TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. EN HE LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2874/2024 promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1
TO
- ricorrente -
contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in Controparte_2 persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., CP_3 dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/11/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato servizio quale docente con incarichi a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, ha convenuto in giudizio il per sentir riconoscere il Controparte_1 suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della legge n. 107/2015, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”, chiedendo la condanna del resistente al pagamento del predetto importo di 500,00 per ciascuna annualità.
Lamentava di essere stata illegittimamente esclusa dal beneficio economico della cd.
“Carta Elettronica del Docente” la cui erogazione, finalizzata alla formazione del personale docente, è stata circoscritta ai soli insegnanti assunti a tempo indeterminato,
1 ponendosi tale previsione in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3 Cost. e con l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 63, 64 CCNL “Contratto Scuola”.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della
Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro
500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente”, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , che Controparte_1 aderiva parzialmente alla domanda attorea, riconoscendo la fondatezza della domanda limitatamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2024/2025. Eccepiva, invece, l'intervenuta prescrizione del credito per l'anno scolastico 2018/2019.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
È incontestato che parte ricorrente abbia prestato servizio in favore dell'amministrazione convenuta, per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del Docente” (cfr. all.ti 1 e 1.1. del ricorso).
Ciò posto, la normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
2 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale dispone che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_4 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”; criteri che attualmente risultano trasfusi nel
D.P.C.M del 28 novembre 2016.
La scelta compiuta dal legislatore nazionale di non attribuire il beneficio della “Carta
Docenti” agli insegnanti non di ruolo è stata ritenuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in contrasto con la normativa comunitaria.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 chiarendo che “1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di
3 didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, va dichiarato il diritto della parte ricorrente - che ha documentato di essere stata assunta con contratti a tempo determinato fino al 30/06 (per l'anno scolastico 2019/2020) e fino al 31/08 (per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025) di aver svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti immessi in ruolo, come dimostrato dalla stessa funzione di insegnamento che è chiamato ad esercitare in forza del contratto stipulato di anno in anno con il - ad usufruire della Carta CP_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
4 scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente ai predetti anni scolastici, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni annualità.
La ricorrente, inoltre, risulta attualmente inserita nel sistema scolastico essendo inserita nelle GPS (cfr. note di trattazione scritta depositata il 12.12.2025), circostanza peraltro non contestata dal CP_5
invece, è l'eccepita prescrizione del credito relativamente all'a.s. 2018/2019.
[...]
Sul punto, si rileva che la Suprema Corte, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale, quanto alla decorrenza ha chiarito che “20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Ebbene, l'art. 5 del DPCM del 28.11.2016, disciplinante le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha previsto che:
“1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Pertanto, deve ritenersi che per l'a.s. 2018/2019 il termine ultimo per richiedere la carta docente, tramite applicazione web, fosse previsto al 30 ottobre 2018.
Conseguentemente, nel caso di specie, considerato che ai docenti di ruolo era consentito procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio sino al 30 ottobre 2018, in conformità con quanto statuito dalla Suprema Corte nella citata pronuncia, è da tale momento che deve decorrere la prescrizione per cui è causa.
Quindi, considerato che la diffida interruttiva del termine di prescrizione è stata inoltrata al convenuto tramite posta elettronica certificata il 09.08.2024 (cfr. CP_1 all. 2 del ricorso), allorquando il termine era ormai decorso (30.10.2023), la domanda, limitatamente all'anno scolastico 2018/2019 non può trovare accoglimento per intervenuta prescrizione quinquennale.
5 Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015;
-per l'effetto, condanna il ad assegnare in favore Controparte_1 del ricorrente la cd. “Carta elettronica del docente” o equipollenti e ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna il Controparte_1
al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € 700,00, oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EN HE LE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. EN HE LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2874/2024 promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1
TO
- ricorrente -
contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in Controparte_2 persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., CP_3 dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/11/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver prestato servizio quale docente con incarichi a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, ha convenuto in giudizio il per sentir riconoscere il Controparte_1 suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della legge n. 107/2015, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”, chiedendo la condanna del resistente al pagamento del predetto importo di 500,00 per ciascuna annualità.
Lamentava di essere stata illegittimamente esclusa dal beneficio economico della cd.
“Carta Elettronica del Docente” la cui erogazione, finalizzata alla formazione del personale docente, è stata circoscritta ai soli insegnanti assunti a tempo indeterminato,
1 ponendosi tale previsione in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3 Cost. e con l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 63, 64 CCNL “Contratto Scuola”.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della
Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro
500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente”, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , che Controparte_1 aderiva parzialmente alla domanda attorea, riconoscendo la fondatezza della domanda limitatamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2024/2025. Eccepiva, invece, l'intervenuta prescrizione del credito per l'anno scolastico 2018/2019.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
È incontestato che parte ricorrente abbia prestato servizio in favore dell'amministrazione convenuta, per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del Docente” (cfr. all.ti 1 e 1.1. del ricorso).
Ciò posto, la normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
2 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale dispone che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e Controparte_4 delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”; criteri che attualmente risultano trasfusi nel
D.P.C.M del 28 novembre 2016.
La scelta compiuta dal legislatore nazionale di non attribuire il beneficio della “Carta
Docenti” agli insegnanti non di ruolo è stata ritenuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in contrasto con la normativa comunitaria.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 chiarendo che “1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di
3 didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, va dichiarato il diritto della parte ricorrente - che ha documentato di essere stata assunta con contratti a tempo determinato fino al 30/06 (per l'anno scolastico 2019/2020) e fino al 31/08 (per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025) di aver svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti immessi in ruolo, come dimostrato dalla stessa funzione di insegnamento che è chiamato ad esercitare in forza del contratto stipulato di anno in anno con il - ad usufruire della Carta CP_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
4 scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente ai predetti anni scolastici, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni annualità.
La ricorrente, inoltre, risulta attualmente inserita nel sistema scolastico essendo inserita nelle GPS (cfr. note di trattazione scritta depositata il 12.12.2025), circostanza peraltro non contestata dal CP_5
invece, è l'eccepita prescrizione del credito relativamente all'a.s. 2018/2019.
[...]
Sul punto, si rileva che la Suprema Corte, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale, quanto alla decorrenza ha chiarito che “20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Ebbene, l'art. 5 del DPCM del 28.11.2016, disciplinante le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha previsto che:
“1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Pertanto, deve ritenersi che per l'a.s. 2018/2019 il termine ultimo per richiedere la carta docente, tramite applicazione web, fosse previsto al 30 ottobre 2018.
Conseguentemente, nel caso di specie, considerato che ai docenti di ruolo era consentito procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio sino al 30 ottobre 2018, in conformità con quanto statuito dalla Suprema Corte nella citata pronuncia, è da tale momento che deve decorrere la prescrizione per cui è causa.
Quindi, considerato che la diffida interruttiva del termine di prescrizione è stata inoltrata al convenuto tramite posta elettronica certificata il 09.08.2024 (cfr. CP_1 all. 2 del ricorso), allorquando il termine era ormai decorso (30.10.2023), la domanda, limitatamente all'anno scolastico 2018/2019 non può trovare accoglimento per intervenuta prescrizione quinquennale.
5 Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015;
-per l'effetto, condanna il ad assegnare in favore Controparte_1 del ricorrente la cd. “Carta elettronica del docente” o equipollenti e ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna il Controparte_1
al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € 700,00, oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EN HE LE
6