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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/10/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3154/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3154/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. AMBROGIO ORNELLA, C.F._1
presso il cui studio, in Siracusa, Viale Teracati n. 75, è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. STURIALE LUCIA, presso C.F._2
pagina 1 di 7 il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 90, è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio notificato il 22.06.2022,
conveniva innanzi all'intestato Tribunale il FR Parte_1 CP_1
per ivi sentir “Dichiarare l'annullamento dell'atto di donazione onerosa del
[...]
5.7.2017 ai n. 34117 di Rep. e n. 23812 di Racc. a rogito del notaio Dott.ssa
[...]
per incapacità naturale del donante, Dare tutti i Per_1 Controparte_2
provvedimenti di giustizia”.
A sostegno della domanda esponeva che nell' anno 2010 il sig. Persona_2
FR delle parti in causa, aveva subito un gravissimo ictus cerebrale
[...]
tale da comprometterne seriamente le proprie funzioni cerebrali cognitive, tanto che era stato ritenuto invalido al 100 % con sentenza resa dalla Sezione Lavoro di questo stesso;
che dal predetto evento morboso il sig. non è Controparte_2
stato più in grado di provvedere a tutto ciò che concerne la cura sia della propria pagina 2 di 7 persona che dei propri beni;
che, pertanto, l'odierna attrice ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per la tutela degli interessi primari del
FR . Controparte_2
L'odierna attrice deduceva che in data 24 maggio 2017, con rogito pubblico notarile n.·34042 Rep. e n. 23750 Raccolta, i fratelli , ciascuno per 1a CP_2
quota pari a 6/30 indivisi, vendevano e trasferivano con il consenso pacifico di tutti l'immobile in Siracusa, via Luigi Spagna n. 76, per il prezzo totale di €.
10.000,00, precisando che l'esiguità del prezzo era dovuta alla volontà dei fratelli di garantire che il predetto immobile fosse unicamente destinato alle esigente abitative di . Controparte_2
Ha lamentato che, tuttavia, in data 5 luglio 2017, mediante atto pubblico, il sig.
effettuava la donazione onerosa del predetto immobile in Controparte_2
favore del convenuto , il quale acquistava la nuda proprietà del Controparte_1
bene e si impegnava, a fronte della donazione, a prestare assistenza morale e materiale nei confronti del donante.
Deduceva la sussistenza dei presupposti per l'azione di annullamento della donazione per violazione della normativa di cui agli art. 775 e 774 c.c.
sussistendo l'incapacità di agire da parte del donante al Controparte_2
momento della stipulazione dell'atto pubblico, anche nonostante l'assenza di provvedimento interdizione nei confronti del donante.
Radicato il contraddittorio, si costituiva il quale eccepiva, in Controparte_1
pagina 3 di 7 primo luogo, la nullità dell'atto di citazione;
in secondo luogo il difetto di legittimazione attiva di nel merito, l'infondatezza della Parte_1
domanda.
Quindi, formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e,
pertanto, in via preliminare in rito, rigettare la domanda attorea, con ogni
conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese;
- nel merito, in via di estremo subordine, rigettare integralmente la domanda
attorea perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non
provata;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna di parte attrice al
risarcimento dei danni ex art. 96 3° comma c.p.c.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinta la domanda di CTU
medico legale richiesta dalla parte attrice, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda va rigettata per difetto di legittimazione attiva della parte attrice
Parte_1
Invero, Per il chiaro disposto dell'art. 775 1° comma c. c., peraltro testualmente riportato ex adverso nell'atto di citazione, “La donazione fatta da persona che,
pagina 4 di 7 sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è
stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa”
Orbene, l'odierna attrice non possiede alcuna delle suddette qualità, non essendo la donante, né l'erede o l'avente causa del donante, ragion per cui, non avendo alcuna legittimazione ad agire, la sua domanda deve essere rigettata in rito.
Ed invero, giusto l'orientamento univoco e consolidato della Suprema Corte “la legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore”
(vd., ex multis, Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza n. 2951 del 16.02.2016).
Stante la manifesta infondatezza della domanda per violazione dell'art. 775,
comma 1, c.c., va disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Al riguardo, va osservato che la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello
Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. art. 74, comma
2, DPR 115/2002), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda,
trattandosi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività; e che,
dato che l'ammissione al beneficio viene sempre disposta in via provvisoria,
pagina 5 di 7 appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente,
dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta (cfr. Cass. 7869/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Per le medesime ragioni per le quali è stato revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la stessa parte attrice va condannata - ex art. 96, comma 3, c.p.c. - al pagamento in favore dell' di una CP_3
somma equitativamente determinata in € 500,00, avendo la sig.ra Parte_1
agito in giudizio senza la normale prudenza, approfittando del beneficio
[...]
dell'ammissione a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- respinge la domanda;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
convenuto nella misura di € 3.809,00 per compensi oltre al Controparte_1
15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento della somma di €. 500,00 in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c.; Controparte_1
pagina 6 di 7 - revoca l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese Parte_1
dello Stato.
Così deciso in Siracusa, il 16 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3154/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. AMBROGIO ORNELLA, C.F._1
presso il cui studio, in Siracusa, Viale Teracati n. 75, è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. STURIALE LUCIA, presso C.F._2
pagina 1 di 7 il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 90, è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio notificato il 22.06.2022,
conveniva innanzi all'intestato Tribunale il FR Parte_1 CP_1
per ivi sentir “Dichiarare l'annullamento dell'atto di donazione onerosa del
[...]
5.7.2017 ai n. 34117 di Rep. e n. 23812 di Racc. a rogito del notaio Dott.ssa
[...]
per incapacità naturale del donante, Dare tutti i Per_1 Controparte_2
provvedimenti di giustizia”.
A sostegno della domanda esponeva che nell' anno 2010 il sig. Persona_2
FR delle parti in causa, aveva subito un gravissimo ictus cerebrale
[...]
tale da comprometterne seriamente le proprie funzioni cerebrali cognitive, tanto che era stato ritenuto invalido al 100 % con sentenza resa dalla Sezione Lavoro di questo stesso;
che dal predetto evento morboso il sig. non è Controparte_2
stato più in grado di provvedere a tutto ciò che concerne la cura sia della propria pagina 2 di 7 persona che dei propri beni;
che, pertanto, l'odierna attrice ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per la tutela degli interessi primari del
FR . Controparte_2
L'odierna attrice deduceva che in data 24 maggio 2017, con rogito pubblico notarile n.·34042 Rep. e n. 23750 Raccolta, i fratelli , ciascuno per 1a CP_2
quota pari a 6/30 indivisi, vendevano e trasferivano con il consenso pacifico di tutti l'immobile in Siracusa, via Luigi Spagna n. 76, per il prezzo totale di €.
10.000,00, precisando che l'esiguità del prezzo era dovuta alla volontà dei fratelli di garantire che il predetto immobile fosse unicamente destinato alle esigente abitative di . Controparte_2
Ha lamentato che, tuttavia, in data 5 luglio 2017, mediante atto pubblico, il sig.
effettuava la donazione onerosa del predetto immobile in Controparte_2
favore del convenuto , il quale acquistava la nuda proprietà del Controparte_1
bene e si impegnava, a fronte della donazione, a prestare assistenza morale e materiale nei confronti del donante.
Deduceva la sussistenza dei presupposti per l'azione di annullamento della donazione per violazione della normativa di cui agli art. 775 e 774 c.c.
sussistendo l'incapacità di agire da parte del donante al Controparte_2
momento della stipulazione dell'atto pubblico, anche nonostante l'assenza di provvedimento interdizione nei confronti del donante.
Radicato il contraddittorio, si costituiva il quale eccepiva, in Controparte_1
pagina 3 di 7 primo luogo, la nullità dell'atto di citazione;
in secondo luogo il difetto di legittimazione attiva di nel merito, l'infondatezza della Parte_1
domanda.
Quindi, formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e,
pertanto, in via preliminare in rito, rigettare la domanda attorea, con ogni
conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese;
- nel merito, in via di estremo subordine, rigettare integralmente la domanda
attorea perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non
provata;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna di parte attrice al
risarcimento dei danni ex art. 96 3° comma c.p.c.
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinta la domanda di CTU
medico legale richiesta dalla parte attrice, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda va rigettata per difetto di legittimazione attiva della parte attrice
Parte_1
Invero, Per il chiaro disposto dell'art. 775 1° comma c. c., peraltro testualmente riportato ex adverso nell'atto di citazione, “La donazione fatta da persona che,
pagina 4 di 7 sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è
stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa”
Orbene, l'odierna attrice non possiede alcuna delle suddette qualità, non essendo la donante, né l'erede o l'avente causa del donante, ragion per cui, non avendo alcuna legittimazione ad agire, la sua domanda deve essere rigettata in rito.
Ed invero, giusto l'orientamento univoco e consolidato della Suprema Corte “la legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore”
(vd., ex multis, Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza n. 2951 del 16.02.2016).
Stante la manifesta infondatezza della domanda per violazione dell'art. 775,
comma 1, c.c., va disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Al riguardo, va osservato che la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello
Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. art. 74, comma
2, DPR 115/2002), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda,
trattandosi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività; e che,
dato che l'ammissione al beneficio viene sempre disposta in via provvisoria,
pagina 5 di 7 appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente,
dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta (cfr. Cass. 7869/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Per le medesime ragioni per le quali è stato revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la stessa parte attrice va condannata - ex art. 96, comma 3, c.p.c. - al pagamento in favore dell' di una CP_3
somma equitativamente determinata in € 500,00, avendo la sig.ra Parte_1
agito in giudizio senza la normale prudenza, approfittando del beneficio
[...]
dell'ammissione a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- respinge la domanda;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
convenuto nella misura di € 3.809,00 per compensi oltre al Controparte_1
15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento della somma di €. 500,00 in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c.; Controparte_1
pagina 6 di 7 - revoca l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese Parte_1
dello Stato.
Così deciso in Siracusa, il 16 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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