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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2024, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, composto da:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7678 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LACONI CLAUDIA che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASTELLO FEDERICO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale così provvedere:
1) affidamento congiunto della minore , con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre, anche ai fini delle registrazioni anagrafiche, in Assemini
(Ca), nel Corso Asia n°6/b
2) vicendevole obbligo delle parti di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio, anche verbalmente, entro trenta giorni dalla modifica;
3) i genitori eserciteranno congiuntamente e di comune accordo la responsabilità̀
genitoriale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Gli stessi adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la stessa, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività̀ formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività̀ sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
4) la minore conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
5) in considerazione dell'età della minore, il padre osserverà il seguente calendario di visita e di frequentazione:
- fino al compimento dei tre anni di età, sarà escluso il pernottamento;
Con
- infra settimanalmente il signor potrà far visita e/o prendere con sé la figlia per due pomeriggi, dall'uscita del nido o della scuola dell'infanzia (ovvero dalle 16,00 –
16,30) fino alle 19,30;
- a settimane alternate, potrà far visita e/o prendere con sé la figlia, la mattina del sabato o della domenica.
Giorni e orari di visita e frequentazione potranno essere modificati, in accordo tra le parti, tenendo conto dei loro rispettivi impegni lavorativi;
2 - al compimento dei tre anni di età, il diritto del padre di frequentare e prendere con sé la figlia, potrà essere rimodulato e ampliato, previo consenso della madre, tenendo conto dello sviluppo, dei bisogni e delle preferenze della bambina;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, di regola, il 25 dicembre con il padre
e la Vigilia con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
- durante le vacanze pasquali, la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, secondo la regola dell'alternanza;
- durante le vacanze estive, fino al compimento dei tre anni di età, il padre potrà
vedere la figlia per sette giorni consecutivi, nel mese di luglio e nel mese di agosto, in orari da concordarsi con la madre, con esclusione del pernottamento. Anche in questo caso, in accordo tra le parti, tempi e modalità di visita potranno modificati essere ampliati nel tempo;
Con 6) il signor avrà l'obbligo di versare mensilmente per il mantenimento della figlia un assegno di € 150,00 (centocinquanta/00). Detta somma dovrà essere versata alla signora con bonifico bancario sulle coordinate a lei intestate, Parte_1
entro il giorno 30 di ogni mese, e rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2025;
7) le spese straordinarie della minore – intendendosi per tali a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo, quelle scolastiche (tutte), sportive, ludiche, corsi di lingua, mediche non coperte dal SSN, dentistiche, apparecchi ortodontici e dispositivi oculistici, ecc. -
saranno ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, e salvo l'urgenza e l'obbligatorietà, dovranno essere previamente concordate e rimborsate al genitore anticipatorio, dietro presentazione dei giustificativi della spesa;
8) l'assegno unico, percepito sin dalla nascita della bimba per intero dalla signora
3 per espresso accordo tra le parti, continuerà ad essere interamente riscosso Pt_1
dalla stessa. Così pure, detrazioni, benefici e agevolazioni fiscali previste per la minore saranno interamente a favore della madre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2023, premesso che il Parte_1
5/03/2023 era nata la figlia dalla relazione affettiva con il convenuto Persona_2
, cessata nel 2022, e che da allora egli non aveva mostrato nessun CP_1
interesse per la figlia né contribuito al suo mantenimento;
di essere contitolare di un
Centro estetico, e proprietaria per 2/18 della propria abitazione e per 1/3 di altro immobile in Assemini, mentre il SEU era socio della “Ta Bonu s.r.l.”, tanto premesso,
ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore e il versamento in suo favore di euro
200,00 per il mantenimento della figlia.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 10/04/2024, dando CP_1
atto del raggiungimento di un accordo fra le parti per la definizione del giudizio.
I procuratori hanno quindi formulato le conclusioni conformi trascritte in epigrafe, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le condizioni concordate devono essere recepite dal Collegio in quanto non in contrasto con l'interesse della minore.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. affida la minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1
presso la madre, anche ai fini delle registrazioni anagrafiche, in Assemini (Ca), nel
Corso Asia n°6/b. Le parti si impegnano a comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio, anche verbalmente, entro trenta giorni dalla modifica.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente e di comune accordo la responsabilità̀
4 genitoriale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Gli stessi adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la stessa, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività̀ formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività̀ sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità̀ genitoriale separatamente, la minore conserverà̀ con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3. In considerazione dell'età della minore, dispone che il padre osserverà il seguente calendario di visita e di frequentazione:
- fino al compimento dei tre anni di età, sarà escluso il pernottamento;
Con
- infra settimanalmente il signor potrà far visita e/o prendere con sé la figlia per due pomeriggi, dall'uscita del nido o della scuola dell'infanzia (ovvero dalle 16,00 – 16,30)
fino alle 19,30;
- a settimane alternate, potrà far visita e/o prendere con sé la figlia, la mattina del sabato o della domenica.
Giorni e orari di visita e frequentazione potranno essere modificati, in accordo tra le parti, tenendo conto dei loro rispettivi impegni lavorativi;
- al compimento dei tre anni di età, il diritto del padre di frequentare e prendere con sé
la figlia, potrà essere rimodulato e ampliato, previo consenso della madre, tenendo conto dello sviluppo, dei bisogni e delle preferenze della bambina;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, di regola, il 25 dicembre con il padre e la Vigilia con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
- durante le vacanze pasquali, la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, secondo la regola dell'alternanza;
5 - durante le vacanze estive, fino al compimento dei tre anni di età, il padre potrà vedere la figlia per sette giorni consecutivi, nel mese di luglio e nel mese di agosto, in orari da concordarsi con la madre, con esclusione del pernottamento. Anche in questo caso, in accordo tra le parti, tempi e modalità di visita potranno modificati essere ampliati nel tempo.
4. Pone in capo a l'obbligo di versare in favore di CP_1 Pt_1
la somma di euro 150,00, a titolo di mantenimento della figlia, mediante
[...]
bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo
ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2025.
5. Le spese straordinarie della minore – intendendosi per tali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelle scolastiche (tutte), sportive, ludiche, corsi di lingua, mediche non coperte dal SSN, dentistiche, apparecchi ortodontici e dispositivi oculistici, ecc. -
saranno ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, e salvo l'urgenza e l'obbligatorietà, dovranno essere previamente concordate e rimborsate al genitore anticipatorio, dietro presentazione dei giustificativi della spesa.
6. Le parti convengono che l'assegno unico, percepito sin dalla nascita della bimba per intero da continuerà ad essere interamente riscosso dalla stessa. Così Parte_1
pure, detrazioni, benefici e agevolazioni fiscali previste per la minore saranno interamente a favore della madre.
7. compensa le spese del giudizio.
Cagliari, 17/09/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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