Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/06/2025, n. 4659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4659 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04659/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06700/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6700 del 2024, proposto da
IC FF, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Comella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
nei confronti
LA FF, NA EO, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento della illegittimità della nota prot. registro ufficiale U.0114676 del 26 novembre 2024 e accertamento dell’inadempimento dell’obbligo del Comune di Caserta di consentire al ricorrente l’accesso agli atti richiesti con istanza del 22 novembre 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor FF IC ha proposto ricorso per l’accesso nei confronti del Comune di Caserta relativamente ad una istanza del 22 novembre 2024 non evasa in modo completo e per l’annullamento della nota prot. registro ufficiale U.0114676 del 26 novembre 2024 della medesima amministrazione.
Il Comune di Caserta non è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, come risulta da memoria di parte ricorrente depositata in data 3 giugno 2025, « il 22 gennaio 2025, è stato eseguito il ritiro degli atti richiesti, presso la sede comunale (cfr. all. 1 – verbale di accesso agli atti). In un secondo momento, l’ente ha esibito anche l’ulteriore documentazione richiesta dal ricorrente con l’istanza dell’11 dicembre 2024 (tuttavia, di questa ulteriore ostensione, non è stato redatto apposito verbale; è stato, però, depositato un estratto di quanto acquisito; cfr. 5 – titoli edilizi)».
Le spese di giudizio vanno poste carico del Comune di Caserta in virtù del principio di soccombenza virtuale e si liquidano nella complessiva somma di €1.200,00(milleduecento), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Caserta al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di €1.200,00(milleduecento), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente, Estensore
Luca Cestaro, Consigliere
LA Palmarini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO