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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile
Composto dai magistrati:
Dott. Edoardo DI CAPUA PRESIDENTE REL.
Dott. Guglielmo RENDE GIUDICE
Dott. Luca MARTINAT GIUDICE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12461/2021 R.G. promossa da:
residente nel Principato di Monaco, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Alessandro MASSAI del Foro di Siena, in forza di procura speciale depositata con nota di deposito del
06.01.2022
-PARTE ATTRICE-
contro
: con sede legale in Torino, in persona della Dott.ssa Controparte_1 Persona_1
in virtù di procura del 14.04.2021 a rogito Notaio Dott.sa , Rep. n. 44956 - Racc. n. Persona_2
14767, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela GHINI del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Paola BALLARIO in Torino 10129, Corso Galileo Ferraris n. 146, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA- ed in contraddittorio con:
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
-INTERVENTORE NECESSARIO-
pagina 1 di 13 avente per oggetto: querela di falso proposta in via principale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 11.12.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis:
1. preliminarmente ai sensi dell'art. 221 c.p.c. interpellare controparte se intenda valersi in giudizio del contratto di cui si è denunziata la falsità, contratto di fideiussione attribuito a Parte_1
e recante la data del 24.08.2016, ed in caso affermativo, attesa la rilevanza dello stesso
[...]
documento ai fini del decidere nella causa n 474/2021 rg incardinata innanzi al Tribunale di Verbania, autorizzi la presentazione della querela di falso;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità della firma imputata a di cui al Parte_1
contratto di fideiussione del 24 agosto 2016 e la conseguente nullità del contratto di fidejussione stesso nei confronti dello stesso Parte_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di legge oltre rimborso forfettario iva e cap di legge per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c.”.
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 11.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito:
In via principale rigettare integralmente le domande tutte svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
n quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti. Controparte_2
In via istruttoria: si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'opponente signor nonché prova Parte_1
per testi sulle circostanze di fatto dedotte nella comparsa di risposta, da intendersi qui integralmente ritrascritte per separati capitoli e precedute dalla locuzione “Vero che”, con espressa riserva di indicare i nominativi dei testimoni nei termini di legge;
pagina 2 di 13 ci si oppone all'interpello ex art. 221 c.p.c. di stante l'irrilevanza e Controparte_2
l'inammissibilità dello stesso per tutti i motivi esposti in atti;
ci si oppone all'ammissione della CTU grafologica richiesta ex adverso risultando l'istanza in parola inammissibile;
con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre documenti, articolare capitoli di prova ed indicare testi nei termini di legge.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed oltre oneri di legge (I.V.A. e CPA).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
pagina 3 di 13 1.2. Con atto di citazione datato 28.05.2021 ritualmente notificato a mezzo pec in data 07.06.2021, il
Sig. ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino Parte_1 [...] chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe e, Controparte_2 inoltre, la condanna di “al risarcimento in favore di Controparte_2 [...]
di tutti i danni subiti e subendi per l'ammontare di Euro 200.000,00 ovvero la maggiore o Parte_1 minore cifra che codesto Ill.Tribunale riterrà di giustizia” (domanda poi tacitamente rinunciata, non essendo stata riproposta nelle conclusioni definitive).
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta, depositando in data 26.11.2021 comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Nel corso della prima udienza in data 10.01.2022 il Giudice preso atto dell'avvenuto deposito da parte del Sig. di una nuova procura alle liti che ha sanato la nullità della precedente, ha Pt_1 rimesso alla parte attrice la valutazione circa l'opportunità di coltivare il giudizio, in considerazione del fatto che la pronuncia sulla domanda risarcitoria sarebbe stata preclusa a causa della querela di falso proposta in via principale.
1.5. A seguito di una serie di rinvii per consentire alle parti l'eventuale formalizzazione di accordi transattivi, all'udienza del 6.06.2022 il Giudice ha assegnato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando alla data del 21.11.2022.
1.6. Nel corso della predetta udienza le parti hanno richiamato le rispettive istanze istruttorie e il
Giudice si è riservato.
A scioglimento della riserva precedentemente assunta il Giudice ha ordinato alla parte convenuta l'esibizione dell'originale del contratto di fideiussione del 24.08.2016 Controparte_2 fissando per l'esame della documentazione e degli ulteriori provvedimenti l'udienza del 09.03.2023.
1.7. Con Ordinanza dell'11.03.2023 resa a scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice ha disposto una CTU grafologica nominando all'uopo la dott.ssa e fissando l'udienza del Persona_3
15.05.2023 per la comparizione e il giuramento della stessa.
pagina 4 di 13 1.8. Per la disamina della CTU, depositata in data 22.11.2023 è stata fissata l'udienza del 04.12.2023 e successivamente quella del 15.04.2024 nel corso della quale il Giudice, fatte precisare le rispettive conclusioni alle parti, ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
1.9. Con Ordinanza in data 21.07.2024 il Giudice dott.ssa Luisa VIGONE, ritenuta l'opportunità di disporre la comparizione dei procuratori delle parti a chiarimenti e per esperire il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa sul ruolo.
1.10. Con Ordinanza del 23.07.2024 il nuovo Giudice dr. DI CAPUA:
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) fissando udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 e invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha rinviato l'udienza fisica in presenza, già fissata avanti al precedente Giudice Dr.ssa Luisa
VIGONE, avanti al nuovo Giudice Dott. Edoardo DI CAPUA per la precisazione delle conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza di precisazione delle conclusioni dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 12.12.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento e l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.11. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 5 di 13 1.12.Con Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 18.12.2024 il Giudice Istruttore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c.
Decorsi i predetti termini perentori la causa è stata decisa dal Collegio riunito in Camera di Consiglio, così come previsto dagli artt. 275 e segg. c.p.c.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha chiesto preliminarmente, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., di “interpellare controparte se intenda valersi in giudizio del contratto di cui si è denunziata la falsità, contratto di fideiussione attribuito a e recante la data del 24.08.2016, Parte_1
ed in caso affermativo, attesa la rilevanza dello stesso documento ai fini del decidere nella causa n
474/2021 rg incardinata innanzi al Tribunale di Verbania”.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, la richiesta di interpello ai sensi dell'art. 221 c.p.c. risulta irrilevante, sia in quanto trattasi di querela di falso proposta in via principale sia alla luce dei rilievi di cui infra.
2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte in comparsa di costituzione e risposta.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, l'interrogatorio formale dell'opponente signor nonché la prova per testi Parte_1
sulle circostanze di fatto dedotte nella comparsa di risposta risultano valutative e in ogni casi irrilevanti, anche in considerazione dell'esperita C.T.U.
pagina 6 di 13
3. Sulla querela di falso e sulle domande di merito proposte dalla parte attrice.
3.1. Come si è detto, la parte attrice ha proposto querela di falso in via principale chiedendo, nel merito, di “accertare e dichiarare la falsità della firma imputata a di cui al contratto di Parte_1
fideiussione del 24 agosto 2016 e la conseguente nullità del contratto di fidejussione stesso nei confronti dello stesso ”. Parte_1
Le suddette domande non possono trovare accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.
3.2. Invero, si deve innanzitutto chiarire che dall'analisi degli atti processuali e della relativa documentazione risultano accertate le seguenti circostanze:
- In data 20.06.2011 i signori e si costituivano garanti per Parte_2 Parte_1 fideiussione “omnibus” della società sino alla concorrenza dell'importo di Euro Parte_3
200.000,00, oltre interessi moratori, per l'adempimento delle obbligazioni verso la banca ricorrente dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, poste in essere dalla predetta società nell'ambito della propria attività imprenditoriale (cfr. doc. 4 della parte convenuta).
- In data 12.09.2014, inoltre, la società conseguiva dalla banca VENETO BANCA Parte_3
S.c.p.a. un finanziamento chirografario n. 00005/6000/47722922 dell'importo originario di Euro
500.000,00 (cfr. doc. n. 5- 6 della parte convenuta).
- Contestualmente alla concessione del citato finanziamento ed a garanzia della restituzione del capitale finanziato i signori e si Parte_2 Parte_1 CP_3 Parte_4
costituivano garanti per fideiussione per operazione specifica della società finanziata per un importo di
Euro 500.000,00 (cfr. doc. n. 7 della parte convenuta).
- In data 24.08.2016 concedeva alla società un Controparte_2 Parte_3
finanziamento chirografario n. 00005/6000/74671300 di Euro 100.000,00 ammortizzabile in 48 rate mensili (cfr. doc. n.8 della parte convenuta).
- Contestualmente alla concessione del citato finanziamento ed a garanzia della restituzione del capitale finanziato il signor si costituiva garante per fideiussione per operazione specifica Parte_2
della società finanziata per un importo di Euro 100.000,00 (cfr. doc. n. 9 della parte convenuta)
- Con lettera raccomandata a/r in data 2.04.2020 intimava i signori Controparte_2
e in qualità di garanti per Parte_1 Parte_2 Controparte_4
fideiussione della società (medio tempore fallita) di provvedere al pagamento di Parte_3
quanto dovuto dalla società debitrice principale, con la precisazione che, in difetto di adempimento nel termine ivi indicato, si sarebbe dato avvio alle iniziative più opportune per il recupero coattivo del credito (cfr. doc. n.14 della parte convenuta).
pagina 7 di 13 - Con decreto ingiuntivo n. 9/21 - R.G.N. 14/21, emesso in data 08.01.2021 il Tribunale ordinario di
Verbania ingiungeva ai signori e in Parte_1 Parte_2 Controparte_4
qualità di garanti per fideiussione della società di pagare, in solido, ciascuno nei Pt_3 Parte_3
limiti delle prestate garanzie, in favore di immediatamente, la somma di Controparte_2
Euro 179.590,66= oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione (cfr. doc. n. 1 della parte attrice e doc. n. 15 della parte convenuta).
- Con atto di citazione in opposizione, notificato a mezzo pec in data 6.04.2021, il signor
[...]
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, richiedendo, nel merito, di Parte_1 revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto eccependo, tra l'altro, la non riconducibilità a sé stesso della sottoscrizione apposta sulla fideiussione in data 24.08.2016 (cfr. doc.
n.16 della parte convenuta).
- si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione in data Controparte_2
14.05.2021 contestando quanto dedotto ex adverso, opponendosi alla sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in difetto dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., ritenendo competente il Tribunale adito (per i motivi tutti ivi indicati) e precisando che la fideiussione in data
24.08.2016 non era stata azionata nei confronti del signor bensì nei confronti del Parte_1
signor (cfr. doc. n. 17 della parte convenuta). Parte_2
- Con sentenza n. 452/2022 pubblicata il 09.12.2022 ed attualmente passata in giudicato il Tribunale di
Verbania rigettava l'opposizione proposta dai signori e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n.9/2021 del 8.01.2021 (cfr. i Controparte_4 documenti allegati alle note scritte dell'11.12.2024 della parte convenuta).
3.3. Ciò chiarito, nel caso di specie emergono dunque profili di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire della parte attrice.
Invero, come già era emerso in sede di giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo radicato presso il
Tribunale di Verbania, con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione datata 24.08.2016, si ravvisa una carenza di interesse al dell'attuale parte attrice Sig.
[...]
atteso che, come desumibile dal tenore letterale del ricorso per ingiunzione, la Parte_1 [...]
aveva indicato quale garante per il finanziamento chirografario n. Parte_5
00005/6000/74671300 il solo Sig. mentre nei confronti del Sig. Parte_2 [...]
aveva azionato in via monitoria solo i contratti di fideiussione del 20.06.2011 e del Parte_1
12.09.2014, non oggetto del presente giudizio (cfr. doc. n. 3 e 6 fascicolo monitorio).
pagina 8 di 13 La stessa Banca, inoltre, aveva espressamente dichiarato di non avvalersi del contratto di fideiussione del 24.08.2016 nei confronti del signor né di richiederne la verificazione ex art. Parte_1
Co 216 c.p.c. della sigla apposta ” in calce al medesimo.
Finanche il Tribunale di Verbania, a pagina 7 della citata Sentenza di rigetto n. 452/2022 del 9.12.2022, ormai passata in giudicato, ha affermato testualmente quanto segue: “L'opponente Parte_1
ha disconosciuto la sola sottoscrizione della fideiussione in data 24.08.2016. Sul punto va
[...]
dichiarata la carenza di interesse al disconoscimento da parte di atteso che, Parte_1
come desumibile dal tenore letterale del ricorso per ingiunzione, la Banca ha indicato quale garante per il finanziamento chirografario n. 00005/6000/74671300 solo mentre nei Parte_2
confronti di ha azionato in via monitoria solo i contratti di fideiussione del Parte_1
20.06.2011 e del 12.09.2014 (docc. 3 e 6 fascicolo monitorio).”
Ora, come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è legittimato a proporre querela di falso
“chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, e dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata, oppure quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo” (cfr. in tal senso: Cass. n. 1317/2024).
E ancora, l'interesse ad agire nella querela di falso “è (...) da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce. La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende, del resto, proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità o meno del documento. Infatti, legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi” (cfr. in tal senso: Cass. n. 19413/2017; Cass. n. 3305/1997; Cass. n. 3260/2017).
Nel caso di specie, al momento della proposizione della querela da parte del Sig.
[...]
on solo non ha mai azionato la fideiussione del 24.08.2016, Parte_1 Controparte_2
ma aveva finanche espressamente dichiarato di non volersene avvalere, sicché pare evidente il difetto di interesse ad agire di parte attrice, stante l'irrilevanza del documento alla definizione del procedimento ed alla pretesa su cui lo stesso si fonda.
pagina 9 di 13 3.4. In ogni caso, dal momento che nei propri atti difensivi la parte attrice ha manifestato un più generale interesse all'accertamento della falsità della firma imputata al Sig. di Parte_1
cui al contratto di fideiussione del 24.082016, che in via astrattamente teorica potrebbe essere ancora azionata da la domanda della parte attrice deve comunque essere Controparte_1
affrontata anche nel merito.
Come si è detto, al fine di valutare l'autenticità delle firme vergate dal Sig.
[...]
in calce alla predetta fideiussione, con Ordinanza dell'11.03.2023 è stata disposta una CTU Parte_1 grafologica sul seguente quesito: “accerti il CTU previo ogni opportuni incombente, se le sottoscrizioni disconosciute nel contratto di fideiussione bancaria del 24.08.2016 relativo al contratto di finanziamento n. 00005/6000/74671300 intercorso tra e siano o meno Pt_3 Parte_5 riferibili a ”. Parte_1
La Dott.ssa grafologa designata a verificare l'autenticità delle firme, ha svolto la propria Per_3 perizia procedendo all'analisi e comparazione di dodici sottoscrizioni (sei firme e sei sigle) apposte alla fideiussione del 24.08.2016 con le firme rilasciate dal Sig. rilasciato alla Parte_1
presenza e sotto la dettatura della CTU.
Dall'eseguita perizia è emerso, in particolare, quanto segue:
➢ “La comparazione delle firme X ha evidenziato marcate e insuperabili convergenze stilistiche con i campioni autografi, afferenti alla qualità dell'incedere nei parametri di velocità, fluidità, chiaroscuro pressorio;
è risultata conforme anche la morfologia delle lettere più personalizzate, nonché quella dei dettagli speciali” (cfr. relazione scritta a pag. 42).
➢ “La comparazione delle sigle X è stata disposta sia con campioni di sigle appartenenti al saggio grafico che con firme, ciò per il fatto che la componente iniziale F appartiene a entrambe le tipologie, firme e sigle. Il parallelo diretto ha consentito di rilevare sostanziali affinità di composizione, dinamica scritturale, velocità, continuità del tratto e nel chiaroscuro, nella personalizzazione delle forme e soprattutto nei piccoli movimenti di collegamento interni.
Questi ultimi risultano altamente indicativi sotto il profilo attributivo proprio per il loro minore impatto visivo ad occhio profano” (cfr. relazione scritta alle pagine 42-43).
➢ Sono state prese in considerazione, e poi escluse le ipotesi di falso per copia pedissequa, il falso per ricalco, il falso per esecuzione libera nonché il falso a memoria per forme note (cfr. relazione scritta alle pagine 43-44).
➢ La presenza di convergenza stilistica, dinamica, pressoria, variabilità spontanea e corrispondenza morfologica, elementi esistenti contemporaneamente in convergenza con le pagina 10 di 13 autografe in ogni firma/sigla in verifica, hanno determinato la certa veridicità dell'esito di autografia (cfr. relazione scritta alla pagina 44).
Appare priva di pregio la contestazione sollevata alla CTU da parte del Sig. relativamente Pt_1 alla circostanza che le due sottoscrizioni “sigla” e “firma” sarebbero state apposte in momenti diversi e con inchiostri diversi (e conseguentemente penne biro diverse) pur riportando la stessa data. Invero, nonostante il rilievo sopra menzionato e contenuto a pag. 42 della perizia, la Consulente Tecnica dott.ssa prendendo in considerazione tutte le eventuali ipotesi esecutive, dall'autografia Per_3 all'apocrifia, nelle loro possibili declinazioni, ha escluso ogni genere di falso, rimarcando come l'ipotesi di autografia spontanea da parte dell'attore sia l'unica ipotesi ammissibile (cfr. relazione scritta alla pagina 44).
Alla luce di quanto emerso dalla comparazione delle firme in sede di perizia grafologica, la
Dott.ssa a quindi accertato la riconducibilità al Sig. delle sei firme per Per_3 Parte_1
esteso e delle 6 sei sigle oggetto di accertamento, rispondendo al quesito formulatole nei seguenti termini: “Le sei firme e le sei sigle oggetto di accertamento apposte al Contratto di fideiussione bancaria n. 00005/6000/74671300 del 24.08.2016 sono attribuibili al signor e Parte_1
sono quindi AUTOGRAFE. Per la salienza dei dati emersi, il giudizio viene espresso con il massimo grado di confidenza tecnica.” (cfr. relazione scritta alla pagina 46).
3.5. In conclusione, la domanda di querela di falso proposta dalla parte attrice dev'essere rigettata.
3.6. Ai sensi dell'art. 226, 1° comma, c.p.c., “Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20”.
Nel caso di specie, deve quindi ordinarsi la restituzione del documento e disporsi che, a cura del
Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo.
Inoltre, la parte querelante dev'essere dichiarata tenuta e condannata ad una pena pecuniaria pari ad
Euro 20,00.
3.7. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte:
Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014
pagina 11 di 13 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 – “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, il quale all'art. 6 dispone che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” e, dunque, anche a quelle oggetto del presente giudizio).
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 i compensi vengono liquidati come segue, conformemente alla nota spese allegata alla comparsa conclusionale del
17.02.2025 (trattandosi di valori congrui alle caratteristiche e al pregio dell'attività prestata, nonché inferiori ai valori medi di liquidazione previsti nello scaglione di riferimento del citato D.M.):
Fase di studio della controversia Euro 1.467,40=
Fase introduttiva Euro 936,10=
Fase istruttoria e/o trattazione Euro 3.260,25=
Fase decisionale Euro 2.445,47= per un importo complessivo di Euro 8.109,22, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
4.3. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del
07.03.2024, devono essere poste a carico della parte attrice.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 12461/2021
R.G. promossa dal Sig. (parte attrice) contro in Parte_1 Controparte_1
persona della Dott.ssa (parte convenuta) ed in contraddittorio con il PUBBLICO Persona_1
MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (interventore necessario), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta la querela di falso e le domande di merito proposte dall'attore Sig. Parte_1
2) Dichiara tenuto e condanna l'attore Sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Parte_1
rimborsare alla parte convenuta le spese processuali del presente Controparte_2
giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.109,22 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del 07.03.2024, a carico dell'attore Sig. Parte_1
4) Ordina la restituzione del documento impugnato e dispone che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo, ai sensi dell'art. 226, 1° comma, c.p.c.
5) Dichiara tenuto e condanna l'attore Sig. querelante ad una pena pecuniaria Parte_1 pari ad Euro 20,00 ai sensi dell'art. 226, 1° comma, c.p.c.
Così deciso in Torino, in data 14 marzo 2025.
Il PRESIDENTE REL.
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile
Composto dai magistrati:
Dott. Edoardo DI CAPUA PRESIDENTE REL.
Dott. Guglielmo RENDE GIUDICE
Dott. Luca MARTINAT GIUDICE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12461/2021 R.G. promossa da:
residente nel Principato di Monaco, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Alessandro MASSAI del Foro di Siena, in forza di procura speciale depositata con nota di deposito del
06.01.2022
-PARTE ATTRICE-
contro
: con sede legale in Torino, in persona della Dott.ssa Controparte_1 Persona_1
in virtù di procura del 14.04.2021 a rogito Notaio Dott.sa , Rep. n. 44956 - Racc. n. Persona_2
14767, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela GHINI del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Paola BALLARIO in Torino 10129, Corso Galileo Ferraris n. 146, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA- ed in contraddittorio con:
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
-INTERVENTORE NECESSARIO-
pagina 1 di 13 avente per oggetto: querela di falso proposta in via principale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 11.12.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis:
1. preliminarmente ai sensi dell'art. 221 c.p.c. interpellare controparte se intenda valersi in giudizio del contratto di cui si è denunziata la falsità, contratto di fideiussione attribuito a Parte_1
e recante la data del 24.08.2016, ed in caso affermativo, attesa la rilevanza dello stesso
[...]
documento ai fini del decidere nella causa n 474/2021 rg incardinata innanzi al Tribunale di Verbania, autorizzi la presentazione della querela di falso;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità della firma imputata a di cui al Parte_1
contratto di fideiussione del 24 agosto 2016 e la conseguente nullità del contratto di fidejussione stesso nei confronti dello stesso Parte_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di legge oltre rimborso forfettario iva e cap di legge per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore ex art. 93 c.p.c.”.
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 11.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito:
In via principale rigettare integralmente le domande tutte svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
n quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti. Controparte_2
In via istruttoria: si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'opponente signor nonché prova Parte_1
per testi sulle circostanze di fatto dedotte nella comparsa di risposta, da intendersi qui integralmente ritrascritte per separati capitoli e precedute dalla locuzione “Vero che”, con espressa riserva di indicare i nominativi dei testimoni nei termini di legge;
pagina 2 di 13 ci si oppone all'interpello ex art. 221 c.p.c. di stante l'irrilevanza e Controparte_2
l'inammissibilità dello stesso per tutti i motivi esposti in atti;
ci si oppone all'ammissione della CTU grafologica richiesta ex adverso risultando l'istanza in parola inammissibile;
con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre documenti, articolare capitoli di prova ed indicare testi nei termini di legge.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed oltre oneri di legge (I.V.A. e CPA).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
pagina 3 di 13 1.2. Con atto di citazione datato 28.05.2021 ritualmente notificato a mezzo pec in data 07.06.2021, il
Sig. ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino Parte_1 [...] chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe e, Controparte_2 inoltre, la condanna di “al risarcimento in favore di Controparte_2 [...]
di tutti i danni subiti e subendi per l'ammontare di Euro 200.000,00 ovvero la maggiore o Parte_1 minore cifra che codesto Ill.Tribunale riterrà di giustizia” (domanda poi tacitamente rinunciata, non essendo stata riproposta nelle conclusioni definitive).
1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta, depositando in data 26.11.2021 comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Nel corso della prima udienza in data 10.01.2022 il Giudice preso atto dell'avvenuto deposito da parte del Sig. di una nuova procura alle liti che ha sanato la nullità della precedente, ha Pt_1 rimesso alla parte attrice la valutazione circa l'opportunità di coltivare il giudizio, in considerazione del fatto che la pronuncia sulla domanda risarcitoria sarebbe stata preclusa a causa della querela di falso proposta in via principale.
1.5. A seguito di una serie di rinvii per consentire alle parti l'eventuale formalizzazione di accordi transattivi, all'udienza del 6.06.2022 il Giudice ha assegnato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando alla data del 21.11.2022.
1.6. Nel corso della predetta udienza le parti hanno richiamato le rispettive istanze istruttorie e il
Giudice si è riservato.
A scioglimento della riserva precedentemente assunta il Giudice ha ordinato alla parte convenuta l'esibizione dell'originale del contratto di fideiussione del 24.08.2016 Controparte_2 fissando per l'esame della documentazione e degli ulteriori provvedimenti l'udienza del 09.03.2023.
1.7. Con Ordinanza dell'11.03.2023 resa a scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice ha disposto una CTU grafologica nominando all'uopo la dott.ssa e fissando l'udienza del Persona_3
15.05.2023 per la comparizione e il giuramento della stessa.
pagina 4 di 13 1.8. Per la disamina della CTU, depositata in data 22.11.2023 è stata fissata l'udienza del 04.12.2023 e successivamente quella del 15.04.2024 nel corso della quale il Giudice, fatte precisare le rispettive conclusioni alle parti, ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
1.9. Con Ordinanza in data 21.07.2024 il Giudice dott.ssa Luisa VIGONE, ritenuta l'opportunità di disporre la comparizione dei procuratori delle parti a chiarimenti e per esperire il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa sul ruolo.
1.10. Con Ordinanza del 23.07.2024 il nuovo Giudice dr. DI CAPUA:
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) fissando udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 e invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha rinviato l'udienza fisica in presenza, già fissata avanti al precedente Giudice Dr.ssa Luisa
VIGONE, avanti al nuovo Giudice Dott. Edoardo DI CAPUA per la precisazione delle conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione di tale udienza di precisazione delle conclusioni dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 12.12.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento e l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.11. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
pagina 5 di 13 1.12.Con Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 18.12.2024 il Giudice Istruttore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c.
Decorsi i predetti termini perentori la causa è stata decisa dal Collegio riunito in Camera di Consiglio, così come previsto dagli artt. 275 e segg. c.p.c.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha chiesto preliminarmente, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., di “interpellare controparte se intenda valersi in giudizio del contratto di cui si è denunziata la falsità, contratto di fideiussione attribuito a e recante la data del 24.08.2016, Parte_1
ed in caso affermativo, attesa la rilevanza dello stesso documento ai fini del decidere nella causa n
474/2021 rg incardinata innanzi al Tribunale di Verbania”.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, la richiesta di interpello ai sensi dell'art. 221 c.p.c. risulta irrilevante, sia in quanto trattasi di querela di falso proposta in via principale sia alla luce dei rilievi di cui infra.
2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte in comparsa di costituzione e risposta.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Invero, l'interrogatorio formale dell'opponente signor nonché la prova per testi Parte_1
sulle circostanze di fatto dedotte nella comparsa di risposta risultano valutative e in ogni casi irrilevanti, anche in considerazione dell'esperita C.T.U.
pagina 6 di 13
3. Sulla querela di falso e sulle domande di merito proposte dalla parte attrice.
3.1. Come si è detto, la parte attrice ha proposto querela di falso in via principale chiedendo, nel merito, di “accertare e dichiarare la falsità della firma imputata a di cui al contratto di Parte_1
fideiussione del 24 agosto 2016 e la conseguente nullità del contratto di fidejussione stesso nei confronti dello stesso ”. Parte_1
Le suddette domande non possono trovare accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.
3.2. Invero, si deve innanzitutto chiarire che dall'analisi degli atti processuali e della relativa documentazione risultano accertate le seguenti circostanze:
- In data 20.06.2011 i signori e si costituivano garanti per Parte_2 Parte_1 fideiussione “omnibus” della società sino alla concorrenza dell'importo di Euro Parte_3
200.000,00, oltre interessi moratori, per l'adempimento delle obbligazioni verso la banca ricorrente dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, poste in essere dalla predetta società nell'ambito della propria attività imprenditoriale (cfr. doc. 4 della parte convenuta).
- In data 12.09.2014, inoltre, la società conseguiva dalla banca VENETO BANCA Parte_3
S.c.p.a. un finanziamento chirografario n. 00005/6000/47722922 dell'importo originario di Euro
500.000,00 (cfr. doc. n. 5- 6 della parte convenuta).
- Contestualmente alla concessione del citato finanziamento ed a garanzia della restituzione del capitale finanziato i signori e si Parte_2 Parte_1 CP_3 Parte_4
costituivano garanti per fideiussione per operazione specifica della società finanziata per un importo di
Euro 500.000,00 (cfr. doc. n. 7 della parte convenuta).
- In data 24.08.2016 concedeva alla società un Controparte_2 Parte_3
finanziamento chirografario n. 00005/6000/74671300 di Euro 100.000,00 ammortizzabile in 48 rate mensili (cfr. doc. n.8 della parte convenuta).
- Contestualmente alla concessione del citato finanziamento ed a garanzia della restituzione del capitale finanziato il signor si costituiva garante per fideiussione per operazione specifica Parte_2
della società finanziata per un importo di Euro 100.000,00 (cfr. doc. n. 9 della parte convenuta)
- Con lettera raccomandata a/r in data 2.04.2020 intimava i signori Controparte_2
e in qualità di garanti per Parte_1 Parte_2 Controparte_4
fideiussione della società (medio tempore fallita) di provvedere al pagamento di Parte_3
quanto dovuto dalla società debitrice principale, con la precisazione che, in difetto di adempimento nel termine ivi indicato, si sarebbe dato avvio alle iniziative più opportune per il recupero coattivo del credito (cfr. doc. n.14 della parte convenuta).
pagina 7 di 13 - Con decreto ingiuntivo n. 9/21 - R.G.N. 14/21, emesso in data 08.01.2021 il Tribunale ordinario di
Verbania ingiungeva ai signori e in Parte_1 Parte_2 Controparte_4
qualità di garanti per fideiussione della società di pagare, in solido, ciascuno nei Pt_3 Parte_3
limiti delle prestate garanzie, in favore di immediatamente, la somma di Controparte_2
Euro 179.590,66= oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione (cfr. doc. n. 1 della parte attrice e doc. n. 15 della parte convenuta).
- Con atto di citazione in opposizione, notificato a mezzo pec in data 6.04.2021, il signor
[...]
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, richiedendo, nel merito, di Parte_1 revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto eccependo, tra l'altro, la non riconducibilità a sé stesso della sottoscrizione apposta sulla fideiussione in data 24.08.2016 (cfr. doc.
n.16 della parte convenuta).
- si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione in data Controparte_2
14.05.2021 contestando quanto dedotto ex adverso, opponendosi alla sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in difetto dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., ritenendo competente il Tribunale adito (per i motivi tutti ivi indicati) e precisando che la fideiussione in data
24.08.2016 non era stata azionata nei confronti del signor bensì nei confronti del Parte_1
signor (cfr. doc. n. 17 della parte convenuta). Parte_2
- Con sentenza n. 452/2022 pubblicata il 09.12.2022 ed attualmente passata in giudicato il Tribunale di
Verbania rigettava l'opposizione proposta dai signori e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n.9/2021 del 8.01.2021 (cfr. i Controparte_4 documenti allegati alle note scritte dell'11.12.2024 della parte convenuta).
3.3. Ciò chiarito, nel caso di specie emergono dunque profili di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire della parte attrice.
Invero, come già era emerso in sede di giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo radicato presso il
Tribunale di Verbania, con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione della fideiussione datata 24.08.2016, si ravvisa una carenza di interesse al dell'attuale parte attrice Sig.
[...]
atteso che, come desumibile dal tenore letterale del ricorso per ingiunzione, la Parte_1 [...]
aveva indicato quale garante per il finanziamento chirografario n. Parte_5
00005/6000/74671300 il solo Sig. mentre nei confronti del Sig. Parte_2 [...]
aveva azionato in via monitoria solo i contratti di fideiussione del 20.06.2011 e del Parte_1
12.09.2014, non oggetto del presente giudizio (cfr. doc. n. 3 e 6 fascicolo monitorio).
pagina 8 di 13 La stessa Banca, inoltre, aveva espressamente dichiarato di non avvalersi del contratto di fideiussione del 24.08.2016 nei confronti del signor né di richiederne la verificazione ex art. Parte_1
Co 216 c.p.c. della sigla apposta ” in calce al medesimo.
Finanche il Tribunale di Verbania, a pagina 7 della citata Sentenza di rigetto n. 452/2022 del 9.12.2022, ormai passata in giudicato, ha affermato testualmente quanto segue: “L'opponente Parte_1
ha disconosciuto la sola sottoscrizione della fideiussione in data 24.08.2016. Sul punto va
[...]
dichiarata la carenza di interesse al disconoscimento da parte di atteso che, Parte_1
come desumibile dal tenore letterale del ricorso per ingiunzione, la Banca ha indicato quale garante per il finanziamento chirografario n. 00005/6000/74671300 solo mentre nei Parte_2
confronti di ha azionato in via monitoria solo i contratti di fideiussione del Parte_1
20.06.2011 e del 12.09.2014 (docc. 3 e 6 fascicolo monitorio).”
Ora, come ben chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è legittimato a proporre querela di falso
“chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, e dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata, oppure quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo” (cfr. in tal senso: Cass. n. 1317/2024).
E ancora, l'interesse ad agire nella querela di falso “è (...) da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce. La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende, del resto, proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità o meno del documento. Infatti, legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi” (cfr. in tal senso: Cass. n. 19413/2017; Cass. n. 3305/1997; Cass. n. 3260/2017).
Nel caso di specie, al momento della proposizione della querela da parte del Sig.
[...]
on solo non ha mai azionato la fideiussione del 24.08.2016, Parte_1 Controparte_2
ma aveva finanche espressamente dichiarato di non volersene avvalere, sicché pare evidente il difetto di interesse ad agire di parte attrice, stante l'irrilevanza del documento alla definizione del procedimento ed alla pretesa su cui lo stesso si fonda.
pagina 9 di 13 3.4. In ogni caso, dal momento che nei propri atti difensivi la parte attrice ha manifestato un più generale interesse all'accertamento della falsità della firma imputata al Sig. di Parte_1
cui al contratto di fideiussione del 24.082016, che in via astrattamente teorica potrebbe essere ancora azionata da la domanda della parte attrice deve comunque essere Controparte_1
affrontata anche nel merito.
Come si è detto, al fine di valutare l'autenticità delle firme vergate dal Sig.
[...]
in calce alla predetta fideiussione, con Ordinanza dell'11.03.2023 è stata disposta una CTU Parte_1 grafologica sul seguente quesito: “accerti il CTU previo ogni opportuni incombente, se le sottoscrizioni disconosciute nel contratto di fideiussione bancaria del 24.08.2016 relativo al contratto di finanziamento n. 00005/6000/74671300 intercorso tra e siano o meno Pt_3 Parte_5 riferibili a ”. Parte_1
La Dott.ssa grafologa designata a verificare l'autenticità delle firme, ha svolto la propria Per_3 perizia procedendo all'analisi e comparazione di dodici sottoscrizioni (sei firme e sei sigle) apposte alla fideiussione del 24.08.2016 con le firme rilasciate dal Sig. rilasciato alla Parte_1
presenza e sotto la dettatura della CTU.
Dall'eseguita perizia è emerso, in particolare, quanto segue:
➢ “La comparazione delle firme X ha evidenziato marcate e insuperabili convergenze stilistiche con i campioni autografi, afferenti alla qualità dell'incedere nei parametri di velocità, fluidità, chiaroscuro pressorio;
è risultata conforme anche la morfologia delle lettere più personalizzate, nonché quella dei dettagli speciali” (cfr. relazione scritta a pag. 42).
➢ “La comparazione delle sigle X è stata disposta sia con campioni di sigle appartenenti al saggio grafico che con firme, ciò per il fatto che la componente iniziale F appartiene a entrambe le tipologie, firme e sigle. Il parallelo diretto ha consentito di rilevare sostanziali affinità di composizione, dinamica scritturale, velocità, continuità del tratto e nel chiaroscuro, nella personalizzazione delle forme e soprattutto nei piccoli movimenti di collegamento interni.
Questi ultimi risultano altamente indicativi sotto il profilo attributivo proprio per il loro minore impatto visivo ad occhio profano” (cfr. relazione scritta alle pagine 42-43).
➢ Sono state prese in considerazione, e poi escluse le ipotesi di falso per copia pedissequa, il falso per ricalco, il falso per esecuzione libera nonché il falso a memoria per forme note (cfr. relazione scritta alle pagine 43-44).
➢ La presenza di convergenza stilistica, dinamica, pressoria, variabilità spontanea e corrispondenza morfologica, elementi esistenti contemporaneamente in convergenza con le pagina 10 di 13 autografe in ogni firma/sigla in verifica, hanno determinato la certa veridicità dell'esito di autografia (cfr. relazione scritta alla pagina 44).
Appare priva di pregio la contestazione sollevata alla CTU da parte del Sig. relativamente Pt_1 alla circostanza che le due sottoscrizioni “sigla” e “firma” sarebbero state apposte in momenti diversi e con inchiostri diversi (e conseguentemente penne biro diverse) pur riportando la stessa data. Invero, nonostante il rilievo sopra menzionato e contenuto a pag. 42 della perizia, la Consulente Tecnica dott.ssa prendendo in considerazione tutte le eventuali ipotesi esecutive, dall'autografia Per_3 all'apocrifia, nelle loro possibili declinazioni, ha escluso ogni genere di falso, rimarcando come l'ipotesi di autografia spontanea da parte dell'attore sia l'unica ipotesi ammissibile (cfr. relazione scritta alla pagina 44).
Alla luce di quanto emerso dalla comparazione delle firme in sede di perizia grafologica, la
Dott.ssa a quindi accertato la riconducibilità al Sig. delle sei firme per Per_3 Parte_1
esteso e delle 6 sei sigle oggetto di accertamento, rispondendo al quesito formulatole nei seguenti termini: “Le sei firme e le sei sigle oggetto di accertamento apposte al Contratto di fideiussione bancaria n. 00005/6000/74671300 del 24.08.2016 sono attribuibili al signor e Parte_1
sono quindi AUTOGRAFE. Per la salienza dei dati emersi, il giudizio viene espresso con il massimo grado di confidenza tecnica.” (cfr. relazione scritta alla pagina 46).
3.5. In conclusione, la domanda di querela di falso proposta dalla parte attrice dev'essere rigettata.
3.6. Ai sensi dell'art. 226, 1° comma, c.p.c., “Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20”.
Nel caso di specie, deve quindi ordinarsi la restituzione del documento e disporsi che, a cura del
Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo.
Inoltre, la parte querelante dev'essere dichiarata tenuta e condannata ad una pena pecuniaria pari ad
Euro 20,00.
3.7. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte:
Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014
pagina 11 di 13 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 – “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, il quale all'art. 6 dispone che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” e, dunque, anche a quelle oggetto del presente giudizio).
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 i compensi vengono liquidati come segue, conformemente alla nota spese allegata alla comparsa conclusionale del
17.02.2025 (trattandosi di valori congrui alle caratteristiche e al pregio dell'attività prestata, nonché inferiori ai valori medi di liquidazione previsti nello scaglione di riferimento del citato D.M.):
Fase di studio della controversia Euro 1.467,40=
Fase introduttiva Euro 936,10=
Fase istruttoria e/o trattazione Euro 3.260,25=
Fase decisionale Euro 2.445,47= per un importo complessivo di Euro 8.109,22, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
4.3. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del
07.03.2024, devono essere poste a carico della parte attrice.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 12461/2021
R.G. promossa dal Sig. (parte attrice) contro in Parte_1 Controparte_1
persona della Dott.ssa (parte convenuta) ed in contraddittorio con il PUBBLICO Persona_1
MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (interventore necessario), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta la querela di falso e le domande di merito proposte dall'attore Sig. Parte_1
2) Dichiara tenuto e condanna l'attore Sig. ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Parte_1
rimborsare alla parte convenuta le spese processuali del presente Controparte_2
giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.109,22 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del 07.03.2024, a carico dell'attore Sig. Parte_1
4) Ordina la restituzione del documento impugnato e dispone che, a cura del Cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo, ai sensi dell'art. 226, 1° comma, c.p.c.
5) Dichiara tenuto e condanna l'attore Sig. querelante ad una pena pecuniaria Parte_1 pari ad Euro 20,00 ai sensi dell'art. 226, 1° comma, c.p.c.
Così deciso in Torino, in data 14 marzo 2025.
Il PRESIDENTE REL.
Dott. Edoardo DI CAPUA
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