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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2392/2025
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IL GIUDICE TUTELARE
Il Giudice Dott. Fabrizio Valloni, vista l'ordinanza del Sindaco del Comune di RAVENNA emessa in data 2.6.2025 che dispone l'effettuazione di un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti del Sig. nato a [...] il [...]; Parte_1
⁃ ordinanza che prevede che il trattamento venga eseguito presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e
Cura del Comune di RAVENNA;
- rilevato che il trattamento è stato eseguito alle ore 6:00 del 2.6.2025 presso il SPDC di Ravenna;
⁃ rilevato altresì che l'ordinanza è stata notificata a questo Tribunale in data 3.6.2025 alle ore 08.19 tramite PEC;
letta l'allegata proposta del medico dott. el 2.6.2025; Persona_1
convalidata da parte della Dott.ssa medico della struttura sanitaria pubblica Persona_2
del 2.6.2025; Parte_2
Atteso che la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 509.2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “[s]i può intervenire con un trattamento sanitario obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni: a)
l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti;
c) l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra- ospedaliere”.
Atteso che il Sindaco – ovvero il suo delegato per le funzioni attinenti ai trattamenti sanitari obbligatori – e i medici pubblici nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali, ed in quanto tali le loro attestazioni in relazione ai fatti dei quali hanno avuto diretta percezione sono assistite da fede privilegiata e fanno prova fino a querela di falso (ex multis, Cass. Civ., Ord. n.
16572.2024 e Cass. Pen., Sent. n. 51474.2019); Atteso che, quanto alle dichiarazioni relative alle condizioni di salute del paziente, queste non sono assistite da tale fede privilegiata (Cass. Civ., n. 16737.2024), ma “le diagnosi [e] le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova” (Cass. SS.UU. civili, Sent. n.
19129.2023, principio di diritto);
Atteso che dall'esame delle attestazioni fornite dal Comune, nonché dai sanitari che hanno proposto e convalidato il trattamento, risultano sussistenti le condizioni di legge per la disposizione del trattamento stesso in condizioni di degenza ospedaliera, e sul punto si fa espresso riferimento alla richiesta del trattamento e alla relativa convalida, atti riguardo ai quali non è emerso alcun elemento che possa indicarne l'inattendibilità;
Atteso inoltre che in tale giudizio, afferente ad un procedimento di somma urgenza e di natura essenzialmente, anche se non nominalmente, cautelare, deve farsi applicazione, nell'ammissione e valutazione della prova, del principio della sufficienza della dimostrazione, secondo il criterio del
'più probabile che non', del fumus boni iuris e del periculum in mora, non essendo richiesta la piena prova di cui al giudizio ordinario;
Atteso che il paziente è stato sentito da questo Giudice in data 3.6.2025 alle ore 16:20 circa per il tramite di collegamento video mediante applicativo TEAMS alla presenza dei sanitari;
Atteso che neppure dall'audizione del paziente sono emersi elementi atti ad inficiare l'attendibilità, in relazione al giudizio di convalida, degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza che dispone il trattamento, della richiesta del sanitario o della convalida di tale richiesta;
PQM
Dispone la convalida del provvedimento già dettagliatamente individuato in motivazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Sindaco di Ravenna e ne dispone la notificazione alla persona interessata.
Ravenna, 3 giugno 2025 fatto alle ore 16:46.
Il Giudice Tutelare
Dott. Fabrizio Valloni
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IL GIUDICE TUTELARE
Il Giudice Dott. Fabrizio Valloni, vista l'ordinanza del Sindaco del Comune di RAVENNA emessa in data 2.6.2025 che dispone l'effettuazione di un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti del Sig. nato a [...] il [...]; Parte_1
⁃ ordinanza che prevede che il trattamento venga eseguito presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e
Cura del Comune di RAVENNA;
- rilevato che il trattamento è stato eseguito alle ore 6:00 del 2.6.2025 presso il SPDC di Ravenna;
⁃ rilevato altresì che l'ordinanza è stata notificata a questo Tribunale in data 3.6.2025 alle ore 08.19 tramite PEC;
letta l'allegata proposta del medico dott. el 2.6.2025; Persona_1
convalidata da parte della Dott.ssa medico della struttura sanitaria pubblica Persona_2
del 2.6.2025; Parte_2
Atteso che la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 509.2023, ha affermato il seguente principio di diritto: “[s]i può intervenire con un trattamento sanitario obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni: a)
l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti;
c) l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra- ospedaliere”.
Atteso che il Sindaco – ovvero il suo delegato per le funzioni attinenti ai trattamenti sanitari obbligatori – e i medici pubblici nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali, ed in quanto tali le loro attestazioni in relazione ai fatti dei quali hanno avuto diretta percezione sono assistite da fede privilegiata e fanno prova fino a querela di falso (ex multis, Cass. Civ., Ord. n.
16572.2024 e Cass. Pen., Sent. n. 51474.2019); Atteso che, quanto alle dichiarazioni relative alle condizioni di salute del paziente, queste non sono assistite da tale fede privilegiata (Cass. Civ., n. 16737.2024), ma “le diagnosi [e] le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova” (Cass. SS.UU. civili, Sent. n.
19129.2023, principio di diritto);
Atteso che dall'esame delle attestazioni fornite dal Comune, nonché dai sanitari che hanno proposto e convalidato il trattamento, risultano sussistenti le condizioni di legge per la disposizione del trattamento stesso in condizioni di degenza ospedaliera, e sul punto si fa espresso riferimento alla richiesta del trattamento e alla relativa convalida, atti riguardo ai quali non è emerso alcun elemento che possa indicarne l'inattendibilità;
Atteso inoltre che in tale giudizio, afferente ad un procedimento di somma urgenza e di natura essenzialmente, anche se non nominalmente, cautelare, deve farsi applicazione, nell'ammissione e valutazione della prova, del principio della sufficienza della dimostrazione, secondo il criterio del
'più probabile che non', del fumus boni iuris e del periculum in mora, non essendo richiesta la piena prova di cui al giudizio ordinario;
Atteso che il paziente è stato sentito da questo Giudice in data 3.6.2025 alle ore 16:20 circa per il tramite di collegamento video mediante applicativo TEAMS alla presenza dei sanitari;
Atteso che neppure dall'audizione del paziente sono emersi elementi atti ad inficiare l'attendibilità, in relazione al giudizio di convalida, degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza che dispone il trattamento, della richiesta del sanitario o della convalida di tale richiesta;
PQM
Dispone la convalida del provvedimento già dettagliatamente individuato in motivazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Sindaco di Ravenna e ne dispone la notificazione alla persona interessata.
Ravenna, 3 giugno 2025 fatto alle ore 16:46.
Il Giudice Tutelare
Dott. Fabrizio Valloni