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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14742/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINOTTI Parte_1 C.F._1 ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 2 ALTO RENO TERME presso il difensore avv. CINOTTI ROBERTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICISSIMO Parte_2 C.F._2 IA ON, elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE, N. 4 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. FELICISSIMO IA ON
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda cumulativa congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 26/11/2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio ad Alto Reno Terme (BO) in data 20.06.2020 – atto n 3, Parte I, anno 2020; rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza n. 393/2025 pubblicata in data 07.05.2025 con cui il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, in punto di separazione considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (24.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla prima udienza di separazione (07.03.2025) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
vista l'assenza di ulteriori questioni pendenti tra le parti, anche di natura economico-patrimoniale; visto l'intervento del P.M. in data 17.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], BN, il 30.10.1968) Parte_1
e
(nata a [...], Albania, il 30.06.1975) Parte_2
Unitisi in matrimonio ad Alto Reno Terme (BO) in data 20.06.2020 – atto n 3, Parte I, anno 2020
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Alto Reno Terme (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14742/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CINOTTI Parte_1 C.F._1 ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 2 ALTO RENO TERME presso il difensore avv. CINOTTI ROBERTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICISSIMO Parte_2 C.F._2 IA ON, elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE, N. 4 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. FELICISSIMO IA ON
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda cumulativa congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio proposta con ricorso in data 26/11/2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio ad Alto Reno Terme (BO) in data 20.06.2020 – atto n 3, Parte I, anno 2020; rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con sentenza n. 393/2025 pubblicata in data 07.05.2025 con cui il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, in punto di separazione considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (24.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla prima udienza di separazione (07.03.2025) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
vista l'assenza di ulteriori questioni pendenti tra le parti, anche di natura economico-patrimoniale; visto l'intervento del P.M. in data 17.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], BN, il 30.10.1968) Parte_1
e
(nata a [...], Albania, il 30.06.1975) Parte_2
Unitisi in matrimonio ad Alto Reno Terme (BO) in data 20.06.2020 – atto n 3, Parte I, anno 2020
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Alto Reno Terme (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla