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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30144/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 30144/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliati presso il seguente indirizzo pec: rappresentati Email_1
e difesi dagli avv.ti Felice Soffrè e Ugo Arcuri, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, (C.F. ), domiciliato in Roma, Corso Controparte_1 C.F._4
Trieste n. 10; rappresentato e difeso dall'avv. Dario Costanzo, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Pag. 1 a 38 CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato il 04.06.2020 e iscritto a ruolo il 30.06.2020,
[...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e
[...]
patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte delittuose poste in essere da quest'ultimo e oggetto del procedimento penale conclusosi con la sentenza n.
1710/2016 della Corte di Appello di Ancona, passata in giudicato, di conferma della sentenza n. 1223/2014 del Tribunale di Ancona, con la quale l'odierno convenuto è
stato dichiarato responsabile dei reati a lui ascrittigli, riunti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, secondo i seguenti capi di imputazione: “A) del delitto di cui all'art. 582 e 583 co. 1 n. 1 c.p. per aver cagionato a lesioni personali Parte_3
con prognosi di oltre 40 giorni afferrandola per le braccia e colpendola allo zigomo
ed al naso, che riportava una frattura;
B) del delitto p. e p. dall'art. 612 c.p. per aver minacciato un danno ingiusto a dicendole “ti rovino la vita come tu Parte_3
hai rovinato la mia”, in Senigallia il 06.08.2009”, e veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, nonché al risarcimento del danno cagionato alle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili pari a € 10.000,00.
Parte attrice ha dedotto che, in conseguenza di tali condotte delittuose, Parte_3
persona offesa dal reato, nonché e genitori di Parte_1 Parte_2 Pt_3
avevano subito i seguenti danni di carattere non patrimoniale e patrimoniale:
[...]
1. con riguardo a di avere subito un danno non patrimoniale Parte_3
Pag. 2 a 38 quantificato in € 119.045,00, corrispondente a: invalidità permanente al 20% (di cui il
12% da attribuirsi al solo danno biologico di natura psichiatrica); invalidità temporanea totale di giorni 30; invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 30; invalidità
temporanea parziale al 50% di giorni 30; invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 60; tenuto altresì conto di una personalizzazione in aumento pari al 39%
(“Riguardo alla richiesta personalizzazione in aumento del danno (in misura perlomeno pari al 39%, come previsto dalle stesse Tabelle Milanesi), è possibile
ricordare - al fine di suffragare, ove necessario, la correttezza dell'applicazione di tale
aumento percentuale - che il Giudice, nel liquidare, anche in via equitativa, il danno
non patrimoniale, non potrà non tenere conto delle peculiarità nel caso concreto quali,
per limitarci alle principali, le brutali modalità con le quali la IG.ra è stata Pt_3
aggredita, il fatto che tale aggressione abbia costretto la giovane a rinunciare a
festeggiare il proprio diciottesimo compleanno, il grave tipo di conseguenze di
carattere permanente che l'aggressione, soprattutto sul piano psicologico, ha determinato, la necessità di abbandono di ogni attività sportiva (precedentemente
praticata a livello agonistico dalla ), la seria compromissione - per un lungo Pt_3
periodo - della sfera relazionale e sentimentale della giovane donna, il fatto che tutto
ciò sia avvenuto in uno dei momenti più belli - ma anche delicati - della vita ogni
individuo nonché il comportamento sfrontato e totalmente irrispettoso tenuto dal IG.
nei confronti della IG.ra e dei suoi familiari a seguito dell'aggressione, CP_1 Pt_3
essendosi il convenuto sempre sottratto alle gravissime conseguenze, anche sul piano
civile, della sua condotta (come dimostrato dal mancato pagamento della
provvisionale e delle spese processuali, pur essendogli stato notificato per due volte atto di precetto nell'interesse degli odierni attori).”, cfr. pag. 10 dell'atto di citazione);
Pag. 3 a 38
2. con riguardo a e genitori di di Parte_1 Parte_2 Parte_3
avere subito un danno non patrimoniale nella loro qualità di prossimi congiunti della persona offesa (“Le sopra descritte lesioni e le loro molteplici conseguenze sul piano
fisico, estetico, psicologico, relazionale e, più in generale, sulla vita della giovanissima
vittima – conseguenze tutte connotate da notevole ed evidente gravità – hanno
determinato, anche per i IGg.ri e , genitori di , Parte_1 Parte_2 Pt_3
anche in considerazione dell'intenso legame esistente con la loro figlia (con loro tuttora convivente), un grave danno non patrimoniale, consistente sia nella sofferenza
interiore derivante dalle gravi lesioni di natura dolosa subite dalla loro figlia (si ricordi, all'epoca dei fatti ancora minorenne) sia nella compromissione del rapporto
parentale (più in particolare, nel serio turbamento delle relazioni personali e familiari
determinato dal delitto subito dalla e nel grave stravolgimento delle abitudini Pt_3
di vita di tutti i componenti della famiglia che ne è seguito).”, cfr. pp. 6 e 7 dell'atto di citazione), da liquidarsi anche in via equitativa;
3. con riguardo a e o – in subordine – alla stessa Parte_1 Parte_2
di avere subito un danno patrimoniale quantificato in € 15.668,96, Parte_3
corrispondente alle spese mediche sostenute per le cure di quest'ultima.
Parte attrice ha così concluso: “accertato e dichiarato l'obbligo del IG. CP_1
di risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dalle condotte
[...]
oggetto del richiamato procedimento penale conclusosi con la condanna emessa dalla
Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 1710/2016 emessa in data 22 aprile 2016
e depositata in Cancelleria in data 21 luglio 2016 nel procedimento iscritto al n.
1759/2015 nei confronti del IG. , condannare il medesimo convenuto Controparte_1
al risarcimento: (a) in favore della IG.ra di tutti i danni non Parte_3
Pag. 4 a 38 patrimoniali dalla stessa subiti per effetto delle condotte descritte in narrativa, da
liquidarsi nella misura di Euro 119.045,00 - o della diversa, anche maggiore, misura
che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa ex artt. 2056 e
1226 cod. civ.; il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria, interessi e interessi legali calcolati a far data dalla commissione dell'illecito (6.8.2009) sino al soddisfo;
(b) in favore di ciascuno dei IGg.ri e di tutti i danni Parte_1 Parte_2
non patrimoniali dagli stessi subiti per effetto delle condotte descritte in narrativa, da
liquidarsi nella misura che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, anche secondo
valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ.; il tutto, in ogni caso, oltre
rivalutazione monetaria, interessi e interessi legali calcolati a far data dalla
commissione dell'illecito (6.8.2009) sino al soddisfo;
(c) in favore dei IGg.ri
[...]
e o, in subordine, in favore della IG.ra , del Parte_1 Parte_2 Parte_3
danno patrimoniale per spese mediche, da liquidarsi nella misura di Euro 15.668,96
o nella diversa, anche maggiore, misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta
di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. In
ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso
forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge da liquidarsi con distrazione in
favore dei sottoscritti procuratori Avv.ti Felice Soffrè e Ugo Arcuri, i quali dichiarano di avere anticipato le spese e non percetto le competenze.”.
Si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
o, in via subordinata, la riduzione delle richieste risarcitorie formulate da parte attrice,
contestando – in particolare – la personalizzazione in aumento dedotta con riguardo al danno subito da nonché la prospettazione del danno non patrimoniale Parte_3
patito dai genitori della stessa.
Pag. 5 a 38 Nel corso del giudizio, per quanto di rilievo ai fini della decisione:
1) è stata espletata C.T.U. medico-legale sulla persona di (cfr. C.T.U. Parte_3
medico-legale depositata il 16.12.2022);
2) è stata assunta prova testimoniale di zio di e Testimone_1 Parte_3
fratello di che – interrogato sui capitoli di prova che seguono – ha Parte_1
così risposto:
cap. a [“Vero è che dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, dopo Parte_3
l'inizio del nuovo anno scolastico (anno scolastico 2009/2010), frequentò la propria classe soltanto la prima settimana di scuola e che, essendo stata oggetto di battute di scherno da parte alcuni dei suoi compagni di classe, si rifiutò di andare a scuola per circa tre settimane, fin quando, su richiesta dei genitori, venne trasferita ad altra sezione?”]: “E' vero, sono a conoscenza della circostanza che mi si chiede in quanto ho rapporti stretti con le parti in causa e, dopo l'aggressione, eravamo tutti
attenzionati sul problema di mia nipote”;
cap. b [“Vero è che, nel corso dell'anno scolastico successivo all'aggressione del 6
agosto 2009 (anno scolastico 2009/2010) e, precisamente, nel mese di ottobre 2009,
a causa del disagio provato, chiese di essere trasferita in altra sezione Parte_3
(dalla sezione G alla sezione F) del liceo scientifico “Stanislao Cannizzaro” di
Roma?”]: “È vero”;
cap. c [“Vero è che, per tutto il periodo universitario, a causa dello stato di ansia e depressione causato dall'aggressione del 6 agosto 2009 e dagli interventi chirurgici subiti negli anni 2009 e 2012, per l'insicurezza e le paure derivate Parte_3
dall'aggressione subita, rinviò ripetutamente varie sessioni di esame, tra cui diritto
Pag. 6 a 38 commerciale, diritto privato comparato, esecuzione civile e diritto amministrativo?”]:
“È vero, ne sono a conoscenza diretta anche perché abitiamo vicino”;
cap. d [“Vero è che, a seguito dell'aggressione del 6 agosto 2009 e degli interventi chirurgici subiti negli anni 2009 e 2012, a causa di difficoltà respiratorie, Pt_3
interruppe gli allenamenti di pallavolo, che prima praticava a livello agonistico
[...]
e non poté più praticare alcuna attività sportiva?”]: “Confermo, giocando anche io a
pallavolo posso dire di averla instradata a tale sport ma a causa di quanto sopra ha
dovuto interromperlo”;
cap. e [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, dopo un iniziale periodo di circa sei mesi durante i quali si rifiutò completamente di uscire di casa se non per le attività necessarie, Pt_3
usciva di casa soltanto di rado e se accompagnata dai propri genitori e, la sera,
[...]
soltanto dal padre, il quale, per far sì che la figlia potesse riprendere i contatti con i propri amici e coetanei, era costretto a rimanere per tutta la serata nelle immediate vicinanze dei luoghi nei quali si trovava per poi riportarla con sé a Parte_3
casa alla fine della serata?”]: “Confermo, ho avuto modo di saperlo dal padre e da mia
sorella. Posso dire che qualche volta anche io ho accompagnato mia nipote in alcune serate”;
cap. f [“Vero che, per circa cinque anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura di incontrare il IG. , durante i propri soggiorni estivi a Controparte_1
Senigallia, usciva di casa soltanto se scortata accompagnata dai propri Parte_3
genitori o parenti?”]: “Confermo, posso dirlo in quanto anch'io mi occupavo di accompagnarla”;
cap. g [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della
Pag. 7 a 38 paura causata dall'aggressione, aveva paura anche di restare in casa da sola e, pertanto,
i IGg.ri e furono costretti ad alternare la propria Parte_2 Parte_1
presenza in casa anche nei giorni e nelle ore lavorative per non lasciare la figlia sola?”]:
“Confermo, posso dirlo perché io e mia sorella lavoriamo nella stessa impresa di famiglia”;
cap. h [“Vero che, in conseguenza dell'aggressione subita da il 6 Parte_3
agosto 2009, e per il successivo periodo di circa tre anni, i IGg.ri e Parte_2
per venire incontro alle esigenze della figlia e per non lasciare la Parte_1
figlia sola, furono costretti ad assentarsi dal lavoro?”]: “Confermo per quanto già sopra detto”;
cap. i [“Vero che, ancora, soffre ancora di improvvisi e lunghi attacchi Parte_3
di panico e di profondi e prolungati stati ansiosi e depressivi e, quando ricorda i momenti dell'aggressione subita, scoppia improvvisamente a piangere?”]:
“Confermo”;
a.d.r.: “Mia nipote da circa un anno e mezzo è notaio” (cfr. verbale di udienza del
21.11.2024);
3) è stata assunta prova testimoniale di , amica della famiglia Testimone_2
che – interrogata sui capitoli di prova che seguono – ha così risposto: Pt_3
cap. g [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, aveva paura anche di restare in casa da sola e, pertanto,
i IGg.ri e furono costretti ad alternare la propria Parte_2 Parte_1
presenza in casa anche nei giorni e nelle ore lavorative per non lasciare la figlia sola?”]:
“Posso dire che per un lungo periodo i signori e non Parte_2 Parte_1
Pag. 8 a 38 lasciavano sola la figlia perché credo soffrisse di attacchi di panico. Ricordo che la
madre a ridosso della vicenda non si allontanava mai e dopo se usciva faceva subito
rientro a casa. Ricordo che io insieme alla madre, solo per accompagnarla, frequentammo un gruppo di sostegno finalizzato a capire come poter aiutare la figlia”;
cap. h [“Vero che, in conseguenza dell'aggressione subita da il 6 Parte_3
agosto 2009, e per il successivo periodo di circa tre anni, i IGg.ri e Parte_2
per venire incontro alle esigenze della figlia e per non lasciare la Parte_1
figlia sola, furono costretti ad assentarsi dal lavoro?”]: “Sono a conoscenza di
un'alternanza dei genitori per stare con la figlia e sono a conoscenza anche che la madre a volte non si recava a lavoro. Voglio precisare che, soprattutto in quel periodo,
tra me e la signora c'era una frequentazione assidua”; Parte_1
a.d.r.: “La signora aveva una impresa di famiglia, il sig. ha Parte_1 Parte_2
svolto l'attività di professore ed altre attività di tipo amministrativo” (cfr. verbale di udienza del 21.11.2024);
4) è stata assunta prova testimoniale di amica della famiglia Testimone_3 Pt_3
che – interrogata sui capitoli di prova che seguono – ha così risposto:
cap. g [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, aveva paura anche di restare in casa da sola e, pertanto,
i IGg.ri e furono costretti ad alternare la propria Parte_2 Parte_1
presenza in casa anche nei giorni e nelle ore lavorative per non lasciare la figlia sola?”]:
“Confermo, posso dirlo perché io avevo ed ho una frequentazione abituale con i signori
e ; Pt_3 Parte_1
cap. h [“Vero che, in conseguenza dell'aggressione subita da il 6 Parte_3
Pag. 9 a 38 agosto 2009, e per il successivo periodo di circa tre anni, i IGg.ri e Parte_2
per venire incontro alle esigenze della figlia e per non lasciare la Parte_1
figlia sola, furono costretti ad assentarsi dal lavoro?”]: “Posso dire che
[...]
è una delle mie migliori amiche e ricordo che lei si assentava dal lavoro Parte_1
per stare insieme alla figlia così come il marito che però svolgendo un lavoro nella
pubblica amministrazione, mi sembra di ricordare fosse Direttore del Comune di
Civitavecchia o di Santa Marinella, aveva più difficoltà ad assentarsi”;
cap. i [“Vero che, ancora, soffre ancora di improvvisi e lunghi attacchi Parte_3
di panico e di profondi e prolungati stati ansiosi e depressivi e, quando ricorda i momenti dell'aggressione subita, scoppia improvvisamente a piangere?”]: “Confermo quanto mi si chiede” (cfr. verbale di udienza del 21.11.2024);
5) è stata assunta prova testimoniale di indifferente, che – Testimone_4
interrogata sui capitoli di prova che seguono – ha così risposto:
cap. c [“Vero è che, per tutto il periodo universitario, a causa dello stato di ansia e depressione causato dall'aggressione del 6 agosto 2009 e dagli interventi chirurgici subiti negli anni 2009 e 2012, per l'insicurezza e le paure derivate Parte_3
dall'aggressione subita, rinviò ripetutamente varie sessioni di esame, tra cui diritto commerciale, diritto privato comparato, esecuzione civile e diritto amministrativo?”]:
“Ho conosciuto il secondo anno di università, ricordo che ha ripetuto Parte_3
l'esame di diritto commerciale una volta, quando pur venendo all'università non se la sentì di affrontarlo, ricordo anche che prima degli esami rimetteva, non ho memoria
di diritto comparato invece per quanto riguarda esecuzioni civile ricordo che
l'abbiamo preparato insieme e che nonostante fosse preparatissima non si presentò all'esame. Posso dire che dopo l'esame l'ho sentita per telefono e lei mi disse che
Pag. 10 a 38 arrivata all'università aveva avuto un attacco di panico e non si era sentita di entrare”;
cap. e [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, dopo un iniziale periodo di circa sei mesi durante i quali si rifiutò completamente di uscire di casa se non per le attività necessarie, Pt_3
usciva di casa soltanto di rado e se accompagnata dai propri genitori e, la sera,
[...]
soltanto dal padre, il quale, per far sì che la figlia potesse riprendere i contatti con i propri amici e coetanei, era costretto a rimanere per tutta la serata nelle immediate vicinanze dei luoghi nei quali si trovava per poi riportarla con sé a Parte_3
casa alla fine della serata?”]: “Nulla posso dire al riguardo avendola conosciuta successivamente ed esattamente tre anni dopo dei fatti per cui è causa”;
cap. i [“Vero che, ancora, soffre ancora di improvvisi e lunghi attacchi Parte_3
di panico e di profondi e prolungati stati ansiosi e depressivi e, quando ricorda i momenti dell'aggressione subita, scoppia improvvisamente a piangere?”]: “Voglio precisare che continuo a tutt'oggi a frequentare con cui ho studiato Parte_3
sia durante l'università che per il concorso da Notaio. Confermo che soffriva e soffre tutt'oggi di attacchi di ansia, di pianti improvvisi soprattutto quando ricorda la vicenda in esame. Ricordo che soprattutto il primo anno in cui l'ho conosciuta soffriva di depressione” (cfr. verbale di udienza del 28.11.2024);
6) è stata assunta prova testimoniale di , indifferente, che – interrogato Tes_5
sui capitoli di prova che seguono – ha così risposto:
cap. c [“Vero è che, per tutto il periodo universitario, a causa dello stato di ansia e depressione causato dall'aggressione del 6 agosto 2009 e dagli interventi chirurgici subiti negli anni 2009 e 2012, per l'insicurezza e le paure derivate Parte_3
dall'aggressione subita, rinviò ripetutamente varie sessioni di esame, tra cui diritto
Pag. 11 a 38 commerciale, diritto privato comparato, esecuzione civile e diritto amministrativo?”]:
“Conosco dal periodo dell'università. Ricordo che abbiamo iniziato Parte_3
a frequentarci di più a partire dal terzo anno e che per alcuni esami lei non si presentava alla sessione d'appello. Ricordo che abbiamo studiato assieme esecuzione civile e mentre io l'ho superato al primo appello lei non si presentò all'esame. Sapevo,
perché me l'aveva detto lei, che non riusciva ad affrontare gli esami per un'ansia da prestazione”;
cap. e [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, dopo un iniziale periodo di circa sei mesi durante i quali si rifiutò completamente di uscire di casa se non per le attività necessarie, Pt_3
usciva di casa soltanto di rado e se accompagnata dai propri genitori e, la sera,
[...]
soltanto dal padre, il quale, per far sì che la figlia potesse riprendere i contatti con i propri amici e coetanei, era costretto a rimanere per tutta la serata nelle immediate vicinanze dei luoghi nei quali si trovava per poi riportarla con sé a Parte_3
casa alla fine della serata?”]: “Preciso che pur avendola conosciuta dal primo anno di università non l'ho frequentata da subito anche perché lei non faceva molta vita
sociale con noi universitari. Dopodiché l'ho iniziata a frequentare a fine 2013 inizio
2014 per cui nulla posso dire sul periodo di cui al capitolo”;
cap. i [“Vero che, ancora, soffre ancora di improvvisi e lunghi attacchi Parte_3
di panico e di profondi e prolungati stati ansiosi e depressivi e, quando ricorda i momenti dell'aggressione subita, scoppia improvvisamente a piangere?”]: “Posso dire di averla frequentata assiduamente anche durante il corso da Notaio e posso dire che
in quel periodo si sfogava con me. È capitato che piangesse e che mi chiamasse per telefono per dirmi che aveva attacchi di panico” (cfr. verbale di udienza del
Pag. 12 a 38 28.11.2024);
7) è stata assunta prova testimoniale di indifferente, che – interrogato Testimone_6
sui capitoli di prova che seguono – ha così risposto:
cap. a [“Vero è che dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, dopo Parte_3
l'inizio del nuovo anno scolastico (anno scolastico 2009/2010), frequentò la propria classe soltanto la prima settimana di scuola e che, essendo stata oggetto di battute di scherno da parte alcuni dei suoi compagni di classe, si rifiutò di andare a scuola per circa tre settimane, fin quando, su richiesta dei genitori, venne trasferita ad altra sezione?”]: “Conosco dai tempi dell'asilo. Abbiamo fatto il liceo Parte_3
insieme ma non nella stessa classe. Confermo il capitolo di prova”;
cap. b [“Vero è che, nel corso dell'anno scolastico successivo all'aggressione del 6
agosto 2009 (anno scolastico 2009/2010) e, precisamente, nel mese di ottobre 2009,
a causa del disagio provato, chiese di essere trasferita in altra sezione Parte_3
(dalla sezione G alla sezione F) del liceo scientifico “Stanislao Cannizzaro” di
Roma?”]: “Confermo”;
cap. e [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, dopo un iniziale periodo di circa sei mesi durante i quali si rifiutò completamente di uscire di casa se non per le attività necessarie, Pt_3
usciva di casa soltanto di rado e se accompagnata dai propri genitori e, la sera,
[...]
soltanto dal padre, il quale, per far sì che la figlia potesse riprendere i contatti con i propri amici e coetanei, era costretto a rimanere per tutta la serata nelle immediate vicinanze dei luoghi nei quali si trovava per poi riportarla con sé a Parte_3
casa alla fine della serata?”]: “Confermo quanto mi si chiede. Posso dire che in quel
periodo frequentavo assiduamente e nonostante noi della compagnia fossimo Pt_3
Pag. 13 a 38 automuniti lei usciva solo se accompagnata dal padre che la veniva a riprendere a fine serata. Posso aggiungere che nel primo periodo dopo l'aggressione lei non usciva ed ha ricominciato dopo anche perché stimolata dai genitori”;
cap. f [“Vero che, per circa cinque anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura di incontrare il IG. , durante i propri soggiorni estivi a Controparte_1
Senigallia, usciva di casa soltanto se scortata accompagnata dai propri Parte_3
genitori o parenti?”]: “Confermo quanto mi si chiede. Ero solito trascorrere almeno
una settimana ad agosto a Senigallia in prossimità del suo compleanno. Ricordo che
nonostante la sua abitazione fosse di fronte allo stabilimento balneare NN veniva comunque accompagnata sempre dai genitori”;
a.d.r.: “Posso dire che tra il prima e il dopo l'aggressione, aveva avuto un Pt_3
totale cambio di abitudini anche per quanto riguarda le sue frequentazioni. Ricordo,
ad esempio, che si allontanò dai compagni di scuola in quanto non era stata capita da
questi e ricordo anche che ci fu un grande cambiamento di umore, dall'essere una ragazza allegra era diventata improvvisamente adulta”;
“Non posso sapere se si è ripresentato dopo i fatti per cui è CP_2 Controparte_1
causa” (cfr. verbale di udienza del 28.11.2024);
8) è stata assunta prova testimoniale di cugina di Testimone_7 Parte_1
che – interrogata sui capitoli di prova che seguono – ha così risposto:
cap. e [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, dopo un iniziale periodo di circa sei mesi durante i quali si rifiutò completamente di uscire di casa se non per le attività necessarie, Pt_3
usciva di casa soltanto di rado e se accompagnata dai propri genitori e, la sera,
[...]
Pag. 14 a 38 soltanto dal padre, il quale, per far sì che la figlia potesse riprendere i contatti con i propri amici e coetanei, era costretto a rimanere per tutta la serata nelle immediate vicinanze dei luoghi nei quali si trovava per poi riportarla con sé a Parte_3
casa alla fine della serata?”]: “Confermo quanto mi si chiede. Posso dirlo in quanto capitava spesso, anche a Senigallia, di incontrare il papà di che aspettava la Pt_3
figlia che era uscita con gli amici. Posso dire che in occasione del mio addio di
nubilato avevo organizzato una festa con gli amici e nonostante fosse stata Pt_3
invitata lei non volle venire perché si sentiva a disagio con tanta gente. Tanto che alla
fine organizzai un'altra festa con pochi intimi solo cugine per consentirle di partecipare”;
cap. i [“Vero che, ancora, soffre ancora di improvvisi e lunghi attacchi Parte_3
di panico e di profondi e prolungati stati ansiosi e depressivi e, quando ricorda i momenti dell'aggressione subita, scoppia improvvisamente a piangere?”]: “Confermo integralmente il capitolo” (cfr. verbale di udienza del 28.11.2024).
2. In ordine all'efficacia di giudicato della sentenza irrevocabile di condanna nel
giudizio civile
Parte attrice invoca la responsabilità civile per il risarcimento del danno da reato in capo all'odierno convenuto.
Giova richiamare quanto previsto dall'art. 651 c.p.p., ai sensi del quale: “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di
giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale
e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo
Pag. 15 a 38 per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato
e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo
penale.”.
L'efficacia di giudicato della sentenza irrevocabile di condanna nel giudizio civile riguarda l'avvenuto accertamento della sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
In caso di condanna generica al risarcimento del danno, residua la necessità in sede civile di accertare il nesso di causalità tra il fatto e i pregiudizi lamentanti dal danneggiato, nonché il quantum del danno.
Pertanto, il danneggiato dal reato che, ottenuta sentenza favorevole in sede penale, sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire prova delle conseguenze pregiudizievoli lamentate, del nesso di causalità con il reato e della loro quantificazione, restando esonerato esclusivamente dalla prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che, ai fini dell'autonomo accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile, è altresì possibile indagare le prove assunte nel processo penale, costituendo la sentenza irrevocabile di condanna documentazione delle stesse (“In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del
fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza
ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli
Pag. 16 a 38 ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 12901 del 10.05.2024, così in massima ufficiale).
Nella specie, il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1223/2014, ha dichiarato colpevole dei delitti di cui gli artt. 582, 583 co. 1 n. 1 e 612 c.p., Controparte_1
unificati sotto il vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di anni 1 e mesi
2 di reclusione, nonché al risarcimento del danno cagionato alle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili pari a € 10.000,00 (cfr. all. 1 all'atto di citazione).
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 1710/2016, passata in giudicato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona in questione (all. 2 all'atto di citazione).
Pertanto, per quanto rileva ai fini della decisione, è coperto da giudicato l'accertamento circa la sussistenza del fatto e la sua commissione da parte dell'imputato CP_1
, consistente, nella specie: i. nelle lesioni personali subite da
[...] Parte_3
con prognosi di oltre 40 giorni, cagionate poiché era stata afferrata dall'odierno convenuto per le braccia e colpita allo zigomo e al naso, che aveva riportato una frattura;
ii. nonché nella minaccia alla medesima rivolta poiché le era stato detto dallo stesso convenuto “ti rovino la vita come tu hai rovinato la mia”.
3. In ordine al danno non patrimoniale dedotto da Parte_3
Per quanto concerne la quantificazione del danno non patrimoniale richiesto da nonché la derivazione causale dello stesso dall'evento lesivo Parte_3
Pag. 17 a 38 accertato in sede penale (“Non vi è dubbio che le lesioni in diagnosi debbono essere considerate direttamente ed esclusivamente dipendenti dall'evento traumatico e ad esso legate da stretto rapporto di causa effetto.”, cfr. C.T.U. medico-legale depositata il 16.12.2022), va evidenziato che si condividono le risultanze della C.T.U. medico-
legale espletata, fondata sull'esame diretto della danneggiata, anche con l'ausilio di uno psichiatra, nonché su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti,
poiché motivata con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
In particolare, il Consulente ha così risposto ai quesiti formulati: “1) Nel sinistro di cui
è causa, la perizianda riportò: Disturbo dell'adattamento, con ansia ed umore
depresso misti, secondario a pregressa aggressione fisica, complicato da condotte di
evitamento. Esiti di trauma craniofacciale non commotivo con frattura
pluriframmentaria delle ossa nasali, trattata con intervento di riduzione e
tamponamento nasale anteriore e successivo intervento di settorinoplastica per
deviazione post traumatica del setto anteriore e posteriore della piramide nasale
consistenti in dolore locale ed allegato deficit respiratorio. 2) La durata della
incapacità temporanea assoluta e parziale al cinquanta per cento può essere
quantificata nella misura di 30 (trenta) giorni (l'assoluta) e di 40 (quaranta) giorni (la parziale al 50%). 3) Gli esiti permanenti di cui alla diagnosi medico-legale possono
essere valutali nella misura del 12% (dodici per cento) della totale intesa come
esclusivo danno biologico e coincidente con la riduzione della capacità lavorativa
generica. 4) Gli esiti di cui sopra non incidono sulla specifica attività lavorativa della
perizianda. 5) Non sono residuati, dall'incidente cui è causa, menomazioni della integrità fisiognomica. 6) Non si ritiene che allo stato, gli esiti permanenti possano essere in qualche modo emendati. 7) L'ammontare delle spese mediche sostenute deve
Pag. 18 a 38 essere liquidato a presentazione di ricevuta di spesa. Non si prevedono spese future.”
(cfr. C.T.U. medico-legale depositata il 16.12.2022).
Il Consulente ha altresì evidenziato quanto segue in risposta alle osservazioni formulate dai CC.TT.PP.:
i. con riguardo alle osservazioni di parte attrice, concernenti la quantificazione del danno prospettata: “(…) la espressività clinica del disturbo psichiatrico non si
estrinseca con modalità tale da giustificare il massimo del valore tabellare. Lo stesso
dicasi per la lesione delle ossa nasali che ha residuato un lievissimo deficit di
canalizzazione anche perché ha giovato dell'intervento correttivo di rinosettoplastica.”;
ii. con riguardo alle osservazioni di parte convenuta, concernenti la valutazione di natura psichiatrica in ordine alla sussistenza di una condizione depressiva e all'utilizzo di test psicometrici: “La diagnosi cui i CC.TT.U. sono pervenuti (“disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti”) trova conferma sia sulla base della documentazione sanitaria, in quanto già altri specialisti hanno oggettivato il disturbo dell'adattamento correlandolo a sintomi ansiosi ed a sintomi depressivi, sia sulla base del colloquio clinico effettuato in corso delle OO.PP. (…) e sia sulla base delle risultanze del test psicodiagnostico clinico (…) stante anche le documentate
prescrizioni con antidepressivi, a base di Escitalopram, che non sono considerabili
come antidepressivi blandi (…) l'aggiunta dei test psicodiagnostici è utilizzata solo come complementare ed ulteriore conferma della valutazione clinica effettuata (che
resta in ogni caso prevalente) e come eventuale indicatore della espressione di gravità
del disturbo (…) i test psicodiagnostici non orientano la diagnosi e l'espressività clinica della psicopatologia osservata poiché, come detto, i test psicodiagnostici sono
Pag. 19 a 38 accertamenti complementari all'indagine clinica e permettono di cogliere elementi psichici sulla personalità della perzianda e non sulla espressione clinica dei sintomi
(…).” (cfr. C.T.U. medico-legale depositata il 16.12.2022).
Il Consulente, quindi, ha accertato che i postumi permanenti riportati da Pt_3
da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di futuro miglioramento, incidono
[...]
nella misura del 12% sulla sua complessiva validità psico-fisica (da ritenersi, pertanto,
comprensiva delle lesioni di natura psichiatrica). A causa di tali lesioni, la danneggiata ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 30, seguita da un successivo periodo di giorni 40 di invalidità temporanea parziale al 50%.
Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.
1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.
Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”.
La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività
delle tabelle elaborate presso il Tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione
Pag. 20 a 38 quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n.
13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di NO assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di NO senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di NO è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di
Pag. 21 a 38 applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile,
secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione, si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psico-fisica subito da Parte_3
va quantificato come segue:
a) quello permanente, tenuto conto dell'età di all'epoca dell'evento Parte_3
lesivo (17 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (12%), nella misura di €
30.941,15, in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma;
b) quello temporaneo, in complessivi € 6.403,50 (di cui € 3.842,10 corrispondenti a giorni 30 di inabilità assoluta, ed € 2.561,40 corrispondenti a giorni 40 di inabilità
temporanea parziale al 50%).
Pag. 22 a 38 Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte convenuta nella memoria di replica, segnatamente con riguardo alla opinabilità delle valutazioni espresse dal Consulente circa la componente di natura psichiatrica del danno biologico
(“Orbene, la valutazione del danno psichico può essere per sua stessa natura fortemente variabile, in quanto inevitabilmente legata ad una soggettività personale,
come peraltro rilevato anche dal CTU che nella sua perizia ha accennato a questo aspetto (…) sussiste un ragionevole dubbio riguardo al nesso causa/effetti del danno richiesto, soprattutto a distanza di tempo così considerevole;
ed il lasso di tempo
trascorso senz'altro non aiuta a valutare adeguatamente, ora per allora, neanche più gli effetti.”, cfr. memoria di replica di depositata il 30.09.2024), tenuto Controparte_1
conto del fatto che l'esito delle operazioni peritali (in particolare, del colloquio clinico)
ha trovato riscontro nelle valutazioni di altri specialisti – come dimostrato dalla documentazione medica versata in atti e richiamata dallo stesso Consulente (cfr. C.T.U.
medico-legale depositata il 16.12.2022, pp. 2-10) – peraltro, espresse in un tempo antecedente la consulenza in questione, a partire dallo stesso mese di agosto del 2009,
periodo in cui erano state poste in essere le condotte delittuose ai danni di Pt_3
[...]
3.1. Personalizzazione in aumento
In ordine alla personalizzazione in aumento dedotta con riguardo al danno subito da occorre chiarire che tale operazione deve tenere conto del fatto che il Parte_3
grado di invalidità permanente indicato da un “barème” medico-legale esprime di per sé in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona.
Pag. 23 a 38 In particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno aventi identica natura, che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali,
denominazioni.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è
consentito – con motivazione analitica e non stereotipata – incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 11.11.2019, n. 28988, secondo cui: “In tema di danno non patrimoniale
da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o
dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (…) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in
presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e
provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da
pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano
alcuna “personalizzazione” in aumento.”, così in massima ufficiale;
in senso analogo:
Cass. Civ., Sez. VI-III, 07.05.2018, n. 10912).
Di conseguenza, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgono a superare
Pag. 24 a 38 le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, si può procedere alla personalizzazione del danno,
dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgono a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata assicurata dalle previsioni tabellari, da queste ultime distinguendosi, siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore del danneggiato o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali dello stesso, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento,
meritevoli di tradursi in una differente (sia nel senso dell'incremento o della riduzione) considerazione in termini monetari (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.05.2018, n. 11754, secondo cui: “(…) il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano
a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione
forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno (…), dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di
peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca,
e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, (…) la
S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno
non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed
interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di
apprezzamento).”, così in massima ufficiale;
nello stesso senso: Cass. Civ., Sez. III,
21.09.2017, n. 21939).
Inoltre, gli elementi e le circostanze di fatto che possono essere utilizzati per una
Pag. 25 a 38 eventuale personalizzazione in caso di risarcimento del danno alla persona, integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 18.11.2014, n.
24471: “In tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.”, così in massima ufficiale).
Nella specie, con riguardo a quanto dedotto da in ordine alla Parte_3
personalizzazione in aumento del danno subito dalla stessa, le prove testimoniali assunte nel giudizio – in particolare, quelle di: i. (cfr. verbale di Testimone_1
udienza del 21.11.2024, sub capp. a, b, c, d, i); ii. (cfr. verbale di Testimone_3
udienza del 21.11.2024, sub cap. i); iii. (“Ho conosciuto Testimone_4 Pt_3
il secondo anno di università, ricordo che ha ripetuto l'esame di diritto
[...]
commerciale una volta, quando pur venendo all'università non se la sentì di affrontarlo, ricordo anche che prima degli esami rimetteva (…) Voglio precisare che continuo a tutt'oggi a frequentare con cui ho studiato sia durante Parte_3
l'università che per il concorso da Notaio. Confermo che soffriva e soffre tutt'oggi di
attacchi di ansia, di pianti improvvisi soprattutto quando ricorda la vicenda in esame.
Ricordo che soprattutto il primo anno in cui l'ho conosciuta soffriva di depressione”, cfr. verbale di udienza del 28.11.2024, sub capp. c, i); iv. (“Conosco Tes_5
dal periodo dell'università. Ricordo che abbiamo iniziato a Parte_3
frequentarci di più a partire dal terzo anno e che per alcuni esami lei non si presentava
Pag. 26 a 38 alla sessione d'appello (…) Sapevo, perché me l'aveva detto lei, che non riusciva ad affrontare gli esami per un'ansia da prestazione (…) Posso dire di averla frequentata
assiduamente anche durante il corso da Notaio e posso dire che in quel periodo si
sfogava con me. È capitato che piangesse e che mi chiamasse per telefono per dirmi che aveva attacchi di panico”, cfr. verbale di udienza del 28.11.2024, sub capp. c, i);
v. (“Posso dire che tra il prima e il dopo l'aggressione, Testimone_6 Pt_3
aveva avuto un totale cambio di abitudini anche per quanto riguarda le sue
frequentazioni. Ricordo, ad esempio, che si allontanò dai compagni di scuola in quanto
non era stata capita da questi e ricordo anche che ci fu un grande cambiamento di umore, dall'essere una ragazza allegra era diventata improvvisamente adulta”,
nonché sub capp. a, b, cfr. verbale di udienza del 28.11.2024); vi. Testimone_7
(“Posso dire che in occasione del mio addio di nubilato avevo organizzato una festa con gli amici e nonostante fosse stata invitata lei non volle venire perché si Pt_3
sentiva a disagio con tanta gente. Tanto che alla fine organizzai un'altra festa con pochi intimi solo cugine per consentirle di partecipare”, cfr. verbale di udienza del
28.11.2024, sub capp. e, i) – unitamente al fatto che il danno subito dalla danneggiata veniva riportato in conseguenza di condotte delittuose di natura dolosa perpetrate nel contesto di un rapporto sentimentale a ridosso del compimento del suo diciottesimo compleanno, consentono di ritenere provata la sussistenza di specifiche circostanze di fatto che valgono, con riguardo al danno in esame, a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari.
Affermata la riconoscibilità della personalizzazione in aumento dedotta da Pt_3
giova evidenziare che il Tribunale di Roma non ha adottato un'apposita tabella
[...]
Pag. 27 a 38 da utilizzare in relazione alla quantificazione dell'aumento in esame, che viene effettuata in misura non predeterminata e che, tenuto conto di tutti gli elementi e le circostanze di fatto innanzi richiamati, nonché dell'entità dei postumi permanenti riportati dalla danneggiata, si stima equo liquidare nel 15% del danno biologico riconosciuto alla stessa – quantificato nella misura di € 30.941,15 – corrispondenti a €
4.641,17.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente riconosciuto a Parte_3
va liquidato in € 41.985,82, comprensivi di: i. € 30.941,15 per il danno biologico al
12%; ii. € 4.641,17 per la personalizzazione in aumento al 15%; iii. € 6.403,50 per l'invalidità temporanea.
Non osta alle conclusioni che precedono quanto da ultimo dedotto da parte convenuta con memoria di replica in ordine alla personalizzazione in aumento del danno subito da (“Non vi è prova in atti, al contrario, della tipica e speciale Parte_3
peculiarità del danno necessaria per giustificare l'ammontare del risarcimento straordinario ed extra-tabellare richiesto dalla controparte. Ripercorrendo quanto emerso dall'esame testimoniale si osserva infatti che la triste esperienza, sebbene
grave ed orribile, fortunatamente non ha intaccato il progetto di vita della vittima, che
ha dimostrato grande resilienza coltivando una fitta rete di valide amicizie e
completando un importante percorso di studi che l'ha condotta ad esercitare la
professione notarile, dopo aver superato il difficile concorso”, cfr. memoria di replica di depositata il 13.01.2025), poiché la professione attualmente Controparte_1
esercitata dalla danneggiata, nonché le amicizie che quest'ultima ha coltivato nel corso del tempo, non comportano di per sé l'esclusione del pregiudizio patito dalla stessa – diverso e maggiore rispetto ai casi consimili – tale da consentire la personalizzazione
Pag. 28 a 38 del danno in questione, tenuto conto di quanto emerso dal compendio probatorio innanzi richiamato con riguardo, in particolare, agli stati di ansia e di panico dalla stessa affrontati durante tutto il proprio percorso di studi e alle limitazioni per lungo tempo sussistenti rispetto alla piena estrinsecazione delle proprie relazioni sociali, quali conseguenze dell'aggressione subita.
4. In ordine al danno non patrimoniale dedotto da e Parte_1 Parte_2
In ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da
[...]
e genitori di segnatamente con riguardo Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla dedotta sofferenza interiore derivante dalle lesioni di natura dolosa subite dalla figlia, nonché allo stravolgimento delle loro abitudini di vita e al turbamento delle relazioni familiari determinato dalle condotte delittuose subite da quest'ultima, occorre premettere che il Tribunale di Roma, già dal 2019, ha deciso di adottare una tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
La tabella è destinata ad agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 24.04.2019, n. 11212, secondo cui: “Il danno non patrimoniale,
consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in
modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova
presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei
rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. (Nella specie, la
Pag. 29 a 38 S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto insussistente o, comunque,
pienamente ristorato con il riconoscimento del danno biologico proprio, il danno
cosiddetto parentale patito dalla ricorrente per le lesioni subite dal convivente a
seguito di un sinistro, omettendo di considerare l'entità non lieve delle lesioni
personali riportate dal danneggiato, quantificate al 79%, e la relativa incidenza
sull'ambito dinamico-relazionale della stessa ricorrente).”, così in massima ufficiale;
nello stesso senso: Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2788) tenuto conto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è ipotizzabile un discrimine basato sulla misura delle lesioni, ma sulla prova della esistenza di un pregiudizio risarcibile (Cass.
Civ., Sez. III, 20.01.2023, n. 1752, secondo cui in tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione di congiunto;
nonché Cass. Civ.,
Sez. III, 17.05.2023, n. 13540: “È affermazione consolidata nella giurisprudenza di
questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a
causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno
non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in
relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed
anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile
con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche
da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass.
Pag. 30 a 38 n. 8546 del 2008) (…). Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra
le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi
familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per
le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti
alcun “limite” normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano
particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova:
il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere
di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un
danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la
sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione
– danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del
2022)”; in senso sostanzialmente analogo: Cass. Civ., Sez. III, n. 1752 del 20.01.2023, secondo cui: “il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva: v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541, Cass.
sez. 3, 8 aprile 2020 n. 7748 e Cass. sez. 3, 24 aprile 2019 n. 11212 –, ha l'onere di
dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale”).
Pag. 31 a 38 Le superiori considerazioni debbono essere integralmente condivise e fatte proprie nella presente sede senza ulteriori motivazioni, non avendo le parti proposto argomenti di segno contrario in punto di diritto.
Nella specie, con riguardo a quanto dedotto dai genitori di in ordine Parte_3
alla sofferenza interiore derivante dalle lesioni di natura dolosa subite dalla figlia, la componente di danno biologico concernente il “disturbo dell'adattamento, con ansia ed umore depresso misti, secondario a pregressa aggressione fisica, complicato da
condotte di evitamento” (cfr. C.T.U. medico-legale depositata il 16.12.2022) riportata dalla stessa – peraltro, all'età di soli 18 anni – consente di ritenere sussistente in via presuntiva la sofferenza lamentata, in ragione del rapporto di stretta parentela intercorrente tra gli attori, all'epoca dei fatti conviventi, tenuto altresì conto che parte convenuta non ha dedotto né dimostrato alcunché in ordine all'assenza del legame in questione.
Inoltre, con riguardo a quanto dedotto dai genitori di in ordine allo Parte_3
stravolgimento delle abitudini di vita e al turbamento delle relazioni familiari derivanti dalle condotte delittuose subite dalla figlia, le prove testimoniali assunte nel giudizio –
in particolare, quelle di: i. (cfr. verbale di udienza del Testimone_1
21.11.2024, sub capp. e, f, g, h); ii. (“Posso dire che per un lungo Testimone_2
periodo i signori e non lasciavano sola la figlia perché Parte_2 Parte_1
credo soffrisse di attacchi di panico. Ricordo che la madre a ridosso della vicenda non
si allontanava mai e dopo se usciva faceva subito rientro a casa. Ricordo che io
insieme alla madre, solo per accompagnarla, frequentammo un gruppo di sostegno
finalizzato a capire come poter aiutare la figlia (…) sono a conoscenza di un'alternanza dei genitori per stare con la figlia e sono a conoscenza anche che la
Pag. 32 a 38 madre a volte non si recava a lavoro”, cfr. verbale di udienza del 21.11.2024, sub capp.
g, h); iii. (cfr. verbale di udienza del 21.11.2024, sub capp. g, h); iv. Testimone_3
(“Posso dire che in quel periodo frequentavo assiduamente Testimone_6 Pt_3
e nonostante noi della compagnia fossimo automuniti lei usciva solo se accompagnata
dal padre che la veniva a riprendere a fine serata (…) ero solito trascorrere almeno
una settimana ad agosto a Senigallia in prossimità del suo compleanno. Ricordo che
nonostante la sua abitazione fosse di fronte allo stabilimento balneare NN veniva
comunque accompagnata sempre dai genitori”, cfr. verbale di udienza del 28.11.2024, sub capp. e, f); v. (“Posso dirlo in quanto capitava spesso, anche Testimone_7
a Senigallia, di incontrare il papà di che aspettava la figlia che era uscita con Pt_3
gli amici”, cfr. verbale di udienza del 28.11.2024, sub cap. e) – consentono di ritenere provata la sussistenza della componente di danno riflesso in esame.
Pertanto, va accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da e Parte_1 Parte_2
Affermata la riconoscibilità del danno in esame nel caso di specie, giova evidenziare che il Tribunale di Roma ha adottato un'apposita tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima di lesioni, comprendente tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico- relazionale.
In particolare, è stato elaborato un sistema di punteggi in funzione della relazione di parentela con il danneggiato, dell'età del danneggiato e dell'età del parente da risarcire, il cui totale va moltiplicato per il coefficiente relativo al numero di soggetti coinvolti nell'assistenza, in base al principio che gli effetti negativi sono attenuati in presenza di una pluralità di vittime secondarie.
Pag. 33 a 38 Occorre, poi, evidenziare che il punto comprende le due diverse componenti del danno
“morale”, vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto e quello dinamico-
relazionale. Pertanto, si è ritenuto di prevedere un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame: un importo quantificato in € 3.474,00 (così aggiornato al 2023) per il danno relativo all'aspetto interiore e un importo compreso tra € 3.474,00 ed € 2.450,00 (così aggiornato al 2023) per il danno relativo alla componente dinamico- relazionale.
Va aggiunto che il diritto alla seconda componente del punto può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato, tenuto conto della presenza o meno del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di un'assistenza per il futuro.
Nella specie, va rilevato che – alla data in cui venivano poste in essere le condotte delittuose da parte dell'odierno convenuto (06.08.2009) – la vittima primaria Pt_3
era in procinto di compiere 18 anni, mentre la madre aveva
[...] Parte_1
42 anni e il padre aveva 61 anni (come desumibile dall'atto di citazione). Parte_2
Per quanto concerne la componente dinamico-relazione del danno in questione, tenuto conto del fatto che in favore della vittima primaria non sono stati Parte_3
riconosciuti sussidi pubblici o profili risarcitori concernenti la fruizione di un'assistenza per il futuro, compete nel caso di specie l'importo massimo di € 3.474,00, riconoscibile in favore di entrambi i genitori quali soggetti obbligati all'assistenza della figlia.
Pertanto, facendo applicazione dei richiamati principi, il danno riflesso sofferto da
è quantificabile in € 22.678,27 (€ 6.948,00 x 27,2 punti – Parte_1
Pag. 34 a 38 considerando: 20 punti per la relazione parentale, 9 punti per l'età del danneggiato, 5 punti per l'età del parente da risarcire, nonché un coefficiente collegato al numero dei soggetti tenuti all'assistenza per legge pari a 0,8 – x 12%), e quello sofferto da Pt_2
è quantificabile in € 21.344,25 (€ 6.948,00 x 25,6 punti – considerando: 20
[...]
punti per la relazione parentale, 9 punti per l'età del danneggiato, 3 punti per l'età del parente da risarcire, nonché un coefficiente collegato al numero dei soggetti tenuti all'assistenza per legge pari a 0,8 – x 12%).
5. In ordine al danno patrimoniale
Con riguardo al danno patrimoniale dedotto da parte attrice, sono state prodotte ricevute di pagamento per il complessivo importo di € 9.670,35 (cfr. all. 37, 38, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49 e 52 all'atto di citazione), da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore di e consistente nelle Parte_1 Parte_2
spese mediche sostenute per le cure della figlia di . Parte_3
Sono da escludersi dal computo relativo alla quantificazione del danno patrimoniale in questione le fatture rimborsate a termini di polizza (cfr. all. 34, 35 e 36 all'atto di citazione), le mere fatture non attestanti l'avvenuto pagamento (cfr. all. 39, 40 e 41
all'atto di citazione), nonché i promemoria in attesa del saldo relativi alle perizie medico-legali di parte (cfr. all. 50 e 51 all'atto di citazione).
6. Interessi e rivalutazione monetaria
Sull'importo riconosciuto a parte attrice maturano interessi e rivalutazione, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il
Pag. 35 a 38 credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che parte attrice, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più
comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT,
obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante appare equamente parametrabile al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità
della somma ex art.1224 c.c.
Trattandosi di illecito extracontrattuale la devalutazione deve essere effettuata alla data di verificazione dell'evento lesivo.
Sulla somma complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria – una volta liquidata – assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda.
Vanno poste a carico definitivo della parte convenuta le spese relative alla C.T.U.
medico-legale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
Pag. 36 a 38 ACCERTA la responsabilità civile di per le condotte Controparte_1
delittuose commesse in Senigallia in data 06.08.2009, ascrittegli nel procedimento penale conclusosi con sentenza n. 1710/2016 della Corte di Appello di Ancona, passata in giudicato;
CONDANNA al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_1
favore di , che liquida in € 41.985,82, oltre interessi e Parte_3
rivalutazione come in motivazione, e interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_1
favore di , che liquida in € 22.678,27, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come in motivazione, e interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_1
favore di , che liquida in € 21.344,25, oltre interessi e rivalutazione Parte_2
come in motivazione, e interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA al risarcimento del danno patrimoniale in Controparte_1
favore di e , che liquida in € 9.670,35, oltre Parte_1 Parte_2
interessi e rivalutazione come in motivazione, e interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
parte attrice, che liquida in € 14.103,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al rimborso delle spese vive pari a € 557,99, da distrarsi in favore dei difensori
Pag. 37 a 38 di parte attrice dichiaratisi antistatari;
PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese della C.T.U. medico-
legale espletata.
Così deciso in Roma, il 04.02.2025
Il GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
Pag. 38 a 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 30144/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliati presso il seguente indirizzo pec: rappresentati Email_1
e difesi dagli avv.ti Felice Soffrè e Ugo Arcuri, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, (C.F. ), domiciliato in Roma, Corso Controparte_1 C.F._4
Trieste n. 10; rappresentato e difeso dall'avv. Dario Costanzo, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Pag. 1 a 38 CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato il 04.06.2020 e iscritto a ruolo il 30.06.2020,
[...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e
[...]
patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte delittuose poste in essere da quest'ultimo e oggetto del procedimento penale conclusosi con la sentenza n.
1710/2016 della Corte di Appello di Ancona, passata in giudicato, di conferma della sentenza n. 1223/2014 del Tribunale di Ancona, con la quale l'odierno convenuto è
stato dichiarato responsabile dei reati a lui ascrittigli, riunti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, secondo i seguenti capi di imputazione: “A) del delitto di cui all'art. 582 e 583 co. 1 n. 1 c.p. per aver cagionato a lesioni personali Parte_3
con prognosi di oltre 40 giorni afferrandola per le braccia e colpendola allo zigomo
ed al naso, che riportava una frattura;
B) del delitto p. e p. dall'art. 612 c.p. per aver minacciato un danno ingiusto a dicendole “ti rovino la vita come tu Parte_3
hai rovinato la mia”, in Senigallia il 06.08.2009”, e veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, nonché al risarcimento del danno cagionato alle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili pari a € 10.000,00.
Parte attrice ha dedotto che, in conseguenza di tali condotte delittuose, Parte_3
persona offesa dal reato, nonché e genitori di Parte_1 Parte_2 Pt_3
avevano subito i seguenti danni di carattere non patrimoniale e patrimoniale:
[...]
1. con riguardo a di avere subito un danno non patrimoniale Parte_3
Pag. 2 a 38 quantificato in € 119.045,00, corrispondente a: invalidità permanente al 20% (di cui il
12% da attribuirsi al solo danno biologico di natura psichiatrica); invalidità temporanea totale di giorni 30; invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 30; invalidità
temporanea parziale al 50% di giorni 30; invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 60; tenuto altresì conto di una personalizzazione in aumento pari al 39%
(“Riguardo alla richiesta personalizzazione in aumento del danno (in misura perlomeno pari al 39%, come previsto dalle stesse Tabelle Milanesi), è possibile
ricordare - al fine di suffragare, ove necessario, la correttezza dell'applicazione di tale
aumento percentuale - che il Giudice, nel liquidare, anche in via equitativa, il danno
non patrimoniale, non potrà non tenere conto delle peculiarità nel caso concreto quali,
per limitarci alle principali, le brutali modalità con le quali la IG.ra è stata Pt_3
aggredita, il fatto che tale aggressione abbia costretto la giovane a rinunciare a
festeggiare il proprio diciottesimo compleanno, il grave tipo di conseguenze di
carattere permanente che l'aggressione, soprattutto sul piano psicologico, ha determinato, la necessità di abbandono di ogni attività sportiva (precedentemente
praticata a livello agonistico dalla ), la seria compromissione - per un lungo Pt_3
periodo - della sfera relazionale e sentimentale della giovane donna, il fatto che tutto
ciò sia avvenuto in uno dei momenti più belli - ma anche delicati - della vita ogni
individuo nonché il comportamento sfrontato e totalmente irrispettoso tenuto dal IG.
nei confronti della IG.ra e dei suoi familiari a seguito dell'aggressione, CP_1 Pt_3
essendosi il convenuto sempre sottratto alle gravissime conseguenze, anche sul piano
civile, della sua condotta (come dimostrato dal mancato pagamento della
provvisionale e delle spese processuali, pur essendogli stato notificato per due volte atto di precetto nell'interesse degli odierni attori).”, cfr. pag. 10 dell'atto di citazione);
Pag. 3 a 38
2. con riguardo a e genitori di di Parte_1 Parte_2 Parte_3
avere subito un danno non patrimoniale nella loro qualità di prossimi congiunti della persona offesa (“Le sopra descritte lesioni e le loro molteplici conseguenze sul piano
fisico, estetico, psicologico, relazionale e, più in generale, sulla vita della giovanissima
vittima – conseguenze tutte connotate da notevole ed evidente gravità – hanno
determinato, anche per i IGg.ri e , genitori di , Parte_1 Parte_2 Pt_3
anche in considerazione dell'intenso legame esistente con la loro figlia (con loro tuttora convivente), un grave danno non patrimoniale, consistente sia nella sofferenza
interiore derivante dalle gravi lesioni di natura dolosa subite dalla loro figlia (si ricordi, all'epoca dei fatti ancora minorenne) sia nella compromissione del rapporto
parentale (più in particolare, nel serio turbamento delle relazioni personali e familiari
determinato dal delitto subito dalla e nel grave stravolgimento delle abitudini Pt_3
di vita di tutti i componenti della famiglia che ne è seguito).”, cfr. pp. 6 e 7 dell'atto di citazione), da liquidarsi anche in via equitativa;
3. con riguardo a e o – in subordine – alla stessa Parte_1 Parte_2
di avere subito un danno patrimoniale quantificato in € 15.668,96, Parte_3
corrispondente alle spese mediche sostenute per le cure di quest'ultima.
Parte attrice ha così concluso: “accertato e dichiarato l'obbligo del IG. CP_1
di risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dalle condotte
[...]
oggetto del richiamato procedimento penale conclusosi con la condanna emessa dalla
Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 1710/2016 emessa in data 22 aprile 2016
e depositata in Cancelleria in data 21 luglio 2016 nel procedimento iscritto al n.
1759/2015 nei confronti del IG. , condannare il medesimo convenuto Controparte_1
al risarcimento: (a) in favore della IG.ra di tutti i danni non Parte_3
Pag. 4 a 38 patrimoniali dalla stessa subiti per effetto delle condotte descritte in narrativa, da
liquidarsi nella misura di Euro 119.045,00 - o della diversa, anche maggiore, misura
che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa ex artt. 2056 e
1226 cod. civ.; il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria, interessi e interessi legali calcolati a far data dalla commissione dell'illecito (6.8.2009) sino al soddisfo;
(b) in favore di ciascuno dei IGg.ri e di tutti i danni Parte_1 Parte_2
non patrimoniali dagli stessi subiti per effetto delle condotte descritte in narrativa, da
liquidarsi nella misura che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, anche secondo
valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ.; il tutto, in ogni caso, oltre
rivalutazione monetaria, interessi e interessi legali calcolati a far data dalla
commissione dell'illecito (6.8.2009) sino al soddisfo;
(c) in favore dei IGg.ri
[...]
e o, in subordine, in favore della IG.ra , del Parte_1 Parte_2 Parte_3
danno patrimoniale per spese mediche, da liquidarsi nella misura di Euro 15.668,96
o nella diversa, anche maggiore, misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta
di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. In
ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso
forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge da liquidarsi con distrazione in
favore dei sottoscritti procuratori Avv.ti Felice Soffrè e Ugo Arcuri, i quali dichiarano di avere anticipato le spese e non percetto le competenze.”.
Si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
o, in via subordinata, la riduzione delle richieste risarcitorie formulate da parte attrice,
contestando – in particolare – la personalizzazione in aumento dedotta con riguardo al danno subito da nonché la prospettazione del danno non patrimoniale Parte_3
patito dai genitori della stessa.
Pag. 5 a 38 Nel corso del giudizio, per quanto di rilievo ai fini della decisione:
1) è stata espletata C.T.U. medico-legale sulla persona di (cfr. C.T.U. Parte_3
medico-legale depositata il 16.12.2022);
2) è stata assunta prova testimoniale di zio di e Testimone_1 Parte_3
fratello di che – interrogato sui capitoli di prova che seguono – ha Parte_1
così risposto:
cap. a [“Vero è che dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, dopo Parte_3
l'inizio del nuovo anno scolastico (anno scolastico 2009/2010), frequentò la propria classe soltanto la prima settimana di scuola e che, essendo stata oggetto di battute di scherno da parte alcuni dei suoi compagni di classe, si rifiutò di andare a scuola per circa tre settimane, fin quando, su richiesta dei genitori, venne trasferita ad altra sezione?”]: “E' vero, sono a conoscenza della circostanza che mi si chiede in quanto ho rapporti stretti con le parti in causa e, dopo l'aggressione, eravamo tutti
attenzionati sul problema di mia nipote”;
cap. b [“Vero è che, nel corso dell'anno scolastico successivo all'aggressione del 6
agosto 2009 (anno scolastico 2009/2010) e, precisamente, nel mese di ottobre 2009,
a causa del disagio provato, chiese di essere trasferita in altra sezione Parte_3
(dalla sezione G alla sezione F) del liceo scientifico “Stanislao Cannizzaro” di
Roma?”]: “È vero”;
cap. c [“Vero è che, per tutto il periodo universitario, a causa dello stato di ansia e depressione causato dall'aggressione del 6 agosto 2009 e dagli interventi chirurgici subiti negli anni 2009 e 2012, per l'insicurezza e le paure derivate Parte_3
dall'aggressione subita, rinviò ripetutamente varie sessioni di esame, tra cui diritto
Pag. 6 a 38 commerciale, diritto privato comparato, esecuzione civile e diritto amministrativo?”]:
“È vero, ne sono a conoscenza diretta anche perché abitiamo vicino”;
cap. d [“Vero è che, a seguito dell'aggressione del 6 agosto 2009 e degli interventi chirurgici subiti negli anni 2009 e 2012, a causa di difficoltà respiratorie, Pt_3
interruppe gli allenamenti di pallavolo, che prima praticava a livello agonistico
[...]
e non poté più praticare alcuna attività sportiva?”]: “Confermo, giocando anche io a
pallavolo posso dire di averla instradata a tale sport ma a causa di quanto sopra ha
dovuto interromperlo”;
cap. e [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, dopo un iniziale periodo di circa sei mesi durante i quali si rifiutò completamente di uscire di casa se non per le attività necessarie, Pt_3
usciva di casa soltanto di rado e se accompagnata dai propri genitori e, la sera,
[...]
soltanto dal padre, il quale, per far sì che la figlia potesse riprendere i contatti con i propri amici e coetanei, era costretto a rimanere per tutta la serata nelle immediate vicinanze dei luoghi nei quali si trovava per poi riportarla con sé a Parte_3
casa alla fine della serata?”]: “Confermo, ho avuto modo di saperlo dal padre e da mia
sorella. Posso dire che qualche volta anche io ho accompagnato mia nipote in alcune serate”;
cap. f [“Vero che, per circa cinque anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura di incontrare il IG. , durante i propri soggiorni estivi a Controparte_1
Senigallia, usciva di casa soltanto se scortata accompagnata dai propri Parte_3
genitori o parenti?”]: “Confermo, posso dirlo in quanto anch'io mi occupavo di accompagnarla”;
cap. g [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della
Pag. 7 a 38 paura causata dall'aggressione, aveva paura anche di restare in casa da sola e, pertanto,
i IGg.ri e furono costretti ad alternare la propria Parte_2 Parte_1
presenza in casa anche nei giorni e nelle ore lavorative per non lasciare la figlia sola?”]:
“Confermo, posso dirlo perché io e mia sorella lavoriamo nella stessa impresa di famiglia”;
cap. h [“Vero che, in conseguenza dell'aggressione subita da il 6 Parte_3
agosto 2009, e per il successivo periodo di circa tre anni, i IGg.ri e Parte_2
per venire incontro alle esigenze della figlia e per non lasciare la Parte_1
figlia sola, furono costretti ad assentarsi dal lavoro?”]: “Confermo per quanto già sopra detto”;
cap. i [“Vero che, ancora, soffre ancora di improvvisi e lunghi attacchi Parte_3
di panico e di profondi e prolungati stati ansiosi e depressivi e, quando ricorda i momenti dell'aggressione subita, scoppia improvvisamente a piangere?”]:
“Confermo”;
a.d.r.: “Mia nipote da circa un anno e mezzo è notaio” (cfr. verbale di udienza del
21.11.2024);
3) è stata assunta prova testimoniale di , amica della famiglia Testimone_2
che – interrogata sui capitoli di prova che seguono – ha così risposto: Pt_3
cap. g [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, aveva paura anche di restare in casa da sola e, pertanto,
i IGg.ri e furono costretti ad alternare la propria Parte_2 Parte_1
presenza in casa anche nei giorni e nelle ore lavorative per non lasciare la figlia sola?”]:
“Posso dire che per un lungo periodo i signori e non Parte_2 Parte_1
Pag. 8 a 38 lasciavano sola la figlia perché credo soffrisse di attacchi di panico. Ricordo che la
madre a ridosso della vicenda non si allontanava mai e dopo se usciva faceva subito
rientro a casa. Ricordo che io insieme alla madre, solo per accompagnarla, frequentammo un gruppo di sostegno finalizzato a capire come poter aiutare la figlia”;
cap. h [“Vero che, in conseguenza dell'aggressione subita da il 6 Parte_3
agosto 2009, e per il successivo periodo di circa tre anni, i IGg.ri e Parte_2
per venire incontro alle esigenze della figlia e per non lasciare la Parte_1
figlia sola, furono costretti ad assentarsi dal lavoro?”]: “Sono a conoscenza di
un'alternanza dei genitori per stare con la figlia e sono a conoscenza anche che la madre a volte non si recava a lavoro. Voglio precisare che, soprattutto in quel periodo,
tra me e la signora c'era una frequentazione assidua”; Parte_1
a.d.r.: “La signora aveva una impresa di famiglia, il sig. ha Parte_1 Parte_2
svolto l'attività di professore ed altre attività di tipo amministrativo” (cfr. verbale di udienza del 21.11.2024);
4) è stata assunta prova testimoniale di amica della famiglia Testimone_3 Pt_3
che – interrogata sui capitoli di prova che seguono – ha così risposto:
cap. g [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, aveva paura anche di restare in casa da sola e, pertanto,
i IGg.ri e furono costretti ad alternare la propria Parte_2 Parte_1
presenza in casa anche nei giorni e nelle ore lavorative per non lasciare la figlia sola?”]:
“Confermo, posso dirlo perché io avevo ed ho una frequentazione abituale con i signori
e ; Pt_3 Parte_1
cap. h [“Vero che, in conseguenza dell'aggressione subita da il 6 Parte_3
Pag. 9 a 38 agosto 2009, e per il successivo periodo di circa tre anni, i IGg.ri e Parte_2
per venire incontro alle esigenze della figlia e per non lasciare la Parte_1
figlia sola, furono costretti ad assentarsi dal lavoro?”]: “Posso dire che
[...]
è una delle mie migliori amiche e ricordo che lei si assentava dal lavoro Parte_1
per stare insieme alla figlia così come il marito che però svolgendo un lavoro nella
pubblica amministrazione, mi sembra di ricordare fosse Direttore del Comune di
Civitavecchia o di Santa Marinella, aveva più difficoltà ad assentarsi”;
cap. i [“Vero che, ancora, soffre ancora di improvvisi e lunghi attacchi Parte_3
di panico e di profondi e prolungati stati ansiosi e depressivi e, quando ricorda i momenti dell'aggressione subita, scoppia improvvisamente a piangere?”]: “Confermo quanto mi si chiede” (cfr. verbale di udienza del 21.11.2024);
5) è stata assunta prova testimoniale di indifferente, che – Testimone_4
interrogata sui capitoli di prova che seguono – ha così risposto:
cap. c [“Vero è che, per tutto il periodo universitario, a causa dello stato di ansia e depressione causato dall'aggressione del 6 agosto 2009 e dagli interventi chirurgici subiti negli anni 2009 e 2012, per l'insicurezza e le paure derivate Parte_3
dall'aggressione subita, rinviò ripetutamente varie sessioni di esame, tra cui diritto commerciale, diritto privato comparato, esecuzione civile e diritto amministrativo?”]:
“Ho conosciuto il secondo anno di università, ricordo che ha ripetuto Parte_3
l'esame di diritto commerciale una volta, quando pur venendo all'università non se la sentì di affrontarlo, ricordo anche che prima degli esami rimetteva, non ho memoria
di diritto comparato invece per quanto riguarda esecuzioni civile ricordo che
l'abbiamo preparato insieme e che nonostante fosse preparatissima non si presentò all'esame. Posso dire che dopo l'esame l'ho sentita per telefono e lei mi disse che
Pag. 10 a 38 arrivata all'università aveva avuto un attacco di panico e non si era sentita di entrare”;
cap. e [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, dopo un iniziale periodo di circa sei mesi durante i quali si rifiutò completamente di uscire di casa se non per le attività necessarie, Pt_3
usciva di casa soltanto di rado e se accompagnata dai propri genitori e, la sera,
[...]
soltanto dal padre, il quale, per far sì che la figlia potesse riprendere i contatti con i propri amici e coetanei, era costretto a rimanere per tutta la serata nelle immediate vicinanze dei luoghi nei quali si trovava per poi riportarla con sé a Parte_3
casa alla fine della serata?”]: “Nulla posso dire al riguardo avendola conosciuta successivamente ed esattamente tre anni dopo dei fatti per cui è causa”;
cap. i [“Vero che, ancora, soffre ancora di improvvisi e lunghi attacchi Parte_3
di panico e di profondi e prolungati stati ansiosi e depressivi e, quando ricorda i momenti dell'aggressione subita, scoppia improvvisamente a piangere?”]: “Voglio precisare che continuo a tutt'oggi a frequentare con cui ho studiato Parte_3
sia durante l'università che per il concorso da Notaio. Confermo che soffriva e soffre tutt'oggi di attacchi di ansia, di pianti improvvisi soprattutto quando ricorda la vicenda in esame. Ricordo che soprattutto il primo anno in cui l'ho conosciuta soffriva di depressione” (cfr. verbale di udienza del 28.11.2024);
6) è stata assunta prova testimoniale di , indifferente, che – interrogato Tes_5
sui capitoli di prova che seguono – ha così risposto:
cap. c [“Vero è che, per tutto il periodo universitario, a causa dello stato di ansia e depressione causato dall'aggressione del 6 agosto 2009 e dagli interventi chirurgici subiti negli anni 2009 e 2012, per l'insicurezza e le paure derivate Parte_3
dall'aggressione subita, rinviò ripetutamente varie sessioni di esame, tra cui diritto
Pag. 11 a 38 commerciale, diritto privato comparato, esecuzione civile e diritto amministrativo?”]:
“Conosco dal periodo dell'università. Ricordo che abbiamo iniziato Parte_3
a frequentarci di più a partire dal terzo anno e che per alcuni esami lei non si presentava alla sessione d'appello. Ricordo che abbiamo studiato assieme esecuzione civile e mentre io l'ho superato al primo appello lei non si presentò all'esame. Sapevo,
perché me l'aveva detto lei, che non riusciva ad affrontare gli esami per un'ansia da prestazione”;
cap. e [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, dopo un iniziale periodo di circa sei mesi durante i quali si rifiutò completamente di uscire di casa se non per le attività necessarie, Pt_3
usciva di casa soltanto di rado e se accompagnata dai propri genitori e, la sera,
[...]
soltanto dal padre, il quale, per far sì che la figlia potesse riprendere i contatti con i propri amici e coetanei, era costretto a rimanere per tutta la serata nelle immediate vicinanze dei luoghi nei quali si trovava per poi riportarla con sé a Parte_3
casa alla fine della serata?”]: “Preciso che pur avendola conosciuta dal primo anno di università non l'ho frequentata da subito anche perché lei non faceva molta vita
sociale con noi universitari. Dopodiché l'ho iniziata a frequentare a fine 2013 inizio
2014 per cui nulla posso dire sul periodo di cui al capitolo”;
cap. i [“Vero che, ancora, soffre ancora di improvvisi e lunghi attacchi Parte_3
di panico e di profondi e prolungati stati ansiosi e depressivi e, quando ricorda i momenti dell'aggressione subita, scoppia improvvisamente a piangere?”]: “Posso dire di averla frequentata assiduamente anche durante il corso da Notaio e posso dire che
in quel periodo si sfogava con me. È capitato che piangesse e che mi chiamasse per telefono per dirmi che aveva attacchi di panico” (cfr. verbale di udienza del
Pag. 12 a 38 28.11.2024);
7) è stata assunta prova testimoniale di indifferente, che – interrogato Testimone_6
sui capitoli di prova che seguono – ha così risposto:
cap. a [“Vero è che dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, dopo Parte_3
l'inizio del nuovo anno scolastico (anno scolastico 2009/2010), frequentò la propria classe soltanto la prima settimana di scuola e che, essendo stata oggetto di battute di scherno da parte alcuni dei suoi compagni di classe, si rifiutò di andare a scuola per circa tre settimane, fin quando, su richiesta dei genitori, venne trasferita ad altra sezione?”]: “Conosco dai tempi dell'asilo. Abbiamo fatto il liceo Parte_3
insieme ma non nella stessa classe. Confermo il capitolo di prova”;
cap. b [“Vero è che, nel corso dell'anno scolastico successivo all'aggressione del 6
agosto 2009 (anno scolastico 2009/2010) e, precisamente, nel mese di ottobre 2009,
a causa del disagio provato, chiese di essere trasferita in altra sezione Parte_3
(dalla sezione G alla sezione F) del liceo scientifico “Stanislao Cannizzaro” di
Roma?”]: “Confermo”;
cap. e [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, dopo un iniziale periodo di circa sei mesi durante i quali si rifiutò completamente di uscire di casa se non per le attività necessarie, Pt_3
usciva di casa soltanto di rado e se accompagnata dai propri genitori e, la sera,
[...]
soltanto dal padre, il quale, per far sì che la figlia potesse riprendere i contatti con i propri amici e coetanei, era costretto a rimanere per tutta la serata nelle immediate vicinanze dei luoghi nei quali si trovava per poi riportarla con sé a Parte_3
casa alla fine della serata?”]: “Confermo quanto mi si chiede. Posso dire che in quel
periodo frequentavo assiduamente e nonostante noi della compagnia fossimo Pt_3
Pag. 13 a 38 automuniti lei usciva solo se accompagnata dal padre che la veniva a riprendere a fine serata. Posso aggiungere che nel primo periodo dopo l'aggressione lei non usciva ed ha ricominciato dopo anche perché stimolata dai genitori”;
cap. f [“Vero che, per circa cinque anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura di incontrare il IG. , durante i propri soggiorni estivi a Controparte_1
Senigallia, usciva di casa soltanto se scortata accompagnata dai propri Parte_3
genitori o parenti?”]: “Confermo quanto mi si chiede. Ero solito trascorrere almeno
una settimana ad agosto a Senigallia in prossimità del suo compleanno. Ricordo che
nonostante la sua abitazione fosse di fronte allo stabilimento balneare NN veniva comunque accompagnata sempre dai genitori”;
a.d.r.: “Posso dire che tra il prima e il dopo l'aggressione, aveva avuto un Pt_3
totale cambio di abitudini anche per quanto riguarda le sue frequentazioni. Ricordo,
ad esempio, che si allontanò dai compagni di scuola in quanto non era stata capita da
questi e ricordo anche che ci fu un grande cambiamento di umore, dall'essere una ragazza allegra era diventata improvvisamente adulta”;
“Non posso sapere se si è ripresentato dopo i fatti per cui è CP_2 Controparte_1
causa” (cfr. verbale di udienza del 28.11.2024);
8) è stata assunta prova testimoniale di cugina di Testimone_7 Parte_1
che – interrogata sui capitoli di prova che seguono – ha così risposto:
cap. e [“Vero che, per circa tre anni dopo l'aggressione del 6 agosto 2009, a causa della paura causata dall'aggressione, dopo un iniziale periodo di circa sei mesi durante i quali si rifiutò completamente di uscire di casa se non per le attività necessarie, Pt_3
usciva di casa soltanto di rado e se accompagnata dai propri genitori e, la sera,
[...]
Pag. 14 a 38 soltanto dal padre, il quale, per far sì che la figlia potesse riprendere i contatti con i propri amici e coetanei, era costretto a rimanere per tutta la serata nelle immediate vicinanze dei luoghi nei quali si trovava per poi riportarla con sé a Parte_3
casa alla fine della serata?”]: “Confermo quanto mi si chiede. Posso dirlo in quanto capitava spesso, anche a Senigallia, di incontrare il papà di che aspettava la Pt_3
figlia che era uscita con gli amici. Posso dire che in occasione del mio addio di
nubilato avevo organizzato una festa con gli amici e nonostante fosse stata Pt_3
invitata lei non volle venire perché si sentiva a disagio con tanta gente. Tanto che alla
fine organizzai un'altra festa con pochi intimi solo cugine per consentirle di partecipare”;
cap. i [“Vero che, ancora, soffre ancora di improvvisi e lunghi attacchi Parte_3
di panico e di profondi e prolungati stati ansiosi e depressivi e, quando ricorda i momenti dell'aggressione subita, scoppia improvvisamente a piangere?”]: “Confermo integralmente il capitolo” (cfr. verbale di udienza del 28.11.2024).
2. In ordine all'efficacia di giudicato della sentenza irrevocabile di condanna nel
giudizio civile
Parte attrice invoca la responsabilità civile per il risarcimento del danno da reato in capo all'odierno convenuto.
Giova richiamare quanto previsto dall'art. 651 c.p.p., ai sensi del quale: “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di
giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale
e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo
Pag. 15 a 38 per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato
e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo
penale.”.
L'efficacia di giudicato della sentenza irrevocabile di condanna nel giudizio civile riguarda l'avvenuto accertamento della sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
In caso di condanna generica al risarcimento del danno, residua la necessità in sede civile di accertare il nesso di causalità tra il fatto e i pregiudizi lamentanti dal danneggiato, nonché il quantum del danno.
Pertanto, il danneggiato dal reato che, ottenuta sentenza favorevole in sede penale, sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire prova delle conseguenze pregiudizievoli lamentate, del nesso di causalità con il reato e della loro quantificazione, restando esonerato esclusivamente dalla prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che, ai fini dell'autonomo accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile, è altresì possibile indagare le prove assunte nel processo penale, costituendo la sentenza irrevocabile di condanna documentazione delle stesse (“In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del
fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza
ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli
Pag. 16 a 38 ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 12901 del 10.05.2024, così in massima ufficiale).
Nella specie, il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1223/2014, ha dichiarato colpevole dei delitti di cui gli artt. 582, 583 co. 1 n. 1 e 612 c.p., Controparte_1
unificati sotto il vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di anni 1 e mesi
2 di reclusione, nonché al risarcimento del danno cagionato alle parti civili da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili pari a € 10.000,00 (cfr. all. 1 all'atto di citazione).
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 1710/2016, passata in giudicato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona in questione (all. 2 all'atto di citazione).
Pertanto, per quanto rileva ai fini della decisione, è coperto da giudicato l'accertamento circa la sussistenza del fatto e la sua commissione da parte dell'imputato CP_1
, consistente, nella specie: i. nelle lesioni personali subite da
[...] Parte_3
con prognosi di oltre 40 giorni, cagionate poiché era stata afferrata dall'odierno convenuto per le braccia e colpita allo zigomo e al naso, che aveva riportato una frattura;
ii. nonché nella minaccia alla medesima rivolta poiché le era stato detto dallo stesso convenuto “ti rovino la vita come tu hai rovinato la mia”.
3. In ordine al danno non patrimoniale dedotto da Parte_3
Per quanto concerne la quantificazione del danno non patrimoniale richiesto da nonché la derivazione causale dello stesso dall'evento lesivo Parte_3
Pag. 17 a 38 accertato in sede penale (“Non vi è dubbio che le lesioni in diagnosi debbono essere considerate direttamente ed esclusivamente dipendenti dall'evento traumatico e ad esso legate da stretto rapporto di causa effetto.”, cfr. C.T.U. medico-legale depositata il 16.12.2022), va evidenziato che si condividono le risultanze della C.T.U. medico-
legale espletata, fondata sull'esame diretto della danneggiata, anche con l'ausilio di uno psichiatra, nonché su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti,
poiché motivata con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
In particolare, il Consulente ha così risposto ai quesiti formulati: “1) Nel sinistro di cui
è causa, la perizianda riportò: Disturbo dell'adattamento, con ansia ed umore
depresso misti, secondario a pregressa aggressione fisica, complicato da condotte di
evitamento. Esiti di trauma craniofacciale non commotivo con frattura
pluriframmentaria delle ossa nasali, trattata con intervento di riduzione e
tamponamento nasale anteriore e successivo intervento di settorinoplastica per
deviazione post traumatica del setto anteriore e posteriore della piramide nasale
consistenti in dolore locale ed allegato deficit respiratorio. 2) La durata della
incapacità temporanea assoluta e parziale al cinquanta per cento può essere
quantificata nella misura di 30 (trenta) giorni (l'assoluta) e di 40 (quaranta) giorni (la parziale al 50%). 3) Gli esiti permanenti di cui alla diagnosi medico-legale possono
essere valutali nella misura del 12% (dodici per cento) della totale intesa come
esclusivo danno biologico e coincidente con la riduzione della capacità lavorativa
generica. 4) Gli esiti di cui sopra non incidono sulla specifica attività lavorativa della
perizianda. 5) Non sono residuati, dall'incidente cui è causa, menomazioni della integrità fisiognomica. 6) Non si ritiene che allo stato, gli esiti permanenti possano essere in qualche modo emendati. 7) L'ammontare delle spese mediche sostenute deve
Pag. 18 a 38 essere liquidato a presentazione di ricevuta di spesa. Non si prevedono spese future.”
(cfr. C.T.U. medico-legale depositata il 16.12.2022).
Il Consulente ha altresì evidenziato quanto segue in risposta alle osservazioni formulate dai CC.TT.PP.:
i. con riguardo alle osservazioni di parte attrice, concernenti la quantificazione del danno prospettata: “(…) la espressività clinica del disturbo psichiatrico non si
estrinseca con modalità tale da giustificare il massimo del valore tabellare. Lo stesso
dicasi per la lesione delle ossa nasali che ha residuato un lievissimo deficit di
canalizzazione anche perché ha giovato dell'intervento correttivo di rinosettoplastica.”;
ii. con riguardo alle osservazioni di parte convenuta, concernenti la valutazione di natura psichiatrica in ordine alla sussistenza di una condizione depressiva e all'utilizzo di test psicometrici: “La diagnosi cui i CC.TT.U. sono pervenuti (“disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti”) trova conferma sia sulla base della documentazione sanitaria, in quanto già altri specialisti hanno oggettivato il disturbo dell'adattamento correlandolo a sintomi ansiosi ed a sintomi depressivi, sia sulla base del colloquio clinico effettuato in corso delle OO.PP. (…) e sia sulla base delle risultanze del test psicodiagnostico clinico (…) stante anche le documentate
prescrizioni con antidepressivi, a base di Escitalopram, che non sono considerabili
come antidepressivi blandi (…) l'aggiunta dei test psicodiagnostici è utilizzata solo come complementare ed ulteriore conferma della valutazione clinica effettuata (che
resta in ogni caso prevalente) e come eventuale indicatore della espressione di gravità
del disturbo (…) i test psicodiagnostici non orientano la diagnosi e l'espressività clinica della psicopatologia osservata poiché, come detto, i test psicodiagnostici sono
Pag. 19 a 38 accertamenti complementari all'indagine clinica e permettono di cogliere elementi psichici sulla personalità della perzianda e non sulla espressione clinica dei sintomi
(…).” (cfr. C.T.U. medico-legale depositata il 16.12.2022).
Il Consulente, quindi, ha accertato che i postumi permanenti riportati da Pt_3
da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di futuro miglioramento, incidono
[...]
nella misura del 12% sulla sua complessiva validità psico-fisica (da ritenersi, pertanto,
comprensiva delle lesioni di natura psichiatrica). A causa di tali lesioni, la danneggiata ha subito un'invalidità temporanea assoluta di giorni 30, seguita da un successivo periodo di giorni 40 di invalidità temporanea parziale al 50%.
Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.
1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.
Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”.
La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività
delle tabelle elaborate presso il Tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione
Pag. 20 a 38 quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n.
13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di NO assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di NO senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di NO è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di
Pag. 21 a 38 applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile,
secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione, si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psico-fisica subito da Parte_3
va quantificato come segue:
a) quello permanente, tenuto conto dell'età di all'epoca dell'evento Parte_3
lesivo (17 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (12%), nella misura di €
30.941,15, in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma;
b) quello temporaneo, in complessivi € 6.403,50 (di cui € 3.842,10 corrispondenti a giorni 30 di inabilità assoluta, ed € 2.561,40 corrispondenti a giorni 40 di inabilità
temporanea parziale al 50%).
Pag. 22 a 38 Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte convenuta nella memoria di replica, segnatamente con riguardo alla opinabilità delle valutazioni espresse dal Consulente circa la componente di natura psichiatrica del danno biologico
(“Orbene, la valutazione del danno psichico può essere per sua stessa natura fortemente variabile, in quanto inevitabilmente legata ad una soggettività personale,
come peraltro rilevato anche dal CTU che nella sua perizia ha accennato a questo aspetto (…) sussiste un ragionevole dubbio riguardo al nesso causa/effetti del danno richiesto, soprattutto a distanza di tempo così considerevole;
ed il lasso di tempo
trascorso senz'altro non aiuta a valutare adeguatamente, ora per allora, neanche più gli effetti.”, cfr. memoria di replica di depositata il 30.09.2024), tenuto Controparte_1
conto del fatto che l'esito delle operazioni peritali (in particolare, del colloquio clinico)
ha trovato riscontro nelle valutazioni di altri specialisti – come dimostrato dalla documentazione medica versata in atti e richiamata dallo stesso Consulente (cfr. C.T.U.
medico-legale depositata il 16.12.2022, pp. 2-10) – peraltro, espresse in un tempo antecedente la consulenza in questione, a partire dallo stesso mese di agosto del 2009,
periodo in cui erano state poste in essere le condotte delittuose ai danni di Pt_3
[...]
3.1. Personalizzazione in aumento
In ordine alla personalizzazione in aumento dedotta con riguardo al danno subito da occorre chiarire che tale operazione deve tenere conto del fatto che il Parte_3
grado di invalidità permanente indicato da un “barème” medico-legale esprime di per sé in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona.
Pag. 23 a 38 In particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno aventi identica natura, che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali,
denominazioni.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate e provate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è
consentito – con motivazione analitica e non stereotipata – incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 11.11.2019, n. 28988, secondo cui: “In tema di danno non patrimoniale
da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o
dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (…) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in
presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e
provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da
pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano
alcuna “personalizzazione” in aumento.”, così in massima ufficiale;
in senso analogo:
Cass. Civ., Sez. VI-III, 07.05.2018, n. 10912).
Di conseguenza, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgono a superare
Pag. 24 a 38 le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, si può procedere alla personalizzazione del danno,
dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgono a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata assicurata dalle previsioni tabellari, da queste ultime distinguendosi, siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore del danneggiato o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali dello stesso, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento,
meritevoli di tradursi in una differente (sia nel senso dell'incremento o della riduzione) considerazione in termini monetari (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.05.2018, n. 11754, secondo cui: “(…) il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano
a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione
forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno (…), dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di
peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca,
e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, (…) la
S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno
non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed
interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di
apprezzamento).”, così in massima ufficiale;
nello stesso senso: Cass. Civ., Sez. III,
21.09.2017, n. 21939).
Inoltre, gli elementi e le circostanze di fatto che possono essere utilizzati per una
Pag. 25 a 38 eventuale personalizzazione in caso di risarcimento del danno alla persona, integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 18.11.2014, n.
24471: “In tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.”, così in massima ufficiale).
Nella specie, con riguardo a quanto dedotto da in ordine alla Parte_3
personalizzazione in aumento del danno subito dalla stessa, le prove testimoniali assunte nel giudizio – in particolare, quelle di: i. (cfr. verbale di Testimone_1
udienza del 21.11.2024, sub capp. a, b, c, d, i); ii. (cfr. verbale di Testimone_3
udienza del 21.11.2024, sub cap. i); iii. (“Ho conosciuto Testimone_4 Pt_3
il secondo anno di università, ricordo che ha ripetuto l'esame di diritto
[...]
commerciale una volta, quando pur venendo all'università non se la sentì di affrontarlo, ricordo anche che prima degli esami rimetteva (…) Voglio precisare che continuo a tutt'oggi a frequentare con cui ho studiato sia durante Parte_3
l'università che per il concorso da Notaio. Confermo che soffriva e soffre tutt'oggi di
attacchi di ansia, di pianti improvvisi soprattutto quando ricorda la vicenda in esame.
Ricordo che soprattutto il primo anno in cui l'ho conosciuta soffriva di depressione”, cfr. verbale di udienza del 28.11.2024, sub capp. c, i); iv. (“Conosco Tes_5
dal periodo dell'università. Ricordo che abbiamo iniziato a Parte_3
frequentarci di più a partire dal terzo anno e che per alcuni esami lei non si presentava
Pag. 26 a 38 alla sessione d'appello (…) Sapevo, perché me l'aveva detto lei, che non riusciva ad affrontare gli esami per un'ansia da prestazione (…) Posso dire di averla frequentata
assiduamente anche durante il corso da Notaio e posso dire che in quel periodo si
sfogava con me. È capitato che piangesse e che mi chiamasse per telefono per dirmi che aveva attacchi di panico”, cfr. verbale di udienza del 28.11.2024, sub capp. c, i);
v. (“Posso dire che tra il prima e il dopo l'aggressione, Testimone_6 Pt_3
aveva avuto un totale cambio di abitudini anche per quanto riguarda le sue
frequentazioni. Ricordo, ad esempio, che si allontanò dai compagni di scuola in quanto
non era stata capita da questi e ricordo anche che ci fu un grande cambiamento di umore, dall'essere una ragazza allegra era diventata improvvisamente adulta”,
nonché sub capp. a, b, cfr. verbale di udienza del 28.11.2024); vi. Testimone_7
(“Posso dire che in occasione del mio addio di nubilato avevo organizzato una festa con gli amici e nonostante fosse stata invitata lei non volle venire perché si Pt_3
sentiva a disagio con tanta gente. Tanto che alla fine organizzai un'altra festa con pochi intimi solo cugine per consentirle di partecipare”, cfr. verbale di udienza del
28.11.2024, sub capp. e, i) – unitamente al fatto che il danno subito dalla danneggiata veniva riportato in conseguenza di condotte delittuose di natura dolosa perpetrate nel contesto di un rapporto sentimentale a ridosso del compimento del suo diciottesimo compleanno, consentono di ritenere provata la sussistenza di specifiche circostanze di fatto che valgono, con riguardo al danno in esame, a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari.
Affermata la riconoscibilità della personalizzazione in aumento dedotta da Pt_3
giova evidenziare che il Tribunale di Roma non ha adottato un'apposita tabella
[...]
Pag. 27 a 38 da utilizzare in relazione alla quantificazione dell'aumento in esame, che viene effettuata in misura non predeterminata e che, tenuto conto di tutti gli elementi e le circostanze di fatto innanzi richiamati, nonché dell'entità dei postumi permanenti riportati dalla danneggiata, si stima equo liquidare nel 15% del danno biologico riconosciuto alla stessa – quantificato nella misura di € 30.941,15 – corrispondenti a €
4.641,17.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente riconosciuto a Parte_3
va liquidato in € 41.985,82, comprensivi di: i. € 30.941,15 per il danno biologico al
12%; ii. € 4.641,17 per la personalizzazione in aumento al 15%; iii. € 6.403,50 per l'invalidità temporanea.
Non osta alle conclusioni che precedono quanto da ultimo dedotto da parte convenuta con memoria di replica in ordine alla personalizzazione in aumento del danno subito da (“Non vi è prova in atti, al contrario, della tipica e speciale Parte_3
peculiarità del danno necessaria per giustificare l'ammontare del risarcimento straordinario ed extra-tabellare richiesto dalla controparte. Ripercorrendo quanto emerso dall'esame testimoniale si osserva infatti che la triste esperienza, sebbene
grave ed orribile, fortunatamente non ha intaccato il progetto di vita della vittima, che
ha dimostrato grande resilienza coltivando una fitta rete di valide amicizie e
completando un importante percorso di studi che l'ha condotta ad esercitare la
professione notarile, dopo aver superato il difficile concorso”, cfr. memoria di replica di depositata il 13.01.2025), poiché la professione attualmente Controparte_1
esercitata dalla danneggiata, nonché le amicizie che quest'ultima ha coltivato nel corso del tempo, non comportano di per sé l'esclusione del pregiudizio patito dalla stessa – diverso e maggiore rispetto ai casi consimili – tale da consentire la personalizzazione
Pag. 28 a 38 del danno in questione, tenuto conto di quanto emerso dal compendio probatorio innanzi richiamato con riguardo, in particolare, agli stati di ansia e di panico dalla stessa affrontati durante tutto il proprio percorso di studi e alle limitazioni per lungo tempo sussistenti rispetto alla piena estrinsecazione delle proprie relazioni sociali, quali conseguenze dell'aggressione subita.
4. In ordine al danno non patrimoniale dedotto da e Parte_1 Parte_2
In ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da
[...]
e genitori di segnatamente con riguardo Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla dedotta sofferenza interiore derivante dalle lesioni di natura dolosa subite dalla figlia, nonché allo stravolgimento delle loro abitudini di vita e al turbamento delle relazioni familiari determinato dalle condotte delittuose subite da quest'ultima, occorre premettere che il Tribunale di Roma, già dal 2019, ha deciso di adottare una tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
La tabella è destinata ad agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 24.04.2019, n. 11212, secondo cui: “Il danno non patrimoniale,
consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in
modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova
presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei
rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. (Nella specie, la
Pag. 29 a 38 S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto insussistente o, comunque,
pienamente ristorato con il riconoscimento del danno biologico proprio, il danno
cosiddetto parentale patito dalla ricorrente per le lesioni subite dal convivente a
seguito di un sinistro, omettendo di considerare l'entità non lieve delle lesioni
personali riportate dal danneggiato, quantificate al 79%, e la relativa incidenza
sull'ambito dinamico-relazionale della stessa ricorrente).”, così in massima ufficiale;
nello stesso senso: Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2788) tenuto conto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è ipotizzabile un discrimine basato sulla misura delle lesioni, ma sulla prova della esistenza di un pregiudizio risarcibile (Cass.
Civ., Sez. III, 20.01.2023, n. 1752, secondo cui in tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione di congiunto;
nonché Cass. Civ.,
Sez. III, 17.05.2023, n. 13540: “È affermazione consolidata nella giurisprudenza di
questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a
causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno
non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in
relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed
anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile
con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche
da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass.
Pag. 30 a 38 n. 8546 del 2008) (…). Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra
le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi
familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per
le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019;
Cass. n. 7748 del 2020). Si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste in effetti
alcun “limite” normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano
particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova:
il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere
di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un
danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la
sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione
– danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del
2022)”; in senso sostanzialmente analogo: Cass. Civ., Sez. III, n. 1752 del 20.01.2023, secondo cui: “il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva: v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541, Cass.
sez. 3, 8 aprile 2020 n. 7748 e Cass. sez. 3, 24 aprile 2019 n. 11212 –, ha l'onere di
dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale”).
Pag. 31 a 38 Le superiori considerazioni debbono essere integralmente condivise e fatte proprie nella presente sede senza ulteriori motivazioni, non avendo le parti proposto argomenti di segno contrario in punto di diritto.
Nella specie, con riguardo a quanto dedotto dai genitori di in ordine Parte_3
alla sofferenza interiore derivante dalle lesioni di natura dolosa subite dalla figlia, la componente di danno biologico concernente il “disturbo dell'adattamento, con ansia ed umore depresso misti, secondario a pregressa aggressione fisica, complicato da
condotte di evitamento” (cfr. C.T.U. medico-legale depositata il 16.12.2022) riportata dalla stessa – peraltro, all'età di soli 18 anni – consente di ritenere sussistente in via presuntiva la sofferenza lamentata, in ragione del rapporto di stretta parentela intercorrente tra gli attori, all'epoca dei fatti conviventi, tenuto altresì conto che parte convenuta non ha dedotto né dimostrato alcunché in ordine all'assenza del legame in questione.
Inoltre, con riguardo a quanto dedotto dai genitori di in ordine allo Parte_3
stravolgimento delle abitudini di vita e al turbamento delle relazioni familiari derivanti dalle condotte delittuose subite dalla figlia, le prove testimoniali assunte nel giudizio –
in particolare, quelle di: i. (cfr. verbale di udienza del Testimone_1
21.11.2024, sub capp. e, f, g, h); ii. (“Posso dire che per un lungo Testimone_2
periodo i signori e non lasciavano sola la figlia perché Parte_2 Parte_1
credo soffrisse di attacchi di panico. Ricordo che la madre a ridosso della vicenda non
si allontanava mai e dopo se usciva faceva subito rientro a casa. Ricordo che io
insieme alla madre, solo per accompagnarla, frequentammo un gruppo di sostegno
finalizzato a capire come poter aiutare la figlia (…) sono a conoscenza di un'alternanza dei genitori per stare con la figlia e sono a conoscenza anche che la
Pag. 32 a 38 madre a volte non si recava a lavoro”, cfr. verbale di udienza del 21.11.2024, sub capp.
g, h); iii. (cfr. verbale di udienza del 21.11.2024, sub capp. g, h); iv. Testimone_3
(“Posso dire che in quel periodo frequentavo assiduamente Testimone_6 Pt_3
e nonostante noi della compagnia fossimo automuniti lei usciva solo se accompagnata
dal padre che la veniva a riprendere a fine serata (…) ero solito trascorrere almeno
una settimana ad agosto a Senigallia in prossimità del suo compleanno. Ricordo che
nonostante la sua abitazione fosse di fronte allo stabilimento balneare NN veniva
comunque accompagnata sempre dai genitori”, cfr. verbale di udienza del 28.11.2024, sub capp. e, f); v. (“Posso dirlo in quanto capitava spesso, anche Testimone_7
a Senigallia, di incontrare il papà di che aspettava la figlia che era uscita con Pt_3
gli amici”, cfr. verbale di udienza del 28.11.2024, sub cap. e) – consentono di ritenere provata la sussistenza della componente di danno riflesso in esame.
Pertanto, va accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da e Parte_1 Parte_2
Affermata la riconoscibilità del danno in esame nel caso di specie, giova evidenziare che il Tribunale di Roma ha adottato un'apposita tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima di lesioni, comprendente tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico- relazionale.
In particolare, è stato elaborato un sistema di punteggi in funzione della relazione di parentela con il danneggiato, dell'età del danneggiato e dell'età del parente da risarcire, il cui totale va moltiplicato per il coefficiente relativo al numero di soggetti coinvolti nell'assistenza, in base al principio che gli effetti negativi sono attenuati in presenza di una pluralità di vittime secondarie.
Pag. 33 a 38 Occorre, poi, evidenziare che il punto comprende le due diverse componenti del danno
“morale”, vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto e quello dinamico-
relazionale. Pertanto, si è ritenuto di prevedere un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame: un importo quantificato in € 3.474,00 (così aggiornato al 2023) per il danno relativo all'aspetto interiore e un importo compreso tra € 3.474,00 ed € 2.450,00 (così aggiornato al 2023) per il danno relativo alla componente dinamico- relazionale.
Va aggiunto che il diritto alla seconda componente del punto può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato, tenuto conto della presenza o meno del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di un'assistenza per il futuro.
Nella specie, va rilevato che – alla data in cui venivano poste in essere le condotte delittuose da parte dell'odierno convenuto (06.08.2009) – la vittima primaria Pt_3
era in procinto di compiere 18 anni, mentre la madre aveva
[...] Parte_1
42 anni e il padre aveva 61 anni (come desumibile dall'atto di citazione). Parte_2
Per quanto concerne la componente dinamico-relazione del danno in questione, tenuto conto del fatto che in favore della vittima primaria non sono stati Parte_3
riconosciuti sussidi pubblici o profili risarcitori concernenti la fruizione di un'assistenza per il futuro, compete nel caso di specie l'importo massimo di € 3.474,00, riconoscibile in favore di entrambi i genitori quali soggetti obbligati all'assistenza della figlia.
Pertanto, facendo applicazione dei richiamati principi, il danno riflesso sofferto da
è quantificabile in € 22.678,27 (€ 6.948,00 x 27,2 punti – Parte_1
Pag. 34 a 38 considerando: 20 punti per la relazione parentale, 9 punti per l'età del danneggiato, 5 punti per l'età del parente da risarcire, nonché un coefficiente collegato al numero dei soggetti tenuti all'assistenza per legge pari a 0,8 – x 12%), e quello sofferto da Pt_2
è quantificabile in € 21.344,25 (€ 6.948,00 x 25,6 punti – considerando: 20
[...]
punti per la relazione parentale, 9 punti per l'età del danneggiato, 3 punti per l'età del parente da risarcire, nonché un coefficiente collegato al numero dei soggetti tenuti all'assistenza per legge pari a 0,8 – x 12%).
5. In ordine al danno patrimoniale
Con riguardo al danno patrimoniale dedotto da parte attrice, sono state prodotte ricevute di pagamento per il complessivo importo di € 9.670,35 (cfr. all. 37, 38, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49 e 52 all'atto di citazione), da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore di e consistente nelle Parte_1 Parte_2
spese mediche sostenute per le cure della figlia di . Parte_3
Sono da escludersi dal computo relativo alla quantificazione del danno patrimoniale in questione le fatture rimborsate a termini di polizza (cfr. all. 34, 35 e 36 all'atto di citazione), le mere fatture non attestanti l'avvenuto pagamento (cfr. all. 39, 40 e 41
all'atto di citazione), nonché i promemoria in attesa del saldo relativi alle perizie medico-legali di parte (cfr. all. 50 e 51 all'atto di citazione).
6. Interessi e rivalutazione monetaria
Sull'importo riconosciuto a parte attrice maturano interessi e rivalutazione, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il
Pag. 35 a 38 credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che parte attrice, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più
comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT,
obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante appare equamente parametrabile al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità
della somma ex art.1224 c.c.
Trattandosi di illecito extracontrattuale la devalutazione deve essere effettuata alla data di verificazione dell'evento lesivo.
Sulla somma complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria – una volta liquidata – assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda.
Vanno poste a carico definitivo della parte convenuta le spese relative alla C.T.U.
medico-legale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
Pag. 36 a 38 ACCERTA la responsabilità civile di per le condotte Controparte_1
delittuose commesse in Senigallia in data 06.08.2009, ascrittegli nel procedimento penale conclusosi con sentenza n. 1710/2016 della Corte di Appello di Ancona, passata in giudicato;
CONDANNA al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_1
favore di , che liquida in € 41.985,82, oltre interessi e Parte_3
rivalutazione come in motivazione, e interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_1
favore di , che liquida in € 22.678,27, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come in motivazione, e interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA al risarcimento del danno non patrimoniale in Controparte_1
favore di , che liquida in € 21.344,25, oltre interessi e rivalutazione Parte_2
come in motivazione, e interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA al risarcimento del danno patrimoniale in Controparte_1
favore di e , che liquida in € 9.670,35, oltre Parte_1 Parte_2
interessi e rivalutazione come in motivazione, e interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
parte attrice, che liquida in € 14.103,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al rimborso delle spese vive pari a € 557,99, da distrarsi in favore dei difensori
Pag. 37 a 38 di parte attrice dichiaratisi antistatari;
PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese della C.T.U. medico-
legale espletata.
Così deciso in Roma, il 04.02.2025
Il GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
Pag. 38 a 38