Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. 19-1/2024 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri Sezione Unica Civile
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Andrea Amadei - Presidente dott. Giuseppe Cardona - Giudice dott.ssa Martina Castaldo - Giudice rel. ed est.
sentito il giudice relatore, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di Controparte_1
, C.F./P.IVA: iscritta al
[...] P.IVA_1
Registro Imprese RC n. 00715880803 – REA RC-98225 con sede in LA CA (RC) cap 89047 - alla Via Nazionale SS 106 KM 111 legalmente rappresentata dal LIQUIDATORE Sig. CP_1
nato a [...] il [...],
[...]
Cod. Fisc. ed ivi residente a[...]
VITTORIO, n. 32;
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La società ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata.
2. – Emerge la competenza del tribunale adito ai sensi dell'articolo 27 c. II CCII, perché la società ha sede a LA CA.
2.1. – Non risulta la pendenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII. 2.2. – Stante il rinvio alle norme del titolo III in quanto compatibili (v. art. 65 c. II CCII), chi chiede l'apertura della liquidazione controllata deve depositare la documentazione prescritta dall'articolo 39 CCII, tenendo conto della propria concreta situazione.
1
2.4. – La debitrice è in stato di sovraindebitamento perché ha accumulato un debito di € € 475.545,06 (quantomeno alla data della relazione dell'o.c.c.) e ha un patrimonio (costituito da beni mobili e crediti) da liquidare pari ad euro € 41.144,17, che evidentemente non le può garantire l'integrale adempimento di tali debiti.
3. – Vi sono dunque i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata. 3.1. – Poiché la procedura ex art. 268 e ss. CCII non prevede la formulazione di una proposta di liquidazione dei beni, non si valuterà quella presente nel ricorso introduttivo. 3.2. – La procedura di liquidazione controllata ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori nonché lo spossessamento del debitore, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 268 c. IV CCII. Spetta al giudice delegato la statuizione sui limiti di reddito da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Si ritiene però possibile – anche in questa sede – effettuare una prima indicazione, di natura provvisoria, tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti. 3.3. – Si ritiene opportuno precisare che il compenso per le prestazioni rese dal gestore incaricato dall'o.c.c. è un credito prededucibile ai sensi dell'articolo 6 c. I lett. a) CCII;
il compenso spettante al legale che ha assistito la debitrice dovrà essere oggetto di una specifica domanda di insinuazione allo stato passivo, in occasione del cui esame si valuterà se sia riconoscibile il suo carattere privilegiato.
4. – Può essere nominato liquidatore lo stesso o.c.c. a cui si è rivolto il debitore, non sussistendo motivi in contrario.
5. – Il tribunale deve ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che ritenga di autorizzare il debitore o un terzo a utilizzare alcuni di essi, “in presenza di gravi e specifiche ragioni” (v. art. 270 c. II lett. c) CCII).
6. – L'articolo 270 CCII richiama anche l'articolo 150 CCII. Pertanto, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata non è possibile iniziare o proseguire delle azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura.
La ricorrente ha chiesto che il tribunale statuisca in merito al divieto di iniziare e/o di proseguire azioni esecutive o cautelari.
pag. 2 di 6 Si ritiene però che tale statuizione non sia demandabile al collegio adito ai sensi dell'articolo 268 CCII, ma che debba essere adottata (anche a seguito di una mera segnalazione da parte della persona interessata) dal singolo giudice eventualmente adito (nel caso della procedura esecutiva individuale, quindi, la pronuncia di improcedibilità deve essere adottata dal giudice dell'esecuzione, a seguito di una mera segnalazione anche da parte del liquidatore, o da parte di chiunque sia interessato, opportunamente documentata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri in composizione collegiale così provvede: 1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata di
[...]
, Controparte_1
C.F./P.IVA: iscritta al Registro Imprese RC n. P.IVA_1
00715880803 – REA RC-98225 con sede in LA CA (RC) cap 89047 - alla Via Nazionale SS 106 KM 111 legalmente rappresentata dal LIQUIDATORE Sig. nato a [...] Controparte_1
OI CA (RC) il 18/07/1955, Cod. Fisc.
ed ivi residente a[...]; C.F._1
2) nomina giudice delegato la dottoressa Martina Castaldo;
3) nomina liquidatore il gestore già incaricato dall'o.c.c., cioè la dottoressa
con studio in Siderno (RC), Via Pola n. 26, PEC: Persona_1
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4) ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo tribunale;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
7) avverte che
- dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 c. IV CCII come di seguito indicati:
pag. 3 di 6 a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
8) avverte il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
9) dispone che il liquidatore
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35 c. IV – bis del d.lgs. n. 159/2011 come previsto dall'art. 270 c. III CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in cancelleria per l'approvazione da parte del g.d., avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei pag. 4 di 6 creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270 c. VI CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282 c. II CCII ai fini dell'esdebitazione; 10) avverte il liquidatore
- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
11) ordina che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;
12) dispone che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. Così deciso nella camera di consiglio del 14.04.2025.
pag. 5 di 6 Il giudice rel. ed est.
dott.ssa Martina Castaldo Amadei
pag. 6 di 6
Il Presidente
dott. Andrea