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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Udienza del 09.06.2025 nella causa n. 2522/2022 di r.g..
Per l'opponente è presente l'Avv. Luca De Landro per delega dell'Avv. OL, che conclude per l'accoglimento dell'opposizione, riportandosi alle note in atti. Per l è presente il CP_1 funzionario, dott. Scafidi, che conclude per il rigetto dell'opposizione e si riporta a quanto già dedotto e prodotto. I difensori procedono alla discussione della causa. Alle ore 11.36, il giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del
Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 2522/2022 di r.g., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del
2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione depositato, presso la cancelleria della sezione lavoro, in data 28.09.2021
DA
partita IVA con sede in Napoli alla via Stadera n. 201, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, , codice fiscale Parte_2 C.F._1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Selva Cafaro n. 32/A, presso lo studio dell'Avv. Parte_2
(Avv. ) Parte_2
OPPONENTI
CONTRO
(ora Controparte_2 [...]
, cod. fiscale , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, dott. , domiciliato in Napoli, via Amerigo Vespucci n. 172, rappresentato CP_4
e difeso dal dott. Luciano Scafidi e dalla dott.ssa Rossella Santoro in virtù di delega in atti
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 890/21, emessa in data 17.09.2021, notificata in data 30.08.2021 e in data 23.09.2021, con cui l ha ordinato a , in qualità di legale rappresentante della Controparte_2 Parte_2 società e “alternativamente” a quest'ultima, in qualità di obbligata in solido, il Parte_1 pagamento di € 3.150,00 (oltre € 35,70 per spese), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter del decreto legge n. 12 del 22.02.2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 23.04.2002, per aver impiegato, sino a 30 giorni di lavoro effettivo a partire dal 16.12.2017, il lavoratore subordinato, sig. senza Controparte_5 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
1 L'istruttoria amministrativa che ha portato all'emersione dell'illecito è iniziata con il controllo eseguito dalla Polizia di Stato in data 07.07.2018 presso la sede operativa della Parte_1
(cfr. doc. 2 resistente), è proseguita con l'accesso dei funzionari dell (cfr. verbale di CP_1 primo accesso n. 29/123/401/426 del 07.12.2018, doc. 3 resistente) e si è conclusa con la notificazione del verbale unico di accertamento prot. 6563 del 05.02.2019, notificato al trasgressore ed alla società obbligata in solido rispettivamente in data 7.02.2019 e in data
8.02.2019 (doc. 5 resistente).
A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti hanno eccepito: - la nullità dell'ordinanza “per errata identificazione del foro giurisdizionale”, in quanto il tribunale competente per il giudizio di opposizione era stato erroneamente individuato nel tribunale di Napoli Nord;
- la nullità dell'ordinanza per omessa motivazione in ordine alle argomentazioni difensive contenute negli scritti da essi presentati;
- la nullità “per indeterminatezza delle violazioni e delle sanzioni nel verbale di accertamento”; - la lesione del contraddittorio endo-procedimentale per omessa audizione dell'interessato; - l'inesistenza del vincolo di subordinazione con il sig. CP_5
; - la nullità del verbale unico prot. 6563 del 05.02.2019 poiché notificato al
[...] Parte_2 personalmente e non nella sua qualità di legale rappresentante della Ciò dedotto, Parte_1 hanno concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e del sottostante verbale unico di accertamento;
in subordine, hanno chiesto la rideterminazione al minimo della sanzione, con vittoria di spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, l ha eccepito la tardività del ricorso e l'infondatezza CP_1 dell'opposizione dato il valore probatorio degli accertamenti ispettivi e delle dichiarazioni rese dagli interessati. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
*****
§ 2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione, in quanto il ricorso
è stato depositato in data 28/09/2021 presso la cancelleria della sezione lavoro di questo
Tribunale, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
§ 3. Nel merito, l'opposizione è infondata.
L'errata indicazione, nell'ordinanza ingiunzione, del giudice competente a conoscere l'opposizione è una mera irregolarità formale, che non incide sulla validità dell'atto e non ne determina la nullità, ma, al limite, può giustificare l'eventuale rimessione in termini, laddove abbia determinato un ritardo incolpevole nella proposizione dell'opposizione, oppure la compensazione delle spese di lite, nel caso in cui il giudice erroneamente indicato si dichiari incompetente (cfr. Cass., sez. II, n. 1740 del 27/01/2020; Cass., sez. II, n. 12895 del
31/05/2006).
§ 4. Anche l'invocata violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 18 della legge
689/1981 non coglie nel segno.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo
2 della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr.
Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, n. 17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione indica le norme violate e la condotta illecita alla base della sanzione, sicché non può dirsi priva di motivazione o dotata di motivazione insufficiente.
I ricorrenti individuano il vizio motivazionale nella mancata considerazione dei loro scritti difensivi. Tuttavia, essi non hanno presentato gli scritti previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 689 del 1981, con la conseguenza che l non era tenuto a motivare in ordine alle CP_1 loro argomentazioni difensive. A ben vedere, infatti, gli opponenti hanno attivato il diverso rimedio amministrativo consistente nel ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 124 del 23/04/2004 (cfr. doc. 3 e doc. 5 ricorrenti). Il detto ricorso ha aperto un subprocedimento amministrativo, che, in assenza di una decisione espressa nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, si è concluso con il silenzio rigetto (cfr. art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 124/2004).
Quanto precede vale a respingere anche il motivo di opposizione fondato sulla mancata audizione degli interessati: la richiesta di audizione è inserita nel ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro ed è rivolta a quest'ultimo, mentre non vi è prova che la stessa richiesta sia stata formulata nei confronti dell nell'ambito del procedimento amministrativo previsto CP_1 dall'art. 18, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
§ 5. Parimenti infondata è l'eccezione di indeterminatezza del verbale di accertamento e contestazione.
A fondamento dell'eccezione in esame, i ricorrenti hanno esposto quanto segue: “Dal verbale di accertamento (doc. 2) scaturiscono sanzioni poco chiare, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista quantificativo. Dallo stesso, infatti, non si riesce a comprendere quanto concretamente avrebbe dovuto pagare la società opponente a titolo di sanzioni. Si evidenzia inoltre l'impossibilità di adempiere alla diffida intimata dall'opposta in quanto il sig. non CP_5 veniva più in azienda già da 7/8 mesi, ovvero dal mese di luglio del 2018, circostanza questa ben chiara già in occasione dell'accesso ispettivo del 7 dicembre 2018 quando in azienda venia trovato intento al lavoro solo il sig. ”. Parte_3
La doglianza è formulata in modo generico ed è pure erronea in diritto, atteso che il verbale unico di accertamento e notificazione non applica alcuna sanzione, ma si limita ad indicare le somme da pagare per estinguere il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.
124 del 2004 o in base a quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981. Il verbale di
3 cui si discute, inoltre, indica con precisione sia le norme violate sia la condotta illecita imputata ai ricorrenti (vedi p. 7 del verbale, doc. 6 resistente).
Quanto alla diffida, l'impossibilità di regolarizzare la posizione del lavoratore non incide sull'esistenza dell'illecito e sulla validità della contestazione. Peraltro, secondo quanto affermato dai ricorrenti il lavoratore è stato regolarmente assunto in data 02.10.2019 Controparte_5
(vedi p. 3 ricorso), il che dimostra che la società avrebbe potuto adempiere alla diffida, accedendo in tal modo alla definizione agevolata dell'illecito.
§ 6. In merito alla doglianza circa la nullità del verbale unico poiché notificato in proprio al
OL e non nella sua qualità di legale rappresentante, va osservato che il OL è stato individuato quale trasgressore in virtù della funzione da lui ricoperta all'interno della società
(amministratore unico). Ciò significa che la notifica del verbale di contestazione andava effettuata nei suoi confronti, mentre è del tutto irrilevante che nella relazione di notificazione non sia indicata la sua qualifica di legale rappresentante della società. Del resto, il , Parte_2 destinatario della notificazione, non è persona diversa dal , legale rappresentante Parte_2 della società opponente, con la conseguenza che non sussiste alcuna nullità della notificazione.
§ 7. Passando al motivo di opposizione che contesta la sussistenza del sostrato fattuale dell'illecito, va evidenziato che la tesi difensiva esposta in ricorso è smentita dalle dichiarazioni rese da , da altro dipendente della , sig. , e da Parte_2 Pt_1 Parte_3 Controparte_5
(vedi verbali di sommarie informazioni, doc. 2, 4 e 5 ).
[...] CP_1
Quest'ultimo ha dichiarato di prestare la sua attività lavorativa per la Kap 365 solo nel giorno del sabato, dalle 10.00 alle 13.00, ricevendo la retribuzione di € 3,50 per ogni ora di lavoro. Nel confermare quanto dichiarato dal , il ha riferito quanto segue: “conosco il signor CP_5 Pt_3
perché solo il sabato veniva presso questo centro scommesse. È stato qui a Controparte_5 lavorare per imparare il mestiere per tre o quattro mesi circa, non ricordo con esattezza. Posso però affermare che nel periodo suddetto veniva tutti i sabato mattina ed era in grado di ricevere scommesse quando venivano clienti. Era una sorta di periodo di prova”. Ad ulteriore conferma delle dichiarazioni del , ha dichiarato: “il signor ha prestato la sua CP_5 Parte_2 CP_5 attività dalla fine del mese di dicembre 2017 e fino al mese di luglio 2018. Lo stesso è venuto esclusivamente nelle giornate di sabato, in orario mattutino per 2, 3 ore giornaliere. Preciso, inoltre che per motivi di studio lo stesso non veniva tutti i sabato, ma posso affermare che lo stesso ha prestato la sua attività per n. 2 sabato mediamente mensili”.
Ebbene, la sporadica presenza del lavoratore non può giustificare la mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, né l'assenza del datore di lavoro nell'esercizio commerciale determina il venir meno del vincolo di subordinazione, posto che le prestazioni lavorative del erano richieste in uno specifico giorno della settimana, in un CP_5 determinato orario, ed erano regolarmente remunerate in base alle ore lavorate. Come osservato dalla Corte di Cassazione, “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione (nella specie di un'addetta alla ricezione di scommesse in un'agenzia ippica), il criterio
4 rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo” (cfr. Cass., sez. lav., 11/10/2017 n. 23846).
Infine, il patto di assunzione in prova, oltre a dover essere stipulato per iscritto a pena di nullità prima dell'esecuzione del contratto (cfr. Cass., sez. lav., n. 21758 del 22/10/2010), non esclude il vincolo della subordinazione.
In base a quanto sopra esposto deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, non formalizzato ed irregolare, fra il e la società con CP_5 Parte_1 conseguente fondatezza della sanzione.
§ 8. Infine, gli opponenti hanno chiesto di ridurre la sanzione pecuniaria al minimo. Anche tale istanza deve essere respinta, sia perché priva di motivazione sia perché la sanzione in concreto applicata è vicina al minimo edittale (pari a € 1.500,00 a fronte di un massimo di €
9.000,00) ed è di poco superiore a quanto i ricorrenti avrebbero dovuto pagare per estinguere l'illecito ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981.
Da tutto quanto precede deriva il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma
2, del d.lgs. 14/09/2015 n. 149, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia e della riduzione del 20% prevista dal citato art. 9, comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso proposto dalla e da nei confronti Parte_1 Parte_2 dell Controparte_2
a) condanna la e , in solido tra loro, a rimborsare all Parte_1 Parte_2 [...] le spese del presente di giudizio, liquidate in € 1.022,00 Controparte_2 per compenso del difensore (di cui € 170,00 per la fase di studio, € 170,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 341,00 per la fase istruttoria;
€ 341,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 09.06.2025 Il Giudice (dott. U. Forziati)
5
Per l'opponente è presente l'Avv. Luca De Landro per delega dell'Avv. OL, che conclude per l'accoglimento dell'opposizione, riportandosi alle note in atti. Per l è presente il CP_1 funzionario, dott. Scafidi, che conclude per il rigetto dell'opposizione e si riporta a quanto già dedotto e prodotto. I difensori procedono alla discussione della causa. Alle ore 11.36, il giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del
Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 2522/2022 di r.g., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del
2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione depositato, presso la cancelleria della sezione lavoro, in data 28.09.2021
DA
partita IVA con sede in Napoli alla via Stadera n. 201, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, , codice fiscale Parte_2 C.F._1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Selva Cafaro n. 32/A, presso lo studio dell'Avv. Parte_2
(Avv. ) Parte_2
OPPONENTI
CONTRO
(ora Controparte_2 [...]
, cod. fiscale , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, dott. , domiciliato in Napoli, via Amerigo Vespucci n. 172, rappresentato CP_4
e difeso dal dott. Luciano Scafidi e dalla dott.ssa Rossella Santoro in virtù di delega in atti
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 890/21, emessa in data 17.09.2021, notificata in data 30.08.2021 e in data 23.09.2021, con cui l ha ordinato a , in qualità di legale rappresentante della Controparte_2 Parte_2 società e “alternativamente” a quest'ultima, in qualità di obbligata in solido, il Parte_1 pagamento di € 3.150,00 (oltre € 35,70 per spese), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter del decreto legge n. 12 del 22.02.2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 23.04.2002, per aver impiegato, sino a 30 giorni di lavoro effettivo a partire dal 16.12.2017, il lavoratore subordinato, sig. senza Controparte_5 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
1 L'istruttoria amministrativa che ha portato all'emersione dell'illecito è iniziata con il controllo eseguito dalla Polizia di Stato in data 07.07.2018 presso la sede operativa della Parte_1
(cfr. doc. 2 resistente), è proseguita con l'accesso dei funzionari dell (cfr. verbale di CP_1 primo accesso n. 29/123/401/426 del 07.12.2018, doc. 3 resistente) e si è conclusa con la notificazione del verbale unico di accertamento prot. 6563 del 05.02.2019, notificato al trasgressore ed alla società obbligata in solido rispettivamente in data 7.02.2019 e in data
8.02.2019 (doc. 5 resistente).
A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti hanno eccepito: - la nullità dell'ordinanza “per errata identificazione del foro giurisdizionale”, in quanto il tribunale competente per il giudizio di opposizione era stato erroneamente individuato nel tribunale di Napoli Nord;
- la nullità dell'ordinanza per omessa motivazione in ordine alle argomentazioni difensive contenute negli scritti da essi presentati;
- la nullità “per indeterminatezza delle violazioni e delle sanzioni nel verbale di accertamento”; - la lesione del contraddittorio endo-procedimentale per omessa audizione dell'interessato; - l'inesistenza del vincolo di subordinazione con il sig. CP_5
; - la nullità del verbale unico prot. 6563 del 05.02.2019 poiché notificato al
[...] Parte_2 personalmente e non nella sua qualità di legale rappresentante della Ciò dedotto, Parte_1 hanno concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e del sottostante verbale unico di accertamento;
in subordine, hanno chiesto la rideterminazione al minimo della sanzione, con vittoria di spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, l ha eccepito la tardività del ricorso e l'infondatezza CP_1 dell'opposizione dato il valore probatorio degli accertamenti ispettivi e delle dichiarazioni rese dagli interessati. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
*****
§ 2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione, in quanto il ricorso
è stato depositato in data 28/09/2021 presso la cancelleria della sezione lavoro di questo
Tribunale, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
§ 3. Nel merito, l'opposizione è infondata.
L'errata indicazione, nell'ordinanza ingiunzione, del giudice competente a conoscere l'opposizione è una mera irregolarità formale, che non incide sulla validità dell'atto e non ne determina la nullità, ma, al limite, può giustificare l'eventuale rimessione in termini, laddove abbia determinato un ritardo incolpevole nella proposizione dell'opposizione, oppure la compensazione delle spese di lite, nel caso in cui il giudice erroneamente indicato si dichiari incompetente (cfr. Cass., sez. II, n. 1740 del 27/01/2020; Cass., sez. II, n. 12895 del
31/05/2006).
§ 4. Anche l'invocata violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 18 della legge
689/1981 non coglie nel segno.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo
2 della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr.
Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, n. 17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione indica le norme violate e la condotta illecita alla base della sanzione, sicché non può dirsi priva di motivazione o dotata di motivazione insufficiente.
I ricorrenti individuano il vizio motivazionale nella mancata considerazione dei loro scritti difensivi. Tuttavia, essi non hanno presentato gli scritti previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 689 del 1981, con la conseguenza che l non era tenuto a motivare in ordine alle CP_1 loro argomentazioni difensive. A ben vedere, infatti, gli opponenti hanno attivato il diverso rimedio amministrativo consistente nel ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 124 del 23/04/2004 (cfr. doc. 3 e doc. 5 ricorrenti). Il detto ricorso ha aperto un subprocedimento amministrativo, che, in assenza di una decisione espressa nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, si è concluso con il silenzio rigetto (cfr. art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 124/2004).
Quanto precede vale a respingere anche il motivo di opposizione fondato sulla mancata audizione degli interessati: la richiesta di audizione è inserita nel ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro ed è rivolta a quest'ultimo, mentre non vi è prova che la stessa richiesta sia stata formulata nei confronti dell nell'ambito del procedimento amministrativo previsto CP_1 dall'art. 18, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
§ 5. Parimenti infondata è l'eccezione di indeterminatezza del verbale di accertamento e contestazione.
A fondamento dell'eccezione in esame, i ricorrenti hanno esposto quanto segue: “Dal verbale di accertamento (doc. 2) scaturiscono sanzioni poco chiare, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista quantificativo. Dallo stesso, infatti, non si riesce a comprendere quanto concretamente avrebbe dovuto pagare la società opponente a titolo di sanzioni. Si evidenzia inoltre l'impossibilità di adempiere alla diffida intimata dall'opposta in quanto il sig. non CP_5 veniva più in azienda già da 7/8 mesi, ovvero dal mese di luglio del 2018, circostanza questa ben chiara già in occasione dell'accesso ispettivo del 7 dicembre 2018 quando in azienda venia trovato intento al lavoro solo il sig. ”. Parte_3
La doglianza è formulata in modo generico ed è pure erronea in diritto, atteso che il verbale unico di accertamento e notificazione non applica alcuna sanzione, ma si limita ad indicare le somme da pagare per estinguere il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.
124 del 2004 o in base a quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981. Il verbale di
3 cui si discute, inoltre, indica con precisione sia le norme violate sia la condotta illecita imputata ai ricorrenti (vedi p. 7 del verbale, doc. 6 resistente).
Quanto alla diffida, l'impossibilità di regolarizzare la posizione del lavoratore non incide sull'esistenza dell'illecito e sulla validità della contestazione. Peraltro, secondo quanto affermato dai ricorrenti il lavoratore è stato regolarmente assunto in data 02.10.2019 Controparte_5
(vedi p. 3 ricorso), il che dimostra che la società avrebbe potuto adempiere alla diffida, accedendo in tal modo alla definizione agevolata dell'illecito.
§ 6. In merito alla doglianza circa la nullità del verbale unico poiché notificato in proprio al
OL e non nella sua qualità di legale rappresentante, va osservato che il OL è stato individuato quale trasgressore in virtù della funzione da lui ricoperta all'interno della società
(amministratore unico). Ciò significa che la notifica del verbale di contestazione andava effettuata nei suoi confronti, mentre è del tutto irrilevante che nella relazione di notificazione non sia indicata la sua qualifica di legale rappresentante della società. Del resto, il , Parte_2 destinatario della notificazione, non è persona diversa dal , legale rappresentante Parte_2 della società opponente, con la conseguenza che non sussiste alcuna nullità della notificazione.
§ 7. Passando al motivo di opposizione che contesta la sussistenza del sostrato fattuale dell'illecito, va evidenziato che la tesi difensiva esposta in ricorso è smentita dalle dichiarazioni rese da , da altro dipendente della , sig. , e da Parte_2 Pt_1 Parte_3 Controparte_5
(vedi verbali di sommarie informazioni, doc. 2, 4 e 5 ).
[...] CP_1
Quest'ultimo ha dichiarato di prestare la sua attività lavorativa per la Kap 365 solo nel giorno del sabato, dalle 10.00 alle 13.00, ricevendo la retribuzione di € 3,50 per ogni ora di lavoro. Nel confermare quanto dichiarato dal , il ha riferito quanto segue: “conosco il signor CP_5 Pt_3
perché solo il sabato veniva presso questo centro scommesse. È stato qui a Controparte_5 lavorare per imparare il mestiere per tre o quattro mesi circa, non ricordo con esattezza. Posso però affermare che nel periodo suddetto veniva tutti i sabato mattina ed era in grado di ricevere scommesse quando venivano clienti. Era una sorta di periodo di prova”. Ad ulteriore conferma delle dichiarazioni del , ha dichiarato: “il signor ha prestato la sua CP_5 Parte_2 CP_5 attività dalla fine del mese di dicembre 2017 e fino al mese di luglio 2018. Lo stesso è venuto esclusivamente nelle giornate di sabato, in orario mattutino per 2, 3 ore giornaliere. Preciso, inoltre che per motivi di studio lo stesso non veniva tutti i sabato, ma posso affermare che lo stesso ha prestato la sua attività per n. 2 sabato mediamente mensili”.
Ebbene, la sporadica presenza del lavoratore non può giustificare la mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, né l'assenza del datore di lavoro nell'esercizio commerciale determina il venir meno del vincolo di subordinazione, posto che le prestazioni lavorative del erano richieste in uno specifico giorno della settimana, in un CP_5 determinato orario, ed erano regolarmente remunerate in base alle ore lavorate. Come osservato dalla Corte di Cassazione, “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione (nella specie di un'addetta alla ricezione di scommesse in un'agenzia ippica), il criterio
4 rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo” (cfr. Cass., sez. lav., 11/10/2017 n. 23846).
Infine, il patto di assunzione in prova, oltre a dover essere stipulato per iscritto a pena di nullità prima dell'esecuzione del contratto (cfr. Cass., sez. lav., n. 21758 del 22/10/2010), non esclude il vincolo della subordinazione.
In base a quanto sopra esposto deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, non formalizzato ed irregolare, fra il e la società con CP_5 Parte_1 conseguente fondatezza della sanzione.
§ 8. Infine, gli opponenti hanno chiesto di ridurre la sanzione pecuniaria al minimo. Anche tale istanza deve essere respinta, sia perché priva di motivazione sia perché la sanzione in concreto applicata è vicina al minimo edittale (pari a € 1.500,00 a fronte di un massimo di €
9.000,00) ed è di poco superiore a quanto i ricorrenti avrebbero dovuto pagare per estinguere l'illecito ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981.
Da tutto quanto precede deriva il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma
2, del d.lgs. 14/09/2015 n. 149, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia e della riduzione del 20% prevista dal citato art. 9, comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso proposto dalla e da nei confronti Parte_1 Parte_2 dell Controparte_2
a) condanna la e , in solido tra loro, a rimborsare all Parte_1 Parte_2 [...] le spese del presente di giudizio, liquidate in € 1.022,00 Controparte_2 per compenso del difensore (di cui € 170,00 per la fase di studio, € 170,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 341,00 per la fase istruttoria;
€ 341,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 09.06.2025 Il Giudice (dott. U. Forziati)
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