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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5194 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 1406/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. (formulazione ante Cartabia) del Tribunale di
Torre Annunziata, n. 621/2021 del 5.3.2021, avente ad oggetto responsabilità professionale sanitaria e vertente:
TRA
in persona del l.r.p.t. Parte_1
(p. IVA n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolino Iacovone, del Foro di Isernia P.IVA_1
(c.f. n. , congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Ivan Scafuro (c.f. n. C.F._1
), per mandato in calce all'atto di appello nel fascicolo telematico, indirizzi C.F._2
PEC e;
Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
(c.f. n. ), rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado, allegata al fascicolo telematico che la contiene, dagli avv.ti Silvana Foggia (c.f. n. ) e Ivan Giannino (c.f. n. C.F._4
1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in C.F._5
Sorrento, alla via Capo 4, i quali procuratori chiedono di ricevere le comunicazioni del presente procedimento al n. fax 0815322282, indirizzo PEC Email_3
; Email_4
APPELLATO
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. , rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado di giudizio, dall'avv. Paolo Tortorano (c.f. n. ), ed elettivamente domiciliata C.F._6 presso lo studio del predetto procuratore, in Napoli, alla via dei Mille 40, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al numero fax 0812404860 o all'indirizzo pec Email_5
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (formulazione ante Cartabia) conveniva dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Torre Annunziata la Parte_1 rappresentando quanto segue:
- in data 19.3.2013, si ricoverava presso la clinica privata indicata con la Controparte_1 diagnosi di “coxalgia destra ingravescente con limitazione funzionale” e veniva sottoposta ad intervento di applicazione di protesi totale di anca cementata il giorno seguente;
- immediatamente dopo l'intervento, la paziente cominciava a soffrire di sintomi riconducibili ad un insulto traumatico a carico del nervo sciatico e al momento delle dimissioni, il
29.3.2013, veniva annotata, infatti “lieve ipostenia nel territorio dello SPE” e nel corso di successivi controlli “una sofferenza del nervo sciatico popliteo esterno” con terapia;
- il successivo 2.12.2013 si faceva visitare presso l'ASL Na3 Sud, dove le veniva diagnosticata una paralisi temporanea dello SPE di destra successiva ad intervento chirurgico di protesi totale di anca destra;
- nell'ottobre 2015, ulteriori controlli presso la ASL confermavano la diagnosi di paralisi dello
SPE, non più giudicata temporanea, ed infine, un esame elettroneuromiografico del
11.1.2017 mostrava una lesione del nervo sciatico comune di destra con particolare 2 interessamento delle fibre del nervo peronale profondo, avvenuto nel corso della protesizazzione dell'anca e riconducibile secondo i consulenti privati dell'attrice alla omessa diligenza nel corso dell'operazione al fine di scongiurare tale effetto iatrogeno fortemente invalidante.
Ritenendo che la struttura sanitaria dovesse rispondere per le inadempienze dei suoi operatori risarcendole il danno biologico e morale, procedeva ad una formale messa in mora con lettera del 27.2.2017 spedita con raccomandata A/R, ma rimasta senza esito. Pertanto, per addivenire alla composizione della lite proponeva, con ricorso depositato il 24.3.2017, un A.T.P. iscritto al
RG n. 2113/2017, nel corso del quale si costituiva la casa di chiedendo di Parte_1 chiamare in causa anche la propria assicurazione al fine di Controparte_3 esercitare la manleva in un eventuale futuro giudizio.
Con ordinanza del 31.10.2017, il giudice nominava i dott.ri e Persona_1 Persona_2 che accettavano l'incarico e procedevano all'accertamento senza il preventivo tentativo di conciliazione. Accortasi della mancanza, il giudice con successiva ordinanza invitava, i periti ad esperire il tentativo, il quale non andava a buon fine e depositavano l'elaborato in cancelleria in data 1.10.2018.
Nelle conclusioni della relazione, si riconosceva la responsabilità degli operatori sanitari, in sede dell'intervento chirurgico sopra indicato, per il compimento di incongrue manovre chirurgiche con stiramento o compressione della struttura nervosa, accentuata anche dal diabete di cui soffriva la paziente, con produzione di danno iatrogeno. Quantificavano i postumi permanenti nel 20% di danno biologico e 60 giorni di ITT, 200 giorni di ITP (60 al 75%, 60 al
50%, 25 al 25%).
adiva, dunque il Tribunale di Torre Annunziata con il ricorso ex art. 702 bis Controparte_1
c.p.c. da cui scaturiva il presente provvedimento chiedendo: “accertare e dichiarare che la struttura sanitaria nella specie, la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose tenute dagli esercenti la professione sanitaria di cui essa si è avvalsa, nell'adempimento della propria obbligazione nei confronti della paziente in Controparte_1 relazione all'intervento di artroprotesi totale dell'anca destra, eseguito presso la indicata struttura in data 20.3.2013; per l'effetto condannare la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni non
[...] patrimoniali subiti dalla ricorrente (danno biologico 20%, 60 giorni di ITT, 60 giorni di ITP al
3 75%, 60 giorni di ITP al 50%, 25 giorni di ITP al 25%, danno morale) nella misura di €
100.000,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al soddisfo”, con vittoria di spese del procedimento, ivi incluse le spese di CTU e le competenze per l'ATP.
Si costituiva nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. la Parte_1
eccependo l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 8
[...] comma 3 L. 24/2017. Specificava che tale legge aveva introdotto come condizione di procedibilità di un giudizio per ottenere il risarcimento conseguente a responsabilità sanitaria,
l'esperimento della consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative prevista dall'art. 696 bis c.p.c., da concludere in sei mesi e cui doveva seguire, entro 90 giorni dal deposito della relazione peritale (o dopo sei mesi dalla proposizione dell'accertamento preventivo se lo stesso si prolunga oltre), la proposizione del giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.; in particolare ritenendo questo termine di 90 giorni tra il deposito della consulenza preventiva ed il ricorso introduttivo del merito, come termine perentorio, nel caso di specie, il ricorso ex art. 702 bis cpc era stato depositato molto oltre, con conseguente inammissibilità o improcedibilità del giudizio.
Eccepiva, ancora, il difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. per non aver evocato in giudizio gli operatori sanitari, diretti esecutori dell'intervento e perciò diretti responsabili, o comunque ledendo il loro diritto di difesa, ed anche la nullità del ricorso per mancata qualificazione della responsabilità come aquiliana o contrattuale.
Eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Avellino, ove vi era la sede della struttura sanitaria convenuta, risultando inesistente qualsiasi altro collegamento territoriale con il giudice adito (deducendo espressamente sugli artt. 19 e 20 c.p.c.,
e successive norme del c.p.c. nonchè anche art. 33 D.lgs 206/2005; per quanto di interesse escludeva il forum contractus in quanto “ogni rapporto con l'attrice si sia Controparte_1 svolto sempre e soltanto in Avellino”).
Deduceva, inoltre, la mancanza delle condizioni di procedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione, applicabile al caso di specie in cui si controverteva non solo sul quantum (nel qual caso basterebbe per la procedibilità l'art. 696 bis cpc), ma anche sull'an (nel qual caso, si dovrebbe ricorrente alla mediazione e poi ad un giudizio ordinario), ciò rendendo nullo l'accertamento ex art. 696 bis cpc al caso di specie.
4 Riteneva la nullità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. su cui si fondava la richiesta oggetto di causa, perché la bozza della relazione peritale, in violazione dell'art. 195 c.p.c. veniva inviata solo ad uno dei due difensori della casa di Cura – peraltro ad un indirizzo mail e non P.E.C., e non all'altro, né tanto meno ai loro CTP.
Nel merito, contestava in parte le conclusioni della CTU in quanto pur avendo evidenziato che l'affezione da diabete mellito aveva senz'altro costituito un fattore favorente, non è giunta alla più completa conclusione secondo cui tale patologia, ha operato come inibente della guarigione dell'insulto nervoso, escludendo ogni altro profilo di responsabilità dei sanitari. In subordine, si doveva almeno tenere conto della concausa, riducendo il danno iatrogeno attribuibile alla convenuta del 50%.
Comunque, chiedeva di poter operare, anche nel procedimento sommario, la chiamata in causa della assicurazione chiedendo il differimento ed eseguendone la Controparte_3 vocatio.
Si costituiva eccependo, in ordine alla domanda di garanzia, come già Controparte_4 anticipato nel giudizio preventivo, l'inoperatività della polizza, in quanto la agiva Parte_1 in garanzia sulla base della polizza n. 0431.0501591.78 la cui validità era cessata definitivamente in data 18.3.2013, come da documentazione depositata e quietanze di pagamento. A prescindere dalla clausola dell'art. 23 della suddetta polizza, la quale operava una copertura del rischio secondo il criterio del cd. claims made, anche solo il fatto storico produttivo dell'asserita responsabilità, ovvero l'intervento chirurgico del 20.3.2013, era successivo alla scadenza dell'efficacia della copertura non prevedente alcuna ultrattività.
Comunque la clausola indicata copriva, “le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di assicurazione, a Parte_2 condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il medesimo periodo”, clausola ritenuta legittima dalla cassazione SSUU 22437/2018, quale deroga consentita dall'autonomia delle parti all'art. 1917 cc.. Peraltro eccepiva ancora l'applicabilità al caso di specie delle esclusioni dalla copertura previste dall'art. 19 della polizza: per i sinistri cagionati da operatori sanitari, non lavoratori dipendenti della struttura, per vizi del consenso informato o non corretta compilazione delle cartelle o referti;
in secondo rischio, se sussistente altra assicurazione per gli stessi rischi, art. 25 polizza;
nei limiti del massimale di polizza – per infortunio ed anno e dello scoperto pattuito nella lett. B delle condizioni aggiuntive.
5 Sul merito della domanda attorea faceva proprie ribadendole singolarmente tutte le difese di rito e merito avanzate dalla convenuta, ivi inclusa la incompetenza per territorio.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di garanzia, o in subordine di limitare la garanzia per le eccepite condizioni di polizza delle seconda richiesta, e con i massimali e franchigie. Nel merito, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Senza ulteriore istruttoria, il giudice si riservava sulle eccezioni di rito, emettendo un'ordinanza interlocutoria il 2.12.2019, in cui le rigettava tutte, e rimetteva le parti per la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale non trovava l'adesione delle parti.
Il Tribunale adito in data 5.3.2021 pronunciava l'ordinanza ex 702 bis c.p.c., così decidendo:
“condanna la pagamento in favore della Controparte_5
della somma di € 78.068,00 oltre interessi come in motivazione;
condanna la Controparte_1 pagamento in favore della parte attrice Controparte_5 delle spese di lite che liquida in € 571,18 (oltre alle spese per ATP già liquidate dal giudice istruttore) per esborsi ed € 13.430,00 per compensi, oltre IVA e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso forfettario del 15% con attribuzione in favore del difensore della parte istante dichiaratosi antistatario;
rigetta la domanda di manleva proposta dalla la
[...] nei confronti di condanna la Parte_1 Controparte_6 al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 30,00 per esborsi, ed € 7.795,00 per Controparte_6 compensi oltre IVA e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese del
15%”.
Il giudice qualificava la natura della domanda proposta come contrattuale, con le conseguenze in tema di onere probatorio, ritenendo che la danneggiata – creditrice avesse assolto all'onere probatori a suo carico di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, anche formatosi per contatto sociale, e di allegare l'inadempimento del professionista consistente nell'aggravamento della sua situazione patologica e nuove patologie insorte.
Riteneva accertata la responsabilità sulla scorta degli accertamenti tecnici eseguiti in sede di consulenza preventiva tenuto conto che la lesione del nervo sciatico è una complicanza degli interventi di artroprotesi totale di anca con accesso postero laterale, vista la contiguità dell'area chirurgica con le fibre nervose dello sciatico;
è dunque una conseguenza prevedibile ma prevenibile con la dovuta diligenza e perizia. La documentazione medica, infine, anche successiva nel tempo documentava la permanenza della lesione medesima.
6 Passava quindi alla liquidazione, riconoscendo la somma per la IP e ITT come individuate nella consulenza senza personalizzazione né danno morale per carenza deduttiva e probatoria in merito, e con rivalutazione ed interessi secondo l'orientamento maggioritario: devalutata al momento del sinistro (20.3.2013) applicando interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo indici ISTAT.
Riteneva non operante la garanzia assicurativa in quanto anche il fatto – dunque a maggior ragione la richiesta, seguiva la cessazione di efficacia della polizza allegata, rigettando la domanda di manleva.
Va precisato, ai fini della comprensione della decisione, che tutte le questioni di rito, tra cui l'eccezione di incompetenza, erano state oggetto di precedente ordinanza interlocutoria del
2.12.2019, resa nel corso del giudizio, e che le questioni ivi risolte non venivano ribadite nell'ordinanza decisoria del procedimento ex art. 702 bis cpc. Tuttavia dovendosi ritenere una sorta di conferma implicita in quel provvedimento, sono appellabile ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. insieme con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. la quale implicitamente conferma la precedente decisione interlocutoria. Nel procedimento introdotto dall'art. 702 bis c.p.c. non viene richiamata la disciplina delle appellabilità delle sentenze non definitive, non essendo appellabile l'ordinanza nel corso del giudizio.
Va quindi precisato che nella predetta, il giudice specificava l'ammissibilità del giudizio, ritenendo il termine trimestrale - decorrente tra il deposito dell'ATP (o lo scadere dei sei mesi dall'apertura dell'accertamento senza esito finale) e l'introduzione del giudizio sommario per il merito, ex art. 8 comma 3 L. 24/2017 - come meramente ordinatorio, sia sulla scorta della lettera della norma che del suo intento meramente deflattivo (potendo le risultanze scientifiche scoraggiare azioni temerarie o accelerare soluzioni transattive). Il rispetto del termine determina come unico effetto la salvezza degli effetti della domanda, retrodatata al ricorso ex 669 bis cpc, diversamente decorrenti dal deposito del ricorso, se depositato oltre i tre mesi indicati.
Escludeva l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra la struttura e le persone fisiche dei sanitari operanti, trattandosi di responsabili in solido, e dunque litisconsorti facoltativi, peraltro neanche indicati negli atti.
Rigettava l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dell'elemento del petitum e causa petendi, osservando che invece, era comprensibile sia l'oggetto della domanda, sia la ragione giustificatrice.
7 Disattendeva l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata con riferimento ai criteri ex artt. 19 e 20 cpc evidenziando la mancata deduzione sul forum destinatae solutionis, ben applicabile anche alle obbligazioni non pecuniarie, dovendo nel caso di specie dedurre il luogo della prestazione sanitaria, ritenuta inadempiuta, nonché la mancata deduzione del forum contractus non coincidente necessariamente con il luogo di esecuzione della prestazione.
Rigettava l'eccezione di nullità dell'ATP per carenza dei presupposti, in particolare l'oggetto limitato al quantum della pretesa, mentre invece la legge andava interpretata in modo più ampio, ammettendo tutti i casi in cui è controversa solo la correttezza secondo i canoni scientifici della prestazione sanitaria e da quantificare, conseguentemente, il danno cagionato.
Riteneva non fondata l'eccezione di nullità della consulenza per essere stata inviata la bozza solo ad uno dei due difensori e non anche al CTP, poiché l'esistenza di un mandato disgiunto esclude la necessità di notiziare di un atto tutti i difensori, mentre, poi, una volta effettuata la comunicazione ad uno di questi, l'atto può ritenersi messo a disposizione del consulente di parte che è un ausiliario del difensore per le questioni tecniche (richiama Cass. 10635/2017).
Ritenute quindi tutte le eccezioni di rito non preclusive dell'esame del merito, rinviava in prosieguo.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la Parte_1
con citazione notificata in data 23.3.2021, chiedendo “contrariis reiectis, ed in riforma
[...] della ordinanza impugnata, previa sospensione della efficacia esecutiva della stessa: in via principale, dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata a conoscere della questione, per essere di converso competente il Tribunale di Avellino;
ancora in via principale, dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata per l'insieme dei motivi esposti sub capitoli B), C) e D) che precedono;
in subordine e nel merito, in revoca dell'ordinanza de qua, rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata e non provata, in ogni caso riportare la stessa ai giusti criteri di quantificazione e liquidazione”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con il primo motivo di appello, la contestava l'ordinanza del Parte_1
2.12.2019, implicitamente confermata nell'ordinanza ex art. 702 bia cpc del 5.3.2021 nella parte in cui aveva ritenuto non dedotta l'incompetenza territoriale sulla scorta dei criteri del forum destinatae solutionis e forum contractus, ribadendo che ogni rapporto con la si era CP_1 sempre svolto ad Avellino.
8 Con il secondo motivo, l'appellante eccepiva la nullità dell'ordinanza impugnata sotto un profilo nuovo, ovvero l'incompatibilità del giudice dott.ssa Carpinelli, la quale era stata assegnataria sia del fascicolo di istruzione preventiva che di quello sommario di merito, eccezione nuova, non avanzata nella comparsa di costituzione del primo grado;
riproponeva poi l'eccezione di nullità dell'ATP per non essersi concluso in sei mesi come previsto dall'art. 8 comma 3 L. 24/2017, nonché della nullità dell'ordinanza di merito per essere stato il procedimento introdotto oltre novanta giorni dal deposito della relazione, contestando la pronuncia di non perentorietà dei due termini, di cui in particolare il primo caratterizzato dal termine normativo “deve concludersi entro sei mesi”; riteneva l'appellante la perentorietà di entrambi i termini, diversamente in conflitto con il principio della ragionevole durata del processo.
Con il terzo motivo, contestava la decisione per non aver tenuto conto della nullità della consulenza, la cui bozza veniva inviata solo ad uno dei due procuratori costituiti per la struttura sanitaria e non anche al consulente di parte (citava Cass. 23493/2017).
Con il quarto e quinto motivo, la casa di Cura lamentava il merito della decisione per non aver tenuto conto che nella stessa consulenza, i periti consideravano il diabete, di cui era affetta la danneggiata, sia come fattore favorente il danno alla struttura nervosa, sia come inibente il recupero dei tessuti lesi, spiegando le conclusioni per cui “la lesione nervosa iatrogena è stata verosimilmente accentuata anche dal preesistente stato diabetico della paziente”.
Ciò detto con il quarto motivo, chiedeva di riformare la sentenza escludendo la responsabilità dei sanitari alla presenza della patologia diabetica, come unica causa del danno, e nel quinto motivo, in subordine, di valutare almeno di ridurre l'efficacia causale dell'inadempimento dei sanitari al 50%, riducendo la percentuale del 20% risultando alla luce di quanto detto, particolarmente incongrua.
Chiedeva di concedere la previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, sussistendone i presupposti di legge, non meglio specificati.
In data 6.7.2021, si costituiva la chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_2
a fronte dell'appello proposto il passaggio in giudicato dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. con riferimento al rigetto della domanda di manleva proposta dalla Parte_1 per non essere stato proposto gravame contro detto capo della decisione. Chiedeva di ritenere non estesa soggettivamente nei suoi confronti la richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c..
9 In data 16.7.2021 si costituiva chiedendo la pronuncia di inammissibilità Controparte_1 dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., contestando tutte le avverse doglianze.
In particolare, evidenziava al fine della individuazione del forum contractus, la diversità tra il luogo di svolgimento del rapporto contrattuale e quello in cui il vincolo era sorto, mancando prova della coincidenza del secondo con gli altri, nella città di Avellino, prova a carico del proponente l'eccezione; la cd. “incompatibilità” tra il giudice dell'istruttoria preventiva e del merito era smentita dallo stesso art. 8 comma 3 legge cit. indicante il giudice dell'A.T.P. come ufficio a cui presentare il ricorso (a sostegno della natura bifasica del procedimento, anche confermata dalla salvezza degli effetti sostanziale e processuali a partire dal deposito del ricorso per istruttoria preventiva); la non perentorietà dei termini indicati: quello di novanta giorni per proporre il ricorso dopo il deposito della consulenza, termine ordinatorio, il cui decorso impedisce solo la salvezza degli effetti al momento della prima istanza (e comunque rispettato, posto il deposito della relazione il 1.10.2018 e il ricorso del 23.11.2018) e quello di sei mesi per concludere l'A.T.P., la cui perentorietà sui generis si limita alla facoltà per il danneggiato di proporre direttamente il ricorso per il merito senza attenderne la conclusione;
l'irrilevanza della mancata trasmissione della bozza di CTU al CTP, atteso l'invio ad uno dei procuratori della parte;
la tardività delle contestazioni nel merito, considerato il mancato rilievo a seguito della trasmissione della suddetta bozza, nei limiti previsti.
Contestava, poi, le doglianze di merito, in primis la domanda subordinata di riduzione della responsabilità, mai formulata in primo grado, e la carenza totale di responsabilità, per la tardiva proposizione solo nelle conclusioni e non con la proposizione dei rilievi alla CTU.
Chiedeva di rigettare la chiesta sospensione della esecutività dell'ordinanza.
Inizialmente assegnato alla ottava sezione di questa Corte di Appello, con ordinanza del
10.9.2021 quel Collegio rigettava la chiesta sospensiva per mancata deduzione ed allegazione del periculum in mora e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more del rinvio, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di
Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa
Celentano.
Alla udienza del 15.7.2025, in presenza, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. - abbreviati su proposta
10 del Collegio, accettata dalle parti - a giorni 40 per le memorie conclusionali e successivi 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato con totale conferma della sentenza impugnata.
Vanno disattesi i motivi relativi alle doglianze in rito, la cui decisione motivata si rinviene nell'ordinanza del 2.12.2019, da ritenere implicitamente confermata nell'ordinanza qui impugnata, posto che la prima non è autonomamente appellabile (alla stregua di una sentenza non definitiva di cui non condivide la natura decisoria anticipata di parte delle questioni del processo) e che la seconda, ovvero quella qui impugnata non sarebbe stata emessa con una diversa valenza delle questioni preliminari. Nondimeno, questa Corte ritiene di poter valutare il percorso motivazionale ivi espresso che ha contribuito alla decisione qui in oggetto, senza essere, dopo la sua emissione, revocata o modificata.
Con il primo motivo di appello, la contestava la decisione sulla Parte_1 competenza, ribadendo che ogni rapporto con la si era sempre svolto ad Avellino. CP_1
Il Tribunale di Torre Annunziata, va ricordato, rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio, rilevando la mancata deduzione su tutti i fori alternativi dell'art. 20 c.p.c., qui in gioco, alternativamente a quelli dell'art. 19 c.p.c. trattandosi di prestazione obbligatoria da contratto. In particolare, secondo il ragionamento del primo giudice, non solo non era indicato il forum destinatae solutionis, ritenuto astrattamente non compatibile con le obbligazioni non pecuniarie, come quella in oggetto, ma non era indicato neanche il forum contractus, erroneamente riferendo il convenuto sul luogo di esecuzione, di svolgimento, della prestazione e non su quello dove il vincolo si era formato nella sua fase genetica.
La decisione va confermata, il Tribunale adito ha correttamente ritenuto la controversia radicata dinanzi a sé, ritenendosi competente, in quanto il convenuto eccipiente ai fini della proposizione completa dell'eccezione di incompetenza è tenuto alla specifica contestazione dell'ufficio ritenuto incompetente, ed in favore di quello espressamente indicato, alla luce di tutti i possibili fori concorrenti, nel caso di specie, da individuare in quelli dell'art. 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza di ritenere l'eccezione incompleta e quindi inammissibile, in caso contrario.
È evidente dalla lettura della formulata eccezione, il riferimento al luogo di esecuzione della prestazione, e non a quello di formazione del vincolo contrattuale, dovendosi, quindi ritenere, mancante la contestazione della competenza del tribunale di Torre Annunziata sotto tale profilo.
11 Ricordiamo che letteralmente nella comparsa, la struttura sanitaria escludeva il collegamento del giudice adito, secondo il criterio del forum contractus in quanto “ogni rapporto con l'attrice
[...] si sia svolto sempre e soltanto in Avellino”, facendo chiaro ed univoco CP_1 riferimento allo “svolgimento” del rapporto – dunque esecuzione della prestazione - e non alla sua genesi. Tale difetto “formale” fa ritenere l'eccezione come non completa e dunque non proposta, dovendosi pervenire alla inammissibilità dell'eccezione stessa nei tempi perentori possibili, con definitivo radicamento della controversia presso il giudice adito (ex plurimis Cass.
14096/2020, Cass. 21899/2008; cfr anche Cass. 32731/2019, anche con riferimento alla contestuale valutazione, insieme ai fori concorrenti del foro del consumatore, così come inizialmente paventato nella comparsa della struttura).
Vanno disattese le doglianze riunite nel secondo motivo. In primis, la “incompatibilità” della dott.ssa Carpinelli con il procedimento sommario, qui in oggetto, per essere stata nominata anche per la consulenza preventiva, rappresenta una contestazione nuova mai formulata nel corso del procedimento sommario in oggetto, dovendosi ritenere tardiva se qualificabile come nullità relativa. Ma anche diversamente valutando, detta incompatibilità non sussiste: l'art. 8 della norma citata al comma 3 letteralmente dispone, in caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione in sede di istruttoria preventiva, il deposito del ricorso “presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1”. Se anche volesse ritenersi il termine “giudice”, come indicativo dell'Ufficio giudiziario, e non della persona fisica, appare evidente che qualificando il procedimento dettato dalla legge 24/2017, consistente nella consulenza preventiva seguita da rito sommario, come un procedimento a struttura (eventualmente) bifasica, l'identità di giudice procedente appare connaturata;
ed infine, pur volendo ricostruire come due fasi autonome (di cui la prima conciliativa deflattiva, ma non mai cautelare, vista la mancata necessità dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora), occorre considerare il silenzio della legge sulla eventuale incompatibilità, la quale andrebbe disposta espressamente;
peraltro nella prima fase, non sussiste neanche un'espressione di giudizio allo stato di fumus.
Non è fondata neanche l'eccezione di nullità della consulenza preventiva per non essere stata espletata nell'arco dei sei mesi dal ricorso introduttivo, né la nullità della successiva ordinanza sommaria, qui impugnata, per non essere stato il procedimento ex art. 702 bis cpc proposto nei
90 giorni dal deposito della relazione (né dall'inutile decorso dei sei mesi dall'introduzione dell'ATP). Sul punto, si condivide la lettura della norma dell'art. 8 comma 3 L. 24/2017, esplicata dal giudice di primo grado. Il testo della norma invocata è chiara e lineare: il comma 3,
12 riferito alla consulenza preventiva stabilisce: “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 281 decies c.p.c. (ante
Cartabia: 702 bis c.p.c.). In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli artt. 281 decies e ss.
c.p.c.”. In merito al primo termine, il concetto di perentorietà va visto alla luce della improcedibilità della domanda senza il preventivo esperimento della consulenza: per cui la conseguenza del mancato rispetto dei tre mesi non è, come vorrebbe la la nullità Parte_1 degli accertamenti tecnici compiuti, ma semplicemente la procedibilità della domanda di merito, affinchè lo strumento deflattivo non si trasformi in un ostacolo alla celere tutela del danneggiato. Diversamente, il secondo termine, ovvero quello di novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dal decorso dei sei mesi di cui sopra, alla proposizione del rito sommario, non solo non risulta definito letteralmente “perentorio” (né alcun termine letterale lascia intendere in tal modo il detto termine), ma peraltro, la norma indica gli effetti del rispetto del detto termine, nella salvezza degli effetti sostanziali e processuali sin dal deposito del ricorso per ATP, lasciando chiaramente intendere, nel caso contrario, la procedibilità della domanda, ma con la diversa decorrenza degli effetti, dal deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
Va, infine, disatteso il terzo motivo, secondo cui la consulenza sarebbe comunque nulla poiché la bozza era stata inviata solo ad uno dei difensori della e non al consulente di Parte_1 parte. Condivisibile e corretta la motivazione del Tribunale nell'escludere l'invalidità processuale, alla luce della notifica ad uno dei difensori: da un lato l'incarico anche congiunto, non rende necessaria la comunicazione ad entrambi i difensori, dall'altro, posto che l'art. 195 comma 3 prescrive che la bozza della relazione sia “trasmessa dal consulente alle parti costituite”, non specificando se al difensore o al consulente di parte, non può essere individuata in tale norma una nullità per la trasmissione al primo, anziché al secondo, o viceversa (recente pronuncia n. 17403/2024 ha ritenuto sulla base della ratio di questa trasmissione, consistente nel contraddittorio tecnico, la validità dell'inoltro direttamente al consulente di parte, se nominato).
Peraltro, trattandosi di soggetti collaboranti nella difesa di una medesima parte, la trasmissione all'uno rende senz'altro conoscibile all'altro le valutazioni peritali, determinando in chi di avversa opinione volesse ravvisare l'eccepita nullità, il suo superamento per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
13 Peraltro, non è pertinente al caso di specie il citato precedente di legittimità, Cass. 23493/2017, riferito alla mancata trasmissione della bozza ad una delle parti, e dunque né al difensore, né al consulente di parte, rispetto a cui, la situazione del presente procedimento appare ben diversa, risultando regolare trasmissione ad uno dei difensori, come dichiarato dalla stessa parte eccipiente.
Parimenti i motivi nel merito risultano infondati e vanno rigettati, precisando che sebbene nel primo grado non risultasse richiesta una riduzione percentuale del grado di responsabilità, verosimilmente può ritenersi che la difesa volta a negare tout court la responsabilità sanitaria, contenga anche la minore domanda di responsabilità ridota per la concorrenza con altre concause.
È assolutamente non fondato il quarto motivo, relativo alla contestazione dell'accertata responsabilità sanitaria per essere l'evento dovuto esclusivamente alla preesistente patologia diabetica, come unica causa del danno, facendo ricorso alla relazione tecnica dei consulenti d'ufficio per i quali il danno residuato di paralisi del nervo sciatico popliteo esterno a destra dovuta a incongrue manovre operatorie, consistite un'azione traumatica meccanica effettuata a carico del nervo sciatico durante l'intervento di applicazione di protesi totale di anca. Detta asserzione appare logica e lineare e non è stata adeguatamente posta in dubbio né confutata dalla parte appellante.
Peraltro per quanto può interessare un'eventuale incidenza della patologia diabetica come concausa dell'evento, va rilevato che nella relazione peritale si attesta, senza smentita che gli accertamenti effettuati prima dell'operazione chirurgica escludevano l'esistenza di una lesione nervosa, per cui questa era necessariamente insorta nella fase operatoria.
Sulla scorta delle regole indicate dagli artt. 1127 e 2055 c.c., peraltro, il frazionamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale è un'operazione possibile solo in esito alla comparazione di più condotte umane colpevoli, eventualmente anche del danneggiato, ma non anche con la comparazione con eventi naturali, quali le condizioni fisiche patologiche del paziente danneggiato dalla condotta dei sanitari. La coesistenza di fattori naturali, tra cui l'indicato stato di salute morboso, può portare solo ad un giudizio di irrilevanza dello stesso, o alla esclusione della incidenza causale della condotta umana interrompendo il nesso tra quest'ultima e l'evento ed atteggiandosi quale caso fortuito o forza maggiore autonomamente adeguate alla produzione dello stesso (Cass. 15911/2011 “in entrambe le forme di responsabilità
(contrattuale ed extracontrattuale, laddove la condotta sia idonea alla determinazione anche solo
14 parziale dell'evento pregiudizievole lamentato e si prospetti una questione circa l'incidenza di una causa naturale non possono che aversi due alternative: o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso di causa, oppure si deve ritenere che il danneggiante non abbia fornito la prova della causa non imputabile con conseguente riconducibilità in termini di responsabilità tout court delle lesione della salute o della vita alla condotta colpevole)”).
Nel caso di specie non corre dubbio, sulla scorta dei citati accertamenti tecnici, non specificamente confutati, della rilevanza causale del trauma operatorio, incidente sul nervo sciatico, il quale dai riscontri preoperatori non risultava gravato da lesioni, né tanto meno deve ritenersi da neuropatie legate al diabete, fatto questo mai emerso dalla documentazione sanitaria in atti.
La concomitanza della causa naturale consistente nella patologia diabetica, avente valenza di fattore di fragilità, con forza accentuante la lesione nervosa, ostacolandone la rimarginazione, pertanto, avrebbe al più potuto incidere come danno differenziale, o iatrogeno, sulla liquidazione del danno risarcibile.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, in primis non risulta formulata la domanda, la quale tende invece al disconoscimento parziale dell'incidenza causale della condotta umana, a fronte del fatto umano, ipotizzato nell'ordine del 50%.
Ma peraltro, anche in fase liquidatoria non avrebbe avuto fondamento la domanda, in quanto attenendo il caso concreto al danno da paralisi del nervo sciatico, quantificato nel 20%, la preesistenza della patologia diabetica non aveva al momento dell'intervento alcuna incidenza su tale patologia, posto che gli accertamenti pre - operatori escludevano l'emergenza di lesioni al nervo sciatico, né risulta la pregressa insorgenza di neuropatie come paventato dalla casa di cura, di tal chè tale preesistente patologia diabetica rileva solo come fattore di fragilità preesistente, e accentuante gli effetti della lesione, ma non anche come stato pregresso, su cui la condotta colposa umana ha operato un peggioramento.
Il nervo sciatico, per quanto risulta dagli atti, era quindi integro e non affetto da patologie neuropatiche. Pertanto nel caso di specie, essendo intervenuta la sua accidentale lesione nel corso dell'operazione, si verificava un danno permanente del 20%, non consistente in un aggravamento, posta l'iniziale integrità.
Pertanto l'appello va complessivamente rigettato.
15 Il Collegio dà, peraltro, atto che il capo della decisione, contenuta sub C) con rigetto della domanda di manleva non è stata oggetto di impugnazione e risulta dunque già definitiva.
In ordine alle spese di lite, la va Controparte_7 condannata al pagamento delle spese di lite, in favore di , con attribuzione ai Controparte_1 procuratori dichiaratisi anticipatari, negli importi medi previsti per lo scaglione di lite (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), in valori prossimi ai medi, vista la molteplicità delle questioni esaminate.
La mancata contestazione del capo relativo alla domanda di manleva, rigettata per inoperatività della polizza può considerarsi “grave motivo” per la compensazione delle spese di lite con la
Controparte_4
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dalla Controparte_7
avverso l'ordinanza del tribunale di Torre Annunziata n.rep. 621/2021 del
[...]
4.3.2021, nei confronti di ed ogni ulteriore Controparte_1 Controparte_3 istanza rigetta e disattesa, così decide:
- Rigetta l'appello principale, e conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna la al pagamento delle Controparte_7 spese di lite del presente grado in favore di , liquidandole in € 13.500,00 Controparte_1 per compensi oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
- Compensa integralmente le spese tra la Controparte_7
e la
[...] Controparte_3
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della Controparte_7
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
16 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 1406/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. (formulazione ante Cartabia) del Tribunale di
Torre Annunziata, n. 621/2021 del 5.3.2021, avente ad oggetto responsabilità professionale sanitaria e vertente:
TRA
in persona del l.r.p.t. Parte_1
(p. IVA n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolino Iacovone, del Foro di Isernia P.IVA_1
(c.f. n. , congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Ivan Scafuro (c.f. n. C.F._1
), per mandato in calce all'atto di appello nel fascicolo telematico, indirizzi C.F._2
PEC e;
Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
(c.f. n. ), rappresentata e difesa, per mandato in Controparte_1 C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado, allegata al fascicolo telematico che la contiene, dagli avv.ti Silvana Foggia (c.f. n. ) e Ivan Giannino (c.f. n. C.F._4
1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in C.F._5
Sorrento, alla via Capo 4, i quali procuratori chiedono di ricevere le comunicazioni del presente procedimento al n. fax 0815322282, indirizzo PEC Email_3
; Email_4
APPELLATO
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. , rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in questo grado di giudizio, dall'avv. Paolo Tortorano (c.f. n. ), ed elettivamente domiciliata C.F._6 presso lo studio del predetto procuratore, in Napoli, alla via dei Mille 40, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al numero fax 0812404860 o all'indirizzo pec Email_5
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (formulazione ante Cartabia) conveniva dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Torre Annunziata la Parte_1 rappresentando quanto segue:
- in data 19.3.2013, si ricoverava presso la clinica privata indicata con la Controparte_1 diagnosi di “coxalgia destra ingravescente con limitazione funzionale” e veniva sottoposta ad intervento di applicazione di protesi totale di anca cementata il giorno seguente;
- immediatamente dopo l'intervento, la paziente cominciava a soffrire di sintomi riconducibili ad un insulto traumatico a carico del nervo sciatico e al momento delle dimissioni, il
29.3.2013, veniva annotata, infatti “lieve ipostenia nel territorio dello SPE” e nel corso di successivi controlli “una sofferenza del nervo sciatico popliteo esterno” con terapia;
- il successivo 2.12.2013 si faceva visitare presso l'ASL Na3 Sud, dove le veniva diagnosticata una paralisi temporanea dello SPE di destra successiva ad intervento chirurgico di protesi totale di anca destra;
- nell'ottobre 2015, ulteriori controlli presso la ASL confermavano la diagnosi di paralisi dello
SPE, non più giudicata temporanea, ed infine, un esame elettroneuromiografico del
11.1.2017 mostrava una lesione del nervo sciatico comune di destra con particolare 2 interessamento delle fibre del nervo peronale profondo, avvenuto nel corso della protesizazzione dell'anca e riconducibile secondo i consulenti privati dell'attrice alla omessa diligenza nel corso dell'operazione al fine di scongiurare tale effetto iatrogeno fortemente invalidante.
Ritenendo che la struttura sanitaria dovesse rispondere per le inadempienze dei suoi operatori risarcendole il danno biologico e morale, procedeva ad una formale messa in mora con lettera del 27.2.2017 spedita con raccomandata A/R, ma rimasta senza esito. Pertanto, per addivenire alla composizione della lite proponeva, con ricorso depositato il 24.3.2017, un A.T.P. iscritto al
RG n. 2113/2017, nel corso del quale si costituiva la casa di chiedendo di Parte_1 chiamare in causa anche la propria assicurazione al fine di Controparte_3 esercitare la manleva in un eventuale futuro giudizio.
Con ordinanza del 31.10.2017, il giudice nominava i dott.ri e Persona_1 Persona_2 che accettavano l'incarico e procedevano all'accertamento senza il preventivo tentativo di conciliazione. Accortasi della mancanza, il giudice con successiva ordinanza invitava, i periti ad esperire il tentativo, il quale non andava a buon fine e depositavano l'elaborato in cancelleria in data 1.10.2018.
Nelle conclusioni della relazione, si riconosceva la responsabilità degli operatori sanitari, in sede dell'intervento chirurgico sopra indicato, per il compimento di incongrue manovre chirurgiche con stiramento o compressione della struttura nervosa, accentuata anche dal diabete di cui soffriva la paziente, con produzione di danno iatrogeno. Quantificavano i postumi permanenti nel 20% di danno biologico e 60 giorni di ITT, 200 giorni di ITP (60 al 75%, 60 al
50%, 25 al 25%).
adiva, dunque il Tribunale di Torre Annunziata con il ricorso ex art. 702 bis Controparte_1
c.p.c. da cui scaturiva il presente provvedimento chiedendo: “accertare e dichiarare che la struttura sanitaria nella specie, la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte dolose o colpose tenute dagli esercenti la professione sanitaria di cui essa si è avvalsa, nell'adempimento della propria obbligazione nei confronti della paziente in Controparte_1 relazione all'intervento di artroprotesi totale dell'anca destra, eseguito presso la indicata struttura in data 20.3.2013; per l'effetto condannare la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento di tutti i danni non
[...] patrimoniali subiti dalla ricorrente (danno biologico 20%, 60 giorni di ITT, 60 giorni di ITP al
3 75%, 60 giorni di ITP al 50%, 25 giorni di ITP al 25%, danno morale) nella misura di €
100.000,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al soddisfo”, con vittoria di spese del procedimento, ivi incluse le spese di CTU e le competenze per l'ATP.
Si costituiva nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. la Parte_1
eccependo l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 8
[...] comma 3 L. 24/2017. Specificava che tale legge aveva introdotto come condizione di procedibilità di un giudizio per ottenere il risarcimento conseguente a responsabilità sanitaria,
l'esperimento della consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative prevista dall'art. 696 bis c.p.c., da concludere in sei mesi e cui doveva seguire, entro 90 giorni dal deposito della relazione peritale (o dopo sei mesi dalla proposizione dell'accertamento preventivo se lo stesso si prolunga oltre), la proposizione del giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.; in particolare ritenendo questo termine di 90 giorni tra il deposito della consulenza preventiva ed il ricorso introduttivo del merito, come termine perentorio, nel caso di specie, il ricorso ex art. 702 bis cpc era stato depositato molto oltre, con conseguente inammissibilità o improcedibilità del giudizio.
Eccepiva, ancora, il difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. per non aver evocato in giudizio gli operatori sanitari, diretti esecutori dell'intervento e perciò diretti responsabili, o comunque ledendo il loro diritto di difesa, ed anche la nullità del ricorso per mancata qualificazione della responsabilità come aquiliana o contrattuale.
Eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Avellino, ove vi era la sede della struttura sanitaria convenuta, risultando inesistente qualsiasi altro collegamento territoriale con il giudice adito (deducendo espressamente sugli artt. 19 e 20 c.p.c.,
e successive norme del c.p.c. nonchè anche art. 33 D.lgs 206/2005; per quanto di interesse escludeva il forum contractus in quanto “ogni rapporto con l'attrice si sia Controparte_1 svolto sempre e soltanto in Avellino”).
Deduceva, inoltre, la mancanza delle condizioni di procedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione, applicabile al caso di specie in cui si controverteva non solo sul quantum (nel qual caso basterebbe per la procedibilità l'art. 696 bis cpc), ma anche sull'an (nel qual caso, si dovrebbe ricorrente alla mediazione e poi ad un giudizio ordinario), ciò rendendo nullo l'accertamento ex art. 696 bis cpc al caso di specie.
4 Riteneva la nullità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. su cui si fondava la richiesta oggetto di causa, perché la bozza della relazione peritale, in violazione dell'art. 195 c.p.c. veniva inviata solo ad uno dei due difensori della casa di Cura – peraltro ad un indirizzo mail e non P.E.C., e non all'altro, né tanto meno ai loro CTP.
Nel merito, contestava in parte le conclusioni della CTU in quanto pur avendo evidenziato che l'affezione da diabete mellito aveva senz'altro costituito un fattore favorente, non è giunta alla più completa conclusione secondo cui tale patologia, ha operato come inibente della guarigione dell'insulto nervoso, escludendo ogni altro profilo di responsabilità dei sanitari. In subordine, si doveva almeno tenere conto della concausa, riducendo il danno iatrogeno attribuibile alla convenuta del 50%.
Comunque, chiedeva di poter operare, anche nel procedimento sommario, la chiamata in causa della assicurazione chiedendo il differimento ed eseguendone la Controparte_3 vocatio.
Si costituiva eccependo, in ordine alla domanda di garanzia, come già Controparte_4 anticipato nel giudizio preventivo, l'inoperatività della polizza, in quanto la agiva Parte_1 in garanzia sulla base della polizza n. 0431.0501591.78 la cui validità era cessata definitivamente in data 18.3.2013, come da documentazione depositata e quietanze di pagamento. A prescindere dalla clausola dell'art. 23 della suddetta polizza, la quale operava una copertura del rischio secondo il criterio del cd. claims made, anche solo il fatto storico produttivo dell'asserita responsabilità, ovvero l'intervento chirurgico del 20.3.2013, era successivo alla scadenza dell'efficacia della copertura non prevedente alcuna ultrattività.
Comunque la clausola indicata copriva, “le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di assicurazione, a Parte_2 condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il medesimo periodo”, clausola ritenuta legittima dalla cassazione SSUU 22437/2018, quale deroga consentita dall'autonomia delle parti all'art. 1917 cc.. Peraltro eccepiva ancora l'applicabilità al caso di specie delle esclusioni dalla copertura previste dall'art. 19 della polizza: per i sinistri cagionati da operatori sanitari, non lavoratori dipendenti della struttura, per vizi del consenso informato o non corretta compilazione delle cartelle o referti;
in secondo rischio, se sussistente altra assicurazione per gli stessi rischi, art. 25 polizza;
nei limiti del massimale di polizza – per infortunio ed anno e dello scoperto pattuito nella lett. B delle condizioni aggiuntive.
5 Sul merito della domanda attorea faceva proprie ribadendole singolarmente tutte le difese di rito e merito avanzate dalla convenuta, ivi inclusa la incompetenza per territorio.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di garanzia, o in subordine di limitare la garanzia per le eccepite condizioni di polizza delle seconda richiesta, e con i massimali e franchigie. Nel merito, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Senza ulteriore istruttoria, il giudice si riservava sulle eccezioni di rito, emettendo un'ordinanza interlocutoria il 2.12.2019, in cui le rigettava tutte, e rimetteva le parti per la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale non trovava l'adesione delle parti.
Il Tribunale adito in data 5.3.2021 pronunciava l'ordinanza ex 702 bis c.p.c., così decidendo:
“condanna la pagamento in favore della Controparte_5
della somma di € 78.068,00 oltre interessi come in motivazione;
condanna la Controparte_1 pagamento in favore della parte attrice Controparte_5 delle spese di lite che liquida in € 571,18 (oltre alle spese per ATP già liquidate dal giudice istruttore) per esborsi ed € 13.430,00 per compensi, oltre IVA e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso forfettario del 15% con attribuzione in favore del difensore della parte istante dichiaratosi antistatario;
rigetta la domanda di manleva proposta dalla la
[...] nei confronti di condanna la Parte_1 Controparte_6 al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 30,00 per esborsi, ed € 7.795,00 per Controparte_6 compensi oltre IVA e contributo cassa, se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese del
15%”.
Il giudice qualificava la natura della domanda proposta come contrattuale, con le conseguenze in tema di onere probatorio, ritenendo che la danneggiata – creditrice avesse assolto all'onere probatori a suo carico di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, anche formatosi per contatto sociale, e di allegare l'inadempimento del professionista consistente nell'aggravamento della sua situazione patologica e nuove patologie insorte.
Riteneva accertata la responsabilità sulla scorta degli accertamenti tecnici eseguiti in sede di consulenza preventiva tenuto conto che la lesione del nervo sciatico è una complicanza degli interventi di artroprotesi totale di anca con accesso postero laterale, vista la contiguità dell'area chirurgica con le fibre nervose dello sciatico;
è dunque una conseguenza prevedibile ma prevenibile con la dovuta diligenza e perizia. La documentazione medica, infine, anche successiva nel tempo documentava la permanenza della lesione medesima.
6 Passava quindi alla liquidazione, riconoscendo la somma per la IP e ITT come individuate nella consulenza senza personalizzazione né danno morale per carenza deduttiva e probatoria in merito, e con rivalutazione ed interessi secondo l'orientamento maggioritario: devalutata al momento del sinistro (20.3.2013) applicando interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo indici ISTAT.
Riteneva non operante la garanzia assicurativa in quanto anche il fatto – dunque a maggior ragione la richiesta, seguiva la cessazione di efficacia della polizza allegata, rigettando la domanda di manleva.
Va precisato, ai fini della comprensione della decisione, che tutte le questioni di rito, tra cui l'eccezione di incompetenza, erano state oggetto di precedente ordinanza interlocutoria del
2.12.2019, resa nel corso del giudizio, e che le questioni ivi risolte non venivano ribadite nell'ordinanza decisoria del procedimento ex art. 702 bis cpc. Tuttavia dovendosi ritenere una sorta di conferma implicita in quel provvedimento, sono appellabile ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. insieme con l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. la quale implicitamente conferma la precedente decisione interlocutoria. Nel procedimento introdotto dall'art. 702 bis c.p.c. non viene richiamata la disciplina delle appellabilità delle sentenze non definitive, non essendo appellabile l'ordinanza nel corso del giudizio.
Va quindi precisato che nella predetta, il giudice specificava l'ammissibilità del giudizio, ritenendo il termine trimestrale - decorrente tra il deposito dell'ATP (o lo scadere dei sei mesi dall'apertura dell'accertamento senza esito finale) e l'introduzione del giudizio sommario per il merito, ex art. 8 comma 3 L. 24/2017 - come meramente ordinatorio, sia sulla scorta della lettera della norma che del suo intento meramente deflattivo (potendo le risultanze scientifiche scoraggiare azioni temerarie o accelerare soluzioni transattive). Il rispetto del termine determina come unico effetto la salvezza degli effetti della domanda, retrodatata al ricorso ex 669 bis cpc, diversamente decorrenti dal deposito del ricorso, se depositato oltre i tre mesi indicati.
Escludeva l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra la struttura e le persone fisiche dei sanitari operanti, trattandosi di responsabili in solido, e dunque litisconsorti facoltativi, peraltro neanche indicati negli atti.
Rigettava l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dell'elemento del petitum e causa petendi, osservando che invece, era comprensibile sia l'oggetto della domanda, sia la ragione giustificatrice.
7 Disattendeva l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata con riferimento ai criteri ex artt. 19 e 20 cpc evidenziando la mancata deduzione sul forum destinatae solutionis, ben applicabile anche alle obbligazioni non pecuniarie, dovendo nel caso di specie dedurre il luogo della prestazione sanitaria, ritenuta inadempiuta, nonché la mancata deduzione del forum contractus non coincidente necessariamente con il luogo di esecuzione della prestazione.
Rigettava l'eccezione di nullità dell'ATP per carenza dei presupposti, in particolare l'oggetto limitato al quantum della pretesa, mentre invece la legge andava interpretata in modo più ampio, ammettendo tutti i casi in cui è controversa solo la correttezza secondo i canoni scientifici della prestazione sanitaria e da quantificare, conseguentemente, il danno cagionato.
Riteneva non fondata l'eccezione di nullità della consulenza per essere stata inviata la bozza solo ad uno dei due difensori e non anche al CTP, poiché l'esistenza di un mandato disgiunto esclude la necessità di notiziare di un atto tutti i difensori, mentre, poi, una volta effettuata la comunicazione ad uno di questi, l'atto può ritenersi messo a disposizione del consulente di parte che è un ausiliario del difensore per le questioni tecniche (richiama Cass. 10635/2017).
Ritenute quindi tutte le eccezioni di rito non preclusive dell'esame del merito, rinviava in prosieguo.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la Parte_1
con citazione notificata in data 23.3.2021, chiedendo “contrariis reiectis, ed in riforma
[...] della ordinanza impugnata, previa sospensione della efficacia esecutiva della stessa: in via principale, dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata a conoscere della questione, per essere di converso competente il Tribunale di Avellino;
ancora in via principale, dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata per l'insieme dei motivi esposti sub capitoli B), C) e D) che precedono;
in subordine e nel merito, in revoca dell'ordinanza de qua, rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata e non provata, in ogni caso riportare la stessa ai giusti criteri di quantificazione e liquidazione”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con il primo motivo di appello, la contestava l'ordinanza del Parte_1
2.12.2019, implicitamente confermata nell'ordinanza ex art. 702 bia cpc del 5.3.2021 nella parte in cui aveva ritenuto non dedotta l'incompetenza territoriale sulla scorta dei criteri del forum destinatae solutionis e forum contractus, ribadendo che ogni rapporto con la si era CP_1 sempre svolto ad Avellino.
8 Con il secondo motivo, l'appellante eccepiva la nullità dell'ordinanza impugnata sotto un profilo nuovo, ovvero l'incompatibilità del giudice dott.ssa Carpinelli, la quale era stata assegnataria sia del fascicolo di istruzione preventiva che di quello sommario di merito, eccezione nuova, non avanzata nella comparsa di costituzione del primo grado;
riproponeva poi l'eccezione di nullità dell'ATP per non essersi concluso in sei mesi come previsto dall'art. 8 comma 3 L. 24/2017, nonché della nullità dell'ordinanza di merito per essere stato il procedimento introdotto oltre novanta giorni dal deposito della relazione, contestando la pronuncia di non perentorietà dei due termini, di cui in particolare il primo caratterizzato dal termine normativo “deve concludersi entro sei mesi”; riteneva l'appellante la perentorietà di entrambi i termini, diversamente in conflitto con il principio della ragionevole durata del processo.
Con il terzo motivo, contestava la decisione per non aver tenuto conto della nullità della consulenza, la cui bozza veniva inviata solo ad uno dei due procuratori costituiti per la struttura sanitaria e non anche al consulente di parte (citava Cass. 23493/2017).
Con il quarto e quinto motivo, la casa di Cura lamentava il merito della decisione per non aver tenuto conto che nella stessa consulenza, i periti consideravano il diabete, di cui era affetta la danneggiata, sia come fattore favorente il danno alla struttura nervosa, sia come inibente il recupero dei tessuti lesi, spiegando le conclusioni per cui “la lesione nervosa iatrogena è stata verosimilmente accentuata anche dal preesistente stato diabetico della paziente”.
Ciò detto con il quarto motivo, chiedeva di riformare la sentenza escludendo la responsabilità dei sanitari alla presenza della patologia diabetica, come unica causa del danno, e nel quinto motivo, in subordine, di valutare almeno di ridurre l'efficacia causale dell'inadempimento dei sanitari al 50%, riducendo la percentuale del 20% risultando alla luce di quanto detto, particolarmente incongrua.
Chiedeva di concedere la previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, sussistendone i presupposti di legge, non meglio specificati.
In data 6.7.2021, si costituiva la chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_2
a fronte dell'appello proposto il passaggio in giudicato dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. con riferimento al rigetto della domanda di manleva proposta dalla Parte_1 per non essere stato proposto gravame contro detto capo della decisione. Chiedeva di ritenere non estesa soggettivamente nei suoi confronti la richiesta di sospensiva ex art. 283 c.p.c..
9 In data 16.7.2021 si costituiva chiedendo la pronuncia di inammissibilità Controparte_1 dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., contestando tutte le avverse doglianze.
In particolare, evidenziava al fine della individuazione del forum contractus, la diversità tra il luogo di svolgimento del rapporto contrattuale e quello in cui il vincolo era sorto, mancando prova della coincidenza del secondo con gli altri, nella città di Avellino, prova a carico del proponente l'eccezione; la cd. “incompatibilità” tra il giudice dell'istruttoria preventiva e del merito era smentita dallo stesso art. 8 comma 3 legge cit. indicante il giudice dell'A.T.P. come ufficio a cui presentare il ricorso (a sostegno della natura bifasica del procedimento, anche confermata dalla salvezza degli effetti sostanziale e processuali a partire dal deposito del ricorso per istruttoria preventiva); la non perentorietà dei termini indicati: quello di novanta giorni per proporre il ricorso dopo il deposito della consulenza, termine ordinatorio, il cui decorso impedisce solo la salvezza degli effetti al momento della prima istanza (e comunque rispettato, posto il deposito della relazione il 1.10.2018 e il ricorso del 23.11.2018) e quello di sei mesi per concludere l'A.T.P., la cui perentorietà sui generis si limita alla facoltà per il danneggiato di proporre direttamente il ricorso per il merito senza attenderne la conclusione;
l'irrilevanza della mancata trasmissione della bozza di CTU al CTP, atteso l'invio ad uno dei procuratori della parte;
la tardività delle contestazioni nel merito, considerato il mancato rilievo a seguito della trasmissione della suddetta bozza, nei limiti previsti.
Contestava, poi, le doglianze di merito, in primis la domanda subordinata di riduzione della responsabilità, mai formulata in primo grado, e la carenza totale di responsabilità, per la tardiva proposizione solo nelle conclusioni e non con la proposizione dei rilievi alla CTU.
Chiedeva di rigettare la chiesta sospensione della esecutività dell'ordinanza.
Inizialmente assegnato alla ottava sezione di questa Corte di Appello, con ordinanza del
10.9.2021 quel Collegio rigettava la chiesta sospensiva per mancata deduzione ed allegazione del periculum in mora e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more del rinvio, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di
Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa
Celentano.
Alla udienza del 15.7.2025, in presenza, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva assegnata in decisione dal Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. - abbreviati su proposta
10 del Collegio, accettata dalle parti - a giorni 40 per le memorie conclusionali e successivi 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato con totale conferma della sentenza impugnata.
Vanno disattesi i motivi relativi alle doglianze in rito, la cui decisione motivata si rinviene nell'ordinanza del 2.12.2019, da ritenere implicitamente confermata nell'ordinanza qui impugnata, posto che la prima non è autonomamente appellabile (alla stregua di una sentenza non definitiva di cui non condivide la natura decisoria anticipata di parte delle questioni del processo) e che la seconda, ovvero quella qui impugnata non sarebbe stata emessa con una diversa valenza delle questioni preliminari. Nondimeno, questa Corte ritiene di poter valutare il percorso motivazionale ivi espresso che ha contribuito alla decisione qui in oggetto, senza essere, dopo la sua emissione, revocata o modificata.
Con il primo motivo di appello, la contestava la decisione sulla Parte_1 competenza, ribadendo che ogni rapporto con la si era sempre svolto ad Avellino. CP_1
Il Tribunale di Torre Annunziata, va ricordato, rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio, rilevando la mancata deduzione su tutti i fori alternativi dell'art. 20 c.p.c., qui in gioco, alternativamente a quelli dell'art. 19 c.p.c. trattandosi di prestazione obbligatoria da contratto. In particolare, secondo il ragionamento del primo giudice, non solo non era indicato il forum destinatae solutionis, ritenuto astrattamente non compatibile con le obbligazioni non pecuniarie, come quella in oggetto, ma non era indicato neanche il forum contractus, erroneamente riferendo il convenuto sul luogo di esecuzione, di svolgimento, della prestazione e non su quello dove il vincolo si era formato nella sua fase genetica.
La decisione va confermata, il Tribunale adito ha correttamente ritenuto la controversia radicata dinanzi a sé, ritenendosi competente, in quanto il convenuto eccipiente ai fini della proposizione completa dell'eccezione di incompetenza è tenuto alla specifica contestazione dell'ufficio ritenuto incompetente, ed in favore di quello espressamente indicato, alla luce di tutti i possibili fori concorrenti, nel caso di specie, da individuare in quelli dell'art. 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza di ritenere l'eccezione incompleta e quindi inammissibile, in caso contrario.
È evidente dalla lettura della formulata eccezione, il riferimento al luogo di esecuzione della prestazione, e non a quello di formazione del vincolo contrattuale, dovendosi, quindi ritenere, mancante la contestazione della competenza del tribunale di Torre Annunziata sotto tale profilo.
11 Ricordiamo che letteralmente nella comparsa, la struttura sanitaria escludeva il collegamento del giudice adito, secondo il criterio del forum contractus in quanto “ogni rapporto con l'attrice
[...] si sia svolto sempre e soltanto in Avellino”, facendo chiaro ed univoco CP_1 riferimento allo “svolgimento” del rapporto – dunque esecuzione della prestazione - e non alla sua genesi. Tale difetto “formale” fa ritenere l'eccezione come non completa e dunque non proposta, dovendosi pervenire alla inammissibilità dell'eccezione stessa nei tempi perentori possibili, con definitivo radicamento della controversia presso il giudice adito (ex plurimis Cass.
14096/2020, Cass. 21899/2008; cfr anche Cass. 32731/2019, anche con riferimento alla contestuale valutazione, insieme ai fori concorrenti del foro del consumatore, così come inizialmente paventato nella comparsa della struttura).
Vanno disattese le doglianze riunite nel secondo motivo. In primis, la “incompatibilità” della dott.ssa Carpinelli con il procedimento sommario, qui in oggetto, per essere stata nominata anche per la consulenza preventiva, rappresenta una contestazione nuova mai formulata nel corso del procedimento sommario in oggetto, dovendosi ritenere tardiva se qualificabile come nullità relativa. Ma anche diversamente valutando, detta incompatibilità non sussiste: l'art. 8 della norma citata al comma 3 letteralmente dispone, in caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione in sede di istruttoria preventiva, il deposito del ricorso “presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1”. Se anche volesse ritenersi il termine “giudice”, come indicativo dell'Ufficio giudiziario, e non della persona fisica, appare evidente che qualificando il procedimento dettato dalla legge 24/2017, consistente nella consulenza preventiva seguita da rito sommario, come un procedimento a struttura (eventualmente) bifasica, l'identità di giudice procedente appare connaturata;
ed infine, pur volendo ricostruire come due fasi autonome (di cui la prima conciliativa deflattiva, ma non mai cautelare, vista la mancata necessità dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora), occorre considerare il silenzio della legge sulla eventuale incompatibilità, la quale andrebbe disposta espressamente;
peraltro nella prima fase, non sussiste neanche un'espressione di giudizio allo stato di fumus.
Non è fondata neanche l'eccezione di nullità della consulenza preventiva per non essere stata espletata nell'arco dei sei mesi dal ricorso introduttivo, né la nullità della successiva ordinanza sommaria, qui impugnata, per non essere stato il procedimento ex art. 702 bis cpc proposto nei
90 giorni dal deposito della relazione (né dall'inutile decorso dei sei mesi dall'introduzione dell'ATP). Sul punto, si condivide la lettura della norma dell'art. 8 comma 3 L. 24/2017, esplicata dal giudice di primo grado. Il testo della norma invocata è chiara e lineare: il comma 3,
12 riferito alla consulenza preventiva stabilisce: “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 281 decies c.p.c. (ante
Cartabia: 702 bis c.p.c.). In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli artt. 281 decies e ss.
c.p.c.”. In merito al primo termine, il concetto di perentorietà va visto alla luce della improcedibilità della domanda senza il preventivo esperimento della consulenza: per cui la conseguenza del mancato rispetto dei tre mesi non è, come vorrebbe la la nullità Parte_1 degli accertamenti tecnici compiuti, ma semplicemente la procedibilità della domanda di merito, affinchè lo strumento deflattivo non si trasformi in un ostacolo alla celere tutela del danneggiato. Diversamente, il secondo termine, ovvero quello di novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dal decorso dei sei mesi di cui sopra, alla proposizione del rito sommario, non solo non risulta definito letteralmente “perentorio” (né alcun termine letterale lascia intendere in tal modo il detto termine), ma peraltro, la norma indica gli effetti del rispetto del detto termine, nella salvezza degli effetti sostanziali e processuali sin dal deposito del ricorso per ATP, lasciando chiaramente intendere, nel caso contrario, la procedibilità della domanda, ma con la diversa decorrenza degli effetti, dal deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
Va, infine, disatteso il terzo motivo, secondo cui la consulenza sarebbe comunque nulla poiché la bozza era stata inviata solo ad uno dei difensori della e non al consulente di Parte_1 parte. Condivisibile e corretta la motivazione del Tribunale nell'escludere l'invalidità processuale, alla luce della notifica ad uno dei difensori: da un lato l'incarico anche congiunto, non rende necessaria la comunicazione ad entrambi i difensori, dall'altro, posto che l'art. 195 comma 3 prescrive che la bozza della relazione sia “trasmessa dal consulente alle parti costituite”, non specificando se al difensore o al consulente di parte, non può essere individuata in tale norma una nullità per la trasmissione al primo, anziché al secondo, o viceversa (recente pronuncia n. 17403/2024 ha ritenuto sulla base della ratio di questa trasmissione, consistente nel contraddittorio tecnico, la validità dell'inoltro direttamente al consulente di parte, se nominato).
Peraltro, trattandosi di soggetti collaboranti nella difesa di una medesima parte, la trasmissione all'uno rende senz'altro conoscibile all'altro le valutazioni peritali, determinando in chi di avversa opinione volesse ravvisare l'eccepita nullità, il suo superamento per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
13 Peraltro, non è pertinente al caso di specie il citato precedente di legittimità, Cass. 23493/2017, riferito alla mancata trasmissione della bozza ad una delle parti, e dunque né al difensore, né al consulente di parte, rispetto a cui, la situazione del presente procedimento appare ben diversa, risultando regolare trasmissione ad uno dei difensori, come dichiarato dalla stessa parte eccipiente.
Parimenti i motivi nel merito risultano infondati e vanno rigettati, precisando che sebbene nel primo grado non risultasse richiesta una riduzione percentuale del grado di responsabilità, verosimilmente può ritenersi che la difesa volta a negare tout court la responsabilità sanitaria, contenga anche la minore domanda di responsabilità ridota per la concorrenza con altre concause.
È assolutamente non fondato il quarto motivo, relativo alla contestazione dell'accertata responsabilità sanitaria per essere l'evento dovuto esclusivamente alla preesistente patologia diabetica, come unica causa del danno, facendo ricorso alla relazione tecnica dei consulenti d'ufficio per i quali il danno residuato di paralisi del nervo sciatico popliteo esterno a destra dovuta a incongrue manovre operatorie, consistite un'azione traumatica meccanica effettuata a carico del nervo sciatico durante l'intervento di applicazione di protesi totale di anca. Detta asserzione appare logica e lineare e non è stata adeguatamente posta in dubbio né confutata dalla parte appellante.
Peraltro per quanto può interessare un'eventuale incidenza della patologia diabetica come concausa dell'evento, va rilevato che nella relazione peritale si attesta, senza smentita che gli accertamenti effettuati prima dell'operazione chirurgica escludevano l'esistenza di una lesione nervosa, per cui questa era necessariamente insorta nella fase operatoria.
Sulla scorta delle regole indicate dagli artt. 1127 e 2055 c.c., peraltro, il frazionamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale è un'operazione possibile solo in esito alla comparazione di più condotte umane colpevoli, eventualmente anche del danneggiato, ma non anche con la comparazione con eventi naturali, quali le condizioni fisiche patologiche del paziente danneggiato dalla condotta dei sanitari. La coesistenza di fattori naturali, tra cui l'indicato stato di salute morboso, può portare solo ad un giudizio di irrilevanza dello stesso, o alla esclusione della incidenza causale della condotta umana interrompendo il nesso tra quest'ultima e l'evento ed atteggiandosi quale caso fortuito o forza maggiore autonomamente adeguate alla produzione dello stesso (Cass. 15911/2011 “in entrambe le forme di responsabilità
(contrattuale ed extracontrattuale, laddove la condotta sia idonea alla determinazione anche solo
14 parziale dell'evento pregiudizievole lamentato e si prospetti una questione circa l'incidenza di una causa naturale non possono che aversi due alternative: o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso di causa, oppure si deve ritenere che il danneggiante non abbia fornito la prova della causa non imputabile con conseguente riconducibilità in termini di responsabilità tout court delle lesione della salute o della vita alla condotta colpevole)”).
Nel caso di specie non corre dubbio, sulla scorta dei citati accertamenti tecnici, non specificamente confutati, della rilevanza causale del trauma operatorio, incidente sul nervo sciatico, il quale dai riscontri preoperatori non risultava gravato da lesioni, né tanto meno deve ritenersi da neuropatie legate al diabete, fatto questo mai emerso dalla documentazione sanitaria in atti.
La concomitanza della causa naturale consistente nella patologia diabetica, avente valenza di fattore di fragilità, con forza accentuante la lesione nervosa, ostacolandone la rimarginazione, pertanto, avrebbe al più potuto incidere come danno differenziale, o iatrogeno, sulla liquidazione del danno risarcibile.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, in primis non risulta formulata la domanda, la quale tende invece al disconoscimento parziale dell'incidenza causale della condotta umana, a fronte del fatto umano, ipotizzato nell'ordine del 50%.
Ma peraltro, anche in fase liquidatoria non avrebbe avuto fondamento la domanda, in quanto attenendo il caso concreto al danno da paralisi del nervo sciatico, quantificato nel 20%, la preesistenza della patologia diabetica non aveva al momento dell'intervento alcuna incidenza su tale patologia, posto che gli accertamenti pre - operatori escludevano l'emergenza di lesioni al nervo sciatico, né risulta la pregressa insorgenza di neuropatie come paventato dalla casa di cura, di tal chè tale preesistente patologia diabetica rileva solo come fattore di fragilità preesistente, e accentuante gli effetti della lesione, ma non anche come stato pregresso, su cui la condotta colposa umana ha operato un peggioramento.
Il nervo sciatico, per quanto risulta dagli atti, era quindi integro e non affetto da patologie neuropatiche. Pertanto nel caso di specie, essendo intervenuta la sua accidentale lesione nel corso dell'operazione, si verificava un danno permanente del 20%, non consistente in un aggravamento, posta l'iniziale integrità.
Pertanto l'appello va complessivamente rigettato.
15 Il Collegio dà, peraltro, atto che il capo della decisione, contenuta sub C) con rigetto della domanda di manleva non è stata oggetto di impugnazione e risulta dunque già definitiva.
In ordine alle spese di lite, la va Controparte_7 condannata al pagamento delle spese di lite, in favore di , con attribuzione ai Controparte_1 procuratori dichiaratisi anticipatari, negli importi medi previsti per lo scaglione di lite (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), in valori prossimi ai medi, vista la molteplicità delle questioni esaminate.
La mancata contestazione del capo relativo alla domanda di manleva, rigettata per inoperatività della polizza può considerarsi “grave motivo” per la compensazione delle spese di lite con la
Controparte_4
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dalla Controparte_7
avverso l'ordinanza del tribunale di Torre Annunziata n.rep. 621/2021 del
[...]
4.3.2021, nei confronti di ed ogni ulteriore Controparte_1 Controparte_3 istanza rigetta e disattesa, così decide:
- Rigetta l'appello principale, e conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna la al pagamento delle Controparte_7 spese di lite del presente grado in favore di , liquidandole in € 13.500,00 Controparte_1 per compensi oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
- Compensa integralmente le spese tra la Controparte_7
e la
[...] Controparte_3
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti della Controparte_7
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
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