il rinvio della causa all'udienza del 14.12.21 – disposto dal Collegio all'esito del sub-procedimento cautelare ex art. 351 c.p.c. - non rilevava ai fini della tempestiva proposizione dell'appello incidentale poiché l'udienza ex art.168 bis, comma 5, c.p.c. era già stata fissata al giorno
9.11.2021 (data da cui doveva calcolarsi, a ritroso, il termine dei 20 giorni previsto dal citato art. 166 c.p.c.), ne consegue che la medesima era incorsa nella decadenza ex art. 343 c.p.c., per cui l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Ciò detto, con riferimento alla quantificazione del compenso professionale (questione oggetto del terzo motivo di gravame dell'appello principale), si ricorda che, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, c.c. - applicabile nel caso di specie in ragione della mancata determinazione preventiva del compenso (circostanza pacifica) e dell'assenza di tariffe professionali vincolanti o di usi - il compenso è determinato discrezionalmente dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene e che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il parere obbligatorio (anche se non vincolante) della competente associazione professionale, impone al giudice l'obbligo della acquisizione dello stesso, dal quale, tuttavia, il medesimo può, poi, legittimamente discostarsi a condizione di fornire adeguata motivazione e di non ricorrere al criterio dell'equità (cfr Cass. civ. ord. n.
7575 del 27.3.2018 e n. 11412 dell'1.6.2016 e sent. 22.1.2000 n. 694 e 30.10.1996 n. 9514) e che, per le prestazioni giornalistiche, non esistono tariffe professionali, agli effetti dell'art. 2233 c.c., ma solo una tabella dei "compensi minimi", varata di anno in anno, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la quale, in assenza di specifiche disposizioni legislative che attribuiscano all dei Giornalisti il potere di fissare compensi CP_4 minimi inderogabili, ha carattere indicativo e non vincolante (cfr. Cass. civ. 31.3.2014 n. 7510).
Tanto ricordato, si rileva che, nel caso in esame, secondo il parere emesso, in data 7.5.2025, dall'Ordine dei
Giornalisti Consiglio Regionale della Toscana, l'importo indicato dalla nella fattura n. AB/D3 del CP_1
24.3.2017, pari ad euro 15.666,00 comprensiva di IVA, emessa dalla medesima “per l'attività di addetta stampa, promozione e comunicazione ai media per le manifestazioni “Concorso Lirico Internazionale La
Fenice” e per la “ , non risultava adeguato in base alla documentazione prodotta Controparte_5 dalla medesima (rappresentata, come precisato dall'Ordine nel parere, da alcune e-mail che parlavano di articoli, che non erano stati allegati;
da files di cui non era possibile leggere il contenuto;
qualche locandina e/o manifesto e l'accenno ad una intervista al marito della Presidente della Associazione committente che non era stata prodotta, nonché alcuni link che rimandavano a filmati presenti su youtube che erano spezzoni di spettacoli registrati, senza alcun commento o intervento giornalistico) e che dagli elementi forniti traspariva solo la sussistenza del rapporto di addetto stampa nel corso delle manifestazioni (o di un rapporto
'promozionale-pubblicitario'), per cui doveva ritenersi corretta la quantificazione del compenso effettuata dal giudice di primo grado (euro 2.000,00, oltre gli accessori di legge).
Ciò posto, questo Collegio ritiene di aderire al parere espresso dall'Ordine.
Ed invero - premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, non può costituire, per l'emittente, un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, la stessa si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito (cfr, ex multis, Cass. civ. 28.6.2010 n. 15383 ed ord. n. 5915 dell'11.3.2011) e che la documentazione posta dalla a supporto della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo CP_1
(rappresentata dal prospetto di notula n. 1 del 6.5.2016 e del relativo allegato e dall'estratto autentico del registro fatture) era anch'essa documentazione di formazione unilaterale - si osserva che la ulteriore documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado al fine di attestare l'attività descritta nel prospetto di notula predetta [ovvero: 1) Servizi televisivi andati in onda nel 2013 su RA3 e su Toscana web
TV in relazione al Concorso Lirico ed alla Festa dei Nonni;
2) Realizzazione e fornitura copie su DVD dei servizi RA AN NS “Musica: Concorso La Fenice, a Persona_1
Seravezza; 3) Redazione testi su materiale da inviato dall' e pubblicazione articoli, foto Parte_1
e video in , era rappresentata, per buona parte, da uno scambio di email tra Controparte_6 le parti (vd doc. da 8 a 37) e da articoli a firma del giornalista (doc. 39, 40 e 42), nonchè, per il Persona_2 resto, da pubblicazione di articoli, foto e video in di cui la era Controparte_6 CP_1 fondatrice, finalizzati alla pubblicizzazione degli eventi su internet.
Pertanto, considerato che, nell'ambito dei servizi televisivi la medesima (come riportato nel prospetto di notula) aveva prestato solo attività di accompagnamento ed assistenza;
che le mail erano irrilevanti;
che, al fine di provare l'attività giornalistica espletata dalla non rilevavano neanche gli articoli a firma CP_1 Per del giornalista che il teste all'udienza del 2.10.2019, nel dichiarare “è vero”, in risposta alla Tes_1 domanda “DVC che negli anni 2013 – 2014 la Sig.ra ha svolto attività di responsabile ufficio CP_1 stampa e comunicazione per il Concorso Lirico Internazionale La Fenice su incarico del Sig. , aveva CP_2 precisato che la circostanza gli era stata riferita dalla stessa e che l'attività svolta dalla CP_1
quale titolare della era sostanzialmente pubblicitaria, ne consegue CP_1 Controparte_6 che appare del tutto condivisibile il parere espresso dall'Ordine dei Giornalisti in ordine alla sostanziale inquadrabilità dell'attività svolta dalla in quella di “addetto stampa” o di “promoter/ CP_1 pubblicitario” più che di giornalista e che, in assenza di prove (da parte della medesima, su cui gravava l'onere) in ordine all'avvenuta applicazione, da parte del giudice di primo grado, di compensi in misura inferiore a quelli “minimi”, previsti nella tabella varata di anno in anno, ai sensi della L. n. 69 del 1963 (che, seppur non vincolanti, rappresentano un valido criterio orientativo in sede di determinazione giudiziale ex art. 2233 c.c. in quanto forniscono elementi utili ai fini dell'individuazione dei minimi inderogabili a garanzia dell'attività svolta dal professionista - cfr Cass. civ. ord. n. 40301 del 15.12.2021), la liquidazione del compenso effettuata dal predetto giudice risulta immune da censure.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
In ragione della reciproca soccombenza si stima equo compensare interamente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 1979/2020 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 18.9.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello proposto dalla;
Parte_1
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 11.10.2025
Il Presidente est. (dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni