Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 02/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10138/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10138 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, e dall’Avv. -OMISSIS-, che nel presente atto rappresenta e difende sé stesso ex art. 23 c.p.a., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla Via Barnaba Tortolini, n. 30;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale ordinario di Roma nr.-OMISSIS-, pubblicata in data 05/03/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso notificato e depositato il 5 ottobre 2024, il sig. -OMISSIS- e l’avv. -OMISSIS- hanno adito questo Tribunale per l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- del 22 febbraio 2024, pubblicata in data 5 marzo 2024 e notificata il 13 luglio 2024, con la quale il Tribunale civile di Roma, in accoglimento del ricorso ex art. 20 D. lgs. n. 150/11, ha ordinato alla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione il rilascio del nulla osta al ricorrente ai fini del ricongiungimento familiare con il figlio, oltre a condannare la medesima amministrazione al pagamento in favore dell’avv.to -OMISSIS-, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in €. 1.250,00, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Deducono i ricorrenti che, nonostante siano decorsi i termini di legge, l’Amministrazione resistente non ha ancora provveduto a dare esecuzione alla menzionata sentenza, passata in giudicato.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma. In particolare, con nota depositata in data 13 dicembre 2024 la Prefettura di Roma-Sportello Unico per l’Immigrazione ha rappresentato di aver convocato il ricorrente per il rilascio del nulla osta il giorno 8 gennaio 2025 e di aver trasmesso all’Ufficio competente la richiesta di pagamento delle spese di giudizio previste nella sentenza n. -OMISSIS-, chiedendo che si dichiari cessata la materia del contendere.
Con nota depositata il 15 dicembre 2024 l’Avv.-OMISSIS- ha insistito per l’accoglimento del ricorso, atteso che, a tutt’oggi, l’Amministrazione resistente non ha adottato alcuna determinazione in ordine al pagamento delle spese processuali disposte con la sentenza di causa.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso in ottemperanza è fondato e va, pertanto, accolto, in quanto:
- la sentenza, passata in giudicato, è stata notificata ai sensi della L. n. 53/1994 a mezzo PEC all’Amministrazione debitrice in data 13 luglio 2023;
- il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. 669 del 1996 (conv. in l. 30 del 1997), è decorso e nelle more non è intervenuto il rilascio del nulla osta al ricorrente e neppure il pagamento delle spese di lite a favore del suo difensore, in qualità di antistatario.
Conseguentemente, deve essere ordinato alla resistente Amministrazione di dare piena esecuzione al titolo in epigrafe, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte.
In caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta , il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno il quale, anche a mezzo di dirigente delegato con atto formale, provvederà, nei successivi trenta giorni, all’esecuzione del giudicato.
Va invece respinta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes , attesa la suindicata, stringente e celere, procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (Tar Lazio, sez. I ter, n. 14343/2024).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di ottemperare, nei sensi e termini precisati nella parte motiva, alla sentenza indicata in epigrafe.
Per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, nomina un Commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà nei successivi trenta giorni all’esecuzione del giudicato.
Respinge la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114 comma 4 lettera e) cpa.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO