Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1670/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 1670/2021, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1997/2020 del Tribunale di Torre Annunziata emessa in data 28.12.2020, depositata il 12.01.2021, vertente
TRA
(p. iva ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Sergio Manfredonia e Massimo Manfredonia;
APPELLANTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), nella qualità di coerede di
[...] C.F._2
deceduto il 29.8.2020, rappresentate e difese Persona_1
dagli avv.ti Gabriele Todisco e Giovanna Dattero;
APPELLATE
Pagina 1
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 12.04.2021, la Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1997/2020 con cui il Tribunale di Torre
[...]
Annunziata aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellante, e compensato le spese processuali.
e , infatti, in primo grado, Controparte_1 Persona_1
avevano proposto ricorso ex art. 633 c.p.c., per sentir emettere decreto ingiuntivo nei confronti della per la consegna delle Parte_1
automobili da loro acquistate presso la e mai ricevute. Controparte_3
Il Tribunale di Torre Annunziata in data 23.10.2017, con Decreto
Ingiuntivo n. 1913/2017, ingiungeva alla la consegna delle Parte_1
automobili Ford Fiesta color grigio ardesia e Ford Fiesta color bianco frozen, in favore dei ricorrenti.
Successivamente, la proponeva opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo, notificato in data 07.12.2017, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, dichiarare nullo e privo di effetti, e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare
e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria dedotta dai Sigg.ri nel decreto ingiuntivo opposto nei confronti della Per_1 Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
[...]
L'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto le automobili erano state acquistate presso la e non presso la Controparte_3
Pagina 2 società ingiunta. Altresì, eccepiva l'inesistenza della qualifica di
“concessionaria” autorizzata alla vendita delle auto a marchio Parte_1
in capo alla ma solo di “riparatore autorizzato” di tali
[...] CP_3
veicoli. Infine, eccepiva l'inesistenza dei poteri di rappresentanza della nei confronti della . CP_3 Pt_1
Si costituivano gli opposti contestando specificamente le eccezioni sollevate dall'opponente e chiedevano la conferma del Decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al risarcimento dei danni a loro Parte_1
favore.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1997/2020, pubblicata il
12.01.2021, così decideva:
“1) rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1913/17; dichiara lo stesso provvisoriamente esecutivo ex artt. 653 – 654 c.p.c.;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento formulata da
e;
Persona_1 Controparte_1
3) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in €. 50,00 per esborsi ed €. 4.835,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili, con attribuzione in favore dell'avv. Gabriele Todisco e dell'avv. Giovanna
Dattero, dichiaratisi antistatari.”
La con atto di appello notificato il 12.04.2021, ha Parte_1
impugnato la sentenza di prime cure sulla base dei motivi di appello di seguito riassunti:
- Il Tribunale di Torre Annunziata ha errato nel ritenere sussistente in capo alla la responsabilità dell'inadempimento contrattuale Pt_1
Pagina 3 lamentato dagli opposti, poiché in mancanza della prova del pagamento del prezzo, i non potevano richiedere la consegna Per_1
delle automobili;
- Errata decisione del giudice di prime cure poiché nella modulistica contrattuale utilizzata dalla nella trattativa con CP_3 Per_1
e , non veniva dichiarato che la stessa
[...] Controparte_1
agiva come concessionaria autorizzata alla vendita dei veicoli a marchio;
Pt_1
- Non vi è prova che dimostri che la avesse tollerato la Pt_1
rappresentanza abusiva della poiché quest'ultima non ha CP_3
mai dichiarato di agire né in nome e per conto, né quale concessionaria della . Manca la prova del fatto tollerato;
Pt_1
- Il primo giudice non considera che il contratto di riparatore autorizzato consentiva alla nei locali siti in Via CP_3
Annunziatella 24/A – Castellammare di Stabia, di svolgere unicamente attività di riparazione autorizzata e non di vendita;
- Il Tribunale di Torre Annunziata, inoltre, erra nel ritenere pacifiche sia la gestione da parte della del salone automobilistico in CP_3
Viale Europa, 50 - Castellammare di Stabia, sia la pubblicizzazione di tale attività sul sito internet “ ”, anch'esso recante Email_1
il logo del marchio . Pt_1
Per questi motivi
, la ha chiesto: “…ogni contraria istanza Parte_1
respinta e disattesa, preliminarmente sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, riformare tale sentenza, e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello dichiarare nullo e privo di effetti, e, comunque, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1913/2017, R.G. n.
5513/2017, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23.10.2017,
Pagina 4 e comunque dichiarare che nulla la deve ai Sigg.ri per i fatti Pt_1 Per_1
di causa, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa depositata il 29.06.2021 si sono costituiti CP_1
e (quest'ultima nella qualità di coerede del
[...] Controparte_2
compianto , eccependo la nullità e/o Persona_1
inammissibilità dell'appello proposto dalla e chiedendo Parte_1
l'integrale rigetto dell'appello, con conferma della sentenza n. 1997/2020 e la condanna della al pagamento delle spese e competenze del giudizio Pt_1
di appello oltre IVA e CPA.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 07.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
L'appello è infondato e, pertanto, non merita di essere accolto.
1. Preliminarmente, si rileva l'inammissibilità del primo motivo di gravame relativo all'eccezione di inadempimento del pagamento del prezzo delle automobili da parte dei Per_1
Invero, l'appellante contesta la decisione del primo giudice per aver ritenuto adempiuta l'obbligazione di pagamento del prezzo. Detta eccezione non è stata sollevata in prime cure ma per la prima volta solo nell'atto di appello né la circostanza dell'avvenuto pagamento è stata mai oggetto di contestazione da parte dell'odierna società appellante.
Tali rilievi rendono inammissibile l'eccezione de qua ai sensi dell'art. 345
c.p.c. in ossequio al principio del divieto dello ius novorum che vieta
Pagina 5 l'introduzione di domande, eccezioni o contestazioni nuove rispetto a quelle sollevate in primo grado.
In ogni caso, parte appellata ha esibito la documentazione comprovante il versamento dell'acconto di € 1.000,00 da parte di entrambi nonché, quanto a , un assegno di € 10.5000,00 rilasciato dalla predetta Controparte_1
in favore della e, quanto a un assegno CP_3 Persona_1
circolare di € 10.800,00 emesso in favore della Rispetto a Controparte_4
quest'ultimo titolo, la intestazione in favore della come si Controparte_4
legge nella lettera del 6.3.2014 redatta da è stata Persona_1
effettuata su richiesta espressa della la quale, comunque, ha CP_3
restituito copia di detto assegno aggiungendovi la dizione “saldato acquisto
Ford Fiesta” ed il proprio timbro siglato.
2. Nel merito, l'appello deve ritenersi integralmente infondato per le seguenti osservazioni.
Non può trovare accoglimento, infatti, il motivo di gravame con il quale la lamenta un'attività ingannevole della Parte_1 Controparte_3
poiché quest'ultima era autorizzata unicamente ai “servizi di assistenza, riparazione e manutenzione dei veicoli ” e non di vendita al pubblico Pt_1
degli stessi. Dell'attività di vendita al pubblico dei veicoli a marchio , Pt_1
esercitata dalla l'appellante inoltre sarebbe stata totalmente CP_3
all'oscuro.
La infatti, era autorizzata all'utilizzo di insegne e CP_3
documentazione recanti l'intestazione unicamente per l'assistenza e Pt_1
riparazione di tali veicoli, e dunque, la descrizione dell'attività commerciale per la , sul sito web “fordstarpoint.com”, avrebbe Pt_1
ingenerato presso la clientela un affidamento incolpevole sull'insussistenza dei poteri di rappresentanza in capo alla per la vendita di tali Controparte_3
Pagina 6 veicoli, di cui solo la stessa doveva rispondere in virtù dei principio di apparentia iuris (artt. 1189, 1153, 1159, 1415 c.c.). Per tale ragionamento, la ha eccepito la propria estraneità rispetto al rapporto Parte_1
contrattuale dedotto a fondamento della pretesa degli odierni appellati.
Ora, la fattispecie dell'apparentia iuris identifica una situazione non corrispondente alla realtà giuridica, e dunque un'incongruenza tra ciò che appare all'esterno e la situazione reale.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, l'apparenza di diritto consta di due principi fondamentali: il principio dell'autoresponsabilità, in base al quale, colui che con la propria condotta ingenera nei terzi un erroneo convincimento, è tenuto a risponderne come se la situazione determinata fosse effettiva;
ed il principio dell'affidamento, per il quale va tutelata la posizione dei terzi che siano indotti a confidare ragionevolmente in una situazione apparente. Per ricevere un riconoscimento giuridico, occorre che l'apparenza di diritto sia connotata dalla sussistenza di determinate condizioni, ossia la ricorrenza di elementi univoci, idonei a trarre in inganno una persona di media diligenza circa la sussistenza della situazione di apparentia iuris, ed il comportamento diligente e in buona fede del terzo relativamente alla non corrispondenza tra l'apparenza e la realtà.
L'affidamento, in altre parole, deve essere incolpevole e non generato da un comportamento negligente del terzo che avrebbe potuto evitare in cadere in errore se fosse stato più accorto ed attento.
Il principio dell'apparentia iuris ha trovato riconoscimento anche nell'ipotesi della rappresentanza senza poteri (tramite l'attività del falsus procurator), dovendo però ricorrere un terzo elemento costitutivo (aggiunto ai precedenti due), ossia l'id est, un comportamento colposo del
Pagina 7 rappresentato tale da ingenerare nel terzo la convinzione che il potere di rappresentanza fosse effettivamente e validamente conferito.
In base al principio dell'apparenza colposa del diritto e di autoresponsabilità, chi crea l'apparenza colposa di una condicio iuris o facti è assoggettato alle conseguenze di tale condizione nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevole ed incolpevole affidamento. Pertanto, in applicazione di tale principio, nella rappresentanza apparente, in deroga al disposto di cui all'art. 1398 c.c. gli effetti del contratto stipulato dal rappresentante apparente, si producono in capo al rappresentato secondo le regole della rappresentanza diretta (Cass. 15743/2020).
Tuttavia, occorre esaminare una particolare ipotesi di rappresentanza apparente, ossia la “rappresentanza tollerata” che configura una condotta colpevole in capo al rappresentato.
Tale figura ricorre qualora il rappresentato pur essendo a conoscenza dell'abusiva attività contrattuale svolta dal rappresentante, non intervenga per far cessare tale ingerenza abusiva (Cass. civ. n. 4113/2016; Cass. civ. n.
9902/1995; Cass. civ. n. 1660/1980). La Suprema Corte di Cassazione recentemente ha consolidato il principio secondo il quale: “In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.” (Cass. sez. I, ord. n. 27349/2023)
Nella fattispecie che ci occupa, applicando il suddetto principio normativo e giurisprudenziale, la scrivente Corte ritiene imputabile alla sfera giuridica
Pagina 8 della il contratto stipulato dagli appellati e la Parte_1 CP_3
proprio sulla scorta del principio dell'apparenza colposa per le ragioni
[...]
che seguono.
Risulta provata, anzitutto, la sussistenza del presupposto della cd. contemplatio domini, per l'applicazione del regime giuridico della rappresentanza apparente, attesa la conclusione del contratto tra gli appellati e la che si presentava come rappresentante . Controparte_3 Pt_1
Difatti, i preventivi di acquisto delle auto e le pagine pubblicitarie scaricate da Internet presentano il marchio accanto alla scritta con Pt_1 CP_3
l'ulteriore dicitura “esposizione e vendita vetture”, oltre ad indicare tra i rivenditori . CP_3 Pt_1
Anche nel giudizio poi definito dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1819/2017, pure relativo ad una vendita di un'auto da Pt_1
parte di si è affermata la sussistenza della cd. contemplatio CP_3
domini desunto dall'utilizzo del marchio nel preventivo, dalle insegne Pt_1
dello stesso marchio nel salone automobilistico e nella pubblicizzazione di detta attività tramite il sito internet “fordstarpoint.com”.
Risulta, allora, dirimente un'incontroversa circostanza: la Parte_1
era chiaramente a conoscenza dell'utilizzo del marchio per la vendita Pt_1
dei veicoli da parte della sin dall'anno 2009. Controparte_3
Invero, il Tribunale di Torre Annunziata ha deciso, con sentenza n.
167/2012, una controversia similare a quella che ci occupa, poiché aveva ad oggetto un contratto di compravendita di una vettura a marchio
[...]
nel quale la eccepiva la “non qualificabilità della Parte_1 Pt_1
convenuta come concessionaria ufficiale della ”. Controparte_3 Pt_1
Vi era, quindi, la piena consapevolezza da parte della di precedenti Pt_1
controversie giudiziarie contro la per lo stesso oggetto: vendita di CP_3
Pagina 9 veicoli a marchio , in assenza della concessione da parte di Pt_1
quest'ultima dell'autorizzazione alla vendita. L'assenza di qualsiasi iniziativa da parte della fino al 19.5.2014, diretta a far Parte_1
cessare l'utilizzo del marchio da parte della concessionaria configura un comportamento colpevole della tale da trarre in inganno la clientela di Pt_1
un effettivo conferimento di poteri di rappresentanza in capo alla CP_3
rispetto alla vendita di veicoli a marchio . Dalla condotta tollerante ed Pt_1
omissiva della rispetto all'attività abusiva della Parte_1 CP_3
del proprio marchio, ricorrono gli estremi per configurare tale comportamento come colpevole e rientrante nella “rappresentanza tollerata”.
A ciò deve aggiungersi che, nonostante la fosse già da anni a Pt_1
conoscenza dell'uso abusivo del marchio da parte della Pt_1 CP_3
nell'ottobre 2013, l'odierna appellante stipulò ulteriore contratto di concessione dei poteri di “riparazione e assistenza dei veicoli a marchio
. Infatti, dall'anno 2009 al 2014, la Parte_1 Parte_1
protraeva il suo rapporto commerciale con la benché l'odierna CP_3
appellante avesse piena cognizione dell'uso abusivo del marchio Pt_1
nell'attività di vendita dei veicoli di tale azienda, senza autorizzazione.
A fronte delle suesposte concordanti motivazioni, risulta del tutto ingiustificata la condotta tollerante ed omissiva tenuta negli anni dalla
[...]
che ha generato una situazione tale da agevolare il protrarsi di Parte_1
circostanze ambigue ed idonee a trarre in errore la clientela.
Alla luce delle precedenti osservazioni, ricorrono i presupposti per affermare che gli effetti del contratto concluso tra i e la Per_1 CP_3
in qualità di concessionaria (rappresentante
[...] Parte_1
Pagina 10 apparente) si producono in capo alla (rappresentato) Parte_1
secondo le regole della rappresentanza diretta.
Pertanto, l'appello va integralmente rigettato e confermata la sentenza gravata.
3. Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza dell'appellante giustifica la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione relativo alla somma oggetto di condanna
(scaglione da €. 26.001 ad €. 52.000), sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. n. 55 del 2014, ad esclusione della fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1997/2020 del 28.12.2020, depositata il 12.01.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la a pagare a e Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per CP_2
i compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati Giovanna Dattero e
Gabriele Todisco dichiaratisi anticipatari.
Visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore
Pagina 11 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 12