CASS
Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di contratto di agenzia, l'indennità meritocratica costituisce, ai sensi dell'art. 13 dell'AEC del 19 febbraio 2009, unitamente a quella di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, uno dei tre emolumenti che compongono l'indennità di cessazione del rapporto, ne consegue che anche l'indennità meritocratica in applicazione della previsione di cui all'art. 1751 c.c. non è dovuta quando la risoluzione del contratto è provocata da un'inadempienza dell'agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/10/2024, n. 28109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28109 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 17977-2021 proposto da: DEUTSCHE BANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMMASO MASSIMO GOFFREDO;
- ricorrente -
contro ORICCHIO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell'avvocato MARCO ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ON LO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1027/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 135/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2024 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Oggetto R.G.N. 17977/2021 Cron. Rep. Ud. 02/10/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 28109 Anno 2024 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 31/10/2024 Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato FEDERICO HERNANDEZ;
uditi gli avvocati ON LO, MARCO ROSSI. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma parzialmente riformando la sentenza del tribunale, aveva condannato UT AN SP a pagare a SS CC, quale agente, l’indennità meritocratica pari ad E. 81.759,04; la stessa corte aveva poi ritenuto sostenuto da giusta causa il recesso dal contratto adottato dalla Banca, per il comportamento tenuto dall’CC, consistente nell’aver disposto il rifiuto della richiesta di mutuo indirizzata alla Banca da due clienti, senza esserne autorizzato, anche utilizzando, a tal fine, carta intestata della stessa Banca, in tal modo facendo sembrare che il diniego del mutuo provenisse dalla Banca. La corte territoriale escludendo la spettanza all’CC dell’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità di cessazione del rapporto, attesa la giusta causa di recesso, aveva invece ritenuto dovuta l’indennità meritocratica, in quanto slegata dalla addebitabilità del recesso all’agente. In particolare, la corte, sul punto, aveva ritenuto che, diversamente dalle altre indennità, quella meritocratica fosse subordinata solo all’avere l’agente procurato nuovi clienti e alla circostanza che il preponente continui a ricevere vantaggi sostanziali derivanti dagli affari con tali clienti. Avverso detta decisione UT AN SP proponeva ricorso affidato ad un solo motivo, anche coltivato con successiva memoria, cui resisteva con controricorso SS CC. L’Ufficio della Procura Generale depositava memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con unico motivo è dedotta la violazione dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. in riferimento all’art. 1751 c.c. e art. 13, p.4, punto III, AEC 19 febbraio 2009 Con tale motivo si censura l’interpretazione della norma contrattuale e di quella codicistica come assunta dal giudice d’appello. In particolare, è denunciata la mancata considerazione di come l’indennità meritocratica, nel testo contrattuale, sia definita “aggiuntiva” rispetto all’indennità di risoluzione del rapporto e alla indennità di clientela, e debba pertanto seguirne le sorti, anche in ragione della finalità propria dell’indennità in questione, fortemente premiale per l’agente e, dunque, in contrasto con le ragioni di inadempimento del contratto determinative del recesso del committente. Preliminare all’esame delle ragioni di merito della censura è la valutazione delle eccezioni sollevate dal controricorrente circa la mancata allegazione dell’Accordo nelle due diverse stesure, in ciascuna delle quali la disposizione relativa alla indennità meritocratica era contenuta in differente norma (art. 12 nella prima stesura poi diventato art. 13 nella stesura definitiva). Conseguente a tale rilevata carenza era poi l’eccepita carenza di specificazione e autosufficienza della stessa censura. Dette eccezioni sono infondate. Si osserva preliminarmente che il testo dell’accordo in questione è contenuto nel fascicolo del giudizio di legittimità e dunque consente la verifica di quanto già indicato, sia pur parzialmente per quanto di interesse, nel corpo degli atti del processo. Come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass n. 7068/22 Cass. n. 19378/2021), l'onere imposto dalla predetta disposizione dev'essere inteso, conformemente al principio di strumentalità delle forme processuali e nel rispetto dell'art. 111 Cost., letto in coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli, e può quindi ritenersi adempiuto anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale sulla quale si basano principalmente le doglianze proposte, a condizione che nei precedenti gradi di giudizio sia stato prodotto il testo integrale del contratto collettivo e nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, sia inclusa la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene (cfr. Cass., Sez. I, 6/06/2019, nn. 15415, 15416 e 15417; 31/05/2019, n. 14940; Cass., Sez. lav., 7/07/2014, n. 15437). Non dirimente è poi la differente collocazione della disposizione in articoli diversi (art. 12 della prima stesura dell’Accordo e art. 13 nel testo definitivo), in quanto le parti non sollevano alcun dubbio parti circa il medesimo contenuto della disposizione, mantenuto esattamente immutato in entrambi i testi. Venendo al merito della questione, come già indicato, la corte di appello ha ritenuto slegata l’indennità meritocratica dalle condizioni previste per le altre indennità considerate dall’Accordo del 2009 e, in particolare, dall’imputabilità o meno all’agente del recesso del preponente. Nel caso in esame il recesso era avvenuto per giusta causa consistente nell’avere, l’agente, disposto il rifiuto della richiesta di mutuo indirizzata alla Banca da due clienti, senza esserne autorizzato, anche utilizzando a tal fine carta intestata della stessa Banca, in tal modo facendo sembrare che il diniego del mutuo provenisse dalla Banca. La corte territoriale aveva negato le altre indennità perché il recesso era addebitabile all’agente come previsto dall’art. 12(successivamente divenuto art.13) AEC 2009 . Occorre precisare che la regola generale per l’indennità in caso di cessazione del rapporto è dettata dall’art. 1751 c.c., che espressamente prevede che l’indennità non sia dovuta quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all’agente, inadempienza che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. L’art. 12/13 dell’AEC prevede con riguardo alla Indennità di fine rapporto quanto segue: “Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti: - il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, I comma, Codice Civile;
- il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti” Come si evince dall’incipit, la disposizione riportata ha la finalità di dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto. Le indennità previste dalla disposizione collettiva sono dunque da inquadrare nella norma codicistica, di cui sono esplicitazione concreta e, tra esse, lo è anche l’indennità meritocratica, con la conseguenza che pure per quest’ultima vale il disposto dell’art. 1751 c.c. che nega il diritto all’indennità quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto L’interpretazione dalla corte territoriale risulta dunque non corrispondente al dettato normativo poiché esclude che l’inadempienza imputabile all’agente possa far venir meno il diritto all’indennità meritocratica. La corretta lettura delle disposizioni evidenzia, invece, la medesima cornice di riferimento per tutte e tre le indennità contenute nell’art. 13, costituita dall’art. 1751 c.c. e, pertanto, la vincolatività, per le tre indennità, delle condizioni necessarie per la loro erogazione, quale l’assenza di ragioni di inadempienza imputabili all’agente. Il legame tra le indennità e le condizioni che le legittimano è poi dimostrato anche dall’ulteriore previsione contenuta nell’art. 13 citato, secondo cui la corresponsione dell’indennità meritocratica è dovuta “nel solo caso in cui l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 codice civile”. Siffatta parametrazione rende evidente come la disciplina di essa subisca in positivo, ma anche in negativo, l’influenza dell’ammontare delle altre due indennità, con la conseguenza che il loro mancato riconoscimento, come nella specie, causato dall’imputabilità all’agente dell’inadempienza che ha condotto alla risoluzione del rapporto, ne impedisce la liquidazione e la corresponsione. Per le ragioni esposte deve dunque ritenersi fondato il motivo proposto. Poiché la corte di merito non ha considerato i suddetti principi, così interpretando non correttamente l’assetto normativo da applicare, la sentenza deve essere cassata e rimessa la causa alla corte territoriale, in diversa composizione, perché dia applicazione ai principi su riportati, anche decidendo sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche
- ricorrente -
contro ORICCHIO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell'avvocato MARCO ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ON LO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1027/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 135/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2024 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Oggetto R.G.N. 17977/2021 Cron. Rep. Ud. 02/10/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 28109 Anno 2024 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 31/10/2024 Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato FEDERICO HERNANDEZ;
uditi gli avvocati ON LO, MARCO ROSSI. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma parzialmente riformando la sentenza del tribunale, aveva condannato UT AN SP a pagare a SS CC, quale agente, l’indennità meritocratica pari ad E. 81.759,04; la stessa corte aveva poi ritenuto sostenuto da giusta causa il recesso dal contratto adottato dalla Banca, per il comportamento tenuto dall’CC, consistente nell’aver disposto il rifiuto della richiesta di mutuo indirizzata alla Banca da due clienti, senza esserne autorizzato, anche utilizzando, a tal fine, carta intestata della stessa Banca, in tal modo facendo sembrare che il diniego del mutuo provenisse dalla Banca. La corte territoriale escludendo la spettanza all’CC dell’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità di cessazione del rapporto, attesa la giusta causa di recesso, aveva invece ritenuto dovuta l’indennità meritocratica, in quanto slegata dalla addebitabilità del recesso all’agente. In particolare, la corte, sul punto, aveva ritenuto che, diversamente dalle altre indennità, quella meritocratica fosse subordinata solo all’avere l’agente procurato nuovi clienti e alla circostanza che il preponente continui a ricevere vantaggi sostanziali derivanti dagli affari con tali clienti. Avverso detta decisione UT AN SP proponeva ricorso affidato ad un solo motivo, anche coltivato con successiva memoria, cui resisteva con controricorso SS CC. L’Ufficio della Procura Generale depositava memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con unico motivo è dedotta la violazione dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. in riferimento all’art. 1751 c.c. e art. 13, p.4, punto III, AEC 19 febbraio 2009 Con tale motivo si censura l’interpretazione della norma contrattuale e di quella codicistica come assunta dal giudice d’appello. In particolare, è denunciata la mancata considerazione di come l’indennità meritocratica, nel testo contrattuale, sia definita “aggiuntiva” rispetto all’indennità di risoluzione del rapporto e alla indennità di clientela, e debba pertanto seguirne le sorti, anche in ragione della finalità propria dell’indennità in questione, fortemente premiale per l’agente e, dunque, in contrasto con le ragioni di inadempimento del contratto determinative del recesso del committente. Preliminare all’esame delle ragioni di merito della censura è la valutazione delle eccezioni sollevate dal controricorrente circa la mancata allegazione dell’Accordo nelle due diverse stesure, in ciascuna delle quali la disposizione relativa alla indennità meritocratica era contenuta in differente norma (art. 12 nella prima stesura poi diventato art. 13 nella stesura definitiva). Conseguente a tale rilevata carenza era poi l’eccepita carenza di specificazione e autosufficienza della stessa censura. Dette eccezioni sono infondate. Si osserva preliminarmente che il testo dell’accordo in questione è contenuto nel fascicolo del giudizio di legittimità e dunque consente la verifica di quanto già indicato, sia pur parzialmente per quanto di interesse, nel corpo degli atti del processo. Come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass n. 7068/22 Cass. n. 19378/2021), l'onere imposto dalla predetta disposizione dev'essere inteso, conformemente al principio di strumentalità delle forme processuali e nel rispetto dell'art. 111 Cost., letto in coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli, e può quindi ritenersi adempiuto anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale sulla quale si basano principalmente le doglianze proposte, a condizione che nei precedenti gradi di giudizio sia stato prodotto il testo integrale del contratto collettivo e nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, sia inclusa la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene (cfr. Cass., Sez. I, 6/06/2019, nn. 15415, 15416 e 15417; 31/05/2019, n. 14940; Cass., Sez. lav., 7/07/2014, n. 15437). Non dirimente è poi la differente collocazione della disposizione in articoli diversi (art. 12 della prima stesura dell’Accordo e art. 13 nel testo definitivo), in quanto le parti non sollevano alcun dubbio parti circa il medesimo contenuto della disposizione, mantenuto esattamente immutato in entrambi i testi. Venendo al merito della questione, come già indicato, la corte di appello ha ritenuto slegata l’indennità meritocratica dalle condizioni previste per le altre indennità considerate dall’Accordo del 2009 e, in particolare, dall’imputabilità o meno all’agente del recesso del preponente. Nel caso in esame il recesso era avvenuto per giusta causa consistente nell’avere, l’agente, disposto il rifiuto della richiesta di mutuo indirizzata alla Banca da due clienti, senza esserne autorizzato, anche utilizzando a tal fine carta intestata della stessa Banca, in tal modo facendo sembrare che il diniego del mutuo provenisse dalla Banca. La corte territoriale aveva negato le altre indennità perché il recesso era addebitabile all’agente come previsto dall’art. 12(successivamente divenuto art.13) AEC 2009 . Occorre precisare che la regola generale per l’indennità in caso di cessazione del rapporto è dettata dall’art. 1751 c.c., che espressamente prevede che l’indennità non sia dovuta quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all’agente, inadempienza che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. L’art. 12/13 dell’AEC prevede con riguardo alla Indennità di fine rapporto quanto segue: “Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto. A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti: - il primo, denominato Indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità; - il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, I comma, Codice Civile;
- il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti” Come si evince dall’incipit, la disposizione riportata ha la finalità di dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi. particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto. Le indennità previste dalla disposizione collettiva sono dunque da inquadrare nella norma codicistica, di cui sono esplicitazione concreta e, tra esse, lo è anche l’indennità meritocratica, con la conseguenza che pure per quest’ultima vale il disposto dell’art. 1751 c.c. che nega il diritto all’indennità quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto L’interpretazione dalla corte territoriale risulta dunque non corrispondente al dettato normativo poiché esclude che l’inadempienza imputabile all’agente possa far venir meno il diritto all’indennità meritocratica. La corretta lettura delle disposizioni evidenzia, invece, la medesima cornice di riferimento per tutte e tre le indennità contenute nell’art. 13, costituita dall’art. 1751 c.c. e, pertanto, la vincolatività, per le tre indennità, delle condizioni necessarie per la loro erogazione, quale l’assenza di ragioni di inadempienza imputabili all’agente. Il legame tra le indennità e le condizioni che le legittimano è poi dimostrato anche dall’ulteriore previsione contenuta nell’art. 13 citato, secondo cui la corresponsione dell’indennità meritocratica è dovuta “nel solo caso in cui l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al massimo previsto dal terzo comma dell’art. 1751 codice civile”. Siffatta parametrazione rende evidente come la disciplina di essa subisca in positivo, ma anche in negativo, l’influenza dell’ammontare delle altre due indennità, con la conseguenza che il loro mancato riconoscimento, come nella specie, causato dall’imputabilità all’agente dell’inadempienza che ha condotto alla risoluzione del rapporto, ne impedisce la liquidazione e la corresponsione. Per le ragioni esposte deve dunque ritenersi fondato il motivo proposto. Poiché la corte di merito non ha considerato i suddetti principi, così interpretando non correttamente l’assetto normativo da applicare, la sentenza deve essere cassata e rimessa la causa alla corte territoriale, in diversa composizione, perché dia applicazione ai principi su riportati, anche decidendo sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche