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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.9.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2268/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fiorentino De Leo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Rosanna Albano.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 esponeva: Parte_2
-che con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. proposto avanti al Tribunale di Messina, Sez. Lavoro ed iscritto al n. 1382/2022 R.G., aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dello status di handicappato in condizioni di gravità, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92, anche allo scopo di beneficiare dell'assistenza di un familiare lavoratore così come previsto dall'art. 33 della medesima legge;
- che il Tribunale adito, valutata la c.t.u. e ritenutane la congruità, in assenza di contestazione della controparte, con omologa del 12.12.2023, aveva riconosciuto il requisito sanitario oggetto del procedimento, dichiarando che il ricorrente si trovava, a far data dal 28.05.2021, data della presentazione della domanda amministrativa, in possesso delle condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché del requisito di handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/92;
1 - che copia del sopra indicato decreto di omologa era stato ritualmente notificato alla controparte in data 13.12.2023 presso la sede provinciale di Messina ed, in pari data, presso la sede legale di
Roma;
- che in data 03.04.2024, facendo seguito alla richiesta dell'istituto effettuata il 25.03.2024, veniva CP_ trasmessa a mezzo pec alla sede di Patti copia del modello AP70;
- che l' non aveva provveduto al pagamento della provvidenza economica invocata. CP_2
Premesso ciò, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento a far data dal mese di giugno 2021; conseguentemente condannare l alla CP_1 liquidazione ed al pagamento della prestazione dovuta nella misura di legge a decorrere dal mese di giugno 2021, con interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo. Provvedere in ordine alle spese e compensi di difesa, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L' costituitosi con memoria del 20.12.2024, eccepiva che la prestazione richiesta dal CP_1 ricorrente era stata interamente e tempestivamente soddisfatta e, pertanto, chiedeva di ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese legali.
L'udienza del 24.9.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Nel merito legittima appare la richiesta di cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dell'indennità di accompagnamento stante che non risulta contestato l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta nel mese di giugno 2024.
Tuttavia parte ricorrente ha contestato il mancato pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria e l' sul quale incombe il relativo onere probatorio non ha fornito prova di aver CP_1 pagato anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 co.6 della L. n.
412/91.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli interessi e della rivalutazione su ciascun rateo dalle singole scadenze fino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91.
Le spese sono poste, anche in virtù del principio di soccombenza virtuale a carico dell' e si CP_1 liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio
P.Q.M.
defintivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento;
2 - condanna l' al pagamento degli interessi e della rivalutazione su ciascun rateo dalle singole CP_1 scadenze fino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,50 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 25.9.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott. Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.9.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2268/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fiorentino De Leo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Rosanna Albano.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 esponeva: Parte_2
-che con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. proposto avanti al Tribunale di Messina, Sez. Lavoro ed iscritto al n. 1382/2022 R.G., aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dello status di handicappato in condizioni di gravità, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92, anche allo scopo di beneficiare dell'assistenza di un familiare lavoratore così come previsto dall'art. 33 della medesima legge;
- che il Tribunale adito, valutata la c.t.u. e ritenutane la congruità, in assenza di contestazione della controparte, con omologa del 12.12.2023, aveva riconosciuto il requisito sanitario oggetto del procedimento, dichiarando che il ricorrente si trovava, a far data dal 28.05.2021, data della presentazione della domanda amministrativa, in possesso delle condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché del requisito di handicap grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/92;
1 - che copia del sopra indicato decreto di omologa era stato ritualmente notificato alla controparte in data 13.12.2023 presso la sede provinciale di Messina ed, in pari data, presso la sede legale di
Roma;
- che in data 03.04.2024, facendo seguito alla richiesta dell'istituto effettuata il 25.03.2024, veniva CP_ trasmessa a mezzo pec alla sede di Patti copia del modello AP70;
- che l' non aveva provveduto al pagamento della provvidenza economica invocata. CP_2
Premesso ciò, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento a far data dal mese di giugno 2021; conseguentemente condannare l alla CP_1 liquidazione ed al pagamento della prestazione dovuta nella misura di legge a decorrere dal mese di giugno 2021, con interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo. Provvedere in ordine alle spese e compensi di difesa, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
L' costituitosi con memoria del 20.12.2024, eccepiva che la prestazione richiesta dal CP_1 ricorrente era stata interamente e tempestivamente soddisfatta e, pertanto, chiedeva di ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese legali.
L'udienza del 24.9.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Nel merito legittima appare la richiesta di cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dell'indennità di accompagnamento stante che non risulta contestato l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta nel mese di giugno 2024.
Tuttavia parte ricorrente ha contestato il mancato pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria e l' sul quale incombe il relativo onere probatorio non ha fornito prova di aver CP_1 pagato anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 co.6 della L. n.
412/91.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli interessi e della rivalutazione su ciascun rateo dalle singole scadenze fino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91.
Le spese sono poste, anche in virtù del principio di soccombenza virtuale a carico dell' e si CP_1 liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio
P.Q.M.
defintivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento;
2 - condanna l' al pagamento degli interessi e della rivalutazione su ciascun rateo dalle singole CP_1 scadenze fino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,50 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 25.9.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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