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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 25 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 396/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1795/2023 emessa in data 20 febbraio 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
cf rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Saverio Cosi PEC;
Email_1
[...]
[...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Pia Teti, in virtù di procura generali alle liti, a rogito notaio Persona_1 del 22 marzo 2024, Rep. n. 37875, PEC t;
Email_2
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 24 febbraio 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 1795/2023 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 20 febbraio 2023.
Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire della domanda concernente l'accertamento della prescrizione dei crediti previdenziali oggetto di una serie di cartelle esattoriali/avvisi di addebito di cui la parte assumeva esserne venuta a conoscenza a seguito di una verifica effettuata presso l' . Controparte_2
Avverso tale decisione, propone appello. Parte_1
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la CP_1 conseguente conferma della gravata sentenza.
La causa, fissata inizialmente per la decisione all'udienza del giorno 18 febbraio
2025, non essendosi presentata nessuna delle parti, è stata rinviata a mente dell'art.348 cpc all'udienza odierna del 25 febbraio 2025.
Anche a tale udienza le parti non si sono presentate ed il Collegio ritiratosi in Camera di Consiglio, ha definito la controversia con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo) pubblicata con modalità telematiche in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa va definita con la declaratoria di improcedibilità.
Infatti, a mente dell'art.348 cpc , nel testo vigente ratione temporis (anteriore alla novella avvenuta con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 <<Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere
Pag. 2 di 4 dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.>>
Nel caso, all'udienza del giorno 18 febbraio 2025 (fissata con provvedimento comunicato al difensore dell'appellante il 22 maggio 2024 e nuovamente ai difensori di entrambe le parti- essendosi costituito medio tempore anche l' il 14 febbraio CP_1
2025), nessuna delle parti si è presentata, per cui il processo è stato rinviato all'odierna udienza del 25 febbraio 2025 (con comunicazione ai difensori di entrambe le parti nello stesso giorno). Anche a tale data nessuno si è presentato per cui il processo va definito con l'improcedibilità.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del terzo scaglione (valore della causa pari ad euro 9.324) della tabella 12 del dm
147/2022 nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e decisionale.
Sussistono le condizioni processuali per l'applicazione dell'obbligo di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR
n.115/02.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 24 febbraio 2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 1795/2023 emessa il giorno 20 febbraio 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara improcedibile l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 1.984,00, oltre spese generali, in favore dell'appellato.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Pag. 3 di 4 Roma, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est.
(dott. Eliana Romeo)
Il Presidente
(dott. Donatella Casablanca)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 25 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 396/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1795/2023 emessa in data 20 febbraio 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
cf rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Saverio Cosi PEC;
Email_1
[...]
[...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Pia Teti, in virtù di procura generali alle liti, a rogito notaio Persona_1 del 22 marzo 2024, Rep. n. 37875, PEC t;
Email_2
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 24 febbraio 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 1795/2023 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 20 febbraio 2023.
Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire della domanda concernente l'accertamento della prescrizione dei crediti previdenziali oggetto di una serie di cartelle esattoriali/avvisi di addebito di cui la parte assumeva esserne venuta a conoscenza a seguito di una verifica effettuata presso l' . Controparte_2
Avverso tale decisione, propone appello. Parte_1
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la CP_1 conseguente conferma della gravata sentenza.
La causa, fissata inizialmente per la decisione all'udienza del giorno 18 febbraio
2025, non essendosi presentata nessuna delle parti, è stata rinviata a mente dell'art.348 cpc all'udienza odierna del 25 febbraio 2025.
Anche a tale udienza le parti non si sono presentate ed il Collegio ritiratosi in Camera di Consiglio, ha definito la controversia con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo) pubblicata con modalità telematiche in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa va definita con la declaratoria di improcedibilità.
Infatti, a mente dell'art.348 cpc , nel testo vigente ratione temporis (anteriore alla novella avvenuta con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 <<Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere
Pag. 2 di 4 dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.>>
Nel caso, all'udienza del giorno 18 febbraio 2025 (fissata con provvedimento comunicato al difensore dell'appellante il 22 maggio 2024 e nuovamente ai difensori di entrambe le parti- essendosi costituito medio tempore anche l' il 14 febbraio CP_1
2025), nessuna delle parti si è presentata, per cui il processo è stato rinviato all'odierna udienza del 25 febbraio 2025 (con comunicazione ai difensori di entrambe le parti nello stesso giorno). Anche a tale data nessuno si è presentato per cui il processo va definito con l'improcedibilità.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del terzo scaglione (valore della causa pari ad euro 9.324) della tabella 12 del dm
147/2022 nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e decisionale.
Sussistono le condizioni processuali per l'applicazione dell'obbligo di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR
n.115/02.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 24 febbraio 2023 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 1795/2023 emessa il giorno 20 febbraio 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara improcedibile l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 1.984,00, oltre spese generali, in favore dell'appellato.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Pag. 3 di 4 Roma, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est.
(dott. Eliana Romeo)
Il Presidente
(dott. Donatella Casablanca)
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